Gazzetta n. 160 del 11 luglio 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 1 giugno 2000
Determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela. (Deliberazione n. 314/00/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 1 giugno 2000;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, recante regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione delle finanza pubblica, ed in particolare l'art. 59, comma 51;
Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998 in materia di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998 recante condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999;
Vista la propria delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999 recante condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1999;
Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999 recante regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1999;
Vista la delibera della Commissione per le infrastrutture e le reti n. 2/CIR/99 del 4 agosto 1999 in materia di applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
Sentita la societa' Telecom Italia S.p.a. in data 28 gennaio 2000;
Sentite le rappresentanze sindacali CGIL, UIL, CISL e CISAL in data 17 febbraio 2000;
Sentite le associazioni dei consumatori Adiconsum, Adusbef, Arco, Comitato consumatori altroconsumo, Assoutenti, Lega consumatori Acli, Unione nazionale consumatori e Adoc in data 28 febbraio 2000;
Viste le memorie presentate dalle societa' Telecom Italia S.p.a., Infostrada S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a. e Omnitel Pronto Italia S.p.a.;
Vista la documentazione presentata dalle associazioni dei consumatori Adiconsum, Lega consumatori Acli, Assoutenti, Comitato consumatori altroconsumo, Aduc Lucca e Arco Abruzzo;
Vista la documentazione presentata dalla rappresentanza sindacale CISAL;
Vista la segnalazione dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato relativa alla disabilitazione della funzione di Carrier Selection per l'utenza con condizioni tariffarie agevolate, pervenuta in data 22 febbraio 2000;
Vista la "Relazione economico-regolamentare per la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela" predisposta dall'ufficio istruttorio per il Consiglio del 1 giugno 2000;
Visti gli atti del procedimento;
Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita';
Considerato quanto segue: 1. Il contesto normativo di riferimento
L'Autorita', ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, ha avviato, con delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999, punto III, comma 2, l'istruttoria finalizzata all'individuazione di determinate categorie di clientela che, versando in particolari condizioni di disagio economico e sociale, appaiono meritevoli di un intervento finalizzato a garantire l'accesso al servizio di telefonia vocale a condizioni economiche agevolate.
La normativa nazionale, ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, art. 7, comma 11, ha disposto che l'Autorita' possa consentire condizioni economiche ridotte in relazione a situazioni di elevato volume di traffico e possa approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi destinati agli utenti che li utilizzano in misura ridotta o a particolari categorie di clientela rilevanti sotto il profilo della tutela sociale.
I primi interventi di agevolazione tariffaria per particolari categorie di utenze, previsti dal decreto ministeriale 28 febbraio 1997, art. 6 e dalla delibera dell'Autorita' n. 85/1998, titolo V, hanno riguardato le c.d. "utenze residenziali a basso traffico economico". In particolare, l'Autorita', nella delibera 85/1998, ha disposto l'applicazione delle condizioni agevolate indicate ai soli clienti il cui traffico fosse svolto sulla rete di Telecom Italia (titolo V, punto 1), prevedendo "l'esonero dall'aumento del canone per gli utenti di categoria B titolari di sola pensione sociale, oltre ad eventuale reddito di prima abitazione, appartenenti a famiglie monoreddito" (titolo V, punto 2).
Per quanto attiene il meccanismo di finanziamento del sistema di agevolazioni individuato nella presente delibera, il principale riferimento normativo e' costituito, al livello comunitario, dalla direttiva 98/10/CE, art. 3 (in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale) e, al livello nazionale, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, art. 3, che ha previsto l'inclusione della "fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali" tra i servizi oggetto del servizio universale.
Infine, il meccanismo di accesso al sistema delle agevolazioni individuato dalla presente delibera, e' regolato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 il quale, nell'ambito della definizione delle modalita' per l'accesso all'intero sistema nazionale delle agevolazioni sociali ha previsto, all'art. 1, comma 3-bis, che "le autorita' e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza". 2. L'analisi istruttoria.
