Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 19 luglio 2000, n. 203
Erogabilita' a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe C) a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1

1. I medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilita' terapeutica per il paziente.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico, delle disposizioni
sulla promulgazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 10 dell'art. 8 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), e' il seguente:
"10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica
del farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione
delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di
cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi
in una delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie
croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a),
di rilevante interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate
alle lettere a) e b)".



 
Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 17,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2000):
Presentato dal sen. Gerardo Agostini il 23 gennaio
1997.
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita'), in
sede referente, il 13 febbraio 1997, con pareri delle
commissioni 1a, 5a e 6a.
Esaminato dalla 12a commissione il 16 luglio 1998, il
19 e 24 novembre 1998, il 26 maggio 1999 ed il 16 giugno
1999.
Relazione scritta annunciata il 18 giugno 1999 (atto n.
2000/A) relatore sen. Francesco Carella.
Esaminato ed approvato in aula il 28 luglio 1999.
Camera dei deputati (atto n. 6292):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 10 settembre 1999, con pareri delle
commissioni I, V e XI.
Esaminato dalla XII commissione il 26 e 27 ottobre
1999, il 26 gennaio 2000 e l'8 febbraio 2000 .
Relazione scritta annunciata il 14 febbraio 2000 (atto
n. 6292-3491-4492/A) relatore on. Salvatore Giacalone.
Esaminato in aula il 25 febbraio 2000 e approvato con
modificazioni il 13 giugno 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 2000/B):
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita'), in
sede deliberante, il 20 giugno 2000 con parere della
commissione 5a.
Esaminato ed approvato dalla 12a commissione il 6
luglio 2000.
 
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