Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2000, n. 208
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta recante modifiche alla legge 16 maggio 1978, n. 196, concernenti l'Istituto regionale di ricerca educativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 5 aprile 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Sostituzione dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196

1. L'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e' sostituito dal seguente: "Art. 33. - 1. La regione istituisce con legge l'Istituto regionale di ricerca educativa (IRRE), con funzioni di supporto alle istituzioni ed all'amministrazione scolastica nei settori della ricerca educativa, della ricerca sulla formazione del personale della scuola, della documentazione didattico-pedagogica e dell'innovazione degli ordinamenti scolastici. 2. Le competenze amministrative in materia di iniziative finalizzate ad innovazioni riguardanti gli ordinamenti scolastici sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione a seconda che si tratti di iniziative da realizzare nelle scuole della regione sulla base di programmi statali o regionali".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
De Mauro, Ministro della pubblica
istruzione
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 16 maggio 1978, n. 196, reca: "Norme di
attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo
1948, reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del
25 settembre 1993; l'art. 48-bis, aggiunto dall'art. 3
della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' il
seguente:
"Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso".
Nota all'art. 1:
- Per l'argomento della legge 16 maggio 1978, n. 196,
vedasi in nota al titolo.



 
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