IL RETTORE
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 "Disposizioni in materia di Universita' e di ricerca scientifica e tecnologica", ed in particolare l'art. 1 relativo al sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, le cui funzioni sono svolte da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle Universita', denominato "nucleo di valutazione di Ateneo", composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo delle valutazione anche in ambito non accademico; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia emanato con decreto rettorale n. 668 del 16 ottobre 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 11 novembre 1997 ed in particolare l'art. 15, comma 2 lettera o) che statuisce che, per quanto riguarda il mero recepimento di norme di legge inderogabili, le modifiche di statuto vengono adottate con decreto del rettore, sentito il senato accademico; Ritenuto di procedere alla immediata modifica di statuto per l'inserimento del predetto organo "nucleo di valutazione di Ateneo", per quanto attiene al mero recepimento delle disposizioni legislative; Sentito in proposito il senato accademico nella seduta del 27 marzo 2000; Ritenuto inoltre di determinare le modalita' di costituzione del predetto organo in analogia a quanto gia' previsto dallo statuto per la nomina degli organismi di valutazione di cui agli articoli 36, comma 3 e 5, e 45, comma 1; Visto il decreto rettorale n. 667 del 17 aprile 2000 con il quale, in applicazione dell'art. 54 dello statuto, sono state avviate le procedure per integrare il Senato accademico al fine di valutare l'esperienza applicativa dello statuto e di procedere alle eventuali modificazioni, tra cui anche eventuali nuove o diverse modalita' di nomina del nucleo di valutazione; Decreta: 1. Lo statuto dell'Universita' di Brescia, emanato con decreto rettorale n. 668 del 16 ottobre 1997, e' modificato come segue: Art. 1. All'art. 13, comma 2, tra gli organi dell'Universita' e' inserito il nucleo di valutazione di ateneo; Dopo l'art. 25 e' aggiunto il seguente nuovo articolo: "Art. 25-bis (Nucleo di valutazione di Ateneo). - 1. Le funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno di diritto allo studio, con la verifica, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, della produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' dell'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa, sono svolte dal nucleo di valutazione di Ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. 2. Il nucleo di valutazione, in analogia a quanto previsto dagli articoli 36, comma 3 e 5, e 45, comma 1 e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio di ricerca. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Brescia, 18 aprile 2000 Il rettore: Preti |