Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2000 (vai al sommario)
COMUNI
DELIBERAZIONE
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000.

A V V E R T E N Z A

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2000. Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma I, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sara' pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 luglio 2000. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
 
Comune di Abano Terme;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Abano Terme
Il comune di ABANO TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 25 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria del 6 per mille da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione delle aree fabbricabili, degli alloggi non locati e degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/199
aliquota differenziata del 7 per mille da applicarsi a:
aree fabbricabili;
alloggi non locati (eccetto quelli dati in comodato gratuito a parenti in linea retta ivi residenti);
aliquota differenziata del 5 per mille da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli appositi accordi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 431/199 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di elevare a L. 350.000 per l'anno 2000, la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per tutti gli immobili esistenti ad est della linea ferroviaria Bologna-Padova.
(Omissis).
Comune di Abbadia San Salvatore;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Abbadia San Salvatore
Il comune di ABBADIA SAN SALVATORE (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,8 per mille; di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,6 per mille, ai sensi del decretolegge 8 agosto 1996, n. 437, art. 4, comma 1, convertito con legge n. 556/1996, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di elevare l'importo della detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 a L. 250.000, ai sensi del comma 3, dello stesso articolo, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per quelle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da persone fisiche di eta' superiore a sessantacinque anni e con un reddito lordo, relativo all'anno 1999, ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare anagrafico inferiore a L. 15.000.00 di dare atto che la detrazione di imposta per l'abitazione principale per tutti gli altri casi e' pari a L. 200.000, pari cioe' all'importo minimo stabilito dalla legge.
(Omissis).
Comune di Aglientu;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Aglientu
Il comune di AGLIENTU (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili con effetto dal 1o gennaio 2000:
I) aliquota da applicare per tutti gli immobili situati nel territorio comunale 4,5 per mille;
II) (Omissis);
III) (Omissis);
IV) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno;
V) (Omissis).
(Omissis).
Comune di Agropoli;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Agropoli
Il comune di AGROPOLI (provincia di Salerno) ha adottato, l'8 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 2. applicare, come applica, per l'anno 2000 le stesse aliquote di imposta comunale sugli immobili vigenti nell'anno 199 3. stabilire in L. 200.000 la detrazione per gli immobili;
(Omissis);
a) abitazione principale, abitazione principale per anziani o disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, abitazioni locate utilizzate come abitazioni principali art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556, immobili diversi da abitazioni 6 per mille;
b) seconde abitazioni o abitazioni non residenti 7 per mille;
c) abitazioni non locate 7 per mille;
d) la detrazione per le abitazioni principali e' di L. 200.000.
(Omissis).
Comune di Aiello Del Sabato;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Aiello Del Sabato
Il comune di AIELLO DEL SABATO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
a) abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;
b) abitazioni secondarie intese come immobili diversi dalla prima casa o tenuta a disposizione aliquota del 6 per mille;
c) detrazione per abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).
Comune di Alano Di Piave;

Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alano Di Piave
Il comune di ALANO DI PIAVE (provincia di Belluno) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 220.000.
(Omissis).
Comune di Albignasego; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Albignasego
Il comune di ALBIGNASEGO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare nella misura del 5,7 per mille l'aliquota ordinaria che sara' applicata per l'anno 2000 per l'imposta comunale sugli immobili relativa agli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti 2, 3 e 2. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata che sara' applicata per l'anno 2000, per l'imposta comunale sugli immobili posseduti a titolo di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel territorio comunale; 3. di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata che sara' applicata per l'anno 2000, sugli immobili classificabili catastalmente nella categoria C/6 posseduti e direttamente utilizzati dai titolari dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 4. di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota che sara' applicata per l'anno 2000 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioe' non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioe' utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto di affitto; 5. di fissare per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta I.C.I. in L. 220.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi case popolari, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 6. di prevedere, per l'anno 2000, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 12 7. di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non puo' essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto:
1) massimo L. 500.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti che si trovano nelle condizioni sottoriportate:
a) persone assistite in via continuativa dal comune, rientranti nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale;
b) quando il reddito dell'istante sia dato solo da pensione ed il reddito complessivo della famiglia anagrafica rientri entro i seguenti limiti (imponibile lordo anno 1998 con esclusione del reddito dell'abitazione occupata):
L. 10.520.000 per nucleo composto da una persona;
L. 19.250.000 per nucleo composto da due persone:
per ogni ulteriore persona il limite viene elevato di L. 2.341.00
c) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto b); 2) per l'abitazione principale che sia l'unica di proprieta' di nuclei familiari residenti con tre o piu figli fiscalmente a carico alla data del 1o gennaio 2000 e con un reddito del nucleo familiare lordo imponibile 1999 non superiore a L. 60.000.000 cosi' determinata:
massimo L. 300.000 per nuclei familiari con tre figli fiscalmente a carico;
massimo L. 400.000 per nuclei familiari con quattro figli fiscalmente a carico;
massimo L. 500.000 per nuclei familiari con cinque o piu' figli fiscalmente a carico.
Per i nuclei familiare con piu' di cinque figli ai carico, il reddito lordo imponibile di L. 60.000.000, ai fini del calcolo della predetta detrazione, viene aumentato di L. 5.000.000 per ogni figlio a carico.
Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito familiare lordo imponibile massimo di L. 60.000.000 si detraggono L. 5.000.000 per ciascun lavoratore autonomo per ottenere il reddito familiare massimo al fine di usufruire del beneficio fiscale della maggiore detrazione.
Nell'ipotesi che tali nuclei familiari ricadano nelle fattispecie previste al punto 1) sopradescritto, la somma delle detrazioni non puo' comunque superare L. 500.000.
Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 1998 per le fattispecie del punto 1) e l'anno 1999 per la situazione del punto 2) vi siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi importi determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.
Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del primo gennaio 1999 per le fattispecie del punto 1) e alla data del primo gennaio 2000 per la situazione del punto 2).
La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza (garage) deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare nel corso dell'anno 1999 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione; sono comunque escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A/1 - abitazione di tipo signorile, A/7 - abitazione in villini, A/8 - abitazione in ville e A/9 - castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, A/10 - uffici e studi privati.
I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista per le situazioni suindicate dal punto 1) dovranno presentare apposita domanda all'ufficio assistenza entro il 31 maggio 2000 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalita' previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione-amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, nonche' la situazione reddituale del nucleo familiare, e la categoria catastale dell'unita' immobiliare.
I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione prevista dalla situazione suindicata dal punto 2) dovranno presentare apposita domanda all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2000 documentando, anche sotto forma di autocertificazione con le modalita' previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione-amministrativa, la posizione del soggetto passivo e dei membri del suo nucleo familiare nei riguardi dei diritti goduti sull'unita' immobiliare, compresa la condizione di abitazione principale, la situazione reddituale del nucleo familiare, la categoria catastale dell'unita immobiliare nonche' la composizione del nucleo familiare.
L'amministrazione comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione.
(Omissis).
Comune di Allerona; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Allerona
Il comune di ALLERONA (provincia di Terni) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2000, nella misura unica del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis).
Comune di Alliste; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Alliste
Il comune di ALLISTE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno 1999, come meglio di seguito specificato:
abitazione principale: aliquota del 4 per mille;
negozi: aliquota del 5 per mille;
categorie A/1 e A/10: aliquota del 5 per mille;
altri fabbricati: aliquota del 6 per mille;
terreni agricoli - aliquota del 6 per mille; 2. di confermare, altresi', la detrazione I.C.I. per abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55.
(Omissis).
Comune di Altissimo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Altissimo
Il comune di ALTISSIMO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune per l'esercizio finanziario 2000.
(Omissis).
Comune di Anacapri; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Anacapri
Il comune di ANACAPRI (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). per l'anno 2000 la detrazione I.C.I. da sottrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente e' di L. 500.00 e' stabilita l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; e' stabilita l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed equiparate del soggetto passivo residente; e' stabilita l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per gli immobili D e' stabilita l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per gli immobili categoria A diversi dall'abitazione principale ed equiparate.
(Omissis).
Comune di Anghiari; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Anghiari
Il comune di ANGHIARI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare alla base imponibile, sul valore degli immobili, per l'anno 2000, onde determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2. di applicare una maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale elevata da L. 200.000 a L. 300.000 per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) pensionato, che vive da solo, con pensione nel limite di L. 12.000.000 annui lordi o che fa parte di un nucleo familiare composto da due pensionati entrambi titolari di trattamento pensionistico I.N.P.S. al minimo;
b) possesso a titolo di proprieta', uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze (garage o box);
c) il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3 - A/4 - A/5 - A/
d) non possieda altri redditi, oltre quelli di cui al punto a); 3. di applicare l'aliquota differenziata del 6,5 per mille per abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale A escluso la categoria A10 (uffici) e che per, pertinenze si intendono i garage o box o posto auto distintamente iscritti in catasto; 4. di applicare l'aliquota agevolata al 4 per mille per i nuovi insediamenti produttivi che favoriscono l'occupazione, sulla base di un piano aziendale da sottoporsi all'approvazione del comune.
(Omissis).
Comune di Arcugnano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arcugnano
Il comune di ARCUGNANO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 5 per mille:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Arcugnano;
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado linea retta, (genitori o figli) anche nel caso in cui l'abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprieta', purche' il parente vi dimori abitualmente e cio' sia comprovato da residenza anagrafica;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
unita' immobiliari utilizzate dai soci delle cooperative a proprieta' indivisa e l'alloggio regolarmente assegnato dall'azienda territoriale edilizia residenziale;
pertinenze dell'abitazione principale, anche se possedute in quota o anche se iscritte distintamente in catasto purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. Il beneficio e' esteso ad un'unica unita' immobiliare di pertinenza anche se in presenza di contitolarita' dell'immobile adibito ad abitazione principale; 7 per mille: seconde case sfitte; 6 per mille: aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli altri immobili; detrazioni: ordinaria: L. 200.000 per abitazione principale;
elevata a L. 300.000 per abitazione principale di:
nuclei familiari disagiati e percettori di redditi minimi di pensione, assistiti in via continuativa dal comune, secondo le modalita' disposte dal regolamento generale-comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti, pubblici e privati (approvato con provvedimento deliberativo di consiglio comunale n. 2 del 29 gennaio 1999, e successive modificazioni);
nuclei familiari con persona handicappata (al sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti.
(Omissis). 6

Comune di Arola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arola
Il comune di AROLA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare la proposta inoltrata dalla giunta comunale in sede di approvazione dello schema di bilancio annuale 2000 e di determinare nel 6 per mille l'aliquota unica dell'Imposta comunale sugli immobili I.C.I. che verra' applicata nell'anno 2000.
(Omissis). 7

Comune di Arosio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arosio
Il comune di AROSIO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa a tutte le tipologie di immobili pari al 5 per mille; 2. in applicazione del disposto art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione dell'imposta di L. 200.000 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e' elevata, per l'anno 2000, a L. 300.000 ai soggetti passivi che si trovavano nelle seguenti condizioni alla data del 31 dicembre 1999:
a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria sociale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio;
b) pensionati;
c) cassintegrati, la cui posizione dovra' essere certificata mediante presentazione del provvedimento assunto dal datore di lavoro;
d) disoccupati, la cui posizione dovra' essere certificata mediante attestazione inerente l'iscrizione presso le liste di collocamento. L'applicabilita' del beneficio nei confronti di tutti i soggetti suindicati, sara' comunque subordinata al possesso di un reddito familiare complessivo, per l'anno precedente, non superiore a L. 30.000.00 3. coloro che si trovano nelle condizioni di cui al punto 2) dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 30 giugno 2000, per l'anno 2000. La domanda dovra' essere corredata dalla certificazione richiesta o dichiarazione sostitutiva. (Omissis). 7

Comune di Arsie'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Arsie'
Il comune di ARSIE' (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) l'aliquota del 4 per mille viene applicata all'abitazione ove il contribuente ha la residenza principale (residenza anagrafica) e alle fattispecie di cui agli artt. 2 e 13 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili;
b) l'aliquota del 6 per mille viene applicata alle rimanenti fattispecie di imposta; 2) di confermare nell'importo di L. 200.000 annue la detrazione d'imposta per l'abitazione principale prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). 7

Comune di Artena; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Artena
Il comune di ARTENA (provincia di Roma) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili deliberate con atto di giunta municipale del 30 marzo 199
1) abitazione principale: 5 per mille;
2) abitazione secondaria: 5,5 per mille; confermare, altresi', la riduzione della prima casa nelle misure di L. 200.000 per l'anno solare; confermare quanto inoltre stabilito dal regolamento I.C.I. adottato da questo Ente.
(Omissis). 7

Comune di Ascrea; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ascrea
Il comune di ASCREA (provincia di Rieti) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di applicare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille; per le prime abitazioni l'aliquota e' stabilita nella misura del 5,5 per mille; per i fabbricati adibiti alle attivita' produttive l'aliquota e' stabilita nella misura del 5 per mille; per i fabbricati inagibili o inabitabili l'aliquota d'imposta e' stabilita nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 7

Comune di Asigliano Veneto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Asigliano Veneto
Il comune di ASIGLIANO VENETO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 7 per mille; 2. per l'anno 2000 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n. 46, del 29 dicembre 1998 e successive modifiche; 3. per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche viene stabilita in L. 200.000.
(Omissis). 7

Comune di Asigliano Vercellese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Asigliano Vercellese
Il comune di ASIGLIANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000:
a) nel 5 per mille l'aliquota base dell'Imposta comunale sugli immobili;
b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;
c) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non venga locata.
(Omissis). 7

Comune di Aurano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Aurano
Il comune di AURANO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutte le unita' immobiliari; di confermare la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis). 7

Comune di Avezzano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Avezzano
Il comune di AVEZZANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 25 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata nella misura del 6,5 per mille; 2. di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata nella misura ridotta del 5 per mille per gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di stabilire che per l'anno 2000 la detrazione spettante al soggetto passivo per l'unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e' fissata in L. 200.000.
(Omissis). 7

Comune di Avigliano Umbro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Avigliano Umbro
Il comune di AVIGLIANO UMBRO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. determinare come segue l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
a) aliquota del 6 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e detrazione di L. 250.00
b) aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati a negozi e botteghe, laboratori e locali di deposito, fabbricati per arti e mestieri, distinti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4, e gestiti direttamente dal proprietario;
c) aliquota del 6,5 per mille per le restanti unita' immobiliari.
(Omissis). 7

Comune di Avola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Avola
Il comune di AVOLA (provincia di Siracusa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di approvare le aliquote I.C.I. e la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
b) aliquota ridotta per abitazione principale: 4,5 per mille;
c) detrazione per abitazione principale: L. 400.000.
(Omissis). 8

Comune di Ayas; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ayas
Il comune di AYAS (provincia di Aosta) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di stabilire che l'aliquota I.C.I. vigente in questo comune per l'anno 2000 sara' del 4 per mille, generalizzata a tutti i cespiti imponibili; di stabilire ... che all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' applicata una detrazione forfettaria d'imposta di L. 600.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita' rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 8

Comune di Azeglio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Azeglio
Il comune di AZEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,8 per mille; detrazione prima casa L. 200.000.
(Omissis). 8

Comune di Azzone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Azzone
Il comune di AZZONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di adeguare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.
(Omissis). 8

Comune di Badesi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Badesi
Il comune di BADESI (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nelle misure del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per abitazione principale lasciando invariate le aliquote per gli altri immobili.
(Omissis). 8

Comune di Badia Polesine; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Badia Polesine
Il comune di BADIA POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. che l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2000 e' stabilita nella misura del 6 per mille, mentre per le seconde case non locate, viene definita nel 7 per mille; 2. di applicare una detrazione per abitazione principale pari a L. 250.000.
(Omissis). 8

Comune di Bagnacavallo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bagnacavallo
Il comune di BAGNACAVALLO (provincia di Ravenna) ha adottato, il 23 dicembre 1999 e il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare nelle misure sotto riportate le aliquote relative alle singole fattispecie imponibili:
abitazione principale e pertinenze: 5,8 per mille;
abitazioni occupate stabilmente e pertinenze: 6,3 per mille;
abitazioni non locate e pertinenze: 7 per mille;
terreni agricoli: 5,5 per mille;
aree fabbricabili 7 per mille;
altri fabbricati: 6,3 per mille.
Le unita' immobiliari indicate alle categorie catastali C6 e C7 pertinenze di unita' immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate alla stessa aliquota dell'unita' immobiliare principale.
Ai fini dell'applicazione delle aliquote si intendono abitazioni non locate le unita' immobiliari abitative non locate e/o non occupate stabilmente ovvero tenute a disposizione; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi; 3. di determinare in L. 320.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti rientranti nelle seguenti categorie indicanti situazioni di particolare disagio socio-economico:
a) pensionati con unico reddito da pensione annuo non superiore a L. 16.580.00
b) pensionati con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 24.871.000 aumentato di L. 1.865.000 per ogni familiare a carico;
c) portatori di handicap in condizione non lavorativa, con unico reddito da pensione non superiore a L. 16.580.00
d) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione lavorativa, con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 24.871.000 aumentato di L. 1.865.000 per ogni familiare a carico;
e) nucleo familiare con un portatore di handicap, con reddito annuale complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. fino a L. 24.871.000 aumentato di L. 1.865.000 per ogni familiare a carico;
f) disoccupati, con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a L. 24.871.000 aumentato di L. 1.865.000 per ogni familiare a carico;
g) famiglie numerose composte da cinque o piu' componenti con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 51.816.000, aumentato di L. 1.865.000 per ogni componente superiore a cinque;
h) titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non rientrante nei punti precedenti.
Gli importi di cui ai punti 2 e 3 non sono detraibili dall'ammontare dell'imposta calcolata per le pertinenze o altre unita' immobiliari.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data del 1o gennaio dell'anno di imposizione.
I redditi sopra citati sono riferiti all'anno precedente a quello di imposizione ai fini I.C.I.
In tutti i casi sopracitati il beneficio della maggiore detrazione e' subordinato alla condizione che nessun componente il nucleo familiare possegga a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione altra unita' immobiliare oltre a quella adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina ecc.).
Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione in base a quanto sopra riportato, potra' avvalersene direttamente sui versamenti di imposta dovuti. Come richiesta documentata il contribuente dovra' produrre, sotto la propria responsabilita', apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di particolare condizione di carattere sociale in cui il soggetto si identifica. Detta autocertificazione da prodursi per ogni anno di imposizione dovra' essere presentato all'ufficio tributi entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I. L'ufficio provvedera' in seguito alle successive verifiche riservandosi di chiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario.
(Omissis). 8

Comune di Bagolino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bagolino
Il comune di BAGOLINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura:
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
abitazione principale: 5,5 per mille;
e determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 8

Comune di Barberino Di Mugello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Barberino Di Mugello
Il comune di BARBERINO di MUGELLO (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote deliberate per l'anno 2000, (omissis), e precisamente:
aliquota ridotta del 6,1 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e per i casi sopra richiamati previsti nell'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;
aliquota ordinaria del 6,8 per mille per altri fabbricati, terreni o aree fabbricabili e immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati come tale; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis). 8

Comune di Barchi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Barchi
Il comune di BARCHI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50 2. di fissare altresi', la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di lire 200.000.
(Omissis). 8

Comune di Bardineto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bardineto
Il comune di BARDINETO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 ed ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 446/1997 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000:
aliquota ordinaria dell'I.C.I. sugli immobili (categorie catastali B, C e D, aree fabbricabili - unita' immobiliari di categoria A) esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 6 per mille;
aliquota ridotta I.C.I. per le unita' immobiliari di proprieta' di persone fisiche adibite ad abitazione principale nella misura del 4,5 per mille;
detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la detenzione ed alla percentuale di possesso dell'immobile; dare atto che alle pertinenze, qualificabili come tali ai sensi dell'art. 817 del codice civile, sara' applicato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale come previsto nella circolare Ministero delle finanze n. 114/E/99 e n. 23/E/2000.
(Omissis). 9

Comune di Bardolino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bardolino
Il comune di BARDOLINO (provincia di Verona) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. (omissis) di applicare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili con le seguenti aliquote differenziate:
aliquota base: 6 per mille (terreni, aree fabbricabili e abitazioni locate);
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: aliquota del 6 per mille con detrazione di L. 350.00
per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali (seconde case) e non locate: aliquota 7 per mille;
per le abitazioni locate l'aliquota del 6 per mille potra' essere applicata solo nel caso che l'abitazione sia di proprieta' di soggetto residente nel comune di Bardolino e sia usata dal locatario come abitazione principale e che detta abitazione sia locata con contratto registrato. Per le abitazioni locate a locatario che non utilizzi l'immobile come abitazione principale l'aliquota d'imposta sara' del 7 per mille.
(Omissis); 2. di portare l'aliquota per le aree fabbricabili dal 6 per mille al 7 per mille.
(Omissis).

Comune di Battaglia Terme; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Battaglia Terme

Il comune di BATTAGLIA TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). F1. di aumentare, per il 2000, l'aliquota I.C.I. ordinaria al 6,5 per mille; F2. di aumentare, per il 2000, l'aliquota I.C.I. per la prima casa al 6,5 per mille, alla quale applicare una detrazione di lire 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dalla vigente normativa, e suoi annessi; F3. di confermare per il 2000:
l'aliquota I.C.I. per le seconde abitazioni e loro annessi al 7 per mille;
l'aliquota I.C.I. per le case sfitte e loro annessi al 9 per mille, in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sulla riforma degli affitti.
(Omissis). 9

Comune di Belmonte in Sabina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Belmonte in Sabina

Il comune di BELMONTE in SABINA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). l'aliquota per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per il 2000, nella misura del 6,5 per mille; di confermare per il 2000 la detrazione per l'unita' ad abitazione principale applicata nel 1999 (L. 200.000).
(Omissis). 9

Comune di Bernezzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bernezzo

Il comune di BERNEZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di aumentare, per l'anno 2000, nella misura dello 0,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, precisando che la stessa e' determinata nel 5,5 per mille confermando le detrazioni di legge di cui all'art. 55, punto 2, legge n. 662/1996.
(Omissis). 9

Comune di Bertonico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bertonico

Il comune di BERTONICO (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). possessori di prima abitazione/pertinenze limitatamente ad una unita' immobiliare (aliquota ridotta): aliquota 4 per mille con detrazione d'imposta di L. 200.00 possessori di seconda abitazione: terreni agricoli e per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria) aliquota 5,6 per mille.
(Omissis). 9

Comune di Berzo San Fermo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Berzo San Fermo

Il comune di BERZO SAN FERMO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. che sara' applicata in questo comune nel seguente modo:
aliquota unica 6 per mille con detrazione per l'abitazione principale pari a lire 200.000.
(Omissis). 9

Comune di Bettola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bettola

Il comune di BETTOLA (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nel rispetto degli equilibri di bilancio l'Ente ritiene di applicare al soggetto passivo relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione di L. 200.000.
(Omissis). 9

Comune di Bevilacqua; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bevilacqua

Il comune di BEVILACQUA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000, (omissis), nelle misure del 5 per mille sulla prima casa e del 5,5 per mille relativamente agli altri immobili l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' fissata nel 1999.
(Omissis). 9

Comune di Biella; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Biella

Il comune di BIELLA ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta sugli immobili come segue:
aliquota ordinaria: 6,25 per mille;
aliquota agevolata per la prima abitazione: 5 per mille;
aliquota per alloggi non locati: 7 per mille;
aliquota per gli immobili locati in conformita' ai contratti stipulati in base all'accordo di cui alla legge n. 431/1998 e decreto ministeriale 5 marzo 1999: 4,25 per mille; 2. di confermare la detrazione di imposta nella misura di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Bientina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bientina

Il comune di BIENTINA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2000 le aliquote e detrazioni in vigore nell'anno 1999 di seguito riportate:
l'aliquota ordinaria del 4,8 per mille per tutti gli immobili;
l'aliquota maggiorata del 6 per mille per le abitazioni non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale;
la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
la maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione del soggetto passivo, rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione:
a) per i soggetti passivi di eta' superiore ai sessantacinque anni con reddito familiare imponibile medio di L. 10.000.000 per ogni componente del nucleo familiare, elevato a L. 15.000.000 nel caso di unico componente familiare;
b) per i soggetti passivi di qualsiasi eta' che possiedono nell'ambito familiare un unico reddito di lavoro dipendente o assimilabile, con un limite di reddito imponibile di 10.000.000 per ogni componente il nucleo familiare.
(Omissis).

Comune di Bigarello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bigarello

Il comune di BIGARELLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge: A) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere B) e C) della presente delibera, nella misura del 6 per mille; B) aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal proprietario o dal discendente di primo grado o dall'ascendente di primo grado; C) aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non concessi in locazione; 2. di prendere atto che la detrazione d'imposta per le unita immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del proprietario e degli ascendenti o discendenti di primo grado anche per l'anno 2000 e' fissata in L. 200.000. 3. (Omissis).
(Omissis).

Comune di Binago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Binago

Il comune di BINAGO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze; 3. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di confermare, la detrazione spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi famigliari dimorano abitualmente; 5. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 2 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis).

Comune di Bisegna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bisegna

Il comune di BISEGNA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille del valore degli stessi; 2. prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare relativa ad abitazione principale, (omissis).
(Omissis).

Comune di Blufi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Blufi

Il comune di BLUFI (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille.
(Omissis).

Comune di Bocenago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bocenago

Il comune di BOCENAGO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota I.C.I. da applicarsi sul territorio comunale di Bocenago per l'anno 2000 come segue:
abitazioni principali: 4 per mille;
immobili non destinati ad abitazione principale e terreni edificabili: 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2000, in L. 500.000 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e ss.mm., agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale:
a) del soggetto passivo residente nel comune;
b) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune.
(Omissis).

Comune di Borgonovo Val Tidone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Borgonovo Val Tidone

Il comune di BORGONOVO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di modificare l'ultimo capoverso del comma 4, dell'art. 8, del regolamento comunale I.C.I. da "Non sono parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, salvo che le stesse siano distintamente iscritte in catasto" a "E' parte integrante dell'abitazione principale una sola pertinenza, catastalmente iscritta nella categoria C/6, a condizione che il soggetto passivo sia il medesimo e che sia ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale"; 2. di determinare per l'anno 2000, le aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 6,3 per mille;
aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza (C6) posta nello stesso edificio: 4,9 per mille;
aliquota per casa sfitta: 7 per mille; 3. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale parte residua della pertinenza del soggetto passivo; 4. (omissis); 5. (omissis); 6. (omissis); 7. (omissis); 8. (omissis).
(Omissis).

Comune di Boschi Sant'Anna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Boschi Sant'Anna

Il comune di BOSCHI SANT'ANNA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). (omissis), quanto segue: 1. di determinare anche per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, con le detrazioni previste per legge per le unita' immobiliari ad abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Bosco Chiesanuova; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bosco Chiesanuova

Il comune di BOSCO CHIESANUOVA (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare anche per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. per gli immobili non adibiti a prima abitazione (seconde case) e terreni fabbricabili nella misura del 7 per mille e di confermare l'aliquota per la prima casa al 6,5 per mille; 2. di determinare la detrazione per abitazione principale in L. 250.000 cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997.
(Omissis).

Comune di Botticino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Botticino

Il comune di BOTTICINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per abitazione principale e pertinenze assimilate; 3. di confermare la detrazione per abitazione principale e pertinenze assimilate nella misura di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Boves; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Boves

Il comune di BOVES (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). deliberazione aliquota unica del 6 per mille con detrazione unica per abitazione principale di L. 250.000.
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale da soggetto passivo, la detrazione e' stabilita in L. 350.000, nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata da nuclei familiari con piu' di quattro componenti e con un reddito complessivo I.R.P.E.F. non superiore a L. 24.000.000, sempre che l'immobile sia l'unico posseduto e non risulti accatastato in A7 e A8.
Riferimenti: regolamento comunale sull'I.C.I. adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 23 dicembre 1998.
(Omissis).

Comune di Boville Ernica; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Boville Ernica

Il comune di BOVILLE ERNICA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 17 maggio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di stabilire, per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 nel modo seguente e precisamente:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze ancorche' iscritte distintamente in catasto quali box, cantine, garage ecc.: aliquota 5,5 per mille;
b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 7 per mille;
c) per i pensionati con oltre settanta anni di eta' (con reddito mensile da pensione uguale od inferiore all'importo minimo I.N.P.S., purche' il reddito complessivo del nucleo familiare non superi L. 1.600.000 mensili) per l'unita' immobiliare direttamente ad abitazione principale: aliquota 4,5 per mille;
d) abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado (genitori e figli) a condizione che le utilizzino come abitazione principale, vi risiedano anagraficamente, siano titolari di utenza elettrica, e che l'uso gratuito venga dichiarato ai fini IRPEF: aliquota 5,5 per mille senza applicazione di alcuna detrazione.
Coloro che ritengano di aver diritto all'agevolazione di cui al precedente punto c) per l'anno 2000 dovranno inoltrare al responsabile della gestione I.C.I., entro il 30 giugno 2000, istanza corredata della documentazione comprovante il reddito.
La richiesta dovra' essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo od inviata a mezzo raccomandata a.r.
Il termine ultimo di presentazione dell'istanza e' perentorio, pena la decadenza del beneficio per l'anno 2000. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2000, gia' tenere conto dell'agevolazione richiesta. Di determinare per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, senza alcuna modifica rispetto all'anno precedente.
(Omissis).

Comune di Bracigliano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bracigliano

Il comune di BRACIGLIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. fissare per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50
(Omissis).

Comune di Brembate di sopra; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brembate di sopra

Il comune di BREMBATE di SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di diminuire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) quantificandola nella misura unica del 5,30 per mille per le motivazioni espresse nella relazione dell'assessore alle finanze.
(Omissis).

Comune di Brenna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brenna

Il comune di BRENNA (provincia di Como) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale per l'anno 2000 pari al 4,5 per mille; di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli altri fabbricati ed aree fabbricabili pari al 5,5 per mille.
(Omissis).

Comune di Brescello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brescello

Il comune di BRESCELLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. ordinaria per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; 2. di confermare per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota d'applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente oppure utilizzata da soci assegnatari di cooperative a proprieta' indivisa anch'essi purche' dimoranti nel comune, come specificato nell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni; 2. di applicare l'aliquota agevolata del 5 per mille anche alle unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/6 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato), in numero non superiore ad una unita' C/6 per ogni unita' immobiliare; 3. di adeguare la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 a L. 250.000, precisando che, come stabilito nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale e' detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze agevolate.
(Omissis).

Comune di Brindisi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brindisi

Il comune di BRINDISI ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). fissare, per le premesse esposte in narrativa, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'anno 2000 alle abitazioni principali e loro pertinenze; Ffssare, altresi', per le medesime motivazioni, al 7 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e loro pertinenze.
(Omissis).

Comune di Brissago Valtravaglia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brissago Valtravaglia

Il comune di BRISSAGO VALTRAVAGLIA (provincia di Varese) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). aliquota 5, detrazione abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Brumano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Brumano

Il comune di BRUMANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, fissando la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Bulgarograsso; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Bulgarograsso

Il comune di BULGAROGRASSO (provincia di Como) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 come segue:
4 per mille per gli immobili adibiti ad unica abitazione principale;
4,80 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati); 2. di considerare adibite ad abitazioni principali le unita' immobiliari previste dal comma 56, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, nonche' dall'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; 3. di aumentare la detrazione per la prima casa da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti fasce di reddito:
pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da una sola persona con redditi fino a L. 20.000.000.
pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da due o piu' persone con redditi fino a L. 27.000.00 4. di dare atto che: per quanti non vengono compresi nelle fasce di reddito sopra elencate la detrazione e' di L. 200.00
non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su immobili diversi dalla prima abitazione (esclusi i terreni agricoli).
(Omissis).

Comune di Busana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Busana

Il comune di BUSANA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; 2. di approvare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nella misura del 4,8 per mille; 3. di approvare l'aliquota I.C.I. per il 2000 per le aree fabbricabili al 7 per mille;
(Omissis).

Comune di Caccuri; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caccuri

Il comune di CACCURI (provincia di Crotone) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,9 per mille; 2. di disporre, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996, l'applicazione della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 valida per tutti i contribuenti.
(Omissis).

Comune di Calcata; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Calcata

Il comune di CALCATA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare, con decorrenza dal 1o gennaio 2000 e per quanto esposto in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6,5 per mille, dando atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, la somma di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e che tale detrazione puo' riguardare anche le pertinenze dell'abitazione principale intendendosi per tali i box, cantine, garage ubicati nello stesso immobile che comprende l'abitazione principale e che si configurano quindi come un complesso unitario di beni.
(Omissis).

Comune di Caltrano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caltrano

Il comune di CALTRANO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4,25 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed un'aliquota del 5,75 per mille per le unita' immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione concessa per unita' immobiliare adibita a prima casa; 3. di stabilire in L. 300.000 la detrazione I.C.I. spettante per l'abitazione principale per i soggetti che ne facciano richiesta e aventi congiuntamente i requisiti di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentato dai modelli UNICO, CUD o altro documento, rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, entro il tetto del minimo vitale fissato dall'art. 18-bis del regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, relativamente all'anno cui si riferisce il reddito goduto;
(Omissis).

Comune di Calvisano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Calvisano

Il comune di CALVISANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000, nelle misure specifiche in premessa; di confermare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
Ritenuto di determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili e precisamente:
abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille;
pertinenze: aliquota del 6,75 per mille;
aree fabbricabili: aliquota del 6,75 per mille;
altri fabbricati: aliquota del 6,75 per mille;
terreni: aliquota del 6,75 per mille;
(Omissis).

Comune di Camagna Monferrato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camagna Monferrato

Il comune di CAMAGNA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille; determinare, altresi', ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' degli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un'aliquota pari al 7 per mille per gli edifici o unita' immobiliari adibiti ad abitazione, diversi dalla prima abitazione, che siano tenuti a disposizione dei proprietari o comunque sfitti.
(Omissis).

Comune di Campagnola Emilia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Campagnola Emilia

Il comune di CAMPAGNOLA EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
aliquota abitazione principale: 5,2 per mille;
aliquota abitazione in locazione con contratto concordato ex art. 2, commi 3 e 4, legge n. 431/1998: 4,5 per mille;
aliquota altri immobili: 5,8 per mille; dando atto che dall'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 nel testo sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996). (Omissis).

Comune di Campo Ligure; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Campo Ligure

Il comune di CAMPO LIGURE (provincia di Genova) ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di applicare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili:
abitazione principale: 4,8 per mille.
Deduzione di L. 200.000 annue rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5,5 per mille.
(Omissis).

Comune di Campogalliano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Campogalliano

Il comune di CAMPOGALLIANO (provincia di Modena) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 6,5 per mille; 2. di diversificare, (omissis), l'aliquota succitata nel seguente modo:
al 5 per mille per l'abitazione principale, ovvero per quell'immobile in cui il proprietario risiede e dimora abitualmente, incluse le relative pertinenze;
al 7 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione non utilizzati come abitazione principale ne' concessi in locazione ne' utilizzate come abitazione principale dai parenti del proprietario entro il secondo grado, incluse le relative pertinenze; 3. di gestire direttamente i versamenti relativi all'I.C.I. tramite versamento sul c/c postale n. 442418 intestato a I.C.I. e sanzioni - comune di Campogalliano .
(Omissis).

Comune di Camponogara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camponogara

Il comune di CAMPONOGARA (provincia di Venezia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di applicare, (omissis), per l'anno 2000, le seguenti aliquote e detrazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili:
a) 4,5 per mille ai terreni agricoli;
b) 5 per mille agli alloggi costituenti abitazioni principali e alle relative pertinenze (box, garage ecc.);
c) 7 per mille agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale locati e non ed alle relative pertinenze (box, garage ecc.);
d) 6 per mille a tutti gli altri immobili;
e) di considerare ai fini dell'applicazione della detrazione e dell'aliquota previste per le abitazioni principali, come direttamente adibite ad abitazione principale, le unita' immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate, nonche' le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ascendente e discendente di primo grado;
f) la detrazione per l'abitazione principale e' fissata nella misura di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Camugnano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Camugnano

Il comune di CAMUGNANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di stabilire ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1996, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria) anche per alloggi adibiti ad abitazione principale; di stabilire ai sensi dell'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 in L. 250.000 la detrazione per l'abitazione principale dando atto del rispetto degli equilibri di bilancio.
(Omissis).

Comune di Candia Lomellina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Candia Lomellina

Il comune di CANDIA LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., nella misura del 5,5 per mille; di stabilire l'importo della detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Canegrate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Canegrate

Il comune di CANEGRATE (provincia di Milano) ha adottato, l'11 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. gia' in vigore per l'anno 1999, con le sotto rideterminate detrazioni:
aliquota I.C.I. per abitazione principale: 5,5 per mille;
aliquota I.C.I. per immobili diversi: 5,5 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.00
detrazione per abitazione principale agli ultra sessantacinquenni, agli handicappati ed agli invalidi civili unici occupanti, con solo reddito lordo mensile di pensione non superiore a L. 1.000.000 per tredici mensilita': L. 370.00
detrazione per abitazione principale alle famiglie monoreddito con due o piu' figli a carico con reddito annuo di lavoro dipendente fino a L. 22.000.000: L. 250.000.
(Omissis).

Comune di Canosa Sannita; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Canosa Sannita

Il comune di CANOSA SANNITA (provincia di Chieti) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille, per gli alloggi non locati, posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e nella misura del 5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili; di confermare in L. 200.000, in misura minima fissata dalla legge, la detrazione dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).