2.1 Il percorso istruttorio.
A seguito dell'avvio del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 101/1999, l'Autorita' ha affrontato le seguenti principali problematiche:
1) individuazione delle categorie da agevolare;
2) tipologia dell'agevolazione;
3) meccanismo di finanziamento dell'onere derivante dall'agevolazione;
4) meccanismo di accesso all'agevolazione da parte dei soggetti aventi diritto.
Rispetto alle problematiche indicate, l'Autorita' ha acquisito le posizioni espresse dalle societa' Telecom Italia S.p.a., Infostrada S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a. e Omnitel Pronto Italia S.p.a., dalle parti sociali e dalle associazioni dei consumatori.
Nell'ambito dello svolgimento del procedimento istruttorio, l'Autorita' si e' inoltre avvalsa del supporto del Centro Europa Ricerche S.r.l., societa' di consulenza specializzata su tematiche di economia pubblica, cui e' stato principalmente richiesto di analizzare i diversi sistemi per la misurazione delle condizioni economiche dell'utenza, al fine di selezionare le categorie di clientela da agevolare, nonche' di misurare l'impatto economico delle agevolazioni tariffarie individuate.
Sul piano internazionale, l'Autorita' ha condotto un ampio confronto con riferimento al tema delle agevolazione tariffarie per determinate fasce sociali, al fine di tenere conto delle esperienze maturate nei principali paesi europei (Gran Bretagna, Francia e Germania).
Le posizioni espresse dai diversi soggetti sono riassunte - assieme ad altre risultanze istruttorie - nella "Relazione economico-regolamentare per la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela".
2.2 La segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato.
In data 22 febbraio 2000 e' pervenuta all'Autorita' una segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) "in materia di disabilitazione della funzione di Carrier Selection per l'utenza con condizioni tariffarie agevolate" nella quale l'AGCM segnala di aver ricevuto numerose denunce da parte di soggetti che lamentano l'impossibilita', per le utenze c.d. "a basso traffico", di accedere ad operatori alternativi a Telecom Italia. La questione sollevata, gia' all'esame dell'Autorita' fin dall'adozione della delibera n. 85/1998, trova risoluzione nell'adozione del sistema di accesso alle agevolazioni indicato nella presente delibera che, costituendo l'unico sistema valido per accedere alle condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale, determina l'abolizione del punto 1, titolo V, della delibera n. 85/98. 3. La valutazione regolamentare.
Come indicato in precedenza, con la presente delibera l'Autorita' ha voluto individuare quelle categorie di clientela che, versando in particolari condizioni di disagio economico e sociale, appaiono meritevoli di un intervento di agevolazione in relazione alle condizioni economiche di fruizione del servizio di telefonia vocale.
Al fine dell'identificazione delle categorie da agevolare, l'Autorita' ha ritenuto opportuno ricorrere ad un indicatore misto, che incrociasse l'aspetto qualitativo (appartenenza a determinate categorie sociali) all'aspetto quantitativo (indicatore del livello della situazione economica), quale strumento per selezionare i soggetti ammessi ad agevolazione.
Per quanto riguarda l'aspetto qualitativo, si sono individuate quattro categorie sociali da ammettere ad agevolazione:
1) i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione di invalidita' civile;
2) i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione sociale;
3) i nuclei familiari al cui interno vi sia un anziano al di sopra dei 75 anni di eta';
4) i nuclei familiari in cui il capofamiglia risulti disoccupato.
Appartengono al nucleo familiare i componenti indicati all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Per quanto riguarda l'aspetto quantitativo, e' stato individuato, come parametro economico di selezione, l'indicatore della situazione economica equivalente. In particolare, l'Autorita' ha stabilito come soglia di accesso alle agevolazioni tariffarie, in base al reddito familiare equivalente (criterio ISEE), il limite di L. 13.000.000 annuo (pari a euro 6.713,93), calcolato secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, art. 2 e tabelle 1 e 2.
Per quanto riguarda il funzionamento del meccanismo di accesso alle agevolazioni, si rimanda a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 130/00, (in particolare gli articoli 4 e 5), al fine di garantire la predisposizione di un sistema coerente con il quadro normativo di riferimento ivi delineato e di armonizzazione delle procedure per la richiesta di tutte le prestazioni sociali agevolate nazionali, in un'ottica di tutela del consumatore.
