Gazzetta n. 172 del 25 luglio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PAVIA
DECRETO RETTORALE 21 giugno 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Visto il decreto rettorale del 12 settembre 1996 con il quale e' stato emanato lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Pavia;
Visti, in particolare, gli articoli 6 e 21 dello statuto;
Visto l'art. 1 della legge n. 370/1999, relativo all'istituzione ed alle funzioni del nucleo di valutazione dell'Ateneo;
Vista le note ministeriali protocollo n. 1838 del 22 dicembre 1999 e protocollo n. 672 del 18 aprile 2000;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' rispettivamente del 28 aprile 2000 e del 22 maggio 2000, con le quali sono state approvate le modifiche agli articoli 6 e 21 dello statuto;
Vista la nota rettorale protocollo n. 14984 del 26 maggio 2000, relativa alla trasmissione delle sopraindicate modifiche al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, per il controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;
Vista la nota ministeriale protocollo n. 1170 del 15 giugno 2000, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non avere rilievi da formulare in merito alle modifiche proposte;
Decreta:
Gli articoli 6 e 21 dello statuto dell'Universita' degli studi di Pavia sono modificati come da testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Pavia, 21 giugno 2000
Il rettore: Schmid
 
Allegato
Art. 6.
Organi centrali
Sono organi centrali dell'Universita' il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, la giunta di ateneo ed il nucleo di valutazione. Di questi, i primi tre sono organi centrali di governo dell'Universita'.
La revisione amministrativa e contabile della gestione dell'Universita' e delle sue strutture e' affidata ad un collegio di revisori.
Art. 21.
Nucleo di valutazione di ateneo
ed altri organismi a competenza generale
Il nucleo di valutazione e' formato da otto membri. Di essi almeno tre sono docenti di ruolo dell'Ateneo e almeno due sono esterni nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in campo non accademico. Del nucleo fa parte il responsabile dell'ufficio per gli studi di valutazione.
Il nucleo di valutazione e' nominato dal rettore, sentito il parere del senato accademico. Il presidente e' individuato dal rettore tra i docenti di ruolo dell'Ateneo: questi rappresenta il nucleo e cura l'esecuzione delle delibere adottate.
I componenti del nucleo di valutazione di nomina rettorale restano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.
Il nucleo di valutazione e' l'organo proposito e consultivo degli organi di governo in materia di valutazione. L'adozione degli interventi ai fini della corretta gestione delle risorse pubbliche, nonche' del suo buon andamento spetta agli organi di governo d'Ateneo.
Il nucleo di valutazione, tenuto conto degli obiettivi che gli organi di governo esplicito e dichiarato di voler raggiungere:
a) propone agli organi di governo i criteri di valutazione della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi a sostegno al diritto allo studio;
b) propone i parametri di riferimento dell'attivita' di valutazione;
c) verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, gli effetti della gestione delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica;
d) analizza il funzionamento delle strutture amministrative e di servizio al fine di fornire agli organi di governo i supporti necessari per attuare gli interventi volti a migliorare l'efficacia, l'efficenza e le qualita';
e) esprime agli organi di governo un giudizio di qualita', efficacia ed efficenza delle attivita' delle strutture; acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attivita' didattiche, predisponendo apposita relazione contenente anche informazioni e i dati richiesti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, da inviare al MURST, al Comitato e agli altri organi previsti dalla normativa entro i termini stabiliti;
f) predispone una relazione annuale in merito ai risultati delle attivita' di valutazione svolte nell'anno precedente da presentare agli organi di governo.
Il nucleo di valutazione puo' accedere alle fonti informative in possesso degli uffici centrali e delle strutture periferiche dell'Ateneo, puo' richiedere informazioni supplementari e puo' sentire, anche su loro richiesta, i responsabili delle diverse strutture.
Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde del suo operato direttamente al rettore.
Con apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione viene istituita una commissione, con poteri deliberativi, per la promozione ed il sostegno delle attivita' culturali e ricreative degli studenti.
I regolamenti dell'universita' possono prevedere l'istituzione di organi con funzioni propositive e consultive.
 
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