Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 22 giugno 2000, n. 191
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996.
 
Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
Allegato

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA SULLA
COLLABORAZIONE MILITARE

Il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia, di seguito chiamate "Parti":
basandosi sulle risoluzioni del Trattato di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica italiana, firmato a Varsavia l'11 ottobre 1991;
avendo come obiettivo il rafforzamento dei meccanismi europei di sicurezza e di collaborazione, conformemente alla lettera ed allo spirito della Carta delle Nazioni unite, all'atto finale dell'Organizzazione di sicurezza e collaborazione in Europa, nonche' di altre Organizzazioni internazionali;
avendo l'intenzione di sviluppare i rapporti gia' esistenti, fondati sull'amicizia e collaborazione, nonche' di ampliare e consolidare la fiducia e la sicurezza reciproche;
convinti che la collaborazione bilaterale contribuira' ad un reciproco avvicinamento nei problemi militari e servira' a rafforzare le capacita' di difesa dei due Paesi;
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Le Parti svilupperanno la collaborazione nei seguenti settori:
a) concetti riguardanti la difesa e la sicurezza, in particolare quelli relativi alla sicurezza dei propri Paesi ed alla sicurezza europea, nonche' i problemi inerenti alla preparazione ed allo svolgimento delle missioni di pace dell'Organizzazione delle nazioni unite e di altre organizzazioni internazionali;
b) comando delle Forze armate ed il controllo delle istituzioni su di esse;
c) formazione dei quadri militari ed esercitazioni militari;
d) organizzazione logistica militare, materiale tecnico e mezzi di combattimento, nonche' armamenti ed attrezzature militari;
e) attivita' d'informazione;
f) legge militare;
g) storia militare;
h) medicina militare;
i) cultura, sport e ricreativi.
Art. 2.
1. Le attivita' di carattere militare verranno intraprese e coordinate dai rappresentanti delle Parti per il tramite dei rispettivi addetti militari.
2. All'occorrenza si potranno svolgere anche colloqui bilaterali, specifici e periodici, tra i rappresentanti delle Parti, che si incontreranno, alternativamente, nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica italiana, secondo termini stabiliti congiuntamente.
3. Le Parti realizzeranno la collaborazione attraverso:
a) visite ufficiali ed incontri di lavoro dei Ministri e vice Ministri della difesa, dei Capi di stato maggiore e di altro personale dirigenziale dei Ministeri della difesa e delle Forze armate;
b) visite ed incontri di lavoro dei rappresentanti degli stati maggiori, delle unita' militari, degli istituti di formazione militari e degli enti militari di ricerca e sviluppo;
c) visite delle navi da guerra;
d) partecipazione alle esercitazioni militari;
e) frequenza ai corsi di addestramento, organizzati nelle scuole e nei centri militari di formazione specialistica;
f) partecipazione alle mostre di carattere tecnologico nonche' di armamenti e di attrezzature militari;
g) scambio di esperienze, consulenze, seminari, conferenze e mostre;
h) scambio delle informazioni nel settore della stampa e delle pubblicazioni militari;
i) manifestazioni culturali, sportive e ricreative.
4. Le Parti, previo accordo bilaterale, possono collaborare anche in forme diverse da quelle definite nel comma 3 del presente articolo, per la realizzazione degli scopi del presente accordo.
5. Le forme di collaborazione, risultanti dal presente accordo, non potranno contravvenire le leggi interne vigenti in ognuno dei Paesi, nonche' gli impegni assunti in ambito internazionale e le linee di politica interna ed estera dei due Paesi. Le parti svilupperanno la collaborazione militare in conformita' al principio di reciprocita' e dei mutui profitti.
Art. 3.
1. I programmi annuali di collaborazione bilaterale costituiscono la base della collaborazione stessa.
2. Le proposte, per i programmi di collaborazione bilaterale per l'anno successivo, verranno scambiate entro il 1 ottobre dell'anno precedente.
3. Il programma di collaborazione bilaterale per l'anno successivo, verra' definito dai rappresentanti delle Parti entro il 30 novembre dell'anno precedente.
4. Nel programma di collaborazione bilaterale vengono definiti:
a) tipo di iniziative e loro forma;
b) tempo e luogo della realizzazione delle iniziative;
c) numero di partecipanti;
d) modalita' di vitto e alloggio.
Art. 4.
1. Viene costituita la commissione mista, composta da rappresentanti di ambedue le parti, per la cooperazione di carattere tecnico-amministrativo.
2. La commissione mista avra' come obiettivo la promozione e la valutazione della collaborazione reciproca delle parti nel campo della tecnologia militare e dell'industria della/per la difesa.
3. Gli incontri della commissione mista avranno luogo, alternativamente, nei due Paesi. La frequenza ed i termini degli incontri della commissione mista verranno definiti concordemente dalle Parti.
4. In particolare, compito della commissione mista sara':
a) delineare le sfere d'interesse delle parti nella collaborazione nel campo dei materiali;
b) definire l'ambito del sostegno tecnico e formativo indispensabile per lo sviluppo della collaborazione bilaterale;
c) preparare le mozioni e proposte, utili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal presente Accordo.
Art. 5.
1. Durante il soggiorno sul territorio del Paese della parte ospitante, il personale militare dell'altra parte sara' subordinato alle proprie autorita' militari, tramite:
a) l'addetto militare presso l'ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, per il personale polacco;
b) l'addetto della difesa presso l'ambasciata della Repubblica italiana a Varsavia, per il personale italiano.
2. Nel caso di infrazione ai regolamenti di disciplina militare da parte di personale militare ospitato sul territorio del Paese ospitante, questo membro potra' essere rinviato nel proprio Paese. In tale caso le autorita' militari competenti delle due parti collaboreranno tra di loro.
Art. 6.
1. Il personale militare inviato sul territorio del Paese dell'altra parte, sara' responsabile degli eventuali danni provocati durante il proprio soggiorno, conformemente alle leggi interne del Paese ospitante.
2. Nel caso in cui tali danni verranno arrecati esclusivamente al patrimonio militare, eventuali controversie potranno essere risolte in via amichevole, senza il ricorso ad autorita' nazionali ed internazionali esterne alle Parti. Nel caso di mancata risoluzione di tali controversie per via amichevole, esse potranno essere risolte per via diplomatica.
Art. 7.
1. Le notizie classificate, rese accessibili dalle Parti nell'ambito del presente Accordo, saranno protette, conformemente alle leggi interne del Paese di ognuna delle Parti.
2. Le notizie classificate, scambiate nell'ambito del presente Accordo, verranno contrassegnate con le seguenti ed equivalenti classifiche di segretezza:

