Gazzetta n. 177 del 31 luglio 2000 (vai al sommario)
COMUNI
DELIBERAZIONE
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2000. Tale pubblicazione si rende opportuno effettuare nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
 
COMUNE DI ACCUMOLI

Il comune di ACCUMOLI (provincia di Rieti) ha adottato il 15 marzo 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili, indistintamente per tutte le categorie applicando la detrazione di L. 200.000, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; (Omissis).
00A10601

COMUNE DI ACI BONACCORSI

Il comune di ACI BONACCORSI (provincia di Catania) ha adottato il 24 marzo 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) a modifica di quanto disposto con la precedente determinazione n. 1 dell'8 marzo 2000, di applicare per l'esercizio finanziario 2000 le aliquote I.C.I. nelle misure sotto specificate: a) aliquota 5,7 per mille limitatamente all'abitazione principale; b) aliquote 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; (Omissis).
00A10602

COMUNE DI ACQUAFREDDA

Il comune di ACQUAFREDDA (provincia di Brescia) ha adottato l'11 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2) di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis).
00A10603

COMUNE DI AGRIGENTO

Il comune di AGRIGENTO, ha adottato il 29 marzo 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000. (Omissis).
00A10604

COMUNE DI ALANNO

Il comune di ALANNO (provincia di Pescara) ha adottato il 9 marzo 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2000 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,5 per mille; unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie, a proprieta' indivise adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari: 4,5 per mille; alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari: 4,5 per mille; altri immobili non compresi nelle precedenti categorie: 5,5 per mille; immobili soggetti a recupero localizzati nei centri storici: 2 per mille; (delibera Codice civile n. 44 del 29 settembre 1999). 2) di determinare , per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000; unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivise adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari: L. 200.000; unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di usufrutto ed utilizzata dal nudo proprietario: L. 200.000. (Omissis).
00A10605

COMUNE DI ANGIERA

Il comune di ANGIERA (provincia di Varese) ha adottato il 29 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, esplicitamente, le aliquote I.C.I. stabilite per l'anno 1999 anche per l'anno 2000, e piu' precisamente: aliquota principale 0,6 per mille; aliquota per 1u' abitazione 0,5 per mille. (Omissis).
00A10606

COMUNE DI ANOIA

Il comune di ANOIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato il 21 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2000, nella misura unica del 5,8 per mille; 2) di mantenere, per l'anno 2000, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di legge e cioe' in L. 200.000. (Omissis).
00A10607

COMUNE DI ANTRODOCO

Il comune di ANTRODOCO (provincia di Rieti) ha adottato il 26 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 6,50 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo d'uso dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 12, della legge finaziaria 23 dicembre 1999, n. 488 a decorrere dall'anno 2000 le pertinenze hanno lo stesso trattamento fiscale per l'abitazione principale previsto dall'art. 5 del vigente regolamento per l'imposta comunale sugli immobili approvato con delibera consiliare n. 26 del 17 ottobre 1999, esecutiva, purchE' sussistano le condizioni di cui all'art. 817 del Codoce civile e l'interessato attesti la sussistenza per la fruizione del beneficio anche mediante dichiarazione sostitutiva. (Omissis).
00A10608

COMUNE DI ANZIO

Il comune di ANZIO (provincia di Roma) ha adottato il 25 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). A) Fissare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dell'art. 53 della legge n. 662/1996, l'aliquota per l'applicazione o riscossione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: 1) aliquota 5 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, per gli immobili adibiti ad: a) abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale, come espresso dall'art. 8 del piu' volte citato decreto legislativo n. 504/1992, posseduti da persone fisiche, soggetti passivi o utilizzati da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti; b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado); con allegazione o presentazione per l'anno di riferimento della copia dell'atto registrato di locazione o di concessione ovvero autocertificazione per la lettera c). Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchE' iscritte distintamente in catasto; 2) aliquota 5,8 per mille da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, per tutti gli immobili ad uso commerciale o diverso uso comunque non abitativo; 3) aliquota 6,8 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, per tutti gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione o comunque non locati. B) Consentire che la detrazione per l'abitazione direttamente occupata prevista per legge in L. 200.000, possa essere elevata fino a L. 500.000, o comunque fino a concorrenza dell'imposta, dai contribuenti appartenenti alle seguenti categorie: titolari di pensione ed assegni minimi che alla data dei primo gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' e siano in possesso del solo appartamento condotto direttamente; 2. contribuenti il cui nucleo familiare convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda disabili con invalidita' non inferiore al 75 per cento risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. C) Disporre che il beneficio di cui al B) possa essere goduto alle seguenti condizioni: a) che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi, oltre quello adibito ad abitazione principale; b) che non venga effettuata sub locazione neanche parziale; c) che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non sia superiore al doppio dell'importo minimo annuo di una singola pensione corrisposta ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS, per i casi di cui al punto 1., ed al triplo per i casi di cui al punto 2.; d) che i richiedenti producano al comune di Anzio servizio complesso delle politiche delle entrate, entro il termine previsto per il versamento della rata di acconto dell'imposta in parola, apposita domanda, attestante (allegando idonea documentazione) di essere nelle condizioni su descritte e di rientrare nella categoria 1. o 2. (Omissis).
00A10609

COMUNE DI ARAMENGO

Il comune di ARAMENGO (provincia di Asti) ha adottato il 24 marzo 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille, con detrazione fissa per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di L. 200.000. (Omissis).
00A10610

COMUNE DI ARCORE

Il comune di ARCORE (provincia di Milano) ha adottato il 25 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 1. aliquota ordinaria 6,5 per mille; 2. aliquota ridotta per l'abitazione principale 5 per mille; 3. aliquota per gli alloggi non locati 7 per mille. Non sono ricompresi negli alloggi non locati: gli alloggi dati in comodato a soggetti che vi hanno acquisito la propria residenza, gli alloggi di proprieta' di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili. 2) di determinare in L 200.000, per l'anno 2000, la detrazione da applicare all'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 3) di aumentare, per l'anno 2000, da L. 200.000 a L 400.000 la detrazione dell'I.C.I., dovuta per tutte le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, dai soggetti appartenenti alle sottoelencate categorie: 1. pensionati; 2. invalidi e portatori di handicap; 3. disoccupati; 4. lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita'; 5. titolare di assistenza sociale a livello comunale o della USL a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari di quanto previsto precedentemente; 6. coniuge convivente, (senza altri redditi) proprietario o comproprietario se l'altro coniuge rientra nei casi di cui ai punti precedenti. Con reddito annuale familiare imponibile, ai fini IRPEF, riferito all'anno 1999, non superiore a L. 18.500.000; 3) di aumentare, per l'anno 2000, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per tutte le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, dai soggetti appartenenti alle sottoelencate categorie : l. pensionati; 2. invalidi e portatori di handicap; 3. disoccupati; 4. lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita'; 5. titolare di assistenza sociale a livello comunale o della USL a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari di quanto previsto precedentemente; 6. coniuge convivente, (senza altri redditi) proprietario o comproprietario se l'altro coniuge rientra nei casi di cui ai punti precedenti. Con reddito annuale familiare imponibile, ai fini IRPEF, riferito all'anno 1999, non superiore a L. 24.000.000. Al reddito familiare imponibile dovranno essere aggiunte L. 2.000.000 per ogni persona a carico e convivente, appartenente al nucleo familiare e L. 4.000.000 nel caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap o di invalidi o anziani non autosufficienti, anziche' L. 2.000.000; 4) di stabilire che: a) l'aumento, della della detrazione verra' riconosciuto dietro presentazione di apposita richiesta del contribuente (resa su appositi prestampati messi a disposizione dall'ufficio tributi) a cui va allegata un'adeguata documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti necessari per l'aumento della detrazione. La predetta documentazione potra' essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nei casi previsti dall'art. 2 della legge 15/68 e dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, oppure da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', nei casi previsti dall'art. 4 della legge n. 15/1968, come integrato dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98, fatti salvi i poteri di accertamento del comune; b) il termine tassativo di scadenza per la presentazione della domanda e' quello previsto per la presentazione della dichiarazione I.C.I. per l'anno 1999, pena la perdita del diritto all'aumento della detrazione; c) il reddito da considerare e' quello annuo imponibile dell'intero nucleo familiare risultante dalla somma dei redditi' dichiarati ai fini IRPEF, per l'anno 1999, da ciascuno dei componenti il suddetto nucleo e deve essere desunto dai modelli 101, 201, 730 o 740; d) Il beneficio dell'ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unita' immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari il box o il posto macchina ecc. di proprieta' del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o da altri familiari conviventi. (Omissis).
00A10611

COMUNE DI ARQUâ PETRARCA

Il comune di ARQUâ PETRARCA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 2000 con le seguenti aliquote differenziate, in conformita' all'art. 4 del decreto legge. 8 agosto 1996, n. 43: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b) nella misura del 6 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 4,5 per mille da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e gli altri casi previsti nello specifico Regolamento per la disciplina dell'I.C.I.; (Omissis).
00A10612

COMUNE DI ATELETA

Il comune di ATELETA (provincia di L'Aquila) ha adottato il 2 marzo 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2000 un'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille e di fissare in L. 200.000 la quota di detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale. (Omissis).
00A10613

COMUNE DI ATTIMIS (OBCINA AHTEN)
Il Comune di ATTIMIS (OBCINA AHTEN) (provincia di Udine) ha adottato il 29 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, per l'anno 2000, (omissis) le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato: a) aliquota ordinaria: 6,0 per mille; b) aliquota ridotta: 5,1 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 2) di prendere atto delle assimilazioni previste dall'art. 8 commi 5 e 6 del regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili approvato con delibera consiliare n. 57 del 15 dicembre 1998; 3) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e che i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 4) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis).
00A10615

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Il comune di BAGNOLO DI PO (provincia di Rovigo) ha adottato il 21 gennaio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. (Omissis).
00A10616

COMUNE DI BALMUCCIA

Il comune di BALMUCCIA (provincia di Vercelli) ha adottato il 25 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili nella misura del 4 per mille e di applicare la riduzione d'imposta per la prima casa nella misura di L. 200.000. di non procedere ad ulteriori detrazioni o differenziazioni di aliquota per le abitazioni secondarie. (Omissis).
00A10617

COMUNE DI BARI

Il comune di BARI ha adottato il 25 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) determinare per il comune di Bari, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, le detrazioni ed i criteri applicativi, come di seguito indicato: aliquota del 6 per mille, quale aliquota ordinaria, riferita a tutti gli immobili oggetto di imposizione non ricadenti nelle seguenti fattispecie, determinate con il presente provvedimento con aliquote differenziate; aliquota del 4,5 per mille, quale aliquota riferita alle abitazioni principali. Ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota e della detrazione, si considerano abitazioni principali, tra le altre di legge: a) l'abitazione nella quale il contribuente soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente; b) l'abitazione di proprieta' di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione abituale del socio assegnatario; c) l'alloggio regolarmente assegnato dall'I.A.C.P. ed adibito ad abitazione abituale dell'assegnatario; d) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; e) in caso di due o piu' unita' immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata regolare richiesta di variazione all'UTE al fini dell'unificazione delle diverse unita' in un'unica unita' abitativa; f) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado o affini entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione abituale ed ivi abbiano la residenza anagrafica; aliquota del 4 per mille per l'abitazione locata tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art. 2, commi 3-4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) a soggetto che la utilizza come dimora abituale (contratti a locazione agevolata); aliquota del 4 per mille per l'abitazione locata a studenti, iscritti ad un corso di laurea presso l'Universita' degli studi di Bari o il Politecnico di Bari ed ivi non residenti, con contratto registrato di locazione di natura transitoria, stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dell'accordo territoriale tra l'amministrazione comunale, l'EDISU e le associazioni di categoria, sottoscritto e depositato presso il comune di Bari in data 14 luglio 1999; aliquota del 6 per mille per gli alloggi locati, con esclusione di quelli di cui ai due punti precedenti, e per le aree fabbricabili; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni - art. 2 comma 4, legge n. 431/1998) o tenuti a disposizione; aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5; aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite a negozi e botteghe artigiane (cat. C/1) ed ai laboratori per arti e mestieri (cat. C/3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attivita' commerciale ed artigianale; aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni , relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 novembre 1992). Detrazioni: aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le seguenti categorie di soggetti passivi in possesso di particolari requisiti in relazione a situazioni di particolare disagio sociale ed economico. Pensionati: titolari di pensione, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; c) che siano in condizione non lavorativa; d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore all'importo dell'assegno sociale oggi pari a L. 16.733.600, con la maggiorazione di L. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente. Portatori di handicap: soggetti per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 75 per cento risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche; b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore all'importo dell'assegno sociale oggi pari a L. 16.733.600, con la maggiorazione di L. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente. Disoccupati: disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto , uso o abitazione sull'intero territorio nazionale; b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta; c) che lo stato di disoccupazione sia in atto al 1o gennaio 2000; d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore all'importo dell'assegno sociale oggi pari a L. 16.733.600, con la maggiorazione di L. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente. Criteri applicativi: per poter usufruire delle aliquote agevolate e delle detrazioni sopra riferite, i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta - autocertificazione, compilata con nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale, nella quale devono dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'agevolazione e/o ulteriore detrazione. Per le abitazioni locate tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art. 2, commi 3-4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431), alla richiesta del soggetto interessato dovra' essere altresi' allegata apposita autocertificazione, con cui il conduttore dichiari di utilizzare l'alloggio come dimora abituale, in merito alla quale l'amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche. Per le abitazioni locate a studenti universitari, alla richiesta del soggerto interessato dovranno essere altresi' allegate apposite autocertificazioni, con cui gli studenti dichiarino di essere iscritti ad un corso di laurea presso l'Universita' degli studi di Bari o il Politecnico di Bari e di non essere residenti nella citta' di Bari, in merito alle quali l'amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche. La suddetta richiesta, autocertificazione del soggetto interessato, con gli eventuali allegati, dovra' essere inviata tramite raccomandata, ovvero consegnata a mano, entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta, alla ripartizione tributi del comune di Bari - Ufficio I.C.I.. I contribuenti che hanno inviato, ovvero consegnato a mano, tale richiesta - autocertificazione, potranno, al momento del pagamento, gia' tenere conto dell'agevolazione e/o ulteriore detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato, nonche' di effettuare gli opportuni controlli e verifiche, al sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di dichiarazione infedele, verra' dato corso alle procedure di rito e all'applicazione delle sanzioni, ai sensi delle vigenti leggi. (Omissis).
00A10618

COMUNE DI BAROLO

Il comune di BAROLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2000 nella misura 5,5 per mille, l'imposta comunale sugli immobili, e, nella misura minima prevista dalla legge, la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis).
00A10619

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Il comune di BASSANO DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato il 14 dicembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 e precisamente: a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille; b) aliquota ridotta per l'abitazione principale delle persone fisiche e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, aventi residenza anagrafica in questo comune, limitatamente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica: 4,2 per mille; c) aliquota ridotta per una sola pertinenza dell'abitazione principale, sebbene iscritta in catasto separatamente, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: 4,2 per mille; d) aliquota diversificata per gli alloggi non locati, con le esclusioni delineate nella deliberazione di giunta comunale n. 249 del 17 giugno 1997: 7 per mille; 2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non utilizzata da terzi; (Omissis). 5) di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo ammonta a L. 200.000. (Omissis).
00A10620

COMUNE DI BASSANO ROMANO

Il comune di BASSANO ROMANO (provincia di Viterbo) ha adottato il 28 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, (omissis), per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nel modo di cui appresso: a) 5,5 per mille, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con esclusione delle pertinenze catastalmente distinte che scontano l'aliquota di cui al successivo punto b); b) 6,5 per mille per gli altri immobili; c) 4 per mille per alloggi di proprieta' IACP. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. di dare atto che sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune; di dare atto che la decorrenza ha effetto dal 1o gennaio 2000. (Omissis).
00A10621

COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA

Il comune di BELLARIA-IGEA MARINA (provincia di Rimini) ha adottato il 20 dicembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) (omissis); 2) di determinare, relativamente all'anno 2000, per il comune di Bellaria Igea Marina le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 e sue successive modificazioni): aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soggetti passivi, persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune; per gli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale applicabile alla base imponibile calcolata come per legge; per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti e collaterali in linea retta; aliquota maggiorata del 7 per mille per gli appartamenti sfitti; aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis).
00A10622

COMUNE DI BELLIZZI

Il comune di BELLIZZI (provincia di Salerno) ha adottato il 18 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2) di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Bellizzi, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3) di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo, e da questi utilizzata come abitazione principale. Non compete la detrazione prevista per l'abitazione principale; 4) di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili previa comunicazione, da effettuarsi all'ufficio I.C.I. del comune, di ultimazione della costruzione e della sua destinazione alla vendita e che e' vuota da persone e da cose; 5) di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l'intero anno, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 6) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; quella utilizzata dai soci di cooperativa a proprieta' indivisa, quelle regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari e infine quelle utilizzate dai residenti esteri con la condizione che sia l'unica abitazione posseduta non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale; 7) di considerare abitazione principale le pertinenze (box, garage, cantine, soffitte, ecc.) purchE' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorchE' distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella detrazione dell'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovata capienza in sede di tassazione per l'abitazione principale; 8) di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 9) di confermare la maggiore detrazione di L. 300.000 di cui alla delibera di C.C. n. 42 del 28 giugno 1996 per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi che si trovano nelle situazione previste e precisamente: possedere un'unica prima casa di abitazione classificata o classificabile catastalmente nel gruppo A con le seguenti categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 escludendo tulle le altre; possedere un reddito personale non superiore a quello della pensione minima INPS aumentata della maggiorazione sociale prevista per l'anno 2000; possedere un reddito riferito al nucleo familiare non superiore a quello di due pensioni minime INPS aumentate di una sola volta della maggiorazione sociale. Per nucleo familiare si intende quello risultante anagraficamente al 1o gennaio dell'anno per cui l'imposta e' dovuta. Nella determinazione del reddito si tiene conto di ogni forma di reddito, indipendentemente dall'assoggettabilita' all'IRPEF ed altre norme esonerative. Sono esclusi dal reddito solo gli interessi bancari e postali e dei titoli di Stato; in caso di presenza nel nucleo familiare di persone invalide civili al 100% oppure di persone handicappate ai sensi della legge n. 104/1992 i limiti di reddito di cui alla lettera c) sono raddoppiati; per l'applicazione della maggiore detrazione devono essere verificate tutte le condizioni espresse dalle lettere a), b), c) ed e), ed eventualmente, ricorrendone il caso, della lettera d); (Omissis).
00A10623

COMUNE DI BORGO A MOZZANO

Il comune di BORGO A MOZZANO (provincia di Lucca) ha adottato il 28 febbraio 2000 e il 31 marzo 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di rettificare quanto disposto al punto 1 del deliberato della propria deliberazione n. 11 del 28 febbraio 2000 come segue: di confermare per l'anno 2000 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille e di fissare la detrazione relativa alla prima abitazione in L. 200.000, elevata a L. 300.000 per la prima ed unica abitazione dei soggetti con reddito mensile uguale o inferiore al minimo della pensione I.N.P.S., e a L. 18.000.000 nel caso di prima ed unica abitazione dei soggetti con nucleo familiare composto da piu' di una persona . (Omissis).
00A10624

COMUNE DI BORGO PACE

Il comune di BORGO PACE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato il 28 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire e confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille sugli immobili destinati ad abitazione principale e di portare l'aliquota al 7 per mille sugli immobili diversi dalla prima abitazione; 2) di confermare la detrazione di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996; (Omissis).
00A10625

COMUNE DI BORORE

Il comune di BORORE (provincia di Nuoro) ha adottato il 28 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. e' fissata al 4,5 per mille per tutti gli immobili ubicati nel comune. (Omissis).
00A10626

COMUNE DI BORRELLO

Il comune di BORRELLO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis).
00A10627

COMUNE DI BOSA

Il comune di BOSA (provincia di Nuoro) ha adottato il 20 marzo 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'esercizio 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a) 4,5 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, quali cantine, garage e simili; b) 7 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nei punti precedenti o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 2) di approvare la suddetta proposta di deliberazione con la rettifica dell'aliquota per le abitazioni principali al 4 per mille. (Omissis).
00A10628

COMUNE DI BOSCOREALE

Il comune di BOSCOREALE (provincia di Napoli) ha adottato il 24 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Determinare per l'anno 2000 la seguente aliquota: 1) aliquota del 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, gli altri immobili locati a regime di equo canone, i terreni agricoli e le aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati. 2) aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati e quelli con destinazione d'uso attivita' commerciali (omissis) applicare la detrazione di L. 250.000 sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 2000. (Omissis).
00A10629

COMUNE DI BOSISIO PARINI

Il comune di BOSISIO PARINI (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di prevedere per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: 1) abitazione principale: si tratta di immobili direttamente adibiti ad abitazione principale da persone fisiche - soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa che abbiano la residenza nel comune. Le unita' immobiliari debbono rientrare nelle categorie catastali seguenti: A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8 e l'aliquota si applica alle relative pertinenze (come definite dall'art. 817 C.C. per esempio box/cantine/soffitte... ). Si intende abitazione principale quella posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario per ricovero permanente e che risulta non locata. Aliquota 4,5 per mille, detrazione di L. 210.000 (da sottrarre dalla sola imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare); 2) fabbricati destinati ad abitazione e relative pertinenze concesse in locazione: si tratta di unita' immobiliari rientranti nelle categorie catastali A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8 e delle relative pertinenze (come definite dall'art. 817 C.C.) concesse esclusivamente in locazione, a condizione che il locatario sia anagraficamente residente nei locali oggetto della locazione e che la locazione risulti da contratto registrato. L'applicazione dell'aliquota prevista e' rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la locazione. Aliquota 4,5 per mille (non spetta alcuna detrazione); 3) aree fabbricabili: la classificazione di un'area come superficie edificabile e' desumibile dal piano regolatore approvato, anche se ve ne sia uno solo adottato. Aliquota 7 per mille; 4) aree fabbricabili (con vincolo sovracomunale): le aree edificabili previste dal P.R.G. approvato, ma gravate da un vincolo sovracomunale che li rende di fatto inedificabili. Aliquota 4,5 per mille; 5) fabbricati destinati ad attivita' commerciali, industriali, artigianali e professionali: si tratta di fabbricati rientranti nelle categorie C1-C2-C3-C4-A10 e nella categoria D (iscritti o meno in catasto) nei quali il titolare di una attivita' commerciale, artigianale, professionale o industriale (persona fisica o giuridica) svolge effettivamente l'attivita' e sia altresi' soggetto passivo dell'imposta. Se l'immobile e' di proprieta' del padre, della madre e dei figli (linea retta di primo grado), del fratello, della sorella e del coniuge del titolare dell'attivita' imprenditoriale e viene a tale scopo utilizzato si applica l'aliquota qui prevista. Se l'immobile e' di proprieta' di un socio che detiene il 100 per cento del capitale della societa' che utilizza il fabbricato per l'attivita' d'impresa si applica l'aliquota qui prevista. Per gli immobili strumentali delle categorie C1-C2-C3-C4-A10 e D concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo e' il locatario che beneficera' dall'aliquota del 4,5 per mille se negli immobili vi esercita l'attivita' imprenditoriale. Aliquota 4,5 per mille; 6) fabbricati destinati ad attivita' commerciali, industriali, artigianali e professionali: si tratta di fabbricati rientranti nelle categorie C2-C3-C4-A10 e nella categoria D (iscritti o meno in catasto) che vengono concessi in locazione. Aliquota 7 per mille; 7) fabbricati destinati ad attivita' commerciali: si tratta di fabbricati della categoria C1 che vengono concessi in locazione per l'esercizio prevalente dell'attivita' di vendita al minuto. La prevalenza della attivita' si valuta considerando il volume d'affari derivante dalla vendita al minuto. Si considerano anche i fabbricati di categoria C1 non locati o inutilizzati (cioe' unita' immobiliari prive di utenza, energia elettrica, acqua, ecc., e/o sottratte all'assoggettamento dei tributi e servizi comunali dipendenti dall'uso) o concessi a titolo diverso dalla locazione. Aliquota 4,5 per mille; 8) fabbricati non locati o concessi a titolo diverso dalla locazione: si tratta dei fabbricati destinati ad abitazione e relative pertinenze o delle categorie C2-C3-C4-A10 e D non locati o inutilizzati (cioe' unita' immobiliari prive di utenza, energia elettrica, acqua, ecc., e/o sottratte all'assoggettamento dei tributi e servizi comunali dipendenti dall'uso) o concessi a titolo diverso dalla locazione. Aliquota 7 per mille; 9) fabbricati delle categorie B1 - B2 e B4. Aliquota 4,5 per mille; 10) altre tipologie di immobili non citate precedentemente. Aliquota 7 per mille; 11) fabbricati soggetti a recupero: ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili per la durata dei lavori e fino ad un massimo di tre anni dalla data di rilascio della concessione edilizia originaria viene applicata un'aliquota agevolata. Aliquota 2 per mille; 2. di dare atto che dalla sola imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, quale unica detrazione/riduzione prevista, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 210.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione cosi' come prevede il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato con la legge n. 662/1996; (Omissis).
00A10630

COMUNE DI BRESSO

Il comune di BRESSO (provincia di Milano) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara', applicata in questo comune nelle seguenti misure: 4,9 per mille per l'abitazione principale; 7 per mille per tutti gli altri immobili; 4 per mille per gli immobili per i quali i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alloggi alle condizioni definite negli accordi di cui alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 previa presentazione di copia del contratto; 9 per mille per gli immobili non utilizzati e non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 9 per mille per le aree e per gli immobili industriali e artigianali dismessi; 2) di prendere atto che per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 200.000 ad esclusione dei nuclei familiari nei quali e' componente una persona portatrice di handicap grave con invalidita', non inferiore al 75 per cento, per i quali si stabilisce una detrazione pari a L. 400.000; (Omissis).
00A10631

COMUNE DI BRIONE

Il comune di Brione (provincia di Brescia) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare cosi' come nell'anno precedente (1999) nella misura del 5,5 per mille, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. per tutte le fattispecie di immobili; 2) di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione per abitazione principale per l'anno 2000; 3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis).
00A10632

COMUNE DI BUDOIA

Il comune di BUDOIA (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, (omissis) per l' anno 2000, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 6 per mille e nella misura ridotta come sotto specificato: ordinaria: aliquota I.C.I. 2000, 6 per mille; abitazione principale del soggetto passivo: aliquota I.C.I. 2000, 4 per mille; abitazione principale anziani o disabili (art.3 - comma 56 - legge n. 662/96) Aliquota I.C.I. 2000, 4 per mille; abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado residenti anagraficamente nel comune: aliquota I.C.I. 2000, 4 per mille; abitazioni locate con contratto registrato ad inquilino residente (art.4, comma 1, legge n. 556/1996): aliquota I.C.I. 2000, 4 per mille; pertinenze dell'abitazione principale (garages cat. C/6 e locali di deposito cat. C/2 (art. 30, comma 12, legge n. 488/1999): aliquota I.C.I., 4 per mille; 2) di stabilire in L. 200.000 - la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996; (Omissis).
00A10633

COMUNE DI BUSSOLENGO

Il comune di BUSSOLENGO (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 2000,la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di approvare per l'esercizio finanziario 2000 le aliquote e le detrazioni di imposta relative all'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nel seguente modo: 4,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, con esclusione di quelle locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2) le seguenti detrazioni di imposta per la prima casa sono stabilite, con decorrenza 1o gennaio 2000, nel modo seguente: L. 300.000 per nuclei familiari compredenti portatori di handicap o invalidi riconosciuti nelle forme stabilite dalla legge; L. 250.000 per nuclei familiari compredenti ultrasettantenni o nei quali facciano parte piu' di due figli minori; L. 200.000 per tutti gli altri casi. (Omissis).
00A10634

COMUNE DI Caglio

Il comune di CAGLIO (provincia di Como) ha adottato, il 25 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) decreto legislativo n. 504; 2) di determinare (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 19992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) per l'anno 2000 la detrazione d'imposta di L. 240.000 per le abitazioni principali (come definite dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996). (Omissis).
00A10635

COMUNE DI CALTIGNAGA

Il comune di CALTIGNAGA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale (I.C.I.) per l'anno 2000; 2) di determinare in L. 250.000 l'ammontare della detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenza. (Omissis).
00A10636

COMUNE DI CALUSO

Il comune di CALUSO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Abitazione principale, 5 per mille; Detrazione abitazione principale, L. 260.000; Altri fabbricati, 6 per mille; Fabbricati sfitti da almeno un anno, 7 per mille; Arre fabbricabili, 6 per mille; Terreni agricoli, 5 per mille. Agevolazioni di cui all'art. 3, c. 56 legge n. 662/96. (Omissis).
00A10637

COMUNE DI CAMMARATA

Il comune di CAMMARATA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5,7 per mille; 2) di determinare la detrazione d'imposta, per l'abitazione principale in ragione di L. 200.000. (Omissis).
00A10638

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

Il comune di CAMPI BISENZIO (provincia di Firenze) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili relativamente all'anno 2000; a) un'aliquota ordinaria pari al 6,6 per mille; b) un'aliquota ridotta pari al 4.8 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; c) un'aliquota maggiorata pari al 9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, secondo quanto previsto dall'art. 4, della legge n. 431, del 9 dicembre 1998; 2) di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 210.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per tutti i soggetti passivi di imposta; 3) di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 500.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3), della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, esclusivamente per le seguenti categorie di contribuenti: 3.1) contribuente residente nel comune di Campi Bisenzio, unico occupante dell'abitazione; 3.2) nucleo familiare anagrafico residente nel comune di Campi Bisenzio composto da due a quattro persone; 3.3) nucleo familiare anagrafico residente nel comune di Campi Bisenzio composto da almeno cinque persone; 3.4) nucleo familiare anagrafico con persona riconosciuta handicappata ex legge n. 104/1992; a condizione che si verifichino contestualmente anche tutte le seguenti ulteriori condizioni: a) che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le relative pertinenze sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili; b) che l'unita' immobiliare per la quale si richiede la maggiore detrazione sia iscritta al catasto edilizio urbano nelle categorie catastali da A/2 ad A/6; c) che il reddito imponibile IRPEF relativo all'anno 1999, derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione, riferito al nucleo familiare anagrafico del contribuente sia inferiore ai valori della seguente tabella: una persona: L. 15.300.000 da due a quattro persone: L. 28.560.000 cinque persone: L. 32.640.000 d) che il nucleo familiare sia l'unico domiciliato presso l'abitazione per la quale si richiede la maggiore detrazione; Nel caso contemplato al punto 3.4, i limiti di reddito della tabella sono i seguenti: una persona: L. 25.500.000 due persone: L. 30.600.000 tre persone: L. 35.700 .000 quattro persone: L. 40.800.000 cinque persone: L. 45.900.000 per ulteriori componenti si aggiungono L. 5.100.000 cadauno; 4) di stabilire che il beneficio suddetto sia subordinato alla preventiva presentazione da parte del contribuente, entro e non oltre il termine di scadenza di pagamento dell'acconto, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4, della legge n. 15/1968, cosi' come integrato dall'art. 3, comma 9, della legge n. 127/1997, sui moduli forniti dall'Ufficio Tributi, contenente: le generalita' del soggetto passivo di imposta; la composizione del nucleo familiare; i dati relativi all'immobile; la certificazione dalla quale risultino le condizioni di cui al punto 3.4; 5) di determinare, altresi', la maggiore detrazione di L. 500.000 a favore dei proprietari di unita' immobiliari che concludano contratti di locazione con l'amministrazione comunale, secondo quanto previsto nella deliberazione del consiglio comunale n. 224 del 25 novembre 1996; 6) di determinare, altresi', la maggiore detrazione di L. 500.000 a favore dei proprietari di unita' immobiliari che concludano contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, commi. 3, della legge n. 431/1998, di cui all'accordo citato in premessa; 7) di stabilire che i benefici dei punti 5) e 6) sono subordinati alla preventiva presentazione da parte del contribuente, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, cosi' come integrato dall'art. 3, comma 9, della legge 127/1997, sugli appositi moduli forniti dall'Ufficio Tributi, da presentarsi dal 1/6 al 30/6 di ogni anno se il contratto di locazione e' concluso nel primo semestre o nei precedenti anni e dal 1/12 al 20/12 se e' concluso nel secondo semestre dell'anno. (Omissis).
00A10639

COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO

Il comune di CAMPO SAN MARTINO (provincia di Padova) ha adottato, il 2 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni relative all'Imposta comunale come segue: a) tipologia-aliquota aliquota ordinaria 6 per mille abitazione principale, comprese le pertinenze dell'abitazione principale 5,5 per mille abitazioni locate utilizzate come abitazione principale 5,5 per mille abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o colla-terale fino al secondo grado 5,5 per mille abitazioni non locate 6 per mille immobili diversi dalle abitazioni 6,0 per mille b) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' confermata in L. 200.000; c) ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. (Omissis).
00A10640

COMUNE DI CAMPOBASSO

Il comune di CAMPOBASSO ha approvato, il 22 febbraio 2000, l'emendamento che ha modificato la deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, gia' pubblicata nel S.O. n. 78 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2000: (Omissis). nella parte dispositiva, al punto b), la locuzione aliquota ridotta nella misura del 4,3 per mille viene cosi' modificato: aliquota ridotta nella misura del 4 per mille . (Omissis).
00A10641

COMUNE DI CAMPOFELICE DI FITALIA

Il comune di CAMPOFELICE DI FITALIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 12 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) confermare per l'anno 2000, l'aliquota del 6 per mille dell'I.C.I. da applicarsi su tutti gli immobili e aree fabbricali in conformita' di quanto previsto dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche. (Omissis).
00A10642

COMUNE DI CANEGRATE

Il comune di CANEGRATE (provincia di Milano) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. gia' in vigore per l'anno 1999, con le sotto rideterminate detrazioni: aliquota I.C.I. per abitazione principale 5,5 per mille; aliquota I.C.I. per immobili diversi 5,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000; detrazione per abitazione principale agli ultra sessantacinquenni, agli handicappati ed agli invalidi civili unici occupanti, con solo reddito lordo mensile di pensione non superiore a L. 1.000.000 per 13 mensilita': L. 370.000; detrazione per abitazione principale alle famiglie monoreddito con due o piu' figli a carico con reddito annuo di lavoro dipendente fino a L. 22.000.000: L. 250.000. (Omissis).
00A10643

COMUNE DI CANNERO RIVIERA

Il comune di CANNERO RIVIERA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato il 25 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquote I.C.I. anno 2000: a) abitazione principale 6 per mille; detrazione spettante L. 200.000; b) altri immobili 6,5 per mille. (Omissis).
00A10644

COMUNE DI CANTI'

Il comune di CANTI' (provincia di Como) ha adottato il 22 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). che per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: 1) l'aliquota ordinaria e' fissata nella misura del 4,95 per mille). L'aliquota e' ridotta al 4,3 per mille) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 2) la detrazione per l'abitazione principale, stabilita in L. 200.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, E' aumentata a L. 400.000 per i soggetti, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) titolari di redditi da pensione o lavoro dipendente con reddito imponibile familiare, assoggettato a IRPEF, non superiore a L. 25.000.000; b) nuclei familiari ove sia presente un disabile totale con reddito imponibile familiare, assoggettato ad IRPEF, non superiore a L. 50.000.000; 3) la maggiore detrazione di cui al punto 2) e' concessa solo se l'unita' immobiliare abitata E' l'unica unita' immobiliare posseduta dal nucleo familiare a qualsiasi titolo, con la sola aggiunta di un box e/o di una cantina anche se accatastate separatamente. Sono escluse dalla maggiore detrazione le unita' immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, cosi' come sono esclusi dal beneficio dell'ulteriore detrazione i possessori di aree edificabili; 4) i soggetti nelle condizioni di poter fruire della maggiore detrazione dovranno presentare apposita richiesta contente, anche in forma di autocertificazione: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale; l'ammontare del reddito imponibile percepito nell'anno precedente; il possesso dei requisiti di cui al punto 2) e 3); La richiesta dovra' essere presentata, entro e non oltre il termine di pagamento dell'imposta per l'anno di competenza e comunque prima di applicare la maggiore detrazione in sede di versamento; la mancata applicazione dell'ulteriore detrazione non da diritto a rimborsi. Tale richiesta va presentata direttamente all'Ufficio Tributi del comune o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. (Omissis).
00A10645

COMUNE DI CAPANNORI

Il comune di CAPANNORI (provincia di Lucca) ha adottato il 22 dicembre 1999 e 25 gennaio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) - di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille e nella misura ridotta del 5,30 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel comune per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale o condotte da familiari; 2) - Di confermare la detrazione I.C.I. sull'abitazione principale a favore delle fasce maggiormente disagiate del territorio comunale in L. 400.000 con le modalita' e la misura gia' stabilite per l'anno 1999. (Omissis). 1) - di modificare il punto 2 della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 56 del 22 dicembre 1999, esecutiva, nel senso che la detrazione I.C.I. sull'abitazione principale a favore delle fasce maggiormente disagiate del territorio comunale viene stabilita in L. 500.000 con le modalita' e le misure che saranno stabilite dall'art. 9 del regolamento TRSU. (Omissis).
00A10646

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Il comune di CAPRAIA E LIMITE (provincia di Firenze) ha adottato il 23 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di approvare per l'anno 2000: 1.1 nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 1.2 nella misura del 5,3 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Capraia e Limite, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale: 1.3 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l'intero anno, sulla base imponibile di cui all'art. 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2) di approvare che venga considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale; 3) di approvare per l'anno 2000 nella misura del 5,3 per mille l'aliquota I.C.I. a carico degli Enti senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 6 comma 2), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 53), della legge 23 dicembre 1996, n. 62 e del regolamento comunale; 4) di approvare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 5) di elevare la detrazione per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi che dimostrino, con propria istanza da presentare all'Ufficio Tributi entro il termine di scadenza della rata a saldo, di trovarsi in una delle seguente situazioni con indicatore ISEE per ognuna stabilito: a) elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 400.000 per i nuclei familiari da cui risulti un indicatore ISEE fino a L. 16.500.000 riferito al 31 dicembre 1999; b) elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 400.000 per: nuclei familiari con all'interno soggetti con handicap grave permanente; nuclei familiari con all'interno ultrasessantacinquenni non autosufficienti, come riconosciuti dalla legge n. 18/1980; nuclei familiari composti da soli ultrasessantacinquenni con indicatore ISEE fino a L. 20.000.000 riferito al 31 dicembre 1999. (Omissis).
00A10647

COMUNE DI CAPRALBA

Il comune di CAPRALBA (provincia di Cremona) ha adottato il 25 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille; 2) di applicare una detrazione di L. 300.000 inclusa quella prevista per legge in L. 200.000 e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, alle persone ultrasessantenni (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta) proprietarie, ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso ad abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definito dall'art.8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6, e con reddito lordo, riferito al nucleo famigliare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 19.000.000 elevato a L. 25.700.000, se il coniuge e' a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro famigliare a carico o nullatenente. I richiedenti non dovranno risultare titolari di altri diritti di proprieta' o di usufrutto di beni immobili diversi da quanto oggetto della riduzione; 3) di dare atto che il reddito potra' essere annualmente rivalutato con atto del C.C. 4) di dare atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale di godimento ed i suoi familiari, dimorano abitualmente; 5) di stabilire che il contribuente dovra' presentare apposita richiesta corredata dalla seguente documentazione (in carta semplice): certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; copia mod. 730 o 740 o mod. 101 o mod. 201 dei componenti il nucleo familiare; altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socio-economiche della famiglia; atto notorio con il quale si dichiara sotto la propria responsabilita' di essere proprietari/usufruttuari della sola casa di abitazione. (Omissis).
00A10648

COMUNE DI CAPRI LEONE

Il comune di CAPRI LEONE (provincia di Messina) ha adottato il 16 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) aliquota ordinaria 6 per mille; b) aliquota abitazione principale 5,50 per mille; c) detrazione abitazione principale L. 230.000; d) conto corrente n. 12751962 intestato a comune di Capri Leone Servizio Tesoreria I.C.I. (Omissis).
00A10649

COMUNE DI CARBONERA

Il comune di CARBONERA (provincia di Treviso) ha adottato il 24 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) sono determinate, per l'anno 2000, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune, nella misura: a) del 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai successivi punti b) e c); b) del 6 per mille per le abitazioni non locate per l'intero anno solare, comprese le relative pertinenze, se dotate di autonoma rendita catastale, con esclusione delle seguenti fattispecie: abitazione posseduta da cittadini italiani, residenti in altri comuni italiani, che costituisca per gli stessi prima casa; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili (art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992); abitazioni in corso di ristrutturazione a seguito di regolare concessione edilizia, a decorrere dalla data di inizio dei lavori, debitamente certificata, e fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi. Per la decorrenza e cessazione dell'aliquota ordinaria prevista per le suddette fattispecie di fabbricati, ove possibile, si fa riferimento ad atti esistenti nel comune; su richiesta del comune ciascuna delle predette condizioni dovra' essere certificata con dichiarazione sostitutiva resa a' sensi della legge n. 15/1968; c) del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, se dotate di autonoma rendita catastale, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio: garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.); 2) e' determinata, per l'anno 2000, in L. 240.000 la detrazione da applicare all'Imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, cosi' come individuate al comma 2, dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina dell'I.C.I., e precisamente per abitazione principale si intende: a) l'unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; b) l'unita' immobiliare posseduta a tale titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata; c) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune; d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER); e) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al secondo grado di parentela adibite a loro abitazione principale, purchE' la concessione in uso gratuito venga attestata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'; f) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis).
00A10650

COMUNE DI CARpAnzano

Il comune di CARPANZANO (provincia di Cosenza) ha adottato il 28 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille confermando quella gia' determinata per l'anno 1999; di determinare inoltre quale detrazione per abitazione principale, nella misura unica, la somma di L. 200.000. (Omissis).
00A10651

COMUNE DI CARPASIO

Il comune di CARPASIO (provincia di Imperia) ha adottato il 29 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'an- no 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille. (Omissis).
00A10652

COMUNE DI CARPINETO ROMANO

Il comune di CARPINETO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato il 29 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. l'imposta e' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota nella misura stabilita nei seguenti commi; 2. l'aliquota ordinaria e' fissata nella misura del 6 per mille: 3. l'aliquota ordinaria e' ridotta: a) al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nonche' per quella concessa in uso gratuito a parenti entro il secondo grado di parentela in linea retta o collaterale che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente; b) al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune; c) al 5,5. per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo dall'Istituto Autonomo Case Popolari adibita ad abitazione principale del soggetto assegnatario residente nel comune; d) al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati; e) al 5,5 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che I'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unita' abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale; f) all'1 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. 4) La riduzione di cui alla lettera a), concernente l'unita' abitativa concessa in uso gratuito a parenti e' accordata a condizione che il soggetto passivo documenti, mediante deposito, entro il mese di gennaio dell'anno d'imposta interessato presso I'ufficio tributi del comune, di una copia del contratto di comodato preventivamente registrato presso il competente ufficio del Registro. La riduzione di cui alla lettera d) e' concessa a condizione che il soggetto interessato comunichi all'Ufficio tributi del comune lo stato di non locazione dell'unita' immobiliare ed alleghi la dichiarazione della sua accoglienza rilasciata dall'istituto di ricovero o sanitario. La riduzione di cui alla lettera e' concessa per l'anno d'imposta in cui hanno avuto inizio i lavori e per i quattro anni successivi. (Omissis). 1. dalla imposta determinata ai sensi del precedente articolo 5 si detraggono: a) L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; b) L. 200.000, per l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune; c) L. 200.000 per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati; d) L. 200.000 per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unita' abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale; e) L. 300.000 per l'unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti passivi che versano in particolare situazione di disagio economico e sociale: e.1) soggetto passivo di eta' non inferiore a sessantacinque anni o titolare di pensione di invalidita', con solo coniuge a carico, a condizione che non sia titolare diritto di proprieta' od altro diritto reale su altri beni immobili su tutto il territorio nazionale e che nell'anno precedente a quello d'imposta abbia posseduto ai fini IRPEF un reddito complessivo lordo, compreso quelli dell'unita' abitativa posseduta, non superiore a L. 14.000.000. Nella ipotesi d comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale sulla unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale tra coniugi ultra sessantacinquenni od entrambi titolari di pensione di invalidita' la deduzione spetta a ciascuno condizione che ciascuno di essi non sia titolare diritto di proprieta' od altro diritto (reale su altri beni immobili su tutto il territorio nazionale e che nell'anno precedente a quello d'imposta la somma dei loro redditi, complessivi lordi compreso quello dell'unita' abitativa posseduta, ai fini IRPEF, non sia superiore a L. 19.100.000; e.2) soggetto passivo appartenente ad un nucleo familiare in cui vi sia un portatore di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento a condizione che nessun componente la famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e che il reddito familiare lordo ai fini IRPEF posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta non superi l'importo di L. 14.000.000 se il nucleo familiare e composta da una persona, L. 26.000.000 se composto da due persone, L. 38.000.000 se composto da tre persone. Nella ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un superiore a tre il limite del reddito familiare lordo e' determinato aggiungendo all'importo di L. 38.000.000 un importo pari a L. 5.000.000 per ogni persona eccedente il numero tre; e.3) soggetto passivo disoccupato per almeno 12 mesi nell'anno precedente o, posto in cassa integrazione a condizione che nessun componente la famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e che il reddito familiare lordo ai fini IRPEF posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta non superi l'importo di L. 14.000.000 se il nucleo familiare e, composta da una persona, L. 26.000.000 se composto da due persone, L. 38.000.000 se composto da tre persone. Nella ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a tre il limite del reddito familiare lordo e' determinato aggiungendo all'importo di L. 38.000.000 un importo pari a L. 5.000.000 per ogni persona eccedente il numero tre. 2) Nella ipotesi di comproprieta' o contilolarieta' di altro reale sulla unita' immobiliare, le suindicate detrazioni spettano a ciascun soggetto in proporzione della quota posseduta. 3) Con la medesima delibera del Consiglio comunale di cui al comma 4 del successivo articolo 5 puΠessere variato l'ammontare delle deduzioni di cui al comma 4 del presente articolo. 4) Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, purchE' da quest'ultimi direttamente condotti, oltre la deduzione dalla base imponibile di cui all'art. 4, comma 3, si applicano le seguenti detrazioni d'imposta: a) il 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte eccedente i cinquanta milioni di lire e fino a centoventi milioni di lire; b) il 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte eccedente i centoventi milioni di lire e fino a duencento milioni di lire; c) il 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte eccedente i duecento milioni di lire e fino a duecentocinquanta milioni di lire; Ai fini del calcolo della presente detrazione si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di piu' comuni. (Omissis). 1. sono esenti dall'imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dal]e Regioni, dalle Province, dai comuni , dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti , dalle aziende unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; d) i fabbricati e loro pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto delle confessioni religiose professate in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 19 della Costituzione italiana; e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli art. 13, 14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e rese esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri o alle organizzazioni internazionali per i quali e prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati, recuperati al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle predette attivita'; h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, della legge 27 dicembre 1977, n. 984; i) gli immobili posseduti a titolo di proprieta', usufrutto, uso od altro diritto reale dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, direttamente utilizzati da detti soggetti e destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art. 16 lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; l) gli immobili posseduti a titolo di proprieta', usufrutto, uso od altro diritto reale e direttamente utilizzati, dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociali - Onlus. (Omissis).
00A10653

COMUNE DI CASACANDITELLA

Il comune di CASACANDITELLA (provincia di Chieti) ha adottato il 29 marzo 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). fissare per l'anno 2000 la misura della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5,5 per mille, per i motivi esposti in premessa, confermando le detrazioni previste dalla legge in vigore nel 1999 nella misura di L. 200.000 e recependo quanto proposto dalla giunta comunale con atto n. 10/2000. (Omissis).
00A10654

COMUNE DI CASALGRANDE

Il comune di CASALGRANDE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 un'aliquota unica pari al 5,5 per mille; 2) di avvalersi della facolta' di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, pertanto, per l'anno 2000: a) di elevare a L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) di elevare ulteriormente a L. 320.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le persone fisiche aventi i requisiti espressi in narrativa; 3) di approvare conseguentemente detti requisiti, esposti dettagliatamente in narrativa; (Omissis). ritenuto, dunque, di elevare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 320.000 sulla base dei seguenti criteri: sono destinatari dell'aumento a L. 320.000 della detrazione per l'abitazione principale i proprietari, i titolari dei diritti di usufrutto o del diritto di uso o di abitazione che siano in possesso della sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e delle relative pertinenze, escluso ogni altro possesso di immobile, e che rientrino in una delle categorie sotto elencate: 1) pensionati di eta' non inferiore a sessanta anni che, oltre al reddito derivante dall' abitazione principale e dalle relative pertinenze, possiedono esclusivamente un reddito da pensione non superiore a L. 13.000.000 annui lordi e il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare non superi L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; 2) disoccupati, iscritti alle liste di collocamento da almeno tre mesi, con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000; 3) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; 4) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia' previsto ai punti precedenti; l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare che non sia costituita, eventualmente, da quota parte dell'abitazione principale in oggetto e delle relative pertinenze; tutti i redditi indicati ai punti precedenti sono riferiti all'anno 1999; per nucleo familiare si intende quello risultante all'anagrafe del comune di residenza al 1o gennaio 2000; la condizione soggettiva di pensionato, di disoccupato, di portatore di handicap o di famiglia numerosa deve sussistere alla data del 1o gennaio 2000; il soggetto passivo, per avvalersi dell'agevolazione in oggetto deve presentare, mediante consegna diretta o spedizione postale con raccomandata, al comune di Casalgrande, nel periodo compreso tra il 1o maggio ed il 20 dicembre 2000 apposita dichiarazione sostituiva sui modelli predisposti dall'ufficio tributi del comune ai sensi delle leggi n. 15/1968, n. 127/1997, n. 191/1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998; l'indebita applicazione della maggiore detrazione I.C.I. da parte dei soggetti passivi, verra' punita con l'applicazione delle sanzioni vigenti ai sensi di legge. (Omissis).
00A10655

COMUNE DI CASALINCONTRADA

Il comune di CASALINCONTRADA (provincia di Chieti) ha adottato il 28 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 4 per mille (omissis) senza alcuna diversificazione dell'aliquota in relazione alle abitazioni e senza variazione della defrazione che resta quindi invariata nella misura di L. 200.000 come per l'anno 1999. (Omissis).
00A10656

COMUNE DI CASALMAGGIORE

Il comune di CASALMAGGIORE (provincia di Cremona) ha adottato il 29 dicembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, (omissis) l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 2000 nella misura indifferenziata del 5,75 per mille (cinquevirgolasettantacinque per mille); 2) in deroga a quanto previsto dal precedente punto 1) l'aliquota per il 2000 e' fissata nella misura del 4 per mille e per un massimo di tre anni (compreso il 2000), per periodi di imposta annuale rapportati ai mesi nei quali si protrae tale condizione per i soli immobili realizzati per la vendita e rimasti invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili. Trascorso detto periodo massimo, qualora l'immobile risulti ancora invenduto l'imposta viene applicata nella misura ordinaria del 5,75 per mille. 3) di determinare per l'anno 2000 in L. 250.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; Non possono godere della detrazione spettante all'abitazione principale le pertinenze (posti auto, box, autorimesse, soffitte e cantine) salva l'ipotesi di accatastamento unitario con attribuzione di un unico ammontare di rendita catastale; 4) di stabilire che, per il periodo di imposta 2000, e' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purche' l'unita' immobiliare non risulti locata; 5) di stabilire, per l'anno 2000, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5,75 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro; 6) di non avvalersi, (omissis) della facolta' di non ridurre l'aliquota ordinaria per gli immobili oggetto di intervento come previsto dall'art.1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. (Omissis).
00A10657

COMUNE DI CASALOLDO

Il comune di CASALOLDO (provincia di Mantova) ha adottato il 25 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. Di modificare l'imposta comunale sugli immobili ICI per l'anno 2000 come segue: aliquota del 5,5 per mille per tutti gli immobili; L. 240.000 detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis).
00A10658

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA

Il comune di CASALVECCHIO DI PUGLIA (provincia di Foggia) ha adottato il 26 novembree 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 5 per mille per l'abitazione principale; 5,5 per mille per gli altri immobili. (Omissis).
00A10659

COMUNE DI CASANOVA LONATI

Il comune di CASANOVA LONATI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e nella misura del 5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione o in aggiunta all'abitazione principale; di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000. (Omissis).
00A10660

COMUNE DI CASCINETTE D'IVREA

Il comune di CASCINETTE D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato il 25 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura diversificata del 5,3 per mille per le abitazioni principali e del 7 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis).
00A10661

COMUNE DI CASOLI

Il comune di CASOLI (provincia di Chieti) ha adottato il 28 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare nella misura del 5,5, per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000. (Omissis).
00A10662

COMUNE DI CASTEGNERO

Il comune di CASTEGNERO (provincia di Vicenza) ha adottato il 28 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille. Di confermare una detrazione di L. 200.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti passivi: 1) soggetto passivo ove dimora abitualmente nella sua abitazione; 2) soggetto anziano o disabile. con la sola pensione sociale, residente in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purchE' l'abitazione, non locata, sia posseduta dallo stesso a titolo di proprieta' o di usufrutto e che il soggetto vi dimorasse prima del suo trasferimento in istituto di ricovero o sanitario; 3) soggetto passivo che dimora in abitazione a riscatto a condizione che l'assegnatario vi risieda stabilmente e non sia proprietario di altre abitazioni nel territorio comunale. (Omissis).
00A10663

COMUNE DI CASTEL CASTAGNA

Il comune di CASTEL CASTAGNA (provincia di Teramo) ha adottato il 28 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. da applicarsi come segue: aliquota al 5 per mille a) all'abitazione principale (dimora abituale) del soggetto passivo persona fisica, comprese le sue pertinenze (box, cantina, soffitta), intese come parte integrante della stessa anche se accatastate separatamente, purche' a servizio dell'abitazione principale; b) all'abitazione principale (dimora abituale) dei soci assegnatari di cooperative edilizie e proprieta' indivisa; c) all'abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, d) (omissis) e) per gli immobili alla categoria catastale C/1 - negozi e botteghe; aliquota al 6 per mille: indistintamente per tutti gli altri immobili; 2) di fissare in L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale (dimora abituale). (Omissis).
00A10664

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

Il comune di CASTEL DEL GIUDICE (provincia di Isernia) ha adottato il 28 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) anche per l'anno 2000 nel 6 per mille per tutte le unita' immobiliari lasciando inalterata nella somma di L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale. (Omissis)
00A10665

COMUNE DI CASTEL DI CASIO

Il comune di CASTEL DI CASIO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I.C.I. abitazione principale 6,3 per mille; I.C.I. altri immobili 7 per mille; detrazione per abitazione principale L. 220.000. (Omissis).
00A10666

COMUNE DI CASTEL FRENTANO

Il comune di CASTEL FRENTANO (provincia di Chieti) ha adottato il 24 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, con effetto per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili siti nel Comune di Castel Frentano nella misura del 6 per mille. (Omissis).
00A10667

COMUNE DI CASTEL MORRONE

Il comune di CASTEL MORRONE (provincia di Caserta) ha adottato il 28 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di approvare la proposta dell'assessore alle finanze in ordine alla determinazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili. (Omissis).
00A10668

COMUNE DI CASTELBALDO

Il comune di CASTELBALDO (provincia di Padova) ha adottato il 28 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 relativamente all'imposta comunale sugli immobili le aliquote nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2) di confermare in L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis).
00A10669

COMUNE DI CASTELCIVITA

Il comune di CASTELCIVITA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2000, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis).
00A10670

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Il comune di CASTELL'ARQUATO (provincia di Piacenza) ha adottato il 25 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. e le detrazioni gia' in vigore nell'anno 1999, come stabilite con le deliberazioni Codice civile n. 3 del 15 febbraio 1997 e n. 10 del 5 aprile 1997: A) di differenziare le aliquote I.C.I., stabilendo un'aliquota del 5 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale dei residenti, con una detrazione di L. 200.000, ed un'aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, che sono principalmente di proprieta' di persone non residenti in questo Comune. Si precisa che: ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli immobili diversi dalle abitazioni principali posseduti in aggiunta all'abitazione principale, sono assoggettati all'aliquota del 6 per mille, mentre gli immobili adibiti ad abitazione principale, nonche' quelli locati ad inquilini residenti nel Comune e utilizzati da questi come abitazione principale con contratto di locazione regolarmente sottoposto a registrazione, sono assoggettati ad un'aliquota del 5 per mille. Di conseguenza, si ritiene di precisare quanto segue: le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, nonche' quelle locate a residenti, con contratto di locazione regolarmente registrato, sono assoggettate alla aliquota del 5 per mille; le pertinenze delle stesse (garages) vengono pure assoggettate alla aliquota del 5 per mille; le unita' immobiliari sfitte, nonche' quelle locate a non residenti, come precedentemente specificato, sono assoggettate alla aliquota del 6 per mille; le pertinenze delle stesse (garages), vengono pure assoggettate alla aliquota del 6 per mille; le unita' immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella principale e non incluse nelle categorie precedenti (seconde case) sono assoggettate all'aliquota del 6 per mille; le pertinenze delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota del 6 per mille; tutti gli altri beni immobiliari (opifici, terreni, negozi, immobili adibiti ad attivita' produttive etc), indipendentemente dal fatto che siano posseduti da cittadini residenti o da cittadini non residenti, sono assoggettati alla aliquota del 5 per mille. (Omissis).
00A10671

COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE

Il comune di CASTELLO DEL MATESE (provincia di Caserta) ha adottato il 19 aprile 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) I.C.I.: A) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura del 5 per mille; B) di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis).
00A10672

COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE

Il comune di CASTELLUCCIO INFERIORE (provincia di Potenza) ha adottato il 29 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire nella misura del 6 per mille, con effetto dal 1o gennaio 2000, l'aliquota ordinaria dell'I.C.I. in questo Comune per l'anno 2000; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis).
00A10673

COMUNE DI CASTELMOLA

Il comune di CASTELMOLA (provincia di Messina) ha adottato il 29 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). che l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 2000 e' stata determinata al 6 per mille con atto deliberativo di C.C. n. 11 del 29 febbraio 2000; la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' pari a L. 200.000. (Omissis).
00A10674

COMUNE DI CASTELNUOVO bozzente

Il comune di CASTELNUOVO BOZZENTE (provincia di Como) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) l'aliquota ordinaria e' fissata al 6 per mille (sei per mille); 2) la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L.200.000, fino alla concorrenza dell'ammortare dell'imposta, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se la medesima unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun di essi proporzionalmente alla quota e al periodo per i quali la destinazione medesima si verifica; (Omissis).
00A10675

COMUNE DI Castiglione di sicilia

Il comune di CASTIGLIONE DI SICILIA (provincia di Catania) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per cento; 2) di approvare la allegata sub A, dandosi atto che la detrazione per l'abitazione principale di L. 500.000 spetta ai cittadini proprietari ed affittuari delle prime case e residenti nella medesima dimora abituale e che non superino il reddito annuo di L. 35.000.000 e di ridurre a L. 300.000 la suddetta detrazione per coloro i quali superino il reddito annuo lordo di L.35.000.000; (Omissis).
00A10676

COMUNE DI Castilenti

Il comune di CASTILENTI (provincia di Teramo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 e' stabilita nella misura del 4,5 per mille; 2) fissare, nell'importo massimo di L. 250.000, la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.; (Omissis).
00A10677

COMUNE DI Castino

Il comune di CASTINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura: aliquota del 5,00 per mille per i fabbricati abitativi (1 casa); aliquota del 6,50 per mille per i fabbricati abitativi dei non residenti (2 casa); aliquota del 6,00 per mille per i fabbricati industriali, artigianali e altri. 2) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000 annue. (Omissis).
00A10678

COMUNE DI Castri di lecce

Il comune di CASTRI DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; 2) conferma per l'anno 2000 la detrazione sull'abitazione principale in L.200.000 annue. (Omissis).
00A10679

COMUNE DI Castrocielo

Il comune di CASTROCIELO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) l'aliquota dell'imposta per l'anno 2000 e' pari al 5 per mille. (Omissis).
00A10680

COMUNE DI Cavaso del tomba

Il comune di CAVASO DEL TOMBA (provincia di Treviso) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille. (Omissis).
00A10681

COMUNE DI Celano

Il comune di CELANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, per quanto esposto in narrativa, le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 di seguito elencate: a) 4,5 (quattrovirgolacinque) per mille aliquota I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis).
00A10682

COMUNE DI Cesio

Il comune di CESIO (provincia di Imperia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di adottare per l'anno 2000 in attuazione dell'art. 3 comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili. di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Di adottare i criteri per la determinazione della base imponibile previsto dall'art. 5 decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai canoni 48, 51 e 52 lettera a) dell'art. 3 della legge n. 662/1996. (Omissis).
00A10683

COMUNE DI Chiesa in valmalenco

Il comune di CHIESA IN VALMALENCO (provincia di Sondrio) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota per l'esercizio 2000 come di seguito: abitazione principale 5 per mille; altri immobili 6,5 per mille; detrazione abitazione principale L.200.000. (Omissis).
00A10684

COMUNE DI CHIUDUNO

Il comune di CHIUDUNO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, cosi' come applicate nell'anno 1999, nelle misure, cosi' come riportate nella tabella allegata alla presente delibera e di essere considerata parte integrante e sostanziale;

I.C.I. ANNO 2000: TABELLA ALIQUOTE E DETRAZIONI
----> Vedere tabella <----
00A10685

COMUNE DI CIGLIANO

Il comune di CIGLIANO (provincia di Vercelli) ha adottato il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,30 per mille; 2) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale nella misura del 4,30 per mille e la relativa detrazione d'imposta nella misura di L.200.000; 3) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura dell'1 per mille per l'unita' immobiliare inagibili o inabitabili e per immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico che saranno oggetto di
interventi di recupero. (Omissis).
00A10686

COMUNE DI CINISELLO Balsamo

Il comune di CINISELLO BALSAMO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: aliquota ridotta, 2 per mille, per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato applicando le modalita' per la determinazione del canone ed avvalendosi del Contratto tipo locale in conformita' alle condizioni definite dall' Accordo locale per la Citta' di Cinisello Balsamo , ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta il proprietario dell'immobile dovra' depositare copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Ufficio competente del comune di Cinisello Balsamo; aliquota ridotta, 5,2 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti in Cinisello Balsamo per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato a un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. In tale fattispecie rientrano quindi i contratti per gli immobili concessi in locazione stipulati senza avvalersi del Contratto tipo locale in conformita' alle condizioni definite dall' accordo locale per la citta' di Cinisello Balsamo e quindi non rientranti nell'ipotesi prevista al punto precedente; aliquota diversificata, 7 per mille, per le unita' immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 2000 e per le quali non risultino da meno di due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta, essere stati registrati contratti di locazione; aliquota diversificata, 7 per mille, per gli insediamenti di carattere commerciale classificati in categoria catastale D/8; aliquota diversificata, 9 per mille, in deroga alla aliquota massima, per le unita' immobiliari ad uso abitativo che siano tenute sfitte durante l'anno 2000 e per le quali non risultino, da almeno due anni alle date di scadenza dei versamenti dell'imposta, essere stati registrati nei termini di legge contratti di locazione; aliquota ordinaria, 6 per mille, per tutte le altre tipologie di immobili; 2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3) di equiparare all'abitazione principale, ai soli fini dell'applicabilita' dell'aliquota ridotta stabilita per la stessa, le unita' immobiliari che il possessore, a titolo di proprieta' o di altro diritto reale, concede in comodato d'uso gratuito ad ascendenti o discendenti in linea retta fino al secondo grado; 4) di equiparare all'abitazione principale le pertinenze, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo e, precisamente nelle categorie C/2, C/6, C/7, purchE' vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione stessa, l'utilizzo avvenga da parte del titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale di godimento e limi-tatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie catastali sopra menzionate. Gli immobili rientranti nelle predette categorie ed eventualmente posseduti oltre il primo vengono assoggettati all'aliquota ordinaria prevista per la generalita' degli immobili diversi dall'abitazione principale; 5) dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 6) per le pertinenze dell'abitazione principale assoggettate ad aliquota ridotta non spettano ulteriori detrazioni oltre a quella gia' stabilita per l'abitazione medesima. L'ammontare unico della detrazione, qualora non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'immobile adibito ad uso abitativo, potra' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale; 7) di elevare da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'abitazione principale a favore delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale in possesso dei requisiti e secondo i criteri indicati nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 8) nei casi di detrazione maggiorata od aliquota ridotta, deve essere presentata dal Contribuente apposita autocertificazione, per ciascun periodo di imposta, entro il termine di scadenza del versamento in acconto (si veda quanto meglio specificato nell'allegato riguardante i requisiti
in argomento). (Omissis).
00A10687

COMUNE DI CINZANO

Il comune di CINZANO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2000 nelle seguenti forme: A. abitazione principale 6 per mille; B. terreni agricoli //; C. aree fabbricabili 7 per mille; D. altri immobili, 7 per mille; 2) di stabilire che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (duecentomila) rapportato al periodo dell'anno
solare durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis).
00A10688

COMUNE DI CISERANO

Il comune di CISERANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare le aliquote ICI per l'anno 2000 nelle misure seguenti: a) 5 per mille per le abitazioni principali ed assimilati, terreni agricoli ed aree fabbricabili; b) 5,5 per mille su tutti gli altri fabbricati, comprese le pertinenze; 2) di tenere conto della disposizione ex art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge n. 662/1996, per la determinazione della base imponibile; 3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuna di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' o di altro diritto reale, dimora abitualmente in conformita' alle risultanze anagrafiche. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate ed alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito al coniuge legalmente separato o
divorziato. (Omissis).
00A10689

COMUNE DI CISON DI VALMARINO

Il comune di CISON DI VALMARINO (provincia di Treviso) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di conferire per l'anno 2000 la misura dell'aliquota comunale sugli immobili del 5,3 per mille per la abitazioni principali; 2) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,7 per mille per gli altri fabbricati non considerati abitazione principale; 3) di stabilire per l'anno 2000 in L. 250.000 la misura della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis).
00A10690

COMUNE DI Cocquio trevisago

Il comune di COCQUIO TREVISAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di approvare per l'anno 2000, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): ordinaria nella misura del 6,5 per mille anziche' il 5,5 per mille del precedente esercizio; ridotta nella misura del 4,5 per mille per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) invariata rispetto al precedente esercizio; 2) di fissare con decorrenza dal 1o gennaio 2000, la detrazione di L. 200.000, per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis).
00A10691

COMUNE DI Codogne'

Il comune di CODOGNE' (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 4,5 per mille. 2) di fissare, per l'anno 2000, in L. 220.000, la detrazione d'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo. 3) di fissare, anche per l'anno 2000, l'aliquota agevolata dell'1 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti a recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis).
00A10692

COMUNE DI Collebeato

Il comune di COLLEBEATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 6 per mille, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. per tutte le fattispecie di immobili ad eccezione: a) degli immobili ad uso abitativo, di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale sulla base di contratti-tipo, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori, per i quali viene determinata un'aliquota del 5 per mille; b) degli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, per i quali viene determinata un'aliquota dell'8 per mille avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998; 2. di determinare, per l'anno 2000, in L. 200.000 l'importo della detrazione per abitazione principale. 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4. di applicare le disposizioni previste dal comma 9 dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di I.C.I. a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati rurali che non presentino piu' i requisiti di
ruralita'. (Omissis).
00A10693

COMUNE DI Collesalvetti

Il comune di COLLESALVETTI (provincia di Livorno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Aliquote: aliquota per i proprietari di immobili che stipulano contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 : 4 per mille; aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze: 5,5 per mille; aliquota per l'abitazione concessa dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la occupano quale loro abitazione principale e propria residenza (art. 4, regolamento I.C.I.): 5,5 per mille; aliquota per alloggi sfitti non utilizzati e non occupati (art. 7, regolamento l.C.I.): 9 per mille. Detrazioni: L. 240.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze escluse le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (art. 4, regolamento I.C.I.); L. 300.000 per i proprietari di unita' immobiliare aventi i seguenti requisiti: a) nuclei familiari con disabili totali proprietari di un solo immobile e con un reddito lordo complessivo fino a L. 42.000.000; b) titolari di redditi minimi (non superiore a L. 14.000.000 oltre 4.000.000 lorde per ciascun componente il nucleo familiare); c) giovani coppie di eta' non superiore ai trentadue anni al primo gennaio 2000 con un reddito lordo complessivo non superiore a L. 35.000.000; d) ultrasessantacinquenni con reddito lordo complessivo non superiore a
L. 20.000.000 proprietari di una sola abitazione. (Omissis).
00A10694

COMUNE DI COLOGNO MONZESE

Il comune di COLOGNO MONZESE (provincia di Milano) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Aliquote: a) aliquota del 6 per mille (quattro e novanta per mille) da applicarsi alla base imponibile degli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale ed agli immobili beati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali stipulati ai sensi dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; b) aliquota del 6,40 per mille (sei e quaranta per mille) da applicarsi sulla base imponibile degli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; c) aliquota del 9 per mille (nove per mille) da applicarsi alla base imponibile degli alloggi non locati da oltre due anni rispetto all'anno d'imposta. Detrazioni: Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del D.L.vo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Ai sensi dell'art.3, comma 56, della citata legge n. 662/1996, sara' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a.seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La detrazione per abitazione principale e' elevata a L. 400.000, limitatamente ai nuclei familiari all'interno dei quali sono presenti soggetti disabili totalmente non
autosufficienti. (Omissis).
00A10695

COMUNE DI CONTIGLIANO

Il comune di CONTIGLIANO (provincia di Rieti) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di stabilire che: I. l'aliquota da applicare ai fini dell'I.C.I. - Imposta Comunale sugli immobili e' pari a 5,5 per mille, con effetto dal 1o gennaio 2000; Il. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzata. Il Comune puΠeffettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l'abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). VIII. ai sensi del secondo comma dell'art. 58 e D.L.vo 14 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 D.L.vo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha fatto a decorrere dal
1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis).
00A10696

COMUNE DI CORREZZOLA

Il comune di CORREZZOLA (provincia di Padova) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili (l.C.l.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5 per mille (cinque per mille) adottando la detrazione di L. 215.000 - prevista dall'art. 8 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 - per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo cosi' come definita dal regolamento ICI, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione. (Omissis).
00A10697

COMUNE DI COSEANO

Il comune di COSEANO (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50
per mille, da rapportare al valore degli immobili. (Omissis).
00A10698

COMUNE DI CREMONA

Il comune di CREMONA ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: aliquota ordinaria del 5,65 per mille; aliquota del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel territorio del Comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze; aliquota del 4,5 per mille in favore delle ONLUS e degli Enti senza scopo di lucro proprietarie dell'immobile in cui svolgono la loro attivita'; aliquota del 3,65 per mille in favore dei proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle: condizioni definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; aliquota del 7 per
mille per le abitazioni non locate. (Omissis).
00A10699

COMUNE DI CUCEGLIO

Il comune di CUCEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di approvare come decisione finale la proposta della Giunta Comunale n. 2 del 10 gennaio 2000 che determina per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella seguente misura: 5,00 per mille - 1 casa e terreni agricoli; 5,50 per mille - unita' imnmobiliari censite nelle cat. Catastali C/2 - C/6 - C/7; 6,50 per mille - unita' immobiliari non comprese nelle precedenti categorie e terreni edificabili. (Omissis). 3) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene determinata in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis).
00A10700

COMUNE DI CURTI

Il comune di CURTI (provincia di Caserta) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ordinaria 4,5 per mille; detrazione per
abitazione principale L. 200.000. (Omissis).
00A10701

COMUNE DI DESIO

Il comune di DESIO (provincia di Milano) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) D 1) D Aliquote: aliquota ordinaria: 6 per mille; immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze: 5 per mille (garage, box o posto auto, soffitta, cantina); immobili adibiti ad abitazione ma non occupati o non locati: 7 per mille. Detrazioni: L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; L. 300.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale, posseduti a titolo di proprieta', usufrutto, uso o altro diritto reale di godimento. per le famiglie con prevalenza di reddito da lavoro dipendente con una capacita' economica complessiva familiare fino a L. 18.000.000 aumentata di L. 4.000.000 per ogni unita' in aggiunta al capofamiglia. Per, poter usufruire di questa maggiore detrazione il contribuente interessato dovra' presentare apposita istanza all'ufficio tributi del Comune di Desio con allegata la propria denuncia, nonche' quelle dei componenti il nucleo familiare, dei redditi dell'anno 2000 (redditi 1999) entro e non oltre il termine normativamente previsto per la presentazione della denuncia medesima. Agevolazioni: gli immobili ad uso abitazione concessi il locazione da proprietari che hanno aderito al regime locatizio convenzionato sono assoggettati alla medesima aliquota prevista per le abitazioni principali. Per poter usufruire di tale agevolazione il proprietario dell'immobile deve depositare copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, presso l'Ufficio
Patrimonio del Comune. (Omissis).
00A10702

COMUNE DI DORIO

Il comune di DORIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2000: (Omissis).
----> Vedere tabella <----
(Omissis). Il Comune di Dorio considera come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto di
Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente. (Omissis).
00A10703

COMUNE DI DORMELLETTO

Il comune di DORMELLETTO (provincia di Novara) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Di determinare per l'anno 2000 le aliquote ICI nei seguenti importi: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille), detrazione L. 260.000 (e 134,27); altri immobili affittati ai residenti: 6 per mille (sei per mille); altri immobili affittati a non residenti: 6,5 per mille (sei virgola cinque per mille); altri immobili non affittati, aree produttive, aree fabbricabili: 7 per
mille (sette per mille). (Omissis).
00A10704

COMUNE DI DRENCHIA

Il comune di DRENCHIA (provincia di Udine) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I., nella misura del 5 per mille; 2) di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000; 3) di non applicare le altre opzioni
previste dalla legge n. 662/1996. (Omissis).
00A10705

COMUNE DI EBOLI

Il comune di EBOLI (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria del 6 per mille relativa all'imposta Comunale sugli Immobili; 2) stabilire una aliquota per gli immobili destinati ad abitazione e non adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura pari al 6,25 per mille; 3) stabilire una aliquota per gli alloggi non locati nella misura pari al 7 per mille; 4) stabilire, per l'anno 2000, in L. 350.000 (trecentocinquantamila) l'importo da detrarre, fino alla concorrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 5) considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6) considerare abitazione principale le abitazioni concesse a titolo gratuito a parenti entro il secondo grado, con fruizione anche della relativa detrazione ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera e), del D.L.vo del 15 dicembre 1997, n. 446. 7) prevedere la riduzione dell'imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto, per tale stato di inagibilita', non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono tali condizioni. (Omissis).
00A10706

COMUNE DI ERICE

Il comune di ERICE (provincia di Trapani) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene fissata nella misura del 5 per mille;
2) di approvare la proposta di emendamento. (Omissis).
00A10707

COMUNE DI FABRIANO

Il comune di FABRIANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). A - aliquota ordinaria sette per mille (7 per mille); per aree edificabili e le abitazioni non locate; B - aliquota ridotta cinque virgola otto per mille (5,8 per mille); per tutti gli altri fabbricati non compresi nei punti A , C , D , E ; C - aliquota ridotta quattro per mille (4 per mille); per le unita' immobiliari: adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (del gruppo catastale A), determinando la detrazione d'imposta ai fini ICI nella misura di L. 200.000; concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza (del gruppo catastale A), senza alcuna detrazione d'imposta; D - aliquota ridotta quattro per mille (4 per mille); senza alcuna detrazione d'imposta, per i fabbricati ad uso di civile abitazione (categoria catastale A), concessi in locazione a titolo di abitazione principale a canone controllato (ai sensi dei comma 3 e 4 della legge n. 431/1998 e del decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 5 marzo 1999), i cui contratti siano stipulati nell'ambito dell'accordo per il Comune di Fabriano tra UPPI e SUNIA - SICET - UNIAT, depositato presso il Comune di Fabriano il 17 febbraio 2000, prot. n. 6279 del 17 febbraio 2000; E - aliquota ridotta quattro per mille (4 per mille); per la pertinenza, appartenente esclusivamente alle categorie catastali C/2, C/6, C/7, delle unita' immobiliari individuate alla precedente lettera C); F - I contribuenti che hanno diritto alla detrazione di imposta di L. 200.000 per l'abitazione principale, possono detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; Dal 1o gennaio 2000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale e' elevato a L. 400.000 a favore di contribuenti che abbiano compiuto il 65o anno d'eta' entro il 31 dicembre 1999 ed alle seguenti condizioni: siano titolari della sola abitazione principale piu' relativa pertinenza; abbiano un reddito lordo ai fini IRPEF per l'anno 1999 non superiore a L. 11.000.000; che l'immobile dichiarato dal richiedente sia classificato nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4 ,A/5, A/6, con una reddita catastale rivalutata non superiore L. 1.000.000, comprendendo in detto importo anche la rendita della pertinenza; siano titolari di almeno il 50% della proprieta' o del diritto di godimento
dell'abitazione e della pertinenza. (Omissis).
00A10708

COMUNE DI FALCADE

Il comune di FALCADE (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 5,4 per mille in favore dei soggetti residenti nel Comune per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definita nell'apposito regolamento comunale; 5.50 per mille in favore delle abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale; 7 per mille in tutti i restanti casi; salva la possibilita' di provvedere ad eventuali modifiche in sede di approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2000. Di considerare inoltre adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero
o sanitari, purchE' la medesima non risulti locata. (Omissis).
00A10709

COMUNE DI FARA FILIORUM PETRI

Il comune di FARA FILIORUM PETRI (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 6 del D.L.vo n. 504/1992, nella misura del 4,5 per mille, per la ragione indicata in premessa, senza alcuna diversificazione dell'aliquota in relazione alle abitazioni e senza variazione della detrazione che resta, quindi, invariata nella misura di L. 200.000,
come per l'anno 1999. (Omissis).
00A10710

COMUNE DI FAVRIA

Il comune di FAVRIA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. Di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nelle misure seguenti: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille; aliquota per immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 5 per mille; aliquota per alloggi non locati: 7 per mille; aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale: 5 per mille. 2. Di dare atto che la detrazione
d'imposta per la prima casa e' fissata in L. 200.000. (Omissis).
00A10711

COMUNE DI FENEGRO'

Il comune di FENEGRO' (provincia di Como) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2000, nella misura del 5,20 per mille (cinque virgola venti per mille), l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni; 2) di equiparare alle abitazioni principali: a) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; c) unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado. 3) Sono considerate parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze, ancorchE' distintamente iscritte
in catasto. (Omissis).
00A10712

COMUNE DI FERNO

Il comune di FERNO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Delibera: 1) di confermare le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2000. Aliquota: 5,90 per mille; 7 per mille per i soli alloggi non locati. Detrazione: detrazione per l'abitazione principale L. 220.000, beneficio esteso anche all'A.L.E.R. di Varese per il patrimonio d'edilizia residenziale pubblica esistente nel territorio comunale; detrazione di L. 300.000 per le abitazioni principali possedute da contribuenti con
particolari condizioni di carattere sociale. (Omissis).
00A10713

COMUNE DI FEROLETO ANTICO

Il comune di FEROLETO ANTICO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2) di fissare per alcuni fabbricati, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 e dell'art. 14 del regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato con delibera di C.C. n. 3 del 25 marzo 1999, le seguenti aliquote agevolate: 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di fabbricati o unita' immobiliari, ricadenti nel centro abitato (zona A e B del PRG), che risultino essere inagibili o inabitabili e/o fatiscenti; 5 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi di manutenzione straordinaria, cosi' come definiti dall'art. 31 della legge 8 agosto 1978, n. 457, su altri fabbricati o unita' immobiliari, ricadenti nel centro abitato (zona A e B del PRG); con la precisazione che le predette aliquote agevolate sono applicate limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, purchE' i lavori siano iniziati, come evidenziato nella Dichiarazione di Inizio Attivita' presentata al Comune, o i relativi progetti di ristrutturazione, se necessari,
siano presentati nel corso dell'anno 2000. (Omissis).
00A10714

COMUNE DI Ferrara

Il comune di FERRARA (provincia di Ferrara) ha adottato il 21 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). A) aliquota 5,50 per mille. 1) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, dimora abitualmente; 2) unita' immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune; Seduta del 21 Febbraio 2000 Verbale, n. 20/44672/99 C.C. 3) alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti Autonomi per le case popolari; 4) unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata; 5) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, inoltrando apposita comunicazione in tal senso, in carta semplice, all'ufficio I.C.I. del comune, con allegata la dichiarazione dell'istituto di accoglienza del soggetto passivo, se con sede fuori dal comune di Ferrara; 6) unita' immobiliare adibita ad abitazione, acquistata da persona fisica, per il cui acquisto sono state concesse le agevolazioni prima casa , qualora non venga locato; 7) unita' immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3o grado o ad affini fino al 2o grado che la occupano quale loro abitazione principale; 8) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'ufficio del territorio regolare richiesta di variazione ai tini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; 9) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; 10) pertinenze relative alle unita' immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione. B) aliquota 5 per mille: unita' immobiliare di cui al punto A) con rendita catastale rivalutata uguale o inferiore a L. 1.100.000, purchE' il contribuente possieda solo questa; pertinenze relative alle unita' immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione; C) terreni agricoli; aliquota 6 per mille; D) aree fabbricabili, comprendendo fra queste anche quelle concesse aliquota in diritto di superficie (art. 58, comma 1, D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446) 6,50 per mille; E) Abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, 9, per mille; F) Unita' immobiliari tenute a disposizione; altri fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti, volendosi comprendere tra questi anche le pertinenze di cui sopra oltre alla prima, 6,8 per mille; G) Unita' immobiliari possedute in piena proprieta' e ubicate nelle zone colpite dalla ristrutturazione in settori industriali determinanti (settore dell'industria manifatturiera e nel ramo dei servizi alle imprese) Obiettivo 2 , purchE' le predette attivita' si siano insediate in quegli immobili dopo il 1o gennaio 1997, aliquota 4 per mille. Ritenuto, altresi', di applicare per il 2000 alle abitazioni principali indicate ai punti A) 1, A) 2, A) 3, A) 4, A) 5, A) 8, A) 9 e B), limitatamente alle fattispecie indicate per il punto A), fa detrazione di legge L. 200.000, di cui all'art. 8, comma 2, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, modificato dall'art. 58, comma 3, della legge 15 dicembre 1997, n. 446; Visto che l'art. 3 del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50 modifica l'art. 8, (comma 3) del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungendo che la predetta facolta' puΠessere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio sociale o economico ; Ritenuto pertanto indispensabile determinare per il 2000 la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale, limitatamente alle fattispecie a cui e' concessa la detrazione di L. 200.000, a norma dell'art. 3 del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122, nella misura di L. 500.000, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, con gli stessi criteri applicati nel 1999 e con una maggiorazione dei redditi previsti nella misura del 2,1% in conseguenza del tasso tendenziale annuo 1999 calcolato sui numeri indici dei prezzi al consumo delle citta' campione relativo al mese di dicembre, 1999, a favore dei seguenti contribuenti: cittadini che vengono riconosciuti indigenti ai fini dell'esonero dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, secondo i requisiti stabiliti con deliberazione consiliare n. 13534 del 19 luglio 1991, e successivi aggiornamenti; pensionati e portatori di handicap con invalidita' riconosciuta che dispongono del solo reddito da pensione, riferito all'anno precedente a quello cui fa riferimento l'agevolazione, non superiore a L. 15.119.000 arr. annui al lordo delle ritenute fiscali; pensionati e portatori di handicap con riconosciuta invalidita' che dispongono del solo reddito da pensione, inclusi in nuclei familiari con un reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L. 24.422.000 arr., aumentati di L. 1.860.000 arr. per ogni altra persona considerata a carico al fini previdenziali (si considera il reddito dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione); persone in cerca di prima occupazione o disoccupati inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo (relativo all'anno precedente a quello di agevolazione), al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L. 24.422.000 aumentati di L. 1.860.000 arr. per ogni altro familiare che abbia i requisiti per essere considerato a carico ai fini previdenziali. Ritenuto, inoltre, che l'applicazione della maggiore detrazione deve essere subordinata alla condizione che nE' il contribuente nE' i familiari o conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, limitatamente ad una; Ritenuto, infine, di stabilire che per l'applicazione della maggiore detrazione si dovranno adottare le seguenti modalita': i contribuenti interessati, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, saranno tenuti a presentare al settore imposte e tasse del comune, direttamente o con raccomandata, apposita richiesta, autocertificazione, ove dichiarano di possedere i requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I.; tale richiesta potra' essere presentata entro il 20 dicembre qualora l'immobile sia stato acquistato dopo il 30 giugno dell'anno di imposizione; i contribuenti che abbiano trasmesso la richiesta, autocertificazione nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tenere conto della detrazione nella misura richiesta; le richieste, autocertificazioni verranno esaminate dagli uffici competenti dell'amministrazione comunale che, in caso di dichiarazioni non veritiere, applicheranno le sanzioni previste dalla legge. Considerato che tali criteri sono risultati equi nell'esercizio precedente e positiva la applicazione alle famiglie bisognose; Delibera: 1) di adottare per il 2000 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili le aliquote differenziate e le agevolazioni indicate in premessa, cosi' come previsto dall'art. 3, commi 53, 55 e 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2) di concedere l'aumento delle detrazioni per abitazioni principali alle famiglie in stato di
disagio con i criteri di applicazione sopra menzionati; (Omissis)
00A10715

COMUNE DI FICAROLO

Il comune di FICAROLO (provincia di Treviso) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2000 nel seguente modo: aliquota ordinaria 7 per mille unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5.75 per mille; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usofrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ai sensi dello art.3 comma 56 della legge n. 662/1996, 5.75 per mille; terreni agricoli 6.75 per mille; aree fabbricabili 6.75 per mille. 2) Di determinare
la detrazione per abitazione principale in L. 200.000. (Omissis)
00A10716

COMUNE DI FIDENZA

Il comune di FIDENZA (provincia di Parma) ha adottato il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di approvare ad ogni effetto di legge il seguente modo di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dal 1o gennaio 2000: a) conferma delle seguenti modalita' di applicazione dell'imposta stabilita dalla giunta comunale con deliberazione n. 597 del 3 dicembre 1998, esecutiva e dell'assetto delle aliquote adottate per l'anno 1999 con deliberazione del consiglio comunale n. 79 del 28 dicembre 1998, esecutiva. 1) aliquota ordinaria dell'imposta del 4,50 per mille del valore imponibile di qualunque immobile (edifici, aree fabbricabili, altri terreni) e, in particolare: delle abitazioni dal possessore (anche parziario, per la propria quota) concesse in uso gratuito per abitazione principale a parenti in linea retta o collaterale entro il 3o grado; degli alloggi di proprieta' dell'istituto autonomo per le case popolari o da esso comunque gestiti, assegnati in locazione semplice a soggetti aventi i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica e da essi utilizzati per abitazione principale; degli alloggi posseduti dalle societa' cooperative edilizie a proprieta' indivisa assegnati in uso ai propri soci e da questi utilizzati per abitazione principale; 2) aliquota speciale del 6 per mille del valore imponibile per le abitazioni non utilizzate, eccettuate quelle: inabitabili, inagibili o comunque indisponibili, riconoscibili per tali secondo la legge ed il regolamento comunale; considerate abitazioni principali o ad esse assimilate dal regolamento comunale e tenute a disposizione, anche se temporaneamente non occupate; non occupate, per la durata massima di i anno dalla cessazione dell'ultima utilizzazione o dall'autorizzazione amministrativa all'uso o dal riacquisto della disponibilita', da chiunque possedute; costruite per la locazione o la vendita da imprese aventi questo fine esclusivo o prevalente, per la durata massima di tre anni dall'autorizzazione amministrativa all'uso. 3) aliquota dell'imposta dell' 1 per mille del valore imponibile: per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili, oggetto di recupero edilizio; per gli immobili di interesse artistico o architettonico, siti nel centro storico, oggetto di recupero edilizio; per le autorimesse o i posti auto di nuova realizzazione; per sottotetti riutilizzati; per 3 anni dall'inizio dei lavori; b) introduzione delle seguenti ulteriori variazioni di aliquota agevolata ed aumento della detrazione per l'abitazione principale: 1) aliquota dell'imposta del 2 per mille del valore imponibile prevista dall'art. 24 del 19 dicembre 1998, n. 431, per le unita' immobiliari locate a norma delle stesse disposizioni; 2) detrazione di L. 270.000 dall'imposta annua dovuta per l'abitazione principale, quale e' definita dal regolamento (non anche per quelle assimilate); con le riduzioni del valore imponibile e dell'imposta disposte dalla legge e dal regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 78
del 28 dicembre 1998, esecutiva. (Omissis)
00A10717

COMUNE DI FIE' ALLO SCILIAR (VOLS AM SCHLERN)

Il comune di FIE' ALLO SCILIAR (VOLS AM SCHLERN) (provincia di Bolzano) ha adottato il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'imposta comunale sugli immobili nell'anno 2000 le seguenti aliquote: aliquota ordinaria 4 per mille; aliquota per le abitazioni non utilizzate ne come prima abitazione, ne per uso professionale 6 per mille; detrazione per l'abitazione principale: L. 480.000.
(Omissis)
00A10718

COMUNE DI FLORIDiA

Il comune di FLORIDIA (provincia di Siracusa) ha adottato il 27 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di detrarre l'importo di L. 500.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 2000. 2 di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. 3. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sull'immobile per l'anno 2000 nel seguente modo: a) 0,1 per mille per i casi di interventi per recuperare unita' immobiliari inabitabili od inagibili oppure per realizzare autorimesse o posti auto anche pertinenziali o, ancora, utilizzare sottotetti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997; b) 4,50 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti, per quelle dei soci di cooperative a proprieta' indivisa; c) 3 per mille per immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati in sede locale in data 3 ottobre 1999, fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, i sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 della legge; d) 5,50 per mille negli
altri casi. (Omissis)
00A10719

COMUNE DI FONTANELLATO

Il comune di FONTANELLATO (provincia di Parma) ha adottato il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria: 5,25 per mille; b) aliquota per alloggi sfitti ed alloggi tenuti a disposizione (art. 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili): 7 per mille; c) aliquota per immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, sulla base di contratti concordati di cui all'art. 2, comma 3o, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, 4 per mille; 2) di stabilire che per aver diritto all'aliquota ridotta indicata al punto c), il proprietario dovra' presentare all'ufficio tributi copia del contratto di locazione oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indichera' gli estremi della registrazione del contratto di locazione (numero e serie); 3) di riconfermare per l'anno 2000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale nella misura di L. 220.000. (Omissis)
00A10720

COMUNE DI FONTANELLE

Il comune di FONTANELLE (provincia di Treviso) ha adottato il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I.C.I., aliquota del 5 per mille, detrazione per abitazione principale L. 200.000 (articoli 6 e 8 D.L.vo n.
504/1992). (Omissis)
00A10721

COMUNE DI FORENZA

Il comune di FORENZA (provincia di Potenza) ha adottato il 24 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare, come determina, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nella misura seguente: 4 per mille rapportato al valore della prima casa; 6 per mille rapportato al valore degli altri immobili; elevazione della detrazione di imposta per la prima casa da L. 200.000 a L. 250.000 in favore delle persone anziane ultrasessantacinquenni con un reddito familiare imponibile ai fini dell'I.R.P.E.F. non superiore a L. 40.000.000 e con una invalidita' accertata non inferiore al 70% (settanta per cento). Di disciplinare, con successivo atto deliberativo della giunta municipale, le modalita' per la fruizione dell'elevazione della detrazione di
imposta da L. 200.000 a L. 250.000. (Omissis)
00A10722

COMUNE DI FORESTO SPARSO

Il comune di FORESTO SPARSO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'l.C.l., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione e
 
locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 (sei) per mille; aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione ed utilizzazione: 5,5 (cinque virgola cinque) per mille; Di dare atto che la detrazione dell'abitazione principale e'
determinata in L. 200.000. (Omissis)
00A10723

COMUNE DI FRASSINORO

Il comune di FRASSINORO (provincia di Modena) ha adottato il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella seguente misura: a) abitazione principale e relative pertinenze 5,7 per mille; b) altri fabbricati e relative pertinenze 5,9 per mille; c) aree edificabili 5,9 per mille. 2) di prendere atto che, ai sensi dell,art. 8, comma 2, del D.L.vo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo e' di L.
200.000 su base annua; (Omissis)
00A10724

COMUNE DI FUBINE

Il comune di FUBINE (provincia di Alessandria) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. vigente nell'anno 1999, che sara' applicata da questo comune
nella misura unica del 4,5 per mille. (Omissis)
00A10725

COMUNE DI GAIBA

Il comune di GAIBA (provincia di Rovigo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. cosi' come segue: ordinaria 6 per mille; abitazione principale 6 per mille; abitazione principale anziani e disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662 5,80 per mille; abitazioni locate utilizzate come abitazione principale art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556 6 per mille; alloggi non locati 7 per mille; fabbricati non locati destinati ad attivita' produttive (industriali, artigianali), commerciali e direzionali 7 per mille; nuovi insediamenti produttivi di attivita' industriale, artigianale con occupati dipendenti e inizio attivita' nell'anno 2000, 4 per mille; terreni agricoli 7 per mille; aree fabbricabili 7 per mille. 2) di confermare per l'anno 2000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale pari a L. 200.000 e 103,00 (art. 3, comma 55, punto 2,
legge n. 662/1996). (Omissis)
00A10726

COMUNE DI GAMBASSI TERME

Il comune di GAMBASSI TERME (provincia di Firenze) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote l.C.l.: 6 per mille aliquota ordinaria applicata a tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili esclusi quelli di cui ai punti successivi; 7 per mille per le abitazioni non locate e comunque tenute a disposizione, non utilizzate come residenza da alcuna persona ad esclusione di quelle destinate ad attivita' imprenditoriale; 4 per mille per gli interventi di recupero e restauro degli immobili di interesse artistico o architettonico compresi nel piano di recupero del centro storico approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 2 marzo 1990 ai sensi della legge n. 457/1978 e della legge regionale n. 59/1980; 2) di stabilire per l'anno 2000 le seguenti misure di detrazione per l'abitazione principale: a) L. 300.000 per tutte le abitazioni principali e le relative pertinenze cosi' come definite dall'art. 7 del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (l.C.l.); b) L. 400.000 per le abitazioni principali possedute da titolari di reddito ISE (Indicatore della Situazione Economica) inferiore o uguale a L. 15.000.000 aumentato di L. 1.000.000 per le famiglie composto da un unico componente; c) L. 400.000 per le-abitazioni principali possedute da famiglie titolari di reddito ISE (Indicatore della Situazione Economica) inferiore o uguale a L. 17.000.000 che risultino nelle seguenti condizioni: famiglia composta soltanto da ultrasessantacinquenni; famiglia con componente portare di handicap avente percentuale di invalidita' al 100%; famiglia con componente ultrasessantacinquenne non autosufficiente. Il suddetto reddito l.S.E. di L. 17.000.000 e' aumentato di L. 1.000.000 per le famiglie composte da un unico componente. Le condizioni di cui ai punti b) e c) dovranno essere dichiarate mediante compilazione di apposito stampato disponibile presso l'Ufficio Tributi dal Comune da presentare entro la scadenza del pagamento della rata di acconto di ogni anno per il quale viene
richiesta la maggiore detrazione. (Omissis)
00A10727