Comune di Capriate San Gervasio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Capriate San Gervasio

Il comune di CAPRIATE SAN GERVASIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare nel 4.5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nell'anno 2000, sugli immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta; 2. di mantenere nel 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nell'anno 2000 sugli immobili utilizzati. diversamente da abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di fissare in L. 240.000 annue, da rapportarsi al periodo per cui l'immobile e' stato adibito ad abitazione principale, l'importo della detrazione per immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta; 5. di fissare. in L. 500.000 la detrazione al fini I.C.I. a favore delle abitazioni principali di. cui sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione le seguenti categorie di persone:
pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, disoccupati, lavoratori posti in cassa integrazione e/o mobilita' aventi i seguenti requisiti:
A) reddito annuale imponibile I.R.P.E.F. non superiore a L. 25.000.000 aumentato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
B) reddito annuale imponibile I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 50.000.000 aumentato di L. 2.000.000 per ogni persona a carico, in caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con attestato di invalidita' civile almeno del 75% o di persone dichiarate non autosufficienti con certificazione medica dell'ASL;
C) immobile accatastato in una delle seguenti categorie: A/3, A/4 ed A/5.
Il richiedente, per poter usufruire della detrazione di L. 500.000, dovra' possedere almeno una dei requisiti di cui al punto A o i requisiti di cui al punto A o i requisiti di cui al punto B, congiuntamente al requisiti di cui al punto C. Gli interessati dovranno produrre apposita istanza al comune entro il 30 giugno 2000, corredata da qualsiasi utile documentazione comprovante i requisiti richiesti per la detrazione.
Per i contribuenti che diventino proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dopo la data del 30 giugno 2000, il termine e' spostato alla fine del mese successivo a quello in cui e' sorto il diritto di proprieta' o titolarita' di usufrutto, uso o abitazione.
(Omissis).

Comune di Caramagna Piemonte; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caramagna Piemonte

Il comune di CARAMAGNA PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). I.C.I. per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. e' fissata nella misura unica del 5,5 per mille mantenendo inalterata la detrazione di L. 200.000 per la prima abitazione.
(Omissis).

Comune di Carapelle; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carapelle

Il comune di CARAPELLE (provincia di Foggia) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. (omissis), aliquota I.C.I. per abitazione principale, relativa all'anno 2000, nella misura del 5,75 per mille, mentre la misura della detrazione per prima casa pari a L. 200.00 2. (omissis), aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli.
(Omissis).

Comune di Carceri; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carceri

Il comune di CARCERI (provincia di Padova) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000 la misura unica del 5,5 per mille all'imposta comunale sugli immobili e di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Carmagnola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carmagnola

Il comune di CARMAGNOLA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di stabilire le aliquote da applicare per determinare l'imposta comunale sugli immobili dovuta nell'esercizio 2000 come segue:
unita' immobiliari adibite a prima casa dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto od abitazione comprensive di n. 2 pertinenze, ancorche' distintamente iscritte a catasto: aliquota 5 per mille;
detrazione per ogni unita' immobiliare adibita prima casa, comprensiva delle pertinenze aliquota L. 210.00
unita' immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e da questi adibiti a prima casa: aliquota 5 per mille, nessuna detrazione;
unita' immobiliari locate come prima casa ai sensi del comma 4, primo periodo dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, aliquota 2 per mille, nessuna detrazione;
unita' immobiliari adibite a civile abitazione non locate e per le quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni: aliquota 8 per mille;
altri immobili: aliquota 6 per mille;
unita' immobiliari possedute da anziani o disabili permanentemente ricoverati in istituti, purche' non locate, aliquota: equiparate alla prima casa anche senza mantenere la residenza, usufruendo della detrazione di L. 210.000.
(Omissis).

Comune di Carpignano Salentino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carpignano Salentino

Il comune di CARPIGNANO SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I., a parziale rettifica di quanto gia' deliberato con la citata DCC n. 56/1999, da applicare nel comune nelle seguenti misure:
1) aliquota del 5 per mille da applicare, in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune esclusivamente alla unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
2) aliquota del 5 per mille da applicare a tutti gli altri immobili, diversi da quelli previsti al punto precedente, e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;
3) aliquota del 3 per mille da applicare in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).

Comune di Carru'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Carru'

Il comune di CARRU' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, (omissis); 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione unica per abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Cartoceto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cartoceto

Il comune di CARTOCETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 nella misura di cui al prospetto che segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
aree fabbricabili: 7 per mille;
tutti gli altri immobili: 5 per mille; 2. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, in L. 200.000 la quota di detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale; 3. di non prevedere ulteriori applicazioni di riduzione e detrazioni previste dalla normativa vigente.
(Omissis).

Comune di Casale Cremasco Vidolasco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casale Cremasco Vidolasco

Il comune di CASALE CREMASCO VIDOLASCO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del:
5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di determinare in L. 200.000, e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione I.C.I. per l'anno 2000 per l'abitazione principale; 3. di dare atto che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota I.C.I. e della detrazione, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).

Comune di Casaleone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casaleone

Il comune di CASALEONE (provincia di Verona) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 2. di confermare le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili gia' applicate nell'anno 1999:
a) aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale;
b) aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;
c) detrazione di L. 200.000 per abitazione principale;
d) detrazione di L. 250.000 per abitazione principale a favore dei soggetti passivi invalidi civili o di nucleo familiare in cui sia presente, oltre al soggetto passivo I.C.I., anche un invalido civile riconosciuto dalla Commissione medica di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidita' civile delle condizioni visive e del sordomutismo nella misura minima del 66 per cento; 3. di dare atto che per poter accedere alla detrazione di cui al precedente punto 2, lettera d) il soggetto interessato e' tenuto a presentare apposita certificazione sostitutiva dell'atto di notorieta', attestante la propria condizione, redatta secondo le norme contenute nell'art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto I.C.I.
(Omissis).

Comune di Casasco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casasco

Il comune di CASASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille dando atto che la detrazione per la prima casa e' di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Cascina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cascina

Il comune di CASCINA (provincia di Pisa) ha adottato, il 3 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). aliquota 4,50 per mille:
abitazione principale;
abitazione affittata con canone concordato e utilizzata come dimora abituale;
unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e che non possiedono altri immobili;
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
le unita' immobiliari concessi in uso gratuito dal proprietario ad ascendenti o discendenti di primo grado che le utilizzino come abitazioni principali e che non possiedono altri immobili;
le pertinenze dell'abitazione principale, purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento, si considerano parti integranti della stessa se costituite da distinte unita' immobiliari, limitatamente ad una pertinenza, classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), sempreche' l'unita' immobiliare abitativa non comprenda catastalmente gia' locali aventi le suddette funzioni e che siano dislocate in prossimita' dell'abitazione principale; aliquota 6,25 per mille: aliquota ordinaria;
le abitazioni e gli altri immobili non compresi nelle aliquote precedenti;
terreni adibiti a coltivazione agricola;
aree fabbricabili;
immobili adibiti ad attivita' produttive, commerciali, artigianali; aliquota 7,50 per mille: abitazioni non locate (con esclusione della Cat. A 10). importo detrazioni L. 200.000: per l'abitazione principale intesa quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente; importo detrazioni L. 500.000: per le abitazioni principali utilizzate da persone di eta' superiore ai sessantacinque anni, sole o con coniuge pure di eta' superiore ai sessantacinque anni, che non possiedono altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale INPS e che non sono proprietari di altre unita' immobiliari produttive di reddito;
per le abitazioni principali tra i cui componenti il nucleo familiare c'e' un portatore di handicap che non percepisce reddito con esclusione di eventuali pensioni sociali o vitalizi.
(Omissis).

Comune di Casei Gerola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Casei Gerola

Il comune di CASEI GEROLA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 200 2. di stabilire che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e' applicabile per l'anno 2000 nei confronti dei soggetti sottoindicati, e con le modalita' di cui al seguente prospetto:
1) categoria dei soggetti beneficiari:
a) pensionati;
b) coniugi a carico dei pensionati;
c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
2) prospetto per la detrazione: Detrazione abitazione principale:
Componenti nucleo familiare: una persona, reddito L. 9.000.000 - detrazione prima fascia L. 500.00 reddito L. 10.698.000 detrazione seconda fascia L. 400.00 reddito L. 12.481.000 detrazione terza fascia L. 300.00 reddito L. 14.264.000 detrazione quarta fascia L. 250.00
Componenti nucleo familiare: due persone, reddito L. 14.710.000, detrazione prima fascia L. 500.00 reddito L.17.653.000 detrazione seconda fascia L. 400.00 reddito L. 20.595.000 detrazione terza fascia L. 300.00 reddito L. 23.537.000 detrazione quarta fascia L. 250.00
Componenti nucleo familiare: tre persone, reddito L. 18.900.000, detrazione prima fascia L. 500.00 reddito L. 22.680.000 detrazione seconda fascia L. 400.00 reddito L. 26.460.000 detrazione terza fascia L. 300.00 reddito L. 30.250.000 detrazione quarta fascia L. 250.00
Componenti nucleo familiare: quattro persone, reddito L. 22.700.000 detrazione prima fascia L. 500.00 reddito L. 27.100.000 detrazione seconda fascia L. 400.00 reddito L. 31.560.000 detrazione terza fascia L. 300.00 reddito L. 36.100.000 detrazione quarta fascia L. 250.00
Componenti nucleo familiare: cinque persone, reddito L. 26.300.000 detrazione prima fascia L. 500.00 reddito L. 31.500.000 detrazione seconda fascia L. 400.00 reddito L. 36.820.000 detrazione terza fascia L. 300.00 reddito L. 42.000.000 detrazione quarta fascia L.250.00
Componenti nucleo familiare: sei persone, reddito L. 29.800.000 detrazione prima fascia L. 500.00 reddito L. 40.000.000 detrazione seconda fascia L. 400.00 reddito L. 46.500.000 detrazione terza fascia L. 300.00 reddito L. 53.200.000 detrazione quarta fascia L. 250.000.
(Omissis).

Comune di Cassano Allo Ionio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cassano Allo Ionio

Il comune di CASSANO allo IONIO (provincia di Cosenza) ha adottato, l'8 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica del 6 per mille e confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura minima di lire 200.000 nei modi e termini di legge; 2. di fissare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori per come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(Omissis).

Comune di cassano D'Adda; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di cassano D'Adda

Il comune di CASSANO d'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 6 per mille. La suddetta aliquota e' ridotta al 5 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze, in conformita' al regolamento approvato; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e loro pertinenze e' di L. 200.00 3. di confermare per l'anno 1999, con valenza ora per allora, l'aliquota ridotta del 5 per mille anche per quanto attiene le pertinenze dell'abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Cassina De' Pecchi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cassina De' Pecchi

Il comune di CASSINA de' PECCHI (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). I. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2000:
1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate con contratto registrato: 5 per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi proprietari di unita' immobiliari destinate a civile abitazione e tenute sfitte (non sono da considerarsi tali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a familiari residenti): 7 per mille;
4) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; II. per la determinazione della base imponibile, delle detrazioni e delle esenzioni d'imposta si rimanda a quanto disposto dal regolamento I.C.I. approvato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 22 marzo 1999 e per quanto non definito all'interno del regolamento al dettato del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. (Omissis).

Comune di Cassolnovo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cassolnovo

Il comune di CASSOLNOVO (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili e quindi:
immobili diversi dalle abitazioni: aliquota del 6 per mille (aree fabbricabili, terreni agricoli, negozi, uffici, opifici, magazzini, ecc.);
immobili uso abitazione tenuti a disposizione: aliquota del sei per mille (sono da considerare nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenze secondarie o sfitti o non locati);
immobili posseduti da enti senza scopo di lucro: aliquota del quattro per mille (posseduti da soggetti indicati all'art. 7, lettera i), del decreto legislativo n. 504/1992 ma utilizzati per finalita' diverse da quelle per le quali e' prevista l'esenzione);
immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota del 4,8 per mille (box, cantine, ripostigli, ecc. se separatamente accatastate rientrano nella categoria di immobili diversi dalle abitazioni);
detrazione abitazione principale, aumentabile da L. 200.000 a L. 400.000 se valore catastale fino a L. 80.000.000 e a favore di pensionati o coniugi a carico pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o lavoratori disoccupati per almeno sei mesi nell'anno precedente a quello di imposta, a condizione che non possiedono anche a titolo di usufrutto altri immobili ed abbiano un reddito al netto della tassazione come da tabella di seguito riportata:

=====================================================================
componenti il nucleo familiare | limiti di reddito ===================================================================== 1 persona | 12.000.000 2 persone | 20.000.000 3 persone | 24.000.000 4 persone | 28.000.000 5 persone | 32.000.000 6 persone | 40.000.000

Sono altresi' considerate come abitazione principale quelle locate con contratto registrato a persone che risiedono e le utilizzano come abitazione principale, oppure quelle lasciate libere (no locate, no comodato, no uso gratuito) da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Gli interessati alle suddette agevolazioni dovranno presentare atto di notorieta' sottoscritto avanti un funzionario comunale competente attestante: sia il reddito complessivo del nucleo familiare, sia il non possesso di altro immobile escluso il box o ripostiglio di pertinenza all'abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Castana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castana

Il comune di CASTANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di applicare con effetto dal 1o gennaio 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con aliquota del 5 per mille secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; di applicare l'aliquota I.C.I. del 3 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997.
(Omissis).

Comune di Castel Di Lama; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castel Di Lama

Il comune di CASTEL di LAMA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare nelle seguenti misure l'aliquota di applicazione, per l'anno 2000, della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, residente nel comune: 5 per mille; b) altri immobili, soggetti all'imposta: 6 per mille; di elevare a L. 300.000 la detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per i seguenti soggetti passivi residenti nel comune:
a) anziani, che abbiano compiuto il settantesimo anno di eta' al 1o gennaio 2000 e con un reddito lordo non superiore a L. 10.000.000 se soli, ovvero, con un reddito lordo non superiore a L. 20.000.000 se il nucleo familiare e' composto da due o piu' persone;
b) nuove coppie che si costituiranno nel corso del 2000 con un reddito familiare lordo non superiore a L. 40.000.00 di dare atto che, ai fini dell'applicazione dell'imposta, si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto legislativo 30. dicembre 1992, n. 504 e dal regolamento comunale adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 80, del 30 novembre 1999 in materia di definizione di abitazione principale, di estensione delle agevolazioni alle pertinenze dell'abitazione principale e di definizione di area fabbricabile.
(Omissis).

Comune di Castel Focognano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castel Focognano

Il comune di CASTEL FOCOGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di stabilire, in applicazione degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul riordino della finanza degli enti territoriali, l'aliquota dell'I.C.I., l'imposta comunale sugli immobili, che sara' applicata in questo comune di Castel Focognano per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
a) nella misura del 5,8 per mille del valore catastale dell'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo, cosi' come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) nella misura del 6,5 per mille del valore catastale degli immobili diversi da quelli dell'abitazione principale di cui innanzi; 2) di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della citata legge tale, che l'imposta viene ridotta del 50%, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; 3) di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della citata legge, che l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e' di L. 230.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivisa in proporzione della quota di proprieta' di essa abitazione principale nel caso in cui la stessa sia utilizzata da piu' contribuenti.
(Omissis).

Comune di Castel Giorgio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castel Giorgio

Il comune di CASTEL GIORGIO (provincia di Terni) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; 2) di confermare anche per l'anno 2000, quanto previsto nella deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 1996, ovvero la detrazione in misura di L. 300.000 per i percettori di redditi di sola pensione non superiori a L. 12.000.000, e proprietari di una sola casa di abitazione.
(Omissis).

Comune di Castelbottaccio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelbottaccio

Il comune di CASTELBOTTACCIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000, salvo successive e nuove disposizioni di legge, nella misura unica del 4,8 per mille l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita ai sensi del decreto legislativo 30. dicembre 1992, n. 50 di dare atto che la detrazione sulla prima casa e' quella stabilita dalla legge.
(Omissis).

Comune di Castelfidardo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelfidardo

Il comune di CASTELFIDARDO (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, due aliquote, dell'imposta comunale sugli immobili, differenziate nel modo seguente:
a) aliquota ridotta pari al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, fissando la relativa detrazione in L. 200.000 per ogni unita' immobiliare, considerando parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorche' distintamente iscritti in catasto a condizione che siano asserviti all'abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente, inoltre, si considerano principali quelle abitazioni concesse a uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado ai soli fini della aliquota agevolata, senza riconoscimento delle detrazioni;
b) aliquota pari al 6,8 per mille, per tutti gli altri immobili.
(Omissis).

Comune di Castelfiorentino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelfiorentino

Il comune di CASTELFIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di fissare, (omissis), con effetto dal 1o gennaio 2000, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni, da applicare dai contribuenti, al fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base imponibile definita dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sue successive modificazioni e dall'art. 12 del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili:
6,2 per mille, aliquota ordinaria per tutte le tipologie di immobili e terreni;
5,2 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, come definita dall'art. 7 del vigente regolamento comunale d'imposta e dal decreto legislativo n. 504/199
7 per mille, per gli alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale da alcuna persona; 2) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino all'occorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3) di determinare per l'anno 2000 l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 400.000 dall'I.C.I. dovuta sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, a favore dei contribuenti nelle situazioni di disagio economico e sociale sottodescritte e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la situazione di difficolta';
contribuenti appartenenti a nuclei familiari con reddito procapite fino a L. 16.500.000 come determinato ai fini della definizione della situazione economica da questo ente regolamentata;
contribuenti appartenenti al seguenti nuclei familiari con reddito procapite fino a L. 20.000.000 come determinato ai fini della definizione della situazione economica da questo ente regolamentata:
a) nuclei familiari composti da soli ultrasessantacinquenni;
b) nuclei familiari con componente, o portatore di grave handicap, con invalidita' totale e permanente del 100% e con necessita' di assistenza continua o di accompagnatore, o ultrasessantacinquenne non autosufficiente, certificati dalle competenti autorita'; Il requisito principale e comune per l'accesso al beneficio sopracitato, e' che i contribuenti sopraelencati appartengano a nuclei familiari i cui componenti siano proprietari del solo quartiere destinato ad abitazione principale e delle relative pertinenze (come definite dall'art. 817 del codice civile) il cui valore catastale complessivo non sia superiore a L. 110.000.000. I valori immobiliari sottoriportati sono determinati in riferimento ai valori medi della zona al netto delle rivalutazioni previste dall'art. 3, comma 48, legge n. 662/199 4) di dare atto che le categorie di contribuenti, riportati al punto 3 ed in possesso dei requisiti sopra indicati per usufruire della detrazione d'imposta maggiorata fino a L. 400.000, devono presentare al comune dichiarazione sostitutiva di cui al regolamento vigente in materia di definizione della situazione economica, entro la scadenza della prima rata di acconto dell'imposta. I predetti contribuenti devono, segnalare ed indicare negli appositi spazi del bollettino di c.c. l'importo corretto della detrazione operata, al momento del pagamento dell'imposta I.C.I. Devono inoltre presentare la dichiarazione di cui all'art. 10 del vigente regolamento I.C.I. In caso di omessa o infedele dichiarazione, l'imposta sara' recuperata unitamente alle sanzioni di legge.
(Omissis).

Comune di Castelfranco di Sopra; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelfranco di Sopra

Il comune di CASTELFRANCO di SOPRA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000:
1) aliquota del 4,75 per mille per:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, dimora abitualmente;
b ) pertinenza relativa all'unita immobiliare di cui sopra classificata o classificabile, nelle categorie catastali C6 e C7, limitatamente ad una sola pertinenza per abitazione principale. Detrazione L. 200.000. La detrazione per l'abitazione principale e' elevata a L 300.000 a favore di pensionati in possesso dei seguenti requisiti:
nucleo familiare anagraficamente certificato composto da:
una persona, reddito da pensione minima INPS (o P.S. o A.S.) piu' pens. combattenti (debito vitalizio);
due persone ed oltre, reddito da pensione minima INPS piu' P.S. o A.S. piu' pens. combattenti (debito vitalizio). Si assume come reddito di riferimento quello imponibile ai fini Irpef riferito all'anno precedente. Comunque, l'applicazione della maggiore detrazione, deve essere subordinata alla condizione che ne' il contribuente, ne' i familiari o conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione e pertinenza; 2) aliquota del 5 per mille per:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione concessa in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado di parentela, che l'occupano quale loro abitazione principale e non, possiedono alloggi in proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento;
b) pertinenza relativa all'unita' immobiliare di cui sopra classificata o classificabile nelle categorie catastali C6 e C7, limitatamente ad una sola pertinenza per abitazione principale; 3) aliquota del 7 per mille per:
unita' immobiliare ad uso di abitazione non locata o locata a soggetti che non l'utilizzano quale abitazione principale; 4) aliquota del 6 per mille per:
a) unita' immobiliare ad uso di abitazione locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale;
b) le unita' immobiliari che non rientrano fra quelle previste nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni.
(Omissis).

Comune di Castelguidone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelguidone

Il comune di CASTELGUIDONE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 2. di confermare, come effettivamente conferma, per l'anno 2000, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille;
(Omissis).

Comune di Castellalto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castellalto

Il comune di CASTELLALTO (provincia di Teramo) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille (unica); 2) elevare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 220.000, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 55, art. 3, legge n. 662/199 3) stabilire l'aliquota agevolativa dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici da valere limitatamente alle predette unita' immobiliari e per la durata di anni tre dall'inizio lavori.
(Omissis).

Comune di Castell'Azzara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castell'Azzara

Il comune di CASTELL'AZZARA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare, attese le premesse, nella misura unica del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, e la detrazione per la prima casa in L. 200.000 come per legge;
(Omissis).

Comune di Castelletto Monferrato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelletto Monferrato

Il comune di CASTELLETTO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000: aliquota ordinaria: nella misura del 5 per mille, quindi inalterata rispetto all'anno 199 2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 46, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 66 3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l'abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alla cooperativa edilizia a proprieta' indivisa adibita ad abilitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 4) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).

Comune di Castelnovo Bariano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelnovo Bariano

Il comune di CASTELNOVO BARIANO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di approvare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 come segue:
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
aliquota ridotta al 4,75 per mille:
a) all'abitazione principale residenza anagrafica del soggetto passivo persona fisica;
b) all'abitazione principale residenza anagrafica dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
c) all'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
d) alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta/collaterale fino al secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti) previa presentazione al comune di copia della scrittura privata autenticata o apposita autocertificazione. Aliquota elevata al 6 per mille:
a) alle abitazioni non locate. Di stabilire per l'anno 2000 la detrazione di imposta per abitazione principale nella misura annua di L. 200.00 di elevare a L. 300.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale e piu' precisamente per le seguenti categorie di contribuenti:
a) nucleo familiare composto da un pensionato avente reddito complessivo annuo di importo non superiore a L. 14.000.00
b) nucleo composto da pensionati il cui reddito familiare non sia superiore a L. 22.000.000 maggiorato di L. 7.000.000 per ogni pensionato oltre i primi due. Restano escluse dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A/1 A/8 - A/9 - A/1
c) presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap certificato e con reddito familiare complessivo non superiore a L. 36.000.000. Di determinare i seguenti criteri applicativi:
1. il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale dovra' dichiarare:
nome e cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di L. 300.00
2. la richiesta dovra' essere consegnata o inviata all'ufficio tributi del comune di Castelnovo Bariano, via Municipale n. 1, entro il mese di giugno 200
3. i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000, gia' tenere conto della detrazione richiesta;
4. l'amministrazione si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Di dare atto che le agevolazioni previste per l'abitazione principale sono estese anche alle sue pertinenze, liberamente individuate dal contribuente in numero di una fra quelle autonomamente iscritte nel catasto fabbricati;
(Omissis).

Comune di Castelnovo di Sotto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelnovo di Sotto

Il comune di CASTELNOVO di SOTTO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 cosi' distinte: 1. aliquota agevolata del 5.5 per mille:
da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3), rientrano:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, e enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali:
C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unita' (*);
C/6 (garage) limitatamente a due unita' (*);
C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unita' destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato) (*); (*) si intende per abitazione principale anche quella unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; (*) per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1), (5.5 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2000 all'ufficio I.C.I. del comune la seguente documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva che attesti di aver acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario e che l'unita' immobiliare non sia stata concessa in locazione.
b) Immobili locati (art. 21, comma 18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello stato);
1) con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima abitazione e che non detiene nessun altro immobile di proprieta'. (*) per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1, (5.5 per mille), i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2000 all'ufficio I.C.I. del comune la seguente documentazione, (si precisa che in attuazione dell'art. 16, comma 2, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., il beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui il richiedente presenta apposita istanza. Restano confermate quelle presentate nel corso del 1999, con contratto non scaduto, in quanto rientranti nella fattispecie):
a) copia del contratto registrato presso l'ufficio del registro;
b) copia del rinnovo di registrazione qualora il contribuente abbia gia' negli anni precedenti fatto richiesta della predetta agevolazione e che il contratto si riferisca allo stesso locatario;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del locatario di non possedere nessun altro immobile di proprieta';
2) fermo restando tutto quanto previsto al precedente punto 1) e' concessa una ulteriore agevolazione di 1,5 per mille sull'aliquota, in modo che l'aliquota applicabile risulti del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3,dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ( contratti concordati ). Si precisa che per questo tipo di tipologia l'agevolazione e' da considerare gia' nell'anno in cui viene fatta richiesta.
c) Unita' immobiliare concessa in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al primo grado (figli e genitori), che la occupano quale loro abitazione principale, (in ottemperanza dell'art. 16, comma 1, lettera c) del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I.); (*) per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1 (5,50 per mille), i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 2000 all'ufficio I.C.I. del comune la seguente documentazione:
1) dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'occupante da cui risulti il grado di parentela degli occupanti con il proprietario, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente.
d) Unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
e) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP; 2. Aliquota ordinaria del 6,2 per mille:
a) fabbricati diversi dalle abitazioni;
b) aree fabbricabili;
c) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice);
d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
e) alloggi locati ad affittuari che non vi dimorano abitualmente;
f) alloggi locati ad affittuari proprietari di immobili;
g) alloggi dati in uso gratuito a soggetti che vi dimorano abitualmente;
h) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato italiano adibita ad abitazione principale e non locata (art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75). 3. Aliquota maggiorata del 7 per mille:
a) alloggi non locati, intendendosi per tali I'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell'anno di imposizione, non locata ne' data in comodato a terzi, e relative pertinenze;
b) residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze;
c) alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente. 4. Detrazione di L. 200.000. Si precisa che (ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992) la detrazione annua, spettante per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale (ecc.), e' da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e deve essere suddivisa, in caso di piu' contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro. Oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per: (*) unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivise adibite ad abitazione principale di soci assegnatari; (*) alloggi regolarmente assegnati dagli IACP; (*) unita' immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio dello Stato adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata; (*) le pertinenze per la parte dell'importo della detrazione eccedente in sede di tassazione dell'abitazione principale. 5. Riscossione diretta. Di effettuare dal 1o gennaio 2000, in applicazione all'art. 18, comma 1 del regolamento generale delle entrate tributarie comunali e all'art. 12, comma 1 del regolamento comunale I.C.I., la riscossione diretta del tributo le cui modalita' esecutive saranno stabilite con apposito atto successivo. APPENDICE Si precisa, inoltre, in ottemperanza al regolamento comunale sull'imposta I.C.I.:
1) all'art. 12, comma 2, si considerano validi i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta) purche' la somma versata rispecchi la totalita' dell'imposta relativa all'immobile condiviso e sempreche' ne sia data comunicazione scritta al comune entro l'anno di effettuazione del versamento;
2) all'art. 12, comma 3, la norma precedente si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi;
3) all'art. 8, comma 1, in caso di fabbricati in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stata richiesta l'abitabilita', le unita' immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dall'ottenimento dell'abitabilita'. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale e' in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, e' ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria della parte gia' costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato;
4) all'art. 5 e ai fini di quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lettera b), e 9 del decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti all'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia. Inoltre, il pensionato gia' iscritto negli elenchi suddetti, che continua la coltivazione del fondo, conserva la qualifica predetta. In ogni caso la forza lavorativa dei soggetti addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita' di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente e determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;
5) all'art 20, comma 1, e ai fini di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, l'imposta e' ridotta del 50 % dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita' o inabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi' con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 518/1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale (art. 20, comma 2). Si considerano, tuttavia, inagibili o inabitabili, purche' non utilizzati, gli immobili sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lettera b) della legge n. 457/1978, regolarmente autorizzate dal comune per il periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi, ovvero, se precedente, alla data in cui il fabbricato e' utilizzato. In tal caso, dovra' essere presentata la denuncia (dichiarazione) relativa all'anno in cui si applica la riduzione. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali e' stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
e) edifici mancanti di infissi o non allacciati ad opere di urbanizzazione primaria. (*) Il contribuente puo' certificare lo stato di inabitabilita' o di inagibilita' con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 agosto 1968, n. 15 e successive modificazioni.
(Omissis).

Comune di Castelnuovo Del Garda; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelnuovo Del Garda

Il comune di CASTELNUOVO del GARDA (provincia di Verona) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di determinare le aliquote d'imposta per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
4,5 per mille per abitazione principale, prima casa;
6,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale. Detrazioni:
L. 200.000 per abitazione principale e pertinenze;
L. 250.000:
a) per abitazione principale a favore dei nuclei familiari di ultrasessantacinquenni residenti che vivono soli o con il coniuge;
b) per nuclei familiari che abbiano al loro interno un invalido al 100%. Si considera prima casa, ai fini dell'aliquota e della detrazione, l'abitazione data in uso gratuito dal figlio al genitore.
(Omissis).

Comune di Castelnuovo Di Ceva; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castelnuovo Di Ceva

Il comune di CASTELNUOVO di CEVA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di mantenere per l'esercizio 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale ed al 7 per mille per i fabbricati destinati ad uso diverso dalla abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Castiglione Tinella; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castiglione Tinella

Il comune di CASTIGLIONE TINELLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 2) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in premessa richiamata; 3) di confermare, inoltre, che la detrazione d'imposta per le unita'
 
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e' confermata in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 sopra richiamata.
(Omissis).

Comune di Castronno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Castronno

Il comune di CASTRONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 come segue:
nella misura del 4 per mille, rapportato al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e correlative disposizioni, in favore di persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze nei limiti dello speciale regolamento teste' adottato con delibera n. 5/200
nella misura del 7 per mille, rapportato al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e correlative disposizioni, nei confronti dei soggetti passivi d'imposta aventi titolo su immobili che risultino "non locati";
nella misura del 6 per mille, rapportato al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per tutti gli altri casi; 2) di stabilire in L. 250.000 per l'intero anno 2000 la detrazione d'imposta per la "prima casa" disciplinata dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni.
(Omissis).

Comune di Caulonia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Caulonia

Il comune di CAULONIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di stabilire l'aliquota del 4 per mille per l'imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 200 2) di confermare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 230.00
(Omissis).

Comune di Cavallermaggiore; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cavallermaggiore

Il comune di CAVALLERMAGGIORE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicare in misura unica a tutte le basi imponibili; 2) di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3) di elevare a L. 220.000 l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da applicarsi anche da parte dei soggetti di cui al precedente punto 2.
(Omissis).

Comune di Cavour; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cavour

Il comune di CAVOUR (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare in questo comune per l'anno 2000, la misura del 6 per mille dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni; 2. di determinare per l'anno 2000, in L. 270.000, la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Cedrasco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cedrasco

Il comune di CEDRASCO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;
(Omissis). di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in L. 200.000 (euro 103,29), ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 662/1996.
(Omissis).

Comune di Celleno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Celleno

Il comune di CELLENO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di dare atto pertanto che le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, sono le seguenti:
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie, a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
per le unita' immobiliari locate ad un contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6,5 per mille;
aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;
aliquota da applicare a soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;
aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille; di confermare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 in L. 200.00 di confermare la riduzione I.C.I. del 50% per l'immobile adibito a centro comunitario a favore della ONLUS - Fondazione Guido Piccini, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 460/1997.
(Omissis).

Comune di Cento; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cento

Il comune di CENTO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di fissare nella misura del 5,6 per mille per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 200 2) di determinare che per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per quella dei parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) ai quali lo stesso abbia concesso l'immobile in uso gratuito, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3) di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota agevolata da applicarsi per una durata non superiore a tre anni dall'inizio dei lavori a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico e architettonico localizzati nei centri storici e al di fuori se vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939, o edifici di valore storico testimoniale indicati nelle tavole di PRG vigente, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti.
(Omissis).

Comune di Ceppo Morelli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ceppo Morelli

Il comune di CEPPO MORELLI (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno finanziario 2000, le aliquote I.C.I. nelle seguenti percentuali:
prima casa: 5 per mille;
seconda casa: 6,5 per mille;
detrazione prima casa L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Ceraso; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ceraso

Il comune di CERASO (provincia di Salerno) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). riconfermare per l'anno 2000, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nell'aliquota del 5 per mille senza operare alcuna distinzione di applicazione di aliquota tra la prima e la seconda casa; riconfermare in L. 300.000 l'importo in detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).

Comune di Cercenasco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cercenasco

Il comune di CERCENASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, sara' del 5 per mille e che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' confermata in L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Ceresara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ceresara

Il comune di CERESARA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, aliquota unica per tutti i tipi di immobili come da delibera di G.C. n. 148 del 17 dicembre 1999.
(Omissis).

Comune di Cereseto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cereseto

Il comune di CERESETO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000, con l'aliquota ordinaria, nella misura unica del 6 per mille, ed una detrazione dell'imposta per l'abitazione principale pari a L. 200.000, in conformita' delle vigenti disposizioni legislative.
(Omissis).

Comune di Cernusco Lombardone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cernusco Lombardone

Il comune di CERNUSCO LOMBARDONE (provincia di Lecco) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
aliquota del 4,5 per mille:
le abitazioni principali;
le pertinenze delle abitazioni principali (art. 6 del regolamento comunale);
le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti di primo grado (art. 7 del regolamento comunale);
locazione di immobile a titolo di abitazione principale con contratto accordato, esclusa detrazione di legge (art. 8 del regolamento comunale);
aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili posseduti in aggiunta.
(Omissis).

Comune di Cervasca; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cervasca

Il comune di CERVASCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, relativamente all'I.C.I. in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000:
aliquota unica: 4,8 per mille;
riduzione unica: L. 200.00 2. di dare atto, che a decorrere dall'anno 2000, la detrazione per abitazione principale di L. 200.000 e' utilizzabile, qualora superiore all'I.C.I. dovuta per l'abitazione principale, per la parte residua, a diminuire l'imposta dovuta sulle eventuali pertinenze.
(Omissis).

Comune di Cesana Torinese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cesana Torinese

Il comune di CESANA TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, confermando nella misura massima di L. 500.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta (tenendo conto delle indicazioni contenute nel regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di consiglio comunale n. 38 del 14 novembre 1998) (omissis); 2) di determinare, avvalendosi della disposizione dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, una aliquota dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori).
(Omissis).

Comune di Chiavari; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiavari

Il comune di CHIAVARI (provincia di Genova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, cosi' come di seguito riportate:
aliquota ordinaria: 5,25 per mille;
aliquota ridotta: 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, nel comune di Chiavari, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, nonche' per un immobile di categoria C6 (box o posto auto) ed uno di categoria C2 (cantina, soffitta, solana) previa autodichiarazione del proprietario utilizzatore.
(Omissis).

Comune di Chignolo Po; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chignolo Po

Il comune di CHIGNOLO PO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure:
abitazione principale: 5 per mille;
terreni e aree fabbricabili: 5,5 per mille;
tutti gli altri immobili: 6 per mille; 2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, case di cura o istituti sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato. Tabella per l'applicazione dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale Per gli immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000, viene concesso l'aumento della detrazione per l'abitazione principale secondo la sotto riportata tabella, per le seguenti categorie di cittadini:
a) pensionati;
b) coniugi a carico dei pensionati;
c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 1999 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', per almeno sei mesi, nell'anno 1999. Le suddette categorie di cittadini potranno usufruire dell'aumento della detrazione, a condizione che non possiedano, anche a titolo di' usufrutto, altri immobili o quote superiori ad 1/3 del secondo immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, i cui redditi imponibili ai fini fiscali corrispondano a quelli previsti nell'allegata tabella. I contribuenti dovranno attestare con l'autocertificazione quanto segue:
1. la condizione d'appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;
2. il reddito complessivo del nucleo familiare;
3. il non possesso d'altri immobili escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale. Di tali detrazioni non potranno usufruire i possessori di immobili classificati a catasto come: A/1 - A/2- A/6 - A/8 - A/9.

Detrazione abitazione principale

===================================================================== Componenti| | | | |
nucleo |500.000 I |400.000 II |300.000 III|250.000 IV | 00.000 V familiare | Fascia | Fascia | Fascia | Fascia | Fascia ===================================================================== 1 persona |10.000.000|11.698.000 |13.481.000 |15.264.000 |- --------------------------------------------------------------------- 2 persone |14.710.000|17.653.000 |20.595.000 |23.537.000 |- --------------------------------------------------------------------- 3 persone |18.900.000|22.680.000 |26.460.000 |30.250.000 |- --------------------------------------------------------------------- 4 persone |22.700.000|27.100.000 |31.560.000 |36.100.000 |-

(Omissis).

Comune di Chiuro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiuro

Il comune di CHIURO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di fissare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille (omissis).
(Omissis).

Comune di Chiusa (Klausen); Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiusa (Klausen)

Il comune di CHIUSA (KLAUSEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 1o febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge dd. 23 dicembre 1996, n. 662 la detrazione dell'I.C.I. per la prima abitazione da L. 300.000 a L. 420.000 e di applicare per l'abitazione principale e pertinenza in linea di massima una detrazione di L. 420.00 2. di determinare la detrazione dell'I.C.I. per la prima abitazione nell'ipotesi di presupposti socialmente precari in L. 500.000, nel caso che il contribuente e' in possesso dei seguenti requisiti:
a) valore catastale rivalutato dell'immobile: non superiore a L. 150.000.00
b) il reddito imponibile della famiglia non e' superiore al doppio dell'importo del minimo vitale. Secondo l'art. 6 del D.P.G.P. dd. 1o febbraio 1991, n. 2, risultano per il momento i seguenti importi del reddito:
singola persona: L. 17.832.00
due persone: L. 25.248.00
tre persone: L. 31.200.00
quattro persone: L. 37.128.00
cinque persone: L. 41.592.00
per ogni ulteriore membro di famiglia: suppletive L. 4.464.00 3. non siano possessori, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare come definito al punto 2, di altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale e dei redditi dominicali aggiornati dei terreni non edificabili inferiori a L. 2.50 4. che non coabitino con persone provviste di reddito ed estranee al nucleo familiare; 5. le domande, redatte in carta libera utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio tasse del comune e firmate dagli interessati, devono essere presentate all'ufficio tasse, che ne rilascia ricevuta, presso il municipio di Chiusa, entro il 31 marzo 200 6. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sara' applicata in questo comune di principio nella misura del 4,7 per mille; 7. per tutti gli appartamenti della cat. A/1 fino A/11, escluso A/10 verra' applicata l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, eccetto le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e d) con la seguente dicitura:
a) appartamento principale per il proprietario e in possesso della residenza anagrafica in comune;
b) appartamento principale per parente in linea diretta fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado;
c) persone con un contratto d'affitto registrato per le quali abitazioni costituisce abitazione principale e sono in possesso della residenza anagrafica;
d) persone, le quali sono in possesso dei requisiti secondo punto a) e punto b) nonche' occupano gratuitamente appartamenti in proprieta' di societa'.
(Omissis).

