Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2000 (vai al sommario) |
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |
DELIBERAZIONE 28 giugno 2000 |
Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, la gestione amministrativa e la contabilita'. (Deliberazione n. 15). |
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo de Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato istituito il Garante per la protezione dei dati personali; Visto l'art. 33, comma 1-bis, della suddetta legge n. 675/1996, introdotto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, il quale prevede che il Garante, con proprio regolamento, definisca: a) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento del personale; b) le modalita' dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale; Visto, altresi', il comma 1-quater del medesimo art. 33, introdotto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, il quale demanda ad un regolamento del Garante la ripartizione dell'organico, fissato nel limite di cento unita', tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali, nonche' la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'ufficio, della riscossione ed utilizzazione dei diritti di segreteria, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato; Considerato che, in attuazione delle disposizioni sopra citate, la definizione delle previsioni regolamentari, per motivi di omogeneita', chiarezza e completezza, e' stata opportunamente articolata in tre regolamenti attinenti, rispettivamente, all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio del Garante, al trattamento giuridico ed economico del personale, e alla gestione amministrativa e contabilita'; Visti gli atti d'ufficio propedeutici alla redazione dei predetti schemi di regolamento e considerato che il personale addetto all'ufficio ha potuto esprimere suggerimenti e proposte al riguardo; Ritenuto di procedere, in conformita' all'art. 33 della citata legge n. 675/1996 ed ai criteri sistematici sopra richiamati, all'adozione di tre distinti regolamenti concernenti le materie prima richiamate; Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; Delibera: 1. Sono adottati i seguenti regolamenti numeri 1/2000, 2/2000 e 3/2000, rispettivamente concernenti: a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante; b) il trattamento giuridico ed economico del personale; c) la gestione amministrativa e la contabilita'. 2. I regolamenti di cui al punto 1 e le unite tabelle, di cui e' richiesta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente riportati negli allegati A, B e C alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante. Roma, 28 giugno 2000 Il Presidente: Rodota'
Il relatore: Santaniello
Il segretario generale: Buttarelli |
| Allegato A
Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (art. 33 legge 31 dicembre 1996, n. 675)
Capo I IL GARANTE Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende altresi': a) per "Garante", l'organo collegiale istituito ai sensi dell'art. 30 della legge; b) per "presidente", il presidente del Garante; c) per "componenti", i componenti del Garante; d) per "ufficio", l'ufficio del Garante. Art. 2. Il Garante 1. Il Garante: a) determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attivita'; b) nomina, su proposta del presidente, il segretario generale e conferisce l'incarico ai dirigenti delle unita' organizzative di primo livello; c) definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare, indica le priorita', emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione e ne verifica l'attuazione, in conformita' ai principi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; d) approva il documento programmatico, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo; e) richiede pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi consultivi; f) adotta il codice etico dell'ufficio e assolve ad ogni altro compito previsto dalle leggi e dai regolamenti. Art. 3. Presidente e componenti 1. Il presidente e' eletto dai componenti a scrutinio segreto con il voto di almeno tre componenti. Se tale maggioranza non e' raggiunta dopo la terza votazione, e' eletto presidente il componente che consegue il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di eta'. 2. Il presidente: a) rappresenta il Garante; b) convoca le riunioni del Garante, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori; c) promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti di competenza propria o del collegio, ed ha il potere di conciliare e transigere; d) coordina l'attivita' dei componenti nei rapporti con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali o di rilievo costituzionale, nell'attivita' di comunicazione pubblica, nonche' nelle relazioni con le autorita' indipendenti e di vigilanza, con le pubbliche amministrazioni, con le autorita' di controllo degli altri Paesi, con gli organi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e con gli altri organismi internazionali. 3. Il Garante elegge un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. 4. I componenti possono essere incaricati di svolgere compiti specifici o di trattare questioni determinate. Art. 4. Insediamento dell'organo e cessazione dei componenti 1. I componenti dichiarano formalmente, all'atto dell'accettazione della nomina, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art.30, comma 4, della legge. 2. Se ricorre in ogni tempo taluna delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art.30, comma 4, della legge, il Garante stabilisce un termine entro il quale l'interessato deve far cessare la situazione di incompatibilita'. La deliberazione e' adottata con l'astensione dell'interessato. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, ove non sia cessata la situazione di incompatibilita', il Garante dichiara la decadenza del componente ai sensi dell'art.30, comma 4, della legge. 4. La durata in carica del componente decorre dalla data di accettazione della nomina. 5. I componenti cessano dalla carica, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 3, per dimissioni volontarie o per impossibilita' a svolgere la propria attivita' a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi. 6. Le dimissioni dei componenti hanno effetto dalla data di comunicazione della loro accettazione da parte del Garante. L'impedimento permanente di cui al comma 5 e' accertato dal Garante. 7. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, il presidente o chi ne fa le veci informa immediatamente i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'elezione del nuovo componente. Art. 5. Riunioni 1. Il Garante ha sede in Roma e puo' stabilire proprie forme di rappresentanza presso l'Unione europea e Organismi internazionali. 2. Il Garante si riunisce nel luogo indicato nell'atto di convocazione. Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o con altre idonee tecniche audiovisive e vengono fissate dal presidente anche in base a eventuali calendari di lavoro stabiliti, di regola, con cadenza settimanale a giorno fisso. 3. L'ordine del giorno e' comunicato ai componenti entro il terzo giorno che precede la riunione. Nei casi d'urgenza, la convocazione puo' essere immediata. Durante le riunioni, l'ordine del giorno puo' essere integrato, previa comunicazione immediata agli assenti, se nessuno dei presenti si oppone. 4. Ciascun componente, indicandone le ragioni, puo' chiedere la convocazione del Garante e l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Se la richiesta proviene da almeno due componenti, il presidente la accoglie in ogni caso. 5. Per la validita' delle riunioni del Garante e' necessaria la presenza del presidente e di due componenti, ovvero di tre componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Il voto e' sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti il presidente o i componenti, le persone addette all'ufficio o i consulenti. 6. Il segretario generale svolge le funzioni di segretario. In caso di assenza o impedimento temporaneo, ovvero qualora il Garante lo reputi opportuno, le funzioni di segretario possono essere svolte da un dipendente designato dal Garante o dal componente piu' giovane. 7. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente, dal relatore e dal segretario generale. 8. Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilita' che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno. 9. La disposizione di cui al comma 8 non si applica in caso di esame dei ricorsi, di applicazione di sanzioni amministrative o di adozione dei divieti di cui agli articoli 21, comma 3, e 31, comma 1, lettera l), della legge, di approvazione del documento programmatico, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, ovvero allorche' occorre disporre accertamenti relativamente ai trattamenti di cui all'art.4 della legge. Capo II L'UFFICIO Art. 6. Attivita' dell'Ufficio 1. L'attivita' dell'ufficio e' improntata al metodo della programmazione per funzioni-obiettivo, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e di attuazione e gestione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 33, comma 1-sexise, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. A tal fine il Garante, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, definisce i principali obiettivi e risultati da realizzare in relazione alle risorse umane, tecnologiche e finanziarie assegnate, le priorita' e i principali indicatori di parametri di misurazione e valutazione, specificando gli eventuali obiettivi di miglioramento, progetti speciali e scadenze intermedie. Il segretario generale e i responsabili dei dipartimenti e dei servizi rispondono, nell'ambito di competenza, del risultato dell'attivita' dell'ufficio e delle sue articolazioni. 2. Il Garante verifica i risultati dell'attivita' dell'ufficio anche sulla base delle notizie di cui all'art. 9, comma 4, lettera e), e si avvale a tal fine del servizio di controllo interno. Art. 7. Il segretario generale 1. Il segretario generale e' nominato per la durata del mandato del Garante e rimane in carica per un periodo non superiore a trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo collegio. La nomina puo' essere rinnovata alla scadenza. 2. Il segretario generale coordina l'attivita' dei dipartimenti e dei servizi. A tal fine: a) cura l'esecuzione delle deliberazioni e l'attuazione dei programmi, degli obiettivi e delle direttive generali di cui all'art. 2, coordinando l'attivita' dei dirigenti dei dipartimenti e dei servizi e degli altri titolari di incarichi di responsabilita', indirizzandone l'attivita' anche attraverso riunioni periodiche e specifici progetti e sostituendosi ad essi in caso di inerzia o di inottemperanza; b) promuove la piu' ampia partecipazione del personale alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi, e l'informazione interna sull'attivita' svolta o in programma, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici e telematici su cui deve basarsi, di regola, l'attivita' dell'ufficio, nonche' attraverso riunioni periodiche e gruppi di lavoro; c) e' sentito dal Garante e puo' formulare ad esso proposte in relazione agli obiettivi, ai programmi, alle priorita' e alle direttive generali di cui all'art. 2; d) esercita i poteri delegati dal Garante o dal presidente; e) esercita i poteri di spesa e contrattuali nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ed assegna le risorse ai dipartimenti e ai servizi in conformita' al regolamento di contabilita'; f) richiede pareri nell'ambito di competenza e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza dell'ufficio; g) promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti non di competenza del Garante o del presidente e puo' conciliare e transigere; h) esercita le attribuzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il segretario generale assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla propria attivita' e su quella dell'ufficio. 4. Il trattamento economico del segretario generale e' determinato dal Garante sulla base dei criteri previsti dall'art.27 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante, nonche' dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 8. Organizzazione generale dell'ufficio 1. L'organizzazione dell'ufficio e' ispirata ai seguenti principi: a) efficienza, efficacia, trasparenza ed economicita' dell'attivita' amministrativa; b) determinazione delle competenze secondo organicita' e omogeneita', tenendo conto del criterio dell'articolazione per funzioni delle attivita' strumentali amministrative e tecnologiche e dell'articolazione per materie o tematiche delle altre attivita' specie in ambito giuridico; c) previsione di servizi stabili nel quadro di una organizzazione flessibile e adattabile a mutate esigenze; d) integrazione e piena cooperazione tra i servizi; e) incentivi alla formazione del personale anche attraverso avvicendamenti periodici negli incarichi; f) possibilita' di istituire unita' temporanee di primo e secondo livello per svolgere specifici compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo, anche mediante l'utilizzazione di professionalita' esterne nei modi di cui all'art.33, comma 4, della legge; g) utilizzazione di personale compreso nel ruolo organico o collocato fuori ruolo in conformita' al rispettivo ordinamento, ovvero assunto con contratto a tempo determinato anche per favorire la specializzazione di giovani laureati, in conformita' al regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'ufficio. 2. L'ufficio e' articolato in unita' organizzative di primo e di secondo livello. 3. Le unita' organizzative di primo livello sono i dipartimenti e i servizi. 4. Le unita' organizzative di secondo livello sono le ulteriori strutture di cui si compongono i dipartimenti e i servizi. 5. Presso il Garante sono istituiti i seguenti servizi: a) servizio di segreteria del collegio; b) servizio relazioni istituzionali; c) servizio relazioni comunitarie e internazionali; d) servizio relazioni con i mezzi di informazione; e) servizio studi e documentazione. Con successiva deliberazione e' istituito presso il Garante il servizio di controllo interno. Presso la Segreteria generale sono istituiti un ufficio di segreteria, la segreteria di sicurezza, l'ufficio archivio e protocollo e l'ufficio per le relazioni con il pubblico. Sono istituiti i seguenti dipartimenti: a) dipartimento affari giuridici "A"; b) dipartimento affari giuridici "B"; c) dipartimento affari giuridici "C"; d) dipartimento risorse umane; e) dipartimento amministrazione e contabilita'; f) dipartimento contratti e risorse finanziarie; g) dipartimento vigilanza e controllo e registro dei trattamenti; h) dipartimento risorse tecnologiche. 6. Il Garante individua, su proposta del segretario generale, i compiti dei servizi e dei dipartimenti e istituisce le unita' temporanee di primo livello di cui al comma 1, lettera f). 7. Il Garante si avvale anche dell'opera di consulenti ed esperti, nonche' di dirigenti non preposti ad unita' organizzative di primo livello. Art. 9. Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello 1. Il Garante individua i dipartimenti e i servizi e procede all'eventuale graduazione delle funzioni dirigenziali sulla base della natura e della rilevanza dei compiti attribuiti a ciascuna unita' organizzativa. Il Garante individua anche le funzioni dirigenziali che non comportano la responsabilita' di unita' organizzative e procede alla relativa graduazione. 2. Il Garante conferisce gli incarichi di direzione delle unita' organizzative di primo livello di regola a personale compreso nel ruolo organico, per la durata non superiore al biennio e rinnovabile. 