Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 15 giugno 2000, n. 210
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la direttiva n. 99/91/CE della Commissione del 23 novembre 1999, che modifica la direttiva n. 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanita' 17 dicembre 1999, n. 538;
Ritenuto di dover provvedere pertanto a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta dell'8 febbraio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 29 maggio 2000;

A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1

1. L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 1997, n. 91, e' modificato come segue:
a) al punto 5 delle "Introduzioni Generali" il testo della "colonna 4 (Restrizioni)" e' sostituito dal seguente:
"colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): puo' comprendere:
il limite di migrazione specifica (LMS);
la quantita' massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM);
la quantita' massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA);
ogni altra restrizione specificamente indicata;
ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero";
b) alla Sezione A
1) sono aggiunte, infine, le seguenti voci:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

2) la colonna "restrizioni e/o specifiche", per le voci di seguito riportate, e' cosi' modificata:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

c) nella "Sezione B" la colonna "restrizioni e/o specifiche". per le voci di seguito riportate, e' cosi' modificata:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

2. L'allegato II, sezione I: Materie plastiche, parte B - Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 579, modificato da ultimo dal decreto 17 dicembre 1999, n. 538, e' modificato come segue:
a) al punto 5 delle "Osservazioni Generali" il testo della "colonna 4 (Restrizioni)" e' sostituito dal seguente:
"colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): puo' comprendere:
il limite di migrazione specifica (LMS);
la quantita' massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM);
la quantita' massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA);
ogni altra restrizione specificatamente indicata;
ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero";
b) sono aggiunti, infine, i seguenti additivi:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

c) agli additivi di seguito elencati vengono apportate le modifiche riportate nella colonna "restrizioni e/o specifiche" e/o nelle colonne "N°PM/REF" e "N°CAS"

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

d) e' depennato l'additivo seguente:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

3. Per la preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dall'articolo 2 del decreto 26 aprile 1993, n. 220, possono essere impiegati i prodotti ottenuti per fermentazione batterica riportati nell'allegato I del presente decreto.
4. L'allegato II del presente decreto riporta "altre specifiche" relative alle sostanze ivi elencate.
5. L'allegato III del presente decreto riporta le note relative alla colonna "Restrizioni e/o specifiche".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 giugno 2000

Il Ministro: Veronesi

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 72



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il decreto ministeriale 21 marzo 1973, vedasi in
note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della
direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1o giugno
1988, n. 243.
3. il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni".
- Il decreto ministeriale 21 marzo 1973 ha dettato la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o
con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti
materiali:
a) materie plastiche;
b) gomma;
c) cellulosa rigenerata;
d) carta e cartone;
e) vetro;
f) acciaio inossidabile.
I decreti ministeriali che hanno modificato ed
aggiornato il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono i
seguenti:
3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
227 del 31 agosto 1974;
27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
96 del 10 aprile 1975;
13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975;
18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 180 del 3 luglio 1979;
2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 347 del 19 dicembre 1980;
25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 198 del 21 luglio 1981;
2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
200 del 22 luglio 1982;
20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 340 dell'11 dicembre 1982;
4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
120 del 23 maggio 1985;
7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;
18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991;
30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio
1993;
15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993;
20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993;
3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1994;
1o luglio 1994, n. 556, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
1994;
24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1995;
24 settembre 1996, n. 572, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 264
dell'11 novembre 1996;
6 febbraio 1997, n. 91, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997;
22 luglio 1998, n. 338, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1998.
4 agosto 1999, n. 322, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.218 del 16 settembre 1999;
17 dicembre 1999, n. 538, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.28 del 4 febbraio 2000.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993,
n. 220, (Regolamento recante aggiornamento del D.M.
21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso
personale. Recepimento delle direttive 82/7/11/CEE,
85/572/CEE, 90/128/CEE/ e 92/39/CEE), modificato da ultimo
con il decreto 6 febbraio 1997, n. 91, riguardante l'elenco
dei monomeri e altre sostanze di partenza che possono
essere utilizzate nella fabbricazione di materiali e
oggetti di materia plastica riporta:
1) nelle "Introduzioni Generali" al punto 5, colonna
4 (restrizioni) le restrizioni alle quali devono essere
assoggettati i monomeri e le altre sostanze di partenza;
2) nella sezione A "l'elenco di monomeri e altre
sostanze di partenza";
3) nella sezione B "l'elenco di monomeri e altre
sostanze di partenza che possono continuare ad essere
utilizzati".
- L'allegato II, sezione 1: Materie plastiche, parte B
- Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale
21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto
ministeriale 24 settembre 1996, n. 572 e modificato da
ultimo dal decreto 17 dicembre 1999, n. 538, riporta:
1) nelle "Osservazioni Generali" al punto 5, colonna
4 (restrizioni) le restrizioni alle quali devono essere
assoggettati gli additivi per materie plastiche;
2) dopo il "punto 8" l'elenco degli additivi per
materie plastiche.
- Il comma 2 dell'art. 9 del decreto ministeriale
21 marzo 1973, come modificato dall'art. 2 del decreto
26 aprile 1993, n. 220, e' il seguente:
"2. Per la preparazione di materiali ed oggetti,
costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da
due o piu' strati - ognuno dei quali e' costituito
esclusivamente di materia plastica - fissati fra loro
mediante adesivi o con qualunque altro mezzo, possono
essere impiegati esclusivamente:
a) i monomeri e le altre sostanze di partenza
indicate nell'allegato I, sezioni A e B, del presente
decreto alle condizioni e limitazioni eventualmente
indicate per le singole voci;
b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione
I, parte B del decreto ministeriale 21 marzo 1973 alle
condizioni e limitazioni di impiego eventualmente indicate
per le singole voci".



 
Allegato I
(art. 1, comma 3)

PRODOTTI OTTENUTI MEDIANTE FERMENTAZIONE BATTERICA

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
Allegato II
(art. 1, comma 4)

ALTRE SPECIFICHE

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
Allegato III
(art. 1, comma 5)
Note relative alla colonna "Restrizioni e/o specifiche"

(1) Attenzione: sussiste il rischio di superamento dell'LMS nei simulanti delle sostanze grasse. (2) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 10060 c 23920, non deve superare la restrizione indicata. (3) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 15760, 16990, 47680, 53650 e 89440, non deve superare la restrizione indicata. (4) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 19540 e 19960, non deve superare la restrizione indicata. (5) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 14200 e 14230, non deve superare la restrizione indicata. (6) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 66560 e 66580, non deve superare la restrizione indicata. (7) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 e 92030, non deve superare la restrizione indicata. (8) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF 85840 e 95725, non deve superare la restrizione indicata. (9) LMS(T) significa in questo caso specifico che la restrizione non deve essere superata dalla somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze: (a) Badge (etere bis (2,3 epossipropilico) di 2,2-bis (4 idrossifenil) propano; (b) Badge H2O; (d) Badge HC1;
(e) Badge 2HC1; (f) Badge H2O HC1. Tuttavia, per i simulanti degli alimenti acquosi, l'LMS(T) dovrebbe includere anche il Badge 2H2O (c) a meno che l'etichetta del materiale o del prodotto indichi la possibilita' di utilizzarlo soltanto a contatto con quel tipo di alimenti e/o bevande per i quali e' stato dimostrato che la somma dei livelli di migrazione delle cinque succitate sostanze (a), (b), (d), (e), (f), non puo' superare 1 mg/kg. (10) Attenzione: sussiste il rischio di migrazione della sostanza con conseguente deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, no 777.
 
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