Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2000 (vai al sommario)
CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI E STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI (EX ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281)
PROVVEDIMENTO 2 marzo 2000
Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, per la valutazione e la certificazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore previsti dai progetti pilota 1998/1999.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, ai fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Visti i capi III e IV del titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di istruzione scolastica e di formazione professionale;
Visto l'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che dispone che, per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore, e' istituito il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore;
Visto l'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 dicembre 1999 (Rep. atti n. 2001/C.U.);
Visto il documento sulla riorganizzazione e il potenziamento della formazione superiore integrata approvato da questa Conferenza 9 luglio 1998 (Rep. atti n. 43/C.U.);
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce

il seguente accordo, nei termini sottoindicati:
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane:
Ritenuto che, per la realizzazione degli obiettivi fissati nel documento, sulla riorganizzazione e il potenziamento della formazione superiore integrata, in merito alla realizzazione del sistema FIS con particolare riferimento ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), risulta necessario fissare criteri e modalita' per la valutazione finale, univoci su tutto il territorio, considerata la validita' in ambito nazionale della certificazione dei corsi IFTS;
Considerato che i progetti pilota dei percorsi IFTS, previsti dal citato documento e compresi nei piani deliberati dalle regioni per l'anno 98/99, si avviano a conclusione;
Considerato che il Comitato nazionale di progettazione FIS, previsto dal predetto documento, costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione il 7 ottobre 1998, ha espresso indicazioni in merito alla valutazione, alla costituzione delle commissioni giudicatrici e alla certificazione finale dei progetti pilota in ambito nazionale;
Considerato che le risorse finanziarie a suo tempo impegnate dal Ministero della pubblica istruzione e dalle regioni per la realizzazione dei progetti pilota, comprendono anche spese relative alla valutazione e alle certificazioni finali;
Convengono:
sulla necessita' di definire criteri e modalita' relativi alla valutazione finale, alla costituzione delle commissioni giudicatrici e allo schema di dispositivo di certificazione finale dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, previsti dai progetti pilota deliberati dalle regioni per l'anno 1998/1999;
che, in attesa della compiuta attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai giovani e dagli adulti, a conclusione dei progetti pilota dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore deliberati dalle regioni, a seguito del documento sulla riorganizzazione e il potenziamento della formazione superiore integrata, approvato da questa Conferenza il 9 luglio 1998, si svolgeranno secondo i criteri e le modalita' contenute nell'allegato che, unito al presente atto, ne costituisce parte integrante.
Roma, 2 marzo 2000

Il Presidente
Bellillo

Il segretario della Conferenza Stato-regioni
Carpani

Il segretario della Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali
Granelli
 
Allegati Criteri e modalita' relativi alla valutazione finale, alla costituzione delle commissioni d'esame, nonche' allo schema di
dispositivo di certificazione finale dei percorsi IFTS.
 