3. Gli incarichi di cui al comma 2 possono essere conferiti anche a personale non compreso nel ruolo organico, assunto con contratto a tempo determinato o collocato fuori ruolo in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ivi compresi magistrati ordinari e amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti universitari e dirigenti di pubbliche amministrazioni. 4. I dirigenti: a) dirigono, coordinano e controllano le unita' organizzative cui sono preposti e i processi che da essi dipendono, curano l'attuazione dei rispettivi compiti e obiettivi secondo le direttive stabilite e adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi, di spesa e di acquisizione delle entrate ad essi delegati; b) rispondono della gestione delle risorse assegnate; c) assegnano la trattazione degli affari di competenza alle unita' organizzative di secondo livello o nell'ambito del dipartimento o del servizio; d) curano le valutazioni del personale in conformita' al regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale; e) assicurano, anche attraverso strumenti informatici e telematici, una tempestiva informazione interna sull'attivita' anche contrattuale di competenza, e predispongono una relazione di sintesi sulle attivita' svolte nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno, trasmettendola al segretario generale che informa il Garante; f) formulano proposte ed esprimono pareri al segretario generale e, d'intesa con lui, al Garante anche nell'ambito delle relative riunioni, ove richiesto; g) esercitano le funzioni di cui all'art.17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Il segretario generale, su proposta del dirigente competente, individua con propria determinazione le eventuali unita' di secondo livello e ne conferisce la responsabilita' al personale con qualifica di funzionario. Art. 10. Reggenza delle unita' organizzative 1. In caso di protratta assenza o di impedimento del dirigente preposto all'unita' organizzativa, il Garante puo' attribuire, sentito il segretario generale, la responsabilita' dell'unita' ad un altro dirigente o a un funzionario di provata esperienza. 2. In caso di protratta assenza o impedimento del funzionario preposto ad una unita' organizzativa di secondo livello, la sostituzione e' disposta dal segretario generale su proposta del dirigente competente. Art. 11. Assistenti dei componenti 1. Con deliberazione del Garante, sono assegnati al presidente e a ciascun componente, su loro designazione, fino a due assistenti e un addetto di segreteria, scelti anche fra magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, docenti e ricercatori universitari, dirigenti o dipendenti di pubbliche amministrazioni, ovvero tra il personale dipendente in servizio presso l'ufficio o assunto con contratto a tempo determinato. 2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito un trattamento economico corrispondente a quello spettante in base alla qualifica. 3. Gli assistenti possono svolgere altre funzioni presso l'ufficio, secondo modalita' prestabilite d'intesa tra il componente cui sono assegnati e il segretario generale. Art. 12. Custodia degli atti riservati 1. Con provvedimento del Garante e' istituita una segreteria di sicurezza presso la quale sono conservati gli atti e i documenti acquisiti ai sensi dell'art. 32, commi 6 e 7, della legge. Alla segreteria e' preposto il segretario generale e un numero di addetti dell'ufficio non superiore a cinque unita', assegnati tenendo conto del profilo professionale e delle specifiche attitudini. L'accesso agli atti e ai documenti relativi ai trattamenti di cui all'art. 4, comma 1 lettera b), della legge e' regolato dal Garante in conformita' ai criteri osservati per le segreterie di sicurezza presso le amministrazioni dello Stato. Capo III PROCEDIMENTI Art. 13. Trasparenza partecipazione e contraddittorio 1. L'ufficio ispira la propria attivita' ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Con successivi regolamenti il Garante determina la durata dei procedimenti amministrativi di competenza, non individuata da leggi o altri regolamenti, e detta disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti dall'ufficio. Art. 14. Assegnazione degli affari e responsabile del procedimento 1. Il segretario generale assegna l'affare al dipartimento o al servizio competente o individua il dipartimento o servizio competente relativamente agli affari di competenza di piu' unita' organizzative. Il relativo dirigente assegna la competenza del procedimento all'unita' organizzativa di secondo livello, se esistente, ovvero a se' o ad altro dipendente. 2. Le generalita' del responsabile del procedimento sono indicate nella comunicazione dell'avvio del procedimento. 3. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attivita' preliminare e istruttoria e per la definizione del procedimento, in conformita' alle norme applicabili e alle istruzioni impartite. Art. 15. Relatore 1. Per gli atti per i quali si provvede con deliberazione del Garante, la competente unita' organizzativa verifica la completezza della documentazione utile, predispone lo schema dell'atto o provvedimento e delle osservazioni e li sottopone al segretario generale entro il sesto giorno antecedente la riunione, affinche' formuli, ove necessario, le osservazioni. Lo schema, le osservazioni e la documentazione sono formati e posti a disposizione del presidente e dei componenti, anche mediante strumenti informatici e telematici, senza ritardo e comunque entro il terzo giorno antecedente la riunione. Sono posti a disposizione senza ritardo anche gli eventuali aggiornamenti necessari. 2. Il presidente designa il relatore tra i componenti o svolge personalmente tale funzione. 3. Sulla base del materiale di cui al comma 1, il relatore introduce la discussione e formula le proprie conclusioni. 4. Quando la natura del procedimento lo richiede, il relatore puo' essere designato anche prima del terzo giorno antecedente alla riunione, affinche' possa seguire la trattazione. 5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il presidente e i componenti possono chiedere alla competente struttura di fornire la documentazione utile e avvalersi della consultazione diretta di atti e documenti del protocollo e dell'archivio. Capo IV DISPOSIZIONI VARIE Art. 16. Bollettino 1. Il Garante promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati i provvedimenti piu' significativi, gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicita' e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti. Su richiesta dell'interessato o qualora risulti comunque opportuno, possono essere omesse le relative generalita'. 2. Il Bollettino e' edito anche attraverso strumenti telematici. 3. Il Garante cura la catalogazione dei provvedimenti di cui all'art. 40 della legge, in particolare mediante il bollettino, e ne agevola la consultazione anche da parte degli uffici giudiziari. Art. 17. Rappresentanza e difesa 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rappresentanza e la difesa in giudizio del Garante e' assunta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. Art. 18. Diritti di segreteria 1. Il Garante stabilisce con proprio provvedimento l'ammontare dei diritti di segreteria inerenti, in particolare, ai ricorsi, alle richieste di autorizzazione e alle notificazioni, tenendo eventualmente conto anche dei relativi costi di gestione, nonche' le modalita' del loro pagamento. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni. Capo V DISPOSIZIONI FINALI Art. 19. Disposizioni regolamentari in vigore 1. Ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, rimangono in vigore le disposizioni contenute negli articoli 1, 6, 12, commi da 1 a 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501. Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
| Allegato B
REGOLAMENTO N. 2/2000 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
TITOLO I Stato giuridico e trattamento economico Capo I PRINCIPI GENERALI Art. 1. Principi generali e definizioni 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai dipendenti di ruolo dell'Autorita', nonche', ove compatibili, al personale collocato fuori ruolo, comandato o distaccato da altre amministrazioni pubbliche o enti pubblici, ovvero assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per quanto non previsto da clausole negoziali. 2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende altresi': a) per "Garante", l'organo collegiale istituito ai sensi dell'art. 30 della legge; b) per "presidente", il presidente del Garante; c) per "componenti", i componenti del Garante; d) per "Ufficio", l'Ufficio del Garante. Art. 2. Rinvio ad altre disposizioni 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e, in via residuale, quelle che disciplinano il rapporto di lavoro privato. 2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e' stabilito in base ai criteri fissati dal regolamento in vigore per i dipendenti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, in conformita' a quanto previsto dall'art.33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall'art.1, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51. Art. 3. Adeguamento 1. Il presente regolamento e' adeguato periodicamente alle modifiche intervenute, riguardo al trattamento giuridico ed economico del personale, nelle disposizioni di cui all'art.2. Capo II STATO GIURIDICO DEL PERSONALE Art. 4. Stato giuridico del personale 1. Il personale di ruolo e' inquadrato nelle aree dirigenziale, direttiva, operativa ed esecutiva secondo la professionalita', il livello di responsabilita', l'autonomia della funzione svolta e la complessita' delle mansioni attribuite. 2. L'area dirigenziale comprende la qualifica di dirigente. 3. L'area direttiva comprende la qualifica di funzionario. 4. L'area operativa comprende la qualifica di impiegato che e' articolata nelle seguenti fasce retributive: a) fascia A; b) fascia B; c) fascia C; d) fascia D. 5. L'area esecutiva comprende la qualifica di commesso che e' articolata nelle seguenti fasce retributive: a) fascia A; b) fascia B; c) fascia C; d) fascia D. Art. 5. Reclutamento del personale: criteri generali 1. L'assunzione del personale avviene tramite le procedure di reclutamento di cui all'art.36 e all'art.28, in quanto compatibile, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dall'art.16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Nell'accesso alle diverse qualifiche e nello sviluppo professionale, e' garantita pari opportunita' tra uomini e donne. 2. Nell'espletamento delle procedure di reclutamento, l'Autorita' assicura adeguata pubblicita' e adotta modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita', la celerita' e l'economicita' delle procedure, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione. 3. L'Autorita' determina, di volta in volta, i posti da mettere a concorso, secondo le concrete esigenze. 4. I bandi di concorso sono emanati, su deliberazione del Garante, dal Presidente e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorita'. 5. Nella composizione delle commissioni di esame l'Autorita' si adegua ai principi di cui all'art.36, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6. Requisiti generali 1. Possono partecipare alle procedure di cui all'art.5, coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali: a) essere cittadino italiano o cittadino italiano non appartenente alla Repubblica o cittadino appartenente ad un Paese dell'Unione europea; b) idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi da parte di istituzioni sanitarie pubbliche; c) eta' non inferiore agli anni diciotto. 2. I concorsi per l'inquadramento nel ruolo organico delle varie qualifiche e fasce retributive del personale sono banditi, di regola, per il livello iniziale di ciascuna qualifica. 3. I criteri di svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni di esami sono precisati nei relativi bandi. 4. I requisiti di cui al presente art.devono essere posseduti all'atto dell'assunzione in ruolo, ad eccezione del requisito dell'eta' che deve essere posseduto alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso per la presentazione delle domande. Art. 7. Assunzione e periodo di prova 1. I candidati dichiarati vincitori al termine delle procedure selettive sono assunti con contratto individuale di lavoro subordinato. 2. Il periodo di prova, computato come servizio di ruolo effettivo se concluso favorevolmente, ha la durata di sei mesi per il personale appartenente all'area direttiva e di tre mesi per il personale appartenente alle aree operativa ed esecutiva, a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio. 3. Il periodo di prova e' prolungato per un periodo di tempo uguale a quello di assenza dal servizio a qualunque titolo. 4. Entro trenta giorni dal termine del periodo di prova, ove questo sia giudicato favorevolmente dal segretario generale sulla base di una relazione presentata dal responsabile del dipartimento o del servizio di appartenenza, i vincitori sono confermati in ruolo secondo l'ordine della graduatoria del concorso o della procedura selettiva approvata dall'Autorita'. In caso di esito sfavorevole, viene dichiarata dall'Autorita' la risoluzione del rapporto di lavoro e il dipendente ha titolo ad una indennita' di liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo degli emolumenti retributivi annui previsti, rilevanti per il trattamento di quiescenza. 5. Il personale collocato fuori ruolo presso l'Autorita' o assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato o comandato, che ha partecipato al concorso o alla procedura selettiva risultandone vincitore puo' essere esentato dal periodo di prova, sempreche' il servizio prestato presso l'Autorita' sia stato di durata superiore al periodo di prova stesso. 6. In caso di assenza per malattia durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto all'intera retribuzione per i primi trenta giorni di assenza, alla meta' per i successivi sessanta giorni; trascorsi tali periodi, e perdurando l'assenza, il dipendente e' collocato in aspettativa, senza retribuzione, per altri novanta giorni. 7. Qualora la malattia dipenda da causa di servizio, al dipendente spetta la retribuzione integrale per il periodo di un anno; l'Autorita' ha diritto di recuperare quanto eventualmente erogato dall'INAIL per il periodo d'assenza. 8. Trascorsi i periodi di assenza di cui sopra, qualora il dipendente non sia in grado di riprendere servizio, e' dichiarata la cessazione del rapporto, attribuendosi al dipendente stesso il trattamento economico di cui al comma 4. Capo III DOVERI Art. 8. Obblighi 1. Il dipendente deve prestare la propria attivita' con lealta', diligenza e spirito di collaborazione, in conformita' alle leggi, ai regolamenti, alle disposizioni interne e al codice etico, nell'interesse esclusivo dell'Autorita'. 2. Il dipendente deve osservare l'orario di lavoro, mantenere il segreto di ufficio in conformita' alle leggi ed assolvere tempestivamente i compiti attribuitigli attenendosi alle direttive di indirizzo generale e particolare e alle altre istruzioni impartite. 3. Nell'assolvimento dei propri compiti il dipendente deve attuare le misure disposte e le istruzioni impartite dall'amministrazione in materia di igiene e di sicurezza del lavoro di cui e' destinatario; deve inoltre promuoverne la conoscenza e vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del personale subordinato. Art. 9. Divieti e incompatibilita' 1. Il personale in servizio presso l'Autorita' deve osservare i divieti e le incompatibilita' stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dal codice etico approvato dal Garante. Art. 10. Responsabilita' civile 1. Il dipendente e' responsabile, per dolo o colpa grave, dei danni arrecati all'Autorita' o a terzi. 