Gazzetta n. 160 del 11 luglio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 22 giugno 2000, n. 190
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione nel campo della cultura, dell'istruzione e della scienza fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone, fatto a Skopje il 21 gennaio 1998.



LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5461):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il
1 dicembre 1998.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 16 dicembre 1998 con pareri delle commissioni
I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione il 13 ed il 27 ottobre
1999.
Esaminato in aula il 29 novembre 1999 ed approvato il
17 dicembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4398):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'11 gennaio 2000 con pareri delle commissioni
1a, 4a 5a e 7a.
Esaminato dalla 3a commissione il 20 gennaio 2000.
Relazione scritta annunciata il 13 marzo 2000 (atto n.
4398/A - relatore sen. Corrao).
Esaminato in aula il 15 febbraio 2000 ed approvato il
6 giugno 2000.



 
Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 478 milioni per l'anno 2000, in lire 490 milioni per l'anno 2001 ed in lire 498 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000- 2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 giugno 2000
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli
affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
Allegato

----> vedere Accordo da pag. 4 a pag. 7 della G.U. <----
 
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