Gazzetta n. 171 del 24 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 13 luglio 2000
Attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalita' di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'art. 6 sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'art. 74-quater inserito con l'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, che ha introdotto l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla predetta legge 26 gennaio 1983, n. 18;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;
Visti gli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi";
Visto il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, in particolare gli articoli 1 e 7, concernenti obblighi degli esercenti attivita' da intrattenimento e attivita' spettacolistiche;
Visto il decreto del Ministero delle finanze del 29 dicembre 1999, concernente gli abbonamenti per le attivita' da intrattenimento;
Considerato che occorre determinare le caratteristiche dei misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate per l'emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggette all'imposta e per le attivita' spettacolistiche, nonche' le modalita' di emissione dei titoli medesimi;
Decreta:
Art. 1.
Definizione di evento
1. Ai fini del presente decreto, per evento si intende ciascuna manifestazione da intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o ciascuna manifestazione spettacolistica di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 
Art. 2.
Apparecchiature per l'emissione dei titoli di accesso
1. I soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per le prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al medesimo decreto e per le operazioni ad esse accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non soggette all'imposta sugli intrattenimenti, ed i soggetti di cui all'art. 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di cui alla tabella C del medesimo decreto e per le operazioni ad esse accessorie, assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso, avente le caratteristiche di cui all'art. 3, emesso mediante l'uso esclusivo delle seguenti apparecchiature:
a) misuratori fiscali idonei alla emissione dei titoli di accesso, conformi alle caratteristiche previste dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 ed alle caratteristiche di cui all'allegato al presente decreto;
b) biglietterie automatizzate idonee all'emissione dei titoli di accesso conformi alle caratteristiche previste dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 ed alle caratteristiche di cui all'allegato al presente decreto;
c) biglietterie automatizzate connesse al sistema centrale, gestito dal Ministero delle finanze, che certifica e valida l'emissione dei titoli di accesso.
2. Le apparecchiature di cui al comma 1 ed i relativi sistemi operativi devono essere conformi alle prescrizioni del presente decreto e del loro corretto funzionamento sono responsabili i soggetti di cui al medesimo comma 1.
 
Art. 3.
Titoli di accesso
1. I titoli di accesso di cui all'art. 2 riportano, oltre ai dati previsti dall'art. 12, primo e secondo comma, del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, le seguenti indicazioni:
a) natura dell'attivita' esercitata;
b) data ed ora dell'evento;
c) luogo, impianto e sala dell'evento;
d) numero ed ordine di posto;
e) natura, titolo ed ogni altro elemento identificativo dell'evento;
f) corrispettivo per l'attivita' di spettacolo o di intrattenimento;
g) ingresso gratuito, riduzione del prezzo e relative causali, avvenuto pagamento dell'imposta, dicitura "abbonato" ed estremi dell'abbonamento a data libera;
h) ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;
i) natura, qualita' e quantita' dei beni e servizi oggetto delle prestazioni accessorie, complementari o comunque connesse, con separata indicazione dei corrispettivi;
l) dicitura "emesso per la vendita da parte di" con i dati identificativi del terzo, nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 2;
m) stampa del sigillo fiscale avente le caratteristiche di cui al successivo art. 5.
2. Per gli abbonamenti relativi alle attivita' di spettacolo o di intrattenimento, deve essere rilasciato apposito titolo di accesso che contenga le indicazioni di cui al comma 1 e la dicitura "abbonamento" con il numero delle prestazioni ivi previste.
3. I dati di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente riportati nei titoli di accesso, salvo che per taluni di essi la natura, le caratteristiche dell'evento o dell'abbonamento non ne consentano l'indicazione.
4. Quando per fruire delle prestazioni contenute nel titolo di accesso si procede all'invalidazione tramite separazione del documento, il titolo di accesso deve essere costituito da tante sezioni quante sono le prestazioni e la sezione che resta al partecipante deve riportare tutte le indicazioni di cui al comma 1.
5. Il titolo di accesso e' univocamente identificabile come "titolo di accesso" per mezzo del sigillo fiscale.
 
