Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 6 luglio 2000 |
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nella citta' di Milano, determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue. (Ordinanza n. 3063). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO e per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista l'ordinanza n. 3041 del 19 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2000; Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente giusta nota n. GAB/2000/9171 in data 6 luglio 2000; Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Il sindaco del comune di Milano e' nominato commissario delegato. Allo stesso sono attribuiti, fino alla scadenza dello stato di emergenza i poteri gia' conferiti al prefetto di Milano con l'ordinanza n. 3041 del 19 febbraio 2000. Il sindaco del comune di Milano subentra in tutte le attivita' poste in essere dalla precedente gestione commissariale. |
| Art. 2. 1. La contabilita' speciale gia' aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato di Milano intestata al commissario delegato - prefetto di Milano per gli interventi di emergenza nel settore della depurazione delle acque reflue del comune di Milano e' estinta e le relative disponibilita' sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato in materia di contabilita' speciale, sulla nuova contabilita' speciale intestata al commissario delegato - sindaco del comune di Milano, ricorrendo, ai fini del trasferimento dei fondi e della rendicontazione delle spese alle procedure gia' previste dagli articoli 2, 3, 4, e 5 della legge 3 marzo 1960, n. 169. |
| Art. 3. 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - prefetto di Milano fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali. 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 2000 Il Ministro: Bianco |
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