Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 4 luglio 2000
Fissazione degli standard di qualita' dei servizi ferroviari di media e lunga percorrenza.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la deliberazione n. 173 del 5 novembre 1999 con la quale il CIPE, in attuazione degli indirizzi stabiliti con precedente deliberazione del 24 aprile 1996, ha previsto un adeguamento delle tariffe del trasporto viaggiatori della Ferrovie dello Stato S.p.a., successivamente definita F.S. S.p.a., sulla media-lunga percorrenza e un meccanismo di revisione dello stesso sistema tariffario, nell'ambito temporale 2000-2003;
Considerato che il nuovo sistema tariffario, basato sulla metodologia del "price-cap", nel postulare un maggiore orientamento al mercato e, nella prospettiva di acquisire quote maggiori di traffico, nonche', nel perseguire l'obiettivo di una maggiore tutela degli utenti, prevede aumenti tariffari necessariamente connessi al miglioramento della qualita' complessiva del servizio;
Considerata la procedura individuata dall'art. 3 della citata deliberazione CIPE 173/1999 sulla determinazione degli standard di qualita' del servizio e degli obiettivi di miglioramento della qualita' stessa, nonche' sul monitoraggio e successiva verifica dei risultati di esercizio, alla quale restano condizionate le variazioni annuali di prezzo;
Tenuto conto, in particolare che, ai sensi dell'art. 3, punto 3.1.2. della citata deliberazione CIPE 173/1999, nella determinazione degli standard di qualita' si deve tener conto dei parametri e degli standard stabiliti nella carta dei servizi F.S. S.p.a. con particolare riferimento a:
a) velocita' commerciale, da considerare sia per le singole tipologie di servizi, che globalmente;
b) puntualita', da considerare sia per le singole tipologie di servizi, che globalmente;
c) eta' media del materiale rotabile;
d) quantita' dei punti vendita informatizzati;
Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 3, punto 3.1.2., per l'anno 2000 la fissazione degli obiettivi di miglioramento e' prevista entro il 30 aprile 2000 e la relativa verifica entro il 31 ottobre 2000, contestualmente alla fissazione degli obiettivi qualitativi per l'anno 2001;
Considerato che le particolari condizioni stabilite per la fissazione degli standard e per la successiva verifica nell'anno 2000 limitano, per tale anno le possibilita' di estensione del numero e del livello di dettaglio dei fattori e degli indicatori di qualita';
Vista la nota n. 1384 del 20 aprile 2000, recante la proposta del Ministero dei trasporti e della navigazione al NARS per la determinazione degli standard di qualita' del servizio di trasporto viaggiatori di media e lunga percorrenza della F.S. S.p.a. per l'anno 2000;
Sentita F.S. S.p.a. che ha evidenziato una serie di difficolta' di ordine tecnico non risolvibili entro i termini previsti per la fissazione degli obiettivi di miglioramento per l'anno 2000;
Considerato che tali difficolta' potranno essere risolte attraverso la definizione di procedure di misurazione della qualita' e la costruzione progressiva di un sistema "qualita'" ed il contemporaneo avvio del sistema SISCT - RIACE per il monitoraggio della circolazione dei treni, ivi compreso l'accertamento della puntualita' degli stessi;
Considerato che i fattori di qualita', gli indicatori di qualita' e gli standard individuati rappresentano il punto di partenza per l'adeguamento del livello della qualita' dei servizi, entro i sei mesi disponibili dell'anno 2000, nonche' per la costruzione di una banca dati adeguata per il rilevamento dei servizi e del loro corretto e soddisfacente funzionamento anche al fine della regolazione dei servizi stessi;
Ritenuto che tale processo deve consentire l'individuazione sia di ulteriori indicatori di qualita' significativi per i servizi di media e lunga percorrenza, da effettuarsi entro ottobre 2000 per l'anno successivo, nonche' l'avvio di indagini sul livello di soddisfazione dell'utenza;
Vista la nota n. 16239 del 26 aprile 2000 con la quale il NARS ha espresso parere favorevole sulle determinazioni assunte da questo Ministero ed ha formulato delle raccomandazioni in ordine all'articolazione, per aree geografiche, degli standard di qualita', all'adozione, entro il mese di ottobre, della carta dei servizi F.S., alla definizione di un adeguato sistema di sanzioni a carico della F.S. S.p.a., in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualita', nonche' in ordine al mantenimento del livello di qualita' dei servizi di interesse regionale ed al mantenimento dei livelli di sicurezza dell'esercizio, quale elemento di valutazione ai fini del riconoscimento dell'incremento tariffario per l'anno 2001;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, concernente il rilascio dei titoli autorizzatori da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli art. 1, comma 1, lettera a) e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto.
Vista la licenza di impresa ferroviaria rilasciata alla F.S. S.p.a. e alla Italiana Trasporti Ferroviari S.p.a., successivamente definita I.T.F. S.p.a., in data 23 maggio 2000, per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto ferroviario;
Considerato che in data 30 maggio 2000 e' stato stipulato il contratto, in corso di registrazione, di affitto di ramo d'azienda tra la F.S. S.p.a. e la I.T.F. S.p.a., relativo all'attivita' di trasporto ferroviario, espletata da quest'ultima societa' a partire dal 1o giugno 2000;

Decreta:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente decreto disciplina i fattori di qualita', gli indicatori di qualita', gli standard ed i metodi di rilevazione, nonche' le prescrizioni per l'anno di esercizio 2000, in base ai quali il Ministero dei trasporti e della navigazione effettua entro il 31 ottobre 2000 le previste verifiche, in conformita' a quanto disposto dall'art. 3 della delibera CIPE n. 173 del 5 novembre 1999, in materia di qualita' dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza erogati dalla F.S. S.p.a. e dalla I.T.F. S.p.a.
2. Gli aumenti tariffari relativi ai servizi di media e lunga percorrenza, a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono condizionati alle verifiche di cui al comma 1, all'accertamento del grado di conseguimento degli obiettivi di riduzione dei costi di tali servizi stabiliti nel piano d'impresa 1999/2003, nonche' all'adozione della carta dei servizi per l'anno 2000.
 