Art. 4.
Documento riepilogativo giornaliero e mensile
1. Gli apparecchi misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate di cui all'art. 2 sono predisposti per l'emissione di un documento riepilogativo dell'incasso giornaliero contenente, oltre ai dati indicati nell'art. 12, terzo comma, del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, i seguenti elementi distinti per sala od impianto ed evento:
a) incasso giornaliero, con l'indicazione dell'imponibile, delle imposte e delle relative aliquote e con separata indicazione dei dati di cui all'art. 3, comma 1, lettere h) ed i);
b) corrispettivi degli abbonamenti relativi ad attivita' di spettacolo o di intrattenimento;
c) ratei giornalieri relativi agli abbonamenti;
d) numero degli ingressi a pagamento, quelli per i quali e' avvenuto il pagamento dell'imposta, gratuiti, a riduzione e degli abbonati, con indicazione dell'ordine di posto;
e) stampa del sigillo fiscale di cui all'art. 5.
2. Gli apparecchi misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate devono essere, altresi', idonei alla stampa di un giornale di fondo contenente le informazioni previste dall'art. 12, quarto comma, del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, integrate da quelle prescritte dall'art. 3. Il giornale di fondo contiene i dati del titolo di accesso anche in forma sintetica.
3. Gli apparecchi misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate sono predisposti per la stampa di un documento riepilogativo mensile che riporti le indicazioni di cui al comma 1, nonche', per ciascuno evento effettuato nel mese, il totale dei corrispettivi relativi ancorche' incassati nei mesi precedenti.
4. Il giornale di fondo ed i documenti riepilogativi giornalieri e mensili possono essere prodotti in forma digitale secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
 
Art. 5.
Sigillo fiscale
1. Il sigillo fiscale e' costituito da un codice di controllo, generato da algoritmo di sicurezza, e consente la verifica della validita' del titolo da parte degli organi preposti al controllo.
2. L'algoritmo di sicurezza e' memorizzato, per gli apparecchi misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), sulla carta a microcircuito di attivazione dei sistemi di emissione, per le biglietterie automatizzate di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), nel sistema centrale gestito dal Ministero delle finanze.
3. Il sigillo fiscale, riportato nei titoli di accesso e nei documenti riepilogativi, e' generato dai dati identificativi rispettivamente di cui all'art. 3 ed all'art. 4 e da altri elementi che potranno essere successivamente stabiliti dal Ministero delle finanze ad integrazione del presente decreto.
 
Art. 6.
Emissione dei titoli d'accesso
1. I titoli di accesso previsti dall'art. 3 sono emessi al momento del pagamento del corrispettivo, anche nel caso in cui i medesimi titoli siano emessi e distribuiti, per conto dell'organizzatore, da terzi che si avvalgono delle apparecchiature di cui all'art. 2.
2. I titoli di accesso possono essere emessi anteriormente al pagamento del corrispettivo, se consegnati dall'emittente ad un terzo per la successiva distribuzione. In tal caso, il titolo deve contenere anche gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera l).
 
Art. 7.
Annullamento del titolo di accesso
1. Il titolo di accesso puo' essere annullato, tramite idonea registrazione, anche della causale, nel sistema automatizzato che ha permesso l'emissione del titolo stesso, da effettuarsi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell'evento.
2. Il titolo di accesso erroneamente emesso e non ancora rilasciato puo' essere annullato, procedendo immediatamente alla registrazione di cui al comma 1.
3. In caso di mancata effettuazione dell'evento, il titolo puo' essere annullato, con le medesime modalita' di cui al comma 1, entro i termini di versamento delle imposte.
4. Il titolo di accesso annullato, quale documento fiscale, deve essere conservato integro in tutte le sue parti.
 
Art. 8.
Mancato funzionamento
1. Le apparecchiature di cui all'art. 2 devono essere dotate di apposito libretto fiscale avente le caratteristiche e contenente le indicazioni di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, i soggetti obbligati all'emissione dei titoli di accesso tramite gli apparecchi di cui all'art. 2, nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli stessi, devono richiedere, tempestivamente, l'intervento di manutenzione, annotare sul libretto fiscale in dotazione all'apparecchio la data e l'ora della richiesta di intervento e su apposito registro l'inizio e la fine del mancato funzionamento ed il totale dei biglietti manuali emessi distinti per evento e tipologia.
 
Art. 9.
Carta di attivazione del sistema
1. I misuratori fiscali e le biglietterie automatizzate di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), devono essere provvisti di una carta a microcircuito di attivazione contenente il software per la generazione delle chiavi segrete, necessarie per il calcolo di codici di autenticazione che verranno utilizzati per la trasmissione dati, e l'algoritmo per la determinazione del sigillo fiscale.
2. La carta di attivazione, prodotta dal Ministero delle finanze, e' consegnata su richiesta degli interessati dalla Societa' italiana autori ed editori, che comunica all'anagrafe tributaria il codice fiscale e la partita IVA associata alla carta fornita.
3. All'atto dell'attivazione, nella carta vengono memorizzati i seguenti dati:
a) codice fiscale o partita IVA e denominazione del soggetto utilizzatore;
b) data di attivazione della carta.
 
