Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Disciplinare per l'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola di produzione nazionale.

Art. 1.
I distillatori, riconosciuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2046/89 e del decreto ministeriale 26 ottobre 1989, modificato dal decreto ministeriale del 26 luglio 1990, ed i produttori che hanno proceduto alla distillazione nei propri impianti o negli impianti di un distillatore riconosciuto ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del predetto regolamento, che intendano consegnare all'A.I.M.A. i prodotti ottenuti dalla distillazione preventiva dei vini da tavola di produzione nazionale di cui all'art. 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 per le campagne 1997/1998 e 1998/1999, devono presentare offerta di vendita secondo le modalita' ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.
Lo stoccaggio del prodotto potra' avvenire solo nei depositi degli assuntori che hanno stipulato il contratto di assuntoria con l'A.I.M.A. per la campagna in corso, o che abbiano ottenuto, da parte dell'A.I.M.A., una proroga del predetto contratto.
 
Art. 2.
L'offerta di vendita deve essere redatta sull'apposito modello "M1" distribuito dall'A.I.M.A. e pervenire all'A.I.M.A. medesima entro e non oltre il 20 luglio 2000 corredata dai seguenti documenti in duplice copia, di cui una in originale o in copia autenticata:
a) certificato di iscrizione al registro delle imprese, di data non anteriore di oltre sei mesi a quella dell'offerta, indicante, tra l'altro, le complete generalita' e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;
b) dichiarazioni del competente UTF attestante che la partita di prodotto offerta in vendita proviene dalla distillazioni di cui all'art. 1 e che e' stata prodotta nelle campagne 1997/1998 e 1998/1999, ovvero entro il 31 agosto 1998 e 31 agosto 1999, e trovasi tuttora giacente nei magazzini di deposito.
 
Art. 3.
Possono essere ceduti all'A.I.M.A. solo i seguenti prodotti ricavati dalle distillazioni "preventive" di cui all'art. 1:
a) alcole etilico neutro con titolo alcolometrico non inferiore a 96% vol rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato 1 del Regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989;
b) alcole grezzo avente titolo alcolometrico non inferiore a 92% vol.;
c) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dal regolamento CEE n. 1576/89 del 29 maggio 1989.
L'acquisto dell'acquavite e' subordinato alla condizione che il prodotto venga ceduto all'A.I.M.A. in recipienti di quercia o rovere, non verniciati e senza rivestimento ne' interno ne' esterno;
Gli scarti di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alle lettere a) e c) non possono essere ceduti all'A.I.M.A.
 
Art. 4.
Il prezzo di acquisto, per ettanidro, dovuto dall'A.I.M.A. al venditore e' di L. 183.015 per tutti i prodotti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3. Tale prezzo si applica a merce nuda franco magazzino A.I.M.A.
 
Art. 5.
Dopo aver verificato la regolarita' dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della quantita' di prodotto offerto in vendita, mediante lettera raccomandata inviata anche all'UTF ed all'assuntore, tenuto conto della riduzione percentuale applicabile in caso di superamento della quantita' massima acquistabile di ettanidri 150.000.
 
Art. 6.
Il passaggio in proprieta' del prodotto, in caso di consegna senza movimentazione fisica, decorre, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta dall'offerente sulla riproduzione integrale della lettera di cui al precedente art. 5, da trasmettere all'A.I.M.A. e all'UTF a mezzo raccomandata a/r entro e non oltre tre giorni dalla data predetta.
Negli altri casi il passaggio in proprieta' decorre dalla data di effettiva consegna della merce nei magazzini dell'intervento.
Il deposito puo' avvenire nei magazzini proposti dal venditore ed accettati dall'A.I.M.A., oppure nei magazzini indicati dall'A.I.M.A. a proprio insindacabile giudizio. In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato dall'A.I.M.A. sono a carico dell'offerente.
Il servizio per il deposito, la conservazione e cessione delle partite di prodotto acquistate resta affidato agli assuntori alle condizioni previste dal contratto di assuntoria vigente stipulato con l'A.I.M.A.
Pertanto anche l'assuntore indicato dall'A.I.M.A. dovra' provvedere a presentare, per tale partita di prodotto, la predetta lettera riprodotta, il verbale UTF di presa in carico nonche' la fidejussione prevista dal contratto di assuntoria.
 
Art. 7.
L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore dietro presentazione:
1) della fattura emessa dal venditore dopo il ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5;
2) di tutta la documentazione prevista dal contratto di assuntoria vigente, compresa la garanzia fidejussoria a carico dell'assuntore presso il quale e' stoccato il prodotto venduto all'A.I.M.A.
 
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