Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI VERONA
DECRETO RETTORALE 23 giugno 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il decreto rettorale 7 ottobre 1994, n. 6435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1994, con cui e' stato emanato lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Verona;
Visto in particolare l'art. 19, comma 1, lettera g), del medesimo che individua nel senato accademico in composizione allargata l'organo preposto alla revisione dello statuto;
Vista la deliberazione dell'11 aprile 2000 con cui il senato accademico in composizione allargata ha approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche dell'art. 15, commi 4 e 6, dell'art. 19, comma 2, dell'art. 25, comma 1, dell'art. 31, comma 3, dell'art. 34, comma 4, dell'art. 41-bis, dell'art. 46, comma 2, e dell'art. 47, comma 1, dello statuto stesso nonche' l'inserimento dell'art. 25-bis relativo al nucleo di valutazione di Ateneo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Vista la nota protocollo n. 858 del 6 giugno 2000 con cui il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica comunica che le sopracitate modifiche sono esenti da rilievi sia di merito che di legittimita', autorizzando l'Ateneo a provvedere ai successivi adempimenti;
Considerato che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche anzidette;
Decreta:
Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Verona:
Art. 15 (Elezioni del rettore). - Il comma 4 e' sostituito come segue: il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, in prima votazione; in seconda e terza votazione il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
Il comma 6 e' sostituito come segue: il rettore dura in carica quattro anni accademici e non puo' essere eletto per piu' di due mandati consecutivi. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del rettore subentra il pro-rettore vicario fino al termine dell'anno accademico in corso.
Art. 19 (Senato accademico: funzioni). - La lettera i) del comma 2 viene abrogata.
Art. 25 - (Revisori dei conti) - Il comma 1 e' sostituito come segue: il collegio dei revisori dei conti e' composto da cinque membri dei quali almeno due scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. E' nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico in composizione ristretta. Il collegio e' rinnovato ogni tre anni.
Dopo l'art. 25 e' inserito l'art. 25-bis.
Art. 25-bis (Nucleo di valutazione di Ateneo). - 1. Il nucleo di valutazione di Ateneo, operando in posizione di autonomia, concorre con gli altri organi alla valutazione della ricerca, della didattica, della assistenza, delle attivita' gestionali e tecnico-amministrative nonche' degli interventi di sostegno al diritto allo studio, svolti dalle strutture dell'Ateneo. Il nucleo considera altresi' i servizi resi a favore di soggetti esterni.
2. Il nucleo verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, l'efficacia, l'efficienza e la qualita' delle attivita' dell'Ateneo, segnalando altresi' gli eventuali casi di inosservanza del principio di imparzialita'.
3. Il nucleo e' costituito da sette membri, nominati dal rettore, per un triennio accademico, su delibera del senato accademico in composizione ristretta, sentito il consiglio di amministrazione, fra persone dotate di elevata professionalita' nel campo della valutazione di organismi pubblici e privati. I componenti del nucleo devono essere in prevalenza esterni all'Ateneo, almeno due non appartenenti al mondo accademico.
4. Il nucleo elabora annualmente una relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente dall'Ateneo, che presenta agli organi di governo dell'universita'
5. Il nucleo si raccorda con le strutture preposte alla valutazione del sistema universitario nazionale, predisponendo le periodiche relazioni previste dalla normativa in materia.
6. Per l'esercizio dei suoi compiti il nucleo ha diritto di accesso ai documenti e alle informazioni, nel rispetto delle norme che tutelano la riservatezza. Tramite strumenti idonei acquisisce le valutazioni e le segnalazioni dei destinatari delle attivita' dell'Ateneo e le opinioni degli studenti frequentanti sull'attivita' didattica e sui servizi resi, garantendone l'anonimato.
7. Gli atti e le valutazioni del nucleo sono pubblici e l'Ateneo ne assicura la diffusione.
8. Un regolamento interno approvato dal rettore, sentito il senato accademico in composizione allargata, disciplina il funzionamento.
Art. 31 (I consigli di corso di laurea o di indirizzo e i consigli di corso di diploma universitari). - Il comma 3 e' sostituito come segue: i consigli di corso di laurea o di indirizzo e i consigli di corso di diploma sono composti da tutti professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati, ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamenti per affidamento o supplenza, dai professori a contratto, dai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento in misura pari ad un quinto dei professori di ruolo afferenti ai consigli stessi, da tre rappresentanti degli studenti elevabili a cinque quando il numero degli iscritti al corso di laurea o di diploma supera duemila unita', da un rappresentante dei tecnici laureati e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Ai fini della determinazione del numero legale della seduta gli aventi diritto non strutturati nella facolta', cui afferisce il consiglio di corso di laurea, di indirizzo o di diploma, si computano solo se intervengono alla seduta stessa.
Art. 34 (Il direttore). - Il comma 4 e' sostituito come segue: il direttore designa tra i professori ordinari diruolo o, in caso di impossibilita', tra i professori associati di ruolo, il direttore vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento. Il direttore vicario e' nominato con decreto del rettore.
Titolo VI
Norme finali
E' inserito l'art. 41-bis.
Art. 41-bis (Decorrenza anno accademico). - L'anno accademico inizia il primo ottobre. E' fatta salva la diversa scadenza dei periodi concernenti lo status del personale docente.
Art. 46 (Equiparazioni). - Dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: 2. Ai fini dello statuto e in mancanza di ulteriori specificazioni, si intende per "anno": anno accademico.
Art. 47 (Limiti numerici). - Il comma 1 e' sostituito come segue: ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento porta sempre all'intero superiore.
Verona, 23 giugno 2000
Il rettore: Mosele
 
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