Art. 10.
Modalita' di trasmissione dati
1. I soggetti che emettono titoli di accesso tramite misuratori fiscali o tramite biglietterie automatizzate di cui all'art. 2 trasmettono, con le modalita' definite con decreto del Ministero delle finanze, alla Societa' italiana autori ed editori, distintamente per ciascuna giornata di attivita' ovvero per ogni giornata di manifestazione, i dati contenuti nel documento riepilogativo giornaliero e, distintamente per ciascun mese, i dati contenuti nel documento riepilogativo mensile di cui all'art. 4.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono, in caso di necessita' e previa autorizzazione della Societa' italiana autori ed editori, trasmettere i riepiloghi giornalieri e mensili su supporto magnetico o cartaceo.
3. I soggetti che emettono titoli di accesso tramite biglietterie automatizzate connesse al sistema centrale gestito dal Ministero delle finanze sono esonerati dalla trasmissione dei dati giornalieri e mensili di cui all'art. 4. Tali dati sono trasmessi dal Ministero delle finanze alla Societa' italiana autori ed editori.
4. La Societa' italiana autori ed editori mette a disposizione dell'anagrafe tributaria e del Ministero per i beni e le attivita' culturali, in base alle specifiche esigenze, i dati di cui ai commi 1, 2 e 3.
 
Art. 11.
Controlli
1. Gli organi preposti ai controlli constatano l'avvenuta installazione ed il regolare funzionamento delle apparecchiature di cui all'art. 2 e procedono alle ispezioni documentali, alle verifiche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per il riscontro della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 12.
Riconsegna della carta di attivazione
1. In caso di cessione a terzi, a qualsiasi titolo, delle apparecchiature di cui all'art. 2 o di cessazione dell'attivita', la carta di attivazione e' rimossa e consegnata alla Societa' italiana autori ed editori.
 
Art. 13.
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dall'allegato, che ne costituisce parte integrante, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2000
Il direttore generale: Romano
 
Allegato A
CARATTERISTICHE TECNICHE 1. Misuratori fiscali e biglietterie automatizzate.
I sistemi idonei all'emissione dei titoli di accesso di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto devono rispettare le seguenti specifiche funzionali. a) Operare tramite l'utilizzazione di una "carta di attivazione".
I sistemi di emissione dei titoli di accesso devono essere provvisti di una carta a microcircuito di attivazione (smart-card) abilitata dal Ministero delle finanze nella quale sono registrate:
software per la generazione delle chiavi, utilizzate per il calcolo dei codici di autenticazione;
algoritmo per la generazione di un "sigillo fiscale" univoco da riportare sui titoli di accesso. b) Effettuare la registrazione dei dati su supporto immodificabile.
Per le apparecchiature di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e' fatto obbligo di:
registrare su supporti interni il log delle transazioni: copia dei titoli di accesso in base al tracciato definito con apposito decreto ministeriale;
registrare su supporto immodificabile (supporto ottico, EPROM o analoghi) i riepiloghi contabili periodici in base al tracciato definito con apposito decreto ministeriale;
utilizzare un software fiscale immodificabile e fisicamente protetto.
Per le apparecchiature di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e' fatto obbligo di registrare su un supporto immodificabile (supporto ottico, EPROM o analoghi):
i log delle transazioni: copia dei titoli di accesso in base al tracciato definito con apposito decreto ministeriale;
i riepiloghi contabili periodici in base al tracciato definito con apposito decreto ministeriale. c) Trasmettere i dati di riepilogo.
La trasmissione telematica, ovvero, nei casi previsti dall'art. 10, comma 2, del presente decreto, la registrazione su supporto magnetico o cartaceo dei riepiloghi contabili da consegnare alla Societa' italiana autori ed editori, deve essere effettuata con cadenza giornaliera e mensile, secondo il tracciato definito con apposito decreto del Ministero delle finanze. La trasmissione telematica e la registrazione su supporto magnetico puo' essere effettuata solo se corredate da un codice di autenticazione. d) Prevedere funzioni di servizio.
Devono essere attivate funzioni di servizio idonee alla consultazione rapida, sia video sia su carta, dei dati di dettaglio e di riepilogo registrati sul supporto immodificabile, per consentire le funzioni di verifica e controllo. 2. Biglietterie automatizzate collegate al sistema centrale.
I sistemi di emissione dei titoli di accesso di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del presente decreto sono costituiti da un computer, con un software per la gestione degli eventi e l'emissione e registrazione dei titoli di accesso, collegato ad una rete di sistemi con stampanti proprie e collegato in tempo reale al servizio predisposto dal Ministero delle finanze che assegna per ciascun titolo emesso un sigillo fiscale. Il servizio del Ministero delle finanze memorizza sulla base dati centrale i dati di dettaglio e di riepilogo di tutte le transazioni eseguite.
 
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