Gazzetta n. 159 del 10 luglio 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2000, n. 188
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Visti gli articoli 33 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 2000;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 aprile 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti articoli.
2. I riferimenti al Ministro per le politiche agricole ed al Ministero per le politiche agricole, contenuti nel decreto legislativo n. 165 del 1999, devono intendersi riferiti rispettivamente al Ministro delle politiche agricole e forestali ed al Ministero delle politiche agricole e forestali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'eflicacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 11 dalla legge 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), cosi' recita:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto dagli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche ai fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad interazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione dalla disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati dalle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche aniministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale e transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dall'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
discipliua contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, alla lettera e) le
parole: "ai dirigenti generali ed equiparati sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato ; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale sono inserite le
seguenti: "da espletarsi a livello regionale .
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Per l'argomento della legge 15 marzo 1997, n. 59,
vedasi in nota al titolo.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, reca:
"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, reca:
"Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge
n. 449/1997".
- Si trascrive il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 33 (Attribuzioni). - 1. Il Ministro per le
politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole
assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle
politiche agricole e forestali e Ministro delle politiche
agricole e forestali.
2. Sono atribuiti al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste,
caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto
legislativo.
3. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti
stabiliti dal predetto art. 2 del decreto legislativo
4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle
seguenti aree funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,
di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in
coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e
rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura
nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria
ed internazionale; disciplina generale e coordinamento
delle politiche relative all'attivita' di pesca e
acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche
marine di interesse nazionale, di impostazione dei prodotti
ittici, nell'applicazione della regolamentazione
comunitaria e di quella derivante dagli accordi
internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed
internazionali riferibili a livello statale; adempimenti
relativi al Fondo europeo di orientamento e garanzia in
agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a
livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della
regolarita' delle operazini relative al FEOGA, sezione
garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi
pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/1995 della
Commissione del 7 luglio 1995;
b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi:
riconoscimento degli organismi di controllo e
certificazione per la qualita'; tutela e valorizzazione
della qualita' dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura
biologica; promozione e tutela della produzione
ecocompatibile e delle attivita' agricole nelle aree
protette; certificazione delle attivita' agricole e
forestali ecocompatibili; elaborazione del codex
alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti
agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e
delle associazioni nazionali dei produttori agricoli;
accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
prevenzione e repressione, attraverso l'ispettorato
centrale repressione frodi di cui all'art. 10 del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e
ad uso agrario; controllo sulla qualita' delle merci di
importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale".
- Si trascrive il testo dell'art. 55 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sopra riportato:
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Ministero delle comunicazioni;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le entrate urbane della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di
Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il
Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro delle
politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche
agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita'
con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
i principi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di
organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della
legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
3, trovano applicazione a decorrere dalla data inidicata al
comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza
dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto
e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui
al comma 1.
7. Al riordino del magistrato delle acque di Venezia e
del magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative
al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
politiche agricole sono trasferite, con le inerenti
risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui
agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il
Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, le parore "per le amministrazioni e
le aziende autonome sono sostituite dalle parole "per le
amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome .".
Nota all'art. 1:
- Per l'argomento del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165 vedasi il titolo.



 
Art. 2

1. All'articolo 2 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. E' istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico non economico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero".
2. All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia subentra all'AIMA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonche' nella qualifica di organismo pagatore.".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 2 (Istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura). - 1. E' istituito, dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, l'ente Agenzia per
le erogazini in agricoltura, ente di diritto pubblico non
economico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia e'
sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche
agricole e forestali, di seguito denominato Ministero.
2. L'Agenzia e' dotata di autonomia statutaria,
regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e
contabile.
3. L'Agenzia ha sede in Roma, fatte salve le diverse
determinazioni statutarie, i puo' dotarsi di una sede di
rappresentanza presso l'Unione europea.
4. L'Agenzia puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2000, l'Agenzia
subentra all'AIMA in liquidazione in tutti i rapporti
attivi e passivi, nonche' nella qualifica di organismo
pagatore".



 
Art. 3

1. All'articolo 3 il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia e' organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali".



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 3 (Funzioni dell'Agenzia e delle regioni). - 1.
L'Agenzia e' l'organismo di coordinamento di cui all'art.
4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70
del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato
dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio,
del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante
dello Stato italiano nei confronti della Commissione
europea per tutte le questioni relative al FEOGA, ai sensi
del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del
7 luglio 1995. L'Agenzia e' responsabile nei confronti
dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla
gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle
strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA.
2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio
decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, determina il
limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le
modalita' e le procedure per il relativo riconoscimento.
3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed
organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono
essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica
della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del
decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere
istituiti anche sotto forma di consorzio o di societa' a
capitale misto pubblico-privato.
4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli
appositi organismi di cui al conuna 3, l'Agenzia e'
organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di
aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla
normativa dell1'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non
attribuita ad altri organismi pagatori nazionali.
5. I suddetti organismi pagatori devono fornire
all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le
comunicazioni alla Commissione europea previste dai
regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli
organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua
a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di
organismo pagatore nel settore risicolo".



 
Art. 4

1. Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: "Art. 3-bis (Centri autorizzati di assistenza agricola). - 1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attivita': a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione
e di produzione, delle domande di ammissione a benefici
comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarita'
formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel
sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione
dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.
2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori, nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'.".



Note all'art. 4:
- Il regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione
del 7 luglio 1995 stabilisce modalita' di applicazione del
regolamento (CEE) n. 729/1970 per quanto riguarda la
procedura di liquidazione di conti del Feaog, sezione
"garanzia".
- Si trascrive il testo del punto 4 dell'allegato al
regolamento (CE) n. 1663/95 (Linee direttrici per i criteri
per il riconoscimento degli organismi pagatori):
"4. La funzione di autorizzare e/o il servizio tecnico
possono essere delegati in tutto o in parte ad altri
organismi sempreche' soddisfino le seguenti condizioni:
i) i compiti e gli obblighi di questi altri
organismi, segnatamente per il controllo e la verifica del
rispetto dalla normativa comunitaria, vanno chiaramente
definiti;
ii) gli organismi dispongono di sistemi efficaci per
garantire di poter espletare i compiti loro affidati in
maniera soddisfacente;
iii) gli organismi confermano esplicitamente
all'organismo pagatore che sono in grado di espletare i
compiti suddetti e illustrano i mezzi utilizzati;
iv) l'organismo pagatore viene informato regolarmente
e tempestivamente dei risultati dei controlli effettuati di
modo che sia sempre possibile tener conto dell'adeguatezza
dei controlli stessi prima di trattare una domanda. Il
lavoro svolto deve essere descritto dettagliatamente in una
relazione che accompagna ogni domanda o, se del caso,
gruppo o serie di domande, e che copre un'intera campagna.
La relazione deve essere accompagnata da un attestato di
ammissibilita' delle domande accolte e della natura,
dell'obiettivo e dei limiti del lavoro svolto. Nel caso di
controlli materiali o amministrativi riguardanti un
campione di domande, le damande selezionate devono essere
identificate, deve essere descritto il metodo di
campionamento nonche' i risultati di tutte le ispezioni e
le misure adottate rispetto a discordanze e irregolarita'
riscontrate. I documenti giustificativi presentati
all'organismo pagatore devono essere sufficienti per
garantire che sono stati effettuati tutti i controlli
necessari sull'ammissibilita' delle domande autorizzate;
v) Qualora i documenti relativi alle domande
autorizzate e ai controlli effettuati vengano conservate da
altri organismi, questi ultimi e l'organismo pagatore
devono mettere a punto procedure che consentano di
registrare l'ubicazione di tutti i documenti pertinenti a
pagamenti specifici e di metterli a disposizione ai fini di
controllo presso gli uffici dell'organismo pagatore a
richiesta delle persone e degli organismi che di norma
hanno il diritto d'ispezione tali documenti ovvero:
il personale dell'organismo che si occupa della
domanda;
il servizio di controllo interno dell'organismo;
l'organismo che certifica la dichiarazione annuale
dell'organismo pagatore;
funzionari designati dall'Unione europea".
- Il regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio del 22
maggio 1995 modifica il regolamento (CEE) n. 729/70
relativo al finanziamento della politica agricola comune.
- La legge 30 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali".



 
Art. 5

1. All'articolo 4, comma 2, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: "a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti
in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti,
al fine di riassorbire la temporanea sovracapacita' produttiva per
ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla
successiva collocazione dei prodotti.".