2. L'Autorita' puo' in via cautelare assoggettare a ritenuta la retribuzione del dipendente ovvero quanto possa a lui competere in caso di cessazione dal servizio, qualora il dipendente ammetta la propria responsabilita' per il danno subi'to dall'Autorita'. Resta salva la facolta' dell'Autorita' di proporre ogni altra azione per la tutela del proprio credito. Capo IV ORARIO DI LAVORO Art. 11. Orario di lavoro 1. L'orario settimanale ordinario di lavoro e' di 37 ore e 30 minuti primi articolato su cinque giorni lavorativi e decorre, di norma, dal lunedi' al venerdi'. Le modalita' di applicazione dell'orario di lavoro sono stabilite con ordine di servizio. 2. L'Autorita' puo' instaurare rapporti di lavoro a tempo parziale in riferimento a particolari esigenze funzionali, ai quali si applicano, per quanto non previsto dal presente regolamento o con successivi atti dell'Autorita', le disposizioni vigenti nel pubblico impiego. 3. L'Autorita' puo' sperimentare forme di lavoro a distanza anche in applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia. 4. In relazione a comprovate esigenze dei dipendenti o a motivate necessita' funzionali dell'ufficio, l'orario di lavoro puo' essere modificato per alcuni dipendenti, anche richiedendone la reperibilita' nei giorni non lavorativi. 5. Nei limiti della flessibilita' dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente puo' chiedere di fruire di permessi brevi per esigenze personali, da compensare con prestazioni aggiuntive rese nel medesimo o in altri giorni lavorativi. Art. 12. Riposo settimanale 1. Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, che di regola coincide con la domenica o con altro giorno indicato a seconda della confessione religiosa d'appartenenza, e non presta di regola servizio negli altri giorni festivi. 2. Il personale, ove sia chiamato in via eccezionale a fornire prestazioni eccedenti le quattro ore nel corso della giornata destinata al proprio riposo settimanale o in altro giorno festivo, ha titolo ad usufruire del riposo non goduto in una delle giornate lavorative immediatamente successive. 3. Le prestazioni di cui al comma 2, di durata pari o inferiore alle quattro ore, danno titolo ad un permesso orario di durata corrispondente da fruire all'inizio o al termine dell'orario di lavoro di una delle giornate lavorative immediatamente successive. 4. Per le prestazioni rese ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, il dipendente ha diritto alla remunerazione prevista per il lavoro straordinario. Art. 13. Festivita' e giornate semifestive o feriali non lavorative 1. Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge e il 29 giugno, festivita' patronale di Roma. Al dipendente che svolge attivita' lavorativa in tali giornate spetta il compenso previsto dall'art.14, comma 4. Qualora il giorno festivo coincida con il giorno di riposo settimanale, trova applicazione il regime relativo alle prestazioni rese nel giorno di riposo settimanale di cui all'art.12. 2. Sono considerati semifestivi il 14 agosto, il 24 dicembre e il 31 dicembre. In tali giorni, fermi restando i termini di inizio dell'orario di lavoro, la durata del normale orario di lavoro giornaliero e' ridotta a cinque ore. Al personale che in dette giornate svolga attivita' lavorativa oltre le cinque ore spetta il compenso previsto dall'art.14, comma 3. 3. Sono considerate giornate feriali non lavorative le giornate in cui, in particolare il sabato, il personale non e' normalmente tenuto a prestare servizio in dipendenza della concentrazione dell'orario settimanale in cinque giorni, ai sensi dell'art.11. Al personale che svolga attivita' lavorativa in tali giornate e' riconosciuto il trattamento previsto dall'art.14, comma 4. Art. 14. Lavoro straordinario e riposi compensativi 1. I dipendenti operativi ed esecutivi sono tenuti a svolgere prestazioni eccedenti l'orario di lavoro ordinario previsto nel contratto, qualora ricorrano eccezionali e comprovate esigenze di servizio. 2. Le ore di lavoro straordinario, compreso quello festivo infrasettimanale e notturno, sono retribuite secondo le modalita' previste per il personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro, a richiesta del dipendente e previa autorizzazione del responsabile dell'unita' organizzativa nella quale operano, possono essere compensate con un numero di ore libere corrispondenti da fruire di norma, compatibilmente con le esigenze di servizio, non oltre il mese successivo. 4. Le prestazioni effettuate dai funzionari in giorni feriali non lavorativi sono recuperate, previa autorizzazione del responsabile dell'unita' organizzativa nella quale operano, con un numero di ore libere corrispondenti da fruire, di norma, non oltre il mese successivo, oppure sono remunerate con i compensi previsti per il lavoro straordinario. 5. Il personale che fornisca prestazioni eccedenti il normale orario giornaliero di lavoro nell'arco di tempo compreso fra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa, ha titolo ad un riposo di pari durata, da fruire di norma all'inizio della prestazione lavorativa di detta giornata. 6. In considerazione delle esigenze connesse all'espletamento dei servizi d'istituto, il segretario generale, sentiti i dirigenti dei dipartimenti e dei servizi, determina annualmente il numero di ore di lavoro straordinario che puo' essere effettuato dal personale dell'area operativa ed esecutiva. Il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuabile da ciascun dipendente non puo' superare le seicento ore annue. Per comprovate ed eccezionali esigenze d'ufficio relative a singoli casi, il limite puo' essere elevato. 7. Le prestazioni lavorative eventualmente rese oltre il monte ore assegnato a ciascun dipendente danno diritto a riposi compensativi. 8. Il responsabile di ciascuna unita' organizzativa provvede mensilmente a programmare le prestazioni di lavoro straordinario del personale assegnato, in relazione agli obiettivi da raggiungere. Capo V CONGEDI E ASPETTATIVE Art. 15. Ferie e festivita' soppresse 1. Nel corso di ciascun anno solare i dipendenti hanno diritto a periodi di ferie nelle seguenti misure: a) durante l'anno solare in cui e' avvenuta l'assunzione, due giorni lavorativi per ogni mese intercorrente tra la data di inizio del servizio ed il 31 dicembre successivo, con eventuale arrotondamento dell'unita' superiore, fino ad un massimo annuo di ventitre' giorni; b) per gli anni successivi: - ventitre' giorni lavorativi, per anzianita' di servizio fino a quattro anni; - ventisei giorni lavorativi, per anzianita' di servizio oltre i quattro e fino a dodici anni; - trenta giorni lavorativi, per anzianita' di servizio superiore a dodici anni. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nel computo dell'anzianita' di servizio si considera anche quella maturata in pubbliche amministrazioni anteriormente all'inquadramento nel ruolo organico. 3. I dipendenti hanno inoltre diritto nell'arco dell'anno a sei giorni di permesso retribuito ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937, due dei quali possono essere fruiti anche frazionatamente mediante permessi orari. 4. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate e tempestivamente comunicate all'Autorita', qualora abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per piu' di un giorno. 5. Le ferie si riducono nei soli casi previsti da disposizioni di legge, ad eccezione dei permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 6. Per eccezionali esigenze di servizio le ferie possono essere rinviate o anche interrotte, fermo il diritto da parte del dipendente di fruirne o di completarne il godimento nello stesso anno cui si riferiscono e comunque entro il termine tassativo del 30 settembre dell'anno successivo. In tali casi si ha diritto al rimborso delle eventuali spese che si dimostri di avere sostenuto nella circostanza. 7. Per i dipendenti che cessino dal servizio per qualsiasi causa senza aver potuto fruire delle ferie spettanti al momento della cessazione, e' riconosciuta una indennita' commisurata ai giorni di ferie spettanti e non goduti. 8. Ai fini del calcolo di cui ai commi 1 e 7, le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate mese intero. Art. 16. Permessi straordinari retribuiti 1. Oltre alle ferie, ai dipendenti sono riconosciuti, a domanda, i seguenti periodi di permesso straordinario retribuito: a) fino a dieci giorni di calendario complessivi nell'arco dell'anno solare per giustificati motivi personali o familiari; b) quindici giorni continuativi di calendario in occasione di matrimonio; c) i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio, per rispondere a chiamate di pubbliche autorita' o per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche ed amministrative, per il Parlamento Europeo e nei referendum popolari di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, ovvero per osservare periodi contumaciali in relazione a malattie infettive di familiari, per partecipare a concorsi o per donazione di sangue, nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizione di legge o di regolamento o per i quali siano emanate dall'Autorita' speciali disposizioni. 2. I permessi straordinari di cui al comma 1, lettera a), qualora non sia necessaria un'assenza dal servizio per l'intera giornata, possono essere fruiti mediante permessi orari retribuiti, di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestivita') entro il limite annuo di due giornate ovvero di cinque giornate nel caso di documentate malattie di lunga durata o con decorso cronico che richiedano trattamenti terapeutici continuativi o periodici presso strutture sanitarie. In ogni caso, i permessi orari a valere sui permessi straordinari di cui al comma 1, lettera a) non possono eccedere complessivamente le cinque giornate all'anno. Art. 17. Aspettativa per motivi personali o di famiglia 1. Per particolari motivi personali o di famiglia il dipendente puo', a domanda, essere collocato in aspettativa fino al massimo di un anno. 2. L'Autorita' provvede sulla domanda entro trenta giorni e puo' non accoglierla qualora la ritenga non adeguatamente giustificata, ovvero, per motivate ragioni di servizio, rinviarne l'accoglimento o ridurre la durata dell'aspettativa richiesta. 3. Durante l'aspettativa il dipendente non ha diritto alla retribuzione. Art. 18. Permessi e aspettativa per motivi di studio e di lavoro 1. I dipendenti che seguono regolari corsi di studio in Italia ovvero all'estero, presso universita' o altri istituti pareggiati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli legali, ovvero presso altri istituti, possono essere esentati, limitatamente alla durata del corso, dall'obbligo di fornire prestazione eccedenti l'orario ordinario di lavoro ed hanno titolo a fruire di permesso straordinario retribuito per i giorni in cui debbano sostenere prove di esame e per il tempo necessario per il viaggio. 2. Il dipendente che intenda frequentare corsi di studio o attivita' di formazione all'estero, ovvero sia assegnatario di borse di studio all'estero che comportino la frequenza ai corsi per i quali sussista un rilevante interesse per l'amministrazione, puo', a domanda, sempreche' non vi ostino ragioni di servizio, essere autorizzato a fruire di un periodo di astensione dal servizio fino ad un massimo di due anni. 3. Durante il periodo di astensione dal servizio di cui al comma 2 il dipendente non ha diritto alla retribuzione, salva l'eventuale possibilita' di usufruire della concessione di un contributo secondo le modalita' e la misura definita dall'Autorita'. Art. 19. Assenze per malattia e aspettativa per motivi di salute 1. Il dipendente che, per accertate ragioni di salute, sia nell'impossibilita' di prestare servizio, ha diritto alla retribuzione per un periodo che non puo' superare complessivamente novanta giorni nel corso di dodici mesi. Ai fini del computo di tale periodo si sommano tutti i giorni di assenza per malattia o aspettativa per motivi di salute verificatisi nel corso degli anzidetti dodici mesi. 2. Esaurito il periodo di assenza per malattia di cui al comma 1, il dipendente che non sia in condizioni di riprendere il servizio e' collocato in aspettativa. 3. L'aspettativa ha termine col cessare della causa per la quale e' stata disposta e, comunque, non puo' protrarsi per un periodo superiore a due anni. 4. Agli effetti della determinazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o piu' periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nell'arco di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo di servizio attivo inferiore a novanta giorni. 5. Il dipendente che per ragioni di salute sia impossibilitato a prestare servizio deve segnalare tale circostanza all'Autorita' senza ritardo, fornendo tutte le indicazioni utili per effettuare eventuali visite mediche domiciliari. Le visite di controllo delle assenze per malattia o infermita' del dipendente sono disposte a mezzo dei servizi sanitari previsti dalla normativa in materia. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia, durante le fasce orarie di reperibilita', fissate dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni, compresi quelli festivi e le domeniche, il dipendente deve farsi trovare nel domicilio comunicato all'Autorita' per consentire l'effettuazione delle visite di controllo. 6. In tutti i casi in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilita' di terzi, il dipendente deve darne comunicazione all'Autorita', la quale ha diritto a recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza, compresi gli oneri riflessi inerenti. Art. 20. Tutela della maternita' e della paternita' 1. Al personale si applicano le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53. 2. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli articoli 4 e 5 della citata legge n. 1204 del 1971, nonche' agli altri soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge n. 903 del 1977, spetta l'intera retribuzione. 3. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art.7, comma 1, della citata legge n. 1204 del 1971, i primi trenta giorni di assenza sono considerati permessi straordinari retribuiti. Per il restante periodo di astensione facoltativa, alle lavoratrici madri o, in alternativa, ai lavoratori padri, spetta la retribuzione ridotta al trenta per cento. 4. Nei casi previsti dall'art.7, comma 4, della medesima legge n. 1204, i predetti soggetti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per malattia del bambino di eta' inferiore a otto anni ovvero di eta' compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, con le modalita' di cui al citato art 7, commi 4 e 5, della legge n. 1204. Art. 21. Validita' dei periodi di aspettativa 1. I periodi di aspettativa per motivi di salute sono computati per intero ai fini della progressione economica, di carriera e del trattamento di quiescenza e non riducono le ferie. I periodi di aspettativa per servizio militare, ovvero per la frequenza di corsi di studio all'estero di cui all'art.18, comma 2, sono computati per intero ai fini della progressione economica, di carriera e del trattamento di quiescenza, ma non ai fini della maturazione delle ferie. Capo VI MISSIONI E COMANDI Art. 22. Missioni 1. Ai fini dello svolgimento di particolari compiti di istituto, i dipendenti possono essere inviati in missione in localita' italiane ed estere. 2. Le missioni non possono superare complessivamente il periodo di tre mesi nel corso di un anno, salvo, per periodi superiori e in relazione a particolari incarichi, il consenso espresso dell'interessato. 