Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2000 |
Differimento del termine per la presentazione e per la trasmissione telematica delle dichiarazioni ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonche' delle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organismi legislativi delle regioni a statuto speciale. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto n. 542 del 1999, che prevede che i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro i termini di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le modalita' di cui all'art. 3 del medesimo decreto; Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto n. 322 del 1998, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto l'art. 3, comma 2, terzo periodo, del citato decreto n. 322 del 1998, che prevede, per i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50, l'obbligo di trasmissione in via telematica delle predette dichiarazioni; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP); Visto, in particolare, l'art. 19, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, che disciplina l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 2 novembre 1998, n. 421, che disciplina le modalita' e i termini di versamento degli acconti mensili e del saldo dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici; Visto il decreto del Ministero delle finanze 17 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2000, con il quale e' stato approvato, tra gli altri, il modello di dichiarazione "Unico 2000 - Amministrazioni ed enti pubblici, quadro IQ", da presentare ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 1999; Visto il decreto del Ministero dalle finanze 16 giugno 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2000, con il quale sono state approvate, tra l'altro, le specifiche tecniche che per la trasmissione in via telematica all'amministrazione finanziaria dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione Unico 2000 - quadri IQ ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, recante disposizioni per il differimento, per l'anno 2000, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e di effettuazione dei relativi versamenti, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che prevede che le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, delle societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati, degli enti non commerciali ed equiparati, nonche' degli altri soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, i cui termini di presentazione scadono fino al 20 luglio 2000, sono presentate entro il 20 luglio 2000; Visto, altresi', l'art. 2, comma 1, lettera b), del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2000, in base al quale la trasmissione telematica delle suddette dichiarazioni, non contenenti la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i cui termini di trasmissione telematica scadono fino al 31 ottobre 2000, e' effettuata entro il 31 ottobre 2000; Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituiti e dei responsabili d'imposta o delle esi-genze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997; Considerato che, ai sensi del citato decreto n. 542 del 1999, entrato in vigore il 3 marzo 2000, anche le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con numero di dipendenti non inferiore a 50, hanno l'obbligo di trasmissione telematica delle predette dichiarazioni e, pertanto, devono approntare in un congruo periodo di tempo le necessarie misure organizzative; Considerato che, ai suddetti fini, e' in corso di predisposizione una specifica procedura automatizzata per l'acquisizione e la trasmissione telematica dei dati a cui potranno accedere tutte le amministrazioni dallo Stato interessate; Considerato che il differimento dei termini per la presentazione e per la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive delle amministrazioni dello Stato non comporta alcun onere erariale, atteso che restano invariati i termini gia' previsti per l'effettuazione dei relativi versamenti dell'imposta; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. Termini per la presentazione e per la trasmissione telematica delle dichiarazioni ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive delle amministrazioni dello Stato 1. Per l'anno 2000, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonche' le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, modello "Unico 2000 - Amministrazioni ed enti pubblici, quadro IQ", per l'anno 1999, entro il 15 dicembre 2000. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, sono trasmesse in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, entro il 15 gennaio 2001. Restano fermi i termini di versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro delle finanze Del Turco |
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