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 4 (Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria
e nazionale). - 1. In attuazione della normativa
comunitaria, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi
del Ministro per le politiche agricole, i compiti di
esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari
disposte dall'Unione europea per gli aiuti alimentari e la
cooperazione economica con altri Paesi, nonche delle
operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e
internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione
delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione
regolata sul mercato interno e alla collocazione sui
mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti
prodotti, compresi i Paesi dell'Europa centro-orientale
(P.E.C.O.) e le repubbliche dell'ex Unione Sovietica,
tranne nei casi in cui risulti piu' conveniente procedere
ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure
sia piu' opportuno avvalersi di organizzazioni
internazionali. Svolge inoltre gli altri compiti, di
rilievo nazionale, gia' attribuiti all'AIMA da specifiche
leggi nazionali o da regolamenti comunitari.
2. In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia
svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le
politiche agricole, i seguenti compiti di:
a) intervento sui mercato agricolo e agroalimentare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti,
per periodi temporalmente circoscritti, al fine di
riassorbire la temporanea sovracapacita' produttiva per
ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo
alla successiva collocazione dei prodotti;
b) esecuzione delle forniture dei prodotti
agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in
conformita' ai programmi annualmente stabiliti dal
Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni
assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli
altri Paesi.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e
2, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno
ai fondi nazionali e comunitari, l'Agenzia e il Ministero
delle finanze collaborano congiuntamente nel caso in cui i
prodotti agroalimentari siano destinati ad essere
assoggettati ad un regime doganale.
4. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro per le
politiche agricole, che ne informa il Parlamento, una
relazione sull'attivita' svolta, contenente l'ammontare
delle somme erogate e l'indicazione degli interventi
effettuati".



 
Art. 6

1. All'articolo 5 il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'Agenzia puo' avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, nonche' di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune".
2. All'articolo 5 il comma 6 e' sostituito dal seguente; "6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato, sentito l'organismo di coordinamento, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della program-mazione economica tiene conto dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli organismi previsti dall'articolo 3, comma 3, sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.".