Art. 2.
Fattori, indicatori, standard di qualita'
1. I fattori, gli indicatori di qualita', gli standard stabiliti per l'anno 2000 e i relativi periodi di riferimento sono riportati nelle allegate tabelle A e B. Per gli standard relativi alla puntualita', tenuto conto dell'incidenza sulla stessa dei lavori previsti dal programma di manutenzione straordinaria e di potenziamento dei principali nodi della rete, i valori per l'anno 2000 sono considerati in duplice forma: al netto della incidenza delle perturbazioni generate dai cantieri di lavoro, lettera a), nella tabella allegata A ed al lordo delle stesse, lettera b), nella stessa tabella A.
 
Art. 3.
Ulteriori adempimenti
1. I requisiti di sicurezza dei servizi di trasporto di lunga e media percorrenza debbono essere in ogni caso mantenuti ai piu' alti livelli europei e costituiscono oggetto della valutazione sull'attivita' svolta dalla F.S. S.p.a. e dalla I.T.F. S.p.a., da effettuarsi ai sensi dell'art. 3 della citata delibera CIPE.
2. La F.S. S.p.a. e la I.T.F. S.p.a. provvedono, entro il mese di ottobre 2000, a disaggregare gli indicatori con riferimento:
a) direttrici di traffico riferite a diverse tipologie territoriali;
b) tipologie di servizio di trasporto passeggeri;
c) particolari tratte ferroviarie della rete nazionale;
d) particolari criticita' dei servizi di trasporto, come i ritardi superiori a 60 minuti primi;
e) efficacia dei servizi per i portatori di handicap;
f) funzionamento dei servizi e degli impianti tecnologici;
g) pulizia delle carrozze.
3. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, la F.S. S.p.a. e LT.F. S.p.a. adottano la carta dei servizi avente quali contenuti minimi:
la predeterminazione degli indicatori di qualita' generali, riferiti a parametri medi e alle modalita' di informazione agli utenti sui contenuti della stessa carta dei servizi, la cui osservanza deve essere garantita nei confronti dell'autorita' vigilante;
gli indicatori di qualita' specifici e il livello minimo o massimo delle singole prestazioni il cui rispetto e' altresi' garantito nei confronti dell'utenza anche mediante l'individuazione dei casi e procedure di rimborso a favore degli utenti.
4. La I.T.F. S.p.a., a decorrere dal termine di cui al comma 1, attiva, secondo le procedure da comunicare a questo Ministero con preavviso di almeno trenta giorni, sondaggi di opinione su campioni adeguatamente rappresentativi dell'utenza, mirati alla rilevazione della qualita' percepita e della qualita' attesa dall'utenza per i servizi di trasporto oggetto del presente decreto. Tali sondaggi costituiscono, per le verifiche annuali a partire dal 2001, elemento di valutazione dei risultati conseguiti nell'anno di riferimento.
5. Entro l'anno 2000 la F.S. S.p.a. e la I.T.F. S.p.a. garantiscono che il funzionamento degli impianti (di climatizzazione, dei servizi igienici e, in generale, preposti all'interazione attiva e passiva con l'utenza) installati sia a bordo che nelle stazioni, per la parte di competenza del trasporto ferroviario viaggiatori di media e lunga percorrenza, sia quantificata con opportuni indicatori numerici di funzionalita'. Provvedimenti analoghi sono predisposti, contestualmente dalla F.S. S.p.a., e dalla I.T.F. S.p.a. per rappresentare il livello di efficacia dei servizi di pulizia. A tal fine, possono essere utilizzati anche indicatori di quantita' delle prestazioni relative al servizio di pulizia effettuato, accompagnati da indicatori che riportino misure di efficienza percepita ed attesa dall'utenza.
 
Art. 4.
Monitoraggio e verifiche
1. La F.S. S.p.a. fornisce, ai fini del monitoraggio della qualita' dei servizi erogati e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, i dati nei tempi e nei modi indicati dal servizio vigilanza sulle Ferrovie, agevolando l'acquisizione diretta ed, ove possibile, immediata, da parte del suddetto servizio, di dati anche disaggregati, relativi alla produzione del servizio, alle modalita' del relativo esercizio ed al funzionamento degli impianti preposti all'interazione attiva e passiva con l'utenza.
2. Il servizio di vigilanza sulle Ferrovie, avvia forme d'intesa con l'ufficio qualita' della presidenza del Consiglio dei Ministri e con il NARS-Segreteria CIPE del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, per pervenire alla definizione di un opportuno sistema di monitoraggio e verifica di qualita' dei servizi e per l'espletamento delle verifiche di cui al precedente comma.
Roma, 4 luglio 2000
p. Il Ministro: Angelini
 
ALLEGATO
----> Vedere Allegato alle pagg. 8 e 9 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone