IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni; Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Visto l'art. 34 del citato regolamento che prevede le attribuzioni dei direttori generali dei dipartimenti e del direttore generale degli affari generali e del personale e, in particolare, le lettere a), b) e c) del comma 2, ove e' stabilito che i direttori generali sono responsabili della direzione dell'attivita' complessiva del dipartimento o della direzione generale, della determinazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi da perseguire, della determinazione dei programmi di controllo sull'attivita' dei dipendenti uffici; Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, recante la disciplina dell'organizzazione interna del dipartimento delle entrate; Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278; Visto il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1960, n. 826, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 7 dicembre 1960; Vista la legge 5 novembre 1975, n. 558; Vista la legge 1o dicembre 1981, n. 692; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435; Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto 19 ottobre 1994, n. 678, del Ministero delle finanze, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 11 del citato decreto che prevede la facolta' di delega, ove consentito dalla legge, da parte dell'organo che adotta il provvedimento finale; Visto il decreto 3 dicembre 1999, del Ministero delle finanze, concernente criteri per la riorganizzazione delle direzioni centrali del dipartimento delle entrate e delle direzioni regionali delle entrate; Considerata l'opportunita' di assicurare la massima speditezza nell'azione amministrativa; Decreta: Art. 1. Le direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti in base al domicilio fiscale dei richiedenti, sono delegate ad adottare i seguenti provvedimenti: a) autorizzazione a corrispondere la tassa sui contratti di trasferimento di titoli o valori in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, e successive modificazioni e integrazioni; b) autorizzazione all'uso di moduli per la redazione dei contratti di trasferimento di titoli o valori predisposti direttamente in luogo dei foglietti bollati, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 7 dicembre 1960, attuativo dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, e successive modificazioni e integrazioni; c) autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo per uffici ed enti statali in deroga all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; d) autorizzazione all'uso del registro a schede mobili, anche con sistema meccanografico, per la registrazione dei premi e degli accessori relativi ad assicurazioni di cui all'art. 7 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 16 giugno 2000 Il direttore generale: Romano |