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 5 (Gestione degli interventi e aiuti comunitari).
- 1. Nella qualita' di organismo di coordinamento,
l'Agenzia promuove l'applicazione armonizzata della
normativa comunitaria e a tal fine verifica la conformita'
e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo
seguite dagli organismi pagatori ed effettua il
monitoraggio delle attivita' svolte dagli stessi anche ai
sensi del regolamento (CEE) n. 729/70, delle relative norme
di attuazione e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio
delle funzioni svolte dagli organismi pagatori si
applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle
regioni interessate, le procedure di cui all'art. 5, comma
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112³.
3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del
riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
l'Agenzia puo' avvalersi, previa intesa con le medesime,
degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4
dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, nonche' di
organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni
relative alla gestione degli aiuti e degli interventi
derivanti dalla politica agricola comune.
3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del
riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle
regioni, l'Agenzia puo' avvalersi, previa intesa con le
medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto
del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95,
per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione
degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica
agricola comune.
4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui
al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli
preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento,
previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia, gli altri
organismi pagatori, nonche' l'AIMA in liquidazione, si
avvalgono, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite
convenzioni, tenuto conto, sentita l'autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, di quanto
disposto dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di
criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle
informazioni resi disponibili dalla rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 15, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. All'Agenzia compete la rendicontazione all'Unione
europea dei pagamenti effettuati dalla stessa e da tutti
gli altri organismi pagatori, nonche', in qualita' di
organismo pagatore, l'autorizzazione, l'esecuzione e la
contabilizzazione dei pagamenti stessi. Alle eventuali
rettifiche negative apportate dalla Comunita' alle spese
dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante
assegnazione all'apposito conto corrente di tesoreria
intestato "Ministero del tesoro-FEOGA , da parte del
Ministero del tesoro, del bilancio e della program-mazione
economica, dei fondi occorrenti. In caso di correzioni
finanziarie negative comunque imputabili agli organismi
pagatori istituiti dalle regioni, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della program-mazione economica, su
segnalazione del Ministro per le politiche agricole,
stabilisce, in sede di ripartizione dei finanziamenti alle
regioni, le somme da detrarre.
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato, sentito
l'organismo di coordinamento, previa espressa motivata
richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad
effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa
entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle
esigenze di pagamento degli aiuti comunitari.
Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica tiene conto
dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I
servizi e gli organismi previsti dall'art. 3, terzo comma,
sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge
29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di
tesoreria unica.
7. I servizi e organismi pagatori di cui all'art. 3,
terzo comma, possono essere istituiti dalle regioni anche
prima del riconoscimento dell'Agenzia quale organismo
pagatore".
- Per il testo del punto 4 dell'allegato al regolamento
(CE) 1663/95, si vedano le note all'art. 4.
- Si trascrive la tabella A allegata alla legge
29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di
tesoreria unica per enti ed organismi pubblici):
"Tabella A.
Accademia nazionale dei Lincei.
Aereo club d'Italia.
Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA).
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto
legislativo n. 266/1993.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN).
Agenzia spaziale italiana.
Automobile club d'Italia.
Autorita' portuali.
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Aziende di promozione turistica.
Aziende e consorzi fra province e comuni per
l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale.
Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui al
decreto legislativo n. 502/1992.
Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).
Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate.
Centro europeo dell'educazione (CEDE).
Club alpino italiano.
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo
dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).
Comitato per l'intervento nella SIR.
Commissione nazionale per la societa' e la borsa
(CONSOB).
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di
trasferimenti statali.
Comunita' montane, con popolazione complessiva montana
non inferiore a 10000 abitanti.
Consiglio nazionale delle ricerche.
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura.
Consorzi interuniversitari.
Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove
partecipino province e comuni con popolazione complessiva
non inferiore a 10000 abitanti, nonche' altri enti
pubblici.
Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi
per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto
finanziario degli enti territoriali.
Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
Consorzio del Ticino.
Consorzio dell'Adda.
Consorzio dell'Oglio.
Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo
sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica
della provincia di Trieste.
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
Croce rossa italiana.
Ente acquedotti siciliani.
Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale
delle arti decorative ed industriali moderne e
dell'architettura moderna" di Milano.
Ente autonomo del Flumendosa.
Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.
Ente irriguo Umbro-Toscano.
Ente Mostra d'oltremare di Napoli.
Ente nazionale assistenza al volo (ENAV).
Ente nazionale corse al trotto.
Ente nazionale italiano turismo.
Ente nazionale per il cavallo italiano.
Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
Ente nazionale sementi elette.
Ente per il Museo nazionale della scienza e della
tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano.
Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS).
Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania.
Ente risorse idriche molise (ERIM).
Ente teatrale italiano.
Ente zona industriale di Trieste.
Enti parchi nazionali.
Enti parchi regionali.
Enti provinciali per il turismo.
Enti regionali di sviluppo agricolo.
Fondo estione istituti contrattuali lavoratori
portuali.
Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
Gestioni governative ferroviarie.
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 269.
Istituti iregionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educatvo (IRRSAE).
Istituti sperimentali agrari.
Istituti zooprofilattici sperimentali.
Istituto agronomico per l'oltremare.
Istituto centrale di statistica (ISTAT).
Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicate alla pesca marittima.
Istituto di biologia della selvaggina.
Istituto di studi e analisi economica (ISAE).
Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" -
Torino
Istituto italiano di medicina sociale.
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente.
Istituto nazionale della nutrizione.
Istituto nazionale di alta matematica.
Istituto nazionale di fisica nucleare.
Istituto nazionale di geofisica.
Istituto nazionale di ottica.
Istituto nazionale di studi ed esperienze di
architettura navale (Vasca navale).
Istituto nazionale economia agraria.
Istituto nazionale per il commercio estero.
Istituto nazionale per la fisica della materia.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".
Istituto per gli studi, ricerche ed informazioni sul
mercato agricolo (ISMEA).
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori.
Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della
legge n. 142/1990.
Jockey club d'Italia.
Lega italiana per la lotta contro i tumori.
Lega navale italiana.
Organi straordinari della liquidazione degli enti
locali dissestati.
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
Policlinici universitari, decreto legislativo n.
502/1992.
Province.
Riserva fondo lire UNRRA.
Societa' degli Steeple-chases d'Italia.
Soprintendenza archeologica di Pompei.
Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli.
Stazioni sperimentali per l'industria.
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
Unioni di comuni con popolazione complessiva non
inferiore a 10000 abitanti.
Universita' statali, istituti d'istruzione
universitaria e enti ed organismi, per il diritto allo
studio a carattere regionale".



