Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
DECRETO 5 luglio 2000 |
Determinazione per l'anno accademico 2000/2001 del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario dell'area sanitaria. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare, l'art. 6; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517, concernenti il "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare l'art. 6, comma 3; Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere a) e b); Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000 con il quale sono stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della citata legge n. 264; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare l'art. 46; Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) della richiamata legge n. 264; Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, reso nella seduta del 15 giugno 2000; Vista la nota MURST del 21 giugno 2000 prot. 2758 con la quale viene richiesto al Ministero della sanita', ai sensi dell'art. 3, della predetta legge n. 264/1999, il prescritto parere in ordine alla determinazione dei posti per gli accessi ai corsi di studio di cui all'art. 1 della medesima legge; Vista la nota del Ministero della sanita' in data 28 giugno 2000; Preso atto che lo stesso dicastero della sanita' nella suindicata nota esprime in particolare l'esigenza che venga ampliata l'offerta formativa delle universita' con riferimento ai corsi di diploma universitario per infermieri; Tenuto conto delle risultanze dell'incontro tenutosi in data 4 luglio 2000 con i rappresentanti del Ministero della sanita' e i presidenti della conferenza permanente dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia e della conferenza permanente dei diplomi universitari dell'area sanitaria circa la situazione straordinaria del fabbisogno sanitario di infermieri da rendere compatibile con il potenziale formativo dichiarato dalle singole sedi universitarie; Visto il documento reso in data 4 luglio 2000 dal presidente della conferenza permanente dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia e dal presidente della conferenza permanente dei diplomi universitari dell'area sanitaria con il quale viene prospettato di elevare l'offerta formativa degli atenei con particolare riferimento alla formazione degli infermieri; Valutati i fabbisogni formativi del personale sanitario trasmessi dal Ministero della sanita' con nota n. 2525 del 5 luglio 2000; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di determinare per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni richiamato dall'art. 1, comma 1, lettera a) della richiamata legge n. 264 e di dover provvedere alla ripartizione degli stessi fra le universita'; Considerato che il comitato di valutazione del sistema universitario nel citato parere del 15 giugno 2000 ha avuto modo di segnalare che l'offerta potenziale su base regionale evidenzia, con riferimento ai corsi di diploma di area sanitaria, il permanere di carenze di specializzazioni in alcune aree del territorio alle quali occorrerebbe dare risposte concrete in termini di adeguamento dell'offerta formativa; Visto in particolare l'art. 3 del precitato decreto ministeriale 25 maggio 2000 con il quale le prove di accesso ai corsi di diploma universitario dell'area sanitaria sono state fissate per tutte le sedi universitarie per il 12 settembre 2000; Visto, altresi', l'art. 4 della predetta legge n. 264/1999, il quale prescrive che i bandi per l'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale debbano essere pubblicati almeno sessanta giorni prima della relativa prova di ammissione; Decreta: Art. 1. 1. Limitatamente all'anno accademico 2000/2001, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, richiamato dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264, e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie per ciascuna tipologia di corso, come di seguito indicato: dietista n. 326; fisioterapista n. 1514; igienista dentale n. 268; infermiere n. 9936; logopedista n. 279; ortottista assistente in oftalmologia n. 184; ostetrico/a n. 703; podologo n. 115; tecnico audiometrista n. 163; tecnico audioprotesista n. 211; tecnico di laboratorio biomedico n. 869; tecnico di neurofisiopatologia n. 192; tecnico ortopedico n. 87; tecnico sanitario di radiologia medica n. 595; tecnico educativo riabilitazione psichiatrica e psicosociale n. 195; tempista neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva n. 169; informatore medico scientifico n. 50; biotecnologie n. 18. 2. La ripartizione dei posti fra le universita' e' determinata secondo le tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. 1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2000 p. Il Ministro: Guerzoni |
| Allegato ----> vedere allegato da pag. 33 a pag. 36 della G.U. <---- |
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