Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 9 giugno 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Semar, unita' di Castelfidardo. (Decreto n. 28387).

IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione speciale;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il proprio decreto n. 17549 del 10 maggio 1995, con cui e' stato approvato il programma per crisi aziendale della Semar S.r.l., relativo ai periodo dal 20 aprile 1994 al 19 aprile 1995, ed e' stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il primo semestre, dal 20 aprile 1994 al 19 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla precitata ditta;
Considerato che la societa' Semar ha presentato, in data 16 giugno 1995, domanda per l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente al secondo semestre di attuazione del programma sopra indicato (20 ottobre 1994-19 aprile 1995);
Considerato che questa amministrazione, con provvedimento del 2 ottobre 1995, ha respinto la predetta istanza aziendale, in quanto presentata ben oltre il termine di scadenza del periodo di integrazione richiesto, e che tale provvedimento negativo e' stato adottato in applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, il quale prevede la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nel caso di presentazione tardiva della domanda medesima;
Visto il ricorso, notificato in data 11 dicembre 1995 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, con il quale la societa' Semar ha impugnato il predetto provvedimento di reiezione, ritenendolo illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere;
Visto l'appello al Consiglio di Stato, proposto dalla Semar S.r.l., avverso la sentenza n. 1346/1997, con la quale il T.A.R. Marche ha respinto il ricorso sopra indicato;
Vista la sentenza n. 2491/2000, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello proposto dalla Semar S.r.l., annullando il provvedimento impugnato in primo grado;
Preso atto che il Consiglio di Stato, nella predetta sentenza, ha sostenuto che, "ancorche' possa ritenersi applicabile a qualsiasi tipo di istanza, attinente alla procedura in questione, la previsione di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 164/1975, la decorrenza del termine ivi previsto non potra' che individuarsi in un momento successivo alla conoscenza dell'esito della domanda, ossia del provvedimento di concessione parziale del beneficio";
Ritenuto di dover ottemperare alla sentenza n. 2491/2000 del Consiglio di Stato;
Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il precitato decreto ministeriale del 10 maggio 1995, per le motivazioni in premessa esplicitate, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Semar, con sede in Castelfidardo, (Ancona), unita' di Castelfidardo per il periodo 20 ottobre 1994-19 aprile 1995.
Il presente decreto annulla e sostituisce il telex n. 110548 del 2 ottobre 1995.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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