 
Art. 7

1. L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Personale). - 1. Per consentire la continuita' nel funzionamento dell'organismo pagatore, a decorrere dal 16 ottobre 2000, il personale appartenente ai ruoli dell'AIMA in servizio alla predetta data e' inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, secondo la tabella di corrispondenza allegata al regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3; e' fatta salva la facolta' del personale stesso, da esercitarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della predetta tabella, di essere trasferito a domanda presso altre amministrazioni, con le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'Agenzia inquadra nel ruolo dei dirigenti dell'AGEA, con decorrenza 16 ottobre 2000, i dirigenti del ruolo unico delle Amministrazioni dello Stato in servizio presso l'AIMA alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, nei limiti derivanti dalle esigenze organizzativo-funzionali previsti dal regolamento del personale di cui all'articolo 10, comma 3. 3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia e' disciplinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. L'istituzione di fondi di previdenza e' disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Il personale dell'Agenzia, non piu' necessario al funzionamento dell'organismo pagatore a seguito del riconoscimento degli organismi pagatori di cui all'articolo 3, comma 3, e' trasferito dai ruoli dell'Agenzia alle regioni con le relative risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. E' fatta salva comunque l'applicazione degli articoli 33 e 35 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. In sede di prima applicazione del presente decreto, e comunque entro i primi tre anni dal termine di cui all'articolo 2, comma 4-bis, l'Agenzia puo' conferire incarichi dingenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con contratti a tempo determinato rinnovabili per una sola volta, a persone di particolare e documentata qualificazione professionale, in numero non superiore a dieci unita'. 6. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime pensionistico e quello relativo all'indennita' di buonuscita previsto per il personale degli enti pubblici non economici. Il pagamento delle pensioni in atto, alle quali provvede direttamente l'AIMA, e' effettuato a partire dalla data 1o gennaio 2000 dall'INPDAP, al quale sono trasferite le partite di pensioni esistenti al 31 dicembre 1999. I predetti dipendenti possono comunque esercitare la facolta' di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita presso gli enti di provenienza, nonche' degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.".



Note all'art. 7:
- Si trascrive il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego):
"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Nell'ambito del medesimo
comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il
trasferimento e' disposto previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi
avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le
amministrazioni, con il quale sono indicate le modalita' ed
i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso
di specifiche professionalita', tenuto conto di quanto
stabilito ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dai commi 1 e 2".
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, reca
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge
23 ottobre 1992, n. 421".
- Si trascrive il comma 1 dell'art. 4 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143:
"Art. 4 (Trasferimento di risorse alle regioni). -
1.Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997, si
provvede alla individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo
forestale dello Stato non necessari all'esercizio delle
funzioni di competenza statale".
- Il testo del comma 1 dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Ai fini dell'attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
teporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni ed enti locali ed ai
conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui".
- Il testo del comma 2 dell'art. 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e' il seguente:
"2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e
acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati".
- Si trascrive l'art. 35 del citato decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, ed in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i
commi 1 e 2 dell'art. 5.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta
alle rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzanvi
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente, o nell'ambito della
stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo, o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua; per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione publica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con l'assistenza dell'ARAN, e per le altre
amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si
conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il- nucleo familiare di cui
all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153".
- Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 19 del
sopracitato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e del ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennata' commisurata alla specifica qualificazione
professionale tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni
con riconoscimento dell'anzianita' di servizio".



 
Art. 8

1. All'articolo 9 il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso e' composto dal presidente e da cinque membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il consiglio puo' delegare ad uno o piu' componenti funzioni specifiche.".



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 9 (Organi). - 1 Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Agenzia, sovrintende al suo funzionamento e vigila
sulla esecuzione delle delibe-razioni del consiglio di
amministrazione. Puo' assumere deliberazioni di urgenza che
devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta
successiva al consiglio di amministrazione. Il presidente
e' nominato con le procedure di cui all'art. 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le
competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia
che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso
e' composto dal presidente e da cinque membri, nominati con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Il consiglio puo' delegare ad uno o piu' componenti
funzioni specifiche.
4. Il collegio dei revisori esplica il controllo
sull'attivita' dell'Agenzia ai sensi della normativa
vigente.
E' composto da tre membri effettivi e due supplenti
nominati con decreto del Ministro per le politiche
agricole. Il presidente e' designato dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed e'
posto fuori ruolo. I revisori devono essere iscritti nel
registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88.
5. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in
carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I
compensi relativi sono determinati con decreto del Ministro
per le politiche agricole di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica".



 
Art. 9

1. All'articolo 10 il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il regolamento del personale e' deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia nonche' la tabella di corrispondenza tra il personale dell'AIMA e il personale dell'Agenzia e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
2. All'articolo 10 il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. La struttura dell'Agenzia e la modalita' della gestione sono adeguate alle esigenze derivanti dalla qualifica di organismo di coordinamento nonche', fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 4, da quella di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della Commissione del 20 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. La struttura medesima si articola in aree funzionali omogenee e centri di imputazione di responsabilita'. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agenzia definiscono d'intesa tra loro i compiti e i rapporti tra le strutture rispettivamente deputate alla funzione di organismo di coordinamento. E' istituito, nell'ambito dell'Agenzia, un apposito comitato, composto di tre membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore. Lo statuto dell'Agenzia prevede gli ulteriori strumenti per assicurare che le funzioni di organismo di coordi-namento e quelle di organismo pagatore sono ricondotte a gestioni distinte e a contabilita' separate.".



