Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2000 (vai al sommario)
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
CIRCOLARE 4 luglio 2000, n. 1239
Art. 61, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L'art. 61, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dispone che "Su richiesta degli enti di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 68, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come sostituita dall'art. 49, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Cassa depositi e prestiti, con modalita' operative da questa definite, e' autorizzata a trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il capitale residuo da ammortizzare a carico degli enti richiedenti aumentato dell'indennizzo previsto dal comma 1, dell'art. 11, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 18, del 23 gennaio 1998, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento della definizione dell'operazione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai mutui di cui all'art. 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, per le finalita' di cui all'art. 45, comma 26, della presente legge".
Il mutuo oggetto della trasformazione conserva la specifica destinazione; pertanto, le erogazioni continueranno ad essere disposte, a concorrenza del capitale originariamente mutuato, secondo le modalita' ordinarie definite dall'art. 5 del decreto ministeriale del tesoro 7 gennaio 1998, e successive modificazioni. 2. Soggetti.
I soggetti destinatari della norma sono: amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, provincie, comunita' montane, consorzi di bonifica, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali e societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi. 3. Modalita' operative.
La trasformazione, che puo' essere effettuata una sola volta, puo' avere per oggetto mutui o quote di mutuo, a carico del bilancio degli enti, che risultino gia' concessi alla data del 1 gennaio 1999.
Gli enti devono trasmettere, alla Cassa depositi e prestiti - Div. V, entro il termine del 30 novembre di ciascun anno, un'istanza corredata da una delibera/determina dell'organo competente ad assumere mutui, con l'indicazione specifica dei singoli mutui da trasformare.
Il tasso per l'ammortamento del mutuo trasformato e' quello utilizzato per il calcolo dell'indennizzo previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 7 gennaio 1998.
Quest'ultimo e' pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue - utilizzando come tasso di sconto il tasso fisso previsto per mutui di pari durata a quella del mutuo originario vigente alla data in cui e' stata assunta la delibera/determina necessaria per richiedere la trasformazione - ed il residuo debito.
L'operazione viene perfezionata con determina del direttore generale della Cassa depositi e prestiti. Agli enti verranno trasmessi la determina di trasformazione del mutuo, l'elenco dei mutui che sono trasformati e i piani di ammortamento ad essi relativi. 4. Caratteristiche del mutuo trasformato.
a) capitale da ammortizzare pari al debito residuo del mutuo originario, risultante alla data del 1 gennaio successivo alla data del perfezionamento dell'operazione, maggiorato dell'indennizzo;
b) inizio dell'ammortamento fissato al 1 gennaio successivo alla trasformazione del mutuo;
c) durata dell'ammortamento pari alla residua del mutuo originario;
d) tasso di interesse pari a quello vigente per i mutui a tasso fisso corrispondente alla durata del mutuo originario.
Le somministrazioni in conto mutuo, come gia' detto, possono essere richieste a concorrenza dell'importo del mutuo originariamente concesso.
Per quanto concerne le variazioni post-ammortamento quali riduzioni, accorpamento residui, devoluzioni, diverso utilizzo, per i motivi esposti in premessa, queste riguarderanno il solo capitale (residuo debito e/o capitale da erogare) del mutuo originario.
I mutui trasformati possono essere estinti anticipatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 7 gennaio 1998.
Non si procedera' all'estinzione anticipata di singole quote di mutuo trasformate.
Il direttore generale: Salvemini
 
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