=====================================================================
Repubblica di Polonia | Repubblica italiana ===================================================================== Tajne specjalnego znaczenia |Segretissimo Tajne |Segreto Poufne |Riservatissimo Do uzytku sluztku stuzbowego |Riservato

3. Le notizie classificate ottenute da una delle Parti, nell'ambito del presente Accordo, non potranno essere utilizzate a danno degli interessi dell'altra parte, ne' messe a disposizione di terzi, senza il consenso scritto della parte originatrice.
4. Le regole dettagliate, relative al reciproco scambio di informazioni classificate, nell'ambito del presente Accordo, verranno definite in uno specifico accordo separato.
Art. 8.
Lo scambio di delegazioni, derivante da programmi di collaborazione bilaterale, sara' effettuata secondo il principio di reciprocita' e prendendo in considerazione i seguenti criteri:
a) la parte inviante sostiene le spese del viaggio nonche' assicura ai membri della propria delegazione tutte le prestazioni, comprese quelle relative all'assistenza medica connessa con malattie ed infortuni, secondo le proprie normative vigenti;
b) la parte ricevente sostiene le spese del trasporto locale, ed eventualmente quelle di vitto ed alloggio, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, punto d, del presente Accordo;
c) l'assistenza sanitaria d'urgenza viene assicurata dalla parte ospitante. Le spese relative al trasporto in patria del malato, vengono sostenute dalla parte invitante.
Art. 9.
Lo scambio della corrispondenza inerente alla realizzazione del presente accordo, avviene per via diplomatica, tramite gli addetti militari delle due parti.
Art. 10.
Le questioni di dettaglio, concernenti la collaborazione realizzata nell'ambito del presente Accordo, potranno essere definite in protocolli esecutivi aggiuntivi al presente accordo, debitamente firmati dai rappresentanti delle due Parti.
Art. 11.
1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricevimento della seconda delle lettere ufficiali che le parti si scambieranno dopo aver espletato le rispettive e previste procedure di ratifica.
2. Il presente Accordo, puo' essere, in qualsiasi momento modificato o completato, su richiesta di una delle Parti, in forma scritta, previo consenso delle due parti.
3. Il presente Accordo e' stipulato a tempo indeterminato. Puo' essere in qualsiasi momento, recesso, in forma scritta, da una delle Parti; in tale caso perdera' vigore allo scadere dei sei mesi dal giorno della consegna della disdetta.
4. Nel caso di recesso dal presente Accordo, gli eventuali contratti in corso di realizzazione, verranno realizzati conformemente alle regole stabilite nel presente Accordo.
Il presente Accordo e' stato redatto a Varsavia, il 6 dicembre 1996, in due esemplari, ognuno in lingua polacca ed italiana, entrambi facente egualmente fede.
In fede di che, il Ministro della difesa della Repubblica italiana ed il Ministro della difesa nazionale della Repubblica di Polonia, debitamente autorizzati, hanno firmato ed apposto i timbri, al presente Accordo.

Per Per Il Ministero della Difesa della Il Ministero della Difesa Repubblica italiana Nazionale della Repubblica di
Polonia
Firma firma

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4183):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il
29 settembre 1997.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 29 ottobre 1997 con pareri delle commissioni
I, II, IV, V, X e XII.
Esaminato dalla III commissione il 6 ed il 20 ottobre
1999.
Esaminato in aula il 22 novembre 1999 e approvato il
10 dicembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4386):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'11 gennaio 2000 con pareri delle commissioni
1a, 4a e 5a.
Esaminato dalla 3a commissione il 20 ed il 27 gennaio
2000.
Relazione scritta annunciata il 13 marzo 2000 (atto n.
4386/A) relatore sen. Jacchia.
Esaminato ed approvato in aula il 6 giugno 2000.
 
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