Comune di Chiusa Di Pesio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiusa Di Pesio

Il comune di CHIUSA di PESIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nella misura seguente:
7 per mille, aliquota ordinaria per tutti gli immobili;
5 per mille, aliquota differenziata, per le abitazioni destinate ad uso residenza principale da parte del proprietario; di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di L. 200.00 di pubblicizzare la presente nelle forme di legge.
(Omissis).

Comune di Chiusanico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Chiusanico

Il comune di CHIUSANICO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili; di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; di dare atto che nella determinazione delle aliquote nonche' nella definizione della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico di bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capogruppo consilari ai sensi della legge n. 127/1997.
(Omissis).

Comune di Cinaglio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cinaglio

Il comune di CINAGLIO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota che verra' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis).

Comune di Cirie'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cirie'

Il comune di CIRIE' (provincia di Torino) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2000, nelle seguenti misure l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a) 5,7 per mille: per gli immobili posseduti da persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, direttamente adibiti ad abitazione principale e pertinenze (massimo 2 pertinenze) o concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado e gli affini al primo grado, per tutti gli immobili posseduti dall'agenzia territoriale per la casa, alloggi non locati di anziani e disabili residenti in case di riposo;
b) 7 per mille: per tutti gli immobili ad uso abitativo vuoti, non locati e non utilizzati (con esclusione di un periodo di dodici mesi per i quali si applica l'aliquota ordinaria);
c) 4 per mille: per gli alloggi locati con contratto registrato e conforme alla legge n. 431/1998, art. 2, comma 3, utilizzati dal locatario come abitazione principale;
d) 6 per mille: regime ordinario d'imposta; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, in L. 230.000 (euro 118,78), la detrazione d'imposta dovuta per:
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetto passivo;
agli alloggi non locati di anziani e disabili residenti in case di riposo;
agli alloggi concessi dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al terzo grado in linea retta e collaterale ed affini al primo grado;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dell'agenzia territoriale per la casa.
Con la precisazione che nessun contribuente, con l'eccezione dell'A.T.C. e delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, puo' usufruire di piu' di una detrazione di L. 230.000 (euro 118,78).
(Omissis).

Comune di Civate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Civate

Il comune di CIVATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di approvare per l'anno 2000, la seguente regolamentazione dell'aliquota I.C.I. differenziata e delle detrazioni:
a) stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille del loro valore su tutti i fabbricati ad esclusione delle case non affittate;
b) determinare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille del valore degli immobili per le case non affittate, ai sensi dell'art. 3, comma 53, punto 2, della legge n. 662/199
c) confermare la detrazione dall'imposta stabilendo che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 nel rispetto dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3, della legge n. 662/199
d) stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille del loro valore per i fabbricati concessi in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado, nonche' a collaterali di primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale;
e) determinare la detrazione dall'imposta, per i fabbricati di cui al precedente punto d), stabilendo che dall'imposta dovuta si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 100.000 nel rispetto dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3, della legge n. 662/199
f) fissare, al sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, precisando che detta aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis).

Comune di Claviere; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Claviere

Il comune di CLAVIERE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. (Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, confermando nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
(Omissis).

Comune di Codevigo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Codevigo

Il comune di CODEVIGO (provincia di Padova) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille adottando la detrazione di L. 200.000 relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come indicato nell'art. 21 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., rapportata al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).

Comune di Cogoleto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cogoleto

Il comune di COGOLETO (provincia di Genova) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) aliquota I.C.I. ordinaria: 7 per mille;
2) aliquota I.C.I. ridotta e differenziata: 6 per mille;
3) aliquota I.C.I. aumentata: 9 per mille (legge n. 431/1998, art. 2, comma 4); 1) l'aliquota I.C.I., ridotta e differenziata, del 6 per mille si applica:
a favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Cogoleto, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: in tale caso spetta la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.00
a favore dei proprietari delle unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
a favore dei proprietari delle unita' immobiliari concesse in comodato gratuito, con contratto registrato, a parenti fino al terzo grado e affini di secondo grado, se in tale immobile il parente ha stabilito la propria residenza;
a favore dei proprietari di immobili compresi nelle categorie catastali C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/
a favore dei proprietari delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli; 2) L'aliquota I.C.I., aumentata, del 9 per mille si applica:
a carico dei proprietari di immobili, adibiti ad uso abitativo, non locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998. 3) l'aliquota I.C.I., ordinaria, del 7 per mille si applica:
a carico dei proprietari di immobili non rientranti nelle casistiche sopra specificate.
Nel caso di locazione di immobile con contratto registrato, sia per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 6 per mille, quando l'immobile venga utilizzato dal soggetto come abitazione principale, sia per l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 7 per mille quando l'immobile non venga utilizzato come abitazione principale, e' necessario presentare all'ufficio tributi di questo comune, prima dei versamento dell'imposta, copia del contratto di locazione o di comodato gratuito debitamente registrati secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia o autocertificazione a norma di legge. Si rammenta che dall'anno 1997 ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., le rendite catastali urbane sono state rivalutate del 5% mentre i redditi dominicali sono stati rivalutati del 25%.
(Omissis).

Comune di Colle Brianza; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Colle Brianza

Il comune di COLLE BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille e di confermare altresi' l'applicazione dell'aliquota minima di legge del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 2. di confermare, per l'anno 2000, in L. 200.000 l'importo da detrarre dall'imposta comunale dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo indipendentemente dall'accatastamento della stessa; 3. di confermare, per l'anno 2000, in L. 500.000 l'importo da detrarre allorche' il titolare passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso o abitazione sull'unita' immobiliare accatastata o da accatastare nelle categorie A2, A3, A4, A6 possegga uno dei requisiti seguenti ed a condizione che non sia titolare di alcun diritto reale su altro immobile:
a) soggetto passivo il cui reddito familiare complessivo imponibile ai fini Irpef derivi dal solo importo della pensione da lavoro dipendente, oltre che dal reddito di fabbricato della sola abitazione e relativa pertinenza (box);
b) soggetto passivo portatore di handicap con attestato di invalidita' civile;
c) soggetto passivo disoccupato nel 1999 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento; 4. di precisare che in relazione alle situazioni di carattere sociale sopra indicate sub a), b) e c) il reddito imponibile Irpef dell'intero nucleo familiare, composto da tutti coloro che risultano dallo stato di famiglia e che effettivamente coabitano col soggetto passivo, per l'anno 1999 non deve essere superiore a L. 21.000.000, tetto questo elevabile di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.
(Omissis).

Comune di Colle S. Lucia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Colle S. Lucia

Il comune di COLLE S. LUCIA (provincia di Belluno) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili fissata, con delibera consiliare n. 5 del 22 febbraio 1999, per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille; 2. di confermare, inoltre, l'aliquota agevolata per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fissata, con la predetta delibera, al 4 per mille e la detrazione dell'imposta di L. 300.00 3. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ed in particolare le seguenti categorie catastali:
A/2 - abitazione di tipo civile;
A/3 - abitazione di tipo economico;
A/4 - abitazione di tipo popolare;
A/5 - abitazione di tipo ultrapopolare.
(Omissis).

Comune di Collecchio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Collecchio

Il comune di Collecchio (provincia di Parma) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nel seguente modo:
a) aliquota I.C.I. pari al 5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
unita' immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 quali pertinenze dell'abitazione;
b) aliquota I.C.I. pari al 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
terreni agricoli e aree fabbricabili;
alloggi dati in uso gratuito o in comodato a parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli e zii) e relativi coniugi che risultino residenti;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione degli immobili;
altri fabbricati non specificatamente individuati nei punti precedenti e nel successivo punto c);
c) aliquota I.C.I. pari al 7 per mille esclusivamente per gli alloggi non locati (esclusi altri tipi di fabbricati, quali ad esempio garage non di pertinenza, negozi, magazzini); 2) di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 200 3) di elevare a L. 500.000 per l'anno 2000, la detrazione dell'imposta dovuta esclusivamente per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nel caso di nucleo familiare con persona portatrice di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Coloro che intendano avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno trascrivere il relativo importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento e trasmettere copia del bollettino della prima rata al comune - Servizio tributi - entro quindici giorni dall'avvenuto versamento. A questo dovra' essere unita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' dalla quale risulta il diritto alla detrazione. Il comune, in sede di controllo, potra' richiedere idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita.
(Omissis).

Comune di Collevecchio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Collevecchio

Il comune di COLLEVECCHIO (provincia di Rieti) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; 2) di stabilire che le riduzioni dell'imposta da applicare per l'anno 2000, sono solo quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dal comma 55, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, punti 1) e 2); 3) di stabilire che eventuali ulteriori detrazioni e riduzioni sottoposte al potere discrezionale saranno applicate in conformita' di quanto disposto dai vigenti regolamenti comunali in materia.
(Omissis).

Comune di Cologno Al Serio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cologno Al Serio

Il comune di COLOGNO al SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di stabilire, per l'anno 2000, (omissis) nella misura unica del 5 per mille l'aliquota da applicarsi in questo comune per l'imposta in oggetto.
(Omissis).

Comune di Colognola Ai Colli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Colognola Ai Colli

Il comune di COLOGNOLA ai COLLI (provincia di Verona) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione l'imposta in L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Comacchio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Comacchio Il comune di COMACCHIO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'ordinamento delle aliquote, riduzioni e detrazioni, meglio risultanti dall'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 2000. ORDINAMENTO DELLE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'I.C.I. PER L'ANNO 2000 1. aliquote
1.1 Immobili adibiti ad "abitazione principale" - 5,5 per mille;
l'aliquota e' applicabile unicamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte del contribuente soggetto dell'imposta;
1.2 fabbricati non adibiti ad "abitazione principale" - 7 per mille;
1.3 immobili diversi dalle abitazioni (terreni e fabbricati ) - 6 per mille. con le seguenti eccezioni per le quali e' applicata l'aliquota del 5,8 per mille; Fabbricati:
fabbricati posseduti da enti senza scopo di lucro (Cat. B1);
negozi (cat. C1);
magazzini e locali di deposito (cat. C2);
laboratori per arti e mestieri (cat. C3);
opifici (cat. D1);
alberghi e pensioni (cat. D2);
campeggi (cat. D8);
uffici e studi privati (cat. A10). Terreni:
terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da Imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale purche' dai medesimi condotti (ex art. 9 - decreto legislativo n. 504/1992). 2. Deduzione di imposta per l'abitazione principale
2.1 per l'abitazione principale prevista al precedente punto 1.1 e' applicabile una detrazione d'imposta di L. 200.000 annue. Tale deduzione si applica anche nei seguenti casi:
A) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
B) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
C) abitazione concessa dal possessore In uso gratuito a parenti in linea diretta fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale. Tale situazione dovra' essere comprovata da idonea documentazione.
2.2 La detrazione di imposta, di cui al precedente punto 2.1, e' elevata a L. 500.000 per le seguenti categorie di contribuenti in particolari situazioni di carattere sociale:
A) pensionati e portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, monoreddito in condizione non lavorativa con reddito da pensione non superiore a L. 15.050.000 annui, al lordo delle ritenute fiscali;
B) pensionati e portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L. 24.303.000, aumentati di L. 1.860.000 per ogni persona a carico:
disoccupati (con certificazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione) - lavoratori in cassa integrazione straordinaria - in mobilita', inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiori a L. 24.303.000, aumentati di L. 1.860.000 per ogni persona a carico;
D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2000: nucleo familiare composto da 6 o piu' componenti al 1oo gennaio 200 reddito familiare riferito all'anno 2000 non superiore a L. 90.300.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti a tale reddito si aggiungono L. 15.050.000 lordi annui per ogni componente superiore a si intendono nuclei familiari numerosi quelli di sei unita', e superiori; nel rapporto numero di componenti del nucleo, metratura a disposizione, si applichera' la detrazione allorquando la metratura stessa sara' inferiore a quella prevista dall'I.A.C.P. per nuclei familiari di sei unita';
E) persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanita'-Servizi sociali, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' visto ai punti precedenti; sia nel caso della lettera B) (Pensionati e portatori di handicap) che alla lettera C) (Disoccupati-cassintegrati-in mobilita') ed alla lettera D) (Famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 300.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare e non dispongano di reddito d'impresa, di partecipazione o di lavoro autonomo. In questa ultima circostanza, l'amministrazione comunale si impegna a valutare eventuali singoli casi che le venissero sottoposti; i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata alla sezione tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso apposita richiesta-autocertificazione dichiarando di essere In possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione I.C.I. come da fac-simile messo a disposizione dalla competente sezione; i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nel termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I., gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta; le richieste-autocertificazioni verranno controllate dalla competente sezione dell'amministrazione comunale, e in caso di dichiarazioni infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge. 3. Riduzione di imposta
saranno applicate le riduzioni allo scopo previste dal comma 1, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con esclusione di quelle indicate nell'ultima parte dello stesso comma. (Omissis).

Comune di Comezzano Cizzago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Comezzano Cizzago Il comune di COMEZZANO CIZZAGO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, escluso gli immobili sfitti da piu' di un anno cui verra' applicata l'aliquota del 7 per mille; 2. di determinare la detrazione d'imposta in L. 200.000 per l'abitazione principale; L. 300.000 per i pensionati possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e con reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivante esclusivamente dalla somma data da una pensione minima INPS e una pensione sociale; L. 400.000 per i pensionati possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivante da pensione e non superiore all'importo di due pensioni sociali. (Omissis).

Comune di Cona; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cona Il comune di CONA (provincia di Venezia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille. 2) di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. 3) (Omissis). 4) (Omissis). 5) (Omissis). (Omissis).

Comune di Confienza; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Confienza Il comune di CONFIENZA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle misure:
4,75 per mille per tutte le unita' immobiliari. (Omissis).

Comune di Conselice; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Conselice Il comune di CONSELICE (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,9 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di dare atto che ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale di disciplina dei l'applicazione dell'I.C.I., approvato in data 29 dicembre 1998 con atto consiliare n. 79 e modificato con atto consiliare n. 87 approvato in data 9 dicembre 1999:
per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono equiparate all'abitazione principale:
a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterali entro il primo grado (genitori, figli e fratelli).
f) le pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (magazzino, autorimessa, tettoia) anche se ubicate in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, purche' non utilizzate per attivita' produttive, commerciali o artigianali. L'eventuale parte residua di detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere portata in diminuzione dall'imposta dovuta per tali pertinenze. fabbricati destinati ad attivita' industriali, commerciali, artigianali e di servizi, nonche' box, autorimesse e garages, appartenenti alle seguenti categorie catastali:
A/1
B/ B/ B/ B/ B/ B/ B/ B/
C/ C/ C/ C/ C/ C/ C/
D/ D/ D/ D/ D/ D/ D/ D/ D/ D/1 D/1 D/1
Terreni agricoli; 2) di applicare l'aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri casi; 3) di mantenere quale detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo minimo di L. 200.000. (Omissis).

Comune di Cordovado; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cordovado Il comune di CORDOVADO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria: 6 per mille
aliquota 5,5 per mille nei seguenti casi:
a) unita' immobiliari adibite a residenza principale del soggetto passivo;
b) unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali;
c) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. 2) di determinare nell'importo di L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unita' immobiliari di cui alle lettere a), c) del punto precedente, nonche' per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari aventi la residenza anagrafica nel comune, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis).

Comune di Corleto Perticara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Corleto Perticara Il comune di CORLETO PERTICARA (provincia di Potenza) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis). 2. determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille e la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 250.00 (Omissis).

Comune di Corropoli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Corropoli Il comune di CORROPOLI (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille, dando atto che l'imposta medesima sara' applicata in conformita' alla disciplina di legge senza fare uso delle facolta' concesse ai commi dall'art. 3, commi 53 e seguenti, della legge n. 662 del 1996. (Omissis).

Comune di Cossano Belbo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cossano Belbo Il comune di COSSANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sulle abitazioni principali; 2. di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali; 3. di prevedere un'aliquota pari al 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge finanziaria 2000 una sola unita' immobiliare adibita a pertinenza dell'abitazione principale, utilizzata dallo stesso proprietario o da titolare di diritto reale e rientrante nelle categorie catastali C/2 -C/6 - C/7, e' soggetta alla agevolazione della detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis).

Comune di Cossignano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cossignano Il comune di COSSIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). (omissis), di stabilire per l'esercizio finanziario 2000 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6,3 per mille. di applicare per le abitazioni principali la sola detrazione prevista dalla normativa vigente. (Omissis).

Comune di Costa Serina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Costa Serina Il comune di COSTA SERINA (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, (omissis), per l'anno 2000:
l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;
non applicare per l'anno 2000 nessuna agevolazione, riduzione o detrazione di imposta come stabilito dall'art. 3, comma 55 e seguenti, della predetta legge, ad eccezione della detrazione ordinaria valida per tutti di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2) di stabilire ai sensi dell'art. 4 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili adottato con deliberazione del codice civile n. 66 del 22 dicembre 1999 di procedere alla riscossione dell'imposta mediante affidamento al concessionario della riscossione Bergamo Esattorie S.p.A. (Omissis).

Comune di Costacciaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Costacciaro Il comune di COSTACCIARO (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di aumentare l'aliquota I.C.I. dal 6 per mille al 6,5 per mille per tutte le situazioni tassabili e contestualmente aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 220.000. (Omissis).

Comune di Costigliole Saluzzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Costigliole Saluzzo Il comune di COSTIGLIOLE SALUZZO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nell'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille relativamente ai terreni agricoli cosi' come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera C, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i.; 2) di determinare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nell'anno 2000 relativamente a tutti gli altri beni immobili oggetto della tassazione nella misura unica dei 5,75 per mille; 3) di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e in L. 270.000 solo nei seguenti casi:
persone o nuclei familiari per i quali, nell'anno di imposta o in quello precedente, si sia verificata situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'Albo dei beneficiari del comune e la corrispondente erogazione di contributi o sussidi sulla base di quanto previsto dai vigenti regolamenti approvati dal consiglio comunale con delibera del 26 settembre 1991, n. 39 e del 27 marzo 1992, n. 1
persone o nuclei familiari il cui reddito familiare non sia superiore al minimo vitale determinato secondo quanto stabilito dai citati vigenti regolamenti comunali;
persone titolari di un solo reddito di pensione sociale e di reddito derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima condizione reddituale;
nucleo familiare con mono reddito annuo da lavoro dipendente non superiore a L. 25.000.000 e con portatore di handicap facente parte del nucleo stesso;
nucleo familiare con mono reddito annuo da lavoro dipendente non superiore a L. 25.000.000 e con 3 (tre) figli a carico. (Omissis).

Comune di Crocetta del Montello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Crocetta del Montello Il comune di CROCETTA del MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille; b) di determinare in L. 200.000 l'ammontare massimo della detrazione per abitazione principale. (Omissis).

Comune di Cupra Marittima; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cupra Marittima Il comune di CUPRA MARITTIMA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 6 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Aliquota ordinaria: 6,5 per mille; Aliquota ridotta per immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; Detrazione per abitazione principale: L. 200.000. (Omissis).

Comune di Cureggio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Cureggio Il comune di CUREGGIO (provincia di Novara) ha adottato, il 4 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria (per terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati): sei per mille;
abitazione principale: cinque per mille;
unita' immobiliari equiparate alla abitazione principale cinque per mille; 2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione dalla imposta dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale. (Omissis).

Comune di Daone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Daone Il comune di DAONE (provincia di Trento) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili nell'ambito del comune di Daone, nel 4 per mille; 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. la detrazione per l'abitazione principale e' pari al 100% di quanto dovuto per la propria quota di proprieta', usufrutto o altro diritto reale d'uso o abitazione relativo all'unita' immobiliare urbana destinata a propria abitazione principale come definita dal comma 2,dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, usufruibile anche sulle eventuali pertinenze nel caso la detrazione fosse inferiore a L. 200.000 e fino a tale cifra; 3. di dare atto che non sono previste altre aliquote d'imposta o altri tipi di detrazione d'imposta oltre a quelli indicati ai commi 1 e 2. (Omissis).

Comune di Dueville; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dueville Il comune di DUEVILLE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) (Omissis). 2) di confermare, pertanto per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille sugli immobili sfitti adibiti a civile abitazione da piu' di un anno al 1o gennaio 2000 e che non abbiano piu' di 50 anni; 3) di stabilire, altresi', per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5,2 per mille sugli altri immobili; 1) di fissare la detrazione sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 230.000. 2) di fissare, altresi', la maggiore detrazione di L. 350.000 nelle situazioni di particolare carattere sociale, stabilendo i sottoindicati criteri:
il contribuente dovra' alla data del 31 dicembre 1999 aver gia' compiuto il sessantaquattresimo anno di eta';
il contribuente dovra' rientrare nei seguenti limiti di reddito desunti dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche anno d'imposta 1999:
a) L. 14.000.000 per nucleo formato da 1 componente
b) L. 21.000.000 per nucleo formato da 2 componenti
c) L. 24.000.000 per nucleo formato da 3 componenti
d) L. 26.000.000 per nucleo formato da 4 componenti
il contribuente dovra' presentare la relativa domanda, su apposito modulo predisposto dal comune, presso l'ufficio tributi entro il termine perentorio del 19 giugno 2000. (Omissis).

Comune di Dumenza; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Dumenza Il comune di DUMENZA (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis), stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione per abitazione principale per l'anno 2000 cosi' come sottoindicato:
aliquota per abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille;
aliquota per gli altri fabbricati: 7 per mille;
detrazione per abitazione principale: L. 200.000. (Omissis).

Comune di Erli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Erli Il comune di ERLI (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (omissis), di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli (I.C.I.) per l'anno 2000, nelle seguenti misure diversificate:
6 per mille per l'abitazione principale;
6,5 per mille per tutte le altre abitazioni o fattispecie. (Omissis).

Comune di Faggeto Lario; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Faggeto Lario Il comune di FAGGETO LARIO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota prima casa: 5 per mille; aliquota seconda casa: 5,5 per mille; fabbricati produttivi e altre pertinenze: 5,5 per mille; aliquota seconda casa utilizzata gratuitamente dai genitori e/o figli: 5 per mille. (Omissis).

Comune di Fascia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fascia Il comune di FASCIA (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicarsi, per l'anno 2000, all'imposta comunale sugli immobili; 2) di tener conto, nella determinazione della base imponibile di quanto stabilito dall'art. 5, decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e ss., art. 3, legge 662/199 3) di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4) di detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 5) si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 6) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 2, decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9, decreto legislativo 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si intendono coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11, legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis).

Comune di Faule; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Faule Il comune di FAULE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nel seguente modo:
Tipologia di immobili: abitazione principale - unita' immobiliari equiparate - altre tipologie di immobili: aliquota unica 6 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2000, le seguenti misure di detrazione d'imposta: Detrazione annua abitazione principale e unita' immobiliari equiparate L. 200.000. (Omissis).

Comune di Feltre; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Feltre Il comune di FELTRE (provincia di Belluno) ha adottato, il 17 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni fissate dagli accordi di cui al comma 3, art. 2, legge 431/199
del 6 per mille per tutti gli altri immobili con esclusione delle aree edificabili per le quali e' stabilita una aliquota del 7 per mille;
un'aliquota del 2 per mille, per un periodo di tre anni dall'inizio dei lavori o per la durata degli interventi, se inferiore ai tre anni, e limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei lavori, a favore di proprietari degli immobili che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, ovvero per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centri storici come individuati nell'Atlante dei centri storici della provincia di Belluno redatto dalla Regione Veneto con atto in data giugno 198 sono inoltre considerati centri storici le zone comprese nei predetti centri storici ma delimitate nelle zone A del vigente piano regolatore generale. Per poter usufruire dell'aliquota agevolata del 2 per mille il proprietario dell'immobile dovra' presentare copia della documentazione al comune prevista dal regolamento richiamato dall'art. 1, comma 3, della legge collegata alla Finanziaria 1998 o equivalente;
un'aliquota del 2 per mille per gli immobili appartenenti alle ONLUS e da queste utilizzati per fini istituzionali; 2) di determinare per l'anno 2000 la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 230.000, comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e compresa l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3) di determinare altresi' per l'anno 2000, la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura del doppio del minimo pari a L. 400.000 a favore di proprietari di abitazione principale che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti portatori di handicap ai quali l'apposita Commissione Medica dell'ULSS, di cui all'art. 1 della legge 295/1990, abbia riconosciuto la connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. Sono esclusi gli invalidi civili, del lavoro e coloro che hanno riconosciuta una invalidita' ai fini del lavoro. (Omissis).

Comune di Fenestrelle; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fenestrelle Il comune di FENESTRELLE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:
a) aliquota del 5 per mille per unita' immobiliari adibite a negozi ed attivita' artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e mestieri (cat. C3), il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attivita' commerciale ed artigianale;
b) aliquota del 6 per mille, senza differenziazioni, per le altre tipologie di immobili; 2) di determinare in L. 300.000 la detrazione relativa all'abitazione principale. (Omissis).

Comune di Fino Del Monte; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fino Del Monte Il comune di FINO del MONTE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000. (Omissis).

Comune di Fiumefreddo Di Sicilia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fiumefreddo Di Sicilia Il comune di FIUMEFREDDO di SICILIA (provincia di Catania) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e/o integrazioni, di fissare per l'anno 2000, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili diversificandole come appresso:
aliquota del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;
aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore ai tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
aliquota del 5 per mille per i terreni agricoli;
aliquota del 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; 2) ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, aumentare per l'anno 2000 la detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale da lire 200.000 a Lire. 300.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3) ai sensi e per gli affetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, aumentare per l'anno 2000 la detrazione spettante per le abitazioni principali da lire 200.000 a lire 350.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, a favore di contribuenti che posseggano a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione oltre l'eventuale garage e/o posto macchina e/o cantina annessi, soltanto l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e che appartengano alle seguenti categorie:
a) pensionati titolari di pensione sociale o minima e comunque di pensione con reddito familiare imponibile ai fini I.R.P.E.F., non superiore a L. 14.800.000 nell'anno 199
b) famiglie in cui nel proprio nucleo familiare c'e' uno o piu' portatori di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 75%, con reddito familiare complessivo annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F., non superiore a L. 24.000.000 nell'anno 199
c) famiglie numerose composte da 5 o piu' componenti il cui reddito familiare complessivo annuo imponibile ai fini I.R.P.E.F., non superi L. 25.000.000 nell'anno 199 per ottenere le suddette agevolazioni, il contribuente deve produrre idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti ai punti a) b) e c) entro il 31 maggio 2000. (Omissis).

Comune di Foglizzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Foglizzo Il comune di FOGLIZZO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare, come segue, le aliquote I.C.I. applicabili per l'anno 2000, di sensi del decreto legislativo 504/1992:
a) l'aliquota ordinaria sugli immobili e' fissata nella misura del 5 per mille; per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo d'imposta la detrazione e' di L. 200.00
b) per le unita' immobiliari possedute in aggiunta alle abitazioni principali l'aliquota del 6 per mille;
c) per le unita' immobiliari non locate l'aliquota del 7 per mille; (Omissis).

Comune di Follina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Follina Il comune di FOLLINA (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2000, le misure vigenti delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come di seguito specificato:
a) aliquota ordinaria 5 per mille;
b) aliquota per le seconde case 6 per mille (intendendo per le seconde case le unita' immobiliari non adibite da parte del soggetto passivo ad abitazione principale per se' o per parenti di primo grado); 2) di determinare per l'anno 2000 in L. 250.000 la misura della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis).

Comune di Fontaneto d'Agogna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fontaneto d'Agogna Il comune di FONTANETO d'AGOGNA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le medesime aliquote in vigore per l'anno 199
aliquota del 5 per mille per i residenti;
aliquota del 6 per mille per i non residenti;
detrazione per abitazione principale e pertinenze lire 210.000. (Omissis).

Comune di Forlimpopoli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Forlimpopoli Il comune di FORLIMPOPOLI (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 aliquota unica dell'imposta comunale sugli Immobili nella misura del 5,5 per mille). 2. di determinare per l'anno 2000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 220.000. 3. di determinare la maggiore detrazione per immobile adibito ad abitazione principale per le seguenti fasce sociali disagiate in L. 400.000.
1) contribuenti con oltre sessanta anni di eta', pensionati, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione, con famiglia composta da un unico componente e con reddito lordo annuo inferiore a L. 13.000.00
2) contribuenti con oltre sessanta anni di eta', pensionati, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione, con reddito familiare lordo annuo inferiore a L. 18.000.00
3) contribuenti nella cui famiglia sono compresi tre o piu' figli fiscalmente a carico, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione e con reddito familiare lordo annuo inferiore a L. 28.000.00
4) contribuenti nella cui famiglia sono compresi uno o piu' figli portatori di handicap, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione e con reddito familiare lordo annuo inferiore a L. 28.000.00
5) contribuenti portatori di handicap, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione e con reddito annuo lordo inferiore a L. 13.000.00
6) contribuenti nella cui famiglia sono compresi due figli fiscalmente a carico, possessori del solo immobile adibito ad uso abitazione e con reddito familiare lordo annuo inferiore a L. 18.000.00 4. di confermare per l'anno 2000 il modulo di richiesta per la maggiore detrazione approvato con delibera G.M. n. 424/1996. (Omissis).

Comune di Forni di Sopra; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Forni di Sopra Il comune di FORNI di SOPRA (provincia di Udine) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nella misure di seguito indicate:
aliquota per abitazione principale e loro pertinenze: 4,5 per mille;
aliquota per immobili diversi dalle abitazioni (categorie B/C/D A/10 e aree fabbricabili): 4,5 per mille;
aliquota per immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale 5 per mille;
aliquota per immobili di proprieta' di Enti senza scopo di lucro: 4 per mille;
aliquota per gli immobili definiti rustici ed edifici del territorio non urbano del fondovalle (normati dal Piano regolatore generale comunale come da allegato): 4 per mille; 2) di stabilire in lire 200.000 la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. 3) di stabilire la riduzione al 2 per mille dell'aliquota per gli interventi volti al recupero di unita' immobiliari descritti nel relativo e vigente regolamento comunale in applicazione dell'art. 1, comma 50, della legge n. 449/199 4) di dare atto che per l'applicazione delle aliquote dell'imposta vomunale sugli immobili valgono inoltre le agevolazioni, esenzioni e riduzioni previste dalla legge e dal regolamento comunale. (Omissis).

Comune di Framura; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Framura Il comune di FRAMURA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,8 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, che rimane stabilita in L. 200.00 (Omissis).

Comune di Frassinelle Polesine; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Frassinelle Polesine Il comune di FRASSINELLE POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), determinata nella misura del 5,75 per mille, e la misura della detrazione in vigore per l'anno precedente. 2. di dare atto che operano le agevolazioni previste all'art. 11 del regolamento I.C.I., qui di seguito riportate:
art. 11, comma 3, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 446/1997 ed ai soli fini dell'aliquota e detrazione, le cantine, i box e i posti macchina coperti e scoperti, ancorche' distintamente iscritti a catasto, costituiscono pertinenza di abitazione principale ed usufruiscono della aliquota ridotta e della detrazione prevista per la stessa, a condizione che ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare dello stesso diritto reale di godimento.
art. 11, comma 4, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. e, del decreto legislativo 446/1997, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed ai collaterali entro il secondo grado sono equiparate alle abitazioni principali, se nelle stesse il parente o collaterale ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni e' applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse. (Omissis).

Comune di Fratta Polesine; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Fratta Polesine Il comune di FRATTA POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I. al 5,75 per mille; 2) di confermare, per l'anno 2000, la detrazione di L. 240.000 fissata a favore dei soggetti meno abbienti individuati come da delibera consiliare n. 7 del 15 febbraio 1996 che si intende integralmente richiamata; (Omissis).
1) di applicare la detrazione unica di L. 240.000 per quelle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) reddito ai fini Irpef inferiore o pari all'ammontare di pensione minima INPS escluso il reddito derivante dall'abitazione stessa e del garage. Nel caso di nuclei familiari composti da 2 o piu' persone il reddito massimo non puo' essere superiore a 2 volte l'ammontare della pensione minima INPS;
b) valore del fabbricato stesso (rendita catastale effetiva o presunta x 100) compreso nelle categorie da A/2 a A/6. (Omissis).

Comune di Funes (Villnss); Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Funes (Villnss) Il comune di FUNES (VILLNSS) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' fissata, per l'anno 2000, al 5,0 per mille per tutti gli immobili. la detrazione per l'abitazione principale, relativa alla stessa imposta, e' fissata in L. 200.000. (Omissis).

Comune di Galati Mamertino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Galati Mamertino Il comune di GALATI MAMERTINO (provincia di Messina) ha adottato, il 21 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
aliquota I.C.I. 6 per mille;
aliquota I.C.I. prima abitazione 5 per mille;
detrazione prima abitazione L. 320.000. (Omissis).

Comune di Gallicano Nel Lazio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gallicano Nel Lazio Il comune di GALLICANO nel LAZIO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. riconfermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
1) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
2) aliquota agevolata nella misura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad attivita' commerciali artigianali nell'ambito del centro storico, cosi' come perimetrato ai sensi di legge, purche' sussista in capo allo stesso soggetto la titolarita' dell'esercizio dell'impresa e la titolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sull'immobile; 2. di confermare altresi' la detrazione per la prima abitazione attualmente in vigore in L. 200.000. (Omissis).

Comune di Gallicchio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gallicchio Il comune di GALLICCHIO (provincia di Potenza) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, come in effetti determina, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura massima del 6 per mille; 2. di determinare, come in effetti determina, per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 cosi' come prescritto dall'art. 3, comma 55, punto 2), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis).

Comune di Galliera Veneta; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Galliera Veneta Il comune di GALLIERA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,7 per mille; 2. la detrazione per la prima abitazione resta fissata in L. 200.000. (Omissis).

Comune di Gallodoro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gallodoro Il comune di GALLODORO (provincia di Messina) ha adottato, il 31 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare nel 7 per mille, in presenza di gravi esigenze di bilancio, l'aliquota I.C.I. ordinaria da applicare sul territorio del comune di Gallodoro per l'anno 2000, per tutte le tipologie e/o classi di immobili per come individuati dagli artt. 1 e 2 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2) di confermare per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis).

Comune di Gandellino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gandellino Il comune di GANDELLINO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 200 1) aliquota ridotta, da applicare1.
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille; 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;
5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;
5.3. 6) aliquota agevolata2 in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 6 per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 6 per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 6 per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: 6 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 44 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille; 8) aliquota agevolata speciale3 del 6 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della. legge n. 431/199 9) aliquota speciale4 del 7 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. 1 L'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria - comunque non inferiore al 4 per mille - puo' essere deliberata: a) soltanto per le abitazioni principali possedute dalle persone fisiche e dai soci delle cooperative a proprieta' indivisa; b) soltanto per gli alloggi locati a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;
c) congiuntamente per le unita' immobiliari di cui alle precedenti lett. a) e b). Il comune puo' anche stabilire due aliquote ridotte di diversa misura - sempre non inferiori al 4 per mille - una per le unita' immobiliari di cui alla lettera a), l'altra per quelle di cui alla lettera b). 2 Anche inferiore al 4 per mille. 3 Anche inferiore al 4 per mille. 4 Anche superiore al 7 per mille - ma entro il 9 per mille - nei soli comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551. (Omissis).

Comune di Garda; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Garda Il comune di GARDA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicabili per l'anno 2000:
aliquota ordinaria: 5,9 per mille;
aliquota ridotta: 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
detrazione: L. 230.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis).

Comune di Garlasco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Garlasco Il comune di GARLASCO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2000 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. - con aliquote rispettivamente del 6 per mille tutti gli immobili compresi quelli adibiti ad abitazione principale e del 7 per mille per le case sfitte e le seconde case; 3. di fissare la detrazione di L. 400.000 per gli immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000, secondo la tabella sottoriportata:
pensionati e dipendenti;
coniugi a carico di pensionati che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili;
contribuenti con handicap: il reddito annuo aumenta di L. 2.500.000. Detrazione abitazione principale:
componenti nucleo familiare 1 persona, fascia reddito lordo L. 13.000.00
componenti nucleo familiare 2 persone, fascia reddito lordo L. 20.000.00
componenti nucleo familiare 3 persone, fascia reddito lordo L. 26.000.00
componenti nucleo familiare 4 persone, fascia reddito lordo L. 30.000.00
componenti nucleo familiare 5 persone, fascia reddito lordo L. 35.000.00
componenti nucleo familiare 6 persone, fascia reddito lordo L. 45.000.00 3. di agevolare i contribuenti sopraindicati, consentendo di presentare atti di notorieta', sottoscritti avanti un funzionario comunale competente, attestanti:
il reddito complessivo del nucleo familiare;
il non possesso di altri immobili escluso il garage di pertinenza alla abitazione principale; 4. di ribadire che di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini possessori di immobili classificati a catasto come: A/1 - A/2 - A/7 - A/8 - A/9. (Omissis).

Comune di Gassino Torinese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gassino Torinese Il comune di GASSINO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare in via definitiva le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a valersi per l'anno 2000:
a) del 5,5 per mille per le abitazioni principali e per tutti i casi previsti dall'art. 5 del regolamento per la disciplina dell'I.C.I.;
b) del 7 per mille per tutti gli altri immobili;
c) del 2 per mille per i casi previsti dall'art. 5-bis del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. 2) di approvare, per l'anno 2000, la detrazione d'imposta per le abitazioni principali, pari a L. 200.000 per tutte le categorie, fatta eccezione per la classe 3 della categoria A/3, per la quale viene fissata in L. 300.00 3) di applicare, per l'anno 2000, la detrazione nella misura di L. 300.000 per le abitazioni principali, nelle particolari situazioni di carattere sociale previste all'art. 6 del succitato regolamento. 4) di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati nelle condizioni previste dall'art. 9 del citato regolamento. (Omissis).

Comune di Gattinara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gattinara Il comune di GATTINARA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis).
aliquota I.C.I. 5 per mille unica;
detrazione abitazione principale: L. 210.00
equiparata ad abitazione principale, l'abitazione posseduta da anziani e disabili ricoverati in istituto. (Omissis).

Comune di Gazzuolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gazzuolo Il comune di GAZZUOLO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 5 per mille;
abitazioni possedute in aggiunta a quella principale 6 per mille;
alloggi non locati 7 per mille; 2) di stabilire in L. 220.000 la detrazione d'imposta sulla prima casa. (Omissis).

Comune di Genga; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Genga Il comune di GENGA (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. (Omissis). 2. fissare, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 7 per mille, con aliquota ridotta al 5 per mille e con una detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. (Omissis).

Comune di Ghemme; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ghemme Il comune di GHEMME (provincia di Novara) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di adeguare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2000 come segue:
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
aliquota 5,25 per mille e detrazione pari a lire 220.000 relativamente alle abitazioni principali ed alle loro pertinenze;
aliquota 5,75 per mille relativamente agli immobili classificati D1, A/10, C/1 ed alle case sfitte; 2. di dare atto che vengano considerate abitazione principale le case possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, e non locate, da soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari. (Omissis).

Comune di Gifflenga; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gifflenga Il comune di GIFFLENGA (provincia di Biella) ha adottato, il 28 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille. (Omissis).

Comune di Givoletto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Givoletto Il comune di GIVOLETTO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura unica del 5,5 per mille, unica per tutti i tipi di immobili . di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima stabilita dalla legge in L. 200.000 . (Omissis).

Comune di Gonnesa; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gonnesa Il comune di GONNESA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 7 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I:
a) abitazione principale, aliquota 4,5 per mille;
b) alti fabbricati ed aree fabbricabili, aliquota 6 per mille;
c) fabbricati concessi in comodato ai figli per abitazione principale, aliquota 4,5 per mille.,
d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e vendita di immobili, aliquota 4,5 per mille; 2. di confermare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.00 3. di concedere un ulteriore detrazione per l'abitazione principale ai contribuenti in condizione di disagio economico/sociale (pensioni sociali) nella misura di L. 100.000. (Omissis).

Comune di Gorga; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gorga Il comune di GORGA (provincia di Roma) ha adottato, il 12 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota per l'imposta comunale I.C.I. pari al 6 per mille; (Omissis).

Comune di Goro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Goro Il comune di GORO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di elevare per l'anno 2000 da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale al fini I.C.I., rapportata ad anno e quota di possesso, agli aventi diritto per il riconoscimento dello stato di non abbiente che risultano essere i seguenti:
pensionati e portatori di handicap monoreddito non superiore a L. 15.050.000 ai fini IRPEF per l'anno 199
pensionati, portatori di handicap e disoccupati con reddito di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a L. 24.303.000 oltre a L. 1.860.000 per ogni persona a carico al fini IRPEF per l'anno 199
famiglie numerose (sei o piu' componenti al 1o gennaio 2000) in possesso del solo appartamento abitato con eventuale garage annesso, quale unica proprieta' immobiliare con reddito non superiore a L. 90.300.000 per famiglie di sei componenti, a tal reddito si aggiungono L. 15.050.000 per ogni componenti in piu' ai fini IRPEF per l'anno 199
titolari di assistenza sociale a livello comunale. (Omissis).

Comune di Grassano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Grassano Il comune di GRASSANO (provincia di Matera) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I - di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1o gennaio 2000:
1 - aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;
2 - aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione e per gli immobili diversi dalle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille;
3 - aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili e inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico, alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, all'utilizzo di sottotetti: 4 per mille da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 199 II - Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 5 del regolamento I.C.I.; III - valgono le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 7 e 8 del citato regolamento ICI; IV - dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari; V - viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis).

Comune di Grazzano Badoglio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Grazzano Badoglio Il comune di GRAZZANO BADOGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare nel proprio territorio, con effetto limitatamente all'anno 2000 due aliquote I.C.I. diversificate:
una ordinaria del 6 per mille da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali
una ridotta del 5 per mille da applicare alle abitazioni principali: 2) (Omissis). 3) di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e', fino a concorrenza del suo ammontare di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis).

Comune di Gualtieri; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gualtieri Il comune di GUALTIERI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
del 6 per mille ordinaria per tutti gli immobili;
del 5,7 per mille ridotta per abitazione principale; 2) di stabilire che la detrazione per abitazione principale rimane fissata in L. 200.000. (Omissis).

Comune di Guardia Lombardi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Guardia Lombardi Il comune di GUARDIA LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire che per l'anno 2000 sono confermate le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;
aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per gli alloggi locati, con contratto registrato, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; 2) di confermare, inoltre, la deliberazione I.C.I. di L. 200.000 prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis).

Comune di Gudo Visconti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Gudo Visconti Il comune di GUDO VISCONTI (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2000, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi come segue:
Tipologia: Terreni agricoli, aliquota 6,5 per mille;
Tipologia: Aree fabbricabili, aliquota 6,5 per mille;
Tipologia: Fabbricati adibiti ad abitazione principale, aliquota 6 per mille;
Tipologia: Altri fabbricati, aliquota 6 per mille. (Omissis).

Comune di Guidizzolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Guidizzolo Il comune di GUIDIZZOLO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli Immobili come di seguito specificato:
abitazione principale (prima casa) 4 per mille;
terreni agricoli 5 per mille;
abitazioni sfitte 7 per mille;
aree edificabili 7 per mille;
altri fabbricati 7 per mille;
Detrazione sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale L. 250.000. (Omissis).

Comune di Guspini; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Guspini Il comune di GUSPINI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare, per l'anno 2000, la misura della detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, e l'aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili; (Omissis).

Comune di Iglesias; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Iglesias Il comune di IGLESIAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 22 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota da applicare ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, deliberata per l'anno 1999 con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 31 marzo 1999, ossia:
a) immobile adibito ad abitazione principale 5 per mille;
b) per tutti gli altri immobili oggetto di imposta 6 per mille; di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale rapportata alla quota di possesso, al periodo della destinazione e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. (Omissis).

Comune di Inverigo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Inverigo Il comune di INVERIGO (provincia di Como) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2000 nella misura differenziata in relazione alla tipologia degli immobili:
abitazione principale: aliquota 5,6 per mille;
unita' immobiliare equiparate all'abitazione principale, (art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili): aliquota 5,6 per mille;
tutte le altre tipologie di fabbricati e terreni: aliquota 6,6 per mille; 3) Di confermare, altresi', per l'anno 2000 la detrazione unica per abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis).

Comune di Isola Rizza; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Isola Rizza Il comune di ISOLA RIZZA (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in L. 200.00 3. (Omissis). 4. di dare atto che non si applicano ne' la riduzione dell'imposta, ne' in alternativa, l'aumento della detrazione previste dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 662/199 5. di dare atto, in riferimento all'art. 3, comma 56, della legge 662/1996, che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis).

Comune di Ionadi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Jonadi Il comune di JONADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000:
un'aliquota unica nella misura del 5, 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis).

Comune di La Loggia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di La Loggia Il comune di LA LOGGIA (provincia di Torino) ha adottato, il 24 gennaio e il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire l'aliquota del 7 per mille per i terreni agricoli le aree fabbricabili e per tutte le unita' immobiliari possedute che non siano adibiti ad abitazione principale; 2) di confermare l'aliquota del 5,3 per mille per l'abitazione principale (non estensibile alle sue pertinenze); 3) di confermare la misura della detrazione in Lire 250.000, pari a euro 129,11, per la sola abitazione principale (non estensibile alle sue pertinenze); 4) di dare atto che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari cosi' come previsto dall'art. 5, comma 4, del regolamento comunale sull'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili. 5) di dare atto della riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati non agibili previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, cosi' come previsto dall'art. 9 del regolamento comunale sopra citato; 6) di confermare l'applicabilita' dell'aliquota e della detrazione per l'abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad o disabili residenti presso ricoveri purche' i fabbricati stessi non siano locati; 7) di dare atto dell'applicabilita' della sola aliquota ridotta alle unita' immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), al coniuge solo se separato o divorziato legalmente, agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati), cosi' come previsto dall'art. 6 del regolamento suindicato. (Omissis). 1) di approvare, in applicazione delle norme in narrativa, le modifiche all'art. 5 del "regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I." come segue:
art. 5 - comma 1 - eliminare la parola: non .
art. 5 - comma 3 - sono abrogate le parole.......omissis......Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e sono sostituite dalle seguenti: ........omissis.....L'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, viene computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze . (Omissis).

Comune di Langhirano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Langhirano Il comune di LANGHIRANO (provincia di PARMA) ha adottato, il 28 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1 - di applicare per il 2000 ai fini dell'I.C.I. le seguenti aliquote:
5,5 per mille per l'abitazione principale e per le abitazioni locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
5,8 per mille per i rimanenti immobili;
7 per mille in materia di aree fabbricabili; 2. di confermare in L. 235.000 la detrazione dell'abitazione principale in materia di I.C.I.. 3. di mantenere la riduzione al 3 per mille dell'aliquota I.C.I. per le unita' immobiliari inagibili, inabitabili, di interesse artistico od architettonico site nel centro storico di Torrechiara (cosi' come perimetrato con la delibera n. 7 del 15 febbraio 1999) i cui proprietari intendano procedere ad interventi di recupero edilizio. La durata dell'agevolazione sara' di 3 anni dall'inizio dei lavori ed e' giustificata dalle notevoli difficolta' che i proprietari medesimi debbono affrontare a causa dei vincoli di carattere architettonico e paesaggistico che insistono sulla zona. (Omissis).

Comune di Larciano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Larciano Il comune di LARCIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 una aliquota I.C.I. unica nella misura del sette per mille; 2) di stabilire per l'anno 2000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 250.00 (Omissis).

Comune di Larino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Larino Il comune di LARINO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille; (Omissis).

Comune di Lauriano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lauriano Il comune di LAURIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare, con riferimento ai casi di fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, che l'aliquota venga differenziata e fissata nella misura del 6,5 per mille; 3. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 210.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis).

Comune di Lequio Tanaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lequio Tanaro Il comune di LEQUIO TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per quanto concerne il 2000, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni. (Omissis).

Comune di Lessolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lessolo Il comune di LESSOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis).

Comune di Licodia Eubea; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Licodia Eubea Il comune di LICODIA EUBEA (provincia di Catania) ha adottato il 16 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, (omissis). l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con decorrenza dal 1o gennaio 2000. (Omissis).

Comune di Livinallongo del Col di Lana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Livinallongo del Col di Lana Il comune di LIVINALLONGO del COL di LANA (provincia di Belluno) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille; di confermare, inoltre, un'aliquota inferiore a quella ordinaria, pari al 4 per mille per i seguenti immobili:
1. unita' immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.).
2. unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
3. unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
4. le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1o grado di parentela adibite a loro abitazione principale; di confermare, per l'anno 2000, l'importo della detrazione di cui all'art. 8 commi 2 e 3, del decreto legislativo 504/1992 in L. 300.000 per le abitazioni principali come definite dall'ultimo alinea del detto comma 2, per gli immobili classificati catastalmente con le categorie da A1 a A9 e adibiti ad abitazione del proprietario o del titolare di diritto reale, nonche' le unita' immobiliari di cui al comma 4, dello stesso art. 8, del decreto legislativo n. 504/199 di determinare l'aliquota superiore a quella ordinaria pari al 7 per mille per i fabbricati ad uso abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale; di stabilire che la predetta detrazione viene riconosciuta anche ai contribuenti in possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti numeri 3 e 4 subordinatamente alla presentazione di istanza al comune sulla modulistica predisposta dall'ufficio tributi per l'anno 2000 o se successiva dalla data di possesso dei requisiti; di determinare, sulla base dei prezzi di mercato locali riferiti al Piano Regolatore Generale vigente, il valore al mq. delle aree edificabili per zone, secondo la tabella seguente valida a partire dal 1o gennaio 2000, al fine di limitare l'insorgenza di contenzioso nelle azioni di accertamento:

Tabella 1

=====================================================================
Zone territoriali omogenee |Area I.C.I. 1 |Area I.C.I. 2 =====================================================================
| Valore/mq | Valore/mq ---------------------------------------------------------------------
A (Residenziale- Istruzione- Attr. | | Pubbl.) | 135.000| 112.500 ---------------------------------------------------------------------
A (Alberghiera) | 225.000| 187.500 ---------------------------------------------------------------------
B | 165.000| 137.500 ---------------------------------------------------------------------
C1 | 135.000| 112.500 ---------------------------------------------------------------------
C2 | 90.000| 75.500 ---------------------------------------------------------------------
D1 | 225.000| 187.500 ---------------------------------------------------------------------
D2 | 225.000| 187.500 ---------------------------------------------------------------------
D3 | 180.000| 150.000

Area 1: riguarda la frazione di Arabba compresi il Passo Pordoi e il Passo Campolongo; Area 2: resto del territorio. di approvare le seguenti modalita' operative per la valutazione delle aree fabbricabili per i periodi pregressi:
Anno 1999: rettifica in diminuzione dei valori riportati nella tabella sopra esposta nella misura del tasso di inflazione ufficiale; definizione del valore delle aree fabbricabili esistenti nel precedente Piano Regolatore Generale sulla base della seguente tabella:

Tabella 2

=====================================================================
Zone territoriali omogenee | Area I.C.I. 1 | Area I.C.I. 2 =====================================================================
| Valore/mq | Valore/mq
A | 120.000| 100.000
C1 | 225.000| 187.500
C2 | 90.000| 75.500
D1 | 150.000| 125.000
D1C | 225.000| 187.500
D2 | 90.000| 75.000
D3 | 48.000| 40.000

Area 1: riguarda la Frazione di Arabba compresi il Passo Pordoi e il Passo Campolongo; Area 2: resto del territorio.
Anni 1993-4-5-6-7-8: rettifica in diminuzione dei valori espressi nella Tabella 2 (Vecchio PRG) per ogni anno a partire dal 1998, e precedenti, sulla base del tasso di inflazione ufficiale. (Omissis).

Comune di Livorno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Livorno Il comune di LIVORNO ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) aliquota ordinaria del 6,4 per mille;
b) aliquota ridotta del 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Livorno per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e in favore di persone fisiche soggetti passivi per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, dando atto nel rispetto del comma 1, dell'art. 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996 n. 55
c) aliquota agevolata del 2 per mille a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unita' immobiliari ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/1998, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo;
d) aliquota del 9 per mille, per le unita' immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 2000 e per le quali risultino - da almeno due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta non essere stati registrati contratti di locazione, ad esclusione dell'abitazione principale di soggetti passivi residenti all'estero e della unita' immobiliare ad uso abitativo, posseduta da persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo; 2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza, in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3) di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 alle seguenti categorie di soggetti passivi:
a) disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione) riconosciuti tali alla data del 1o gennaio 2000, a condizione di essere possessori solo dell'unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, cantina, o altra pertinenza) e con un reddito complessivo familiare lordo, riferito all'anno 1999, non superiore all'importo di L. 42.000.000 (escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, oltre ad eventuali indennita' di accompagnamento);
b) possessori solo dell'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, cantina o altra pertinenza) e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, non superiore a L. 14.000.000 per nuclei familiari composti da un componente, incrementato di L. 4.000.000 per ogni componente il nucleo. 4) di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti categorie di soggetti passivi:
a) avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' al 1o gennaio 2000, essere possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione oltre all'eventuale annesso garage, o altra pertinenza, essere in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, riferito all'anno 1999 non superiore L. 20.000.000 se unico componente il nucleo familiare, incrementato di una quota di L. 4.000.000 per ogni componente il nucleo familiare;
b) per i nuclei familiari formati da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data del 1o gennaio 2000, in cui entrambi i componenti siano di eta' inferiore ai trentacinque anni al 1o gennaio 2000 e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, riferito all'anno 1999, non superiore a L. 35.000.00 5) di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni:
a) che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare;
b) che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);
c) che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita domanda entro la data del 20 dicembre 2000. 6) di stabilire che il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetti anche se il soggetto passivo o un suo familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area fabbricabile, sul quale l'attivita' agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, cosiddetti orticelli ). (Omissis).

Comune di Lomello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lomello Il comune di LOMELLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure:
a) 5 per mille per le prime case e le loro pertinenze;
b) 6 per mille per altri fabbricati e terreni;
c) 7 per mille per gli immobili sfitti.
agevolazioni:
ulteriore detrazione di L. 100.000 oltre le prime L. 200.000 per i nuclei familiari il cui reddito complessivo riferito al periodo di imposta precedentemente non superi L. 10.000.000 per ogni componente. (Omissis).

Comune di Lonato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lonato Il comune di LONATO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura unica del 6 per mille; 2) di fissare la detrazione minima da applicarsi all'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura fissa di L. 200.000. (Omissis).

Comune di Longobucco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Longobucco Il comune di LONGOBUCCO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificata dal comma 53, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 44 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione sull'abitazione principale. (Omissis).

Comune di Lu; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lu Il comune di LU (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000, nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria - 5 per mille, ad esclusione delle seguenti categorie catastali:
aliquota immobili di categoria catastale D7 - 4 per mille;
aliquota immobili di categoria catastale D2 - 6 per mille;
aliquota immobili di categoria catastale C1 - 6 per mille
abitazione principale - 5 per mille detrazione L. 220.00
immobili tenuti a disposizione - 5 per mille (sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenze secondarie).
Aliquota agevolata - 3 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili.
Tale aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis).

Comune di Lupara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lupara Il comune di LUPARA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 200 (Omissis). di confermare per l'anno 2000, salvo successive e nuove disposizioni di legge, nella misura del 6 per mille l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50 di dare atto che la detrazione sulla prima casa e' quella stabilita dalla legge; (Omissis).

Comune di Lurano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lurano Il comune di LURANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 4,5 per mille. 2. (Omissis). 3. (Omissis). (Omissis).

Comune di Magione; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Magione Il comune di MAGIONE (provincia di Perugia) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
a) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune e per gli immobili categoria catastale C/6 e C/7 direttamente asserviti all'abitazione principale;
b) 6,5 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad attivita' artigianali, commerciali e industriali - categorie catastali C/1, C/2, C/3 e D - con esclusione del gruppo D/5 - nel caso in cui il soggetto passivo eserciti direttamente la propria attivita';
c) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari compresi i terreni fabbricabili; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata; di dare atto che dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 e di dare altresi' atto che questa amministrazione non intende avvalersi della facolta' di aumentare tale detrazione. (Omissis).

Comune di Mairago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mairago Il comune di MAIRAGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000:
aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale di cui all'art. 4, comma 1, della legge 556 del 24 ottobre 1996, nella misura del 5 per mille;
aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
detrazione di L. 200.000 per abitazione principale con possibilita' di utilizzo dell'eventuale rimanenza della stessa per le pertinenze; 2. di modificare l'art. 23 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; (Omissis).

Comune di Majano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Majano Il comune di MAJANO (provincia di Udine) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000, come sottoesposto:
5 per mille l'aliquota ordinaria e per le prime case;
5,15 per mille l'aliquota per le seconde case; 2. di dare atto che la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000. (Omissis).

Comune di Malesco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Malesco Il comune di MALESCO (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1 - imposta I.C.I.: per l'anno 2000 e' confermata l'aliquota del 5,5 per mille. (Omissis).

Comune di Marano Principato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marano Principato Il comune di MARANO PRINCIPATO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 200 (Omissis). di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti tariffe per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune per l'anno 2000:
1) aliquota: 6 per mille;
2) detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta: L. 200.00 di dare atto, che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta'. usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis).

Comune di Marigliano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marigliano Il comune di MARIGLIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 10 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 in ragione del 5 per mille cosi' come disposto per gli anni 1993 al 199 b) confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis).

Comune di Martignacco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Martignacco Il comune di MARTIGNACCO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4,5 per mille; 2) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dello 0 per mille a favore dei soggetti che realizzano gli interventi di cui al comma 5, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da applicarsi:
a) per tre anni a decorrere da quello di inizio dei lavori, e nel caso di trasferimento degli immobili o di diritti reali sugli stessi, spetta all'acquirente;
b) qualora sussistano le stesse condizioni stabilite per la concessione della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (comma 3, dell'art. 1, della legge n. 449/1997). 3) di confermare anche, per l'anno 2000, per le motivazioni in premessa meglio specificate, le seguenti maggiori detrazioni sull'abitazione principale, relativamente ai casi di seguito indicati:
a) persone indigenti che hanno beneficiato direttamente o per il proprio nucleo familiare di interventi assistenziali da parte del comune:
importo detrazione L. 300.00
b) nuclei familiari ove esistono portatori di Handicap con percentuale di invalidita' superiore al 50 % nel caso in cui il reddito complessivo del nucleo famigliare, conseguito nell'anno 1998, risulti inferiore al seguente limite:
1. nucleo familiare composto da n. 2 persone, L. 33.000.00
2. per ogni persona in piu', L. 11.000.00
importo detrazione: L. 300.00 c) persone componenti di nuclei familiari nell'ambito dei quali oltre all'abitazione principale sia presente come unico reddito una pensione sociale o comunque d'importo annuale non superiore a L. 7.800.000: importo detrazione L. 300.00
d) Nuclei familiari ove l'unico titolare di reddito sia rimasto disoccupato per almeno quattro mesi nell'arco dell'anno precedente all'anno di imposta
importo detrazione L. 300.00 4) di dare atto che l'aliquota agevolata e la maggiore detrazione saranno subordinate alla presentazione di apposita autocertificazione entro la data di pagamento dell'acconto dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis).

Comune di Marzabotto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Marzabotto Il comune di
 
MARZABOTTO (provincia di Bologna) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille. confermare l'aliquota ridotta per l'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2000 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nella misura del 6 per mille; considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 504/1992. (Omissis).

Comune di Masciago Primo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Masciago Primo Il comune di MASCIAGO PRIMO (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di applicare, in attuazione dell'art. 6, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' dell'art. 2, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura differenziata del 5 per mille per i residenti di unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazioni principali, e del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati. (Omissis).

Comune di Maser; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Maser Il comune di MASER (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis).

Comune di Massa e Cozzile; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Massa e Cozzile Il comune di MASSA e COZZILE (provincia di Pistoia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. per l'anno 2000:
a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' determinata nella misura del 6,6 per mille;
b) per le abitazioni non locate l'aliquota e' determinata nella misura del 7 per mille;
c) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale la misura dell'aliquota e' ridotta al 5,5 per mille; 2. (Omissis). 3. di dare atto che la misura della detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale e' stabilita dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura di L. 200.000 annue; 4. di precisare ai sensi del comma 56, dell'art. 3, della legge 662/1996, che e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis).

Comune di Massalengo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Massalengo Il comune di MASSALENGO (provincia di Lodi) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota del 6 per mille, in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 50 di mantenere l'aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali e per quelle concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado; di applicare la detrazione di L. 200.000 per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con esclusione dei parenti di cui all'art. 2 del regolamento I.C.I.; di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata per l'anno 2000 con aliquota del 7 per mille limitatamente agli alloggi non locati ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 662/199 di introitare l'imposta tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o direttamente presso la tesoreria comunale. (Omissis).

Comune di Matelica; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Matelica Il comune di MATELICA (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal comma 53, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 5 per mille - per le unita' abitative costituenti abitazione principale per i soggetti d'imposta; 7 per mille - per le unita' abitative non locate e/o locate a canone libero; 6 per mille - per le unita' abitative locate nel rispetto dei limiti di equo canone o con contratti agevolati stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/199 5,5 per mille - per tutte le altre tipologie di immobili; dare atto che sono considerati parti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte, in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale delle persone fisiche, anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale, limitatamente ad una unita' per categoria; dare atto altresi' che ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'aliquota deliberata ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello stesso decreto, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato, con scrittura privata, ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli); confermare per l'anno 2000 l'aumento della detrazione per abitazione principale a L. 300.000, e comunque entro il limite d'imposta per l'abitazione principale, per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1o gennaio 2000:
a) contribuente ultrasessantacinquenne che vive da solo in possesso esclusivamente di reddito derivante dalla abitazione principale e da pensione minima INPS ovvero, avente nucleo familiare con altra persona in possesso dei medesimi requisiti di eta' e di reddito;
b) contribuente portatore di handicap grave comportante una invalidita' pari al 100%; determinare che l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, venga considerata ai fini I.C.I. come abitazione principale. (Omissis).

Comune di Melara; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Melara Il comune di MELARA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.00 2. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, ad eccezione delle voci sottoriportate:
di applicare un'aliquota pari al 7 per mille a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati;
di applicare un'aliquota ridotta, pari al 4 per mille a tutti soggetti passivi, appartenenti a nuclei familiari che abbiano contratto matrimonio nell'anno corrente. (Omissis).

Comune di Melendugno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Melendugno Il comune di MELENDUGNO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). stabilire, per l'anno 2000, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: 1) aliquota del 4 per mille:
a) in favore di persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
c) per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 2) aliquota del sei per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per le abitazioni non locate; 3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis).

Comune di Melicucco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Melicucco Il comune di MELICUCCO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. sara' applicata nella misura del 5 per mille per la prima casa e del 6 per mille per la seconda casa. (Omissis).

Comune di Melissa; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Melissa Il comune di MELISSA (provincia di Crotone) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per i motivi meglio specificati in narrativa l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; 2) di stabilire la misura della detrazione da applicarsi alla predetta imposta per l'abitazione principale in L. 220.000 relativamente all'anno 200 (Omissis).

Comune di Melito di Porto Salvo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Melito di Porto Salvo Il comune di MELITO di PORTO SALVO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; di stabilire, altresi', per l'anno 2000 l'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille nei seguenti casi:
a) immobile concesso in uso gratuito (comodato) al figlio/a coniugato/a residente (in tal caso il figlio/a non avra' diritto alla detrazione per abitazione principale;
b) interventi di recupero consistenti in attivita' edili di completamento dei rustici comprensivo del decoro esterno. Tale agevolazione e' applicabile per i lavori che abbiano avuto inizio e siano stati ultimati entro l'anno 2000.
c) interventi di ornato e di decoro delle facciate. Tale agevolazione e' applicabile per i lavori che abbiano avuto inizio e siano stati ultimati entro l'anno 2000.
Per avere diritto all'agevolazione di cui ai punti b) e c) sara' necessario dimostrare, mediante esibizione della documentazione, che durante il periodo interessato il contribuente era in possesso di licenza edilizia rilasciata dal comune o aveva effettuato al comune la comunicazione di inizio attivita';
di riconoscere una detrazione d'imposta pari a L. 250.000 nei confronti del proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale sull'immobile adibito effettivamente ad abitazione principale; di riconoscere una detrazione d'imposta pari a L. 300.000 nei seguenti casi:
pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 10.000.00
qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap. In tal caso il nucleo familiare del portatore di handicap non dovra' possedere redditi imponibili IRPEF superiori a L. 50.000.000 al netto dell'indennita' di accompagnatore. (Omissis).

Comune di Mereto di Tomba; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mereto di Tomba Il comune di MERETO di TOMBA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. aliquota del 7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale, nonche' per le aree fabbricabili (aree utilizzate a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici) ed abitazioni sfitte; 2. aliquota del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli ecc.) non compresi nell'ipotesi del punto (Omissis).

Comune di Mesenzana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mesenzana

Il comune di MESENZANA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di rinconfermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I nella misura del 5,5 per mille per l'anno 2000.
(Omissis).

Comune di Meta; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Meta

Il comune di META (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota per abitazione principale: 6 per mille; aliquota per abitazioni locate con contratto registrato utilizzate come abitazione principale art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556: 6 per mille; aliquota per abitazioni non locate da almeno due anni art. 2, comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431: 9 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Mezzane di Sotto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mezzane di Sotto

Il comune di MEZZANE di SOTTO (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, per le ragioni in premessa espresse, l'imposta comunale sugli immobili nelle misure di seguito riportate:
per gli immobili non adibiti ad abitazione principale, classificati nel gruppo catastale A: aliquota 7 per mille;
per tutte le altre categorie di immobili : aliquota 5 per mille; 2. di stabilire inoltre che, sempre per l'anno 2000, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sia detratta, fino alla concorrenza del suo ammontare, la somma di L. 200.000 in ragione annua.
(Omissis).

Comune di Mezzani; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mezzani

Il comune di MEZZANI (provincia di Parma) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2000, nella misura unica del 5,8 per mille ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di non avvalersi della facolta' di applicare aliquote diversificate previste dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificati dalla legge n. 662/1996.
(Omissis).

Comune di Mezzanino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mezzanino

Il comune di MEZZANINO (provincia di Pavia) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Micigliano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Micigliano

Il comune di MICIGLIANO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).

Comune di Miglianico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miglianico

Il comune di MIGLIANICO (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 4,5 per mille, come gia' in vigore per l'anno 1999, senza alcuna diversificazione dell'aliquota in relazione alle abitazioni e senza variazione della detrazione.
(Omissis).

Comune di Miglierina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miglierina

Il comune di MIGLIERINA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille; di confermare che la detrazione per la prima casa e' di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Miglionico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miglionico

Il comune di MIGLIONICO (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che confermano le misure gia' fissate per l'anno 1999:
1) immobili in genere: aliquota 7 per mille;
2) abitazione principale: aliquota 5 per mille; 2. di fissare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: 1) anziani di eta' superiore ai sessantacinque anni in possesso di un reddito del nucleo familiare complessivo non superiore a L. 7.000.000 annue, al lordo delle ritenute di legge: detrazione L./anno 300.00
2) disabili di qualsiasi eta' con invalidita' superiore ai 2/3: detrazione L./anno 300.00
3) ciechi civili e sordomuti con un reddito del nucleo familiare complessivo non superiore a L. 5.000.000 annue al lordo delle ritenute di legge: detrazione L./anno 300.000.
(Omissis).

Comune di Milazzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Milazzo

Il comune di MILAZZO (provincia di Messina) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno d'imposizione 2000 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5 per mille e la detrazione di L. 200.000 relativamente all'abitazione principale; 2. di confermare, inoltre, al 6 per mille l'aliquota I.C.I. limitatamente alle sole abitazioni possedute in aggiunta a quella principale; 3. in applicazione del combinato disposto dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con legge 9 maggio 1997, n. 122, di elevare la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali da L. 200.000 a L. 500.000 limitatamente alle categorie di soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni socio-economiche:
a) i disoccupati che al 1o gennaio 2000 siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; i non occupati che, gia' fruitori della cassa integrazione guadagni o dell'indennita' di mobilita' ai sensi di legge, al 1o gennaio 2000 abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente; i lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscono di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilita' da oltre sei mesi. Le condizioni di cui al presente punto devono essere documentate dai competenti organismi;
b) i titolari di pensioni o assegni minimi che, alla data del 1o gennaio 2000, abbiano gia' compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che non superino un reddito familiare imponibile complessivo di L. 22.000.00
c) i soggetti passivi il cui nucleo familiare convivente nell'abitazione oggetto di detrazione, comprenda uno o piu' disabili non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
d) i soggetti di cui trattasi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:
che posseggano il solo appartamento condotto direttamente, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale (a condizione cioe' che la rendita di questi ultimi beni immobili sia stata compresa nella rendita dell'abitazione principale);
che nessun componente il nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi oltre quello adibito ad abitazione principale nel territorio nazionale;
che non venga effettuata alcun tipo di locazione o comodato;
che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superiore a L. 22.000.000, mentre per i soggetti di cui al punto 3, lettera c) il reddito puo' essere maggiorato rispetto all'importo di L. 22.000.000 di ulteriori L. 15.000.000 per ogni disabile convivente nel nucleo familiare;
e) al fine di usufruire delle agevolazioni de quo i contribuenti dovranno produrre apposita richiesta-autocertificazione ai sensi della legge 15/1968 nella quale dovranno dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 500.00
f) la richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata, tramite lettera-raccomandata, entro il mese di giugno 2000 all'ufficio tributi del comune di Milazzo, oppure consegnata a mano al medesimo ufficio. I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000, gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrata comprovante quanto dichiarato. Nei casi di dichiarazione infedele verranno applicati le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e dalle altre normative vigenti;
g) a norma dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, sono considerate abitazioni principali, ai fini della detrazione d'imposta di L. 500.000, le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
h) per l'ottenimento di tale detrazione i soggetti interessati dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968 e secondo le modalita' di cui alla lettera e) della presente proposta;
i) sono escluse dalla maggiorazione della detrazione tutte le unita' immobiliari classificate in catasto nella categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
(Omissis).

Comune di Mirabello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mirabello

Il comune di MIRABELLO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. applicare per l'anno 2000, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote di imposta cosi diversificate:
A) 5,9 per mille per:
le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (individuate ex art. 3 del menzionato regolamento I.C.I.), ivi comprese, quelle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, di cui all'art. 3, comma 56, legge n. 662/199
i fabbricati concessi in uso gratuito ai figli dai genitori e/o viceversa, utilizzate come abitazione principale e nella stessa residenti, ivi compresa la relativa pertinenza, cosi come previsto dall'art. 4 del richiamato regolamento I.C.I., adottato in conformita' ai criteri di cui all'art. 59 decreto legislativo n. 446/199
per tutti i casi non descritti al successivo punto B);
B) 7 per mille per: le unita' immobiliari: abitazioni non locate e/o terreni edificabili, possedute in aggiunta all'abitazione principale, intendendosi nella fattispecie, a titolo esemplificativo per:
abitazione: tutte le unita' immobiliari di categoria A (esclusa la tipologia A/10) e relative pertinenze cosi' come individuate all'art. 3 del regolamento I.C.I., ovvero asservite all'abitazione non locata e ubicata nella stessa area su cui insiste l'abitazione stessa;
non locate: non soggette a contratto di locazione. Restano pertanto assoggettate all'aliquota ordinaria del 5,9 per mille tutte quelle unita' immobiliari classificate catastalmente come abitazione (escluse A/10) e relative pertinenze, soggette a regolare contratto di locazione. 2. avvalersi della facolta' di cui all'art. 3 legge n. 662/1996, in materia di riduzioni e/o detrazioni dell'imposta in argomento, per categorie di soggetti, individuati con atto consiliare n. 74/98, che versino in condizioni di particolare disagio economico - sociale, elevando a L. 500.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e precisamente:
cittadini riconosciuti indigenti ai fini dell'esonero dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, secondo i requisiti fissati con deliberazione n. 48 del 24 giugno 1992 e successive modificazioni;
pensionati e/o portatori di handicap, con invalidita' riconosciuta monoreddito, in condizione non lavorativa con reddito da pensione per l'anno 1999 non superiore a L. 15.050.000 annui, al lordo delle ritenute fiscali;
pensionati e/o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo anno 1999 (al lordo delle ritenute fiscali) non superiori L. 24.303.000, aumentato di L. 1.860.000 per ogni persona considerata a carico ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 12 decreto del Presidente della Repubblica n. 917/198
disoccupati, lavoratori in cassa integrazione straordinaria in mobilita' inclusi in nuclei familiari, con reddito complessivo annuo, relativo al 1999 (al lordo delle ritenute fiscali) non superiore a L. 24.303.000, aumentato di L. 1.860.000 per ogni familiare avente i requisiti per essere considerato a carico ai fini previdenziali; 3. di determinare che i soggetti individuati al precedente punto 2 per beneficiare della maggior detrazione di L. 500.00 provvedano a:
presentare direttamente o con raccomandata al settore contabilita' del comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I., apposita richiesta comprensiva di autocertificazione, in carta semplice, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I., unitamente alla dichiarazione di non possedere, ne' il richiedente, ne' i familiari o conviventi, redditi di lavoro autonomo d'impresa o di partecipazione e di non essere proprietari o usufruttuari d'altro fabbricato adibito ad abitazione. I contribuenti, che abbiano inviato la richiesta nel rispetto del termine di cui sopra, potranno al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I., gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta. 4. di dare atto che la maggior detrazione (L. 500.000) prevista per i menzionati soggetti e' stata calcolata nel rispetto dell'equilibrio di bilancio in ottemperanza al disposto di cui all'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis).

Comune di Miradolo Terme; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miradolo Terme

Il comune di MIRADOLO TERME (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1) di confermare che la detrazione fino a un massimo di L. 500.000 per l'unita' adibita ad abitazione principale rimane fissata secondo le modalita' stabilite con la deliberazione di C.C. n. 5 del 4 febbraio 1998 nel modo seguente:
detrazione pari a L. 500.000 per gli immobili di valore catastale rivalutato fino a L. 80.000.000 (valore catastale moltiplicato per il coefficiente 100 aumentato del 5%) secondo la seguente tabella per le seguenti categorie di cittadini;

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
(per immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000)

===================================================================== Componenti|L. 500.000|L. 400.000 |L. 300.000 |L. 250.000 | L. 00.000
nucleo | Prima | Seconda | Terza | Quarta | Quinta
fam. | fascia | fascia | fascia | fascia | fascia ===================================================================== 1 Persona |9.000.000 |10.698.000 |12.481.000 |14.264.000 |- --------------------------------------------------------------------- 2 Persone |14.710.000|17.635.000 |20.595.000 |23.537.000 |- --------------------------------------------------------------------- 3 Persone |18.900.000|22.680.000 |26.460.000 |30.250.000 |- --------------------------------------------------------------------- 4 Persone |22.700.000|27.100.000 |31.560.000 |36.100.000 |-

a) pensionati;
b) coniugi a carico dei pensionati;
c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', per almeno sei mesi, nell'anno 1997:
che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote superiori a 1/3 del secondo immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, i cui redditi imponibili ai fini fiscali corrispondono a quelli previsti dalla succitata tabella.
Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, l'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 40
1 - La condizione di appartenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;
2 - Il reddito complessivo nel nucleo familiare;
3 - Il non possesso di altri immobili, escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale.
La dichiarazione va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione.
Di tali non potranno usufruire i possessori di immobili classificati a catasto come: A/1 - A/2 - A/6 - A/8 - A/9.
(Omissis).

Comune di Miranda; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Miranda

Il comune di MIRANDA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille; di confermare che la detrazione per abitazione principale e' di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Mogliano Veneto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mogliano Veneto

Il comune di MOGLIANO VENETO (provincia di Treviso) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per il 2000, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6,7 per mille; 2. di determinare per il 2000, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. a carico degli alloggi non locati, nella misura del 9 per mille, ai sensi del comma 4, dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, intendendo per alloggi non locati le abitazioni per le quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni; 3. di determinare per il 2000, in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Mogliano Veneto, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, l'aliquota agevolata per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4,5 per mille; 4. di elevare, per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale ai fini I.C.I. da 200.000 a L. 500.000 concedendola ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: siano proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, della sola abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze dirette ed abbiano un reddito complessivo lordo, riferito all'anno 1999, compresi i redditi esenti, non superiore a tre volte la pensione minima INPS, escluso quello derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze dirette, incrementato di L. 2.000.000 per ogni familiare fiscalmente a carico. L'abitazione principale deve essere l'unica unita' immobiliare posseduta dal nucleo familiare inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione. L'ammontare del reddito va riferito all'intero nucleo familiare inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione; 5. di stabilire che l'Amministrazione si riserva di richiedere ai contribuenti la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti di cui al punto 4) e che, ove non ricorrenti, verra' recuperata la differenza d'imposta con l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis).

