Gazzetta n. 159 del 10 luglio 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto della Winterthur Assicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1585 del 27 giugno 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Winterthur Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:
Art. 21 (Nuova disciplina in materia di:
a) modalita' di convocazione degli amministratori e dei sindaci: introduzione, in aggiunta alle competenze del presidente a tal fine, dell'inciso "o da chi ne fa le veci o comunque dietro richiesta di almeno due amministratori" in relazione all'individuazione degli ulteriori soggetti preposti ad attivare le convocazioni;
b) luoghi di riunione del consiglio di amministrazione: introduzione dell'inciso "in Italia e all'estero" in relazione alla possibilita' di tenuta delle riunioni anche fuori dalla sede sociale;
c) modalita' temporali di raduno del consiglio: introduzione dell'espressione "il consiglio si raduna, con periodicita' almeno trimestrale", anche in relazione all'introdotto obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interessi;
d) modalita' di comunicazione in relazione all'obbligo di informativa anche in presenza di particolari circostanze);
Art. 22 (Riformulazione dell'articolo "L'assemblea ordinaria eleggera' ogni triennio tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e stabilira' i loro emolumenti" in luogo della precedente previsione statutaria: "La societa' ha tre sindaci effettivi e due supplenti nominati per un triennio dall'assemblea che ne determina il compenso". Nuova disciplina in materia di:
a) scelta dei membri del collegio sindacale: criteri;
b) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita';
c) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci).
 
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