Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 luglio 2000
Misure in materia di interruzioni tecniche dell'attivita' di pesca nel Tirreno e nell'Adriatico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
Visti il regolamento (CE) n. 1263 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca, ed il regolamento (CE) n. 1792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, recante modalita' attuative di dette azioni;
Vista la decisione della Commissione n. 2000/279/CE del 30 marzo 2000, recante obiettivi al 31 dicembre 2001 per la flotta peschereccia italiana;
Visto il VI piano triennale 2000-2002 della pesca e dell'acquacoltura approvato dal C.I.P.E. nella seduta del 25 maggio 2000;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2000 concernente l'interruzione tecnica dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante nel Mar Ionio;
Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2000, ha preso atto della situazione ambientale del Mare Adriatico legata alla presenza di mucillagini sul fondo marino e delle conseguenze negative sulle attivita' di pesca ed ha autorizzato il Ministro delle politiche agricole e forestali ad adottare per tale mare le misure tecniche per l'interruzione dell'attivita' di pesca previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41;
Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nelle sedute del 28 giugno 2000 e 19 luglio 2000, hanno reso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. L'interruzione tecnica dell'attivita' di pesca delle navi abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, allo strascico e/o volante, con l'esclusione della sciabica, ed iscritte nei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria compresi, e' attuata per trenta giorni consecutivi dal 2 settembre al 1o ottobre 2000, secondo le modalita' stabilite dai successivi articoli.
2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione dell'interruzione tecnica della pesca e' disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali e le eventuali misure sociali d'accompagnamento sono a carico dei rispettivi bilanci.
 
Art. 2.
1. Nel caso in cui il capo del compartimento marittimo abbia disposto, in conformita' a delibera della Commissione consultiva locale per la pesca marittima, l'effettuazione obbligatoria, nel compartimento di pertinenza, dell'interruzione tecnica di cui al precedente articolo, tutte le navi a strascico e/o volante sono obbligate a rispettare l'interruzione, fatti salvi i casi di cui al successivo comma 3.
2. In attuazione dei principi del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 relativi ai compartimenti premiali, nei compartimenti marittimi ove, ai sensi del comma 1, e' stabilita l'effettuazione obbligatoria dell'interruzione tecnica, e' vietato, pena la sospensione della licenza di pesca per un periodo di trenta giorni, l'esercizio della pesca a strascico e/o volante alle navi provenienti da altri compartimenti marittimi dal primo giorno d'interruzione a novanta giorni dopo la fine dell'interruzione tecnica.
3. Nei giorni di interruzione tecnica delle navi di cui al comma 1 e' consentito l'esercizio della pesca con gli altri sistemi autorizzati sulla licenza, previa rinuncia agli eventuali benefici economici derivanti da provvedimenti legislativi relativi all'anno 2000 in materia di interruzioni tecniche dell'attivita' di pesca e sbarco delle attrezzature a strascico e/o volante.
4. Nei compartimenti marittimi ove, in conformita' a delibera della Commissione consultiva locale per la pesca marittima, non e' disposta l'effettuazione obbligatoria delle interruzioni tecniche di cui al precedente articolo, l'armatore, in relazione ad ogni singola nave, ha facolta' di aderire all'interruzione stessa, previa presentazione all'ufficio marittimo d'iscrizione, entro il giorno precedente l'inizio dell'interruzione, di formale comunicazione di adesione.
5. Nessuna restrizione all'attivita' di pesca, fatte salve quelle esistenti in forza di disposizioni normative preesistenti al precedente decreto, puo' essere disposta per i compartimenti marittimi nei quali non risultino in esercizio navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante.
6. I capi dei compartimenti marittimi nei quali non risultino in esercizio navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante possono, su parere conforme della Commissione consultiva locale di cui alla legge n. 963/1965, prevedere restrizioni alle attivita' di pesca per le navi provenienti da altri compartimenti autorizzati allo strascico e/o volante.
 
Art. 3.
1. Durante il periodo d'interruzione e' consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purche' la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso.
2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al precedente comma, la nave puo', durante il periodo d'interruzione tecnica, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, cosi' come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale e' stata iniziata l'interruzione tecnica.
3. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni.
 
Art. 4.
1. A cura dell'armatore deve essere depositata presso gli uffici marittimi, entro il 2 settembre 2000, la licenza di pesca.
2. Per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorita' marittima, presso il cui ufficio e' stata depositata la licenza, comunica, entro cinque giorni dall'inizio del periodo di interruzione, all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione stessa.
3. Effettuata la consegna della licenza ai sensi dei commi 1 e 2, la nave non puo' essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2.
 
Art. 5.
1. Le navi iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Trieste, ivi comprese quelle iscritte presso gli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca ed Otranto e che svolgano con le stesse unita' attivita' di pesca in Adriatico e siano abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, allo strascico e/o volante, sono obbligate ad effettuare l'interruzione tecnica dal 20 luglio al 1o settembre 2000. Le disposizioni del presente comma si applicano altresi' alle unita' iscritte in porti del compartimento marittimo di Gallipoli purche' i titolari di dette unita' siano residenti nei comuni di Castro, Tricase, S. Maria di Leuca e Otranto e svolgano attivita' di pesca in Adriatico.
2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimo di cui al comma 1 ed abilitate ai sistemi da posta e/o circuizione, l'armatore, in relazione ad ogni singola nave, ha facolta' di aderire all'interruzione stessa, previa presentazione all'ufficio marittimo d'iscrizione, entro il 24 luglio 2000, di formale comunicazione di adesione.
3. Sono escluse dall'interruzione tecnica di cui ai commi 1 e 2 le navi abilitate alla pesca oceanica; le navi abilitate alla pesca mediterranea possono esercitare entro il 24 luglio 2000 l'opzione di aderire all'interruzione tecnica ovvero optare per l'attivita' di pesca che, nel periodo di cui al comma 1, puo' essere esercitata esclusivamente fuori del Mare Adriatico. Per le navi iscritte nei compartimenti dell'Adriatico, che per consuetudine esercitano la pesca dei gamberi di profondita' in Ionio e in Tirreno si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale del 16 giugno 1998.
4. Per le navi di cui ai commi 1 e 2, a cura dell'armatore deve essere depositata presso gli uffici marittimi, entro il 24 luglio 2000, la licenza di pesca.
5. Nel periodo di interruzione di cui al presente titolo si applicano anche per le navi ed i compartimenti dell'Adriatico le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, all'art. 3 e all'art. 4, commi 2 e 3.
 
Art. 6.
1. Per il fermo tecnico nei giorni di sabato, domenica e festivi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2000.
2. Nelle otto settimane successive alle interruzioni tecniche la pesca con i sistemi a strascico e/o volante in Adriatico e' vietata anche nel giorno di venerdi'; modalita' diverse di effettuazione del fermo di cui al presente comma possono essere determinate a seguito di intesa tra le parti sociali.
3. Nel periodo natalizio e delle festivita' di fine anno non si fa luogo a deroghe rispetto alle previsioni dei commi 1 e 2.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
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