Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 17 luglio 2000
Modificazioni al provvedimento ISVAP n. 1201 del 28 giugno 1999, recante modalita' per l'iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneita' di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48. (Provvedimento n. 01608).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, modificata dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 13, e 28 novembre 1984, n. 792;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concementi l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze gia' attribuite dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' la soppressione della commissione nazionale e delle commissioni provinciali di cui agli articoli 13 e 14 della legge medesima;
Visto il provvedimento ISVAP n. 1201 del 28 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999, con il quale sono state disciplinate le modalita' per l'iscrizione nell'albo nazionale degli agenti di assicurazione e per lo svolgimento della relativa prova di idoneita' di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto provvedimento ISVAP n. 1201 del 28 giugno 1999, relative allo svolgimento della prova di idoneita';

Dispone:
Art. 1. Composizione, nomina e compensi della commissione esaminatrice della
prova di idoneita'

1. L'art. 3 del provvedimento ISVAP n. 1201/99, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
"1. La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 48/1979, e' nominata dall'ISVAP ed e' composta da:
a) un dirigente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni di presidente;
b) un funzionario dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con funzioni di vice presidente;
c) due agenti di assicurazione iscritti nella prima sezione dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;
d) un dirigente o un funzionario delle imprese di assicurazione a della loro associazione di categoria.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP.
3. I componenti della commissione non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 51 c.p.c. ne' devono aver tenuto corsi di formazione ai quali hanno partecipato candidati ammessi alla prova.
4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la presenza di tutti i componenti nelle riunioni preliminari di fissazione dei criteri di svolgimento della prova ed in quelle nelle quali si stabiliscono il contenuto e le modalita' della prova scritta; nelle altre riunioni, incluse quelle relative alle prove orali, in caso di assenza giustificata di un componente, la commissione si riunisce validamente con la presenza di quattro componenti. A parita' di voti prevale quello del presidente.
5. I compensi ai componenti della commissione sono determinati con il provvedimento di nomina".
 
Art. 2.
Compensi della commissione di esame

1. L'art. 4 del provvedimento ISVAP n. 1201/99 e' soppresso.
 
Art. 3. Modalita' e requisiti per la presentazione della domanda di
ammissione alla prova di idoneita'

1. L'art. 6 del provvedimento ISVAP n. 1201/99 e' sostituito dal seguente:
"1. La domanda di ammissione alla prova di idoneita', redatta in carta legale, deve pervenire all'ISVAP entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del provvedimento che indice la sessione d'esame.
2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dell'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
3. Nella domanda di ammissione all'esame sono dichiarati:
a) cognome e nome;
b) codice fiscale;
c) luogo e data di nascita;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni.
4. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneita' le domande:
a) prive della firma autografa;
b) spedite o presentate oltre il suddetto termine perentorio;
c) incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita e residenza.
5. L'ISVAP non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata".
 
Art. 4.
Prove di esame - Sede - Svolgimento

1. All'art. 7, comma 4, del provvedimento ISVAP n. 1201/99, dopo la parola: "questionario" sono inserite le parole: ", anche a risposta multipla,".
2. Al comma 7 del medesimo art. 7, le parole: "sessanta centesimi", sono sostituite dalle parole: "ottanta centesimi".
 
