Gazzetta n. 166 del 18 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 14 luglio 2000
Misure massime consentite relative alle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992 per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento sulle modalita' e le procedure per la concessione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 9 del detto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'individuazione delle misure massime consentite relative alle predette agevolazioni, da determinare sulla base delle spese ammissibili, entro i limiti massimi decisi dalla Commissione europea;
Vista la decisione dell'Unione europea del 13 marzo 2000, concernente l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 per le sole regioni ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a del trattato (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia), che ha anche stabilito i seguenti limiti massimi agevolativi in tali regioni:
Calabria: 50% ESN + 15% ESL per le piccole e medie imprese e 50% ESN per le altre imprese;
Altre regioni ammissibili alla deroga ex art. 87.3.a: 35% ESN + 15% ESL per le piccole e medie imprese e 35% ESN per le altre imprese;
Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la quale e' stata autorizzata l'attuazione del regime di aiuto della legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l'altro, per le nuove domande, l'applicabilita' delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande medesime e, per la sola prima applicazione, delle spese ritenute ammissibili nell'ambito dei programmi relativi all'ultimo bando utile, istruiti con esito positivo e non agevolati a causa della insufficienza delle risorse finanziarie;
Ritenuto di dover individuare le misure massime consentite relative alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per le richiamate regioni ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a del trattato pari a quelle dei limiti massimi agevolativi stabiliti per tali regioni dall'Unione europea con la richiamata decisione del 13 marzo 2000, rinviando l'individuazione delle misure massime consentite per le restanti aree depresse all'approvazione della richiamata Carta degli aiuti a finalita' regionale riguardante le aree medesime;
Ritenuto altresi' di dovere recepire - sulla base dei meccanismi di adeguamento alle normative comunitarie del richiamato regolamento, di cui all'art. 2, comma 9 del regolamento medesimo, e tenuto conto della citata decisione del 12 luglio 2000 - le limitazioni delle spese ammissibili;
Decreta:
Articolo unico
1. A decorrere dal primo bando utile successivo alla data del presente decreto, le misure massime consentite relative alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a del trattato sono le seguenti:
regione Calabria: 50% ESN + 15% ESL per le piccole e medie imprese e 50% ESN per le altre imprese;
regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia: 35% ESN + 15% ESL per le piccole e medie imprese e 35% ESN per le altre imprese.
2. Le predette agevolazioni possono essere concesse, tenuto conto dell'autorizzazione comunitaria di cui alle premesse, esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi d'investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazioni, nonche', per la sola prima applicazione della legge n. 488/1992, delle spese ritenute ammissibili nell'ambito dei programmi relativi all'ultimo bando utile istruiti con esito positivo e non agevolati a causa della insufficienza delle risorse finanziarie.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2000
Il Ministro: Letta
 
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