3. Al personale in missione si applica il trattamento economico individuato con successiva deliberazione del Garante in conformita' a quanto previsto dall'art. 2. Per specifiche esigenze che non permettono l'uso di altri mezzi di trasporto, ovvero per altre particolari situazioni oggetto di preventiva autorizzazione, i rimborsi spese possono comprendere spese sostenute per l'uso di taxi o di noleggio auto. 4. Al personale inviato all'estero per periodi superiori ad un mese, per motivi di studio o di formazione professionale, e' riconosciuto, in sostituzione del trattamento di missione, un contributo forfettario nella misura determinata dall'Autorita'. Art. 23. Comandi 1. In casi particolari di interesse dell'Autorita', i dipendenti possono essere comandati presso amministrazioni o enti pubblici, presso altre autorita' indipendenti, presso istituzioni comunitarie o internazionali, ovvero presso autorita' di garanzia in materia di protezione dei dati personali operanti in altri Paesi. 2. Il comando puo' avere la durata sino ad un anno ed e' prorogabile qualora permanga l'interesse che lo giustifica. 3. Il provvedimento stabilisce le relative modalita' di attuazione anche in relazione al trattamento economico. Durante il comando, i dipendenti sono considerati in ogni caso in servizio. Capo VII SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO Art. 24. Sanzioni disciplinari 1. Per la violazione dei suoi doveri, il dipendente e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: a) note di censura per l'inosservanza di disposizioni di legge o di ordini di servizio; b) multe inflitte anche per assenze ingiustificate dal lavoro, che comportano la mancata corresponsione della retribuzione da quattro ore all'intero trattamento giornaliero; c) sospensione dal servizio e della retribuzione fino ad un anno; d) licenziamento. 2. I richiami verbali o scritti in caso di mancanze lievi non costituiscono sanzioni disciplinari ai fini dell'applicazione del presente capo e sono adottati dal segretario generale o dal dirigente del dipartimento o del servizio presso il quale il dipendente presta servizio. 3. In caso di mancanze gravi, le note di censura sono adottate per i dirigenti dal Garante su proposta del segretario generale e per il rimanente personale dal segretario generale su proposta del dirigente presso cui presta servizio il dipendente, sentito il dirigente del Dipartimento risorse umane. 4. La sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione fino ad un anno e' inflitta per gravi violazioni delle norme di condotta applicabili al personale. Il licenziamento e' inflitto per fatti di particolare gravita' e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. 5. Al dipendente sospeso dal servizio e dalla retribuzione e' riconosciuto un assegno alimentare di misura pari a quello corrispondentemente previsto dal regolamento del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. L'applicazione della predetta sanzione comporta l'impossibilita' della presa in esame dell'interessato ai fini di eventuali promozioni per i successivi tre anni, nonche' la sospensione dello scatto di anzianita' per i successivi due anni. Art. 25. Procedimento disciplinare 1. Gli addebiti suscettibili di configurarsi come infrazione disciplinare diversa dalla nota di censura sono comunicati per iscritto al dipendente, entro cinque giorni dalla loro formale conoscenza, dal dirigente del Dipartimento risorse umane, il quale effettua senza indugio gli accertamenti del caso, sentito anche l'interessato, direttamente o mediante un funzionario delegato. 2. Qualora non si pervenga alla loro immediata archiviazione, gli addebiti sono contestati all'interessato per iscritto entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1. L'interessato ha accesso agli atti e ai documenti relativi agli accertamenti che lo riguardano e puo' ulteriormente sviluppare la sua difesa nei successivi venti giorni. 3. Entro ulteriori dieci giorni, il dirigente del Dipartimento risorse umane puo' ordinare l'archiviazione degli atti o disporre ulteriori accertamenti da svolgersi entro il medesimo termine ovvero trasmettere gli atti al segretario generale proponendo l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. Qualora ritenga invece applicabile una piu' grave sanzione, deferisce il dipendente al Consiglio di disciplina proponendo la relativa sanzione. 4. Il Consiglio di disciplina e' composto dal segretario generale e da due dirigenti o equiparati estratti a sorte tra quelli in servizio presso il Garante, fatta eccezione del dirigente del Dipartimento risorse umane e del dirigente della struttura presso cui presta servizio il dipendente interessato. Per i casi relativi al personale dirigente, il consiglio di disciplina e' composto da due componenti del Garante e dal segretario generale. 5. Il Consiglio acquisisce gli atti e la relazione che li accompagna e decide sulle sanzioni disciplinari proposte con la partecipazione del dipendente interessato, eventualmente assistito da persona di sua fiducia o da una organizzazione dallo stesso indicata, nel termine di trenta giorni prorogabile per una sola volta per un periodo corrispondente. Il Consiglio puo' chiedere chiarimenti al dirigente o al funzionario istruttore e a testimoni. Se necessario, puo' svolgere ulteriori accertamenti anche tramite eventuali perizie. 6. I provvedimenti relativi alle sanzioni inflitte sono comunicati al dipendente nel testo integrale. 7. Durante il procedimento disciplinare, il dipendente puo', a titolo cautelativo e per gravi motivi, essere sospeso dal servizio e, limitatamente ad un terzo, anche dalla retribuzione. 8. Non si tiene conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 24, comma 1, lettere a) e b). Art. 26. Termini 1. I termini relativi al procedimento disciplinare sono perentori. Per il loro computo non si tiene conto dei giorni non lavorativi. 2. Il procedimento estinto per decorrenza dei termini non puo' essere rinnovato. 3. Il procedimento disciplinare non puo' essere instaurato se per il fatto contestato ha avuto inizio un procedimento penale mediante richiesta di rinvio a giudizio e, se gia' instaurato, e' sospeso fino al termine del giudizio di primo grado. Valutate le circostanze, si puo' comunque procedere alla sospensione cautelare del dipendente. Capo VIII TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 27. Trattamento economico. Criterio generale 1. Il trattamento economico del personale dipendente e' stabilito nella misura prevista dall'art. 33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto delle specifiche funzioni espletate, secondo le tabelle allegate al presente regolamento. 2. Il trattamento economico del personale assunto nel corso dell'anno decorre dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni. 3. In nessun caso al dipendente di ruolo che muti qualifica e' corrisposta una retribuzione complessiva inferiore a quella precedentemente percepita. Qualora il livello del trattamento economico spettante risulti inferiore a quello precedentemente percepito, al dipendente e' attribuito un assegno ad personam pensionabile e riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione. 4. L'Autorita' puo' stipulare polizze sanitarie integrative delle prestazioni del servizio sanitario nazionale, nonche' per la copertura dei rischi di premorienza e per i danni causati a terzi dal personale in servizio nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, salvo che il fatto derivi da comportamento doloso. 5. Al personale, compreso quello avente qualifica dirigenziale, e' riconosciuto un buono pasto. Il buono pasto e' attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente protrae l'attivita' di servizio nelle ore pomeridiane, con l'effettuazione di un intervallo di almeno mezzora. Nelle more dell'espletamento delle procedure per l'acquisizione dei buoni pasto, al personale e' corrisposto l'equivalente in denaro di ciascun buono pasto con le modalita' previste dall'art. 3, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. TITOLO II Ordinamento del personale Capo I DIRIGENZA Sezione I Funzioni Art. 28. Dirigenti 1. I dirigenti, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge e dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ufficio, assicurano il rispetto degli indirizzi dell'Autorita' e l'attuazione delle deliberazioni e delle decisioni adottate. 2. I dirigenti possono essere preposti ai dipartimenti e ai servizi. Quando non sia affidata loro la direzione di un dipartimento o un servizio, svolgono funzioni di studio, di consulenza, di ricerca ed analisi o eventuali altre assegnate direttamente dall'Autorita'. 3. I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, della gestione e dei risultati dei procedimenti in ordine ai quali organizzano le risorse umane e materiali disponendo dei relativi poteri di coordinamento e di controllo, anche in collaborazione tra piu' unita' organizzative. Sezione II Concorsi Art. 29. Concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di dirigente. Requisiti 1. I concorsi per dirigente sono, di norma, banditi per il livello iniziale della relativa scala stipendiale. 2. Possono partecipare al concorso per la posizione iniziale della qualifica dirigenziale coloro che, muniti del diploma di laurea indicato nel bando di concorso, risultino in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui all'art.6: a) abbiano un'esperienza di almeno tre anni in campi di interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita': - come dirigenti o equiparati in enti ovvero istituzioni o imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni con competenza nei predetti campi; - in istituti di istruzione universitaria con qualifica non inferiore a ricercatore; b) abbiano conseguito uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario conseguito mediante uno o piu' corsi di durata complessiva almeno biennale presso istituti italiani o stranieri; c) abbiano svolto presso l'ufficio, per un periodo non inferiore a due anni, funzioni di dirigente in posizione di collocamento fuori ruolo, di comando, di aspettativa o di contrattista, ovvero funzioni di collaborazione continuativa in base a contratto a tempo determinato o a rapporto di consulenza; d) abbiano prestato servizio nel ruolo del personale dell'Autorita' con la qualifica di funzionario e siano collocati almeno al 21 livello della scala stipendiale. 3. L'Autorita' puo' bandire eccezionalmente concorsi per dirigente anche a livelli di progressione di carriera diversi da quello iniziale, qualora le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale dell'Autorita'. I requisiti di partecipazione saranno individuati nei relativi bandi di concorso. Art. 30. Concorsi per dirigenti. Titoli ed esami 1. I concorsi per dirigenti si svolgono per titoli ed esami. 2. I titoli sono costituiti: a) dagli attestati relativi alle attivita' di cui all'art.29, limitatamente al periodo eccedente quello minimo necessario per l'ammissione al concorso; b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente all'attivita' istituzionale dell'Autorita'; c) da pubblicazioni di carattere giuridico o tecnico in campi di interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita'; d) dalla conoscenza approfondita di almeno una lingua straniera. I criteri di valutazione dei titoli saranno specificati nel bando di concorso. 3. Gli esami sono scritti ed orali. La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, e' diretta ad accertare, anche attraverso l'analisi di questioni concrete, l'attitudine dei concorrenti alla corretta soluzione, sotto il profilo della legittimita' e dell'efficienza, di questioni e problemi attinenti a materie ed attivita' istituzionali dell'Autorita'. La prova orale consiste in un colloquio finalizzato ad un'adeguata valutazione della personalita' del candidato, della sua preparazione e capacita' professionali, avuto riguardo alle attivita' ed alle funzioni a concorso. Le materie oggetto del colloquio sono specificate nel bando di concorso. 4. I concorsi per livelli stipendiali superiori al decimo si svolgono per titoli e colloquio con le modalita' di cui alla prova orale prevista al comma 3. 5. Valgono, in quanto applicabili, i titoli di preferenza previsti dalle leggi relative agli impiegati dello Stato. Sezione III Valutazione e progressione economica Art. 31. Rapporto valutativo annuale 1. Per ciascun dirigente e' effettuata ogni anno una valutazione che tiene conto della qualita' del lavoro prestato, dei risultati raggiunti, della preparazione, dell'osservanza dei doveri d'ufficio, dell'attitudine ad assumere maggiori responsabilita', nonche' delle competenze dimostrate. 2. La valutazione si svolge attraverso la compilazione di un rapporto nel quale sono riportati analiticamente gli elementi concernenti ciascun fattore di valutazione, unitamente al giudizio conclusivo e al punteggio finale. 3. La valutazione dei dirigenti e' svolta dai responsabili dei dipartimenti e dei servizi sulla base dei criteri definiti annualmente con deliberazione del Garante, su proposta del segretario generale. 4. Il comitato di valutazione e' composto dai responsabili dei dipartimenti e dei servizi ed e' presieduto dal segretario generale, eventualmente assistito da un consulente esterno; svolge funzioni di segretario il responsabile del Dipartimento risorse umane. 5. Il rapporto, previa verifica da parte del comitato della conformita' ai criteri di valutazione, e' comunicato dal valutatore al dirigente interessato, che lo controfirma per presa d'atto apponendovi eventuali note ed osservazioni. 6. Il comitato, sulla base dei rapporti e tenuto conto delle eventuali osservazioni degli interessati, predispone la graduatoria del personale dirigente sulla base del punteggio ottenuto. 7. Il rapporto per gli assistenti dei componenti e' redatto da ciascun componente e trasmesso al Comitato. 8. La valutazione dei responsabili dei dipartimenti e dei servizi e' effettuata da un collegio composto da un componente del Garante, dal segretario generale e da un consulente esterno. 9. La valutazione dei dirigenti non ha luogo se il periodo di lavoro complessivamente prestato nell'arco dell'anno solare e' inferiore a sei mesi, anche non continuativi, sempreche' l'assenza non sia dovuta ad astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per maternita'. Qualora gli elementi non siano sufficienti per formulare la valutazione, i dirigenti interessati conseguono comunque uno scatto nella progressione di carriera. I dipendenti in posizione di distacco o comando presso altre amministrazioni sono valutati sulla base degli elementi forniti dall'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio. 10. Annualmente l'Autorita' redige un elenco del personale dirigenziale con l'indicazione della posizione attribuita nella progressione di carriera. Art. 32. Progressione economica dei dirigenti 1. La progressione del personale dirigente si effettua mediante scatti annuali secondo le tabelle allegate, salvo giudizio di insufficienza. 2. Il personale dirigente e' valutato ogni anno. Con cadenza biennale nel mese di luglio ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti per non oltre il 50% del personale dirigente in servizio. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1 agosto successivo. Le progressioni sono attribuite in relazione alle disponibilita' di bilancio. Sezione IV Trattamento economico Art. 33. Trattamento economico dei dirigenti 1. Il trattamento economico del personale dirigente e' composto dalle seguenti voci: a) retribuzione di livello; b) retribuzione di risultato; c) retribuzione di posizione, per i dirigenti di dipartimenti e servizi e per i dirigenti di cui all'art.8, comma 6, del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio; d) eventuale assegno ad personam di cui al comma 5. 2. La retribuzione di livello e' determinata secondo l'allegata tabella 1. 