Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto della "Gan Italia - Societa' per azioni - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni" (in breve Gan Italia S.p.a.), in Roma.

Con provvedimento n. 01589 del 5 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, deI decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Gan Italia societa' per azioni Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni (in breve Gan Italia S.p.a.) con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 11 (Introduzione dell'obbligo di convocazione dell'assemblea "anche" ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, altresi', "da almeno due membri del Collegio Sindacale"); art. 22 (Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'); art. 23 (Introduzione della possibilita', anche per due sindaci, di convocare il Comitato esecutivo previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione); art. 26 (Riformulazione dell'articolo in materia di elezione e compenso del Collegio sindacale: "L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti ... e determina il compenso loro spettante" - in luogo della precedente previsione statutaria: "L'Assemblea ordinaria elegge, secondo la legge in vigore, il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti e determina il compenso da corrispondersi ai Sindaci effettivi ....". Nuova disciplina in materia di: a) scelta dei membri del Collegio sindacale: criteri; b) nomina del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci effettivi e supplenti: modalita'; e) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale. Soppressione dell'ex comma finale: "Il primo Collegio Sindacale viene nominato nell'atto costitutivo").
 
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