COMUNE DI GAvardo

Il comune di GAVARDO (provincia di Brescia) ha adottato il 15 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). il comune di Gavardo, provincia di Brescia, con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 15 dicembre 1999 ha determinato l'aliquota I.C.I. nella seguente misura: 5 per mille.
(Omissis)
00A10728

COMUNE DI GEMMANO

Il comune di GEMMANO (provincia di Rimini) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1o) Omissis; 2o) Omissis; 3o) di approvare le tariffe per l'applicazione dell'imposta indicate nella relazione di cui al precedente punto n. 1, approvando quindi le aliquote, le riduzioni e le detrazioni come nella stessa indicate, di cui alle tabelle B) e C) della medesima e qui di seguito integralmente riportate: B) misura delle aliquote per l'anno 2000. Tipologia degli immobili soggetti passivi aliquote per mille: 1) U.I. direttamente adibita ad abitazione principale della persona fisica, soggetto passivo, nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usuftutto o altro diritto reale dimora abitualmente comprese le pertinenze della stessa (Tipologia lettera A e E art. 2 regolamento comunale vigente), 5 per mille; 2) U.I. direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P., etc. comprese le pertinenze delle stesse (Tipologia lettera A e E art.2 regolamento comunale vigente), 5 per mille; 3) U.I. cat. A (immobili per uso abitazione) locata per fini abitativi con contratto di locazione , comodato e/o suo gratuito ex art. 1571 del Codice civile e seguenti, registrato, a soggetti che la utilizzano come dimora abituale e nella quale via abbiano la propria residenza comprese le pertinenze delle stesse (tipologia lettera B e E del regolamento comunale vigente), 5 per mille; 4) U.I. cat. A (immobili per uso abitazione) possedute da persone fisiche soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale non beate e/o comunque non utilizzate come abitazione principale di terzi e/o congiunti e/o tenute a disposizione (cosidette seconde case) (tipologia lettera C del regolamento comunale vigente), 7 per mille; 5) U.I. cat. A (immobili per uso abitazione) possedute da persone fisiche soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale locate a soggetti che non le utilizzano come abitazione principale (tipologia lettera C del regolamento comunale, vigente), 7 per mille; 6 Per tutti gli altri soggetti passivi e per tutte le altre tipologie catastali 5,70 per mille. Nota: A fini esemplificativi e non esaustivi, si chiarisce che: 1o) i fabbricati rurali ad uso abitazione sono soggetti ad imposta secondo le tipologie e le aliquote sopra indicate quando viene a mancare uno dei requisiti essenziali previsti dalla normativa vigente ed indicati nell'art. 2, comma 2, lett. D del regolamento (Requisito del possesso, dell'utilizzazione, della superficie poderale, economico-reddituale, tipologico e dimensionale; 2o) tutti i terreni agricoli e quelli considerati non fabbricabili facenti parti del territorio dell'Ente sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art.4 del regolamento per effetto dell'art. 7, comma 1, lettera h, del D.L.vo n. 504/1992; 3o per aree fabbricabili e non fabbricabili si fa riferimento al requisito di edificabilita' secondo il piano regolatore generale vigente con le specifiche dettate dall'art. 2, lettera G e dall'art. 3 del vigente regolamento comunale I.C.I.; 4o) ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale, agli effetti della applicazione dell'I.C.I. si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze che sono distintamente iscritte al catasto ed hanno rendita autonoma rientranti nella tipologia C2-C6-C7. Dal 1o gennaio 2000 pertanto l'aliquota agevolata spetta oltre che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, anche per le sue pertinenze aventi rendita catastale autonoma e per le stesse puΠessere usufruita anche la parte residua della detrazione che non viene eventualmente utilizzata per l'abitazione principale. C) misura delle riduzioni, o in alternativa, delle detrazioni d'imposta per l'anno 2000. Anche per l'anno 2000, esclusivamente per la tipologia di immobili di cui ai punti n. 1, 2 e 3 del prospetto precedente per tutti i soggetti passivi persone fisiche, detrazione di imposta su base annua di L. 200.000 (diconsi lire duecentomila). Note: 1) ogni soggetto passivo avente diritto alla aliquota agevolata (5 per mille) di cui al punto n. 2 del precedente prospetto, entro il termine di scadenza della prima rata I.C.I. 2000, dovra' produrre la documentazione necessaria a riprova del possesso di tutti i requisiti richiesti e pia precisamente, per i soci di cooperative edilizie, dichiarazione attestante l'avvenuta assegnazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e la residenza, per le unita' immobiliari assegnate degli I.A.C.P., dichiarazione attestante l'avvenuta assegnazione e la residenza; 2) ogni soggetto passivo avente diritto all 'aliquota agevolata (5 per mille) di cui al punto n. 3 del precedente prospetto, entro il termine di scadenza del versamento della prima rata I.C.I. 2000, dovra' produrre la documentazione necessaria a riprova del possesso di tutti i requisiti necessari e piu' precisamente contratto di locazione, comodato, etc, regolarmente registrato e dichiarazione circa la residenza nello stesso del locatario per il quale l'abitazione locata risulta abitazione principale; 3) ogni soggetto passivo che ritiene di avere diritto a riduzioni d'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati puΠpresentare autocertificazione attestante le condizioni ed il periodo durante le quali sussistono tali condizioni da allegarsi alla dichiarazione. Tale autocertificazione deve essere inoltrata al Comune - Ufficio tributi, entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata I.C.I. 2000; 4) l'ufficio tributi, entro i termini previsti dal regolamento potra' effettuare le opportune verifiche e chiedere atti e documenti. Qualora, dalle verifiche effettuate, risulta che vengano a mancare i requisiti richiesti per le agevolazioni e/o riduzioni, si procedera' alla liquidazione della maggiore imposta dovuta con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti. Le autocertificazioni/attestazioni/dichiarazioni in ordine a alle condizioni oggettive e soggettive di ogni contribuente potranno essere formulate secondo quanto previsto dalla cosiddetta normativa
Bassanini 4o) Omissis; 5o) Omissis; (Omissis).
00A10729

COMUNE DI GERANO

Il comune di GERANO (provincia di Roma) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui a D.L.vo n. 77/1995 e successive modifiche, di determinare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I., per l'anno 2000, nelle misure di cui appresso, (Omissis). a) aliquota del 5,50 (cinque virgola cinquanta per mille abitazione principale; b) aliquota del 5 (cinque per mille), per tutti gli immobili (appartamenti) che verranno concessi in affitto ai nuclei familiari, ai quali e' stato ordinato lo sgombero dalle abitazioni dichiarate inagibili per l'evento sismico dell'11 marzo 2000; c) aliquota del 6 (sei per mille) per tutti gli altri cespiti soggetti; 2) di stabilire che per l'anno 2000 verranno applicate unicamente le detrazioni
previste per legge. (Omissis).
00A10730

COMUNE DI GIOIA TAURO

Il comune di GIOIA TAURO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale (detrazione L. 400.000), del 6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; 2. di riservarsi gli altri eventuali provvedimenti previsti dal predetto art. 6 dal momento in
cui gli stessi risulteranno necessari. (Omissis).
00A10731

COMUNE DI GIOVE

Il comune di GIOVE (provincia di Terni) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) per l'anno 2000 confermare le aliquota I.C.I. gia' in vigore nell'anno 1999: abitazione principale, 4,90 per mille; altri fabbricati, 5,50 per mille. Prevedendo le seguenti agevolazioni: riduzione aliquota I.C.I. al 4 per mille per tutti i fabbricati adibiti a prima abitazione siti in Zona A, Centro storico limitatamente ai comparti 1, 2 e 3 (Giove Vecchio); riduzione aliquota I.C.I. al 4 per mille per tutti gli altri fabbricati siti negli stessi comparti della Zona A, Centro storico ove vengono eseguiti interventi di recupero del patrimonio edilizio, cosi' come definito all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, comma 1, lettere b), c), d); l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis).
00A10732

COMUNE DI GORLA MINORE

Il comune di GORLA MINORE (provincia di Varese) ha adottato il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). abitazione principale 4 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale 5.5 per mille. Di applicare l'aliquota del 4 per mille anche ai casi, e con le modalita' e condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento per la disciplina dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, relativi alle agevolazioni per le abitazioni principali, avente
decorrenza dal 1o gennaio 1999. (Omissis).
00A10733

COMUNE DI GORRETO

Il comune di GORRETO (provincia di Genova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. al 6 (sei per mille); determinare la detrazione per la prima casa in L. 400.000 anche al fine di evitare il continuo spopolamento del comune.
(Omissis).
00A10734

COMUNE DI GOVONE

Il comune di COVONE (provincia di CUNEO) ha adottato, il seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille l'imposta comunale; 2) di determinare in L. 200.000 la detrazione da applicare al totale dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenze.
(Omissis).
00A010735

COMUNE DI GRECCIO

Il comune di GRECCIO (provincia di RIETI) ha adottato, il 19 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5,50 per mille pari a quella applicata per il 1999; 2) di determinare in L. 200.000 la
detrazione sulla prima casa. (Omissis).
00A010736

COMUNE DI GREZZANA

Il comune di GREZZANA (provincia di VERONA) ha adottato, il 20 dicembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le seguenti aliquote I.C.I. e detrazioni per l'anno 2000: aliquota del 4 per mille per la determinazione dell'imposta per l'abitazione principale; aliquota del 6,8 per mille per la determinazione dell'imposta per gli altri fabbricati; la detrazione da applicare all'imposta per il possesso dell'abitazione principale in misura di L. 150.000 per i titolari di pensione sociale, senza altri redditi, ad eccezione di quelli derivanti dalle case di abitazione principale. 2) Di applicare le stesse agevolazioni previste per l'abitazione principale anche agli uffici dati in comodato/uso gratuito ai parenti in linea diretta di
primo grado, con le modalita' stabilite nel regolamento dell'I.C.I.
00A010737

COMUNE DI GRIMACCO

Il comune di GRIMACCO (provincia di UDINE) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I., nella misura del 4 per mille; 2) di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitativo principale nella misura di L. 200.000; 3). Di non applicare le altre opzioni previste dalla legge
n. 662/1996; (Omissis).
00A010738

COMUNE DI Guardistallo

Il comune di GUARDISTALLO (provincia di FIRENZE) ha adottato, il 29 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: 1) di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), per l'anno 2000, per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente nel presente dispositivo, nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' direttamente adibita ad abitazione principale, compresa la pertinenza nei termini disciplinati dall'art.4 del vigente regolamento I.C.I.: 5 per mille; aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente, case e appartamenti per vacanze, villaggi turistici compresi nella categoria catastale O , residence: 7 per mille; aliquota aree edificabili: 6 per mille; 2) di aumentare, per l'anno 2000, da L. 200.000 a L. 250.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, solo per i proprietari ultra sessantacinquenni che dispongano di redditi lordi sotto la soglia dei minimi I. N. P. S. maggiorata dell'assegno sociale: a) unico occupante l'appartamento con reddito annuo lordo inferiore a L. 12.252.000; b) per nucleo familiare di due persone con redditi annui lordi inferiori a L.17.357.000; 3) di stabilire, inoltre, che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale e' subordinata, oltre alle condizioni di cui al punto precedente, alle seguenti prescrizioni: a) che il contribuente sia possessore del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione, oltre all'eventuale garage annesso o altra pertinenza (cantina o ripostiglio); b) che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare; c) che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali A/I (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico); d) che il contribuente presenti apposita domanda corredata dalla relativa documentazione all'ufficio tributi del Comune entro la data del 31 ottobre; 4) di specificare, infine, che: a) il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetta anche se il contribuente o suo familiare possieda un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area edificabile, sul quale l'attivita' agricola sia esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa, i cosiddetti orticelli ); b) concorrono a determinare il reddito complessivo annuo lordo per la concessione del beneficio della maggiore detrazione i redditi di pensione e i redditi provenienti da qualsiasi altra fonte, compresi i redditi esenti o soggetti alla ritenuta di acconto a titolo di imposta, con esclusione di quello relativo alla abitazione unica in proprieta'; 5) di stabilire, inoltre, che i contribuenti che si avvarranno delle agevolazioni previste a norma dell'art. 6 del richiamato regolamento 101 - abitazioni concesse a parenti in uso gratuito - presentino all'ufficio tributi entro 31 dicembre dell'anno in cui si intende usufruire dell'agevolazione apposita comunicazione scritta contenente l'indicazione sia del grado di parentela che degli estremi catastali degli immobili oggetto della suddetta agevolazione al fine di
consentire i dovuti controlli allo stesso ufficio tributi.
00A010739

COMUNE DI Gussago

Il comune di GUSSAGO (provincia di BRESCIA) ha adottato, il 20 dicembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: 1) di determinare nella misura del 6 (sei) per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 per tutte le fattispecie di immobili ad eccezione: a) delle abitazioni principali, cosi' come definite dall'art. 8, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n. 504/92 per le quali viene determinata l'aliquota del 5 (cinque) per mille; b) degli immobili ad uso abitativo di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale sulla base dei contratti-tipo, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori, per i quali viene determinata un'aliquota del 4 (quattro) per mille; c) degli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, per i quali viene determinata un'aliquota dell'8 (otto) per mille avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998; d) per gli interventi edilizi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali viene prevista l'aliquota del 4 (quattro) per mille; 2) di determinare, per l'anno 2000, in L. 225.000 l'importo della detrazione per abitazione principale; 3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4) di applicare le disposizioni in materia di I.C.I. previste dal comma 9, dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 33, a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati gia'
rurali che non presentano piu' i requisiti di ruralita'; (Omissis).
00A010740

COMUNE DI INDUNO OLONA

Il comune di INDUNO OLONA (provincia di VARESE) ha adottato, il 23 dicembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I., nella misura del 5,5 per mille; 2) di riconoscere, ai fini del calcolo dell'I.C.I., la detrazione di L. 200.000 (duecentomila) sia per le abitazioni principali che per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli A.L.E.R..
(Omissis).
00A010741

COMUNE DI Inveruno

Il comune di INDUNO OLONA (provincia di MILANO) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), nella misura del 6 (sei) per mille per gli alloggi a disposizione del proprietario e non locati; 2) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili ad esclusione di quelle previste nel precedente punto 1. 3) di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata in L. 200.000 come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, cosi' come modificato dal comma 55 dell'art. 3
della legge n. 662/1996; (Omissis).
00A010742

COMUNE DI Isola della scala

Il comune di ISOLA DELLA SCALA (provincia di VERONA) ha adottato, il 14 febbraio 2000 e il 21 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) modificare l'aliquota adibita ad unita' immobiliare dell'abitazione principale e pertinenze a 5,9 per mille. Le aliquote sono cosi aggiornate: 5,8 per mille unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze; 7 per mille aree edificabili da almeno 3 anni; 7 per mille unita' immobiliari non locate da almeno 3 anni; 6,5 per mille tutti gli altri immobili. 2) Confermare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale in conformita' all'art. 8 della legge n.
504/92 modificato dalla legge 662 art. 1, comma 55. (Omissis).
00A010743

COMUNE DI LA MORRA

Il comune di LA MORRA (provincia di CUNEO) ha adottato, il 30 novembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di approvare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2.000 nella misura del 5,5 per mille (cinque virgola cinquanta per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale nonche' per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati; 2) di approvare l'aliquota agevolata per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2.000 nella misura dello zero per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, escludendo dall'applicazione dell'aliquota agevolata gli immobili oggetto di interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure finalizzati all'utilizzo di sottotetti; La suddetta aliquota agevolata si applica per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 3) di approvare la detrazione di L. 200.000 per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis).
00A010744

COMUNE DI LACES (LATSCH)

