Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 5 maggio 2000 |
Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per alcuni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Gianni Rivera. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della Difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 ed il relativo regolamento di attuazione; Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero dalla difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Vista la legge 31 marzo 2000 n. 78 in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000 concernente la nomina del Ministro della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000 con il quale on. Gianni Rivera e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa; Decreta: Art. 1. Il Sottosegretario di Stato on. Gianni Rivera e' delegato: a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area del Vicino e Medio Oriente, del Sud-Est Asiatico e del Pacifico; a sovraintendere e coordinare le attivita' di riorganizzazione della sanita' militare in relazione alle nuove esigenze delle istituzioni militari, in armonia con le finalita' ed organizzazione del servizio sanitario nazionale; a partecipare ai lavori del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga costituito presso il Ministero della sanita'; alla trattazione delle problematiche connesse con il miglioramento della qualita' della vita nelle caserme sia dal punto di vista infrastrutturale, sia dei servizi e delle attivita' ricreative e culturali; per i provvedimenti inerenti alle attivita' sportive del personale della difesa e a tenere i rapporti con il CONI; per i decreti di costituzione di enti e distaccamenti di organismi militari ai sensi dell'art. 3 del R.A.U.; alla trattazione dei provvedimenti concernenti i circoli, le mense ed i C.R.D.D.; al coordinamento delle attivita' concernenti la Croce rossa italiana e l'Associazione dei cavalieri del sovrano militare ordine di Malta, nonche' alla nomina e alla promozione, anche a titolo onorifico, degli ufficiali delle stesse associazioni; all'approvazione dei bilanci delle casse ufficiali e sottufficiali, nonche' alla emanazione di altri provvedimenti relativi alle stesse; all'approvazione del bilancio degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Amministrazione della difesa, per le problematiche relative a detti enti, ivi incluso lo sviluppo dei programmi e iniziative per il rafforzamento del loro legame con le istituzioni militari. Al Sottosegretario di Stato medesimo e' delegata altresi' la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3. |
| Art. 2. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro. |
| Art. 3. Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25: gli atti normativi; gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse; gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa; le determinazioni di indirizzo politico; gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale; gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonche' l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali; gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero; gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, societa', commissioni e comitati, nonche' gli atti di nomina degli addetti militari presso le ambasciate, e gli organismi internazionali; i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri; gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro; le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato; gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei Carabinieri; gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI. |
| Art. 4. I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformita' agli stessi, sono delegati ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per le attivita' richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega o su altre tematiche di volta in volta indicate, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 maggio 2000 Il Ministro: Mattarella Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2000 Registro n. 2 Difesa, foglio n. 323 |
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