Gazzetta n. 160 del 11 luglio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
DECRETO 16 giugno 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Viste le leggi sull'istruzione superiore;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista le legge 17 febbraio 1992, n. 204;
Visto lo statuto dell'Universita' per stranieri di Siena emanato con decreto rettorale n. 23 del 26 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1995, n. 36 e modificato con i decreti rettorali n. 99 del 24 aprile 1995, n. 266 del 17 ottobre 1995, n. 18 del 13 gennaio 1996, n. 21 del 26 febbraio 1998, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1995, n. 254 del 30 ottobre 1995, n. 87 del 13 aprile 1996 e n. 59 del 12 marzo 1998;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta dell'8 febbraio 2000;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio accademico nella seduta del 16 febbraio 2000;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2000, con il quale sono stati formulati rilievi di legittimita' sulla proposta di modifica di statuto;
Vista la delibera del consiglio accademico del 14 giugno 2000 con la quale sono stati recepiti i rilievi;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' per stranieri di Siena e' modificato come segue:
Art. 2.
O r g a n i
Sono organi dell'Universita':
a) il rettore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio accademico;
d) il consiglio di facolta';
e) il collegio dei revisori dei conti;
f) il nucleo di valutazione di ateneo.
Art. 19.
Direttore amministrativo
1. L'incarico di direttore amministrativo e' conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore; e' scelto tra i dirigenti della stessa Universita' o di altra sede universitaria ovvero di altra amministrazione pubblica. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Il direttore amministrativo puo' essere coadiuvato nell'espletamento delle sue funzioni da un comitato di direzione i cui membri, scelti tra il personale di ruolo della stessa Universita', sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore.
2. Al direttore amministrativo si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa in materia di responsabilita' e verifica. Al direttore amministrativo e' riconosciuta un'indennita' di funzione a carico del bilancio dell'Universita' annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, in ragione delle disponibilita' finanziarie.
Art. 21.
Nucleo di valutazione di Ateneo
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' costituito il nucleo di valutazione d'Ateneo con il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, lo sviluppo della ricerca e della didattica nonche' l'imparzialita' e il buon andamento della azione amministrativa tenendo conto delle finalita' scientifico-didattiche dell'Universita'.
2. Il nucleo di valutazione e' composto da cinque membri nominati dal consiglio accademico su proposta del rettore di cui due scelti tra i docenti di ruolo dell'Universita'e due tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico. I componenti del nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il nucleo opera in posizione di autonomia. I suoi componenti hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per scritto, informazioni agli uffici, ai servizi, alle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative, al personale docente, tecnico ed amministrativo. L'Universita' assicura la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti che frequentano le attivita' didattiche e trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita relazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle altre informazioni e dati che triennalmente sono determinati, a livello nazionale, dal comitato medesimo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 370/1999.
5. Il nucleo riferisce periodicamente sui risultati della propria attivita' agli organi di governo dell'Universita' e predispone una relazione annuale in concomitanza con l'approvazione del bilancio consuntivo.
6. Ai componenti il nucleo di valutazione e' attribuita, in aggiunta all'eventuale indennita' di missione, una indennita' annua determinata dal consiglio di amministrazione.
Siena, 16 giugno 2000
Il rettore: Trifone
 
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