Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 15 giugno 2000
Emissione di un dittico di monete d'argento da L. 1, prima emissione della serie triennale "Storia della Lira".

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405;
Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;
Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1o luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo del Dipartimento del tesoro;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1999;
Considerato che occorre autorizzare la prima emissione della serie triennale celebrativa della lira in vista dell'euro;
Decreta:
Art. 1.
Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere un dittico di monete d'argento da L. 1, prima emissione della serie triennale "Storia della Lira" da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
 
Art. 2.
Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono cosi' determinate:

=====================================================================
| Valore | | | | | Metallo| nominale |Diametro|titolo in|millesimi |Peso gr| =====================================================================
| | | |tolleranza | |tolleranza
| lire | mm | legale | in + o - |legale | in + o - --------------------------------------------------------------------- Argento| 1 | 31,4 | 835 | 3 0/00 | 14,6 | 0,073
 
Art. 3.
Le caratteristiche artistiche del dittico di monete di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:
prima moneta: riproduzione di moneta da L. 1 del 1901:
sul dritto: al centro riproduzione della moneta originale con il profilo di Vittorio Emanuele III; in giro scritta "vittorio emanuele iii"; sotto il ritratto il nome dell'autore "speranza"; sul bordo esterno scritta circolare "repubblica italiana" e nome dell'incisore della riproduzione "cassol inc.";
sul rovescio: al centro riproduzione della moneta originale con l'Aquila Sabauda; in giro nella parte superiore la scritta "regno d'italia" e nella parte inferiore, separate da due nodi Savoia e due stelle, "L. 1", "R" e "1901"; sul bordo esterno dieci stelle centrate in alto da "1999" ed in basso da "L. 1";
sul contorno: godronatura continua;
seconda moneta: riproduzione di moneta da L. 1 del 1915:
sul dritto: al centro riproduzione della moneta originale con profilo di Vittorio Emanuele III; in giro scritta "vittorio emanuele iii re d'italia"; sotto il ritratto il nome dell'autore "d. calandra"; sul bordo esterno scritta "repubblica italiana" ed il nome dell'incisore della riproduzione "casol inc.";
sul rovescio: al centro riproduzione della moneta originale con raffigurazione di Minerva su una quadriga; in basso a sinistra "1915" e i nomi dell'autore e dell'incisore "d. calandra" e "motti inc."; sotto, separate da due nodi Savoia una stella, "L. 1" e "R"; sul bordo esterno in giro decorazione con motivi geometrici centrati in alto da "1999" e in basso da "L. 1";
sul contorno: godronatura continua.
 
Art. 4.
Le monete d'argento da L. 1 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 4 settembre 2000.
 
Art. 5.
Il contingente, in valore nominale, delle nuove monete di cui al presente decreto sara' stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.
 
Art. 6.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' tenuto a consegnare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica due esemplari per ogni versione delle suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.
 
Art. 7.
Sono approvati i tipi delle suddette monete d'argento conformi alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.
Le impronte, eseguite in conformita' delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1a moneta - riproduzione di monete da L. 1 del 1901

2a moneta - riproduzione di monete da L. 1 del 1915
----> Vedere monete <----
Roma, 15 giugno 2000
Il direttore generale del Tesoro: Draghi
 
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