Comune di Mogoro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Mogoro

Il comune di MOGORO (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. abitazione principale: aliquota 4,5 per mille, detrazione L. 200.00 2. terreni agricoli: aliquota 4,5 per mille; 3. aree ed edifici destinati ad insediamenti produttivi: aliquota 4,5 per mille; 4. abitazione oltre l'abitazione principale: aliquota 6 per mille; 5. aree fabbricabili: aliquota 6 per mille.
(Omissis).

Comune di Molvena; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Molvena

Il comune di MOLVENA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le seguenti tariffe I.C.I.:
6 per mille l'aliquota per le aree fabbricabili e gli alloggi sfitti;
5 per mille l'aliquota per i restanti beni immobili comprese le abitazione principale;
L. 200.000 detrazione per abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Monastier di Treviso; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monastier di Treviso

Il comune di MONASTIER di TREVISO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
a) del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per i fabbricati produttivi e commerciali (categoria D, negozi, laboratori, magazzini, garage, uffici ecc.) comprese le relative pertinenze, i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
b) del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella principale (seconde case) comprese le relative pertinenze, con esclusione delle unita' concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, per le quali si applica l'aliquota di cui al precedente punto a), a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva, stabile dimora; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 dando atto che la stessa se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale potra' essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze dirette come definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile; 3. di stabilire per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 300.000 (anziche' di L. 200.000) a favore dei soggetti che presentino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
a) proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione principale (comprendente eventuali pertinenze tipo garage, magazzino ecc. anche se aventi diversa partita catastale);
b) che i componenti il nucleo familiare del soggetto passivo, inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione, non possiedano:
1) beni patrimoniali e/o immobiliari (valutati in base al valore catastale rivalutato);
2) titoli di credito sia pubblico che privato;
3) disponibilita' in denaro, che sommati al valore catastale rivalutato dell'abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze dirette, risultino di ammontare superiore a L. 200.000.00
c) che il reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto passivo, inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione riferito all'anno 1999, rientri in tali limiti:
limiti di reddito:
una persona L. 13.000.00
due persone L. 20.000.00
per ogni familiare convivente e fiscalmente a carico piu' L. 3.000.00
d) i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data del 1o gennaio 200 qualora il contribuente acquisisca nel corso del 2000 l'immobile adibito ad abitazione principale, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile; 4. di dare atto che il reddito complessivo del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare viene cosi' inteso: redditi assoggettabili ad I.R.P.E.F. (imponibile complessivo al lordo degli oneri deducibili);
pensioni di guerra e relative indennita', accessorie;
pensioni privilegiate;
pensioni, assegni ed indennita' erogate dal Ministero dell'interno, agli invalidi civili, ciechi e sordomuti;
pensioni sociali;
pensioni estere;
rendite infortunistiche INAIL;
rendite da capitali mobili o immobili;
rendite di qualsiasi natura;
redditi erogati a titolo risarcitorio. 5. di stabilire che per usufruire della detrazione di L. 300.000 il contribuente dovra' presentare l'apposita richiesta redatta su modulo a disposizione presso l'ufficio tributi, da cui risultino le condizioni sopra indicate. Il termine per la presentazione della domanda, a pena di decadenza, e' stabilito al 31 dicembre 200 6. di escludere dal beneficio della maggiore detrazione di L. 300.000 le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
(Omissis).

Comune di Monfumo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monfumo

Il comune di MONFUMO (provincia di Treviso) ha adottato, il 1o febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. (omissis), di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per gli altri immobili.
(Omissis).

Comune di Montagna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montagna

Il comune di MONTAGNA (provincia di Bolzano) ha adottato, il 13 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione; 2. di determinare l'importo di detrazione d'imposta per tutte le abitazioni effettivamente utilizzate ad abitazione principale incluse le relative pertinenze come definiti con il regolamento approvato ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. con delibera precedente a L. 840.000 per tutti i contribuenti senza imporre alcuna condizione per poter usufruire di tale detrazione.
(Omissis).

Comune di Montagnareale; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montagnareale

Il comune di MONTAGNAREALE (provincia di Messina) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. per l'anno 2000 l'aliquota da applicare alla base imponibile per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili e' determinata, per quanto sopra esposto nella misura del 6 per mille.
(Omissis).

Comune di Montaldo Bormida; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montaldo Bormida

Il comune di MONTALDO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15, della legge 27 dicembre 1977, n. 98
aliquota del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
aliquota del 7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili;
Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.
(Omissis).

Comune di Monte Porzio Catone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monte Porzio Catone

Il comune di MONTE PORZIO CATONE (provincia di Roma) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2000, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a) nella misura del 4.5 per mille a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale secondo la particolare disciplina prevista dall'art. 2, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
b) nella misura del 2 per mille a carico dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, sempre nel rispetto delle norme urbanistiche edilizie ed igieniche sanitarie, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
c) nella misura del 5,75 per mille a carico dei proprietari di unita' immobiliari concesse in locazione, a canone concordato, a soggetti che vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica;
d) nella misura del 7,25 per mille a carico dei proprietari di unita' immobiliari ad uso abitativo tenute a propria disposizione come residenza secondaria o comunque non locate. L'aliquota del 7,25 per mille non si applica:
alle unita' abitative utilizzate dal possessore o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado affini entro il secondo) per l'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, alle quali si applica l'aliquota ordinaria del 6,75 per mille;
alle unita' immobiliari in comproprieta' utilizzate come residenza principale di uno o piu' comproprietari (sulla quota dei comproprietari non residenti si applica l'aliquota ordinaria del 6,75 per mille);
alle unita' immobiliari tenute a disposizione in Italia da cittadini italiani residenti all'estero alle quali si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale (4,5 per mille);
e) nella misura ordinaria del 6,75 per mille a carico di tutti gli altri soggetti passivi; di confermare l'elevazione a Lire 500.000 della detrazione per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidita' non inferiore all'80 per cento, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, ove ricorrano le condizioni previste all'art. 2, comma 3, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e in presenza di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare inferiore a L. 50.000.000, conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento, cosi' come risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, con esclusione quindi dei redditi esenti dall'I.R.P.E.F. e delle rendite che secondo la normativa fiscale non costituiscono reddito.
(Omissis).

Comune di Monte San Pietro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monte San Pietro

Il comune di MONTE SAN PIETRO (provincia di Bologna) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di definire come segue le aliquote dell'imposta sugli immobili:
aliquota ordinaria 7 per mille: da applicarsi agli immobili diversi dall'abitazione principale ed alle aree fabbricabili; da applicare, infine, alle unita' immobiliari e relative pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale e tenute a disposizione (immobili occupati saltuariamente) e/o non locate;
aliquota agevolata 5,8 per mille: da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, alle unita' immobiliari e relative pertinenze messe a disposizione gratuitamente di parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, di affini entro il secondo grado e del coniuge anche se separato o divorziato purche' gli stessi abbiano nell'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale; quest'ultima circostanza andra' documentata con autocertificazione da rendersi ai sensi della legge n. 15/196 nonche' per quelle locate, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale (anche quest'ultima circostanza andra' documentata con autocertificazione da rendersi ai sensi della legge n. 15/1968).
(Omissis).

Comune di Monte Vidon Corrado; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monte Vidon Corrado

Il comune di MONTE VIDON CORRADO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). I.C.I. ordinaria 5,25 per mille; detrazione prima casa L. 220.00 I.C.I. seconde case 6,25 per mille; valore al mq delle aree fabbricabili L. 45.000.
(Omissis).

Comune di Montecchio Maggiore; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montecchio Maggiore

Il comune di MONTECHIO MAGGIORE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di approvare le aliquote I.C.I. e la detrazione per abitazione principale per l'anno 2000, come segue:
aliquota ordinaria: 5,75 per mille;
aliquota agevolata per abitazione principale: 4 per mille;
detrazione per abitazione principale: L. 200.00
alloggi non locati: 7 per mille; 2. di approvare l'aumento della detrazione d'imposta a L. 500.000 prevista per l'abitazione principale, a valere per l'anno 2000, con riferimento alle situazioni di carattere sociale precisate nella parte espositiva del presente provvedimento. (Omissis).

Comune di Montegranaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montegranaro

Il comune di MONTEGRANARO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 5 per mille aliquota abitazione principale; 6 per mille aliquota terreni agricoli; 6,5 per mille aliquota ordinaria ed aree fabbricabili; 7 per mille aliquota per abitazione secondaria; 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi di ripristino dell'agibilita'-abitabilita' o di recupero di immobili ubicati nei centri storici o di immobili di interesse storico o artistico; interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali e interventi di utilizzo dei sottotetti. L'agevolazione si limita alle unita' immobiliari oggetto degli interventi ed avra' la durata di tre anni dalla data inizio lavori; 4 per mille aliquota relativa all'abitazione principale posseduta da coppie coniugate nel 2000, per l'anno in corso e per quello successivo:
L. 200.000 detrazione minima di legge;
L. 280.000 detrazione maggiorata per le abitazioni principali dei soggetti e famiglie titolari di sole pensioni sociali (categoria PS), nonche' per i proprietari che risultano disoccupati nell'anno per piu' di sei mesi.
(Omissis).

Comune di Montelepre; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montelepre

Il comune di MONTELEPRE (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di fissare per l'anno 2000 le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto-legge n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni nella misura seguente:
aliquota ordinaria 6 per mille;
per l'abitazione principale ed i casi di cui all'art. 12 del vigente regolamento I.C.I. l'aliquota ridotta del 4 per mille.
(Omissis).

Comune di Montevago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montevago

Il comune di MONTEVAGO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). riconferma l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille; maggiore detrazione di L. 250.000, in favore degli anziani soli di eta' superiore a sessantacinque anni che siano in possesso di un reddito complessivo, dell'anno precedente a quello di imposta non superiore a 1,5 volte la pensione minima INPS.
(Omissis).

Comune di Monteviale; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monteviale

Il comune di MONTEVIALE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., con effetto dal 1o gennaio 2000:
per le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per una pertinenza della stessa: l'aliquota del 5 per mille;
per le persone fisiche soggetti passivi e per gli immobili, comprese le aree fabbricabili, che non rientrano fra quelli di cui al precedente punto: l'aliquota del 6 per mille;
per le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per gli immobili sfitti: l'aliquota del 7 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 66 3. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, in cui deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per cui la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).

Comune di Montichiari; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montichiari

Il comune di MONTICHIARI (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, salvo quanto stabilito ai successivi punti 2 e 2. di confermare l'aliquota agevolata del 4 per mille per l'anno 2000 per gli interventi elencati nell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997. L'aliquota agevolata viene riconosciuta dalla data successiva fra quella di comunicazione all'ufficio tributi del comune di apposita comunicazione (con allegata copia della concessione edilizia) e la data di inizio dei lavori. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi citati e fino alla data di ultimazione dei lavori; 3. di confermare l'aliquota diversificata del 7 per mille per l'anno 2000 per le abitazioni vuote non concesse in locazione o comodato; 4. di aumentare per l'anno d'imposta 2000 la detrazione d'imposta oltre quella di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, basata sul criterio di motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico. La maggiore detrazione viene concessa, a domanda, in osservanza dei seguenti criteri applicativi:
a) ai proprietari dell'unica casa di abitazione classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 e A6, aventi un indicatore di situazione economica (I.S.E.) relativo al reddito familiare inferiore a L. 13.500.00
b) la maggiore detrazione di L. 140.000 e' assegnata entro i limiti di 80 milioni di valore catastale dell'immobile e nella misura ridotta di L. 70.000 per i valori eccedenti tale limite e fino a 100 milioni;
c) il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell'amministrazione comunale a condurre ulteriori e piu' approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite (art. 640, comma 1, c.p.) e' quello (riferito all'anno precedente) del nucleo di convivenza familiare imponibile I.R.P.E.F.;
d) la nozione di abitazione principale e' quella cosi' definita dalla normativa fiscale;
e) per la ripartizione e la fruizione della maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarita' del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n. 504/199
f) per beneficiare delle detrazioni di cui sopra e' necessaria la presentazione all'ufficio tributi del comune, entro il termine del 30 giugno 2000, di apposita domanda con unita la dichiarazione I.S.E. rilasciata dall'ufficio servizi sociali comunale.
(Omissis).

Comune di Montorfano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montorfano

Il comune di MONTORFANO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di ridurre l'aliquota. I.C.I. per l'anno 2000 al 4,9 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze anche se accatastate separatamente; 2. di aumentare l'aliquota. I.C.I. prevista per la seconda casa elevandola, per l'anno 2000, al 6,5 per mille; 3. di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale e le sue pertinenze nella misura di legge di L. 200.000, 4. di approvare:
a) maggiore detrazione I.C.I. elevata a L. 400.000 a favore di soggetti con a carico portatori di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'A.S.L. secondo le vigenti disposizioni di legge;
b) maggiore detrazione I.C.I. elevata a L. 400.000 a favore dei pensionati aventi rateo mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore a L. 1.200.000. e che non hanno altre proprieta' immobiliari al di fuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione; 5. di stabilire che gli utenti interessati alle agevolazioni, dovranno presentare per i casi previsti ai commi a) e b) del punto 4) domanda corredata da documentazione e/o autocertificazione al responsabile ufficio tributi entro il 15 maggio 2000. (Omissis).
COMUNE DI MONTU' BECCARIA Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Montu' Beccaria

Il comune di MONTU' BECCARIA (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 5,5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nonche' di quelle locate a soggetti che le utilizzano come abitazione principale:
immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni 6 per mille;
fabbricati posseduti in aggiunta alla abitazione principale 6 per mille;
alloggi non locati 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis).

Comune di Monzuno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Monzuno

Il comune di MONZUNO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. l'applicazione delle seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2000:
6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali;
7 per mille per tutti gli altri tipi di unita' immobiliari; 2. di fissare la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis).

Comune di Morazzone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Morazzone

Il comune di MORAZZONE (provincia di Varese) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, per l'anno 2000, in attuazione alla legge n. 449/1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
6,5 per mille relativamente all'abitazione principale;
7 per mille relativamente a tutte le altre unita' immobiliari e terreni edificabili; 2. di confermare inoltre: l'aliquota del 4 per mille per recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti all'utilizzo dei sottotetti (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997). L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, giusta consiliare n. 5/199
la detrazione sull'importo della prima abitazione in L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Motta D'Affermo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Motta D'Affermo

Il comune di MOTTA D'AFFERMO (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'anno 2000.
(Omissis).

Comune di Muscoline; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Muscoline

Il comune di MUSCOLINE (provincia di Brescia) ha adottato, il 15 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
1) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte delle persone fisiche e di soci di cooperative a proprieta' indivisa: 5 per mille;
2) altri fabbricati: 6 per mille;
3) aree fabbricabili: 6 per mille.
(Omissis).

Comune di Nardo'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nardo'

Il comune di NARDO' (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). A) confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze; B) confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 al 5,5 per mille per tutte le altre categorie di fabbricati, per le aree edificabili e per i terreni; C) dare atto che la detrazione per l'abitazione principale rimane fissata in L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Nepi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nepi

Il comune di NEPI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare (omissis), per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille con la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).

Comune di Niella Tanaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Niella Tanaro

Il comune di NIELLA TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di mantenere per l'esercizio 2000 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale ed al 6,5 per mille per i fabbricati destinati ad uso diverso dalla abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Nizza Monferrato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Nizza Monferrato

Il comune di NIZZA MONFERRATO (provincia di Asti) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di prendere atto e di approvare le tariffe e le aliquote deliberate dalla giunta comunale con i succitati distinti provvedimenti nelle seguenti misure:
I.C.I.:
a) aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
b) aliquota agevolata per unita' immobiliari adibito ad abitazione principale: 5 per mille;
c) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risulti locata: aliquota 5 per mille;
d) abitazioni locate con contratti tipo del secondo canale previsti dalla legge n. 431/1998: aliquota 6 per mille con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto;
e) detrazione abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Noceto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Noceto

Il comune di NOCETO (provincia di Parma) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5 per mille per tutte la categorie di immobili; 2. di elevare a L. 300.000 per l'anno 2000, la detrazione dall'imposta disvia per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all'art. 8, legge n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996 e della legge n. 122/1997, limitatamente alle seguenti categorie:
a portatori di handicap psichici con attestato di invalidita' civile, o loro familiari conviventi e con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari in considerazione delle finalita' sociali che detti enti perseguono e che si sostanziano nella concessione in godimento, a canoni ampiamente inferiori a quelli di mercato, di abitazioni a nuclei familiari in possesso di predeterminati requisiti soggettivi.
(Omissis).

Comune di Novate Mezzola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Novate Mezzola

Il comune di NOVATE MEZZOLA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.
(Omissis).

Comune di Odalengo Piccolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Odalengo Piccolo

Il comune di ODALENGO PICCOLO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per la prima casa d'abitazione con un aumento della detrazione prevista dalla legge da L. 200.000 a L. 250.00 nella misura del 6 per mille per i restanti fabbricati.
(Omissis).

Comune di Ogliastro Cilento; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ogliastro Cilento

Il comune di OGLIASTRO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. vigente nel comune di Ogliastro Cilento e' quella del 5,5 per mille per le prime case e quella del 6 per mille per le seconde case; 2. di determinare in L. 300.000 la detrazione applicabile per la prima casa.
(Omissis).

Comune di Oleggio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Oleggio

Il comune di OLEGGIO (provincia di Novara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nelle misure sotto elencate:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune: 6 per mille;
unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille;
unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione diversa da quella principale: 7 per mille;
alloggi abitazioni non locati e/o a disposizione: 7 per mille; 2. di dare atto che sono possibili le riduzioni dal 7 per mille al 6 per mille analiticamente previste in preambolo. (Omissis).

Comune di Olevano sul Tusciano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Olevano sul Tusciano

Il comune di OLEVANO sul TUSCIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili e' applicata con le aliquote di seguito riportate:
1) aliquota ordinaria per abitazione principale e pertinenze: 5 per mille;
2) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale di persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune: 6 per mille;
3) unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale: 6 per mille;
4) immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille;
5) immobili posseduti oltre l'abitazione principale: 6 per mille;
6) alloggi non locati: 6 per mille;
7) immobili appartenenti ad Enti senza fine di lucro: 6 per mille;
8) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e l'alienazione di immobili in base ad apposita istanza presentata dagli interessati: 6 per mille.
(Omissis).

Comune di Olgiate Molgora; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Olgiate Molgora

Il comune di OLGIATE MOLGORA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote per l'I.C.I. e precisamente:
aliquota ridotta 5,5 per mille da applicare alle abitazioni principali, intese ai sensi art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, ed alle proprie pertinenze quali i garages, i box, i posto auto, le soffitte, le cantine che sono asserviti all'abitazione principale ed utilizzati esclusivamente dal proprietario o titolare di diritto di godimento o della sua famiglia. Sono altresi' considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse uso gratuito ed utilizzate, quale abitazione principale da:
parenti in linea retta entro il primo grado;
parenti il linea collaterale entro il secondo grado purche' gli stessi vi abbiano stabilito la propria residenza. Entro il 20 dicembre di ciascun anno gli interessati dovranno presentare idonea dichiarazione attestante l'esistenza della condizione per fruire delle agevolazioni sopra previste;
aliquota ordinaria 6 per mille da applicare sugli immobili diversi da quelli di cui dell'aliquota ridotta;
aliquota 6,5 per mille per le abitazioni non locate ed ad uso seconda casa; 2. di determinare la detrazione I.C.I. di L. 230.000, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di concedere per l'anno 2000 le detrazione d'imposta I.C.I. di L. 500.000 per l'abitazione principale nei confronti dei contribuenti che versano in condizioni disagiate e che siano in possesso di tutti i requisiti cui sotto riportati:
A) possesso di un limite massimo complessivo di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico fissato in L. 22.000.000, compresi i redditi esenti da imposta (pensioni di guerra, pensioni sociali) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
B) appartenenti ad una delle seguenti categorie:
pensionati;
coniugi a carico dei pensionati;
portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
invalidi civili con invalidita' accertata pari o superiore al 75 per cento;
disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 199
lavoratori posti in cassa integrazione per almeno sei mesi nel 199
C) possesso da parte del contribuente a titolo di proprieta', uso, usufrutto o abitazione del solo appartamento abitato (ed eventuale un posto garage o un posto auto annesso all'abitazione principale) su tutto il territorio nazionale; 4. di stabilire che l'applicazione del beneficio di cui al punto 3 e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non posseggano a titolo di proprieta', di usufrutto uso o abitazione nessun'altra proprieta' immobiliare; 5. di escludere dall'agevolazione di cui al punto 3 gli immobili classificati in categoria A/1, A/7, A/8 e A/ 6. di determinare i seguenti criteri applicativi:
a) il contribuente deve presentare la richiesta (autocertificazione) nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto di detrazione di L. 500.00
b) la richiesta (autocertificazione) in carta libera, dovra', essere inviata tramite lettera raccomandata entro il termine di versamento della seconda rata I.C.I. dell'anno 2000 al servizio tributario del comune di Olgiate Molgora oppure consegnata a mano al servizio tributario entro lo stesso termine di cui sopra. Nel primo caso fara' fede la data di invio della raccomandata, nel secondo caso il timbro dell'ufficio protocollo del comune;
c) l'amministrazione comunale si riserva di chiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/199 7. di dare atto che da una verifica riscontrata a seguito delle domande presentate nell'anno precedente, si prevede che i soggetti aventi diritto alla detrazione di L. 500.000 sull'abitazione principale saranno all'incirca 25, per cui una probabile minore entrata derivante dalla concessione dell'ulteriore detrazione I.C.I. potra', essere compensata con eventuali nuovi utenti I.C.I.
(Omissis).

Comune di Orciano di Pesaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orciano di Pesaro

Il comune di ORCIANO di PESARO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nonche' le riduzioni ed agevolazioni nel seguente modo:
a) aliquota 5 per mille per unita' immobiliare anagraficamente occupata come abitazione principale dal proprietario in qualita' di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa;
b) aliquota 4 per mille per unita' immobiliare ad uso abitativo di proprieta' di persone fisiche ricoverate permanentemente presso appositi istituti, tenuta a propria disposizione;
c) aliquota 5 per mille per unita' immobiliari ad uso abitativo, di proprieta' di persone fisiche, date in locazione in forza di un contratto regolarmente registrato a soggetti che ne abbiano la residenza quale abitazione principale;
d) aliquota 5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza quale abitazione principale;
e) aliquota 5 per mille per le pertinenze costituenti parti integranti dell'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte al catasto, perche' non ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' situata l'abitazione principale;
f) aliquota del 5 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione ed alienazione immobili;
g) aliquota del 6 per mille per tutte le categorie di immobili non incluse nelle soprastanti classificazioni comprese le pertinenze delle civili abitazioni non costituenti parti integranti dell'abitazione principale, le aree edificabili;
h) la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000 con elevazione a L. 300.000 per i seguenti casi:
h.1) contribuenti pensionati titolari della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2000 con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 20.000.000, piu' lire 1.600.000 per ogni persona a carico;
h.2) contribuenti titolari della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, nel cui nucleo familiare risultino portatori di handicap con una percentuale di invalidita' non inferiore all'80% certificata dagli organi competenti con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 20.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
i) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati con l'obbligo di allegare alla dichiarazione l'accertamento di inagibilita' dell'ufficio tecnico comunale od in alternativa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
(Omissis).

Comune di Oriolo Romano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Oriolo Romano

Il comune di ORIOLO ROMANO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura:
aliquota ordinaria: 5 per mille del valore imponibile;
abitazioni (categoria da A/1 ad A/8) adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo dell'imposta: 4,5 per mille del valore imponibile; 2. di prevedere un aumento della detrazione concessa per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere tutti i requisiti specificatamente elencati di seguito:
a) aver superato il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta; essere titolari di una o piu' pensioni la cui somma totale non sia superiore all'importo della pensione integrata al trattamento minimo INPS aumentato di L. 1.200.000 annue; che il reddito complessivo della famiglia (conviventi compresi) non sia superiore al doppio dell'importo annuo della pensione integrata al trattamento minimo corrisposta dall'INPS, esclusa la rendita della casa di abitazione e relative pertinenze quali garage, magazzini e cantine;
b) essere stati licenziati da almeno dodici mesi alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta ed essere iscritti come disoccupati presso l'ufficio di collocamento non aventi diritto ad alcuna indennita' od ad alcun tipo di sussidio e purche' eventuali somme a suddetto scopo erogate non superino l'importo della pensione integrata al trattamento minimo corrisposto dall'INPS, esclusa la rendita della casa di abitazione e relative pertinenze quali garage, cantine, magazzini.
I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti dovranno presentare al comune dichiarazione su modelli che saranno distribuiti dall'ufficio tributi comunale.
(Omissis).

Comune di Orsara Bormida; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Orsara Bormida

Il comune di ORSARA BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i. e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire che:
per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 66
di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.
(Omissis).

Comune di Ossago Lodigiano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ossago Lodigiano

Il comune di OSSAGO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di riconfermare per l'anno in corso le aliquote e le detrazioni per l'abitazione principale dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure:
aliquota del 6,5 per mille per le case tenute a disposizione, agibili e non locate;
aliquota del 6 per mille per le altre tipologie di immobili;
detrazione per l'abitazione principale di L. 300.000 a favore dei pensionati soli il cui reddito e' costituito da sola pensione minima ed a favore dei nuclei familiari con reddito inferiore al minimo vitale;
detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000 per i contribuenti non rientranti nella casistica di cui al punto precedente.
(Omissis).

Comune di Ossimo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ossimo

Il comune di OSSIMO (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e di riconfermare altresi' la detrazione prevista per la prima casa nella misura unica di L. 200.000.º
(Omissis).

Comune di Ovaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ovaro

Il comune di OVARO (provincia di Udine) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. (omissis), di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui agli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,5 per mille indistintamente per tutti i tipi di immobili; 2. di confermare, per l'anno 2000, in L. 220.000, indistintamente per tutti i tipi di contribuente, la detrazione prevista per le abitazioni principali.
(Omissis).

Comune di Oviglio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Oviglio

Il comune di OVIGLIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). I. di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000 l'aliquota unica del 4 per mille; II. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale a cura del responsabile del servizio finanziario.
(Omissis).

Comune di Ozegna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ozegna

Il comune di OZEGNA (provincia di Torino) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di riconfermare per l'anno 2000 quale aliquota base per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) il 5,5 per mille; di dare atto che si intende applicata la riduzione per la prima casa pari a L. 200.000 a norma dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 collegata alla manovra finanziaria 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis).

Comune di Ozzano dell'Emilia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ozzano dell'Emilia

Il comune di OZZANO dell'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). aliquota ordinaria: 5,5 per mille - si intende applicabile l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille, ad es., nei seguenti casi:
immobili diversi dalle abitazioni, inclusi i garage che non costituiscono i pertinenza dell'abitazione principale ai sensi dell'art. 16-bis del regolamento comunale;
gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzino come dimora abituale.
N.B.: ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 5,5 per mille, i soggetti titolari di alloggi locati con contratto registrato, devono presentare al servizio fiscalita', entro il 31 gennaio 2001, la documentazione seguente: copia del contratto di locazione registrato (o documento comprovante il pagamento dell'imposta di registro, se il contratto e' stato presentato nell'anno precedente) e copia delle ricevute di versamento I.C.I. anno 200 aliquota ridotta per abitazione principale: 5,4 per mille - si intende applicabile l'aliquota ridotta del 5,4 per mille nei casi previsti dall'art. 15 del regolamento comunale. Si riportano i principali casi disciplinati: 1) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, intese ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 (posseduta dal contribuente a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario ed in cui il contribuente ed i suoi familiari dimorarono abitualmente), possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, oppure regolarmente assegnate dagli I.A.C.P.;
2) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) l'abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprieta' o altro diritto reale, in uso gratuito, con contratto di comodato registrato, a parenti in linea retta fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche.
N.B.: l'equiparazione all'abitazione principale e' limitata alla sola applicazione dell'aliquota ridotta e non vale per la detrazione per queste previste, la quale compete unicamente per l'abitazione principale del possessore.
Ai sensi dell'art. 16-bis del regolamento comunale, si intende applicabile l'aliquota ridotta del 5,4 per mille agli immobili classificati C/2, C/6, C/7, di pertinenza dell'abitazione principale, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asserviti all'abitazione principale da parte dello stesso titolare del diritto reale sull'abitazione. Le pertinenze devono essere ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell'abitazione. Se sono situate in stabili diversi, i cittadini dovranno presentare specifica autocertificazione o copia dell'atto di compravendita, per comprovare il rapporto di pertinenza esistente tra gli immobili.
N.B.: E' esclusa l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5,4 per mille per le pertinenze dell'abitazione concessa in uso gratuito, con contratto di comodato, ai soggetti di cui al precedente punto aliquota maggiorata per alloggi non locati: 7 per mille - per alloggi non locati si intendono letteralmente tutti gli alloggi non locati con contratto registrato. Rientrano pertanto nella fattispecie, ad es.: alloggi non locati, secondo la definizione dell'art. 7, comma 1, del regolamento comunale;
alloggi tenuti a disposizione dal soggetto passivo, ad es., per residenza secondaria o seconda casa , secondo la definizione dell'art. 7, comma 2, del regolamento comunale;
alloggi in contitolarita' con altri soggetti, limitatamente a coloro che non lo abitano;
alloggi concessi in uso dal soggetto passivo in assenza di contratto di locazione regolarmente registrato;
alloggi concessi in uso gratuito, ad es. comodato, in tutti i casi diversi da quello disciplinato al precedente punto 3 (art. 15 del regolamento comunale).
N.B.: La sussistenza di condizioni di diritto e di fatto e' autocertificabile da parte dei contribuenti. DETRAZIONI I.C.I. 2000 Detrazione di L. 200.000 (e 103,29): detrazione dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze, solo nel caso in cui l'ammontare della detrazione ecceda l'ammontare dell'imposta dovuta per abitazione principale) del soggetto passivo.
Detrazione di L. 320.000 (L. 200.000 piu' L. 120.000 di maggiore detrazione) (e 165,27): detrazione dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze, solo nel caso in cui l'ammontare della detrazione ecceda l'ammontare dell'imposta dovuta per abitazione principale solo dei soggetti passivi individuati con l'atto del consiglio comunale n. 183 del 27 dicembre 1996 e confermato con atti successivi. Applicabile previa presentazione dello specifico modulo di autocertificazione, predisposto dal servizio fiscalita', entro il 15 dicembre 2000.
Si riepilogano i requisiti per il diritto all'elevazione da L. 200.000 a L. 320.000 dell'importo spettante per detrazione abitazione principale:
il soggetto passivo deve essere in possesso del solo appartamento in cui risiede ad Ozzano dell'Emilia (con eventuale garage o posto macchina) e che costituisce la propria abitazione principale;
il proprio nucleo familiare, al 1o gennaio 2000, non deve avere altre proprieta' immobiliari oltre a quella per la quale viene richiesta la maggiore detrazione di L. 120.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 per l'abitazione principale (nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale di godimento, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare);
il soggetto passivo deve essere in possesso, al 1o gennaio 2000, dei requisiti seguenti, indicati nella delibera di consiglio comunale n. 183 del 27 dicembre 1996, confermati con atti del consiglio comunale n. 134 del 17 dicembre 1998 e n. 114 del 22 dicembre 1999:
avere compiuto il sessantesimo anno d'eta' alla data del 1o gennaio dell'anno interessato - essere in condizione non lavorativa e con soli redditi di pensione (come da modello MUD, ex Mod. 201) non superiori a L. 12.015.454 annui lordi riferiti all'anno precedente. Il reddito e' quello del singolo contribuente, senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare;
invalidita' attestata al 100% e con reddito medio lordo pro-capite del nucleo familiare non superiore a L. 22.892.784: il beneficio e' esteso anche al caso in cui il nucleo familiare comprenda un componente con invalidita' attestata al 100%.
N.B.: Nel caso di contitolari del diritto di proprieta'/usufrutto/uso/abitazione, residenti nell'alloggio, aventi gli stessi requisiti del richiedente, la maggiore detrazione di L. 120.000 va divisa in parti uguali.
Se i requisiti non sono invece posseduti da tutti i residenti, i soli soggetti aventi diritto applicheranno la maggiore detrazione in base alla medesima quota loro spettante per detrazione ordinaria.
(Omissis).

Comune di Ozzero; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ozzero

Il comune di OZZERO (provincia di Milano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 come segue:
a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
b) aliquota del 5,5 per mille da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
c) aliquota del 5,5 per mille da applicare alle autorimesse private, magazzini, ecc. accatastate alle categorie C2 e C6 asserviti all'abitazione principale; di confermare in L. 220.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis).

Comune di Padula; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Padula

Il comune di PADULA (provincia di Salerno) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di stabilire, come stabilisce, che per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), viene determinata in misura del 6 per mille del valore catastale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
(Omissis).

Comune di Paesana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paesana

Il comune di PAESANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto, pertanto, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).

Comune di Paglieta; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paglieta

Il comune di PAGLIETA (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis).

Comune di Palanzano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Palanzano

Il comune di PALANZANO (provincia di Parma) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5,9 per mille e di confermare la detrazione per l'abitazione principale pari al L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Palazzolo sull'Oglio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Palazzolo sull'Oglio

Il comune di PALAZZOLO sull'OGLIO (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune, per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille, con riduzione al 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; di approvare la normativa sotto riportata per la concessione, a far data dal primo gennaio 2000, della maggiore detrazione I.C.I. per la sola abitazione principale per l'importo di L. 100.000 (detrazione massima consentita L. 300.000) limitatamente a favore delle persone rientranti nelle seguenti categorie:
pensionati; lavoratori dipendenti;, disoccupati; portatori di handicaps in possesso dei requisiti ivi indicati:
componenti nucleo familiare una persona, reddito familiare L. 12.960.00
componenti nucleo familiare due persone, reddito familiare L. 21.599.00
componenti nucleo familiare tre persone, reddito familiare L. 26.999.00
componenti nucleo familiare quattro persone, reddito familiare L. 32.084.00
componenti nucleo familiare cinque persone, reddito familiare L. 37.799.00
oltre i 5 componenti il limite di reddito e' aumentato di L. 5.400.000 per ogni familiare; 2. l'immobile rientri nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 ed A6 ed abbia un valore catastale non superiore a L. 130.110.000.
(Omissis).

Comune di Pallare; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pallare

Il comune di PALLARE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nelle misure sottoindicate:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,5 per mille detrazione L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Palombaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Palombaro

Il comune di PALOMBARO (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di adeguare a decorrere dal corrente anno 2000, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per i fabbricati soggetti all'imposta con un incremento dell'1 per mille rispetto alla tariffa vigente.
(Omissis).

Comune di Pandino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pandino

Il comune di PANDINO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale da applicare sul valore delle unita' immobiliari, degli altri fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, per l'anno 2000 in misura del 5 per mille; 2. di confermare l'importo della detrazione da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Parabita; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Parabita

Il comune di PARABITA (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). (omissis), determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis); di determinare, inoltre, che a soggetti passivi che si trovano nelle sottoindicate condizioni, la detrazione dell'imposta di L. 200.000 prevista dal suddetto articolo e' elevata per l'anno 2000 a L. 300.000:
a) pensionati aventi un rateo mensile rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non inferiore al minimo INPS e che non abbiano proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la detrazione;
b) coloro che sono portatori di grave handicaps, o aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 504, comunque acquisita o da acquisire l'ufficio e il cui reddito mensile non sia superiore al rateo di pensione minima erogata dall'INPS e che non abbiano altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione.
Le maggiori detrazioni saranno concesse con determinazione del funzionario responsabile per i casi di cui ai punti a) e b).
(Omissis).

Comune di Pasturana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pasturana

Il comune di PASTURANA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'applicazione dell'I.C.I. con aliquota nella misura del 5 per mille; 2. di fissare, anche per l'anno 2000 e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti all'utilizzo dei sottotetti, l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano i relativi interventi; 3. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica fissata di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Paterno Calabro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Paterno Calabro

Il comune di PATERNO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis).

Comune di Pedrengo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pedrengo

Il comune di PEDRENGO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle misure del 6 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori (un box) e del 6,5 per mille per gli alloggi non residenziali, per le abitazioni non locate e per tutti gli immobili che non siano abitazione principale;
1) aumento da L. 200.000 a L. 300.000 della detrazione sull'I.C.I. che compete alle abitazioni principali delle seguenti categorie:
pensionati;
disoccupati;
lavoratori dipendenti;
2) criteri:
a) unica proprieta' la casa in cui si abita (viene escluso che e' proprietario di seconda casa su tutto il territorio nazionale ed estero, nonche' che e' proprietario di terreni e di altri beni immobili);
b) non e applicabile l'ulteriore detrazione alla unita' classificata in catasto con rendita superiore ad un milione di lire;
c) limiti di reddito (reddito familiare lordo);
un componente L. 18.000.00
due componenti L. 25.000.00
tre componenti L. 33.000.00
quattro componenti L. 40.000.00
cinque componenti L. 45.000.00
sei componenti L. 53.000.00
sette componenti ed oltre L. 58.000.00
d) sono esclusi i nuclei familiari che al loro interno, abbiano soggetti non compresi nelle categorie di cui al punto 1);
3) la mancanza di uno solo dei su menzionati requisiti soggettivi ed oggettivi comporta la decadenza del diritto alla detrazione;
4) la giunta comunale vagliera' ed eventualmente accogliera' richieste di ulteriore detrazione I.C.I. avanzata da lavoratori autonomi che dimostrino di trovarsi in condizioni di oggettive difficolta' economiche;
5) le istanze potranno essere presentate, sino a venti giorni prima del termine ultimo fissato per il pagamento della prima rata;
6) l'amministrazione accogliera' le richieste con riserva, al fine di verificare il diritto all'ulteriore detrazione.
(Omissis).