3. La retribuzione di risultato di cui al comma 1, lettera b), e' attribuita sulla base dei risultati raggiunti dal dirigente a fronte degli obiettivi programmati in ciascun anno. 4. E' istituito un fondo per la qualita' della prestazione individuale. Il fondo puo' essere incrementato dall'Autorita', tenuto conto delle disponibilita' di bilancio. La misura e le modalita' di erogazione della retribuzione di risultato sono stabilite annualmente con deliberazione del Garante. 5. I dirigenti cui sia affidata la responsabilita' di dipartimenti e servizi o cui siano attribuite particolari funzioni godono, per la durata dell'incarico, di una retribuzione di posizione, determinata con deliberazione del Garante, nel limite del 15% della retribuzione tabellare prevista per il relativo livello, in relazione all'effettiva responsabilita' e alla natura e complessita' della funzione svolta. 6. Nel caso di conseguimento della qualifica di dirigente da parte di funzionari con trattamento economico superiore a quello spettante nella nuova posizione e' attribuito un assegno ad personam pensionabile e riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione. Capo II AREA DIRETTIVA Sezione I Funzioni Art. 34. Funzionari 1. I funzionari svolgono compiti connessi con l'attivita' procedimentale di pertinenza dell'Autorita'; effettuano attivita' di studio e di ricerca; provvedono ad adempimenti amministrativi, contabili e tecnici ed esercitano le altre attribuzioni loro affidate dai dirigenti. Ai funzionari possono essere assegnati compiti di coordinamento, integrazione e controllo in relazione a particolari progetti od attivita'. 2. Nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi, i funzionari possono assumere la responsabilita' delle relative articolazioni interne secondo quanto previsto dall'art.9, comma 5, del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio. 3. I funzionari possono assumere funzioni di reggenza ai sensi dell'art.10 del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio. Sezione II Concorsi Art. 35. Concorsi per funzionari. Requisiti 1. I concorsi per funzionario sono, di norma, banditi per il livello iniziale. 2. Possono partecipare al concorso per l'assunzione al livello iniziale della qualifica di funzionario coloro che, muniti del diploma di laurea e con la votazione specificati nel bando di concorso, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui all'art.6: a) abbiano un'esperienza di almeno due anni in campi di interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita': - in significative e continuative esperienze di studio e ricerca in istituzioni di ricerca e universitarie, effettuate a seguito di superamento di prova concorsuale, ovvero in enti, istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale; - nella carriera direttiva di enti, istituzioni, imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, o di pubbliche amministrazioni, aventi attribuzioni in materie che interessano l'Autorita'; - nell'attivita' professionale presso studi legali o commerciali, in qualita' di libero professionista abilitato; b) abbiano prestato servizio, in qualita' di funzionario, presso l'Autorita', per un periodo non inferiore ad un anno, anche con contratto a tempo determinato ovvero in posizione di comando, di collocamento fuori ruolo, di aspettativa o con rapporto di collaborazione continuativa e coordinata; c) per il personale operativo costituisce requisito di partecipazione alle procedure selettive per il livello iniziale della qualifica di funzionario, il possesso di un diploma di laurea in materie attinenti all'attivita' istituzionale, come precisato nel bando di selezione, e l'avere prestato servizio nell'area operativa da almeno tre anni. 3. Al fine del calcolo dell'anzianita' di servizio, il periodo di svolgimento delle predette attivita' puo' essere cumulato. 4. L'Autorita' puo' bandire concorsi per funzionario anche a livelli di progressione di carriera diversi da quello iniziale, qualora le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale dell'Autorita'. I requisiti di partecipazione saranno individuati nei relativi bandi di concorso. Art. 36. Concorsi per funzionari. Titoli ed esami 1. I concorsi per funzionari si svolgono per titoli ed esami. 2. I titoli sono costituiti: a) dagli attestati relativi alle attivita' di cui all'art.35, limitatamente al periodo eccedente quello minimo necessario per l'ammissione al concorso; b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente all'attivita' istituzionale dell'Autorita'; c) da pubblicazioni di carattere giuridico o tecnico in campi di interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita'; d) dalla conoscenza approfondita di almeno una lingua straniera. I criteri di valutazione dei titoli sono specificati nel bando di concorso. 3. Gli esami sono scritti ed orali. La prova teorico-pratica e' diretta ad accertare, anche attraverso l'analisi di questioni concrete, l'attitudine dei concorrenti alla corretta soluzione, sotto il profilo della legittimita' e dell'efficienza, di questioni e problemi attinenti a materie ed attivita' istituzionali dell'Autorita'. La prova orale consiste in un colloquio finalizzato ad un'adeguata valutazione della personalita' del candidato, della sua preparazione e capacita' professionali, avuto riguardo alle attivita' ed alle funzioni a concorso. Le materie oggetto del colloquio sono specificate nel bando di concorso. 4. Valgono, in quanto applicabili, i titoli di preferenza previsti dalle leggi relative agli impiegati dello Stato. Art. 37. Concorsi per posizioni di carattere tecnico o amministrativo 1. In relazione a specifiche posizioni concernenti attivita' di natura tecnica ed amministrativa, necessarie al funzionamento dell'Autorita', ma non rientranti nella sua ordinaria attivita' istituzionale, possono essere banditi concorsi per funzionari con particolari requisiti di ammissione, da individuare in relazione alle attivita' da svolgere ed alle posizioni da ricoprire. 2. I requisiti di partecipazione sono individuati nel bando di concorso avuto riguardo, per quanto concerne le anzianita' di servizio, a quelle previste nell'art.35. Nel bando sono indicati il tipo di laurea richiesto, le categorie dei titoli da valutare e la ripartizione dei punteggi fra i titoli e le prove previste. 3. I concorsi si svolgono per titoli ed esami. Le prove consistono in: a) una prova scritta nelle materie individuate nel bando di concorso; b) una prova pratica diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla corretta soluzione, sotto il profilo della legittimita' e dell'efficienza, di questioni e problemi attinenti alle materie relative alla specifica posizione a concorso, in relazione alle esigenze organizzative connesse all'attivita' istituzionale dell'Autorita'; c) una prova orale consistente in un colloquio finalizzato ad un'adeguata valutazione della personalita' del candidato, della sua preparazione e capacita' professionali, avuto riguardo alle attivita' ed alle funzioni a concorso. Le materie oggetto del colloquio sono specificate nel bando di concorso. Tra i titoli rivestono carattere preferenziale le esperienze professionali svolte in relazione all'attivita' richiesta. 4. Valgono, in quanto applicabili, i titoli di preferenza previsti dalle leggi relative agli impiegati dello Stato. Sezione III Valutazione e progressione economica Art. 38. Rapporto valutativo annuale 1. Per ciascun dipendente e' effettuata ogni anno una valutazione che tiene conto della qualita' del lavoro prestato, dei risultati raggiunti, della preparazione, dell'osservanza dei doveri d'ufficio, dell'attitudine ad assumere maggiori responsabilita', nonche' delle competenze dimostrate nell'espletamento degli incarichi conferiti. 2. La valutazione si svolge con le modalita' previste all'art. 31. Art. 39. Progressione economica del personale direttivo 1. La progressione del personale direttivo si effettua mediante scatti annuali secondo le tabelle allegate, salvo giudizio di insufficienza. 2. Il personale direttivo e' valutato ogni anno. Con cadenza biennale nel mese di luglio ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni sino ad un massimo di tre scatti per il 50% dei funzionari in servizio. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1 agosto successivo. Le progressioni sono attribuite in relazione alle disponibilita' di bilancio. Sezione IV Trattamento economico Art. 40. Trattamento economico del personale direttivo 1. Il trattamento economico del personale direttivo e' composto dalle seguenti voci: a) retribuzione di livello; b) retribuzione di risultato; c) retribuzione di posizione, per i responsabili di articolazioni interne ai dipartimenti ed ai servizi e di particolari posizioni organizzative; d) eventuale assegno ad personam di cui al comma 6. 2. La retribuzione di livello e' determinata secondo l'allegata tabella 2. 3. La retribuzione di risultato di cui al comma 1, lettera b), e' attribuita sulla base dei risultati raggiunti dal funzionario a fronte degli obiettivi programmati in ciascun anno. 4. E' istituito un fondo per la qualita' della prestazione individuale. Il fondo puo' essere incrementato dall'Autorita', tenuto conto delle disponibilita' di bilancio. La misura e le modalita' di erogazione della retribuzione di risultato sono stabilite annualmente con deliberazione del Garante. 5. I funzionari cui sia affidata la responsabilita' di articolazioni interne ai dipartimenti e ai servizi o cui siano attribuite particolari funzioni, godono, per la durata dell'incarico, di una retribuzione di posizione, determinata con deliberazione del Garante, nel limite del 15% della retribuzione tabellare prevista per il relativo livello, in relazione all'effettiva responsabilita' e alla natura e complessita' della funzione svolta. 6. Nel caso di conseguimento della qualifica di funzionario da parte di personale operativo con trattamento economico superiore a quello spettante nella nuova posizione e' attribuito un assegno ad personam pensionabile e riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione. Capo III AREA OPERATIVA Sezione I Funzioni Art. 41. Personale operativo 1. Il personale operativo: a) svolge compiti amministrativi e di segreteria, di analisi, programmazione ed amministrazione di dati, specie su supporti magnetici, di gestione del sistema informativo e della biblioteca; b) disimpegna altresi' compiti di classificazione, archiviazione, protocollo, registrazione, copia, dattilografia e stenografia; c) svolge altri compiti ad esso specificamente assegnati. 2. Il personale operativo puo' coadiuvare nell'attivita' di verbalizzazione e far parte, con funzioni tecniche o in qualita' di segretario, di commissioni e di comitati. 3. Il personale operativo puo' collaborare ad adempimenti operativi connessi ad attivita' di studio, ricerca e di elaborazione dei dati. Sezione II Procedure selettive Art. 42. Procedure selettive per l'area operativa. Requisiti 1. Possono partecipare alle procedure selettive per l'area operativa coloro i quali siano in possesso, oltre che dei requisiti generali per l'ammissione alle procedure di reclutamento previsti nell'art.6, di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di almeno uno dei seguenti requisiti: a) abbiano svolto per almeno tre anni attivita' in posizioni corrispondenti a quelle per le quali e' bandito il concorso in uffici pubblici o privati; b) abbiano prestato servizio presso l'Autorita' con analoghe funzioni per almeno due anni con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo; c) per il personale della carriera esecutiva costituisce requisito di partecipazione alla procedura selettiva, per il livello iniziale della carriera operativa, il possesso, da almeno quattro anni, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado congiuntamente all'aver prestato servizio nel ruolo da almeno sei anni. 2. Le procedure selettive per l'area operativa sono indette, di norma, per il livello stipendiale iniziale della fascia "D" della corrispondente tabella allegata. L'Autorita' puo' bandire procedure selettive per la carriera operativa anche per fasce e/o livelli diversi dall'iniziale, qualora le competenze richieste non possano essere individuate fra il personale dell'Autorita'. I requisiti di partecipazione sono individuati nei relativi bandi di concorso. Art. 43. Procedure selettive per l'area operativa: titoli ed esami 1. Le procedure selettive per il livello iniziale della fascia "D" della carriera operativa si svolgono per titoli, una prova pratica, una prova scritta ed un colloquio valutativo vertente sulle discipline concernenti le attribuzioni dell'Autorita'. 2. I titoli sono costituiti dal voto del diploma di scuola secondaria di secondo grado, dall'eventuale diploma di laurea e dalla relativa votazione. 3. Il contenuto delle prove pratica e scritta e' stabilito nel bando di selezione. Il colloquio e' diretto alla valutazione della preparazione del candidato in ordine all'espletamento dei compiti previsti nel bando di concorso e del grado di conoscenza di almeno una lingua straniera. 4. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame. La procedura preselettiva, ove prevista, precede la valutazione dei titoli e le prove di esame. Sezione III Trattamento economico Art. 44. Trattamento economico del personale operativo 1. Il trattamento economico del personale operativo e' composto dalle seguenti voci: a) retribuzione stipendiale; b) premio annuale individuale. 2. Il trattamento economico e' articolato in quattro fasce retributive suddivise in livelli stipendiali, secondo l'allegata tabella. 3. La retribuzione corrispondente al livello iniziale di ogni fascia e le relative progressioni retributive sono determinate secondo l'allegata tabella 3. 4. E' istituito un fondo per il premio individuale annuale nella misura stabilita annualmente con deliberazione del Garante. Sezione IV Valutazione e progressione economica Art. 45. Rapporto valutativo annuale 1. Per ciascun dipendente e' effettuata ogni anno una valutazione che tiene conto della qualita' del lavoro prestato, dei risultati ottenuti, della preparazione, dell'osservanza dei doveri d'ufficio, nonche' della possibilita' di utilizzo in altre unita' organizzative. 2. La valutazione si svolge con le modalita' previste all'art. 31. Art. 46. Progressione economica 1. La progressione economica avviene da un livello all'altro di ciascuna fascia retributiva ed attraverso il passaggio alla fascia superiore. 2. La progressione da un livello all'altro avviene in ragione dell'attribuzione di un livello per ciascun anno di servizio. I dipendenti pervenuti al terzo livello di una fascia retributiva e che sulla base della valutazione relativa agli ultimi due anni si collochino nel primo 20% della graduatoria del personale dell'area, non interessato dai passaggi e dalle progressioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, possono ottenere la progressione al quinto livello della fascia di appartenenza. 3. I passaggi alle fasce retributive superiori hanno luogo, a seguito di scrutinio per valutazione comparativa, tra i dipendenti collocati almeno al sesto livello della fascia retributiva di appartenenza; i passaggi sono disposti, ogni anno, in misura non eccedente il 20% dei dipendenti sottoposti allo scrutinio. I dipendenti scrutinati, con esito positivo, per il passaggio alla fascia superiore, sono collocati nel livello stipendiale immediatamente piu' elevato rispetto alla retribuzione in godimento all'atto del passaggio. 4. Il personale pervenuto all'ultimo livello di una fascia e' collocato al livello stipendiale della fascia superiore immediatamente piu' elevato rispetto alla retribuzione in godimento. 