Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 8 giugno 2000 |
Approvazione dei termini e delle modalita' per la trasmissione degli elenchi dei rimborsi e delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 1993 che i comuni devono inviare ai Centri di servizio delle imposte dirette ed indirette. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 1993, ha trasferito dallo Stato ai comuni la competenza in materia di liquidazione, anche se derivante dalle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di accertamento e riscossione, anche coattiva, e di applicazione delle sanzioni e degli interessi; Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 146 del 1998, in base al quale le suddette operazioni devono essere effettuate dai comuni secondo le disposizioni stabilite nel decreto legislativo n. 504 del 1992; Visto l'art. 3, comma 3, della legge n. 146 del 1998, che dispone che i comuni devono provvedere anche ai rimborsi dell'I.C.I., o maggiore I.C.I., indebitamente versata dai contribuenti; Visto l'art. 3, comma 3, della legge n. 146 del 1998, in base al quale le somme riscosse dai comuni, a titolo di I.C.I. dovuta per l'anno 1993 e relativi interessi e sanzioni, a seguito dell'effettuazione delle suddette operazioni di liquidazione, accertamento ed irrogazione di sanzioni, continuano ad essere di spettanza dello Stato, limitatamente alla parte corrispondente all'aliquota del 3 per mille; Visto l'art. 3, comma 3, della legge n. 146 del 1998, che prevede che i comuni hanno diritto alla restituzione, a carico del bilancio dello Stato, della parte delle somme rimborsate ai contribuenti, a titolo di I.C.I. indebitamente versata per l'anno 1993 e relativi interessi, corrispondente all'aliquota del 4 per mille; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, del 24 settembre 1999, n. 367, con cui sono stati stabiliti i termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 3, della legge n. 146 del 1998; Visto l'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 24 settembre 1999, n. 367, che prevede l'invio, da parte dei comuni, di un elenco dei rimborsi I.C.I. 1993 al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette del Ministero delle finanze nella cui circoscrizione territoriale sono compresi; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 24 settembre 1999, n. 367, che dispone l'invio, da parte dei comuni, di un elenco delle riscossioni I.C.I. 1993 al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette del Ministero delle finanze nella cui circoscrizione territoriale sono compresi; Considerato che, in base all'art. 3 del decreto ministeriale 24 settembre 1999, n. 367, occorre adottare un decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate per stabilire le modalita' con cui gli elenchi devono essere redatti; Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti; Decreta: Art. 1. Caratteristiche dell'elenco dei rimborsi dell'I.C.I. relativa all'anno 1993 1. L'"Elenco dei rimborsi I.C.I. 1993" predisposto, a norma dell'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 24 settembre 1999, n. 367, dal comune che ha eseguito il rimborso integrale dell'imposta o della maggiore imposta comunale sugli immobili indebitamente versata dal contribuente per l'anno 1993, e dei relativi interessi, deve essere predisposto per singolo contribuente e contenere l'indicazione dei seguenti elementi: a) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita, per le persone fisiche; b) la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede, per i soggetti diversi dalle persone fisiche; c) il codice fiscale del contribuente; d) gli estremi del provvedimento di rimborso; e) gli estremi della sentenza con cui e' stato riconosciuto il diritto al rimborso; f) l'ammontare dell'imposta rimborsata; g) l'importo dei relativi interessi corrisposti; h) l'aliquota deliberata dal comune per l'anno 1993; i) l'importo complessivo dei rimborsi effettuati. 2. L'elenco di cui al comma 1 deve essere sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dal funzionario responsabile del tributo, che deve altresi' attestare, in calce all'atto, che nell'elencazione non sono compresi: i rimborsi originati dall'annullamento delle deliberazioni comunali con le quali e' stata stabilita l'aliquota I.C.I. 1993 in misura superiore al 4 per mille; i rimborsi disposti a seguito di annullamento, anche parziale, di provvedimenti di liquidazione, accertamento od irrogazione di sanzioni; i rimborsi effettuati a seguito della diminuzione degli estimi catastali, stabilita con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. 3. Sull'ultima pagina dell'elenco deve essere apposta l'indicazione del numero di pagine che lo costituiscono, secondo la seguente dicitura: "Il presente elenco e' composto di nnnnn pagine". 4. I dati contenuti negli elenchi devono essere riportati sia su supporti cartacei che su supporti magnetici, secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1. |
| Art. 2. Trasmissione dell'elenco dei rimborsi 1. L'elenco di cui all'art. 1 deve essere inviato entro il 30 settembre 2000 al Centro di servizio delle imposte dirette del Ministero delle finanze nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune. Per i comuni della regione Lombardia, l'invio e' effettuato al Centro di servizio di Milano; per i comuni delle regioni Toscana ed Umbria, l'invio e' effettuato al Centro di servizio di Pescara. 2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comune invia al competente Centro di servizio delle imposte dirette del Ministero delle finanze, gli ulteriori elenchi integrativi, che devono essere compilati con le caratteristiche illustrate nel presente decreto. |
| Art. 3. Caratteristiche dell'elenco delle riscossioni dell'I.C.I. relativa all'anno 1993 1. L'"Elenco delle riscossioni I.C.I. 1993" predisposto a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 24 settembre 1999, n. 367, dal comune che ha riscosso somme a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, ivi compresa la maggiorazione del 20 per cento di cui all'art. 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi interessi e sanzioni, a seguito delle operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica o d'ufficio, di irrogazione delle sanzioni od a seguito della emissione di altri provvedimenti, deve essere predisposto per singolo contribuente e contenere l'indicazione dei seguenti elementi: a) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita, per le persone fisiche; b) la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede, per i soggetti diversi dalle persone fisiche; c) il codice fiscale del contribuente; d) gli estremi dell'attestazione di riscossione; e) l'ammontare delle riscossioni effettuate a titolo di imposta o di maggiore imposta; f) l'ammontare delle riscossioni effettuate a titolo di maggiorazione di imposta ai sensi dell'art. 11, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 di-cembre 1992, n. 504; g) l'ammontare delle riscossioni effettuate a titolo di interessi; h) l'ammontare delle riscossioni effettuate a titolo di sanzioni; i) l'aliquota vigente nel comune per l'anno 1993; j) l'importo complessivo delle riscossioni effettuate. 2. Le riscossioni relative ai provvedimenti impugnati dai contribuenti sono inserite negli elenchi solo successivamente all'intervenuta definizione della controversia e nell'ammontare definito nella relativa sentenza. 3. L'elenco di cui al comma 1 deve essere sottoscritto, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504 del 1992, dal funzionario responsabile del tributo. 4. Sull'ultima pagina dell'elenco deve essere apposta l'indicazione del numero di pagine che lo costituiscono, secondo la seguente dicitura: "Il presente elenco e' composto di nnnnn pagine". 5. I dati contenuti negli elenchi devono essere riportati sia su supporti cartacei che su supporti magnetici, secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1. |
| Art. 4. Trasmissione dell'elenco delle riscossioni 1. L'elenco di cui all'art. 3 deve essere inviato entro il 30 settembre 2000 al Centro di servizio delle imposte dirette del Ministero delle finanze nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune. Per i comuni della regione Lombardia, l'invio e' effettuato al Centro di servizio di Milano; per i comuni delle regioni Toscana ed Umbria, l'invio e' effettuato al Centro di servizio di Pescara. 2. Entro il 30 giugno di ciascun anno il comune invia al competente Centro di servizio delle imposte dirette del Ministero delle finanze, gli ulteriori elenchi integrativi, che devono essere compilati con le caratteristiche illustrate nel presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2000 Il direttore generale: Romano
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2000 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 189 |
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