Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Approvazione delle modificazioni allo statuto della Itas Mutua, in Trento

Con provvedimento n. 1607 del 13 luglio 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale dell'Itas Mutua, con le modifiche deliberate in data 29 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria dei delegati dei soci relative ai seguenti articoli: art. 11 (In materia di esclusione dalla nomina di delegati, sostituzione della dicitura "ne' i dipendenti dell'Itas, ne' gli agenti o i loro collaboratori, ne' persone che abbiano funzioni in altre societa' di assicurazione non appartenenti al gruppo Itas", in luogo della precedente "dipendenti dell'ltas o delle sue agenzie, o persone che abbiano funzioni in altre societa' di assicurazione"); art. 14 (sostituzione, terzo comma, della dicitura "da almeno due sindaci" in luogo della precedente "dal collegio dei sindaci"); art. 17 (sostituzione della dicitura "da almeno due sindaci" in luogo della precedente "dal collegio dei sindaci"); art. 19 (introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziano e patrimoniale effettuate dall'Istituto o dalle sue societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'); art. 21 (riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di composizione e nomina: "il collegio sindacale e' composto di tre membri effettivi e di due supplenti scelti dall'assemblea generale tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti" in luogo di "il collegio sindacale e' composto da tre membri effettivi e due supplenti"). Nuova disciplina in materia di: a) requisiti richiesti ai sindaci ai fini della candidatura; b) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalita'; c) limiti al cumulo degli incarichi. Sostituzione della parola "essi" in luogo della precedente "i sindaci" in materia di durata in carica e rieleggibilita' degli stessi; abrogazione dell'art. 24 (foro competente e rinuncia all'esecuzione provvisoria) e conseguente rinumerazione dei seguenti articoli ex art. 25, rinumerato art. 24 (durata scioglimento e liquidazione dell'ITAS); ex art. 26, numerato art. 25 (disposizione generale).
 
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