Gazzetta n. 166 del 18 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 12 luglio 2000
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il terzo quadrimestre dell'anno 2000.

IL DIRETTORE
dell'unita' di gestione autotrasporto persone e cose
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1o marzo 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1o agosto 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992;
Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 28 novembre 1992);
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996, il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1996, il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1996, il decreto dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1997, il decreto dirigenziale 16 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1997, il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1997, il decreto dirigenziale 3 marzo 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998, il decreto dirigenziale 29 luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, il decreto dirigenziale 10 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 1998, il decreto dirigenziale del 25 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, il decreto dirigenziale 14 aprile 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1999, il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000 e il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2000;
Visto il Trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994;
Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;
Considerato il nuovo sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;
Decreta:
Art. 1.
1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco viene calcolata, per il terzo quadrimestre 2000, moltiplicando il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel terzo quadrimestre del 1999 per 7,57 (consumo di ecopunti per ogni transito previsto dal regolamento CE n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 per l'anno 2000).
2. Il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel terzo quadrimestre del 1999 corrisponde alle rilevazioni del sistema informativo della Kapsch.
3. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo, al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo oppure al fine di ammettere al sistema di distribuzione ecopunti nuove imprese interessate ad attraversare il territorio austriaco.
4. L'assegnazione di ecopunti per il terzo quadrimestre 2000 verra' effettuata a partire dal momento della loro attribuzione all'Italia sul sistema elettronico di rilevazione da parte della Commissione europea.
 
Art. 2.
1. Nell'eventualita' che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti superi, per il terzo quadrimestre dell'anno 2000, il numero totale degli ecopunti spettanti alla Repubblica italiana per il medesimo periodo, il numero di ecopunti per ciascuna impresa italiana, calcolato secondo i criteri esposti nel precedente art. l, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti e il numero degli ecopunti disponibili per i vettori italiani per il terzo quadrimestre dell'anno 2000.
2. Alle imprese che trasportano merci in conto proprio e' riservata una percentuale di ecopunti pari al 5% del numero degli ecopunti assegnati ai vettori italiani nel terzo quadrimestre dell'anno 2000.
 
Art. 3.
1. Gli ecopunti riservati alle imprese che esercitano autotrasporto di merci in conto proprio affluiscono nel conto nazionale ecopunti conto proprio.
2. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco, possono presentare domanda in qualunque periodo dell'anno per accedere al conto nazionale ecopunti conto proprio entro i limiti indicati al comma 2 dell'art. 2.
3. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, che chiedono per la prima volta ecopunti debbono presentare domanda formulata secondo l'allegato 1 al presente decreto corredata dall'attestazione di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028. La mancata indicazione del numero di ecopunti che l'impresa richiedente ritiene di poter utilizzare nel corso dell'anno costituisce motivo di rigetto.
 
Art. 4.
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio che, attualmente, non sono registrate nel sistema elettronico di rilevazione, debbono presentare, insieme alla richiesta di ecopunti, la domanda ai sensi della circolare n. 11 del 15 marzo 2000 per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui singoli veicoli.
2. Il rilascio di nuovi certificati di registrazione alle imprese ammesse all'utilizzo del conto nazionale ecopunti conto proprio e' previsto soltanto per i veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo non superiore a 6 ecopunti. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal sistema elettronico di un numero pari di veicoli gia' registrati ed appartenenti alla stessa impresa.
3. La domanda per ottenere certificati di registrazione deve essere formulata secondo l'allegato 2 e corredata dall'attestazione di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 e da una attestazione di L. 10.000 sul c.c.p. n. 9001 per ogni certificato di registrazione.
 
Art. 5.
1. L'assegnazione di ecopunti alle imprese che ne hanno ottenuti ed utilizzati nei primi due quadrimestri del 2000, avverra' automaticamente sulla base dei criteri indicati nell'art. 1.
2. Le imprese che hanno ottenuto ecopunti per uno solo dei due trascorsi quadrimestri del 2000, possono presentare domanda per il terzo quadrimestre del 2000, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, secondo l'allegato 3 corredandola dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028.
3. Le imprese che, avendo ottenuto ecopunti nei precedenti quadrimestri, non li hanno utilizzati, debbono presentare domanda ai sensi del secondo comma del presente articolo al fine di ottenerne per il terzo quadrimestre. L'assegnazione avverra' sulla base dei criteri indicati all'art. 1.
4. Alle imprese che non hanno utilizzato ecopunti nei primi due quadrimestri del 2000 verra' assegnata la quota di ecopunti spettante per il terzo quadrimestre previa detrazione degli ecopunti non utilizzati nei precedenti quadrimestri.
5. Le assegnazioni di ecopunti per il terzo quadrimestre effettuate ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del presente decreto andranno a sommarsi, per le singole imprese, all'eventuale residuo degli ecopunti assegnati per il secondo quadrimestre dell'anno 2000, detratti quelli appartenenti al primo quadrimestre e non utilizzati.
 
