Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 7 giugno 2000
Approvazione dei termini e delle modalita' per la trasmissione dei dati e delle notizie risultanti dalle dichiarazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per gli anni 1998 e seguenti.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate

Visto l'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per effetto del quale occorre stabilire termini e modalita' per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie inerenti l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242, con il quale sono state emanate disposizioni per la formazione e la gestione di anagrafi dei contribuenti I.C.I.;
Visto l'art. 8 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 25 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1998, n. 51, per effetto del quale occorre stabilire i termini e le modalita' di trasmissione, da parte dei comuni, dei dati e degli elementi risultanti dalle dichiarazioni ad essi presentate;
Considerato che, in attuazione del decreto dell'11 ottobre 1993, e' stato costituito il consorzio tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, denominato "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalita' locale";
Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1994, n. 148, attuativo dell'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
Decreta:
Art. 1.
1. Fino all'attuazione del sistema di comunicazione previsto dall'art. 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni trasmettono, a mezzo plico postale raccomandato, al centro elaborativo del Consorzio ANCI/CNC, competente in base alla regione di appartenenza del comune, agli indirizzi indicati nell'allegato 1, le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni redatte sull'apposito modello approvato con decreto ministeriale ad essi presentate agli effetti dell'I.C.I. La trasmissione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, per le dichiarazioni successivamente pervenute ai comuni, entro la fine dell'anno stesso. Le modalita' di trattazione e di spedizione delle copie delle dichiarazioni I.C.I. sono indicate nell'allegato 2. Per le dichiarazioni presentate nell'anno 1999 la trasmissione deve essere effettuata entro il 30 settembre 2000.
2. I comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti trasmettono al Consorzio ANCI/CNC, a mezzo plico postale raccomandato, nei termini di cui al comma 1, in sostituzione delle copie per l'elaborazione meccanografica, i supporti magnetici contenenti i dati e gli elementi risultanti dalle dichiarazioni I.C.I., conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato 3.
 
Art. 2.
1. Il Consorzio ANCI/CNC provvede:
a) ad acquisire i dati rilevabili dalle copie per l'elaborazione meccanografica di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 3;
b) a trasmettere ai comuni, su supporto magnetico o, se richiesto, cartaceo, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 3, i dati acquisiti dalle dichiarazioni.
2. Per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 1, la Direzione sistemi informativi - Ufficio basi dati e reti del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze fornisce periodicamente al Consorzio ANCI/CNC, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4, i dati anagrafici relativi ai codici fiscali presenti nelle dichiarazioni I.C.I. riguardanti contribuente e denunciante, ad esclusione del domicilio fiscale o della sede legale che devono essere, comunque, acquisiti insieme al codice fiscale. Il Consorzio ANCI/CNC trasmette alla suddetta Direzione i codici fiscali, con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza del termine per la fornitura di cui al successivo comma 3.
3. Le forniture di cui alla lettera b) del comma 1 sono effettuate entro sei mesi dalla ricezione delle copie per l'elaborazione meccanografica o dei supporti magnetici predisposti dai comuni.
4. Resta a carico dei comuni la verifica tra i dati anagrafici indicati dal contribuente sul modello di dichiarazione I.C.I. e quelli forniti dal Consorzio ANCI/CNC.
 
Art. 3.
1. Il Consorzio ANCI/CNC e' obbligato all'osservanza del segreto di ufficio, utilizzando i dati in suo possesso esclusivamente per le finalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993.
2. Il Consorzio ANCI/CNC e', altresi', obbligato a tenere a disposizione del Ministero delle finanze, per un periodo di almeno sei anni, un duplicato dei supporti magnetici trasmessi ai comuni ed a fornire, su richiesta della stessa amministrazione, ogni dato di sintesi o di elaborazione ricavabile dagli stessi.
 
Art. 4.
1. I costi relativi alle operazioni effettuate dal Consorzio ANCI/CNC sono a carico dello stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2000
Il direttore generale: Romano

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2000 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 190
 
----> Vedere Allegati da pag. 5 a pag. 31 della S.O. <----
 
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