Comune di Pella; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pella

Il comune di PELLA (provincia di Novara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. ordinaria del 6,5 per mille e l'aliquota I.C.I. ridotta al 5,5 per mille esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. 2. di stabilire che l'esazione dell'imposta in questione dovra' essere effettuata secondo una delle due seguenti modalita' previste dall'art. 7 del vigente regolamento sull'I.C.I.:
mediante versamento su appositi modelli di conto corrente postale n. 17356288 intestati al comune di Pella servizio tesoreria (disponibili presso gli uffici postali);
mediante versamento diretto presso la Tesoreria comunale CA.RI.PLO. agenzia di Pella.
(Omissis).

Comune di Pellio Intelvi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pellio Intelvi

Il comune di PELLIO INTELVI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis).

Comune di Pennabilli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pennabilli

Il comune di PENNABILLI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di deliberare per l'anno 2000 le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria (sulle seconde case, le aree fabbricabili e tutti gli altri edifici tassabili) pari al 7 per mille;
aliquota agevolata (sull'abitazione principale o prima casa, art. 30, comma 12, legge n. 448 del 23 dicembre 1999) pari al 6 per mille;
di confermare la detrazione dall'imposta per la sola prima casa in L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Pescate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pescate

Il comune di PESCATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2000 la seguente regolamentazione dell'aliquota I.C.I. e delle detrazioni:
aliquota: l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi sul valore di tutti gli immobili ivi comprese le aree fabbricabili viene stabilita nella misura del 5 per mille;
detrazioni: le detrazioni da applicarsi all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale vengono cosi' differenziate:
detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 250.00
detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: L. 250.00
detrazione di L. 400.000 da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le famiglie che hanno i seguenti requisiti:
reddito complessivo lordo dell'intero nucleo familiare fino a L. 22.000.000 maggiorato di L. 2.000.000 per coniuge a carico e di L. 2.000.000 per ogni figlio o familiare a carico;
presentazione all'ufficio tributi di apposita istanza corredata da copia della dichiarazione dei redditi, da presentare entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione della dichiarazione annuale;
esoneri: sono esonerati, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dal pagamento dell'I.C.I. i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, precisando che detto esonero e' applicato limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis).

Comune di Pescolanciano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pescolanciano

Il comune di PESCOLANCIANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 e' stabilita nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis).

Comune di Piana di Monte Verna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piana di Monte Verna

Il comune di PIANA di MONTE VERNA (provincia di Caserta) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 e' determinata nella misura seguente:
a) 5,75 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente;
b) 6,75 per mille, per tutti gli altri immobili; 2. la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata per l'anno 2000 in L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis).

Comune di Piandimeleto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piandimeleto

Il comune di PIANDIMELETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
abitazione principale, immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille;
civili abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille.
(Omissis).

Comune di Pianico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pianico

Il comune di PIANICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire nel 5 per mille, senza alcuna differenziazione, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto 1o gennaio 200 2. di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 legge n. 662/199 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni, dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve indicare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis).

Comune di Pieve di Coriano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pieve di Coriano

Il comune di PIEVE di CORIANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare i criteri generali di applicazione e l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, cosi' diversificata:
abitazioni principali: aliquota del 5,5 per mille detrazione di L. 200.00
unita' immobiliari sfitte o a disposizione e relative pertinenze: aliquota del 7 per mille;
terreni: 6,25 per mille;
seconde case locate, immobili commerciali e altri: aliquota del 6 per mille.
(Omissis).

Comune di Pieve Torina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pieve Torina

Il comune di PIEVE TORINA (provincia di Macerata) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000, l'aliquota unica I.C.I. del 6 per mille per l'intero territorio comunale e la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari a L. 250.000 come gia' stabilito per l'anno 1999 con atto del consiglio comunale n. 17 del 28 marzo 199 2. di estendere per l'anno 2000 la detrazione disposta in favore dell'abitazione principale alle relative pertinenze.
(Omissis).

Comune di Pievebovigliana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pievebovigliana

Il comune di PIEVEBOVIGLIANA (provincia di Macerata) ha adottato, il 29 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). determinare nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nel territorio di questo comune per l'anno 2000 senza alcuna particolare riduzione o detrazione se non quelle previste per legge dall'art. 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e precisamente:
riduzione del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (fatte in ogni caso salve le particolari disposizioni previste per i fabbricati interessati dal sisma del 26 settembre 1997);
detrazione di L. 200.000 (fino alla concorrenza del suo ammontare) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).

Comune di Pignataro Maggiore; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pignataro Maggiore

Il comune di PIGNATARO MAGGIORE (provincia di Caserta) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). per l'anno 2000 le aliquote e tariffe dei tributi comunali restano determinati come appresso indicato:
aliquota I.C.I.: 5 per mille.
(Omissis).
COMUNE DI PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pino sulla sponda del Lago Maggiore

Il comune di PINO sulla sponda del LAGO MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato, il 3 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nel modo seguente:
aliquota I.C.I.: 6 per mille;
detrazione abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Piobesi d'Alba; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piobesi d'Alba

Il comune di PIOBESI d'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. di confermare, altresi' in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.
(Omissis).

Comune di Piovera; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Piovera

Il comune di PIOVERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 3 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 6 per mille, fissando la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Pisa; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pisa

Il comune di PISA ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, l'aliquota dell'imposta sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 4,3 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; di stabilire l'aliquota del 9 per mille per proprietari di immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; di stabilire l'aliquota del 2 per mille ai proprietari di immobili concessi in locazione alle condizioni concordate in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi secondo definizione di contratti tipo. Tale agevolazione dovra' restare ferma per tutta la durata del rapporto contrattuale; di stabilire l'aliquota del 7 per mille per tutte le altre situazioni; di applicare la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; di considerare adibita ad abitazione principale, alla quale quindi applicare l'aliquota del 4,3 per mille oltre alla detrazione ordinaria, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di applicare la maggiore detrazione di L 500.000 per le categorie di soggetti passivi indicati in premessa, che presentino i requisiti che qui si richiamano integralmente.
(Omissis).

Comune di Pocapaglia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pocapaglia

Il comune di POCAPAGLIA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
(Omissis).

Comune di Pojana Maggiore; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pojana Maggiore

Il comune di POJANA MAGGIORE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 maggio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene stabilita nella misura del 6 per mille; 2. per l'anno 2000 viene stabilita un'aliquota ridotta dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 28 dicembre 1998 e successive modificazioni; 3. per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche viene stabilita in L. 220.000.
(Omissis).

Comune di Policoro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Policoro

Il comune di POLICORO (provincia di Matera) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 4. di confermare due aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
5,5 per mille per l'abitazione principale e per una sua pertinenza;
6 per mille per altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, e di confermare la detrazione per le abitazioni principali a L. 280.000.
(Omissis).

Comune di Pollica; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pollica

Il comune di POLLICA (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. confermare l'aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale; 2. applicare l'aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale:
per le persone fisiche residenti, soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale, e altri fabbricati posseduti;
per le persone fisiche non residenti, per le unita' immobiliari ad uso abitazione ed altri fabbricati dagli stessi possedute, nel territorio del comune di Pollica.
(Omissis).

Comune di Polverigi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Polverigi

Il comune di POLVERIGI (provincia di Ancona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50
aliquota per abitazione principale: 4 per mille;
aliquota per altri immobili e terreni agricoli: 6 per mille;
aliquota per aree edificabili: 7 per mille; 2. di determinare per l'anno 2000 le riduzioni e le detrazioni di imposta come da prospetto che segue: detrazione di imposta per l'abitazione principale: L. 220.000 annue.
(Omissis).

Comune di Pombia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pombia

Il comune di POMBIA (provincia di Novara) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune nella misura del:
5.5 per mille per abitazione principale, i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
6.5 per mille per tutte le altre ipotesi; 2. di approvare per l'anno 2000 l'applicazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000, secondo le modalita' e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.; 3. di approvare l'adeguamento del valore delle aree fabbricabili applicando la rivalutazione ISTAT del 2,1% sui valori rispettivamente:
aree residenziali: L. 65.000 piu' 2,1% pari a L. 66.365, a valere dal 1o gennaio 200
aree ad uso produttivo/commerciale: L. 40.000 piu' 2,1% pari a L. 40.840, a valere dal 1o gennaio 2000.
(Omissis).

Comune di Ponte; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ponte

Il comune di PONTE (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000 le tariffe ed aliquote applicate nell'anno 1999, che di seguito si elencano:
(Omissis);
punto 4) aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, confermata per l'anno 2000 con determina del commissario prefettizio n. 5 del 26 marzo 2000.
(Omissis).

Comune di Porto Empedocle; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Porto Empedocle

Il comune di PORTO EMPEDOCLE (provincia di Agrigento) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di stabilire l'aliquota ordinaria, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille; di deliberare l'aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili; di applicare l'aliquota del 6 per mille per le seconde abitazioni e relative pertinenze, nonche' per i terreni fabbricabili; di stabilire l'aliquota al 6 per mille per le abitazioni non locate; di applicare l'aliquota dell'1 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto. L'aliquota e' applicata limitatamente alle unita immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 ed aumentare la stessa a L. 250.000 per i soggetti passivi appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico e sociale:
1) pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
2) portatori di handicap con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico, nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti di portatori di handicap, di persone anziane non autosufficienti o invalidi, a carico del contribuente, l'aumento del reddito e' elevato per ogni persona a carico da L. 2.000.000 a L. 3.000.000. Si escludono dalla maggioranza della detrazione di L. 250.000 tutte le unita' immobiliari classificate in catasto nelle seguenti categorie: A/1 (abitazioni signorili); A/7 (abitazioni in villini); A/8 (abitazioni in ville).
(Omissis).

Comune di Porto Tolle; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Porto Tolle

Il comune di PORTO TOLLE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come segue:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
abitazione principale: 4 per mille;
terreni agricoli e aree da considerare non fabbricabili ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 504/1992: 6 per mille alle seguenti condizioni:
a) il soggetto passivo dell'imposta deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali, previsti dall'art. 11 della legge n. 9/1963, con obbligo di assicurazione per invalidita' vecchiaia e malattia;
b) la base imponibile per il calcolo dell'imposta, calcolata ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 504/1992, non deve superare L. 250.000.00 2. l'aliquota prevista per l'abitazione principale si applica anche alle sue pertinenze, ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta sono, altresi', equiparate all'abitazione principale le seguenti fattispecie: a) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) unita' immobiliare concessa dal soggetto passivo dell'imposta in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale nonche' agli affini, fino al primo grado; 3. viene prevista una detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 240.00 la suddetta detrazione e' elevata, in relazione a situazioni particolari di disagio economico e sociale, come di seguito specificato: a) L. 300.000 nei casi in cui il soggetto passivo dell'imposta sia proprietario soltanto dell'immobile adibito ad abitazione principale ed il reddito lordo, per ciascun componente il nucleo familiare anagraficamente censito, non sia superiore a 10.000.000 di lire;
b) L. 300.000 nei casi in cui il soggetto passivo dell'imposta, proprietario soltanto dell'immobile, adibito ad abitazione principale, abbia all'interno del proprio nucleo familiare un portatore di handicap grave, ed il reddito complessivo della famiglia non sia superiore a 100 milioni di lire; 4. ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., qualora l'ammontare della detrazione non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima; 5. (omissis).
(Omissis).

Comune di Portopalo di Capo Passero; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Portopalo di Capo Passero

Il comune di PORTOPALO di CAPO PASSERO (provincia di Siracusa) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare l'aliquota relativa all'I.C.I., per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille unica per il territorio comunale, cosi' come da relazione del funzionario responsabile allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) costituendone parte integrante e sostanziale; 2. di stabilire, ai sensi del comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).

Comune di Posta; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Posta

Il comune di POSTA (provincia di Rieti) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). il comune di Posta, provincia di Rieti, con delibera giunta comunale n. 17 del 19 febbraio 2000, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Potenza; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Potenza

Il comune di POTENZA ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 4,75 per mille;
2) abitazioni, nel massimo di due unita', concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado nelle quali i beneficiari abbiano stabilito la propria residenza da almeno un anno (art. 11 del regolamento I.C.I.): 4,75 per mille;
3) pertinenze della abitazione principale (garage o box o posto auto, soffitta, cantina di cui alle categorie catastali C6 e C2) anche se distintamente iscritte in catasto (Art. 9 del regolamento I.C.I.): 4,75 per mille;
4) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, purche' sia stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime (art. 10, comma 1, lettera a), del regolamento I.C.I.): 4,75 per mille;
5) unita' immobiliari non locate possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 10, comma 1, lettera b), del regolamento I.C.I.): 4,75 per mille;
6) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei propri assegnatari (art. 9, comma 5, del regolamento I.C.I.): 4,75 per mille;
7) alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica (art. 9, comma 5, del regolamento I.C.I.): 4,75 per mille;
8) immobili concessi in locazione ai sensi del comma 4, dell'art. 2, della legge n. 431/1998 a titolo di abitazione principale ed a condizione che le locazioni siano stipulate secondo le regole del mercato concertato (art. 11-bis, comma 1, del regolamento I.C.I.): 2 per mille;
9) immobili concessi in locazione a studenti universitari, a condizione che la durata del contratto di locazione non sia inferiore ad un anno (art. 11-bis, comma 4, del regolamento I.C.I.): 2 per mille;
10) immobili non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 11-bis, commi 2 e 3, del regolamento I.C.I.): 9 per mille;
11) tipologie residue: 7 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: 1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: detrazione d'imposta L. 200.00
2) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni (art. 4. del regolamento I.C.I.): riduzione d'imposta 50%;
3) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nelle ipotesi di nuclei familiari composti da non meno di quattro persone, con reddito complessivo non superiore a L. 50.000.000 lordi, che possiedono esclusivamente l'immobile adibito a prima casa (art. 9-bis, del regolamento I.C.I.): detrazione d'imposta L. 300.00
4) fabbricati facenti parte di condomini o cooperative che provvedono, a proprie spese, alla gestione degli spazi verdi circostanti di uso pubblico, come da apposita convenzione (art. 11-ter, del regolamento I.C.I.): riduzione aliquota 0,5 per mille;
(Omissis).

Comune di Poviglio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Poviglio

Il comune di POVIGLIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 2. di fissare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.:
A) aliquota del 5,2 per mille per l'abitazione principale adibita ad abitazione per il soggetto residente nel comune di Poviglio;
B) aliquota massima del 7 per mille per gli immobili non locati, intendendosi le abitazioni non locate - vuote e relative pertinenze classificate nel C/2, C/6 e C/
C) aliquota ordinaria del 5,9 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per gli immobili destinati ad altro uso; 3. di fissare per l'anno 2000 ai sensi del comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996 esclusivamente per l'abitazione utilizzata come abitazione principale una detrazione di L. 200.000 annue (solo nel gruppo catastale A e non sulle relative pertinenze classificate nel gruppo catastale C ); 4. di esonerare, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera del consiglio comunale del 26 novembre 1998, n. 74 - le Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale - ONLUS, dal pagamento del tributo I.C.I. e dei connessi adempimenti. L'esenzione e' concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato, ne a sgravio di quanto iscritto a ruolo.
(Omissis).

Comune di Pozzol Groppo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pozzol Groppo

Il comune di POZZOL GROPPO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, dando atto che la detrazione per la prima casa e' di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Prato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Prato

Il comune di PRATO ha adottato, il 28 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili come segue:
abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nelle stesse oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche', anch'essi nelle medesime anagraficamente residenti: aliquota 5,9 per mille detrazione L. 460.00
tutti gli altri immobili ad esclusione delle due fattispecie di seguito riportate: 5,9 per mille;
alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione per un periodo non superiore a due anni riferito al 1o gennaio dell'anno di imposta: 7 per mille;
alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni rispetto al 1o gennaio dell'anno di imposta: 9 per mille.
*) Cifra annua da rapportare al periodo dell'anno durante il quale il soggetto ha dimorato nell'abitazione principale; nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale per piu' soggetti, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali; 2. di stabilire che a seguito dell'art. 12 del regolamento riguardante l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati , limitatamente al periodo e l'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'imposta e' ridotta del 50 per cento.
(Omissis).

Comune di Prato Carnico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Prato Carnico

Il comune di PRATO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui agli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,5 per mille; di stabilire per l'anno 2000, in L. 230.000 indistintamente per tutti i tipi di contribuenti, la detrazione prevista per le abitazioni principali.
(Omissis).

Comune di Precenicco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Precenicco

Il comune di PRECENICCO (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misuro del 6 per mille e una aliquota agevolata per le abitazioni principali ai 5 per mille, con la detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura di L. 200.000, dando atto che la detrazione e l'aliquota agevolata si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che le agevolazioni in parola sono estese alle pertinenze dell'immobile, nei limiti previsti dall'art. 3 del regolamento comunale in materia di I.C.I.. 2. di riconfermare per l'anno 2000 i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, per zone omogenee, nelle misure fissate per l'anno 1999, come da allegato A al presente atto deliberativo, che ne forma parte integrante;
(Omissis);
Per completezza si espongono di seguito i valori indicati all'allegato A alla deliberazione sopra richiamata:
valori assegnati alle aree fabbricabili al fini I.C.I.:
zona Ao - zone residenziali di conservazione tipologica ed ambientale;
zona Aa - ambiti di interesse ambientale, storico e monumentale;
zona B1 - zone residenziali di completamento;
zona B1a - zone libere di completamento residenziale con prescrizioni tipologiche: L. 50.000\mq (valore medio);
zona A1 - complessi edilizi rurali di interesse ambientale;
zona A1 - complessi edilizi rurali di interesse ambientale a prevalente attivita' agricola, agrituristica e di turismo rurale: L. 20.000\mq;
zona BO - zone ortive o di verde privato: L. 10.000 /mq;
 
zona C - zone residenziali di completamento urbanistico da urbanizzare: L. 30.00
zona D3 - zone per insediamenti artigianali, industriali esistenti;
zone D/H - zone per attivita' industriali, artigianali e commerciali: L. 40.000\mq (valore medio)
zone G4 - zone di interesse turistico-ricreativo: L. 20.000\mq.
(Omissis).

Comune di Predoi (Prettau); Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Predoi (Prettau)

Il comune di PREDOI (PRETTAU) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire anche per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misure del 4 per mille; 2. di fissare come detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale l'importo di lire 390.000 - questo corrisponde all'importo I.C.I. dell'unita' immobiliare categoria A2, classe 1 con 8 vani catastali; 3. la detrazione dell'Imposta non e' estensibile ad altri oggetti d'imposta (seconda casa, aree fabbricabili, imprese ecc.).
(Omissis).

Comune di Predosa; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Predosa

Il comune di PREDOSA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare con effetto dal 1o gennaio 2000 l'applicazione dell'I.C.I. con aliquota nella misura unica del 5 per mille; di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica e fissa di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Premosello Chiovenda; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Premosello Chiovenda

Il comune di PREMOSELLO CHIOVENDA (provincia di Verbano - Cusio - Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; di dare atto che la detrazione per la prima casa ammonta a L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Preseglie; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Preseglie

Il comune di PRESEGLIE (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2000 relativamente all'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) sara' applicata l'aliquota del 5,5 per mille; 2. di applicare per l'anno 2000, ai sensi del 3 comma, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge 23 dicembre 1996, una maggiore detrazione di L. 60.000 ai fini del pagamento dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili ) per gli ultrasessantacinquenni proprietari di casa di prima abitazione di categoria A2, A3, A4, A5 ed A6 il cui reddito non risulti superiore a quello di cui all'allegato, dando atto che:
la maggiore detrazione ora determinata verra' riconosciuta quale rimborso agli aventi diritto che lo richiederanno entro il 20 dicembre 2000 su appositi moduli predisposti dagli uffici, cui dovranno essere allegate le ricevute dei versamenti effettuati;
l'elenco dei beneficiari sara' approvato dalla giunta comunale su proposta del responsabile tributi.
(Omissis).

Comune di Pressana; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pressana

Il comune di PRESSANA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune cosi' come segue:
4,5 per mille per le abitazioni principali;
5,5 per mille per terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati;
4 per mille per le abitazioni dove e' presente nel nucleo familiare un portatore d'handicap o disabile. Il titolo deve essere riconosciuto dalla competente commissione sanitaria presso l'ULSS e corrispondere ad una invalidita' del 100%;
4 per mille per i nuclei familiari formati da giovani coppie con o senza figli coniugate da non oltre due anni dalla data del 1o gennaio 2000, in cui entrambi i componenti siano di eta' inferiore ai trentacinque anni e dispongono di un reddito pro-capite riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente inferiore a L. 16.000.000 annui lordi. Il beneficio sara' applicato per la durata massima di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Nelle predette aliquote agevolate l'applicazione del beneficio e' subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2000.
(Omissis).

Comune di Prevalle; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Prevalle

Il comune di PREVALLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 2. le aliquote I.C.I. ex. art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni (art. 3, comma 53, legge n. 662/1996 ed art. 58 decreto legislativo n. 446/1997) sono determinate come in premessa indicato e di seguito descritto:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed equiparate: 5,5 per mille;
terreni agricoli ed edificabili: 5,5 per mille;
altre unita' immobiliari: 7 per mille; 3. sono fatte salve le esenzioni, agevolazioni e riduzioni di imposta contemplate dalla normativa in vigore, dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I approvato con delibera consiglio comunale n. 73/1998 come modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 65/1999 e dall'art. 30, commi 12 e 13, della "legge finanziaria 2000" 23 dicembre 1999, n. 488, e segnatamente dall'art. 9 decreto legislativo n. 504/1992 per quel che concerne i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale alle condizioni di cui all'art. 2 del citato Regolamento, in applicazione dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 446/199 4. le detrazioni per l'abitazione principale ed equiparate di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni: (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 - ed art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997) sono stabilite come segue:
A) criterio basato sul livello medio dei valori patrimoniali delle unita' immobiliari ad uso abitazione principale.
Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprietari anche di altre unita' immobiliari ad esclusione degli accessori si stretta pertinenza della prima abitazione poste in qualsiasi Comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unita' immobiliari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare.
Sono escluse dal beneficio unita' immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:
A1 - abitazioni di tipo signorile;
A8 - abitazioni in ville;
A9 - castelli, palazzi di emminente pregio artistico o storico.
Graduazione della detrazione in rapporto al valore catastale delle unita' immobiliari: abitazione principale con rendita catastale rivalutata per cento:
non superiore a L. 50.000.000: detrazione L. 250.00
non superiore a L. 55.000.000: detrazione L. 240.00
non superiore a L. 60.000.000: detrazione L. 230.00
non superiore a L. 65.000.000: detrazione L. 220.00
non superiore a L. 70.000.000: detrazione L. 210.00
superiore a L. 70.000.000: detrazione L. 200.00
B) criterio basato su motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico.
Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprietari anche di altre unita' immobiliari, ad esclusione degli accessori di stretta pertinenza della prima abitazione, poste in qualsiasi comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unita' immobiliari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare.
Graduazione della detrazione in base all'appartenenza alle fasce di reddito previste dal vigente piano socio-assistenziale:
fascia 1: detrazione L. 300.00
fascia 2: detrazione L. 280.00
fascia 3: detrazione L. 250.00
fascia 4: detrazione L. 220.00
fascia 5: detrazione L. 210.00
fascia 6: detrazione L. 200.000.
Ritenuto, altresi', di stabilire, per i criteri indicati sotto le lettere A e B:
che la nozione abitazione principale e' quella che e' cosi' definita dalla normativa fiscale;
che per la ripartizione e la fruizione della presente maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarita' del possesso, si fa rinvio ai medesimi criteri desunti dal decreto legislativo n. 504/199
che nel caso si rendano applicabili a favore del medesimo soggetto entrambe la fattispecie agevolative di cui alle lettere A e B, si applica la detrazione piu' favorevole al contribuente; 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o abitata (vedi art. 4 vigente regolamento I.C.I); 6. di dare atto che gli immobili utilizzati da Enti non commerciali sono esenti dalle applicazioni dell'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alle condizioni richiamate nell'art. 7 del vigente Regolamento, ovvero che i fabbricati, oltre che utilizzati siano anche posseduti a titolo di proprieta' o di altro diritto reale di godimento ovvero in qualita' di locatore finanziario dall'Ente non commerciale utilizzatore.
(Omissis).

Comune di Priverno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Priverno

Il comune di PRIVERNO (provincia di Latina) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare, integralmente, per l'anno 2000, le aliquote, le detrazione d'imposta comprese le modifiche ed integrazioni apportate alla normativa prevista nel regolamento I.C.I. approvato con delibera del consiglio comunale n. 16 del 24 marzo 1999, ossia:
a) aliquota ordinaria al 6,5 per mille;
b) aliquota ridotta al 5,5 per mille per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e per gli altri casi contemplati nell'art. 5 del predetto regolamento;
c) aliquota ridotta al 4 per mille per i fabbricati realizzati da soggetti persone fisiche o giuridiche nell'esercizio di attivita' commerciali di costruzione e vendita di beni immobili per i primi tre anni d'imposta decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori a condizione che gli immobili risultano iscritti, contabilmente tra le rimanenze e non siano concessi in locazione;
d) aliquota ridotta all'1 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
detrazione d'imposta: L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto e per gli altri casi contemplati nell'art. 6 del predetto regolamento;
f) L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi che versano in particolari situazioni di |disagio economico e sociale, descritte nel citato art. 6 del Regolamento I.C.I.
(Omissis).

Comune di Pula; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Pula

Il comune di PULA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare le aliquote stabilite con atto di consiglio comunale n. 1 del 24 gennaio 1998 come segue:
abitazione principale: 5 per mille;
altri immobili: 6,5 per mille;
detrazione abitazione principale: L. 300.000.
(Omissis).

Comune di Quargnento; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Quargnento

Il comune di QUARGNENTO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis).

Comune di Quarna Sotto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Quarna Sotto

Il comune di QUARNA SOTTO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui all'art. 6, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 6 per mille, in esecuzione del disposto dell'art. 6, del decreto-legge n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni.
(Omissis).

Comune di Radda in Chianti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Radda in Chianti

Il comune di RADDA in CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
4,5 per mille quale aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale o concesse in uso gratuito a parenti o collaterali entro il secondo grado (vedi regolamento);
6 per mille per i fabbricati rientranti nelle tipologie di cui al codice C/6 (garage, box, ecc.) se pertinenze di abitazioni principali; studi professionali e fabbricati identificati catastalmente con i codici A/10, B, C e D se utilizzati direttamente dal proprietario nell'esercizio di attivita' produttiva o professionale o concessi in affitto (con contratto debitamente registrato), a soggetti in possesso di partita I.V.A. e che abbiano individuato i locali stessi come sede principale o unita' locale di loro attivita' produttive;
7 per mille per gli altri fabbricati, terreni ecc.; 2. (Omissis). 3. di precisare che la detrazione ordinaria rimane determinata in L. 200.000.
Per le sotto indicate categorie la detrazione viene portata a L. 250.000:
la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti ultrasessantacinquenni che vivono soli o in coppia proprietari di unica abitazione, con un reddito medio procapite inferiore o pari all'importo della pensione minima INPS relativa all'anno 1999 e' elevata a L. 250.000.
In caso di contitolarita' del diritto di proprieta' sull'abitazione, i requisiti devono essere posseduti da entrambi i soggetti;
i soggetti aventi diritto all'ulteriore detrazione dovranno produrre nelle forme e nei termini determinati dalla giunta municipale un atto sostitutivo ai notorieta' o autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti suddetti o, in caso di incertezza copie dei documenti mod. 201 rilasciato dall'INPS o idoneo documento comprovante redditi diversi da quelli da pensione e stato di famiglia.
(Omissis).

Comune di Rapallo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rapallo

Il comune di RAPALLO (provincia di Genova) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2000 la fissazione delle seguenti aliquote:
aliquota agevolata del 4,6 per mille per le unita' immobiliari (e relative pertinenze) adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e per quelle concesse in uso gratuito a ascendenti/ discendenti di primo grado e per le relative pertinenze (numero massimo n. 1 C/2 piu' n. 1 posto auto categorie C6 o C7 situate nel raggio di 500m dalla abitazione): per le ultime due fattispecie la concessione del beneficio sara' subordinata alla presentazione di apposita comunicazione entro i termini di versamento dell'imposta;
aliquota del 5,6 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, subordinando la concessione del beneficio alla presentazione di apposita comunicazione da effettuare entro i termini di versamento dell'imposta;
aliquota agevolata del 5,6 per mille per gli immobili iscritti alle categorie catastali B1, C1, C2, C3, C6, D2 (alberghi e pensioni, a condizione che dette unita' immobiliari rimangano aperte per almeno nove mesi), D
aliquota ordinaria del 6,2 per mille per le restanti unita' immobiliari; 2. di confermare, per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000, subordinando la concessione della detrazione per gli immobili concessi in uso gratuito a ascendenti/ discendenti di primo grado ivi residenti alla presentazione di apposita comunicazione entro i termini di versamento dell'imposta. (Omissis).

Comune di Ravenna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ravenna

Il comune di RAVENNA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure indicate nell'unito prospetto, cosi sintetizzabili:
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale;
aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati e le residenze secondarie nonche' le relative pertinenze;
aliquota agevolata del 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o di interesse artistico architettonico nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997);
aliquota agevolata del 2 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con contratto stipulato sulla base degli accordi fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori (art. 2, comma 4, legge n. 431/1998); 2. di confermare in L. 220.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di precisare che sono equiparate all'abitazione principale:
a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ,a condizione che non risultino locate;
d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C7. L'equiparazione opera a condizione che le unita' immobiliari considerate come pertinenza siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione, cosi' come stabilito dall'art. 817 del codice civile;
f) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al terzo grado che le occupano come abitazione principale; 4. di confermare in L. 450.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e requisiti gia' stabiliti e specificati nella deliberazione di consiglio comunale n. 5212/7 del 6 febbraio 1998, cosi' come modificata e aggiornata sulla base dei dati riportati nell'allegato A che qui si allega per l'approvazione; 5. di riconoscere, per i contratti di locazione, stipulati nel 1999 ai sensi della legge n. 431/1998 sopra richiamata, e in via del tutto eccezionale, considerata l'esiguita' dei casi e dell'onere che non altera l'equilibrio di bilancio, un credito di imposta I.C.I. nella misura di L. 150.00 6. di dare atto che ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 460/1997 cosi' come confermato dall'art. 2 del vigente regolamento delle entrate le Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) sono esenti dal pagamento del tributo.
(Omissis).

Comune di Reggio Emilia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Reggio Emilia

Il comune di REGGIO EMILIA ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire come segue le detrazioni per abitazione principale per l'anno 2000:
L. 250.000 per l'unita' immobiliare come definita al punto 1a) del testo;
L. 350.000 per i soggetti in particolare disagio economico che rispettano tutte e tre le condizioni espressi in narrativa al punto 2a); 2. di stabilire altresi' le aliquote per l'anno 2000 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: nella misura del 5,8 per mille come aliquota ordinaria;
nella misura del 7 per mille come aliquota maggiorata per gli immobili definiti nel punto 2b) del testo; 3. di stabilire che il termine di presentazione della dichiarazione/denuncia sia fissato al 31 gennaio dell'anno successivo. (Omissis).

Comune di Reitano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Reitano

Il comune di REITANO (provincia di Messina) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). che con deliberazione del consiglio comunale n. 50 del 29 settembre 1999 e' stato modificato il Regolamento relativo all'imposta comunale sugli immobili e che con delibera n. 5 del 4 febbraio 2000 sono state riconfermate le tariffe per l'anno 2000.
Il Regolamento entrera' in vigore il 1o gennaio 2000.
(Omissis).

Comune di Remedello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Remedello

Il comune di REMEDELLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare, ai sensi della normativa vigente, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il diritto di proprieta' del soggetto passivo.
(Omissis). 1. di aumentare di L. 150.000 per l'anno d'imposta 2000 la detrazione oltre quella di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 basandosI sul criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. La maggiore detrazione di L. 150.000 viene concessa, a domanda, in osservanza dei seguenti criteri applicativi:
a) pensionati o lavoratori dipendenti, proprietari di una sola abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina ecc.) di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, rientrati nei limiti di reddito familiare definiti dalla scala di equivalenza prevista nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, con un reddito di partenza pro-capite di' L. 12.500.000:

=====================================================================
Componenti del nucleo familiare | Reddito annuo =====================================================================
1 persona .... | 12.500.000
2 persone .... | 19.625.000
3 persone .... | 25.500.000
4 persone .... | 30.750.000
5 persone .... | 35.625.000
6 persone .... | 40.000.000
7 persone .... | 44.375.000

b) per il reddito da considerare si fa riferimento alla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 109/1998, fermo restando il diritto dell'amministrazione comunale di concedere ulteriori e piu' approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite (art. 640, comma 1, c.p.);
c) la nozione di "abitazione principale" e' quella definita dalla normativa fiscale;
d) per la ripartizione e la fruizione della maggior detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarieta' del possesso, si fa rinvio ai criteri assunti dal decreto legislativo n. 504/199
e) per beneficiare delle detrazioni di cui sopra e' necessario la presentazione all'ufficio tributi del comune entro il termine del 15 giugno 2000 di apposita domanda con unita documentazione fiscale (mod. 101, 201, 730, UNICO) e/o dichiarazione sostitutiva degli stessi;
(Omissis).

Comune di Renate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Renate

Il comune di RENATE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
7 per mille sugli alloggi non locati;
5,5 per mille su tutti gli altri immobili 2. di mantenere la detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita per legge.
(Omissis).

Comune di Rescaldina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rescaldina

Il comune di RESCALDINA (provincia di Milano) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito indicate:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cosiddetta prima casa e relative pertinente): 4,5 per mille;
b) terreni agricoli: 4,5 per mille;
c) aree fabbricabili: 7 per mille;
d) altri fabbricati: 7 per mille;
e) unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e non locate (cosiddette seconde case sfitte): 7 per mille;
f) unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo concesse in locazione alle condizioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999: 4 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2000, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.00 3. di confermare, per l'anno 2000, da L. 200.000 a L. 400.000 la detrazione concessa per l'unita' immobiliare appartenente alle categorie catastali dalla A/1 alla A/7, adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle condizioni di seguito tassativamente enunciate:
a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico;
d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.300.000, aumentato di L. 1.700.000 per ogni persona a carico.
In presenza, all'interno dei nuclei familiari sopra menzionati, di soggetti portatori di handicap con attestato di invalidita' civile o di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica rilasciata dalla competente ASL - purche' conviventi - l'importo di L. 1.700.000 per ogni persona a carico e' elevato a L. 2.700.00
e) soggetti titolari di assistenza sociale in ambito comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari ai sensi delle precedenti lettere a), b), c) e d), e comunque previo parere dei servizi sociali comunali.
L'applicazione della maggiore detrazione di L. 400.000 e' subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti legittimati, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, di apposita comunicazione adeguatamente documentata e redatta sul modulo messo a disposizione dell'Amministrazione comunale.
Sono altresi' considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute in proprieta' o a titolo di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di cura e assistenza o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
(Omissis).

Comune di Resiutta; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Resiutta

Il comune di RESIUTTA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota da applicare in questo comune ai fini I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis).

Comune di Rialto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rialto

Il comune di RIALTO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente:
6 per mille per la prima casa;
6,5 per mille per la seconda casa.
(Omissis).

Comune di Riofreddo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Riofreddo

Il comune di RIOFREDDO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). il comune di Riofreddo ha adottato, in data 26 febbraio 2000 con deliberazione del consiglio comunale, le variazioni delle aliquote I.C.I. per l'anno 2000, come sotto specificato:
5 per mille per le prime abitazioni;
6 per mille per gli altri immobili.
(Omissis).

Comune di Riomaggiore; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Riomaggiore

Il comune di RIOMAGGIORE (provincia di La Spezia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare, per l'esercizio finanziario 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille e l'aliquota ridotta del 5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche; di stabilire, in ossequio a quanto indicato al comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; di equiparare alle prime case le abitazioni date in uso gratuito ai discendenti e ascendenti diretti di primo grado che non possiedono alcuna abitazione, a condizione che gli stessi vi risultino residenti a norma di legge; di assogettare le aree fabbricabili all'aliquota ridotta del 5 per mille.
(Omissis).

Comune di Ripa Teatina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ripa Teatina

Il comune di RIPA TEATINA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. del 4,5 per mille e la riduzione annua per l'abitazione principale di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Ripalta Cremasca; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ripalta Cremasca

Il comune di RIPALTA CREMASCA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5 per mille, ad eccezione delle case sfitte applicata nella misura del 7 per mille; 2. di elevare a L. 400.000 le detrazioni dell'imposta per l'abitazione principale nei seguenti casi:
nucleo familiare con la presenza di convivente portatore di handicap come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 10
numero familiare composto da uno o piu' pensionati titolari esclusivamente di redditi da pensione sociale (L. 497.240 circa) o pensione integrata al minimo (L. 709.500) o titolare di assegno sociale (L. 506.720 circa) comunque non cumulabili, sui redditi 1999.
(Omissis).

Comune di Ripatransone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ripatransone

Il comune di RIPATRANSONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000, nella misura del 5,8 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, sulle abitazioni principali e relative pertinenze cosi' come individuate dall'art. 2 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 28 gennaio 199 di aumentare la detrazione sulla abitazione principale a L. 240.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/199 di dare atto che la detrazione di L. 240.000 cui al punto precedente si applica soltanto sulla abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; di confermare per l'anno 2000, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. per tutti gli immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale; di aumentare, per l'anno 2000, a L. 260.000 la detrazione per seguenti soggetti alle seguenti condizioni:
a) residenza nel comune di Ripatransone;
b) essere proprietari oppure titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
c) aver compiuto il sessantesimo anno di eta', alla data del 31 agosto 199
d) essere pensionato;
e) essere in possesso di un reddito di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico imponibile ai fini IRPEF (redditi 1999) non superiore alla pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS, maggiorata ai sensi della legge n. 140/1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) non essere titolari di unita' immobiliari classificate in catasto nelle seguenti categorie:
A/1 abitazioni signorili;
A/7 abitazioni in villini;
A/8 abitazioni in ville;
A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico.
(Omissis).

Comune di Rivalba; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rivalba

Il comune di RIVALBA (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., per l'anno 2000 l'aliquota del 5 per mille, uniformemente per tutti i fabbricati e le aree fabbricabili siti sul territorio comunale; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di dare atto:
che secondo quanto previsto dall'art. 20 del regolamento in materia di I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 22 dicembre 1998 sono equiparate alle categorie principali;
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate;
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizioni che non risultino locate;
sono altresi' equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito:
a) ai genitori e figli;
b) al coniuge, ancorche' separato o divorziato.
(Omissis).