5. I dipendenti dell'ultima fascia retributiva, pervenuti al sesto livello e che sulla base della valutazione relativa agli ultimi due periodi, si collochino nel primo 20% della graduatoria del personale della carriera, possono ottenere la progressione di due livelli. Ulteriori progressioni di due livelli possono essere disposte, al termine di ogni quinquennio di servizio, in relazione al suddetto esito della valutazione. 6. Gli scrutini per valutazione comparativa sono basati sui rapporti valutativi annuali di cui all'art.45. 7. Le progressioni economiche sono conferite dal Garante, su proposta del segretario generale e sentito il dirigente competente, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio. Esse decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1 luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio. 8. I dipendenti cui sia stato attribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapporto valutativo, non conseguono avanzamenti. Capo IV AREA ESECUTIVA Sezione I Compiti e assunzioni Art. 47. Personale esecutivo 1. Il personale esecutivo svolge compiti sussidiari connessi al funzionamento degli uffici; provvede all'apertura ed alla chiusura degli stessi, svolge mansioni di operatore al centralino telefonico, provvede al funzionamento dei telefoni, telefax e telex, delle fotocopiatrici e delle apparecchiature informatiche e telematiche e svolge, all'occorrenza, compiti di anticamera; se munito delle necessarie abilitazioni puo' essere destinato alla guida degli eventuali veicoli dell'ufficio. E' addetto inoltre al presidio di impianti ed apparecchiature di sicurezza. Svolge altri compiti che gli sono specificamente assegnati. 2. Il personale esecutivo, inoltre: a) collabora alla gestione del magazzino di cancelleria ed al funzionamento della biblioteca; b) svolge incarichi connessi alla spedizione della corrispondenza, inclusa l'affrancatura, e cura la ricezione della corrispondenza stessa, anche di quella raccomandata ed assicurata; c) svolge compiti di manutenzione e riparazione di impianti e strutture delle sedi dell'ufficio. Art. 48. Assunzione nella carriera esecutiva 1. L'assunzione del personale della carriera esecutiva avviene in base all'art.16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalita' di svolgimento delle procedure di selezione del personale. Sezione II Trattamento economico Art. 49. Trattamento economico del personale esecutivo 1. Il trattamento economico del personale esecutivo e' composto dalle seguenti voci: a) retribuzione stipendiale; b) premio annuale individuale. 2. Il trattamento economico e' articolato in quattro fasce retributive suddivise in livelli stipendiali come riportato nella tabella allegata. 3. La retribuzione corrispondente al livello iniziale di ciascuna fascia e le relative progressioni retributive sono determinate secondo l'allegata tabella 4. 4. E' istituito un fondo per il premio annuale individuale nella misura stabilita annualmente con deliberazione del Garante. Sezione III Valutazione e progressione economica Art. 50. Rapporto valutativo annuale 1. Per ciascun dipendente e' effettuata ogni anno una valutazione che tiene conto della qualita' del lavoro prestato, dei risultati ottenuti, della preparazione, dell'osservanza dei doveri d'ufficio, nonche' della possibilita' di utilizzo in altre unita' organizzative. 2. Il procedimento per la valutazione si svolge con le modalita' previste all'art. 31. Art. 51. Progressione del personale esecutivo 1. La progressione del personale esecutivo avviene da un livello all'altro di ciascuna fascia retributiva ed attraverso il passaggio alla fascia superiore. 2. La progressione da un livello all'altro avviene in ragione dell'attribuzione di un livello per ciascun anno di servizio. I dipendenti pervenuti al terzo livello di una fascia retributiva e che sulla base della valutazione relativa agli ultimi due anni, si collochino nel primo 20% della graduatoria del personale dell'area, possono ottenere la progressione al quinto livello della fascia di appartenenza. 3. I passaggi alle fasce retributive superiori hanno luogo, a seguito di scrutinio per valutazione comparativa, tra i dipendenti collocati almeno al sesto livello della fascia retributiva di appartenenza; i passaggi sono disposti, ogni anno, in misura non eccedente il 20% dei dipendenti sottoposti allo scrutinio. I dipendenti scrutinati con esito positivo, per il passaggio alla fascia superiore, sono collocati nel livello stipendiale immediatamente piu' elevato rispetto alla retribuzione in godimento all'atto del passaggio. 4. Il personale pervenuto all'ultimo livello di una fascia e' collocato al livello stipendiale della fascia superiore immediatamente piu' elevato rispetto alla retribuzione in godimento. 5. I dipendenti dell'ultima fascia retributiva, pervenuti al sesto livello e che sulla base della valutazione relativa agli ultimi due periodi, si collochino nel primo 20% della graduatoria del personale dell'area, possono ottenere la progressione di due livelli. Ulteriori progressioni di due livelli possono essere disposte, al termine di ogni quinquennio di servizio, in relazione al suddetto esito della valutazione. 6. Gli scrutini per valutazione comparativa sono basati sui rapporti valutativi annuali di cui all'art.50. 7. Le progressioni economiche sono conferite dal Garante, su proposta del segretario generale e sentito il dirigente competente, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio. Esse decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1 luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio. Ai dipendenti cui e' stato attribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapporto valutativo, non sono riconosciuti avanzamenti. TITOLO III Personale non di ruolo Capo I PERSONALE A CONTRATTO Art. 52. Personale a contratto 1. L'Autorita' si avvale di personale a contratto per consentire la specializzazione di giovani laureati nei settori di interesse dell'Autorita', ovvero per acquisire particolari esperienze o competenze anche in relazione a specifici settori o campi di attivita' individuati dal Garante con propria deliberazione, con la quale si provvede anche a definire il trattamento giuridico ed economico del predetto personale e le condizioni della sua utilizzazione. 2. Salvo quanto previsto all'art.54, la durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato e' stabilita in due anni, rinnovabili per non piu' di due volte. 3. All'atto della cessazione del rapporto, a qualunque titolo, e' corrisposto al personale a contratto un numero di mensilita' pari agli anni di servizio prestato, o frazione di anno superiore ai sei mesi. 4. Non si applicano al personale a contratto le disposizioni concernenti la retribuzione di risultato ed i premi annuali individuali, nonche' quelle sulle progressioni economiche. Al predetto personale compete, in base all'area di appartenenza, uno scatto ovvero un livello per ciascun anno di servizio, qualora non sia stato attribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapporto valutativo. Capo II PERSONALE FUORI RUOLO, ESPERTI E TIROCINIO Art. 53. Disciplina economica e destinazione del personale comandato e fuori ruolo 1. Ai dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici in posizione di fuori ruolo, ovvero in aspettativa ai sensi dell'art.13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, o al personale comunque comandato presso l'Autorita' e' corrisposta una indennita' pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale; qualora detto trattamento economico risulti inferiore a quello spettante al corrispondente personale di ruolo e' corrisposta una ulteriore indennita' perequativa in conformita' a quanto previsto dall'art.33, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall'art.1, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51. Art. 54. Nomina di esperti e collaboratori esterni 1. In applicazione dell'art.33, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art.2, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, l'Autorita' puo' avvalersi di liberi professionisti, di dipendenti pubblici o di esperti di qualificata esperienza nei limiti e alle condizioni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico, nonche' di persone giuridiche pubbliche e private e di associazioni. Tali incarichi, della durata massima di due anni, possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Per le prestazioni professionali non a carattere continuativo provvede il segretario generale. 2. I compensi per i consulenti iscritti ad albi professionali sono corrisposti, anche nei modi previsti per i servizi in economia, sulla base delle tariffe minime stabilite per le relative categorie professionali, mentre per gli altri professionisti o per i dipendenti pubblici i compensi sono stabiliti di volta in volta dal segretario generale, in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni, secondo i criteri stabiliti nell'apposito tariffario preventivamente approvato dal Garante, da richiamarsi nel relativo disciplinare. 3. L'Autorita' puo' avvalersi dell'opera di consulenti assunti con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile per non piu' di due volte, nel quale e' stabilita la durata della prestazione e l'ammontare del compenso, sulla base dei criteri di cui al comma 2. Art. 55. Disciplina del tirocinio 1. L'Autorita' puo' avvalersi della collaborazione di giovani laureati per una esperienza temporanea di stage non superiore ad un anno nelle discipline attinenti alle materie di interesse dell'Autorita', anche sulla base di apposite convenzioni con universita', enti ed istituti di ricerca. 2. Il periodo di tirocinio e' gratuito e non rappresenta titolo di servizio per la partecipazione ai concorsi indetti dall'Autorita'. TITOLO IV Cessazione del rapporto d'impiego Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 56. Cessazione dal servizio 1. Il personale che cessa dal servizio ha titolo al trattamento spettante fino al giorno della effettiva cessazione; il trattamento precedentemente goduto dal dipendente deceduto viene corrisposto integralmente per l'ultimo mese e per quello successivo a favore del coniuge e dei figli minori. Art. 57. Trattamento di quiescenza e previdenza 1. Il trattamento di quiescenza e previdenza e' definito dal relativo regolamento, approvato dall'Autorita', in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il personale dipendente dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Capo II CAUSE ESTINTIVE Art. 58. Cause estintive del rapporto d'impiego 1. Il rapporto d'impiego, oltre che per le cause indicate nei titoli precedenti, si estingue per: a) collocamento in quiescenza; b) dimissioni volontarie; c) inabilita' riconosciuta a domanda; d) dispensa dal servizio; e) licenziamento. Art. 59. Collocamento a riposo d'ufficio 1. Il dipendente che abbia compiuto 65 anni di eta' e' collocato a riposo d'ufficio, qualora non presenti istanza per permanere in servizio per un ulteriore biennio. 2. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dall'Autorita' e hanno effetto dal giorno del raggiungimento del limite di eta' o di servizio. Art. 60. Dimissioni volontarie 1. Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto alla Autorita', la quale provvede in merito entro trenta giorni. Il dipendente e' tenuto a rimanere in servizio sino a quando non gli sia stata comunicata l'accettazione delle dimissioni stesse. 2. L'accettazione puo' essere ritardata, per gravi motivi di servizio, per un periodo non superiore a trenta giorni. Art. 61. Cessazione a domanda per inabilita' 1. Il dipendente che per infermita', difetti fisici o altri motivi di salute, non sia piu' in grado di adempiere ai propri compiti puo' chiedere di cessare dal servizio per inabilita'. 2. L'accertamento delle condizioni anzidette e' effettuato secondo le modalita' previste, a norma di legge, per gli impiegati civili dello Stato. 3. I dipendenti cessati dal servizio, perche' riconosciuti inabili, possono essere riammessi in servizio, a domanda, qualora venga accertata la cessazione della causa che ne aveva determinato il collocamento a riposo. La riammissione in servizio da' diritto alla normale retribuzione, restando assorbita ogni altra indennita' relativa alla cessazione del servizio gia' percepita; ai restanti effetti il periodo di lavoro anteriore e quello successivo alla cessazione sono unificati. Art. 62. Dispensa dal servizio 1. Con delibera dell'Autorita', sentito il segretario generale, e' dispensato dal servizio il dipendente che: a) trascorso il termine massimo riguardante l'aspettativa per motivi di salute, non sia riconosciuto idoneo a riprendere servizio a seguito degli accertamenti sanitari disposti a norma di legge; b) abbia riportato un giudizio di insufficienza negli ultimi due rapporti valutativi annuali. Art. 63. Licenziamento 1. Con delibera dell'Autorita', sentito il segretario generale, e' licenziato, sulla base del procedimento di cui all'art. 25, il dipendente che: a) abbia compiuto un'azione di gravita' tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; b) abbia dimostrato grave negligenza nell'assolvimento dei propri compiti in modo reiterato o continuo ovvero abbia violato i doveri prescritti nei precedenti articoli 8 e 9. 2. Il dipendente che abbia riportato condanna penale puo' essere licenziato solo al termine del procedimento di cui all'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19. TITOLO V Disposizioni transitorie e inquadramento del personale Art. 64. Inquadramento nel ruolo organico 1. Il ruolo organico dell'Ufficio e' articolato secondo quanto previsto nella tabella 5. 2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il personale in posizione di fuori ruolo o di comando dalle amministrazioni di appartenenza in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che non abbia demeritato, e' inquadrato, a domanda, con immediato trasferimento nel ruolo organico sulla base dell'allegata tabella di corrispondenza n. 6. La domanda deve pervenire entro quindici giorni dalla medesima data e l'inquadramento e' effettuato dal Garante su proposta del segretario generale, non oltre i trenta giorni successivi. L'inquadramento e' modificato in caso di mutamento, con riferimento al momento dell'inquadramento stesso, delle situazioni giuridiche riconosciute all'interessato nella amministrazione di appartenenza. 3. Coloro che non presentano la domanda di cui al comma 1 rimangono in servizio temporaneamente, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, fermi restando gli incarichi di cui all'art.11 del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio. 4. In sede di inquadramento in ruolo, si procede all'attribuzione al personale che non abbia demeritato di un numero di scatti o livelli corrispondenti agli anni o frazione di anno pari o superiore a sei mesi di servizio prestato presso l'ufficio. 5. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, in sede di inquadramento in ruolo, a riconoscimento della professionalita' maturata, oltre a quanto previsto dal comma 4, si procede all'attribuzione al personale che non abbia demeritato di uno scatto per ciascun quadriennio, o frazione di esso pari o superiore al biennio, di anzianita' maturata presso amministrazioni pubbliche prima del collocamento fuori ruolo o del comando presso l'ufficio, nelle qualifiche della carriera corrispondente a quella considerata per l'inquadramento. Art. 65. Accesso alle aree 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, allo scopo di consentire la continuita' delle attivita' istituzionali del Garante, l'accesso alle aree e' disciplinato nel modo seguente: a) entro trenta giorni dall'inquadramento in ruolo ai sensi dell'art. 64, il Garante bandisce, per la copertura della meta' dei posti vacanti della qualifica di dirigente, un concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da una prova individuata nel bando. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti, provenienti dalla ex carriera direttiva o comunque dall'area "c" individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri del 16 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, del 25 febbraio 1999, n. 46 e in possesso di diploma di laurea che abbiano maturato un'anzianita' di almeno quattro anni nella carriera medesima, di cui almeno uno maturato presso l'Autorita', e che non abbiano demeritato. Il bando definisce la composizione della commissione esaminatrice e determina i criteri per la valutazione dei titoli preferenziali e le materie d'esame; b) entro trenta giorni dall'inquadramento in ruolo ai sensi dell'art. 64, il Garante bandisce, per la copertura fino al limite massimo della meta' dei posti vacanti delle qualifiche di funzionario e di impiegato operativo, un concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da una prova individuata nel bando. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso dei titoli di studio prescritti agli articoli 35 e 42 che abbiano maturato un'anzianita' di almeno tre anni nelle qualifiche corrispondenti a quella immediatamente inferiore, di cui almeno uno presso l'Autorita', e che non abbiano demeritato. Il bando definisce la composizione della commissione esaminatrice e determina i criteri per la valutazione dei titoli e le materie d'esame. Nel bando possono essere altresi' individuati particolari profili professionali per i quali sono ammessi a partecipare dipendenti anche non in possesso dei predetti titoli e che abbiano maturato un'anzianita' di almeno venti anni nelle citate qualifiche. 2. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, e' riconosciuto un numero di scatti o livelli corrispondenti a quelli attribuiti ai sensi dell'art. 64, comma 4. Art. 66. Relazioni sindacali 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Garante concorda con le organizzazioni sindacali del personale un protocollo per le relazioni collettive che, in applicazione dei principi e delle norme vigenti in materia, disciplini l'informazione e la consultazione delle organizzazioni rappresentative del personale in tema di rapporto di lavoro, di trattamento giuridico ed economico del personale anche per quanto riguarda la progressione economica e di carriera, e di eventuali modifiche del presente regolamento nelle parti corrispondenti. Art. 67. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le disposizioni del presente titolo V entrano in vigore il giorno successivo alla data della medesima pubblicazione. ----> vedere Tabelle da pag. 64 a pag. 66 della G.U. <---- |
| Allegato C
Regolamento n. 3/2000 concernente la gestione amministrativa e la contabilita'
Capo I DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende altresi': a) per "Garante", l'organo collegiale istituito ai sensi dell'art. 30 della legge; b) per "presidente", il presidente del Garante; c) per "componenti", i componenti del Garante; d) per "Ufficio", l'Ufficio del Garante. Art. 2. Principi generali 1. La gestione dell'Ufficio e' informata ai principi generali della contabilita' finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicita', pubblicita' e trasparenza, nonche' del pareggio, dell'universalita', annualita', continuita', prudenza e unita'. 2. L'attivita' finanziaria dell'Ufficio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate, attraverso distinte funzioni-obiettivo corrispondenti a unita' organizzative per la gestione delle risorse assegnate, le quali possono essere ulteriormente articolate in centri di costo. Capo II BILANCIO Art. 3. Esercizio finanziario e bilancio di previsione 1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. 2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza. 3. Lo schema del bilancio e del documento programmatico che lo accompagna sono predisposti dal dipartimento amministrazione e contabilita' entro il 15 ottobre e sono sottoposti al Garante per l'approvazione entro il 31 ottobre. 4. In caso di ritardo nell'approvazione, il Garante puo' deliberare l'esercizio provvisorio fino ad un massimo di quattro mesi, sulla base di un dodicesimo per mese degli stanziamenti previsti nello schema predisposto o, in mancanza, nel bilancio del precedente esercizio. Art. 4. Struttura del bilancio 1. Il bilancio di previsione e' costituito: a) dal preventivo finanziario delle entrate per provenienza e delle spese per destinazione ripartite per funzioni istituzionali; b) dal prospetto di ripartizione delle entrate e delle spese, articolato in titoli, categorie e capitoli. 2. Il bilancio di previsione e' accompagnato dai seguenti allegati: a) dal documento programmatico; b) dalla tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto; c) da una relazione che indica i criteri seguiti per la predisposizione del bilancio ed altre notizie utili sulla gestione. Art. 5. Criteri di formazione del bilancio 1. Il bilancio di previsione e' formulato in termini di competenza. Entro il 15 settembre dell'esercizio precedente, i dirigenti rappresentano le esigenze funzionali dei dipartimenti e dei servizi al segretario generale, che ne valuta preliminarmente la compatibilita' in rapporto agli obiettivi e ai programmi da realizzare, indicati dal Garante per l'anno di riferimento. 2. Nelle entrate confluiscono le somme percepite a titolo di pagamento dei diritti di segreteria ai sensi dell'art. 33, commi 1-quater e 3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' le somme pari al cinquanta per cento dei proventi delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 39, comma 3, della medesima legge, o percepite a qualunque altro titolo in base alle leggi e ai regolamenti. 3. Nel bilancio di previsione e' iscritto come posta a se' stante, rispettivamente, delle entrate o delle spese, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello al quale il bilancio si riferisce. L'avanzo puo' essere utilizzato per il raggiungimento del pareggio del bilancio. Il disavanzo e' iscritto come prima posta delle uscite per il relativo riassorbimento. Art. 6. Variazioni di bilancio, assestamento e fondo di riserva 1. Nell'ambito della medesima funzione istituzionale le variazioni compensative tra i capitoli assegnati vengono disposte dal dirigente del dipartimento o servizio e comunicate al dipartimento amministrazione e contabilita'. 2. Le altre variazioni di bilancio sono deliberate dal Garante, di regola entro il 31 ottobre dell'anno cui il bilancio si riferisce. 3. I provvedimenti di variazione sono riportati in un quadro riepilogativo sintetico. 4. Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, il cui ammontare non puo' superare il tre per cento delle spese correnti previste. Su detto fondo non possono essere assunti impegni ed emessi mandati di pagamento. 5. Contestualmente all'approvazione del conto consuntivo il Garante delibera l'assestamento del bilancio per l'esercizio in corso. 6. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono essere proposte solo se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria. Art. 7. Bilancio consuntivo 1. Il bilancio consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. 2. Il bilancio consuntivo e' predisposto dal dipartimento amministrazione e contabilita' ed e' accompagnato da una relazione del segretario generale che evidenzia i risultati della gestione finanziaria. Il segretario generale presenta il bilancio consuntivo al Garante entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario, per la sua approvazione entro il 30 aprile. 3. Il bilancio consuntivo e' trasmesso nei successivi trenta giorni alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 33, comma 2 della legge. Capo III ENTRATE Art. 8. Accertamento e riscossione delle entrate 1. L'entrata e' accertata quando il segretario generale, appurata la ragione del credito ed il soggetto debitore, iscrive l'ammontare del credito come competenza dell'esercizio finanziario o di altro successivo, a seconda della sua scadenza. 2. L'accertamento di entrata da' luogo ad annotazione nelle scritture con imputazione al competente capitolo di entrata. 3. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, sulla base di apposita convenzione, mediante reversali di incasso firmate dal segretario generale o, su sua delega, dal dirigente del dipartimento amministrazione e contabilita', e contenenti le seguenti indicazioni: esercizio finanziario, capitolo, nome e cognome o ragione sociale del debitore, causale, importo in cifre e in lettere, data di emissione. Art. 9. Gestione delle spese 1. La gestione delle spese segue le fasi dell'assunzione degli impegni, della liquidazione e del pagamento. 2. L'impegno determina, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, l'importo della spesa, il destinatario e l'imputazione di bilancio. Per le spese pluriennali possono essere presi impegni di spesa sugli esercizi successivi. 3. Gli impegni di spesa sono assunti dal segretario generale e dai responsabili delle funzioni-obiettivo nei limiti di spesa ad essi assegnati. 4. Tutti gli impegni di spesa sono trasmessi senza ritardo al dipartimento amministrazione e contabilita' e da questo registrati progressivamente, previa verifica della relativa regolarita' amministrativa e contabile, in particolare per quanto riguarda l'assunzione dell'impegno di spesa da parte del competente dirigente, la corretta imputazione al capitolo di spesa dell'esercizio di pertinenza e la disponibilita' finanziaria. 5. Le spese per l'affidamento di studi, ricerche, consulenza e prestazioni professionali, di cui all'art.54 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, se a carattere continuativo, sono impegnate dal Garante, negli altri casi dal segretario generale. 6. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, si costituisce automaticamente l'impegno sui relativi stanziamenti per le seguenti spese: a) per le indennita' spettanti al presidente e ai componenti, per il trattamento economico fondamentale e accessorio del segretario generale e del personale dipendente, nonche' per i relativi oneri riflessi; b) per i trattamenti di quiescenza e previdenza; c) per i canoni anche di locazione e per le imposte; d) per le spese puntualmente determinate, dovute in base a contratti o a disposizioni di legge o di regolamento. 7. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto ammontare dovuto e del soggetto creditore, e l'emissione dell'ordine di pagamento sono effettuate dal dipartimento amministrazione e contabilita', previo accertamento della regolarita' della fornitura o della prestazione e della sua rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite effettuata a cura del dirigente del dipartimento o del servizio interessato e del dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie. 8. Il dispositivo di liquidazione con i documenti giustificativi di spesa deve essere allegato al mandato di pagamento estinto dall'istituto cassiere. 9. I mandati di pagamento devono contenere almeno i seguenti elementi: a) dati anagrafici del creditore; b) importo dovuto in cifre e lettere, data di emissione e eventuale data di valuta; c) modalita' di pagamento del titolo che su richiesta del creditore puo' essere estinto mediante accreditamento in c/c bancario o postale, mediante vaglia postale ed assegno circolare non trasferibile. 10. Gli ordini di pagamento, previa verifica della regolarita' della spesa, sono firmati dal segretario generale, ovvero dal responsabile del dipartimento amministrazione e contabilita' o da un suo delegato. Art. 10. Spese di rappresentanza 1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza del Garante e dell'ufficio di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Le spese di rappresentanza sono disposte dal presidente e dal segretario generale e sono a carico dell'apposito capitolo di bilancio. Sono da considerare comunque spese di rappresentanza: a) colazioni e consumazioni in occasione di particolari riunioni, convegni, seminari o incontri di lavoro con personalita' o autorita' estranee al Garante o in occasione di visite; b) omaggi floreali, biglietti augurali, inviti o altre forme di partecipazione ad eventi significativi, organizzazione di cerimonie; c) cerimonie di apertura di nuove sedi (stampa di inviti, affitto locali, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi); d) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici ad autorita', personalita' o esperti italiani o stranieri o a membri di delegazioni straniere in visita al Garante oppure in occasione di visite e riunioni all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Garante e dell'ufficio; e) servizi fotografici e stampe in occasione di relazioni pubbliche. Capo IV RILEVAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA Art. 11. Rilevazioni delle economie di bilancio e dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni. 2. La differenza tra le somme stanziate e quelle impegnate costituisce economia di bilancio. Costituiscono economie, altresi', le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di ultima liquidazione. 3. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, i quali sono compresi tra le attivita' patrimoniali. 4. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi tra le passivita' patrimoniali. Art. 12. Eliminazione dei residui attivi e passivi 1. Annualmente e' compilata alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e passivi distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. 2. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, salvo che il relativo costo non superi l'importo da recuperare e, comunque, per somme inferiori a lire 100.000 (euro 51,64). 3. I residui passivi sono eliminati per insussistenza del titolo giuridico. Art. 13. Determinazione del risultato economico dell'esercizio 1. Ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio si tiene conto dei seguenti elementi: a) la determinazione delle quote di ammortamento dei beni di cui all'art. 18; b) la rilevazione della quota di accantonamento del trattamento di fine rapporto; c) la rilevazione delle eventuali quote di accantonamento dei fondi rischi; d) gli accantonamenti per svalutazione dei crediti; e) il calcolo dei ratei e risconti attivi e passivi; f) le variazioni intervenute nelle rimanenze. Art. 14. Fondo interno di cassa 1. Il Garante puo' deliberare la costituzione di un fondo di cassa interno, di entita' non superiore a venti milioni, reintegrabile durante l'esercizio finanziario. 2. Con il fondo si puo' provvedere al pagamento delle spese minute di ufficio, postali, relative a piccole acquisizioni, riparazioni e manutenzioni di mobili, locali, apparati, attrezzature e altre dotazioni anche informatiche e telematiche ivi comprese carte telefoniche, per l'utilizzazione di veicoli, per i trasporti e le spedizioni, per l'acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche, per acconti di spese di viaggio e di missione, per spese di rappresentanza o necessarie per la pubblicazione di bandi od altri avvisi sulle pubblicazioni ufficiali, sulla stampa quotidiana o periodica, o su altri bollettini. Nei casi di urgenza, ove non sia possibile provvedere con gli ordinari ordinativi di pagamento, possono sostenersi altre spese comunque connesse con l'ordinaria gestione dell'ufficio. 3. Il dirigente del dipartimento amministrazione e contabilita' puo' autorizzare il cassiere ad anticipare somme in contanti per l'espletamento di compiti d'ufficio. Il beneficiario delle anticipazioni deve presentare apposita rendicontazione. Ai medesimi fini possono essere acquisite e utilizzate anche carte di credito. Il cassiere imputa le spese sostenute ai diversi stanziamenti di bilancio, sulla base dei rendiconti o degli estratti conto. 