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 10 (Statuto e regolamento di amministrazione e
contabilita'). - 1. Lo statuto dell'Agenzia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, e' approvato con decreto del
Ministro per le politiche agricole, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per la funzione pubblica, su
proposta del consiglio di amministrazione. Lo statuto
disciplina le competenze degli organi e stabilisce i
principi sull'organizzazione e sul funzionamento
dell'Agenzia.
2. Il regolamento di amministrazione e contabilita'
dell'Agenzia entro il temine di cui al comma 1, e'
deliberato dal consiglio di amministrazione, e approvato
con decreto del Ministro per le politiche agricole, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
program-mazione economica. Il regolamento deve prevedere la
separazione tra gestione dei fondi FEOGA e gestione dei
fondi nazionali e si conforma alla normativa comunitaria
anche in deroga alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696,
nonche' alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.
3. Il regolamento del personale e' deliberato dal
consiglio di amministrazione e approvato con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica. Il regolamento
determina la dotazione organica dell'Agenzia nonche' la
tabella di corrispondenza tra il personale dell'AIMA e il
personale dell'Agenzia e prevede il rispetto, nelle nuove
assunzioni, delle disposizioni dell'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
4. La struttura dell'Agenzia e la modalita' della
gestione sono adeguate alle esigenze derivanti dalla
qualifica di organismo di coordi-namento nonche', fermo
restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, da quella di
organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n.
729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95
della Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della
Commissione, del 20 maggio 1997 e successive modificazioni
ed integrazioni. La struttura medesima si articola in aree
funzionali omogenee e centri di imputazione di
responsabilita'. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali e l'Agenzia definiscono d'intesa tra loro i
compiti e i rapporti tra le strutture rispettivamente
deputate alla funzione di organismo di coordinamento. E'
istituito, nell'ambito dell'Agenzia, un apposito comitato,
composto di tre membri, nominati dal Ministro delle
politiche agricole e forestali, preposto all'esercizio
delle funzioni di organismo pagatore. Lo statuto
dell'Agenzia prevede gli ulteriori strumenti per assicurare
che le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di
organismo pagatore sono ricondotte a gestioni distinte e a
contabilita' separate.
5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei
commi 1, 2 e 3, si applicano all'Agenzia le disposizioni
vigenti per l'AIMA in quanto compatibili con il presente
decreto".
- Si trascrive il testo dell'art. 39 della legge
23 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica).
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disposizioni finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee; secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata
un'ulteriore riduzione complessiva del personale in
servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non
inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle
unita' in servizio al 31 dicembre 1998.
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delibera
trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole
amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di
priorita' che assicurino in ogni caso le esigenze della
giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza
pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del
fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2.
In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto
delle procedure concorsuali avviate alla data del
27 settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23
e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le
assunzioni sono subordinate alla indisponibilita' di
personale da trasferire secondo procedure di mobilita'
attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi
restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali
o derogatorie.
4. Nell'ambito della programniazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
Amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie
dei concorsi pubblici per il personale del Servizio
sanitario nazionale, approvate successivamente al
31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al
31 dicembre 1998 .
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le Amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. l, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, commna 57, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non
inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque
effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50
per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore
percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento
deve avvenire con contratto di formazione e lavoro,
disciplinato ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzioue delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre Amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente
comma mantiene il trattamento economico fondamentale e
accessorio delle amministrazioni o degli enti di
appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali
ammmistrazioni o enti. Il servizio prestato presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini
della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . Al comma 18
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge
15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . L'eventuale
trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive datazioni
organiche.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi a alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo piena a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
Polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibie il segreto
d'ufficio".
- Il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del
2l aprile 1970 riguarda il finanziamento della politica
agricola comune.
- Per il titolo del regolamento (CE) n. 1663/95, si
veda in note all'art 4.
- Il regolamento (CE) n. 869/97 della Commissione del
20 maggio 1997 modifica e emenda il regolamento (CE) n.
1663/95, il cui titolo e' riportato in nota all'art. 4.



 
Art. 10

1. All'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Agenzia e' dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attivita'. I beni materiali e immateriali della soppressa AIMA sono trasferiti all'Agenzia con effetto dalla data di cui all'articolo 2, comma 4-bis.".