Comune di Robecchetto con Induno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Robecchetto con Induno

Il comune di ROBECCHETTO CON INDUNO (provincia di Milano) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, la seguente aliquota differenziata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune:
aliquota I.C.I. abitazione principale: 5 per mille;
aliquota I.C.I. altre categorie di immobili: 6 per mille;
detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.00
detrazione per unita' immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta) per diritto di abitazione, art. 9, comma d), del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: L. 2. di determinare, per l'anno 2000, l'applicazione dell'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per l'imposta comunale sugli immobili, esclusivamente a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione, purche' in possesso di tutti i seguenti requisiti: A) Reddito.
Il reddito da considerare e' quello imponibile ai fini I.R.P.E.F. dichiarato da tutti i componenti del nucleo familiare. Reddito che non dovra' superare i seguenti limiti per il 2000:

=====================================================================
Componenti nucleo familiare | Reddito annuo ===================================================================== una persona .... | L. 21.000.000 due persone .... | L. 29.000.000 tre persone .... | L. 35.000.000 quattro persone .... | L. 41.000.000 cinque persone .... | L. 47.000.000 sei persone o più .... | L. 54.000.000

B) Il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere, a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione, altri immobili siti su tutto il territorio nazionale.
C) Tipo di reddito: lavoro dipendente ed autonomo: per i lavoratori autonomi, per reddito si intende il reddito di impresa; qualora nel reddito familiare concorrono redditi di lavoro autonomo, il reddito familiare sara' ottenuto dalla somma del reddito di lavoro dipendente piu' il fatturato del lavoro autonomo - reddito da pensione. D) Categorie catastali: A/2 abitazione di tipo civile;
A/3 abitazione di tipo economico;
A/4 abitazione di tipo popolare;
A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;
A/6 abitazione di tipo rurale;
A/7 abitazioni in villini.
Sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi di imposta che abbiano immobili compresa l'abitazione principale appartenenti a categorie catastali di particolare pregio quali: A1, A/8 ed A/9.
(Omissis).

Comune di Roccabruna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccabruna

Il comune di ROCCABRUNA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare nella misura del 5,.5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 relativamente all'abitazione principale; 2. di fissare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 relativamente agli immobili posseduti, in aggiunta all'abitazione principale; 3. di dare atto che la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e' di L. 200.000 spettante per l'intero anno o rapportato ai mesi durante i quali sussiste la destinazione di abitazione principale di cui all'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 23 settembre 1998 esecutiva ai sensi di legge, riconoscendo nel contempo le agevolazioni anche alle pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantine, soffitte, ecc.).
(Omissis).

Comune di Roccafranca; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccafranca

Il comune di ROCCAFRANCA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille. 2. di determinare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale, visto il disposto dell'art. 8, comma 4 del regolamento comunale vigente, nelle seguenti misure:.
L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale occupata direttamente dal soggetto passivo;
L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta;
L. 300.000 per i pensionati possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all'importo dato dalla somma di una pensione minima INPS e una pensione sociale;
L. 400.000 per i pensionati possessori della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all'importo dato dalla somma di due pensioni sociali.
(Omissis). 5. di determinare il valore delle aree fabbricabili ai fini della determinazione dell'imposta I.C.I. nel seguente modo:

CAPOLUOGO:

===================================================================== =====================================================================
|Aree a destinazione residenziale in assenza di piano | A|esecutivo .... | L. 48.500 ---------------------------------------------------------------------
|Aree a destinazione residenziale con piano esecutivo | B|ultimato .... |L. 198.400 ---------------------------------------------------------------------
|Aree a destinazione industriale/ artigianale in assenza | C|di piano esecutivo .... | L. 18.600 ---------------------------------------------------------------------
|Aree a destinazione industriale/ artigianale con piano | D|esecutivo ultimato .... | L. 62.100 ---------------------------------------------------------------------
|Aree a destinazione commerciale in assenza di piano | E|esecutivo .... | L. 45.600 ---------------------------------------------------------------------
|Aree a destinazione commerciale con piano esecutivo | F|ultimato .... |L. 228.000 --------------------------------------------------------------------- G|Aree zona A (nuclei di antica formazione) .... |L. 228.000

FRAZIONE

===================================================================== =====================================================================
|Aree a destinazione residenziale in assenza di piano | H|esecutivo .... |L. 33.900 ---------------------------------------------------------------------
|Aree a destinazione residenziale con piano esecutivo | I|ultimato .... |L. 138.900 --------------------------------------------------------------------- L|Aree zona A (nuclei di antica formazione) .... |L. 136.900

(Omissis).

Comune di Roccavignale; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roccavignale

Il comune di ROCCAVIGNALE (provincia di Savona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella misura del 6 per milleº.
(Omissis).

Comune di Rodano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rodano

Il comune di RODANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; di prendere atto delle seguenti motivazioni ai fini della conferma dell'aliquota I.C.I. al 6 per mille per l'anno 2000:
relativamente alle entrate:
la riduzione dei contributi erariali per effetto del passaggio a costo zero del personale ATA;
relativamente alle uscite:
esigenza di mantenere un livello adeguato di servizi ai cittadini e quindi almeno uguale rispetto a quelli del 199
esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi; di stabilire, per l'anno 2000, la detrazione di imposta di L. 200.000 secondo quando disposto dalla legge n. 662/1996. (Omissis).

Comune di Romano di Lombardia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Romano di Lombardia

Il comune di ROMANO DI LOMBARDIA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ( I.C.I ) che sara' applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare altresi' per l'anno 2000 l'aumento a L. 270.000 della detrazione ai fini dell'imposta comunale sogli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni:
reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate INPS (nel reddito familiare cosi' calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata);
possesso solo ed esclusivamente di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:
A/2 abitazioni di tipo civile;
A/3 abitazioni di tipo economico;
A/4 abitazione di tipo popolare;
A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;
A/6 abitazione di tipo rurale.
(Omissis).

Comune di Ronchis; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ronchis

Il comune di RONCHIS (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000.
(Omissis).

Comune di Ronco all'Adige; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ronco all'Adige

Il comune di RONCO all'ADIGE (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, anche per l'anno 200 2. di fissare per l'anno 2000 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6,5 per mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di esonerare dal pagamento dell'I.C.I. le Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale riconosciute tali (ONLUS), di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 46 5.-6. (Omissis).
(Omissis).

Comune di Ronsecco; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ronsecco

Il comune di RONSECCO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000:
a) nel 4,3 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili;
b) in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).

Comune di Rosate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rosate

Il comune di ROSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire anche per l'anno 2000, aliquote differenziate per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
terreni agricoli: aliquota 6 per mille;
aree fabbricabili: aliquota 6 per mille;
fabbricati adibiti ad abitazione principale: aliquota 5 per mille;
altri fabbricati: aliquota 5,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per abitazione principale in L. 220.000. (Omissis).

Comune di Rosignano Marittimo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rosignano Marittimo

Il comune di ROSIGNANO MARITTIMO (provincia di Livorno) ha adottato, il 12 gennaio 2000 e il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. terreni agricoli: 5 per mille; 2. aree fabbricabili: 7 per mille; 3. immobili classificati gruppo C (escluso le pertinenze di abitazione principale nel limite fissato dal regolamento I.C.I.): 5 per mille; 4. immobili classificati gruppo A (escluso A/9 - A/10):
a) abitazione principale: 4 per mille;
b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 secondo il protocollo n. 19888/1999: 4 per mille;
c) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale stipulato nell'anno 2000 ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998: 5,5 per mille;
d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e stipulato negli anni precedenti: 6,6 per mille;
e) altre: 7 per mille; 5. immobile classificato C/2, C/6, C/7: a) pertinenza dell'abitazione principale: 4 per mille;
b) altre pertinenze: 7 per mille; 6. immobili diversi dai precedenti: 5 per mille. (Omissis).
Per l'anno 2000, dando atto del mantenimento degli equilibri di bilancio: 1) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a favore di proprietari, titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, purche' residenti anagraficamente nel comune e' stabilita nella misura di L. 200.000.
2) di elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 la detrazione suddetta nella misura di L. 320.000 per i soggetti passivi di cui al punto 1) purche' l'unita' immobiliare sia classificata in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/
3) di elevare ulteriormente, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504/1992, tale detrazione nella misura di L. 400.000 alle categorie di soggetti passivi considerati in particolare condizione di indigenza cosi' come ricompresi nella declaratoria della delibera della giunta comunale n. 952 del 30 dicembre 199
4) di escludere dalle agevolazioni di cui ai punti 2 e 3 possessori della unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale classificate in catasto nelle categorie A/1, A/7, A/8 ed A/
5) di stabilire che il beneficio dell'ulteriore detrazione di cui al punto 3) e' subordinata alla presentazione di apposita domanda al Servizio Tributi corredata da adeguata certificazione documentazione attestante il possesso di tali requisiti.
(Omissis).

Comune di Rosignano Monferrato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rosignano Monferrato

Il comune di ROSIGNANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille per tutte le categorie di immobili e di soggetti passivi; 2. di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Rota d'Imagna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rota d'Imagna

Il comune di ROTA d'IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, fissando la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Roure; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Roure

Il comune di ROURE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille senza differenzazioni in relazione alle varie fattispecie contributive esistenti sul territorio, fatta eccezione per quanto stabilito al punto 4 del presente provvedimento; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
(Omissis).

Comune di Rovescala; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovescala

Il comune di ROVESCALA (provincia di Pavia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
detrazione prima casa L. 200.00 in alternativa:
detrazione maggiore di L. 200.000 valida per tutti i contribuenti, fissata in L. ==;
detrazione maggiore di L. 200.000 diversificata per categorie di contribuenti; no; in alternativa:
riduzione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sino al 50% per tutti i contribuenti, fissata in == %;
riduzione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sino al 50%, diversificata per categorie di contribuenti: no.
(Omissis).

Comune di Rovigo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Rovigo

Il comune di ROVIGO ha adottato, il 27 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire, (omissis), l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille; 2. di stabilire, altresi', l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille da applicare esclusivamente alle abitazioni principali dei residenti, ai garages, ai boxes e alle tettoie (categorie catastali C/2, C/6 e C/7), asserviti direttamente alle abitazioni stesse, e ai soggetti soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di stabilire l'aliquota agevolata del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 5. di stabilire l'aliquota I.C.I. al 9 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, secondo il disposto dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 43 6. di stabilire l' aliquota I.C.I. al 6 per mille limitatamente agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite nell'apposito accordo territoriale stipulato in data 15 luglio 1999 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 43 7. di applicare una maggiore detrazione di L. 500.000 alle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, come individuate con richieste documentate e precisamente:
a) famiglie composte da pensionato avente come reddito familiare complessivo annuo un importo non superiore alla pensione minima INPS maggiorato del 15%;
b) famiglie composte da pensionati il cui reddito familiare complessivo annuo non sia superiore a due volte la pensione minima INPS maggiorato del 15% per un solo componente;
c) famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali e' presente un soggetto gravato da invalidita' pari o superiore al 66% il cui reddito complessivo non sia superiore a tre volte il trattamento minimo INPS;
d) famiglie in condizioni di accertata e permanente indigenza, incluse negli elenchi delle persone assistite in forma continuativa dal comune;
e) di stabilire che non concorre alla formazione del reddito di cui sopra quello derivante dall'abitazione stessa e dal garage; 8. di applicare un maggiore detrazione di L. 300.000 alle sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di soggetti aventi un reddito annuo del nucleo familiare pari o inferiore a L. 25.000.00 9. di dare atto che per i soggetti che non rientrano nei casi suindicati resta confermata la detrazione minima di L. 200.00 10. di dare altresi' atto che l'ammontare della detrazione che non trovi capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze della stessa abitazione principale, appartenenti al titolare di questa.
(Omissis).

Comune di S. Pietro Infine; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di S. Pietro Infine

Il comune di S. PIETRO INFINE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale come segue:
6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
6,8 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalla abitazione principale; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis).

Comune di S. Giuliano Terme; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di S. Giuliano Terme

Il comune di S. GIULIANO TERME (provincia di Pisa) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). a) 4,5 per mille per:
fabbricati destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, a condizione che tale circostanza sia dichiarata entro l'anno dal proprietario, ai sensi della legge n. 15/1968, sull'apposito modulo (il venir meno di tale circostanza va comunicato entro sessanta giorni);
pertinenze delle abitazioni principali, come definite all'art. 5 del regolamento comunale I.C.I. ;
abitazioni confinanti con l'abitazione principale utilizzate dallo stesso nucleo familiare, qualora per tali distinte unita' immobiliari sia gia' stata presentata domanda di accatastamento come unica unita';
abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, con contratti regolarmente registrati e stipulati secondo i contratti tipo previsti dagli accordi di cui alla legge n. 431/1998, a condizione che tale circostanza sia dichiarata entro l'anno dal proprietario ai sensi della legge n. 15/196
unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (a condizione che non risultino locate); b) 9 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; c) 7 per mille per i terreni edificabili; d) 6 per mille (aliquota ordinaria) per tutti gli immobili non riconducibili alle fattispecie previste alle precedenti lettere.
La detrazione dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale (e per quelle ad esse assimilate nei modi e nei limiti previsti dall'art. 5 del regolamento comunale I.C.I.) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e' stabilita in L. 200.00 nel caso in cui ad una stessa abitazione corrispondano piu' soggetti passivi beneficiari di tale detrazione, essa spetta divisa in parti uguali tra ciascuno di essi. In relazione a quanto previsto dalla legge n. 122/1997, la detrazione spettante per la prima casa abitata dai meno abbienti, categoria di soggetti identificati con propria precedente delibera n. 23/1994 e' stabilita in L. 400.00 la relativa domanda deve essere presentata entro maggio.
Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, le disposizioni previste per la prima casa si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari.
(Omissis).

Comune di Sabbio Chiese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sabbio Chiese

Il comune di SABBIO CHIESE (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis).

Comune di Saccolongo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Saccolongo

Il comune di SACCOLONGO (provincia di Padova) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., le aliquote nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili:
abitazione principale: 5 per mille;
terreni agricoli: 5 per mille;
altri fabbricati: 6 per mille;
aree fabbricabili: 6 per mille; di determinare per l'anno 2000 la detrazione annua per abitazione principale in L. 250.000. (Omissis).

Comune di Sale delle Langhe; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sale delle Langhe

Il comune di SALE delle LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di mantenere per l'esercizio 2000 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale ed al 7 per mille per i fabbricati destinati ad uso diverso dalla abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Sali Vercellese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sali Vercellese

Il comune di SALI VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella seguente misura del 5 per mille; detrazione ordinaria di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Salmour; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Salmour

Il comune di SALMOUR (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, per quanto concerne il 2000, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali fissando in L. 200.000 la detrazione per le prime abitazioni e confermare al 5,5 per mille l'aliquota per i rimanenti immobili.
(Omissis).

Comune di San Biagio di Callalta; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Biagio di Callalta

Il comune di SAN BIAGIO di CALLALTA (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di approvare, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura pari al 4 per mille; 2. di considerare, per l'anno 2000, abitazione principale, ai fini della detrazione I.C.I., le seguenti unita immobiliari oltreche' quelle indicate nell'art. 8, comma 2, del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I:
a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai l locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantina, soffitte, ripostigli, ecc.);
b) le unita' immobiliari, in precedenza gia' adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
c) le unita' immobiliari in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale, dimostrabile in base alle risultanze dei registri anagrafici; 3. di approvare, per l'anno 2000, la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale nella misura pari a Lire 200.00 (E 103, 29).
(Omissis).

Comune di San Canzian D'Isonzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Canzian D'Isonzo

Il comune di SAN CANZIAN d'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 23 dicembre 1999 e il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare, anche per l'anno 2000, l'aliquota per l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 6 per mille; di confermare, anche per l'anno 2000, l'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'agevolazione viene applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; di elevare la misura della detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fissata in L. 200.000 come di seguito riportato: di aumentare la detrazione da L. 200.000 a L. 492.000 nei seguenti casi:
a) nuclei familiari proprietari di abitazione principale ove esistano portatori di handicap con una percentuale di invalidita' superiore al 50%, che nel corso del 1999 abbiano percepito un reddito complessivo lordo non superiore a L. 30.000.000 al netto della indennita' di invalidita' percepita;
b) nuclei familiari dove il reddito lordo complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F., percepito nell'anno 1999, sia pari o inferiore a L. 18.000.00
c) soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente.
(Omissis).

Comune di San Carlo Canavese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Carlo Canavese

Il comune di SAN CARLO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dal comma 53, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura unica del 5 per mille; di stabilire ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale in L. 240.000.
(Omissis).

Comune di San Cesareo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Cesareo

Il comune di SAN CESAREO (provincia di Roma) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2000:
a) per l'abitazione principale e le relative pertinenze, annesse all'abitazione, per i residenti nel comune: 5,5 per mille;
b) per le unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, e locate in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il terzo grado: 5,5 per mille;
c) per tutte le unita' immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, ma locate ad un soggetto, che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;
d) per le aree edificabili: 4 per mille; unica detrazione prevista, abitazione principale L. 200.000.
(Omissis).

Comune di San Cipirello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Cipirello

Il comune di SAN CIPIRELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il 12 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). abitazione principale: 4 per mille; abitazioni locate con regolare contratto e immobili diversi dalla categoria catastale A: 5 per mille; seconde case con categoria catastale A e case sfitte con categoria catastale A: 6 per mille; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis).

Comune di San Gimignano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Gimignano

Il comune di SAN GIMIGNANO (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare con effetto dal 1o gennaio 2000, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, al fine della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni:
A) nella misura del 7 per mille, quale aliquota ordinaria gravante su tutti gli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi;
B) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
C) nella misura del 5,5 per mille in relazione alle abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetti che, pur presenti nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultino assegnatari esclusivamente per mancanza di alloggi (legge regionale n. 96 del 20 dicembre 1996, art. 29, comma 5);
D) nella misura del 5,5 per mille applicabile, su richiesta ed esclusivamente, per coloro che utilizzano per la locazione degli immobili di proprieta', adibiti ad uso abitativo, i contratti tipo stipulati in base a quanto stabilito dalla legge n. 431/1998 recepita nella zona della Val d'Elsa Senese con l'accordo territoriale firmato in data 9 novembre 199 2. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta riferita ad unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis).
COMUNE DI SAN GIORGIO DI SUSA Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giorgio di Susa

Il comune di SAN GIORGIO di SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 2. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari, confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 3. di dare atto che con propria deliberazione n. 53 in data 26 novembre 1998, esecutiva, e' stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., a valere dal 1o gennaio 1999 e che con propria deliberazione n. 3 assunta in data odierna, e' stato integrato l'art. 19 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., con effetto dal 1o gennaio 2000, ai sensi dell'art. 30, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
(Omissis).
COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giorgio Jonico

Il comune di SAN GIORGIO JONICO (provincia di Taranto) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. (Omissis). 2. di applicare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille; 3. di applicare l'aliquota piu' favorevole pari al 4,5 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di nuovi contratti di locazione stipulati secondo quanto previsto dalla legge n. 431/199 4. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 230.000.
(Omissis).

Comune di San Giorgio Su Legnano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giorgio Su Legnano

Il comune di SAN GIORGIO su LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). aliquota ordinarla: 5,5 per mille; abitazione principale: 5,5 per mille; unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le unita' non risultino locate: 5,5 per mille; unita' immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado: aliquota 5,5 per mille; immobili a disposizione agibili (seconde case): 7 per mille; immobili a disposizione agibili (seconde case) regolarmente locate, certificati annualmente: 6 per mille; immobili per i quali i proprietari eseguono interventi volti al recupero degli immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione dei sottotetti: 4 per mille: l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; aliquota ridotta al 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; alle pertinenze degli immobili sopra richiamati applica la stessa aliquota.
Ritenuto di determinare per l'anno 2000 le seguenti detrazioni:
detrazione per abitazione principale: L. 230.00 questa detrazione verra' applicata anche alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le unita' non risultino locate;
detrazione per abitazione principale pari a L. 330.000 nel caso in cui il nucleo familiare si trovera' nelle seguenti situazioni di reddito lordo (per l'anno 2000 reddito anno 1998, dichiarazione 1999):
una persona L. 12.000.00
due persone L. 18.840.00
tre persone L. 24.480.00
quattro persone L. 29.520.00
cinque persone L. 34.200.00
per ogni altro familiare L. 4.200.000.
Chi beneficia di questa detrazione non dovra' possedere a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione altri immobili sul territorio nazionale.
(Omissis).

Comune di San Giovanni al Natisone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giovanni al Natisone

Il comune di SAN GIOVANNI al NATISONE (provincia di Udine) ha adottato, il 17 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2000 nella misura unica del 5,2 per mille; di confermare per l'anno 2000 la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).

Comune di San Giovanni in Marignano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giovanni in Marignano

Il comune di SAN GIOVANNI in MARIGNANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
1) abitazione principale: per abitazione principale si intende l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) direttamente adibita a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari e che nella stessa abitazione abbiano la residenza anagrafica): aliquota 5,6 per mille;
2) abitazione locata: (per abitazione locata si intende l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti locata a fini abitativi con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come dimora abituale oppure concessa in uso gratuito dal contribuente a parenti in linea retta entro il secondo grado e/o collaterale fino al terzo grado e relativi famigliari, i quali la occupino come dimora abituale e che nella stessa abbiano la residenza anagrafica): aliquota 6,5 per mille;
3) abitazione a disposizione: (per abitazione a disposizione si intende l'unita' immobiliare. classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare, sia quest'ultima posseduta in proprieta', in locazione o in comodato): aliquota 7 per mille;
4) pertinenza dell'abitazione principale: limitatamente ad una unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, a condizione che:
anche se collocata in una diversa particella catastale, insista sul territorio comunale e non risulti asservita ad altra unita' appartenente al medesimo od altro soggetto;
il soggetto passivo dell'abitazione principale sia anche soggetto passivo della pertinenza: aliquota 5,6 per mille;
5) pertinenze delle abitazioni locate o a disposizione: (per pertinenze dell'abitazione si intendono le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (a titolo esemplificativo: garage, box, posto auto, cantina) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione): aliquota 6,5 per mille; 6) per tutti gli altri casi: aliquota del 6,5 per mille; 2. di stabilire che, per l'anno 2000, la detrazione ordinaria per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza e' fissata in L. 200.00 3. di stabilire in L. 120.000 l'importo dell'ulteriore detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 4. di stabilire ai sensi dell'art. 13 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, i seguenti limiti di reddito per poter usufruire dell'ulteriore detrazione fissata al precedente punto 3):
L. 15.000.000 per soggetti passivi soli;
L. 28.000.000 per soggetti passivi coniugati.
1. E' prevista, oltre a quella di legge, un'ulteriore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, di cui possono godere i soggetti passivi d'imposta proprietari, anche se in quota parte, di un unico immobile adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, che si trovino al 1 gennaio dell'anno di imposizione nelle seguenti condizioni:
a) eta' superiore a sessanta anni, soli o con coniuge (anche quest'ultimo con piu' di sessanta anni) ed eventuali persone a carico;
b) nuclei famigliari, senza limiti di eta', che ricomprendano un famigliare in condizione di invalidita' psicofisica non inferiore aI 67%;
c) disoccupati o in mobilita' regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
d) cassaintegrati;
2. tali soggetti, per avere diritto all'ulteriore detrazione, non devono superare i limiti di reddito stabiliti dal consiglio comunale con l'atto di cui all'art. 14, comma 3. dal computo del reddito rilevante ai fini dell'ulteriore detrazione vanno esclusi:
a) la rendita della prima casa in proprieta' utilizzata come abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
b) redditi esenti da IRPEF;
c) redditi dominicali e agrari fino a L. 100.000 se il soggetto non e' titolare di partita IVA;
d) compensi percepiti per lavori socialmente utili fino a un massimo di L. 3.500.000 annui lordi.
4. L'ulteriore detrazione spetti in proporzione alla percentuale di possesso dell'abitazione principale e al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 5. Ogni soggetto che intenda usufruire dell'ulteriore detrazione d'imposta dovra' presentare apposita richiesta documentata direttamente all'ufficio tributi del comune, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata I.C.I. (Omissis).

Comune di San Giuliano Milanese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Giuliano Milanese

Il comune di SAN GIULIANO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote per l'anno 2000 dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:
4,8 per mille per la prima casa e il primo box posseduto;
6,5 per mille per gli immobili diversi dalla prima casa;
2 per mille per gli immobili concessi in locazione nel rispetto delle condizioni definite dagli accordi locali;
9 per mille per gli alloggi residenziali non locati negli ultimi due anni.
(Omissis).

Comune di San Gregorio da Sassola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Gregorio da Sassola

Il comune di SAN GREGORIO da SASSOLA (provincia di Roma) ha adottato, il 22 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 2. di stabilire le seguenti norme ordinamenti per l'applicazione dell'I.C.I. - Aliquota comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000:
a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;
b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 6 per mille;
c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;
d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;
e) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 del decreto legislativo n. 504/1992, compresi nelle seguenti tipologie:
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;
f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 66 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ad inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carica del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto ad altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per la case popolari.
(Omissis). Avvertenza: La presente deliberazione sostituisce quella del 13 dicembre 1999 gia' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2000, pag. 20, seconda colonna e pag. 21, prima colonna.

Comune di San Marco in Lamis; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Marco in Lamis

Il comune di SAN MARCO in LAMIS (provincia di Foggia) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). il comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia) con deliberazione delle giunte comunali n. 30 del 15 febbraio 2000, confermata dal consiglio comunale nella seduta del 14 marzo 2000, prot. n. 15, ha determinato l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille.
(Omissis).

Comune di San Miniato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Miniato

Il comune di SAN MINIATO (provincia di Pisa) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote:
a) 5,8 per mille aliquota I.C.I. ordinaria gravante sugli immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili;
b) 4,9 per mille aliquota I.C.I. da applicare a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di San Miniato, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; tale aliquota e' estesa alle altre fattispecie di cui all'art. 5 del regolamento citato, tra cui le unita' immobiliari di categoria C/6 e C/2, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale;
c) 7 per mille aliquota I.C.I. gravante sulle unita' immobiliari adibite ad uso abitativo, per le quali non risulti alcuna residenza anagrafica per un periodo superiore a centottanta giorni. Non devono essere considerate tra queste (bensi' tra quelle cui applicare l'aliquota ordinaria), nei tre anni successivi alla loro realizzazione, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/199 (Omissis). 1) di stabilire in L. 400.000 la detrazione sull'abitazione principale per categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, aventi i seguenti requisiti: a) i nuclei familiari formati da ultrasessantacinquenni aventi reddito, derivante unicamente da pensione, non superiore a L. 13.411.000 se si tratta di un anziano ultrasessantacinquenne residente da solo; con reddito derivante solo da pensione non superiore a L. 20.116.000 se si tratta di due anziani ultrasessantacinquenni; per ogni ulteriore componente ultrasessantacinquenne di tali nuclei L. 3.353.000 per ciascun componente, e che non siano proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato (comprensivo di eventuali pertinenze cat. catastale C/6 e C/2). Per la determinazione del reddito del nucleo familiare non si tiene conto di eventuali assegni di accompagnamento, di contributi di assistenza sociale, ne' del reddito dell'abitazione posseduta;
b) i nuclei familiari che si trovino in stato di comprovata indigenza certificata dall'Ufficio politiche sociali del comune e che non siano proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato (comprensivo di eventuali pertinenze categoria catastale C/6 e C/2).
Per usufruire della detrazione di L. 400.000 dovra' essere presentata domanda, entro il 31 maggio 2000, su apposito modulo fornito dall'Amministrazione, in cui gli interessati autocertificano il possesso dei requisiti di cui sopra, tra cui la situazione reddituale relativa all'anno 1999.
(Omissis).
COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Nicandro Garganico

Il comune di SAN NICANDRO GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, il 17 maggio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. aliquota del 5,5 per mille per abitazione principale; 2. aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta; 3. L. 200.000 la detrazione spettante al soggetto passivo per l'immobile adibito ad abitazione principale.
(Omissis).

Comune di San Nicolo' di Comelico; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Nicolo' di Comelico

Il comune di SAN NICOLO' di COMELICO (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in nel comune di San Nicolo' di Comelico dando atto che il gettito previsto e' lo stesso dell'anno precedente; 2. di confermare per l'anno 2000 la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale;
(Omissis).

Comune di San Nicolo' Gerrei; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Nicolo' Gerrei

Il comune di SAN NICOLO' GERREI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di riconfermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4 per mille.
(Omissis).

Comune di San Raffaele Cimena; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Raffaele Cimena

Il comune di SAN RAFFAELE CIMENA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.; di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta.
(Omissis).

Comune di San Vito Chietino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Vito Chietino

Il comune di SAN VITO CHIETINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare, con riferimento all'anno 2000, nella misura del 5 per mille, l'aliquota I.C.I. relativa all'abitazione principale e nell'importo di L. 280.000 la detrazione inerente l'abitazione principale; di confermare, sempre per l'anno 2000, nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. relativa a tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale.
(Omissis).

Comune di San Vito Romano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Vito Romano

Il comune di SAN VITO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per il 2000 con le seguenti aliquote differenziate:
a) aliquota ordinaria: 7 per mille, salvo quanto previsto nel successivo punto b);
b) aliquota ridotta: 6 per mille da applicarsi per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, come definita al comma 3, dell'art. 2, del richiamato regolamento e con agevolazioni previste all'art. 10 dello stesso regolamento; 2. di dare atto che la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite a prima abitazione del soggetto passivo residente nel comune e' confermata per il 2000 in L. 200.000. (Omissis).

Comune di San Zenone al Lambro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di San Zenone al Lambro

Il comune di SAN ZENONE al LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota d'imposta unica I.C.I. per tutte le tipologie di immobili al 5 per mille, fatte salve le riduzioni obbligatorie previste dalla legge; 2. di fissare l'importo della detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Sansepolcro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sansepolcro

Il comune di SANSEPOLCRO (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare alla base imponibile, valore degli immobili, per l'anno 2000, onde determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di applicare una maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale elevata da L. 200.000 a L. 300.000 per i pensionati in possesso contemporaneamente di tutti i seguenti requisiti:
a) pensione nel limite di L. 12.000.000 annui lordi per il pensionato che vive da solo o se fa parte di un nucleo familiare composto da due pensionati devono essere entrambi titolari di trattamento pensionistico INPS al minimo;
b) possesso a titolo di proprieta', uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze (garage o box);
c) il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5 ed A/
d) il pensionato di cui sopra non deve possedere altri redditi oltre quelli i cui al punto 3. di applicare l'aliquota differenziata al 6,5 per mille per abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale A escluso la categoria A10 (uffici) e che per pertinenze si intendono i garages o box o posto auto distintamente iscritti in Catasto.
(Omissis).

Comune di Santa Cristina Gela; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Santa Cristina Gela

Il comune di SANTA CRISTINA GELA (provincia di Palermo) ha adottato, il 2 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). applicare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille (detrarre, per l'abitazione principale L. 200.000 legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2).
(Omissis).

Comune di Santa Domenica Vittoria; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Santa Domenica Vittoria

Il comune di SANTA DOMENICA VITTORIA (provincia di Messina) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). delibera di confermare per il corrente anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille.
(Omissis).

Comune di Santa Margherita d'Adige; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Santa Margherita d'Adige

Il comune di SANTA MARGHERITA d'ADIGE (provincia di Pordenone) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica nella misura del 5 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con decorrenza 1o gennaio 2000.
(Omissis).

Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella

Il comune di SANT'AMBROGIO dI VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di modificare ed integrare l'art. 11 del vigente regolamento comunale, come segue:
alla rubrica dell'art. 11 si aggiungano le parole: ed eventuale pertinenza ;
le stesse parole si aggiungano alla fine del primo comma; 2. di aggiungere al vigente regolamento l'articolo 11-bis, del seguente tenore: "Art. 11-bis - Pertinenze dell'abitazione principale. Nozione e disciplina:
1) l'aliquota I.C.I. ridotta, propria dell'abitazione principale, si applica, nei limiti stabiliti dai commi seguenti, anche alle sue pertinenze;
2. agli effetti dell'I.C.I. si considerano pertinenze , gli immobili destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato e se iscritti distintamente in catasto). Piu' precisamente: i posti auto coperti o scoperti, le cantine, depositi, sottotetti, tettoie, classificati o classificabili nelle categorie catastali C2, C6 e C
3) la detrazione o la maggiore detrazione spettante per l'abitazione principale e' unica. Se l'importo dovuto per l'abitazione principale risulta inferiore alla detrazione stabilita, la parte residua puo' trovare capienza nell'imposta I.C.I. dovuta per le pertinenze stesse.
L'identita' di trattamento fiscale tra prima casa e pertinenza si applica alle pertinenze situate fino a ml. 50 prendendo come riferimento il perimetro dell'abitazione. Tale distanza deve essere comprovata con autocertificazione;
4) se un'unica unita immobiliare costituisce pertinenza a piu' abitazioni principali la detrazione viene applicata da ciascun comproprietario o contitolare di diritto reale di godimento in base alla propria quota di possesso. 3. di dare atto che le modifiche al regolamento avranno effetto dal 1o gennaio 200 4. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota 5 per mille per l'abitazione principale e per l'eventuale pertinenza;
aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili;
di confermare per l'anno 2000, la detrazione prevista per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 200.000, elevabile a L. 400.000, per i seguenti casi:
titolare portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio, nella misura del 66% almeno, con reddito del nucleo familiare non superiore L. 60.000.000 annue lorde;
nucleo familiare il cui reddito, derivante esclusivamente da pensione, non superi l'importo annuo netto di L. 13.000.000, oltre al reddito dell'abitazione principale;
nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a L.60.000.000 annui lordi, comprendente almeno tre figli a carico, o un portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura del 66% almeno, convivente;
gli interessati ad avvalersi della predetta maggior detrazione, ricorrendo uno dei tre casi teste' elencati, dovranno a tal fine presentare apposita autocertificazione, corredata da documenti idonei a dimostrare il preteso diritto (es. Mod. O-bis M, per pensioni INPS - MOD. 730 - 740), qualora l'Ufficio Tributi ne faccia richiesta per eventuali controlli/verifiche della periodicita' delle medesime (decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 articoli 1/11).
(Omissis).

Comune di Santhia'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Santhia'

Il comune di SANTHIA' (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di adottare per l'anno d'imposta 2000 le seguenti misure di aliquota:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota per fabbricati destinati ad abitazione principale del proprietario o comunque ricompresi all'art. 3 reg. per applicazione d'imposta del consiglio comunale n. 52/1998: 5,5 per mille;
immobili destinati ad attivita' produttive: 7 per mille; di confermare la misura della detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000. (Omissis).

Comune di Scampitella; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scampitella

Il comune di SCAMPITELLA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille, per tutti gli immobili; di dare atto che la misura della detrazione per l'abitazione principale resta determinata in L. 200.000, pari all'importo minimo.
(Omissis).

Comune di Scanno; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scanno

Il comune di SCANNO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille, prevedendo un'aliquota diversificata del 5 per mille per gli immobili costituenti abitazione principale e per tutti gli altri immobili adibiti a pertinenze dell'abitazione principale (box, autorimesse, soffitte, cantine, ecc...) nonche' per quelli classificati nei gruppi catastali b, d, C1 e nella categoria A/10, purche' utilizzati come beni strumentali direttamente dai contribuenti, che li possiedono a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale; 2. di stabilire, a decorrere dal corrente anno, che dall'imposta dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, sino alla concorrenza del suo ammontare L. 220.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).

Comune di Scerni; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scerni

Il comune di SCERNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2000 l'aliquota applicata per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille, e la detrazione di cui al comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, resta determinata in L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Scheggia e Pascelupo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scheggia e Pascelupo

Il comune di SCHEGGIA E PASCELUPO (provincia di Perugia) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di prendere atto, ad ogni effetto di legge, della deliberazione di giunta comunale n. 259 del 31 dicembre 1999, avente ad oggetto: I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) - Determinazione aliquota esercizio anno 2000º; di stabilire, pertanto, per l'anno 2000 l'aliquota da applicare all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Scopa; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Scopa

Il comune di SCOPA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione secondaria;
e di determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Segni; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Segni

Il comune di SEGNI (provincia di Roma) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). con la presente si avvisa che in comune di Segni (provincia di Roma) con delibera di consiglio comunale n. 7 del 29 febbraio 2000 divenuta esecutiva in data 11 marzo 2000, ha confermato per l'anno 2000, le aliquota I.C.I. dell'anno 1999.
(Omissis).
a) aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi posseduti e non locati, nonche' per tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti nella successiva lettera b): 7 per mille;
b) aliquota agevolata da applicare ai soggetti passivi per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, garages, cantine, negozi botteghe artigiane e altri immobili in cui si esercitano attivita' produttive, nonche' abitazioni locate a giovani coniugi (fino a tre anni dalla data del matrimonio) con dimora abituale in Segni: 5,5 per mille; 2) per la determinaziane della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art, 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 66 3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetii passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tali disposizioni si applicano anche alle unira' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. 4) per gli immobili posseduti ed utilizzati quali abitazioni principali da soggetti che non possiedono altri immobili nel territorio nazionale ed il cui reddito complessivo familiare, costituito esclusivamente da pensione, trattamento CIG - Mobilita', sussidio, assegno di disoccupazione, non supera il limite di cui alla tabella che segue, dall'imposta, e fino alla concorrenza del suo ammontare, sono detratte L. 300.000.

Componenti nucleo famigliare Limit di reddito complessivo fino a 2 componenti .... L. 11.205.000 fino a 3 componenti .... L. 13.585.000 fino a 4 componenti .... L. 15.990.000 fino a 5 componenti .... L. 18.525.000 (Omissis).

Comune di Segusino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Segusino

Il comune di SEGUSINO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
5 per mille per le abitazioni principali;
5,5 per mille per le seconde case. 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta comunale sugli immobili dovuta per le abitazioni principali per l'anno 2000. (Omissis).

Comune di Serravalle a Po; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Serravalle a Po

Il comune di SERRAVALLE a PO (provincia di Mantova) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura del 5,25 per mille rapportato al valore degli immobili e di determinare altresi' nella misura del 6 per mille l'aliquota con riferimento ai casi di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati; 2. da dare atto che l'unica detrazione riguardante la prima abitazione e' di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Sesto al Reghena; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sesto al Reghena

Il comune di SESTO al REGHENA (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nel comune di Sesto al Reghena, per l'anno 2000, avvalendosi delle diversificazioni di cui all'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, determinando come di seguito le aliquote da applicare:
abitazione principale: 5 per mille;
altri fabbricati: 6 per mille;
aree fabbricabili: 6 per mille;
terreni agricoli: 5,5 per mille; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis).

