Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 6 luglio 2000 |
Disposizioni per la ripresa delle riscossioni dei tributi e contributi sospesi in conseguenza di calamita' naturali verificatesi nelle regioni Marche, Umbria, Campania, Calabria, Basilicata, Toscana e Liguria. (Ordinanza n. 3064). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO e per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999, concernente la proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamita' naturali conseguenti a terremoti; Viste le ordinanze n. 2779 del 31 marzo 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, n. 2908 del 30 dicembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1999; Ravvisata di qualificare le modalita' per la ripresa della riscossione dei contributi e tributi sospesi; Sentiti i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze; Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Il recupero dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni di cui all'ordinanza n. 2779/1998 decorre dal 1 gennaio 2001; parimenti per le sospensioni autorizzate dall'ordinanza n. 2908/98 il recupero decorre dal 1 giugno 2001. La riscossione avviene con una rateizzazione pari a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 2000 Il Ministro: Bianco |
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