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 11 (Beni e dotazioni finanziarie). - 1. L'Agenzia
e' dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni
mobili e immobili strumentali alla sua attivita'. I beni
materiali e immateriali della soppressa AIMA sono
trasferiti all'Agenzia con effetto dalla data di cui
all'art. 2, comma 4-bis.
2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le
assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare
l'esecuzione da parte del SIAN, ai sensi dell'art. 15 del
decreto legislativo n. 173 del 1998, dei controlli
finalizzati alla gestione delle erogazioni previste dalla
normativa comunitaria e nazionale, effettuate dall'Agenzia
e dai servizi ed organismi di cui all'art. 3, comma 4.
Dette assegnazioni sono calcolate al netto dei
finanziamenti e cofinanziamenti a favore degli organi
nazionali di controllo previsti dalla vigente normativa
comunitaria".



 
Art. 11

1. All'articolo 12 il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fino alla data di subentro dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, l'AIMA in liquidazione continua a provvedere alla erogazione degli aiuti comunitari relativi alle campagne in corso e a quelle precedenti e svolge i compiti di organismo di intervento nel mercato agricolo previsti dalla normativa comunitaria. I rapporti gia' in essere con le organizzazioni professionali agricole in relazione all'attivita' istituzionale delle stesse, in favore dei produttori agricoli aderenti, di informazione, divulgazione, raccolta dati ed elementi di fatto occorrenti anche per le operazioni di controllo previste dalla normativa comunitaria e nazionale e rispondenti all'interesse della collettivita', sono prorogati sino alla scadenza della campagna agraria in corso e comunque non oltre il 30 giugno 1999.".
2. All'articolo 12 i commi 3, 6, 7 e 8 sono soppressi.



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 12 (Norme transitorie). - 1. Fino alla data di
subentro dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis,
l'AIMA in liquidazione continua a provvedere alla
erogazione degli aiuti comunitari relativi alle campagne in
corso e a quelle precedenti e svolge i compiti di organismo
di intervento nel mercato agricolo previsti dalla normativa
comunitaria. I rapporti gia' in essere con le
organizzazioni professionali agricole in relazione
all'attivita' istituzionale delle stesse, in favore dei
produttori agricoli aderenti, di informazione,
divulgazione, raccolta dati ed elementi di fatto occorrenti
anche per le operazioni di controllo previste dalla
normativa comunitaria e nazionale e rispondenti
all'interesse della collettivita', sono prorogati sino alla
scadenza della campagna agraria in corso e comunque non
oltre il 30 giugno 1999.
2. Il commissario liquidatore, di cui all'art. 1, comma
2, svolge anche le funzioni necessarie all'adempimento dei
compiti conservati quale organismo pagatore dell'AIMA in
liquidazione ai sensi del comma 1 del presente articolo,
nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento
(CE) n. 1663/95. Dalla data di insediamento del commissario
liquidatore cessano dalle funzioni il commissario
straordinario di govemo e il subcommissario dell'AIMA.
3. (Soppresso).
4. Allo scopo di garantire, da parte dell'AIMA,
dell'Agenzia e dei servizi e degli organismi pagatori, la
continuita' nell'erogazione dei pagamenti degli aiuti ai
produttori, nelle more dell'attuazione delle disposizioni
di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, sono prorogati, sino all'espletamento delle
procedure di gara previste dalla normativa comunitaria, da
avviarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto e da concludersi, comunque, entro i
successivi sei mesi, gli atti esecutivi e i contratti
stipulati per lo sviluppo, il funzionamento e l'esercizio
dei sistemi informativi del SIAN e dell'AIMA, per la
gestione degli interventi connessi con l'applicazione di
regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e
per la gestione e l'aggiomamento degli schedari oleicolo e
viticolo. I fondi necessari all'AIMA, all'Agenzia e ai
servizi e agli organismi pagatori, per i predetti sono
reperiti ai sensi dell'art. 11, comma 2.
5. Le spese per la liquidazione sono a carico di un
fondo costituito presso il Ministero, da trasferire su un
conto corrente speciale acceso presso la tesoreria
provinciale dello Stato di Roma, finanziato con le
disponibilita' esistenti all'atto dell'insediamento del
commissario liquidatore e con quelle assegnate dalle
successive leggi finanziarie.
6. (Soppresso).
7. (Soppresso).
8. (Soppresso).
9. Il commissario liquidatore dell'AIMA e gli organi
dell'Agenzia sono nominati entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Un
contingente di personale di cui all'art. 6 e' distaccato
temporaneamente presso l'Agenzia, per le esigenze dei
suddetti organi, con decreto del Ministro per le politiche
agricole".



