Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 5 maggio 2000
Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per alcuni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Massimo Ostillio.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed il relativo regolamento di attuazione;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la legge 31 marzo 2000 n. 78 in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000 concernente la nomina del Ministro della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000 con il quale l'onorevole Massimo Ostillio e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa;
Decreta:
Art. 1.
Il Sottosegretario di Stato on. Massimo Ostillio e' delegato:
a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area mediterranea, nord-africana e l'Africa sub-sahariana;
per le politiche alloggiative, ivi incluse nuove iniziative in materia di alloggi per il personale, le problematiche del contenzioso per gli alloggi di servizio ed i provvedimenti di recupero degli stessi;
per le problematiche relative alla dismissione degli immobili;
alla trattazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la ragioneria centrale e con il comune di Roma delle problematiche concernenti "Roma Capitale" e "Giubileo", nonche' quelle connesse alle interrelazioni tra la politica del territorio e le infrastrutture della Difesa dell'area romana;
a sovraintendere e coordinare le problematiche connesse con la riorganizzazione dell'area tecnicooperativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa;
a curare le relazioni con le organizzazioni sindacali del personale civile e quelle con gli organismi di rappresentanza del personale militare nonche' a rappresentare il Ministero della difesa nei rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e con le altre amministrazioni pubbliche, per il personale stesso;
per i decreti di promozione a titolo onorifico relativi ai cappellani militari ed agli ufficiali in congedo della giustizia militare;
alla trattazione delle problematiche derivanti dall'impiego del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali ed alle lavorazioni, nonche' di personale delle ditte assuntrici di servizi generali e di manutenzione presso il Ministero della difesa;
alla trattazione e coordinamento delle problematiche derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 224, concernente il rifornimento idrico delle isole minori;
a curare le problematiche residue connesse all'avvenuto trasferimento di competenze in materia di obiezione di coscienza e servizio civile dalla direzione generale della leva all'ufficio nazionale per il servizio civile costituito ai sensi della legge n. 230/1998;
Al Sottosegretario di Stato medesimo e' delegata altresi' la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale della Marina militare ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.
 
Art. 2.
Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.
 
Art. 3.
Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25:
gli atti normativi;
gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;
gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;
le determinazioni di indirizzo politico;
gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;
gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonche' l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;
gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;
gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, societa', commissioni e comitati, nonche' gli atti di nomina degli addetti militari presso le ambasciate, e gli organismi internazionali;
i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;
gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;
le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;
gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;
gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.
 
Art. 4.
I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformita' agli stessi, sono delegati ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per le attivita' richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega o su altre tematiche di volta in volta indicate, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2000
Il Ministro: Mattarella Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2000 Registro n. 2 Difesa, foglio n. 321
 
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