Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2000 (vai al sommario)
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO «S. ANNA» DI PISA
DECRETO DIRETTORIALE 26 giugno 2000
Modificazioni allo statuto della Scuola.

IL DIRETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa emanato con decreto direttoriale n. 4437 del 2 febbraio 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 137 del 23 marzo 2000 con la quale il Consiglio direttivo della Scuola ha approvato alcune modifiche da apportare al testo dello statuto vigente;
Vista la nota direttoriale n. 2519 del 12 aprile 2000 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le proposte di modifica approvate dal consiglio direttivo della Scuola nella seduta sopracitata per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota n. 785 del 15 giugno 2000 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare sulle modifiche proposte dalla scuola;
Constatato che e' quindi decorso il termine di cui all'art. 6 della citata legge n. 168/1989;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche di statuto
Lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, emanato con decreto direttoriale n. 4437 del 2 febbraio 1996, gia' modificato e integrato con decreto direttoriale n. 5180 del 27 ottobre 1997, viene ulteriormente modificato e integrato secondo le seguenti disposizioni:
nell'art. 22, al primo comma, lettera m), sostituire la parola: "rappresentante" con la parola: "dirigente".
alla lettera n) sostituire la parola "rappresentante" con la parola: "dirigente".
al terzo comma sostituire le parole "sono nominati dai rispettivi Ministeri" con le parole: "sono scelti dalla Scuola tra i dirigenti in servizio presso gli stessi Ministeri";
nell'art. 23, al secondo comma, dopo le parole "vice direttori" adde le parole: "ed i rappresentanti degli allievi in consiglio direttivo";
nell'art. 45-bis adde la seguente rubrica: "Incarichi dirigenziali";
adde il seguente nuovo articolo: "La direzione di strutture di livello dirigenziale puo' essere affidata per una sola unita', con contratto di diritto privato e a tempo determinato, a personale di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbia svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati, o aziende pubbliche e private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o proveniente da settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli delle professioni. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali";
l'art. 48 sostituito integralmente con il seguente: "La Scuola istituisce un "nucleo di valutazione per l'analisi dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie strutture e del rendimento dell'attivita' svolta verificando con idonee modalita' il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
Il nucleo di valutazione e' definito dal direttore della Scuola in coerenza con la normativa vigente ed e' nominato con suo provvedimento e dura in carica per il periodo del suo mandato.
Ai componenti del suddetto organismo puo' essere attribuita un'indennita' di carica.
Il nucleo opera autonomamente e risponde direttamente al direttore della Scuola.
La Scuola garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del nucleo nonche' l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti, con la possibilita' di istituire a supporto del nucleo stesso una unita' organizzativa capace di migliorare le funzioni di programmazione e controllo dell'attivita' gestionale". Art. 2.
Pubblicita' ed entrata in vigore
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrera' in vigore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 dello statuto, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.
Pisa, 26 giugno 2000
Il direttore: Varaldo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone