Gazzetta n. 166 del 18 luglio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 12 luglio 2000 |
Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare le conseguenze del crollo verificatosi il giorno 11 novembre 1999 nella citta' di Foggia. (Ordinanza n. 3065). |
|
|
IL MINISTRO DELL'INTERNO e per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 1999 e 16 giugno 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nella citta' di Foggia; Vista l'ordinanza n. 3017 del 12 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 in data 18 novembre 1999; Considerato che occorre procedere alla definizione del complesso degli interventi gia' avviati al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata; Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Il sindaco del comune di Foggia provvede alla ricostruzione dell'edificio in viale Giotto n. 120, e alla demolizione e ricostruzione dell'edificio di viale Giotto n. 132. 2. Il sindaco dispone, altresi', l'effettuazione delle indagini geognostiche sui terreni di fondazione e delle successive attivita' di progettazione e ricostruzione dell'edificio sito in viale Giotto, n. 120, nonche' le attivita' di demolizione e ricostruzione dello stabile sito in viale Giotto n. 132, nel rispetto degli indici plano-volumetrici preesistenti, dei parametri e costi per l'edilizia residenziale pubblica, nonche' delle norme e disposizioni previste degli strumenti urbanistici e normative per le costruzioni in zona sismica vigenti. 3. Una volta ultimati gli interventi di ricostruzione il sindaco di Foggia provvede alla consegna degli alloggi agli aventi diritto. 4. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di ricostruzione nella stessa area di sedime entro un tempo massimo di diciotto mesi dall'emanazione della presente ordinanza e' autorizzato l'affidamento della progettazione con il ricorso a liberi professionisti e la deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 41 e 117; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 22, 23 e 24; decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19. |
| Art. 2. 1. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari residenti nell'edificio distrutto o di quelli evacuati dall'edificio dichiarato totalmente inagibile e' autorizzata la concessione di un contributo mensile fino a lire 600.000 per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente ordinanza. 2. Il contributo e' concesso dal sindaco di Foggia agli aventi diritto. |
| Art. 3. 1. Ai nuclei familiari residenti nell'edificio crollato e' assegnato, per la perdita dei beni mobili, un contributo a fondo perduto di lire 5 milioni per vano, nel limite massimo di 50 milioni, e un contributo di 10 milioni di lire per la eventuale perdita di beni mobili registrati. 2. Agli adempimenti di cui al comma 1 provvede il sindaco di Foggia. |
| Art. 4. 1. Resta salvo e impregiudicato ogni diritto dello Stato per rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili del crollo e dei beneficiari di eventuali risarcimenti e premi assicurativi che beneficiando del contributo statale sono obbligati a versare in conto entrate dello Stato le somme ottenute dall'assicurazione. |
| Art. 5. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie pari a 9 miliardi per l'anno 2000 a valere sulle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 (capitolo 9353) "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di lire 6 miliardi per l'anno 2001 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella "c" della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del "Fondo della protezione civile". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2000 Il Ministro: Bianco |
|
|
|