Allegato A
Prove di valutazione finale

Le prove di valutazione dei percorsi dell'IFTS si articolano in:
a) un colloquio individuale che verte sulle approfondimento e l'analisi di:
un dossier del percorso individuale, predisposto dai docenti del corso, riguardante la documentazione delle diverse fasi del percorso, la valutazione dello stage e la valutazione delle conoscenze culturali e delle competenze professionali acquisite dall'utente;
un documento individuale, predisposto dall'utente, riguardante la presentazione e riflessione personale del lavoro svolto durante il percorso. A questo fine l'utente correda il dossier anche con i materiali da lui prodotti nel corso stesso e con la documentazione relativa alle conoscenze e competenze acquisite.
Il dossier ed il documento individuale dovranno pervenire alla commissione d'esame in tempo utile e comunque almeno cinque giorni prima della seduta preliminare;
b) una prova di simulazione che deve consentire di verificare, per ciascun utente, l'acquisizione delle conoscenze e competenze che costituiscono il riferimento del percorso dell'IFTS.
La predisposizione dei documenti medesimi e' condizione di ammissibilita' alle prove di valutazione.
Le prove di valutazione finale sono predisposte dalla commissione d'esame, in coerenza con il progetto definito dal comitato tecnico-scientifico.
La valutazione finale e' espressa in centesimi dalla commissione d'esame come risultato di sintesi della valutazione dei membri della stessa, sulla base di una ponderazione del 70% da attribuire al colloquio e analisi dei citati documenti e del 30% alla prova di simulazione.
Si considerano acquisite le competenze oggetto del percorso dell'IFTS ove l'utente abbia conseguito 60 punti su 100 nelle due prove (almeno 42 nella prima e 18 nella seconda).
Il certificato finale viene rilasciato solo nel caso di superamento delle prove. La valutazione viene riportata sul certificato finale solo se raggiunta con il massimo dei voti. In tal caso viene espressa l'indicazione: "con lode".
A coloro che non superano le prove previste viene rilasciata la "Dichiarazione intermedia" del percorso seguito, secondo il modello gia' definito dal Comitato nazionale di progettazione FIS, con l'indicazione delle competenze acquisite per facilitare il riconoscimento dei crediti formativi.
Di tutte le operazioni d'esame deve essere redatta apposita verbalizzazione, da cui risulti anche la valutazione conseguita e il relativo punteggio attribuito a ciascun utente.
La dichiarazione della votazione conseguita e' rilasciata a richiesta dell'interessato.
 
Allegato B
Costituzione della commissione d'esame

La commissione d'esame e' istituita con atto formale da ciascuna regione. Essa e' costituita da componenti rappresentativi dei quattro soggetti formativi dell'IFTS (scuola, universita', formazione professionale, mondo del lavoro e delle professioni), che abbiano adeguati requisiti culturali e professionali coerenti con il profilo del corso, nel modo seguente:
il presidente, nominato dalla regione, previo parere del comitato regionale di promozione, programmazione, monitoraggio e valutazione;
due membri, individuati tra i docenti del corso, rappresentativi delle diverse componenti presenti nel comitato tecnico-scientifico di ciascun corso, proposti dal direttore del corso al competente assessorato regionale;
due esperti del mondo del lavoro, che abbiano attinenza con il profilo del corso, da individuare, previo parere del citato comitato regionale.
Con riferimento alla provenienza sia del presidente sia degli altri due membri, designati dal comitato tecnico-scientifico di ciascun corso, la regione provvede alla costituzione di ciascuna commissione d'esame, garantendo in ogni caso la presenza dei rappresentanti della scuola, dell'universita' e della formazione professionale, oltreche' dei citati esperti.
La regione provvede, altresi', alla notifica della nomina ai suoi componenti con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la valutazione finale.
Il presidente convoca la riunione di insediamento della commissione almeno 15 giorni prima della data stabilita per le prove, ai fini dell'esame preliminare della documentazione relativa al corso, dei documenti presentati dai docenti del corso e dai candidati, della definizione delle prove di esame e del relativo calendario, nonche' dei criteri di valutazione delle prove stesse.
Ciascuna regione impartisce proprie istruzioni per la tenuta dei verbali delle prove d'esame e l'archiviazione della relativa documentazione. Per ogni altro aspetto amministrativo, le regioni fanno riferimento alla normativa emanata in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Le spese relative alla valutazione finale e alla certificazione sono a carico degli specifici finanziamenti impegnati per l'istituzione di ciascun corso dell'IFTS.
 
Allegato C
Dispositivo di certificazione finale
dei percorsi IFTS e linee guida

Certificazione finale.
Le regioni rilasciano, al termine di ciascun percorso dell'IFTS, la certificazione finale secondo l'unito dispositivo corredato dalle relative linee guida.
Le regioni possono altresi' rilasciare contemporaneamente un attestato di qualifica professionale di secondo livello, valido anche ai fini dell'iscrizione al Centro per l'impiego, redatto secondo il modello indicato con decreto del Ministero del lavoro 26 marzo 1996.
L'attestato di qualifica viene rilasciato secondo criteri di equipollenza e al fine di favorire l'integrazione tra i sistemi formativi ai sensi dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
----> vedere allegato da pag. 67 a pag. 70 della G.U. <----
Linee guida.
Gli indicatori contenuti nel modello di certificazione hanno l'obiettivo di dare in forma sintetica informazioni utili sull'esperienza formativa, sulle conoscenze e le competenze acquisite e infine sulle principali caratteristiche di percorso. Tale modello e' stato elaborato in coerenza con le indicazioni fornite in materia dall'Unione europea. Di seguito vengono dati chiarimenti sul significato di alcune delle voci contenute nel certificato.

Logo delle istituzioni che rilasciano il certificato.
Il logo permette l'identificazione dei referenti istituzionali conferendo la valenza di "atto pubblico" al certificato. Occorre aggiungere anche il logo dell'Unione europea, nel caso in cui le iniziative siano cofinanziate dal FSE.

Denominazione del certificato.
Informazione che definisce la natura del documento, consentendo di riconoscere la sua collocazione e il suo valore, formale e sostanziale, all'interno di un sistema piu' complessivo di certificazione. La denominazione del certificato dovra' riferirsi alla figura professionale e la sua correlazione con la classificazione ISTAT (metodi e norme, serie C - n. 112 - ed. 1991) almeno fino al terzo digit.

Livello europeo.
Il certificato finale IFTS corrisponde, di norma, al quarto livello della classificazione dell'Unione europea. Tale classificazione delle certificazioni europee e' stata definita con decisione del Consiglio della CEE (85/368/CEE) relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunita' europee.

Nome, data e luogo di nascita.
Coerentemente con gli orientamenti che emergono anche in altri Paesi europei, deve essere presente la preoccupazione di non inserire nell'attestato di certificazione attributi personali che possano introdurre elementi di potenziale discriminazione individuale e sociale rispetto alla possibilita' di essere presi in considerazione per una occupazione.
Proprio per questo esse devono limitarsi agli elementi strettamente necessari ad identificare il titolare del certificato. In questo senso va intesa la presenza di descrittori come il nome, la data di nascita, il luogo di nascita.

Nome della/e struttura/e formativa/e.
Il nome della struttura che ha gestito il percorso e dei soggetti che vi hanno partecipato sottoscrivendo uno specifico accordo organizzativo, o costituendo una specifica associazione anche in forma consortile, con le indicazioni integrative del luogo e della data di rilascio del certificato, e' considerato un elemento significativo, soprattutto per le imprese. Infatti, al di la' delle indicazioni piu' dettagliate sulle caratteristiche del percorso formativo, l'immagine di qualita' ed affidabilita' della struttura formativa che ha consentito di arrivare al conseguimento del certificato costituisce per gli imprenditori la piu' immediata garanzia che alle acquisizioni certificate formalmente corrisponda un effettiva capacita' professionale del soggetto che ne e' titolare.