Art. 5.
Programma e materie di esame

1. L'art. 8 del provvedimento ISVAP n. 1201/99 e' sostituito dal seguente:
"1. Il programma di esame della prova scritta e della prova orale verte sulle seguenti materie giuridiche e materie tecniche:
A) Materie giuridiche:
1) l'albo degli agenti di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48);
2) il rapporto di agenzia nella disciplina collettiva (accordo nazionale agenti in vigore ed articoli 1742 e seguenti del codice civile);
3) la cassa di previdenza (convenzione nazionale del 24 giugno 1953);
4) il fondo pensioni per gli agenti professionisti di assicurazione, costituito il 29 novembre 1975;
5) l'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (legge 28 novembre 1984, n. 792);
6) la legislazione sulle assicurazioni private (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni integrative e modificative; legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive disposizioni modificative e integrative; decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175); vigilanza governativa (legge 12 agosto 1982, n. 576; legge 9 gennaio 1991, n. 20; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385; decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373);
7) l'assicurazione obbligatoria per il ramo r.c. auto:
a) i soggetti obbligati all'assicurazione;
b) il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'attestazione dello stato di rischio;
8) la disciplina giuridica del contratto di assicurazione (dall'art. 1882 all'art. 1932 del codice civile);
9) nozioni tributarie:
a) le imposte sulle assicurazioni nei diversi rami;
b) il regime di detraibilita' fiscale dei premi "vita" e "infortuni".
B) Materie tecniche:
1. Ramo vita:
a) funzione economica dell'assicurazione e diversi bisogni soddisfatti dai principali tipi di polizza;
b) principi generali:
1) il premio: premio puro, caricamenti e premio di tariffa;
2) la riserva matematica;
c) condizioni generali di polizza;
d) riscatto, riduzione e concessione di prestiti;
e) le assicurazioni individuali (forme tradizionali, rivalutabili e a piu' elevato contenuto finanziario):
1) assicurazione per il caso morte ("vita intera e "temporanea );
2) assicurazione per il caso vita e assicurazione mista; concetti fondamentali sulle assicurazioni di rendita;
3) assicurazioni con prestazioni collegate a fondi di investimento ("unit linked ) o a indici azionari ("index linked );
4) nozioni di assicurazioni complementari (morte a causa di infortunio, invalidita');
f) gli obblighi di informativa precontrattuale e contrattuale nei confronti del contraente;
g) cenni sui fondi pensione.
2. Ramo infortuni:
a) l'infortunio e le sue conseguenze sulla capacita' lavorativa; problema economico da risolvere attraverso l'assicurazione privata (indipendentemente dall'assicurazione infortuni di legge);
b) la definizione dell'infortunio e delle sue conseguenze indennizzabili;
c) somme assicurate;
d) condizioni generali di assicurazione, polizze individuali e cumulative;
e) concetti di causa dell'infortunio (concausa e preesistenza);
f) l'assunzione del rischio (professionale e/o extraprofessionale) e la determinazione del premio;
g) il verificarsi del danno e la sua liquidazione;
3. Ramo R.C.D.:
a) la responsabilita' civile e l'obbligazione risarcitoria: problema economico da risolvere attraverso l'assicurazione;
b) la responsabilita' oggetto di assicurazione;
c) la responsabilita' extracontrattuale verso terzi (diversa dalla r.c.a. obbligatoria);
d) la responsabilita' civile del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti soggetti all'INAIL;
e) condizioni generali di assicurazione relative alla garanzia r.c.t. e a quella r.c.o;
f) le caratteristiche e la struttura della tariffa rcd;
g) obbligo d'avvisare l'assicuratore al verificarsi del danno, gestione della lite, prescrizione dei diritti dell'assicurato;
h) liquidazione del danno alla persona ed alle cose;
4. Ramo R.C.A.:
a) portata dell'obbligo di assicurazione; cause di esclusione; rivalsa;
b) documenti assicurativi;
c) risarcimento del danno a cose e a persone; danno biologico;
d) fondo di garanzia per le vittime della strada;
e) funzioni dell'Ufficio centrale italiano (UCI);
f) condizioni generali di polizza;
g) nozione di clausola abusiva;
h) struttura tariffaria;
i) obblighi di informativa al contraente e pubblicizzazione della tariffa;
5. Ramo incendio:
a) condizioni di assicurazione:
1) principali definizioni (incendio, esplosione, scoppio, fabbricato, macchinario e merci);
2) rischio assicurato;
3) esclusioni;
4) cose assicurabili a condizioni speciali;
5) obblighi dell'assicurato in caso di sinistro;
6) valutazione del danno;
b) tariffa incendio rischi ordinari:
1) rischi ascrivibili ai vari settori;
2) principali disposizioni generali relative ai singoli settori di tariffa;
3) nozioni sulle garanzie complementari;
6. Ramo furto:
a) delitti contro il patrimonio (furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita); tipologia dei furti;
b) concetti tecnici: caratteristiche costruttive dei locali, mezzi di chiusura;
c) concetti assicurativi tipici del ramo furto (il singolo rischio, la partita di polizza, le varie forme di assicurazione: a valore intero, a primo rischio relativo ed assoluto);
d) la polizza e le CGA: il rischio assicurato; esclusioni;
e) il tariffario: cenni sulla struttura e suddivisione (abitazioni, alberghi, ecc.); cenni sulle forme di tariffazione; nozioni relative ad aumenti, sconti, scoperto, franchigia.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 luglio 2000
Il Presidente: Manghetti
 
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