Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 5 maggio 2000
Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per alcuni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Gianni Rivera.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della Difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 ed il relativo regolamento di attuazione;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero dalla difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la legge 31 marzo 2000 n. 78 in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000 concernente la nomina del Ministro della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000 con il quale on. Gianni Rivera e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;
Decreta:
Art. 1.
Il Sottosegretario di Stato on. Gianni Rivera e' delegato:
a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area del Vicino e Medio Oriente, del Sud-Est Asiatico e del Pacifico;
a sovraintendere e coordinare le attivita' di riorganizzazione della sanita' militare in relazione alle nuove esigenze delle istituzioni militari, in armonia con le finalita' ed organizzazione del servizio sanitario nazionale;
a partecipare ai lavori del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga costituito presso il Ministero della sanita';
alla trattazione delle problematiche connesse con il miglioramento della qualita' della vita nelle caserme sia dal punto di vista infrastrutturale, sia dei servizi e delle attivita' ricreative e culturali;
per i provvedimenti inerenti alle attivita' sportive del personale della difesa e a tenere i rapporti con il CONI;
per i decreti di costituzione di enti e distaccamenti di organismi militari ai sensi dell'art. 3 del R.A.U.;
alla trattazione dei provvedimenti concernenti i circoli, le mense ed i C.R.D.D.;
al coordinamento delle attivita' concernenti la Croce rossa italiana e l'Associazione dei cavalieri del sovrano militare ordine di Malta, nonche' alla nomina e alla promozione, anche a titolo onorifico, degli ufficiali delle stesse associazioni;
all'approvazione dei bilanci delle casse ufficiali e sottufficiali, nonche' alla emanazione di altri provvedimenti relativi alle stesse;
all'approvazione del bilancio degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Amministrazione della difesa, per le problematiche relative a detti enti, ivi incluso lo sviluppo dei programmi e iniziative per il rafforzamento del loro legame con le istituzioni militari.
Al Sottosegretario di Stato medesimo e' delegata altresi' la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.
 
Art. 2.
Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.
 
Art. 3.
Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25:
gli atti normativi;
gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;
gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;
le determinazioni di indirizzo politico;
gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;
gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonche' l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;
gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;
gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, societa', commissioni e comitati, nonche' gli atti di nomina degli addetti militari presso le ambasciate, e gli organismi internazionali;
i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;
gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;
le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;
gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei Carabinieri;
gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.
 
Art. 4.
I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformita' agli stessi, sono delegati ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per le attivita' richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega o su altre tematiche di volta in volta indicate, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2000
Il Ministro: Mattarella Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2000 Registro n. 2 Difesa, foglio n. 323
 
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