Ruolo istituzionale del/dei firmatario/i.
Il certificato deve essere firmato dal competente dirigente regionale e dal presidente della commissione giudicatrice. 1) Figura professionale di riferimento.
In quest'ambito si tratta di evidenziare le principali caratteristiche della figura professionale assunta come riferimento del percorso formativo.
I risultati relativi alla raccolta di informazioni ritenute rilevanti per la descrizione della figura professionale variano in funzione dei modelli di analisi del lavoro e della professionalita' che vengono di volta in volta adottati. 2) Competenze acquisite.
Tutti i documenti di lavoro relativi all'attivazione del IFTS, facendo propria anche una indicazione chiaramente espressa dalla normativa recente, sottolineano come le competenze debbano essere il principale elemento di riferimento per la progettazione dei percorsi di questo nuovo canale formativo e per certificare e rendere riconoscibili le acquisizioni delle persone che vi partecipano.
Il concetto di "competenza" assume connotazioni e sfumature diverse a seconda dei diversi approcci e modelli che si utilizzano per definirlo. A fini della certificazione si intende con questo termine identificare l'insieme di risorse (conoscenze, abilita', ecc.) di cui un soggetto deve disporre per affrontare efficacemente l'inserimento in un contesto lavorativo, e piu' in generale per affrontare il proprio sviluppo professionale e personale.
Al di la' di come i vari modelli definiscono e descrivono in modo piu' specifico il concetto di "competenza", e' qui importante evidenziare due elementi caratteristici, che lo rendono particolarmente rilevante per la certificazione dei processi formativi ai fini di una loro trasparenza sul mercato del lavoro.
La competenza esprime una "relazione" tra un soggetto e una specifica situazione. In questo senso essa non e' ricavabile da una esclusiva analisi della natura tecnica dei compiti lavorativi, e neppure dalla definizione di una somma di conoscenze e capacita' astrattamente possedute da un soggetto. Essa scaturisce invece dall'analisi del "soggetto in azione", dalla considerazione del tipo di risorse che mette in campo e delle modalita' con cui le combina per fronteggiare situazioni relazionali e professionali.
Per questi motivi la competenza costituisce un concetto sistemico, un mix integrato di risorse di natura diversa (conoscenze, abilita', risorse personali, ecc.) che vengono dinamicamente combinati dal soggetto nell'esercizio delle attivita' lavorative.
La natura del concetto di competenza fa si' che essa si presti efficacemente a fare da "interfaccia" tra mondo del lavoro e mondo della formazione, favorendo la definizione di un riferimento linguistico comune che rende piu' facilmente riconoscibili anche all'interno delle realta' produttive le acquisizioni che vengono certificate al termine dei percorsi formativi.
Infatti le competenze costituiscono al tempo stesso:
il punto di arrivo dei processi di analisi del lavoro e di descrizione della professionalita' richiesta;
il punto di partenza per stabilire i risultati attesi dall'azione formativa e definire le modalita' piu' coerenti per raggiungerli.
Ai fini della progettazione formativa, l'insieme di competenze e' stato classificato in una tipologia comprendente tre diverse categorie (competenze di base, trasversali e tecnico-professionali), che corrispondono ai tre tipi di risorse (di diversa natura) che un soggetto combina nell'esercizio di una prestazione efficace all'interno di un contesto lavorativo:
competenze di base: costituiscono le risorse fondamentali comunque necessarie ad un individuo per l'accesso alla formazione e al lavoro, oltre che per lo sviluppo di un proprio percorso individuale e professionale.
E' opportuno a tale riguardo precisare che, nell'ambito di una riflessione che riconosca il contributo che anche i canali scolastico e universitario offrono allo sviluppo delle professionalita' dei soggetti, e' necessario dare una maggiore visibilita' e considerazione alle competenze di base. Per competenze di base si intende quindi l'insieme delle conoscenze (e della loro capacita' d'uso) che costituiscono sia il requisito per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore, sia la base minima per l'accesso al lavoro e alle professioni, costituendo in questo modo un moderno diritto di cittadinanza. Lingue, informatica di base, economia, legislazione e contrattualistica del lavoro sono soltanto alcuni degli esempi possibili di tali competenze. In tal senso lo sviluppo di un'ampia gamma di competenze di base e' oggi obiettivo congiunto, ciascuno nel proprio ambito, della scuola, della formazione professionale e dell'universita';
competenze trasversali, sono le competenze (comunicative, relazionali, di problem solving, ecc.) che entrano in gioco nelle diverse situazioni lavorative e che consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo efficace in un contesto specifico.
E' importante sottolineare come all'interno delle competenze trasversali occorre anche considerare tutto quell'insieme di risorse cognitive e metodologiche che l'esperienza scolastica e universitaria consente di sviluppare e rendere patrimonio stabile del soggetto, anche se spesso esso viene declinato con linguaggi diversi.
