Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 9 giugno 2000
Criteri e modalita' per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell'interconnessione. (Deliberazione n. 340/00/Cons.).

L'AUTORITA'
Nella seduta del Consiglio del 9 giugno 2000;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";
Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante: "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
Vista la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante: "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia";
Sentite le societa' Telecom Italia Mobile e Omnitel Pronto Italia in data 19 gennaio 2000, al fine di avviare una fase di consultazione in ordine alla definizione dei criteri e delle modalita' di un sistema contabile ai sensi della delibera n. 338/99;
Visto il documento presentato da Telecom Italia Mobile S.p.a. in data 1o febbraio 2000 concernente la posizione della predetta societa' "in relazione agli obblighi in capo agli operatori mobili notificati con significativi potere di mercato" (prot. 15/00), e il documento in data 10 febbraio 2000, relativo all'"Analisi dei costi" (prot. 22/00);
Visto il documento presentato da Omnitel Pronto Italia S.p.a. in data 15 febbraio 2000, relativo alla aScheda di sintesi sugli obblighi conseguenti alla notifica di Omnitel nel mercato nazionale dell'interconnessione, ai sensi della delibera 338/99", e alla "Analisi delle metodologie di valutazione dei costi dell'interconnessione per le reti mobili" (prot. 20/00);
Viste le deduzioni svolte da Telecom Italia Mobile S.p.a. nel "Documento descrittivo della posizione aziendale" relativo a "Procedimento su sistema contabile e struttura dei costi di interconnessione" in data 11 aprile 2000;
Sentite in audizione le societa' Telecom Italia Mobile S.p.a. ed Omnitel Pronto Italia S.p.a. in data 14 aprile 2000 relativamente alla consultazione per la definizione dei criteri e delle modalita' per la costruzione del modello di contabilita' e separazione contabile di cui alla delibera n. 338/99;
Sentite le societa' Telecom Italia Mobile S.p.a. in data 19 maggio 2000 e 30 maggio 2000 ed Omnitel Pronto Italia S.p.a. in data 26 maggio 2000 e 6 giugno 2000;
Viste le deduzioni trasmesse dalla societa' Telecom Italia Mobile S.p.a. con documento in data 25 maggio 2000 relativo al "Procedimento istruttorio relativo a sistema contabile e struttura dei costi dei servizi di interconnessione degli operatori Tim e Opi" (prot. 8131), e da Omnitel Pronto Italia S.p.a. in data 30 maggio 2000 (prot. 68/00);
Considerato che ai sensi della delibera n. 338/99: "gli operatori Tim ed Omnitel sono tenuti a presentare all'Autorita' contabilita' dei costi di interconnessione costruita applicando il sistema di calcolo dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e a dare evidenza del tasso di remunerazione del capitale impiegato calcolato in base al WACC ("Weighted Average Cost of Capital"), al fine di consentire all'Autorita' di determinare "previa consultazione con gli operatori, i criteri e le modalita' per la costruzione del modello di contabilita' e di separazione contabile" (Titolo 1, 2);
Considerate le posizioni degli operatori, espresse nei vari documenti trasmessi all'Autorita' e ribadite in occasione delle audizioni svoltesi, in ordine alla difficolta' di attuare, secondo la scansione temporale delineata nella delibera n. 338/99, la metodologia contabile ivi prevista, e di procedere alla fase della successiva implementazione;
Ritenuta pertanto la necessita' di calibrare l'intervento regolamentare secondo un approccio di tipo incrementale e graduale, che assuma quale obiettivo finale la metodologia "Costo Prospettici Incrementali di Lungo Periodo", tuttavia attraverso un passaggio intermedio che preveda un modello contabile di tipo "Costi Pienamente Distribuiti";
Ritenuto che tale obiettivo sia tale da massimizzare l'efficacia dell'intervento regolamentare delineato nella delibera n. 338/99 e consentirne la concreta e puntuale implementazione;
Considerata la necessita' di approfondire e definire, congiuntamente a Tim e Omnitel Pronto Italia, alcuni elementi controversi, al fine di assicurare una effettiva ed efficace implementazione del modello contabile previsto per i due operatori e che all'uopo sia necessario istituire un gruppo tecnico congiunto, con i compiti indicati nella presente delibera;
Visti gli atti del procedimento;
Udita la relazione del commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'.
Delibera
Art. 1.
Modello contabile
1. Gli operatori Telecom Italia Mobile S.p.a., di seguito, Tim, ed Omnitel Pronto Italia S.p.a., di seguito, Omnitel, notificati quali operatori aventi notevole forza di mercato nei mercati dei servizi mobili e dei servizi dell'interconnessione sono tenuti a predisporre un sistema di contabilita' basato sul modello "Fully Allocated Cost" a costi correnti (FAC-CC), quale passaggio intermedio per l'adozione di una contabilita' di tipo "Long Run Incremental Cost" (LRIC), relativamente all'anno di esercizio 1999.
2. La valutazione a costi correnti prevede che il valore delle immobilizzazioni sia stimato in funzione del loro costo di sostituzione.
3. La contabilita' degli operatori Tim ed Omnitel dovra' dare evidenza del costo medio per i servizi di cui all'articolo 2, punto 1 della presente delibera.
4. Le contabilita' degli operatori Tim ed Omnitel dovra', inoltre, dare evidenza del tasso di remunerazione del capitale impiegato in base al WACC ("Weighted Average Cost of Capital"), specificando le modalita' di calcolo dei relativi parametri. Per la determinazione del costo del capitale netto, gli operatori dovranno utilizzare il modello CAPM (Capital Asset Pricing Model).
5. Oltre alla contabilita' relativa all'anno 1999, gli operatori sono tenuti a fornire, ove tecnicamente possibile, anche i trend di evoluzione dei costi dei servizi/prestazioni di rete di cui all'articolo 2, per i due anni successivi, sulla base delle previsioni di evoluzione del traffico, dei costi diretti e indiretti, e degli investimenti contenute nei rispettivi piani strategici.
6. A supporto della fase di verifica dei sistemi contabili da parte dell'Autorita', gli operatori Tim ed Omnitel dovranno fornire anche la valorizzazione del modello Fac a costi storici per l'anno 1999, riconciliando il modello con il bilancio di esercizio dello stesso anno.
 
