Gazzetta n. 165 del 17 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 11 luglio 2000
Definizione della competenza degli uffici delle entrate di Torino in materia di atti pubblici e scritture private autenticate.

IL DIRETTORE REGIONALE
delle entrate per il Piemonte

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 10/2638/99 del 16 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1999, con il quale sono istituiti in Torino quattro ufficio circoscrizionali delle entrate, dei quali viene determinata la competenza territoriale;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto che, nel disciplinare le materie gia' di spettanza degli uffici del registro, individua come criterio generale l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto a chiedere la registrazione dell'atto, ma prevede anche che la competenza possa essere determinata diversamente dal direttore regionale delle entrate al fine di assicurare una distribuzione piu' equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali;
Visto il decreto del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999 e relativi allegati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 1999, con il quale si e' proceduto alla suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino nei quattro uffici delle entrate, attivati a far data dal 26 novembre 1999, e, che tale provvedimento e' valido sino al 15 luglio 2000;
Visto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte presentato dal notaio Re Gianfranco, nella qualita' di presidente del consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, per conto dei notai Maria Pia Ansalone, Salvatore Barbagallo, Sandra Beligni Annese, Angelo Berruto, Candido Calcagnile, Leonardo Cappetta, Patrizia Cauchi, Giuseppe De Matteis Tortora, Giancarlo Grassi Reverdini, Giorgio La Placa, Pierangelo Martucci, Luigi Mazzucco, Diego Pastore, Alberto Pregno, Grazia Prevete, Mario Sicignano e Mario Travostino, contro la suddivisione riportata nel decreto del direttore regionale sopracitato;
Sentito il consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo e considerato che nelle riunioni tenutesi non sono emerse le condizioni per un deliberato congiunto;
Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare i tempi della suddivisione gia' disposta, in attesa della decisione sul ricorso presentato;
Considerato altresi' che il notaio Callari Bennati Anna Maria, assegnato all'ufficio entrate di Torino 1, ha presentato, in data 24 marzo 2000, richiesta di assegnazione all'ufficio entrate di Torino 3 e che il notaio Dell'Aquila Carla, assegnato all'ufficio entrate di Torino 3, ha presentato, nella stessa data, richiesta di assegnazione all'ufficio entrate di Torino 1;
Considerato che il numero del carico degli atti registrati dal notaio Callari Bennati Anna Maria e dal notaio Dell'Aquila Carla in linea di massima si equivalgono, per cui lo spostamento non comporta aggravi di carichi di lavoro per gli uffici interessati;
Ritenuto poter venir incontro alle richieste dei due notai;
Decreta:
Art. 1.
La competenza degli uffici circoscrizionali delle entrate di Torino relativamente agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate dei notai, come disposta con decreto del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999, e' prorogata, tranne per quanto previsto al successivo art. 3, fino al 31 gennaio 2001 e sara' confermata o modificata entro tale termine a seguito di un esame congiunto tra le due parti.
 
Art. 2.
Il consiglio notarile comunichera' tempestivamente la nomina dei nuovi notai che vengono assegnati alla competenza del secondo ufficio circoscrizionale.
 
Art. 3.
A decorrere dal 1 agosto 2000 la competenza per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate redatte dal notaio Callari Bennati Anna Maria viene attribuita all'ufficio delle entrate di Torino 3 e la competenza relativa al notaio Dell'Aquila Carla viene attribuita all'ufficio delle entrate di Torino 1.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Contro il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Torino, 11 luglio 2000
Il direttore regionale: Mazzarelli
 
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