competenze tecnico-professionali, costituite dai saperi e dalle tecniche connesse all'esercizio delle attivita' operative richieste dai processi di lavoro a cui ci si riferisce nei diversi ambiti professionali. A tale riguardo e' necessario richiamare le specificita' che caratterizzano i diversi contributi che possono venire dal sistema scolastico, universitario e dalla formazione professionale regionale allo sviluppo delle competenze tecnicoprofessionali.
Ai fini della certificazione, le competenze distinte in queste tre tipologie possono essere convenzionalmente strutturate in unita' (capitalizzabili): cio' consentirebbe di evitare una eccessiva frammentazione nella descrizione delle competenze stesse.
La aggregazione delle competenze in unita' capitalizzabili e' gia' utilizzata in molti paesi europei (come ad esempio in Francia, Belgio, Spagna, U.K.): anche tenendo in considerazione i modelli messi a punto negli altri paesi l'unita' di competenza (capitalizzabile) e' stata concepita nel nostro Paese come un insieme di competenze autonomamente significativo (autoconsistente), riconoscibile dal mondo del lavoro come componente specifico di professionalita', ed identificabile (dall'impresa, dal sistema formativo) quale risultato atteso di un processo formativo.
A livello di percorso formativo, le competenze divengono l'obiettivo di riferimento delle diverse sequenze didattiche di cui si compone il percorso stesso.
Tali sequenze assumono la denominazione di "unita' formative", e possono o meno corrispondere ad una unita' capitalizzabile di competenza.
Ciascuna unita' formativa e' definita da una denominazione specifica (titolo), dalle competenze-obiettivo dai contenuti, dalla durata, dalle modalita' formative e dalle modalita' di valutazione previste.
Dal momento che una unita' formativa e' finalizzata allo sviluppo di competenze, potra' essere che per raggiungere tale obiettivo sia opportuno articolare l'unita' stessa in "moduli formativi".
Il "modulo formativo" puo' essere definito come un insieme strutturato di esperienze di apprendimento ben identificato nelle condizioni di partenza e negli obiettivi di arrivo.
In tale senso, il concetto di "modulo" potrebbe essere considerato corrispondente a quello di "unita' formativa": ma da un punto di vista operativo puo' essere opportuno tenerli distinti, conferendo al secondo il carattere di strumento per la progettazione e la programmazione didattica, e non attribuendo ad esso il rilievo ai fini della certificazione che invece puo' essere conferito alla unita' formativa.
Nel certificato e' necessario precisare quali unita' formative concorrano all'acquisizione delle unita' di competenza (capitalizzabili) certificate.
Se anziche' in unita' formative il percorso fosse articolato in moduli (praticando quindi una sostanziale corrispondenza tra i due concetti), e' necessario precisare quali moduli concorrano all'acquisizione delle unita' di competenza.
Si sottolinea che in assenza di uno standard convenzionale condiviso, il legame con le unita' formative (o con i moduli), diviene, in via transitoria, un elemento qualificante delle competenze certificate, e la base indispensabile per una loro capitalizzazione ed un loro successivo riconoscimento quale credito formativo. 3) Percorso formativo. Delibera di approvazione del progetto, durata del corso, titolo delle unita' formative (moduli), durata in ore, con testi di apprendimento, modalita' di valutazione.
L'indicazione degli estremi della delibera regionale di approvazione del progetto costituisce una ulteriore informazione ed una ulteriore garanzia di trasparenza.
La durata del corso costituisce il piu' immediato attributo del percorso formativo che e' possibile considerare per una prima generale valutazione della sua coerenza con le conoscenze e competenze che si intendono certificare. In questa prospettiva si tratta quindi di una informazione che consente una indiretta valutazione della qualita' e affidabilita' del percorso formativo.
Coerentemente con le indicazioni contenute nelle linee guida per la progettazione dei percorsi formativi IFTS, che raccomandano una scansione modulare in unita' di apprendimento in se' concluse, nel certificato si assume l'unita' formativa come elemento di scansione del percorso. Pertanto ne va indicata la denominazione e la loro durata in ore.
E' necessario inoltre indicare per ogni unita' formativa quale e' stato il/i contesto/i di apprendimento (aula, laboratorio, lavoro individuale, project work, ecc.) e le modalita' di valutazione (colloqui, prova scritta, prova pratica e/o simulazione, esercitazioni, test, ecc.) anche al fine di agevolare il riconoscimento di crediti formativi verso altri sistemi (es.: sistema universitario).
I descrittori del percorso formativo possono essere utilizzati anche per evidenziare eventuali crediti in ingresso. In questo caso e' necessario indicare il titolo dell'unita' formativa riconosciuta quale credito, omettendo la durata in ore e indicando il contesto di apprendimento (esterno al percorso) in cui le competenze sono state maturate (es.: lavoro, autoformazione, formazione professionale, ecc.) e le modalita' di accertamento del credito stesso in ingresso (es: valutazione/bilancio di competenze).