4. Il cassiere, nominato dal segretario generale per un biennio rinnovabile fra i dipendenti di ruolo del Garante, con qualifica non inferiore a quella di funzionario, e' responsabile delle operazioni di cassa ed accerta la regolarita' formale delle determinazioni di pagamento prima di effettuare i pagamenti. Nessun pagamento di importo superiore ad un milione di lire, puo' essere effettuato senza il visto del responsabile del dipartimento amministrazione e contabilita'. 5. Il cassiere presenta ogni trimestre al responsabile del dipartimento amministrazione e contabilita' un apposito rendiconto, con i relativi documenti giustificativi, salva la possibilita' di autocertificazioni per le spese minute. Art. 15. Scritture contabili 1. Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte delle relative previsioni, nonche' delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 3. Le scritture economiche devono consentire la determinazione a consuntivo del risultato economico dell'esercizio. 4. I registri contabili e gli schemi di bilancio sono determinati con deliberazione del Garante. Art. 16. Gestione patrimoniale 1. Il responsabile del dipartimento amministrazione e contabilita' cura la redazione e l'aggiornamento dell'inventario generale e dell'inventario del patrimonio librario, assegna, conserva e garantisce l'uso dei beni, assicura la vigilanza sui soggetti di cui al comma 2. 2. Il dirigente di ciascun dipartimento o servizio o chi ne svolge le funzioni in caso di reggenza, svolge la funzione di conservare i beni mobili dati in dotazione alle unita' organizzative. Art. 17. Criteri di valutazione dei beni patrimoniali 1. Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al valore determinato ai sensi dell'art.52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni o al prezzo di acquisto se maggiore, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione. 2. I mobili, gli impianti e i macchinari sono valutati al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti ad altro titolo, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione. 3. Le immobilizzazioni immateriali sono valutate sulla base dei costi effettivamente sostenuti. 4. Le quote ordinarie di ammortamento sono calcolate in relazione alle aliquote fissate dalla normativa tributaria. 5. I titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge sono valutati al valore d'acquisto. 6. I crediti sono valutati sulla base del presumibile valore di realizzo. 7. I debiti sono valutati secondo il valore di estinzione. 8. Le rimanenze sono valutate al costo d'acquisto. Art. 18. Classificazione dei beni 1. I beni immobili e mobili sono classificati secondo la denominazione attribuita alle immobilizzazioni materiali nello schema di situazione patrimoniale. 2. I singoli beni sono annotati sui registri contabili di cui all'art. 15. 3. Il materiale bibliografico e' annotato in apposito registro tenuto a cura del responsabile della biblioteca. 4. La cancellazione dagli inventari dei beni per fuori uso, perdita e cessione e' disposta previa acquisizione del verbale di dismissione redatta da una apposita commissione. Capo V ATTIVITA' NEGOZIALE Art. 19. Principi in materia di attivita' negoziale 1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie ed ai servizi in genere, si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla corrispondente normativa nazionale di recepimento, nonche' dalla legislazione nazionale sui lavori pubblici. 2. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie, ed ai servizi in genere si provvede con contratti da stipularsi secondo le procedure e le norme contenute nel presente regolamento. 3. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono comunque superare i nove anni salvo i casi di assoluta necessita' o di convenienza, da indicare nel relativo atto di decisione a contrattare. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati piu' contratti, se non per comprovate ragioni di necessita' o di convenienza, da indicare nell'atto di decisione a contrattare. 4. La decisione a contrattare da parte del segretario generale o del dirigente deve evidenziare il fine pubblico che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto e le clausole essenziali, la procedura prescelta per la scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione. 5. Nei contratti sono previste adeguate penalita' per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori o delle prestazioni convenute. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono prestare idonea cauzione o fideiussione, nella misura determinata dal contratto. Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo che nei casi disciplinati espressamente per legge, l'Ufficio puo' riservarsi la facolta' di rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale clausola e' comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruita' dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno. 6. Fermo restando quanto previsto per legge, l'aggiudicazione o l'affidamento di lavori di particolare complessita' sono effettuati sulla base di un progetto esecutivo recante la precisa indicazione del costo complessivo dei lavori. Il costo cosi' definito puo' essere aumentato solo per causa di forza maggiore o per motivate ragioni tecniche, sempre che detti eventi fossero imprevedibili all'atto della progettazione. In tal caso non possono essere effettuati lavori nuovi o diversi senza il preventivo assenso scritto da parte degli organi competenti all'approvazione dei contratti ai sensi dell'art. 20, comma 1. In ogni caso, l'eventuale incremento dei costi, compresa la revisione dei prezzi, e' disciplinato dalle norme vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato. 7. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. E' vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore dell'appaltatore o dei fornitori sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto. 8. E' garantito il rispetto del principio della non discriminazione in base alla nazionalita' nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. Art. 20. Approvazione e stipulazione dei contratti 1. I contratti sono approvati e sottoscritti dal dirigente responsabile del dipartimento o del servizio per importi inferiori a lire duecento milioni e per importi superiori dal segretario generale su proposta del dirigente stesso. 2. Salvo quanto diversamente disposto per legge, la valutazione della congruita' dei prezzi e' effettuata dai soggetti competenti all'approvazione dei contratti sulla base del riscontro dei prezzi correnti di mercato. Nei casi di particolare complessita' o qualora risulti comunque opportuno, puo' esser chiesto il parere ad organi tecnici specializzati della pubblica amministrazione o puo' essere costituita dal segretario generale un'apposita commissione formata da personale interno ed esterno. Il parere di congruita' non e' richiesto per l'affidamento di studi, ricerche e consulenze. Per i contratti di importo non superiore ai 100 milioni di lire, il parere puo' essere fornito anche da una commissione permanente composta da personale interno. Ai soli componenti esterni, se presenti, possono essere corrisposti compensi determinati di volta in volta in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni. 3. I contratti sono stipulati di regola nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. La forma dei contratti e' in ogni caso quella scritta. Per i contratti stipulati con procedura aperta e procedura ristretta e' richiesta la forma pubblica amministrativa, con l'intervento dell'ufficiale rogante designato dal segretario generale fra il personale di ruolo. Art. 21. Procedure contrattuali 1. Le procedure contrattuali possono essere "aperte" (pubblico incanto), "ristrette" (licitazione privata e appalto concorso) e "negoziate" (trattativa privata). 2. Le gare si svolgono seguendo, di norma, la procedura "ristretta", salvo che si ritenga piu' vantaggioso il ricorso alla procedura "aperta". 3. Nei casi previsti dall'art. 26 si puo' procedere mediante il sistema delle spese in economia. Art. 22. Procedura aperta 1. Nella procedura "aperta" (pubblico incanto) possono presentare offerta tutti i soggetti interessati. 2. I concorrenti devono documentare di possedere i requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara. Art. 23. Procedura ristretta 1. Nella procedura "ristretta" (licitazione privata e appalto concorso) sono invitati a presentare la propria offerta solo i concorrenti che, avendo presentato domanda di partecipazione alla gara, abbiano dimostrato la propria capacita' tecnica, economica e finanziaria ad effettuare la prestazione richiesta. Il bando puo' prevedere che alcuni requisiti siano comprovati mediante autocertificazione, fermo restando l'obbligo di produrre la relativa documentazione prima dell'eventuale aggiudicazione. 2. La selezione dei concorrenti da invitare alla gara, nell'ambito di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, e' effettuata da una commissione nominata all'uopo dal segretario generale. All'esito della selezione e' comunque assicurata una partecipazione che consenta un'adeguata concorrenza. Il bando puo' inoltre stabilire il numero massimo di concorrenti da invitare. 3. Qualora sia ritenuto opportuno avvalersi di particolari competenze tecniche o di esperienze specifiche, ai concorrenti invitati alla procedura ristretta puo' essere richiesta la redazione di un progetto sulla base di un piano di massima predisposto dall'Ufficio e di indicare le condizioni alle quali intendono eseguirlo. 4. Ai concorrenti selezionati e' inviata la lettera di invito a presentare, entro termini specificati, la propria offerta tecnico-economica. Alla lettera sono allegati il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regola il rapporto con l'aggiudicatario. 5. Per lo svolgimento della procedura ristretta e' necessaria la presenza di almeno due offerte valide. Art. 24. Criteri di aggiudicazione 1. Nel bando di gara sono specificati i criteri di aggiudicazione seguiti che sono, alternativamente, i seguenti: a) in caso di pubblico incanto, al prezzo piu' alto se si tratta di contratti attivi, ovvero al prezzo piu' basso se si tratta di contratti passivi; b) in caso di licitazione privata, al prezzo piu' basso qualora il capitolato tecnico sia molto particolareggiato e, comunque, tale da identificare inequivocabilmente la prestazione che l'Ufficio intende ricevere; c) in caso di licitazione privata e di appalto concorso, all'offerta piu' vantaggiosa sotto il profilo tecnico-economico, qualora nel capitolato tecnico siano contenute solo prescrizioni di massima e si ritenga conveniente, quindi, avvalersi della collaborazione e dell'apporto di competenza tecnica ed esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo. In tal caso nel bando di gara sono indicati, in ordine decrescente di importanza, gli elementi presi in considerazione per la valutazione comparativa. Art. 25. Procedura negoziata 1. E' ammessa la procedura negoziata (trattativa privata) nei seguenti casi: a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo; b) per la fornitura di beni, la prestazione di servizi, ivi compresi quelli di tipo informatico e telematico, e l'esecuzione di lavori che una sola impresa puo' fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonche' quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale; c) per la locazione d'immobili; d) quando l'urgenza, adeguatamente motivata, dei lavori, degli acquisti e delle forniture dei beni e servizi dovuta a circostanze imprevedibili, o quando la particolare natura e le caratteristiche dell'oggetto e delle prestazioni anche in relazione ad esigenze di sicurezza o di segretezza, ovvero quando la necessita' di far eseguire le prestazioni a spese e a rischio degli imprenditori inadempienti, non consentano l'indugio della gara; e) per lavori complementari non considerati nel contratto originario o che siano resi necessari da circostanze imprevedibili all'atto dell'affidamento del contratto, a condizione che siano affidati allo stesso contraente, non siano tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benche' separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori o della fornitura originaria e il loro ammontare non superi il 50% dell'importo originario; f) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale, o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporti notevoli difficolta' o incompatibilita' tecniche. La durata di tali contratti non puo' superare, come norma generale, i tre anni; g) per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati; h) quando trattasi di contratti di importo non superiore a 200 milioni di lire, con esclusione dei casi in cui detti contratti costituiscano ripetizione, frazionamento o completamento di precedenti lavori o forniture; i) quando trattasi di contratti di assicurazione. 2. Nei casi indicati alle lettere a), d), h) ed i) del comma 1 devono essere interpellate piu' imprese o ditte, persone od enti e, comunque, non inferiori a tre. Art. 26. Servizi in economia 1. Possono essere eseguite in economia, senza l'adozione della delibera a contrattare, forniture di beni e servizi che non superano singolarmente la somma di lire 20 milioni (euro 10329,13) IVA esclusa, dando atto delle indagini di mercato ed eventuali trattative svolte. Si puo' procedere sulla base di un solo preventivo nei casi di indifferibilita', urgenza, o di specificita' della fornitura, ovvero quando l'importo complessivo della spesa non supera lire 5 milioni (euro 2582,28) IVA esclusa. 2. Per la definizione delle transazioni di importo superiore a lire 100 milioni e' richiesto il parere preventivo dell'Avvocatura generale dello Stato. Art. 27. Collaudi e verifiche 1. Quando il collaudo di lavori e forniture e' richiesto dall'oggetto del contratto, quest'ultimo ne stabilisce le forme. Possono essere previsti collaudi parziali e in corso d'opera. 2. Il collaudo e' effettuato in forma individuale e collegiale dal personale dell'Ufficio in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessita', da consulenti appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori e' effettuata dal segretario generale. 3. Il collaudo non puo' essere effettuato da chi abbia progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero da chi abbia partecipato all'aggiudicazione del contratto o alle relative forniture. 4. Nel caso in cui l'importo dei lavori o delle forniture non superi i duecento milioni di lire, l'atto formale di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal dirigente del dipartimento contratti e risorse finanziarie o da altro dipendente appositamente incaricato. 5. Per l'acquisizione di beni e servizi diversi dai lavori e dalle forniture di cui ai commi precedenti, relativamente ai quali non sia possibile procedere al collaudo secondo le modalita' e i criteri ivi previsti, il funzionario cui viene effettuata la consegna procede ad una verifica della regolarita' e della corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarita' e' redatta apposita attestazione. Art. 28. Aggiornamenti 1. I limiti di spesa e di somma indicati nei precedenti articoli possono essere aggiornati annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Capo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 29. Rapporti contrattuali in corso 1. I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o dell'indizione delle gare. Art. 30. B i l a n c i 1. I nuovi schemi di bilancio di previsione e consuntivi e le relative disposizioni attuative si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2001. 2. Il segretario generale puo' apportare eventuali modifiche tecniche ai predetti schemi entro un anno dalla data della loro utilizzazione. Art. 31. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
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