Art. 6.
1. Il Fondo nazionale ecopunti conto terzi e' abolito dal momento dell'attribuzione degli ecopunti per il terzo quadrimestre 2000 alla Repubblica italiana da parte della Commissione europea.
 
Art. 7.
1. Alle imprese ammesse ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del decreto dirigenziale 16 marzo 2000 ad utilizzare il Fondo nazionale ecopunti conto terzi fino al 31 agosto 2000, verra' assegnata la quota di ecopunti spettante per il terzo quadrimestre dell'anno 2000 ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto.
2. L'attribuzione di ecopunti per il terzo quadrimestre comporta l'automatica esclusione delle imprese interessate dal Fondo nazionale ecopunti conto terzi.
 
Art. 8.
1. Le imprese che per il terzo quadrimestre hanno un'assegnazione fino a 250 ecopunti, possono essere titolari, di un massimo di tre certificati di registrazione.
2. E' consentita, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di nuovi veicoli con Cop-dokument non superiore a 6, previa cancellazione dal sistema elettronico di un numero pari di veicoli gia' registrati ed appartenenti alla stessa impresa.
3. Alle imprese che hanno un'assegnazione per il terzo quadrimestre superiore a 250 ecopunti e' consentita la registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo non superiore a 6 ecopunti. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal sistema elettronico di un numero pari di veicoli gia' registrati ed appartenenti alla stessa impresa.
4. I certificati di registrazione vengono cancellati d'ufficio se i veicoli per i quali sono stati rilasciati non sono stati inizializzati entro un mese dal rilascio del certificato.
5. La domanda, per l'ottenimento dei certificati di registrazione deve essere formulata secondo l'allegato 2 e corredata dall'attestazione di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 e da una attestazione di L. 10.000 sul c.c.p. n. 9001 per ogni certificato di registrazione.
 
Art. 9.
1. Le imprese che hanno ottenuto ecopunti e che non li hanno per intero utilizzati entro il 31 dicembre 2000, verranno penalizzate in occasione della prima assegnazione dell'anno 2001 di una quantita' di ecopunti pari alla quota non utilizzata.
 
Art. 10.
1. Il testo del presente decreto e della circolare indicata all'art. 4 sono disponibili nel sito del Ministero dei trasporti e della navigazione all'indirizzo: www.trasportinavigazione.it
 
Art. 11.
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.
2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 12 luglio 2000
Il direttore: Ricozzi
 
Allegato 1 Schema di domanda
Al Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento trasporti
terrestri - Unita' di gestione
autotrasporto persone e cose - A.P.C. 3
- Via Caraci 36 - 00157 Roma
Codice Austria: ......................
La sottoscritta impresa&ul; con sede legale in &ul;, numero di iscrizione all'elenco dei trasportatori in conto proprio &ul;, chiede l'autorizzazione all'utilizzo del Fondo nazionale ecopunti conto proprio, fino al 31 dicembre 2000, per una quota di ecopunti pari a .....................
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
Il sottoscritto ...., ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
Firma
(per accettazione)
Attestazione versamento c.c.p. 4028 di L. 20.000
Allegato 2 Schema di domanda
Al Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento trasporti
terrestri - Unita' di gestione
autotrasporto persone e cose - A.P.C. 3
- Via Caraci 36 - 00157 Roma
Codice Austria: ......................
La sottoscritta impresa&ul; con sede legale in &ul;,numero di iscrizione all'elenco dei trasportatori in conto proprio &ul;, chiede l'autorizzazione all'utilizzo del Fondo nazionale ecopunti conto proprio....; chiede il rilascio dei certificati di registrazione, per l'inizializzazione delle ecopiastrine, per i seguenti veicoli:
Targa: ................ Targa ................
Targa: ................ Targa ................
Targa: ................ Targa ................
Targa: ................ Targa ................
Targa: ................ Targa ................
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
Il sottoscritto ...., ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
Firma
(per accettazione)
Attestazione versamento di L. 20.000 c.c.p. 4028
Attestazione versamento di L. 10.000 c.c.p. 9001 (per ogni certificato di registrazione richiesto)
Allegato 3 Schema di domanda
Al Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento trasporti
terrestri - Unita' di gestione
autotrasporto persone e cose - A.P.C. 3
- Via Caraci 36 - 00157 Roma
Codice Austria: ......................
La sottoscritta impresa&ul; con sede legale in &ul;, numero di iscrizione all'elenco dei trasportatori in conto terzi &ul;, chiede il rinnovo dell'assegnazione per il terzo quadrimestre dell'anno 2000, della quota di ecopunti spettante sulla base del D. D. (data del decreto).
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
Il sottoscritto ...., ha incaricato per la trattazione della presente domanda la .... che accetta.
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
Firma
(per accettazione)
Attestazione versamento c.c.p. 4028 di L. 20.000
 
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