Comune di Settime; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Settime

Il comune di SETTIME (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, con detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Sillavengo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sillavengo

Il comune di SILLAVENGO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 200 2. di determinare in L. 250.000 l'ammontare della detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).

Comune di Sinnai; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sinnai

Il comune di SINNAI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di fissare per l'esercizio 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, ed una aliquota ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 556/1996, dando atto che viene rispettata la condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato; di riconoscere per l'abitazione principale la detrazione nella misura minima di L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/199 di fissare l'aliquota agevolata del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibile o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997.
(Omissis).

Comune di Soleminis; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Soleminis

Il comune di SOLEMINIS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di aumentare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. di un punto percentuale per la prima e seconda abitazione, lasciando invariata l'aliquota per le altre unita' immobiliari; di dare atto che a decorrere dal 1o gennaio 2000 la aliquote I.C.I. sono le seguenti:
1) abitazione principale: 5 per mille;
2) seconda casa: 6 per mille;
3) altre unita' immobiliari: 7 per mille.
(Omissis).

Comune di Sora; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sora

Il comune di SORA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1. aliquota ordinaria 6,5 per mille;
2. aliquota per le aree fabbricabili e le altre unita' immobiliari classificate A2, A3, A4, A5, A6, adibite ad abitazione principale del proprietario 5,5 per mille;
3. aliquota per le unita' immobiliari classificate C3 ed utilizzate direttamente dal proprietario per l'esercizio di una attivita' artigianale 5 per mille; di stabilire le seguenti detrazione d'imposta: 1) ulteriore detrazione di L. 120.000 in aggiunta alle L. 200.000 previste dalla legge per:
a) pensionati ultrasessantacinquenni la cui pensione non superi l'importo della minima INPS da lavoro dipendente, proprietari dell'unica abitazione direttamente occupata;
b) nuclei familiari in cui e' presente un disabile con invalidita' non inferiore al 50% e che abbiano dichiarato un reddito complessivo non superiore a L. 60.000.00
2) ulteriore detrazione di L. 80.000 in aggiunta alle L. 200.000 previste dalla legge a favore di nuclei familiari con reddito complessivo non superiore a L. 9.600.000.
(Omissis).

Comune di Sorano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sorano

Il comune di SORANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000, attese le premesse, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale e nella misura del 7 per mille l'aliquota per gli altri fabbricati; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.00
(Omissis).

Comune di Sordevolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sordevolo

Il comune di SORDEVOLO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare che per l'anno 2000 l'aliquota applicata da questo comune nella misura unica per tutti gli immobili per imposta comunale sugli immobili e' del 5,5 per mille, con applicazione per l'abitazione principale e sue pertinenze della detrazione fissata al minimo di legge.
(Omissis).

Comune di Spinea; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Spinea

Il comune di SPINEA (provincia di Venezia) ha adottato, il 13 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
a) nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali;
b) nella misura del 5,8 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale
c) nella misura del 5,8 per mille per le abitazioni non principali locate a soggetti residenti con contratto registrato.
Le aliquote ridotte saranno applicate proporzionalmente al periodo nel quale se ne verifichi il presupposto non beneficiano dell'aliquota ridotta gli immobili posseduti da persone giuridiche;
(Omissis). 3. di confermare, per l'anno 2000 l'ulteriore detrazione fino alla concorrenza di L. 500.000 per l'abitazione principale al fine di poter favorire le categorie di soggetti d'imposta in situazioni di particolare disagio economico o sociale, in base ai seguenti criteri: a) titolari di pensione sociale o assegno sociale o pensione integrata al trattamento minimo l.N.P.S.;
b) assistiti dal comune con sussidio;
c) portatori di handicap riconosciuti al 100%, con un reddito parificato a quelli definiti al punto a), escluso l'assegno di accompagnamento;
d) famigliari conviventi di portatori di handicap riconosciuti al 100% il cui reddito famigliare sia minore o uguale a quello di cui al punto 3, lettera a), moltiplicato per il numero di famigliari conviventi maggiorenni.
L'ulteriore detrazione potra' essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre 2000, qualora le suindicate situazioni siano state accertate dall'Ufficio Tributi;
(Omissis). 5. di chiarire inoltre, allo scopo di permettere l'attivita' di controllo e di reperimento dei dati necessari per la programmazione, che:
a) relativamente all'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al punto 1, lettera c), il contribuente dovra' presentare apposita autocertificazione su modulo predisposto dal servizio tributi nel quale dovranno essere inseriti:
dati del contribuente e del residente nell'alloggio;
dati catastali degli immobili interessati dall'aliquota agevolata e situazione immobiliare complessiva del contribuente;
importi pagati distinti per rata; dati relativi al contratto d'affitto.
Tale autocertificazione dovra' essere presentata entro il medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale;
b) relativamente all'applicazione del punto 3, di richiedere apposita autocertificazione comprendente:
dati del contribuente comprensivo della residenza;
dati catastali degli immobili interessati e situazione immobiliare complessiva del contribuente;
importi pagati distinti per rata;
reddito individuale o famigliare nel caso dell'agevolazione determinata da requisiti i reddito.
Tale autocertificazione dovra'' essere presentata entro il medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale;
c) le autocertificazioni di cui ai punti 5a) e 5b) del presente provvedimento sono assimilate a tutti gli effetti alle dichiarazioni di variazione previste dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni e si devono presentare solo nel caso di variazione del presupposti d'imposta rispetto all'anno precedente.
(Omissis).

Comune di Strozza; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Strozza

Il comune di STROZZA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). aliquota unica del 6 per mille; detrazioni L. 200.000 previste per legge; riduzioni dell'imposta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili alle condizioni previste dalla legge n. 622.
(Omissis).

Comune di Sumirago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sumirago

Il comune di SUMIRAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. in vigore per l'anno 1999, nella misura del 5,6 per mille unica e indifferenziata per edifici residenziali, non residenziali e per i terreni, e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Supino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Supino

Il comune di SUPINO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, del soggetto passivo dell'imposta e' stabilita nella misura del 5 per mille; 2. l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale (seconda casa ed immobili diversi dall'abitazione 6 per mille.
Determinazioni ed agevolazioni:
A) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.00
B) detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, a richiesta del soggetto passivo da presentare entro il 31 maggio 2000 e' aumentata a L. 300.000 per:
1) nuclei familiari il cui reddito nell'anno precedente non superi l'importo di L. 10.000.000, aumentato di L. 3.000.000 per ogni componente in piu' rispetto al proprietario;
2) nucleo familiare con all'interno dello stesso un soggetto portatore di handicap o invalido accertato pari o superiore al 74%;
C) le agevolazioni sono, altresi', quelle previste dal regolamento I.C.I. vigente.
(Omissis).

Comune di Talamello; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Talamello

Il comune di TALAMELLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 29 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.
(Omissis).

Comune di Tapogliano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tapogliano

Il comune di TAPOGLIANO (provincia di Udine) ha adottato, il 30 dicembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2000 l'aliquota del 5 per mille (unica) quale imposta comunale sugli immobili, prevista dal decreto legislativo n. 504 del 30 settembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di dare atto che l'individuazione di cui al sub-1) e' conforme a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto sopra citato; 3. di non provvedere pertanto alla diversificazione delle aliquote in discorso cosi' come previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 (sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996), ne' a ridurre le detrazioni gia' previste per legge dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 (sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996).
(Omissis).

Comune di Tavenna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tavenna

Il comune di TAVENNA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire, (omissis), le sottoelencate aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2000:
ordinaria 6 per mille;
abitazione principale 6 per mille.
(Omissis).

Comune di Telese Terme; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Telese Terme

Il comune di TELESE TERME (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota del 5,5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000.
(Omissis).

Comune di Terrazzo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Terrazzo

Il comune di TERRAZZO (provincia di Verona) ha adottato, il 17 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare anche per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 cosi' come previsto dall'art. 4 del regolamento comunale sugli immobili e dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dall'art. 3, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122.
(Omissis).

Comune di Terruggia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Terruggia

Il comune di TERRUGGIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. (Omissis);
aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille, quindi inalterata rispetto all'anno 199
aliquota diversificata: viene individuata una aliquota nella misura del 7 per mille, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, quindi tutte quelle unita' immobiliari adibite ad abitazione diverse dalla prima abitazione che siano tenute a disposizione dei proprietari e comunque sfitte e per le aree fabbricabili;
aliquota agevolata speciale: viene individuata un'aliquota nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili od inabitabili ovvero finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari succitate per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. (Omissis); 3. di stabilire in L. 200.000 (e 103,29) la detrazione unica dall'imposta per l'abitazione principale; 4. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).

Comune di Thiene; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Thiene

Il comune di THIENE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2000, richiamando la deliberazione di consiglio comunale n. 146/1999 ed il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria: 6,25 per mille;
aliquota ridotta per abitazione principale intendendo per abitazione principale quella disciplinata dall'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili delle persone fisiche e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa, limitatamente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica: 4,5 per mille;
aliquota diversificata per immobili rientranti netta categoria catastale C1 (negozi e botteghe): 5,25 per mille;
aliquota diversificata per gli alloggi destinati alla locazione e tenuti sfitti per un periodo superiore a cinque mesi: 7 per mille;
l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale e' elevato a L. 350.000 con riferimento alla sola situazione di carattere sociale che soddisfino tutte le condizioni di seguito specificate:
A) titolarita' da parte del soggetto della sola pensione sociale oltre al reddito derivante dalla proprieta', diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze; le pensioni sociali sono cumulabili tra i vari componenti del nucleo familiare;
B) in aggiunta al precedente punto A., godimento di in un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, al netto delle quote relative all'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze, determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al ed. minimo vitale nella misura stabilita dal comune di Thiene per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato;
C) la richiesta documentata della maggiore detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine assegnato per la presentazione della relativa dichiarazione I.C.I. e verificata dall'ufficio servizi sociali del comune. I redditi di cui ai punti precedenti dovranno essere documentati mediante produzione di copia dei modelli della dichiarazione dei redditi;
e' anche prevista una maggior detrazione per l'abitazione principale pari e L. 350.000 per le famiglie con persona portatrice di handicap (legge n. 104/1992), con invalidita' al 100%, la cui condizione sia certificata.
(Omissis).

Comune di Tiggiano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tiggiano

Il comune di TIGGIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille, ferme restando le altre disposizioni regolamentari e deliberative in materia di agevolazioni e riduzioni inerenti il tributo medesimo.
(Omissis).

Comune di Toano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Toano

Il comune di TOANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000, (omissis), che qui si intendono integralmente riportati, l'aliquota I.C.I. del comune di Toano nelle misure seguenti:
abitazione principale: 5,6 per mille;
altri fabbricati: 6,5 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille.
(Omissis).

Comune di Tocco da Casauria; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tocco da Casauria

Il comune di TOCCO DA CASAURIA (provincia di Pescara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. fissare, a decorrere dal 1o gennaio 2000 e per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
(Omissis).

Comune di Torre dE' Busi; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torre dE' Busi

Il comune di TORRE de' BUSI (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000:
1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di prima abitazione: 5,5 per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6.5 per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni - esclusivamente per le categorie C1 e D2, come da allegata nota esplicativa, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;
5) aliquota agevolata in favore di proprietari da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di recupero e ristrutturazione per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449: 4 per mille;
6) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille; II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 66 III. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).

Comune di Torre Mondovi'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torre Mondovi'

Il comune di TORRE MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 2000 nella misura del 6 per mille, confermando la scelta degli anni passati; di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facolta' ed opzioni previste nei commi 53 e 59 della legge n. 662/1996:
per gli enti senza scopo di lucro l'aliquota e' ridotta al 4 per mille;
non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996 (soggetti passivi, soci di cooperative edilizie, abitazioni principali);
non ci si avvale della facolta' di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art 8, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3, della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti); resta fissata in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La detrazione si applica anche alle pertinenze delle abitazioni principali e alle abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti di primo grado con le modalita' previste dagli articoli 1 e 2 del Regolamento comunale sull'imposta comunale immobiliare come approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 18 dicembre 199 viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune.
Di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 (aliquota agevolata per il recupero di fabbricati, fabbricati di valore artistico, costruzione autorimesse, utilizzo sottotetti).
(Omissis).

Comune di Torrevecchia Teatina; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Torrevecchia Teatina

 
Il comune di TORREVECCHIA TEATINA (provincia di Chieti) ha adottato, il 9 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura di legge: 4,5 per mille (per la prima casa e per le altre case) e la detrazione abitazione principale nella misura minima attualmente in vigore.
(Omissis).

Comune di Tramutola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tramutola

Il comune di TRAMUTOLA (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. (Omissis), relativamente all'imposta comunale (I.C.I.), confermare le aliquote e detrazioni dell'anno 1999, approvando e stabilendo per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti aliquote e detrazioni:
d) aliquota I.C.I. ordinaria 5,5 per mille;
e) aliquota I.C.I. ridotta abitazione principale 4 per mille;
f) detrazione prima casa L. 250.000.
(Omissis).

Comune di Travagliato; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Travagliato

Il comune di TRAVAGLIATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille; 2. determinare le seguenti diversificazioni tariffarie:
a) l'aliquota per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale non locati e non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 19 e al comma 4, dell'art. 17 del regolamento comunale, e' fissata nella misura del 6 per mille;
b) l'aliquota per i fabbricati di cui al comma 4 dell'art. 17 del regolamento comunale e' fissata nella misura del 4 per mille;
c) l'aliquota per gli immobili posseduti dagli enti senza scopo di lucro, di cui al comma 1, dell'art. 17, del regolamento, e' fissata nella misura del 4 per mille; 3. di determinare il seguente schema di detrazione per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale (con rendite catastali fino a L. 1.500.000): L. 250.000: A/2 - abitazioni di tipo civile; A/3 - abitazioni di tipo economico; A/4 - abitazioni di tipo popolare; A/5 - abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6 - abitazioni di tipo rurale;
L. 240.000: A/1 - abitazione di tipo signorile; A/7 - abitazioni in villini.
(Omissis).

Comune di Trevenzuolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trevenzuolo

Il comune di TREVENZUOLO (provincia di Verona) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota che sara' applicata da questo comune nella misura differenziata del 5,6 per mille per le abitazioni principali e del 6,2 per mille di tutti gli altri immobili e di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Trezzo sull'Adda; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trezzo sull'Adda

Il comune di TREZZO sull'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis) con effetto dal 1o gennaio 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria 6 per mille;
b) aliquota per abitazione principale e prima pertinenza (art. 8, comma 6, reg. comune): 5 per mille;
c) aliquota per abitazioni locate alle condizioni di cui all'art. 2 della legge n. 431/1998: 3 per mille;
d) aliquota per abitazioni non locate di cui all'art. 2 della legge n. 431/1998: 8 per mille;
e) previa presentazione al comune di apposita autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni aliquota per abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (art. 8, lettera e), del regolamento comunale): 5 per mille.
L'autocertificazione dovra' essere inoltrata anche a mezzo raccomandata a.r., all'ufficio tributi del comune entro 30 giugno 2000 (acconto) ovvero, se il presupposto di imposta si e' verificato successivamente entro il 20 dicembre 2000 (saldo); 2. di determinare l'importo della detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nella seguente misura: detrazione per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale L. 250.00 3. di elevare l'importo della detrazione per l'abitazione principale, in relazione alle situazioni particolari di disagio economico-sociale, secondo quanto di seguito dettagliato:
detrazione per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) reddito complessivo (rigo n. 1) del nucleo familiare entro i seguenti limiti:
un componente: reddito fino a L. 16.000.00
due componenti: reddito fino a L. 21.000.00
tre componenti: reddito fino a L. 26.000.00
quattro componenti ed oltre: reddito fino a L. 31.000.000.
Il limite suddetto e' elevato al L. 4.000.000 in presenza nel nucleo familiare di persona con invalidita' permanente del 100% certificata dagli organi competenti;
b) proprieta' di unico immobile dl categoria A/3 o A/4 o A/5 o A/6 destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, con eventuale pertinenza asseverata goduta direttamente;
c) presentazione di apposita domanda entro il 31 maggio 2000, su modello debitamente predisposto dall'ufficio comunale, con allegata idonea documentazione: L. 500.000.
(Omissis).

Comune di Trezzone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trezzone

Il comune di TREZZONE (provincia di Como) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure:
5,5 per mille: abitazione principale;
6 per mille: tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili.
(Omissis).

Comune di Tricerro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Tricerro

Il comune di TRICERRO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000:
a) nel 5 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili;
b) in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).

Comune di Trieste; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trieste

Il comune di TRIESTE ha adottato, il 3 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)per l'anno 2000 nel seguente modo:
I. aliquota del 4,5 per mille:
a) per le persone fisiche soggetti passivi dell'I.C.I. che utilizzino l'immobile quale loro abitazione principale e per tutti i casi di assimilazione dell'abitazione principale stabiliti dal regolamento comunale dell'I.C.I.;
b) in favore dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
c) per le cantine, soffitte, box e posti macchina utilizzati dalle persone che li possiedono;
d) per le unita' immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute dagli enti di assistenza e beneficenza che perseguono lo scopo di concedere in locazione alloggi ai meno abbienti;
e) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili;
f) per gli immobili che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, per i mesi successivi a quello di stipulazione del contratto;
II. l'aliquota del 9 per mille: per gli immobili ad uso abitativo non locati, e per i quali non risultino contratti di locazione stipulati nei due anni precedenti; III. l'aliquota del 6 per mille per gli immobili dei cittadini italiani residenti all'estero che godano della detrazione per abitazione principale e per tutti gli altri immobili non rientranti nelle suddette fattispecie;
2) di aumentare la detrazione dall'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 a favore dei soggetti passivi che possiedono e dichiarano nelle forme dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968 entro il 20 dicembre 2000:
a) di essere titolari di sola pensione o assegno sociale non superiore alla minima INPS ed i coniugi a carico degli stessi che appartengono ad un nucleo familiare composto unicamente da beneficiari di trattamenti pensionistici o assegno sociale nei limiti suddetti e con eventuali familiari a carico;
b) di appartenere ad un nucleo familiare nel cui ambito sia presente un portatore di handicap al 100% e con un reddito familiare complessivo non superiore a L. 32.000.000 (annue lorde) per nucleo familiare di due persone od ulteriori L. 13.000.000 (annue lorde) per ogni altro eventuale componente;
c) di essere disoccupati iscritti alle liste di collocamento almeno dal 1o gennaio 1998, o non occupati fruitori della cassa integrazione guadagni o dell'indennita' di mobilita' almeno dal 31 dicembre 1999, di essere lavoratori dipendenti fruitori di trattamenti di cassa integrazione guadagni almeno dal 1999 o di essere iscritti alle liste di mobilita' almeno dalla stessa data. Tali soggetti devono appartenere ad un nucleo familiare con un reddito annuo lordo complessivo non superiore a L. 23.150.000 (annue lorde) aumentato di L. 1.800.000 lorde per ogni altro eventuale familiare a carico.
Le categorie di cui ai punti a), b) e c) sopra descritte devono inoltre possedere in qualita' di proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie anche in quota percentuale nell'intero territorio nazionale la sola abitazione principale con eventuale box, posto macchina, cantina e quote di giardino condominiale ed a condizione che tale abitazione non sia subaffittata e non appartenga alle seguenti categorie catastali:
A/ 1 - di tipo signorile;
A/7 - villino;
A/8 - villa;
A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
I requisiti di reddito delle categorie di cui ai punti b) e c) sono riferiti all'anno precedente a quello di imposizione.
Ove nel corso del 2000 uno solo dei requisiti indicati ai punti a), b) e c) venisse a mancare, i contribuenti non avranno piu' diritto alla maggior detrazione di L. 300.000 e dovranno tenerne conto in fase di pagamento, sia in acconto che in saldo.
(Omissis).

Comune di Trino; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trino

Il comune di TRINO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. 3. (Omissis). 4. di dare atto che, stante l'adozione di un'aliquota unica, non e' necessaria l'assunzione di uno specifico provvedimento regolamentare, visto, il disposto dell'art. 30, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che prevede che solo fino all'anno di imposta 1999 compreso, e quindi non 2000, ai fini dell'I.C.I., l'aliquota eventualemtne ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a propieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quella locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, si applica con esclusione degli immobili qualificabili come pertinenza, ai sensi dell'art. 817 del codice civile.
(Omissis).

Comune di Trivero; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trivero

Il comune di TRIVERO (provincia di Biella) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, (omissisi), l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5,2 per mille; 2. di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.
(Omissis).

Comune di Troia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Troia

Il comune di TROIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 19 aprile ed il 28 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I., come di seguito specificato:
abitazione principale: 5 per mille con detrazione pari a L. 200.00
immobili diversi dall'abitazione principale e terreni: 5 per mille;
seconda casa non locata da almeno due anni: 5,5 per mille; 2. di dare atto che per la detrazione della base imponibile si terra' conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge n. 662/1996. (Omissis).

Comune di Trucazzano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Trucazzano

Il comune di TRUCAZZANO (provincia di Milano) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di approvare per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'I.C.I. sul territorio comunale di Trucazzano:
aliquota impositiva 5,5 per mille per le sole abitazioni principali;
aliquota impositiva 6 per mille per ogni altra categoria;
detrazione per abitazione principale L. 250.000.
(Omissis).

Comune di Urbisaglia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Urbisaglia

Il comune di URBISAGLIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di stabilire che con decorrenza immediata l'imposta comunale sugli immobili venga applicata in ragione del 5,5 per mille; di disporre altresi', che restano confermate le detrazioni gia' in vigore al 31 dicembre 1999, nonche' le medesime esenzioni introdotte con l'atto consigliare n. 9 del 18 febbraio 1998 previste per gli interventi di recupero dei fabbricati siti nel centro storico di questo comune; di precisare altresi' che la detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale viene estesa anche alle pertinenze, come da proposta formulata dall'assessore Mucci Domenico.
(Omissis).

Comune di Valganna; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valganna

Il comune di VALGANNA (provincia di Varese) ha adottato, il 5 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per l'anno 200 2. di dare atto che la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Vallepietra; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vallepietra

Il comune di VALLEPIETRA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille l'aliquota comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni .
(Omissis).

Comune di Vallesaccarda; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vallesaccarda

Il comune di VALLESACCARDA (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; di determinare la riduzione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Valverde; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Valverde

Il comune di VALVERDE (provincia di Catania) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari:
a) adibite ad abitazione principale di persone fisiche con residenza anagrafica nel comune;
b) possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unita' immobiliare posseduta non risulti locata; 2. di confermare l'aliquota del 5,8 per mille per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili; (detrazione d'imposta ordinaria di L. 200.000 per l'abitazione principale). (Omissis).

Comune di Varallo Pombia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Varallo Pombia

Il comune di VARALLO POMBIA (provincia di Novara) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5,2 per mille; di determinare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 (e 103,29) da utilizzare fino a concorrenza dell'imposta dovuta, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis).

Comune di Venasca; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Venasca

Il comune di VENASCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire e confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutte le basi imponibili; 2. di confermare le detrazioni previste dalla vigente normativa.
(Omissis).

Comune di Venticano; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Venticano

Il comune di VENTICANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5,5 per mille su tutte le unita' immobiliari e di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Ventimiglia Di Sicilia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ventimiglia Di Sicilia

Il comune di VENTIMIGLIA di SICILIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le seguenti aliquote:
5,5 per mille per le case di prima abitazione;
6 per mille per le case diverse dalle prime abitazioni e aree edificabili, attivita' commerciali ed opifici;
L. 200.000 detrazione per la prima casa.
(Omissis).
Dato atto che:
1) l'aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati, puo' essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) l'aliquota puo' essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
3) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fissata in L. 200.00
4) l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al 50 %, in alternativa l'importo della detrazione di L. 200.000 puo' essere ridotta fino al 50% in alternativa l'importo della detrazione di L. 200.000 puo' essere elevato fino a L. 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; detta facolta' puo' essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;
5) limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione puo' essere stabilita in misura superiore a L. 500.000, in tal caso non puo' essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione;
6) i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis).

Comune di Verceia; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verceia

Il comune di VERCEIA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale pari a lire 200.000.
(Omissis).

Comune di Verderio Inferiore; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verderio Inferiore

Il comune di VERDERIO INFERIORE (provincia di Lecco) ha adottato, il 13 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota agevolata del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti applicando l'agevolazione limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dalla fine dei lavori; 3. (omissis); 4. in applicazione del disposto dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di elevare a L. 300.000 per l'anno 2000 la detrazione dell'imposta di L. 200.000, (omissis), ai soggetti passivi se appartenenti alle seguenti categorie:
pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, disoccupati, lavoratori dipendenti o lavoratori posti in mobilita' con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a L. 23.050.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico.
Nel caso di presenza, nei nuclei suddetti, di portatori di handicap con attestato d'invalidita' civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L., sempre se conviventi, la quota aggiuntiva per ogni persona a carico e' elevata da L. 2.000.000 a L. 3.000.00 5. di escludere dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 tutte le unita' classificate in catasto A/1, A/7, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 6. di stabilire che coloro che ritengano di avere diritto alla detrazione per l'anno 2000 dovranno inoltrare domanda al funzionario responsabile della gestione I.C.I. entro il 30 giugno 2000.
(Omissis).

Comune di Vernante; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vernante

Il comune di VERNANTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire che l'aliquota dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000 sara' applicata nelle seguenti misure:
a) aliquota da applicare alle unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale: 6 per mille;
b) aliquota da applicare a tutte le rimanenti unita' immobiliari: 6,3 per mille.
(Omissis); 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte sino a concorrenza del suo ammontare L. 300.000. (Omissis).

Comune di Verucchio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Verucchio

Il comune di VERUCCHIO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. applicate nell'anno 1999 e precisamente:
aliquota base 5,75 per mille;
aliquota per fabbricati adibiti ad abitazione principale 5,5 per mille;
aliquota per alloggi non locati e terreni edificabili 7 per mille.
(Omissis).

Comune di Vervio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vervio

Il comune di VERVIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura unica del 7 per mille quale imposta I.C.I. applicata in questo comune, (omissis); 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Vestigne'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vestigne'

Il comune di VESTIGNE' (provincia di Torino) ha adottato, il 29 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, imposta istituita con decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 446/1997, nella misura del 5 per mille e piu' precisamente:

=====================================================================
Presupposto | Aliquota ===================================================================== Fabbricati inclusa abitazione principale .... | 5 per mille Aree fabbricabili .... | 5 per mille Terreni agricoli .... |5 per mille

di confermare come stabilita dalla legge, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
(Omissis).

Comune di Viadanica; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Viadanica

Il comune di VIADANICA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare, (omissis), nella misura del 6 per mille la tariffa dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 2000.
(Omissis).

Comune di Vicovaro; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vicovaro

Il comune di VICOVARO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura che segue:
aliquota ordinaria: 5 per mille;
aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 4,5 per mille.
(Omissis).

Comune di Vignate; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vignate

Il comune di VIGNATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; 2. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2000, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed, eventualmente, per l'unica pertinenza nella misura del 5,5 per mille; 3. di considerare direttamente adibite ad abitazione principale tutte le fattispecie individuate dal vigente regolamento comunale I.C.I., oltre a quelle considerate tali per espressa previsione di legge; 4. di approvare l'aumento di detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo ed, eventualmente, per l'unica pertinenza con effetto per l'anno 2000 per casi sociali e con le modalita' cosi' come in premessa indicato; 5. di determinare l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2000 in favore dei soggetti passivi che concedono immobili in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
(Omissis).

Comune di Vignola; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vignola

Il comune di VIGNOLA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000, (omissis), le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
a) 6,2 per mille aliquota ordinaria;
b) 4,8 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze;
c) 7 per mille per le abitazioni non locate e non utilizzate. 2. di precisare che, per il 2000, la detrazione di L. 200.000 spetta per l'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nonche' per le fattispecie aggiunte dall'art. 14, comma 1, del regolamento comunale con esclusione di quella prevista alla lettera b) abitazione concessa in uso gratuito a parenti e affini. (Omissis).

Comune di Vigolo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigolo

Il comune di VIGOLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Vigolzone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigolzone

Il comune di VIGOLZONE (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con l'aliquota unica del 5 per mille; 2. di dare atto che:
a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 66
b) l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
c) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
d) per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale - ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 3. di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 66 4. di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9, del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis).

Comune di Vigone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vigone

Il comune di VIGONE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 5. di stabilire gli aumenti relativi all'I.C.I. quali risultanti dalla tabella aliquota d'imposta tributi comunali anno 2000 (allegato sub lettera b):
abitazione principali e pertinenze: 5,.8 per mille;
altri fabbricati e terreni: 7 per mille;
detrazione abitazione principale e pertinenze: L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Villa Cortese; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Cortese

Il comune di VILLA CORTESE (provincia di Milano) ha adottato, il 25 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, e nella misura del 5,8 per mille per tutti gli altri immobili.
(Omissis).

Comune di Villa di Serio; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa di Serio

Il comune di VILLA di SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Villa Poma; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Poma

Il comune di VILLA POMA (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2000 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili restano confermate nella seguente misura:
a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
b) aliquota maggiorata per case (e relative pertinenze) sfitte per piu' di tre mesi all'anno o tenute a disposizione: 7 per mille;
c) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000.
(Omissis).

Comune di Villa Rendena; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villa Rendena

Il comune di VILLA RENDENA (provincia di Trento) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di applicare, (omissis), la detrazione dell'imposta dovuta a titolo I.C.I. nella misura di L. 400.000. (e 206,58) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi del disposto dall'art 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'applicazione della detrazione di L. 400.000 (e 206,58) deve intendersi applicata oltreche' alle unita' immobiliari dei soggetti pas-sivi di cui al capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 58, comma 1 e 2, a quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis).
Aliquota I.C.I.: 4 per mille.
(Omissis).

Comune di Villadose; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villadose

Il comune di VILLADOSE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000, nelle misure sottoindicate l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota agevolata del 4 per mille relativamente agli immobili indicati dal comma 5, dell'art. 1, della legge 7 dicembre 1997, n. 449. In tali casi l'aliquota sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi espressamente indicati nel citato comma 5, art. 1, legge n. 449/1997 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
b) aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali e potenze delle stesse anche se iscritte distintamente in catasto;
c) aliquota del 7 per mille per abitazioni possedute in aggiunta alla abitazione principale e per altri fabbricati diversi dalla abitazione;
d) aliquota del 6 per mille per le aree agricole;
e) aliquote del 7 per mille per le aree edificabili; 2. di stabilire che la detrazione di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, verra' applicata per l'anno 2000, cosi' come segue (casi e criteri di cui al precedente provvedimento consiliare n. 3/1997 con le modifiche riportate in premessa): ai fini della applicazione delle detrazioni minime e massime di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 449/1992, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996, si considerano direttamente adibite ad abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
per particolari situazioni di carattere sociale con riferimento al reddito dei contribuenti riferito all'anno precedente a quello di imposizione e di applicazione della maggiore detrazione;
persone o nuclei familiari per i quali nell'anno d'imposta o in quello precedente si e' verificata una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari di contributi per il pagamento di tickets sanitari.
(Omissis).

Comune di Villafalletto; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villafalletto

Il comune di VILLAFALLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di stabilire e regolamentare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 2000 come segue:
aliquota 4 per mille per i fabbricati destinati ad attivita' artigianali, industriali e commerciali;
aliquota 4 per mille per le unita' immobiliari abitative realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni dalla ultimazione dei lavori;
aliquota 7 per mille per le unita' immobiliari abitative vuote, non utilizzate;
aliquota 7 per mille per i terreni destinati dal P.R.G.C. ad aree produttive (P) ed aree residenziali (R) fatti salvi quelli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli e dai medesimi condotti, per i quali si applica l'aliquota base del 5,6 per mille; la stessa aliquota del 5,6 per mille si applica ai terreni suddetti, limitatamente all'area interessata, dal momento del rilascio della concessione edilizia o dell'approvazione in via definitiva del P.E.C.;
aliquota 2,5 per mille per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che sono oggetto di interventi di ristrutturazione volti al loro recupero (per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5);
aliquota 5,6 per mille per tutti gli altri immobili.
Detrazione per abitazione principale L. 250.000, considerando come tale (abitazione principale) anche quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale sino al terzo grado; 2. di stabilire che ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purche' l'I.C.I. relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento; 3. salva ogni altra determinazione futura per l'affidamento della riscossione del versamento volontario, di stabilire ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera n) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che i versamenti da parte dei contribuenti dell'imposta comunale sogli immobili a seguito degli accertamenti riguardanti qualsiasi annualita', vengano effettuati su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o, in alternativa, direttamente al tesoriere comunale.
(Omissis).

Comune di Villafranca D'Asti; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villafranca D'Asti

Il comune di VILLAFRANCA d'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). aliquota I.C.I. aI 4 per mille nei seguenti casi:
fabbricati di civile abitazione, limitatamente al periodo di tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell'agibilita' e/o abitabilita' da parte del comune di Villafranca d'Asti e per i soli tipi di intervento:
a) interventi di nuova edificazione o costruzione su aree inedificate attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola ed aventi destinazione d'uso uni-familiare (villetta) o per uso pluri-familiare (palazzo);
b) interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B cosi' come indicati nella circolare del presidente della giunta regionale n. 5/sg/urb del 27 aprile 1984 "Definizione dei tipi di intervento edilizi ed urbanistici di cui all'art. 13, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e smi", pubblicata nel bollettino ufficiale della regione n. 19 del 9 maggio 1984, ovvero interventi di ristrutturazione che comportano variazioni in aumento della superficie utile e recupero di volumi preesistenti;
fabbricati destinati ad usi diversi dalla civile abitazione ovvero per edilizia artigianale, industriale e commerciale, limitatamente al periodo di tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell'usabilita' e/o agibilita' da parte del comune di Villafranca d'Asti e per i soli tipi di intervento:
a) interventi di nuova edificazione o costruzione su aree inedificate attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola;
b) interventi di nuova edificazione in ampliamento per un rapporto superiore al 50% dell'esistente attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola; aliquota I.C.I. al 5 per mille: tutti i rimanenti casi; 2. di stabilire che il presente provvedimento integra e modifica la propria precedente deliberazione n. 71 in data 14 dicembre 1999. 3. (Omissis).
(Omissis).

Comune di Villastellone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Villastellone

Il comune di VILLASTELLONE (provincia di Torino) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, nelle seguenti misure:
abitazione principale dei soggetti passivi: 5 per mille;
altri immobili diversi dell'abitazione principale: 7 per mille; 2. di approvare in L. 240.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis).

Comune di Vimodrone; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Vimodrone

Il comune di VIMODRONE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura di:
4,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 5 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di consiglio comunale n. 13 dell'8 febbraio 1999, modificato con delibera di consiglio comunale n. 34 del 15 aprile 199
5,5 per mille per gli immobili adibiti ad esercizi commerciali ed attivita' artigianali aperti al pubblico, con superficie inferiore a 100 mq, in cui il gestore sia anche proprietario dei locali;
7 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di mantenere la detrazione per la prima casa a L. 200.000, estesa a tutti i casi previsti dal regolamento comunale. 3. di stabilire che l'aliquota ridotta relativamente agli esercizi commerciali ed attivita' artigianali con vendita al pubblico, si applica dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente attestante il possesso del requisito relativamente alla superficie (inferiore a mq 100).
(Omissis).

Comune di Visso; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Visso

Il comune di VISSO (provincia di Macerata) ha adottato, il 12 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2000:
l'aliquota unica I.C.I. del 6 per mille per l'intero territorio comunale come gia' stabilito, gia' confermata per l'anno 1999 con atto della giunta municipale n. 67 del 4 marzo 1999 e consiglio comunale n. 16 del 26 marzo 1999.
(Omissis).

Comune di Zane'; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zane'

Il comune di ZANE' (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). I.C.I.: di confermare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote e detrazioni di imposta:
aliquota ordinaria: 5 per mille;
aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata: 4,5 per mille;
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: L. 260.00
aumento della detrazione a L. 500.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale cosi' individuate:
a) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deve essere l'unico immobile di proprieta' su tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'autorimessa di pertinenza;
b1) reddito derivante unicamente da pensione sociale oltre al solo reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale autorimessa; nel caso di piu' componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e dell'eventuale autorimessa di pertinenza dovra' essere costituito da sole pensioni sociali;
b2) in alternativa al precedente punto b1), godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato ai fini dell'lRPEF per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al minimo vitale nella misura stabilita per l'anno cui si riferisce e con i parametri indicati nell'art. 5 del regolamento comunale per l'erogazione dei contributi;
parametri: capo famiglia: 100% quota base;
due adulti: 70% quota base;
un minore: 40% quota base;
due minori: 40% quota base.
Per godere di tale maggiore detrazione i contribuenti interessati dovranno presentare apposita domanda certificando il possesso dei requisiti sopraelevati tramite dichiarazione sostituiva di atto di notorieta' o autocertificazione.
(Omissis).

Comune di Zignago; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zignago

Il comune di ZIGNAGO (provincia di La Spezia) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, cosi' come stabilita per il precedente anno 199 2. di confermare il L. 200.000 la detrazione annua valevole per la prima casa.
(Omissis).

Comune di Zoagli; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zoagli

Il comune di ZOAGLI (provincia di Genova) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di adottare le seguenti aliquote I.C.I. dal 1o gennaio 2000, per le motivazioni ampiamente illustrate in premessa:
aliquota 4,5 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per unita' immobiliare destinata ad abitazione principale; detrazione di L.250.000 annue (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992);
aliquota 4,5 per mille - senza beneficio di detrazione di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 - per unita' immobiliare locate - con contratto registrato - ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale alla data del 1o gennaio 2000 e dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva e/o copia contratto;
aliquota 5,5 per mille - senza beneficio di detrazione di cui all'art. 8 comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 - per tutti gli altri immobili non compresi nella precedente casistica.
(Omissis).

Comune di Zovencedo; Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Zovencedo

Il comune di ZOVENCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali delle persone fisiche soggetti passivi dell'imposta, residenti a Zovencedo; 5,5 per mille per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazioni dei soci assegnatari, residenti a Zovencedo e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 6 per mille per tutte le altre unita immobiliari site nel territorio comunale.
(Omissis).
 
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