Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2000 (vai al sommario) |
REGIONE SICILIA |
DECRETO ASSESSORIALE 15 giugno 2000 |
Proroga del vincolo di immodificabilita' temporanea ex art. 5, legge regionale 15/1991, dei comuni di Siculiana e Montallegro. |
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L'ASSESSORE AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto lo statuto della regione Siciliana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975 n. 637; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977 n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980 n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497; Visto il regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985 n. 431; Visto il decreto amministrativo n. 7382 del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 44 del 31 agosto 1996, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area compredente il bacino idrografico del Vallone Pantano e limitrofa singolarita' geologica di Casa Cannicella ricadente nel territorio comunale di Siculiana e Montallegro e' stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico; Visto il decreto amministrativo n. 6422 del 6 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 35 del 18 luglio 1998, con il quale il vincolo sopra descritto e' stato prorogato per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazone nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana, del provvedimento anzidetto; Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato; Considerato che la zona in argomento non e' ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica; Vista la nota prot. n. 3746 del 7 giugno 2000, con la quale la soprintendenza di Agrigento ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato, in quanto allo stato attuale non sono venuti meno i fattori di rischio specificati nelle premesse della relazione della proposta di vincolo, che potrebbero compromettere le esigenze di tutela delle aree in questione nelle more della redazione della relativa pianificazione paesistica; Ritenuto peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto amministrativo n. 7382 del 6 agosto 1996 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilita', come all'uopo richiesto dalla Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento con nota n. 3746 del 7 giugno 2000; Ritenuto in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico; Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato e' imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell' approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973 n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie; Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto amministrativo n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351; Visto il decreto amministrativo n. 9279 del 30 dicembre 1996 registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1997 registro n. 1, foglio n. 20, con il quale e' stato approvato il programma triennale di lavoro per la redazione dei piani territoriali paesistici di tre ambiti regionali secondo le indicazioni delle linee guida del piano territoriale paesistico regionale; Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico, istituito ai sensi dell'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940, giusta decreto del presidente della regione 5 ottobre 1993 n. 862 ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione "oggettiva" del paesaggio; Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, e' stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico alle Soprintendenze dei beni culturali e ambientali per la pubblicazione all'Albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939 n. 1497 approvato con regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi; Visto il decreto amministrativo n. 6080 del 21 maggio 1999 con il quale sono state approvate le linee guida del piano territoriale paesistico regionale; Vista la nota assessoriale protocollo n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza; Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore anno e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore il vincolo di immodificabilita' temporanea vigente nell'area comprendente il bacino idrografico del Vallone Pantano e limitrofa singolarita' geologica di Casa Cannicella ricadente nei comuni di Siculiana e Montallegro, area meglio individuata nel decreto amministrativo n. 7382 del 6 agosto 1996, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che e' in corso di redazione; Ritenuto infatti che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico in questione, non puo' tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale dell'area comprendente il bacino idrografico del Vallone Pantano e limitrofa singolarita' geologica di Casa Cannicella e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza; Decreta: Art. 1. E' prorogato fino alla concorrenza di un quinquennio dalla sua entrata in vigore, giusto decreto amministrativo n. 7382 del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 44 del 31 agosto 1996, il vincolo di immodificabilita' temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sull'area comprendente il bacino idrografico del vallone Pantano e limitrofa singolarita' geologica di Casa Cannicella ricadente nei comuni di Siculiana e Montallegro per effetto del decreto amministrativo n. 7382 del 6 agosto 1996 pubblicato nella Gazzetta ufficiale regione Sicilia n. 44 del 31 agosto 1996 secondo le disposizioni, le modalita' e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati. |
| Art. 2. Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2001 e' vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto amministrativo n. 7382 del 6 agosto 1996 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 44 del 31 agosto1996 facente parte dei comuni di Siculiana e Montallegro ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi degli articoli 142, comma 1, del testo unico 490/1999 e 12 del regio decreto n. 1357/1940. Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sara' trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Siculiana e Montallegro, perche' venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi. Altra copia della suddetta Gazzetta ufficiale, sara' contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Siculiana e Montallegro dove gli interessati potranno prenderne visione. La soprintendenza di Agrigento comunichera' a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero nella Gazzetta ufficiale sopra citata all'Albo dei comuni di Siculiana e Montallegro. |
| Art. 4. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, nonche' ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana. Palermo, 15 giugno 2000 L'assessore: Morinello |
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