Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 giugno 2000
Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo valido in Italia per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Paola Cherchi, nata a Cagliari il 10 aprile 1958, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "avvocato" di cui e' in possesso, come attestato dall'"Ordre Francais Des Avocats Du Barreau De Bruxelles" dal 23 aprile 1991, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo di "Laurea in giurisprudenza" in data 30 giugno 1981 presso l'Universita' di Cagliari, riconosciuta equipollente alla laurea in giurisprudenza presso "l'Universita' Libre de Bruxelles" in data 14 agosto 1987;
Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Cherchi Paola, nata a Cagliari il 10 aprile 1958 cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) ordinamento e deontologia forensi.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 28 giugno 2000
Il direttore generale: Hinna Danesi
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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