 
Art. 12

1. Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: "Art. 12-bis (Norme finali). - 1. Le disposizioni di legge e di regolamento non incompatibili con quelle recate dal presente decreto legislativo, relative all'AIMA, s'intendono riferite all'Agenzia. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, si applicano altresi' ai fondi assegnati all'Agenzia e destinati al pagamento di aiuti, premi e contributi comunitari.".



Nota all'art. 12:
- Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre
1974, n. 727 (Attuazione della decisione del Consiglio
delle Comunita' europee relativa alla sostituzione dei
contributi finanziari degli Stati membri con risorse
proprie delle Comunita' e dei regolamenti comunitari
relativi al finanziamento della politica agricola comune,
in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970,
n. 1185):
"Art. 2. - 2. Le somme dovute dall'AIMA agli aventi
diritto, in attuazione di provvidenze indicate all'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973,
n. 532, e all'art. 1 del presente decreto, non possono
essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di
provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi
amministrativi di cui all'art. 69, ultimo comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il
recupero da parte dell'AIMA di pagamenti indebiti di tali
provvidenze".



 
Art. 13

1. L'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Certificazione). - 1. Gli organismi pagatori affidano la certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95, con riferimento alle spese del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (FEOGA), a societa' abilitate, non controllate dallo Stato, nel rispetto della normativa nazionale e comu-nitaria sugli appalti pubblici di servizi.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 13:
- Si trascrive il testo dell'art. 3 del regolamento
(CE) n. 1663/95, il cui titolo e' riportato in nota
all'art. 4:
"Art. 3. - 1. La certificazione cui si fa riferimento
nell'art. 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE)
n. 729/70 e' rilasciata da un servizio o da un organismo
indipendente sotto il profilo funzionale dall'organismo
pagatore e dell'organismo di coordinamento e che abbia le
competenze tecniche necessarie (organo di certificazione).
La certificazione si basa su un esame delle procedure
nonche' sull'esame di un campione di operazioni. Essa
riguarda la conformita' dei pagamenti con le norme
comunitarie solo per quanto concerne la capacita' delle
strutture amministrative degli organismi pagatori di
verificare tale conformita' prima che il pagamento sia
eseguito.
L'organismo di certificazione effettua l'esame
attenendosi a norme sulla revisione dei conti
internazionalmente riconosciute. I controlli vengono
effettuati nel corso alla fine di ogni esercizio
finanziario. Anteriormente al 31 gennaio dell'esercizio
successivo, l'organismo di certificazione redige la
certificazione e una relazione sui propri accertamenti,
precisando in particolare se abbia ottenuto garanzie in
merito al fatto che i conti da presentare alla Commissione
siano completi, esatti e veritieri, e che le procedure di
controllo interno abbiano funzionato in modo soddisfacente.
2. Qualora sia riconosciuto piu' di un organismo
pagatore, lo Stato membro puo' basarsi sulla certificazione
rilasciata da servizi o organismi che hanno certificato i
conti dei rispettivi organismi pagatori, purche' ottenga la
garanzia che l'oggetto dei controlli e le norme seguite al
riguardo sono conformi alle prescrizioni del paragrafo 1.
3. La relazione di cui al paragrafo 1 indica:
se le procedure applicate dai servizi pagatori con
particolare riguardo alle condizioni richieste per il
riconoscimento offrono adeguate garanzie per quanto
riguarda la conformita' delle operazioni imputate al Fondo
alle norme comunitarie, e quali raccomandazioni sono state
fatte per migliorare i sistemi;
se i conti annui di cui all'art. 4, paragrafo 1,
lettera a), concordano con i libri e registri contabili
degli organi pagatori;
se le dichiarazioni di spesa e delle operazioni
d'intervento di cui all'art. 5, possono essere considerate
come registrazioni sostanzialmente vertiere, esatte e
complete di operazioni imputate al Fondo;
se gli interessi finanziari della Comunita' sono
debitamente tutelati per quanto riguarda gli anticipi
pagati, le garanzie ottenute, le scorte d'intervento,
nonche' gli importi da percepire;
se le raccomandazioni formulate agli organismi
pagatori per migliorare i sistemi sono state seguite.
La relazione e' accompagnata da informazioni sul numero
e le qualificazioni del personale che ha operato la
verifica, sul lavoro svolto, sul numero delle operazioni
esaminate, sui livelli di rappresentativita' e
attendibilita' ottenuti, sulle debolezze riscontrate e le
raccomandazioni fatte per eventuali miglioramenti, nonche'
sulle operazioni svolte dall'organismo di certificazione e
da altri organismi di revisione contabile, sia esterni che
interni agli organismi pagatori, da cui l'organismo di
certificazione abbia integralmente o parzialmente ricavato
elementi di verifica in materia".



 
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