Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 13 giugno 2000, n. 365
Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/1997.

L'AUTORITA'
NELLA riunione del Consiglio del 12 giugno 2000, in particolare nella prosecuzione del 13 giugno 2000;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
VISTO l'articolo 2 della sopra citata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;
VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con propria delibera del 23 marzo 1999, n. 26/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;
VISTA la propria delibera del 2 dicembre 1999, n. 309/99, di avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti;
VISTA la propria delibera del 29 marzo 2000, n. 297/00/CONS, recante proroga del termine del procedimento finalizzato all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti avviato con delibera n. 309/99;
VISTA la propria delibera del 17 maggio 2000, n. 283/00/CONS che dispone la chiusura dell'istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti;
VISTA la propria delibera del 1o giugno 2000, n. 315/00/CONS, di fissazione dell'audizione conclusiva del citato procedimento;
UDITA la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
CONSIDERATO quanto segue: ----> Vedere testo da pag. 46 a pag. 70 del S.O. <----
ACCERTATO che:
a) al momento dell'entrata in vigore della legge n. 249/97 le due unita' economiche RAI con la controllata SIPRA e PUBLITALIA 80 con la collegata RTI, avevano superato la soglia di cui all'art. 2, comma 8, della legge citata;
b) tale superamento non e' derivato da intese o concentrazioni, ma da espansione naturale delle imprese, tale da non determinare una posizione dominante vietata ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/97;
c) alcuni indizi denunciati in talune fasi dell'istruttoria afferenti a possibili lesioni o riduzioni della concorrenza e del pluralismo non appaiono di rilevanza tale da motivare l'applicazione delle misure previste dall'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
DELIBERA
1) con riferimento alla posizione dei soggetti notificati, alla data di entrata in vigore della legge n. 249/97, di non applicare le misure previste dall'art. 2, comma 7, della citata legge;
2) di comunicare al Parlamento la presente delibera;
3) di provvedere all'adozione delle misure di cui all'art. 3, commi 6, 7 e 9, della citata legge non appena la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi si sara' pronunciata sulla richiesta di parere in merito al piano di ristrutturazione Nuova RAI TRE, gia' inoltrata dall'Autorita' alla predetta Commissione di vigilanza;
4) di avviare un'indagine volta ad accertare le condizioni attuali e i possibili sviluppi futuri del settore televisivo, sotto il profilo del pluralismo e della concorrenza, con particolare riferimento alla distribuzione delle risorse tecnologiche ed economiche, all'accesso ai fattori di produzione, al numero delle imprese, alla loro dimensione e alla loro audience, tenendo anche conto delle evoluzioni in atto e previste della multimedialita' e delle tecnologie digitali, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 249/97.
Il presente provvedimento e' notificato ai soggetti interessati ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, commi 26 e 27, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Napoli, 13 giugno 2000
Il Presidente: CHELI
 
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