Delibera:
Art. 1.
Condizioni economiche agevolate
1. Possono beneficiare di una agevolazione economica, fissata in una riduzione pari al 50% del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B, i soggetti che presentino particolari condizioni di disagio economico e sociale.
2. Gli utenti residenziali che utilizzano sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti), sono esentati dal pagamento del canone mensile di cui al precedente comma.
3. Per usufruire dell'agevolazione indicata al comma 1, i soggetti dovranno soddisfare contemporaneamente i requisiti di natura economica e sociale indicati ai successivi commi 4 e 5.
4. Per quanto concerne il requisito di carattere economico, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, non dovra' essere superiore a L. 13.000.000 annui [pari a Euro 6.713,93].
5. Per quanto riguarda il requisito di carattere sociale, il soggetto richiedente l'agevolazione dovra' appartenere ad una delle seguenti categorie:
a) i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione di invalidita' civile;
b) i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione sociale;
c) i nuclei familiari al cui interno vi sia un anziano al di sopra dei 75 anni di eta';
d) i nuclei familiari in cui il capofamiglia risulti disoccupato.
Appartengono al nucleo familiare i componenti indicati all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
6. I soggetti che soddisfino contemporaneamente le condizioni di cui ai precedenti punti 4 e 5, dovranno presentare all'Ente erogatore della prestazione sociale agevolata, la relativa documentazione, di validita' annuale, consistente nella:
a) attestazione rilasciata dall'INPS, dal Centro di assistenza fiscale o dal comune presso il quale si e' consegnata la dichiarazione sostitutiva, di cui al decreto legislativo n. 130/2000, contenente tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente;
b) certificazione attestante la condizione di appartenenza ad una delle quattro categorie sociali indicate, secondo la normativa vigente.
7. Al fine della verifica del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente effettuato dall'INPS, le societa' di servizi pubblici di comunicazione erogatrici della prestazione oggetto della agevolazione definita nella presente delibera e incaricate di fornire il servizio universale sul territorio nazionale, attualmente Telecom Italia S.p.a., sono equiparate all'Ente erogatore di prestazioni sociali agevolate, di cui all'art. 4-bis del decreto legislativo n. 130/2000.
8. Il costo netto derivante dalle agevolazioni di cui alla presente delibera verra' finanziato attraverso l'imputazione al Servizio universale, secondo quanto previsto dall' art. 4, comma 3, lettera f), punto 2, del decreto ministeriale 10 marzo 1998.
9. Nell'ambito della propria contabilita' regolatoria, Telecom Italia S.p.a. dovra' fornire chiara evidenza dei costi derivanti dal sistema delle agevolazioni di cui alla presente delibera e dovra' dare distinta rappresentazione del relativo costo netto, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 10 marzo 1998.
 
Art. 2.
Regime di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano in conformita' ai tempi e secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio nel quale verranno stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonche' le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
2. In attuazione delle previsioni del comma 1 ed in tempi congrui con le stesse, Telecom Italia provvede a dare la piu' ampia pubblicita' alle disposizioni della presente delibera, anche attraverso l'invio di apposita comunicazione scritta in allegato alle fatture commerciali trasmesse agli abbonati e mediante l'inserimento negli elenchi telefonici di una pagina informativa dedicata.
3. L'art. 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 e il comma 1, titolo V, della delibera dell'Autorita' n. 85/1998, relativi al sistema di agevolazione tariffaria per le utenze cosiddette a "basso traffico", restano in vigore fino al momento della prima applicazione delle misure previste dalla presente delibera.
4. L'Autorita' si riserva di rivedere, con cadenza annuale, il sistema delle agevolazioni di cui alla presente delibera, al fine di garantire alle categorie di clientela che versano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, l'accesso al servizio di telefonia vocale a condizioni economiche agevolate.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Roma, 1 giugno 2000
Il presidente: Cheli
 
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