Tirocinio. Sede/i di svolgimento del tirocinio, durata, settore comparto di attivita', funzione/processo organizzativo e attivita' svolte.

Un elemento di particolare rilevanza e' attribuito alla puntuale descrizione delle situazioni di tirocini presenti all'interno del percorso formativo, e quindi a tutte quelle informazioni (durata, tipo di imprese coinvolte, ecc.) che possono contribuire a rendere trasparente le caratteristiche e la qualita' di queste esperienze. A tale scopo e' necessario indicare la denominazione del soggetto ospitante e il luogo di svolgimento del tirocinio; il settore/comparto di riferimento del soggetto ospitante; la dimensione indicativa del soggetto ospitante utilizzando la tipologia piccola, media e grande impresa (p - m - g) e la funzione/i o il processo/i dove si sono svolte le attivita' del tirocinante. Tali informazioni andranno ripetute nel caso in cui l'esperienza di tirocinio sia stata svolta in piu' soggetti ospitanti. E' inoltre necessario indicare le attivita' o le aree di attivita' in cui il tirocinante e' stato coinvolto. 4) Modalita' di valutazione finali.
E' necessario specificate il tipo di prove di valutazione (colloqui e prova di simulazione) usate per accertate il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze a conclusione del percorso formativo. 5) Crediti formativi.
Come definito nelle linee guida per la progettazione dei percorsi formativi IFTS le competenze acquisite nei percorsi formativi possono valere quale credito formativo rispetto ad altri sistemi (scuola, universita', formazione professionale), ferma restando ogni determinazione che le singole istituzioni adottano nella loro autonomia.
Nel caso fosse stato previsto preventivamente, in sede progettuale, un rapporto di corrispondenza tra il percorso formativo IFTS e i percorsi di formazione professionale e/o i percorsi universitari e' possibile dichiarare il valore del credito rispetto alla formazione professionale e/o esprimere tale corrispondenza con riferimento al sistema di crediti ECTS nell'ambito universitario. Tale indicazione di credito dovra' essere riferita oltre che all'ambito di spendibilita', anche alla specifica struttura/strutture che si impegnano a riconoscerlo, verso quale percorso formativo/accademico e la validita' nel tempo del credito stesso.
Qualora il valore di credito delle diverse unita' o moduli in cui si struttura il percorso formativo non sia preventivamente definito, esso sara' invece determinato di volta in volta dal sistema che riceve in ingresso l'allievo in uscita dal percorso IFTS. 6) Annotazioni integrative.
Altre informazioni.
Aggiungere, se necessario, ulteriori informazioni qualitative riguardanti l'esperienza e le modalita' di svolgimento del percorso (ad esempio: la personalizzazione del percorso, metodologie didattiche innovative, ecc.).
 
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