Art. 2.
S e r v i z i
1. Il nuovo sistema contabile dovra' dare separata evidenza dei costi e dei ricavi dei seguenti servizi di interconnessione:
a) Terminazione su rete TACS in picco e fuori picco;
b) Terminazione su rete GSM/DCS-1800 in picco e fuori picco.
2. Per i servizi summenzionati gli operatori dovranno fornire i "driver" di costo, le quantita' totali vendute nell'anno, i costi totali sostenuti nell'anno ed i relativi ricavi esterni/interni.
 
Art. 3.
Matrice di disaggregazione
1. Per ogni servizio di cui all'art. 2 gli operatori mobili dovranno fornire una matrice bidimensionale di disaggregazione del costo unitario, articolata per elemento di rete e per componente di costo. Sia per gli elementi di rete sia per le componenti di costo dovra' essere assicurato il massimo livello di dettaglio.
2. Per elemento di rete si intende l'entita' minima disaggregabile tecnicamente e/o economicamente della catena di infrastrutture necessarie alla fornitura del servizio. L'esatta definizione costituisce oggetto delle attivita' del gruppo tecnico di cui all'art. 4, comma 2.
3. Per componente di costo si intende il massimo dettaglio di disaggregazione per natura di costo con particolare riferimento alle attivita' comuni ai vari servizi sopra elencati; la esatta definizione costituisce oggetto delle attivita' del gruppo tecnico di cui all'articolo 4, comma 2.
4. Per ogni servizio di cui all'art. 2, dovranno essere forniti i criteri di allocazione utilizzati per attribuire le differenti categorie di costo ai servizi finali summenzionati.
 
Art. 4.
Disposizioni generali
1. Le societa' Tim e Omnitel dovranno fornire i rispettivi sistemi contabili basati sui criteri indicati nel presente provvedimento entro il 30 settembre 2000 e gia' certificati dalle proprie societa' di revisione contabile.
2. L'Autorita' istituisce un gruppo tecnico congiunto con le societa' Tim ed Omnitel, che, entro quattro settimane dal suo insediamento, formuli proposte sui seguenti aspetti:
a) una definizione comune delle singole voci della summenzionata matrice di disaggregazione;
b) il "set" minimo di elementi di rete e voci di costo, nonche' il contenuto dei servizi di cui all'articolo 2 della presente delibera;
c) la verifica della necessita' di procedere all'articolazione dei costi medi in base a volumi di traffico "peak" ed "off peak";
d) l'evidenza dei costi ed i ricavi attribuibili alle seguenti prestazioni di rete, ai fini della verifica di congruita' dei criteri di allocazione dei costi dei servizi di terminazione .
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Roma, 9 giugno 2000.
Il presidente: Cheli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone