Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2000 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 24 luglio 2000, n. 39
Acquisizione dei dati previdenziali e contributivi dei dipendenti statali.

Al Senato della Repubblica
Alla Camera dei deputati
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alle amministrazioni centrali dello
Stato ed amministrazioni autonome
dello Stato
Alle ragionerie centrali ed uffici
centrali di ragioneria presso le
amministrazioni autonome dello
Stato
Alle ragionerie regionali dello
Stato
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
Al Consiglio di Stato -
Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
Alla direzione generale dei servizi
periferici del Tesoro
Alla direzione generale del Tesoro
Alla direzione generale affari
generali del personale del Tesoro
All'ispettorato generale degli
affari generali del personale e
degli studi
Alle Universita' degli studi
Agli Osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano
e, per conoscenza:
All'Azienda nazionale assistenza
volo
Alla Cassa depositi e prestiti
All'Ente nazionale per le strade
statali

Com'e' noto l'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha definito un nuovo criterio di calcolo delle pensioni di tutti i lavoratori dipendenti commisurando il trattamento alla contribuzione.
Il nuovo metodo di calcolo, definito appunto sistema contributivo, sostituira' gradualmente il sistema retributivo tuttora applicato.
Con il nuovo metodo la pensione viene determinata prendendo a base l'ammontare dei contributi, calcolato in base all'aliquota di computo del 33 per cento della retribuzione, versati per ogni singolo dipendente durante l'intera vita lavorativa. Tale ammontare costituira' il capitale individuale (montante), che, al momento della cessazione dal servizio, sara' moltiplicato per appositi coefficienti di trasformazione, fissati dalla tabella A allegata alla citata legge n. 335/1995, correlati all'eta' ed "alla speranza di vita" ossia al periodo presunto intercorrente tra la data di pensionamento a quella di morte. L'aliquota di computo ed i coefficienti sono soggetti a rivalutazione periodica.
Ora, poiche' il comma 23 del citato articolo prevede: "Ai lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione ... a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque (a decorrere dal 1o gennaio 1996) nel sistema medesimo", la prima data utile per conferire la pensione contributiva e' quella del 1o gennaio 2001. Nei confronti di costoro, per l'integrale applicazione di un sistema di calcolo contributivo, si dovra' rideterminare la posizione assicurativa gia' acquisita trasformandola in montante contributivo individuale, seguendo le norme dettate dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. In particolare il montante e' costituito dalla somma di due quote: la prima riguardante i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995 e la seconda riguardante l'anzianita' contributiva conseguita dal 1o gennaio 1996 alla data di cessazione dal servizio. Oltre al servizio effettivo dovranno poi essere considerati anche eventuali periodi riscattati o ricongiunti in base alla loro collocazione temporale.
L'ipotesi prospettata del citato comma 23 puo' riguardare sia dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 avevano maturato un anzianita' contributiva inferiore a quindici anni, che quelli con anzianita' pari o superiore a tale limite. Per i primi il periodo di riferimento e' da individuare nell'intero arco temporale compreso tra il 1o gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, mentre per i secondi, il corrispondente periodo andra' ridotto nella misura del cinquanta per cento.
Per ogni anno di riferimento, individuato nel modo predetto, la retribuzione contributiva e' quella comprensiva di tutti gli emolumenti che il lavoratore ha percepito in costanza di rapporto di lavoro, con esclusione di tutte le voci tassativamente indicate dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per ciascun anno di riferimento si applichera' l'aliquota di finanziamento in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS, dal momento che sino al 31 dicembre 1995 non era prevista alcuna aliquota a carico dello Stato.
Una volta acquisiti tali elementi, per ogni anno di riferimento, si dovra' moltiplicare la retribuzione contributiva per l'aliquota di finanziamento vigente nello stesso anno; il prodotto cosi' ottenuto dovra' essere rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'ISTAT e pubblicata in data 28 marzo 1997 (pari a 1.088.611 per l'anno 1993, a 1.072.990 per l'anno 1994 ed a 1.065.726 per l'anno 1995).
La somma delle contribuzioni cosi' calcolate e rivalutate per l'arco temporale dal 1o gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, dovra' essere divisa per il numero di anni o frazione di anno relativi allo stesso periodo di riferimento (3 anni, qualora l'iscritto sia in possesso di un'anzianita' contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a quindici anni, ovvero di 18 mesi nel caso sia in possesso di un anzianita' pari o superiore a tale limite).
Per ottenere, infine, il montante individuale da imputare sulla posizione assicurativa dell'interessato sino al 31 dicembre 1995, sara' sufficiente moltiplicare la media delle contribuzioni annue, cosi' ottenute, per l'anzianita' contributiva complessiva posseduta alla stessa data.
La seconda quota del montante relativo ai periodi contributivi successivi al 31 dicembre 1995, dovra' essere calcolata applicando le vigenti regole del sistema contributivo indicate sempre nell'art. 1, comma 6, della piu' volte citata legge n. 335/1995.
In esecuzione di tali disposizioni l'INPDAP deve provvedere, quindi, alla raccolta di tutte le notizie utili per assicurare a ciascun dipendente della p.a. la liquidazione immediata ed in misura definitiva della pensione, dell'indennita' di fine rapporto e di tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali (riscatti, ricongiunzioni, piccoli prestiti ...).
Le notizie organizzate in una banca dati aggiornabile automaticamente, saranno a disposizione in qualsiasi momento sia per il lavoratore, che potra' verificare la propria posizione assicurativa, sia per l'INPDAP, che potra' liquidare puntualmente le prestazioni. Anche gli organismi istituzionali interessati potranno cosi' conoscere e governare i flussi finanziari presenti e futuri.
Per il lavoratore, la conoscenza delle notizie previdenziali e la loro combinazione sono elementi indispensabili per compiere, con le necessarie informazioni, le scelte individuali previste dalla legge, con riguardo in particolare alla adesione alle nuove forme di previdenza complementare ed al calcolo totale della pensione con il nuovo sistema contributivo.
A tal fine e' necessario che le amministrazioni forniscano, per ogni dipendente, le retribuzioni corrisposte dal 1o gennaio 1993 al 31 dicembre 1998 comprensive del trattamento accessorio, in quanto dal 1999 sara' possibile utilizzare il modello 770 del Ministero delle finanze che, com'e' noto, prevede la compilazione da parte del datore di lavoro di un quadro specifico per i dati previdenziali. Analogamente dovra' essere trasmessa a questo Istituto, sempre per tutti i dipendenti, ogni notizia utile in merito al servizio svolto, come la data di inizio del rapporto (decorrenza economica), il tipo di ritenuta previdenziale applicata, eventuali supervalutazioni, eventuale riduzione di orario, ecc. Il tutto seguendo le modalita' illustrate nei tracciati record allegati.
In particolare per la liquidazione delle pensioni con il sistema retributivo e' indispensabile conoscere per ogni dipendente, l'anzianita' di servizio acquisita al 31 dicembre 1992 (con esclusione dei dati retributivi) comprensiva di eventuali periodi o servizi ammessi a riscatto o ricongiunzione che, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di valoriz-zazione, siano posti temporalmente prima del 31 dicembre 1992.
Tale flusso di informazioni consentira' a quell'Istituto di adempiere ad un altro compito, attribuito dall'art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995, che cita testualmente: "Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa".
Il direttore generale: Simi
 
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