Il comune di LACES (LATSCH) (provincia di BOLZANO) ha adottato, il 16 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) con effetto per l'anno 2000 viene fissata la seguente aliquota dell'imposta comunale sugli immobili; 2) 4 per mille per tutte le unita' immobiliari (come abitazione, aree fabbricabili, terreni agricoli ed immobili non esenti dall'imposta ecc.); 3) con effetto per l'anno 2000 viene fissata la seguente detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonche' per gli appartamenti dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata siti nel Comune di Laces: Lire
750.000. (Omissis).
00A010745

COMUNE DI LAERRU

Il comune di LAERRU (provincia di SASSARI) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in questo Comune con effetto dal 1o gennaio 2000; abitazione principale, aliquota al 4,8 per mille; seconde case ed altri immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504/94, aliquota al 5 per mille; detrazione
per abitazione principale: L. 200.000. (Omissis).
00A010746

COMUNE DI LAIVES (LEIFERS)

Il comune di LAIVES (LEIFERS) (provincia di BOLZANO) ha adottato il 21 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). il Comune di Laives ha adottato in data 21 dicembre 1999 la delibera n. 64, esecutiva, per l'aumento, in materia d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), della detrazione per l'abitazione principale, a L. 420.000 e dell'aliquota,
al 4,5 per mille . (Omissis).
00A010747

COMUNE DI LANCIANO

Il comune di LANCIANO (provincia di CHIETI) ha adottato il 29 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I), prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504, nella misura del 6 per mille; 2) di stabilire l'aliquota I.C.I., per l'anno 2000, in ragione del 4 per mille, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, entro i tre anni dalla data di ultimazione, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' di costruzione e alienazione di immobili; 3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4) di stabilire l'aliquota I.C.I., per l'anno 2000, in ragione del 4 per mille, a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili od inabitabili, di immobili di interesse storico e architettonico ubicati nei centri storici. Condizione per beneficiare dell'aliquota agevolata e' la realizzazione degli interventi entro tre anni dalla data di inizio dei lavori. 5) di aumentare da L. 200.000 a L. 500.000 e, comunque, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione dall'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che compete per le abitazioni principali a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, appartenenti alle seguenti categorie: A) famiglie composte da piu' di cinque componenti - o nelle quali siano compresi uno o piu' disabili con invalidita' civile non inferiore al 75% - con reddito familiare imponibile, relativo all'anno 1999, non superiore ai 30 milioni; B) pensionati con reddito familiare non superiore a L. 20.000.000 di reddito imponibile anno 1999, in possesso del solo appartamento ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprieta' del contribuente alla data del 1o gennaio 2000. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; la nozione di famiglia, ai fini dell'applicazione della maggiorazione prevista dal presente provvedimento, e' quella risultante dal vigente ordinamento anagrafico; C) di escludere dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 tutte le unita' immobiliare classificate in catasto A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); D) di fissare al 31 luglio 2000 il termine ultimo per la presentazione delle istanze, nonche' la relativa documentazione, per beneficiare della maggiorazione della detrazione. Il termine e' perentorio, pena la decadenza del beneficio della maggiorazione. L'istanza e la relativa documentazione devono essere consegnate direttamente al Comune Ufficio URP ovvero a mezzo raccomandata semplice, fa fede la data del timbro postale. Le dichiarazioni devono essere rese con atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni; E) di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica per
mancanza delle condizioni previste. (Omissis).
00A010748

COMUNE DI LANDRIANO

Il comune di LANDRIANO (provincia di PAVIA) ha adottato il 28 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermata l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000, nella misura del 5,5 per mille, gia' in vigore nell'anno 1999, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, venivano stabilite le seguenti detrazioni: detrazione sino a L. 500.000 (e 258,23) per gli immobili di valore catastale sino a L. 90.000.000 (e
46.481,12) secondo le tabelle:

BENEFICIARI 2000 ICI LIMITI DI REDDITO DETRAZIONI Pensionati, coniuge a carico di pensionato, portatori di handi- L. 21.000.000 L. 400.000 cap, anziani non autosufficienti disoccupati, cassintegrati L. 25.000.000 L. 370.000 Nucleo familiare composto da almeno 2 persone L. 27.000.000 L. 500.000 Incremento del limite di reddito per ogni familiare a carico Piu' L. 2.500.000
elevati a L. 5.000.000 se
portatori di
handicap

Pertanto i cittadini appartenenti alle categorie e con i redditi di cui in tabella che abitano in fabbricati di categoria catastale A3-A4-A5-A7 potranno acquisire il diritto alla riduzione dell'I.C.I. comunicando la loro situazione al Comune entro il 30 giugno 2000 secondo le modalita' previste dall'amministrazione comunale. (Omissis).
00A010749

COMUNE DI LAurino

Il comune di LAURINO (provincia di SALERNO) ha adottato il 2 marzo 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo Comune per l'anno 2000 con l'aliquota ordinaria del 6 per mille e con le seguenti diversificazione: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 5 per mille; fissare nella misura massima di L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55); (Omissis).
00A010750

COMUNE DI LETINO

Il comune di LETINO (provincia di CASERTA) ha adottato il 28 aprile 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I.C.I.: a) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota nella misura del 5 per mille (cinquepermille); b) di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis).
00A010751

COMUNE DI LETOjanni

Il comune di LETOJANNI (provincia di MESSINA) ha adottato il 13 gennaio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) Omissis 2) confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili al 5,50 per mille, per le seguenti categorie di immobili: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel Comune di Letojanni; b) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti loceta; c) unita' immobiliare, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari; d) unita' immobiliari che i proprietari concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti, tipo definiti negli accordi di cui si sono fatti promotori, fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi; 3) Confermare che, per l'anno 2000, la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel Comune di Letojanni e' di L. 220.000, tale detrazione e' aumentata a L. 270.000 per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni; a) pensionati, ultrasessantacinquenni, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000; c) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie con o senza figli, che sia coniugato o convivente da non oltre tre anni dalla data del 1o gennaio 2000, entrambi di eta' inferiore ai trentacinque anni, che non abbia altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina cantina, ecc.) su tutto il territorio nazionale ed il cui reddito familiare complessivo imponibile IRPEF non sia superiore a L. 12.000.000 pro capite. I limiti di reddito si riferiscono a quanto dichiarato dal contribuente ai fini IRPEF nell'anno precedente; 4) mantenere per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili al 6 per mille, per gli immobili che hanno classificazione catastale A/10 (uffici e studi privati) - B (collegi, convitti, ecc.) - C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, negozi e botteghe, ecc.) - D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.); 5) confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili al 6,50 per mille, per le rimanenti categorie di immobili, non previste ai precedenti punti e di proprieta' o in usufrutto a contribuenti residenti nel Comune di Letojanni; 6) confermare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili al 6,75 per mille, per le rimanenti categorie di immobili, non previste ai precedenti punti e di proprieta' o in usufrutto a contribuenti non residenti nel Comune di Letojanni; 7) confermare l'aliquota ordinaria, per l'anno 2000 nella misura del 6,50 per mille. (Omissis).
00A010752

COMUNE DI LICATA

Il comune di LICATA (provincia di AGRIGENTO) ha adottato il 28 marzo 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aumentare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 determinata nella misura del 5 per mille. (Omissis).
00A010753

COMUNE DI LIMINA

Il comune di LIMINA (provincia di MESSINA) ha adottato il 14 ottobre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare per l'anno 2000 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 504/92 nella misura del 6 per mille. (Omissis).
00A010754

COMUNE DI LOCULI

Il comune di LOCULI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 13 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 per la misura del 5 per mille. (Omissis).
00A10755

COMUNE DI LODI VECCHIO

Il comune di LODI VECCHIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire le seguenti modalita' di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da valere per questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000: aliquota ordinaria 6,5 per mille (sei virgola cinque per mille); aliquota ridotta 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille) per: l'immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale; i locali adibiti ad attivita' commerciali rientranti nelle categorie C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri); detrazione ordinaria L. 200.000 annue per tutti i soggetti aventi diritto; detrazione speciale L. 300.000 annue per soggetti in disagiate condizioni economiche (pensionati con pensione minima, disoccupati ecc. come in premessa meglio precisato e come da accordo siglato nel decorso anno fra questo comune e le Organizzazioni sindacali dei pensionati del Lodigiano). (Omissis).
00A10756

COMUNE DI LONGARE

Il comune di LONGARE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di adottare le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili dovuta dai contribuenti per l'anno 2000: a) aliquota ordinaria del 6,5 (seivirgolacinque) per mille; b) aliquota ridotta nella misura del 5,3 (cinquevirgolatre) per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 2) di prendere atto delle seguenti detrazioni: a) L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; b) L. 250.000 per i seguenti casi: per nuclei familiari i cui componenti con un reddito complessivo lordo inferiore a L. 50.000.000 se da lavoro dipendente e L. 30.000.000 se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidita' superiore al 2/3; e per nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore a L. 50.000.000 se da lavoro dipendente e L. 30.000.000 se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di 3 figli a carico: per nuclei familiari di almeno 2 persone con reddito complessivo lordo da pensione inferiore a L. 25.000.000; c) L. 300.000 per i seguenti casi: per nucleo familiare titolare di reddito lordo da pensione pari o inferiore al doppio del minimo INPS e di quello relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; per i nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore o pari a L. 25.000.000 da lavoro dipendente, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di una persona iscritta alle liste di collocamento in mobilita' lunga; con le precisazioni e modalita' meglio descritte nelle premesse che qui di seguito si intendono integralmente riportate. (Omissis).
00A10757

COMUNE DI LORANZa'

Il comune di LORANZa' (provincia di Torino) ha adottato, il 18 dicembre 1999 e 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di confermare, per l'anno 2000, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili istituita con D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.; b) di stabilire che per l'anno 2000, dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale distribuzione. c) di stabilire per l'anno 2000 nella misura del 7 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. sui fabbricati industriali non utilizzati. (Omissis). a) di approvare la modifica all'art. 4 n. 1 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 1) al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'art. 5 del D.L.vo n. 504 del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come al seguente prospetto: aree del P.R.G. soggette al PEC L. 45.000; aree edificabili comprese nel PRGI L. 50.000. Sulle aree fabbricabili viene applicata l'aliquota del 9%. La stessa aliquota viene applicata sui fabbricati classificabili o classificati nella categoria catastale D), in cui non viene svolta alcuna attivita'. L'aliquota maggiorata va applicata alla porzione di fabbricati inutilizzata o vuota. (Omissis).
00A10758

COMUNE DI LORENZANA

Il comune di LORENZANA (provincia di Pisa) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nelle seguenti misure: 5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze; 6 per mille per tutti gli altri fabbricati. (Omissis).
00A10759

COMUNE DI LORETO

Il comune di LORETO (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le tariffe dell'I.C.I. come di seguito, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: a) 5 per mille, unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze in favore di persone fisiche o soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; b) 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari, con esclusione delle unita' immobiliari adibite a civile abitazione e non regolarmente locate; c) 7 per mille per le unita' immobiliari e pertinenze, come da delibera C.C. n. 103/1999, adibite a civile abitazione, non regolarmente locate, entro 18 mesi dal momento in cui si sono rese disponibili. La maggiore imposizione decorrera' dal periodo successivo a quello di franchigia. Di confermare l'ammontare della detrazione per abitazione principale in L. 200.000. (Omissis).
00A10760

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'arda

Il comune di LUGAGNANO VAL D'ARDA (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) aliquota da applicare sulla base imponibile per l'anno 2000: 6,00 per mille (seipermille); 2) aliquota da applicare sulla base imponibile per l'anno 2000 per le abitazioni principali: 5,5 per mille (cinquevirgolacinquepermille); 3.1) detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta L. 250.000; 3.2) detrazione d'imposta di L. 300.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta appartenente ad una delle seguenti categorie: a) portatore di handicap in possesso dell'attestato di invalidita' civile e beneficiano della relativa rendita erogata dal Ministero degli interni; b) titolari di pensione sociale erogata dall'INPS. I contribuenti di cui al presente punto 3.2 dovranno presentare apposita richiesta ed autocertificazione nella quale devono dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di L. 300.000. La richiesta autocertificazione dovra' essere presentata al comune - Ufficio Tributi - oppure spedita per posta a mezzo raccomandata entro la data di scadenza dell'acconto I.C.I. (prima rata) per l'anno 2000. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 472/1998. Dalla maggiore detrazione di L. 300.000 restano escluse tutte le abitazioni classificate A/1, A/8, e A/9. a' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4) stabilire un'aliquota agevolata del 3% (trepermille) e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. (legge 27 dicembre 1997, n. 449 - art. 1 - comma 5). (Omissis).
00A10761

COMUNE DI LUSCIANO

Il comune di LUSCIANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 23 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). confermare, per l'anno 2000, l'aliquota del 5,5 per mille ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti nel territorio del comune di Lusciano, secondo quanto consentito dall'art. 6 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis).
00A10762

COMUNE DI LUSERNETTA

Il comune di LUSERNETTA (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 6) di valersi della possibilita' ex art. 4 D.L. 09.98.96, n. 437 (come convertito in Legge 24 ottobre 1996, n. 556) ed ex art. 3 della legge n. 662/1996, fissando l'aliquota I.C.I. al 6% per tutti gli immobili, confermato in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis).
00A10763

COMUNE DI LUSIA

Il comune di LUSIA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire nella misura unica del 5 (cinque) per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000. (Omissis).
00A10764

COMUNE DI MADIGNANO

Il comune di MADIGNANO (provincia di Cremona) ha adottato, l'11 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille); (Omissis). 3) di determinare la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale in L. 200.000, come previsto dall'art. 3, comma 55, punto 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis).
00A10765

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO

Il comune di MAGLIANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille. Di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o l'inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. Alla dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' il contribuente allega idonea documentazione o in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1068, n. 15. Di stabilire in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto ed adibita ad abitazione principale, rapportate al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, e di stabilire per tali unita' immobiliari una detrazione d'imposta di L. 500.000. Di stabilire altresi' l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che avranno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. (Omissis).
00A10766

COMUNE DI MAletto

Il comune di MALETTO (provincia di Catania) ha adottato, il 15 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di applicare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del sei virgola cinque per mille; b) di applicare per l'anno 2000 l'aliquota ridotta della imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis).
00A10767 comune di MANDURIA

Il comune di MANDURIA (provincia di Taranto) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille per l'anno 2000. Di stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota ridotta per la prima casa, al 4,5 per mille. Di stabilire per l'anno 2000 la detrazione di imposta pari al L. 300.000 relativamente all'abitazione principale. Di dare altresi' atto che il valore delle aree fabbricabili, ai fini dell'imposta, e' quello corrente di mercato. (Omissis).
00A10768

COMUNE DI MARIGLIANELLA

Il comune di MARIGLIANELLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 22 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di revocare la propria deliberazione del 1o febbraio 2000, n. 20 avente oggetto: determinazione aliquota I.C.I. e agevolazioni per l'anno 2000; 2) di determinare in questo comune per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: 5,5 per mille per la prima abitazione e per tutte le unita' immobiliari tassabili; 6 per mille per la seconda abitazione; sulla prima abitazione la detrazione di L. 200.000, con la seguente agevolazione: da L. 200.000 a L. 300.000 nei seguenti casi: a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini Irpef, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 25.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 25.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; c) famiglie numerose con nucleo familiare composta da sei o piu' componenti al 1o gennaio 2000, con reddito familiare, riferito all'anno 1999, non superiore a L. 14.000.000 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se trattasi di lavoratore dipendente e non superiore a L. 11.000.000 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se trattasi di lavoratori autonomi; d) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini Irpef, di L. 25.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; e) lavoratori in cassa integrazione con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di L. 25.000.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico. L'agevolazione di cui sopra viene concessa a condizione che nessun familiare dimorante nell'appartamento possiede al 1o gennaio 2000 altre proprieta' immobiliari (fabbricati e terreni) oltre quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione. (Omissis).
00A10769

COMUNE DI MARRUBIU

Il comune di MARRUBIU (provincia di Oristano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille e del 3 per mille per i possessori della prima casa che effettuano interventi volti al recupero di unita'' immobiliari inagibili o inabitabili. Di fissare la detrazione nella misura di L. 200.000. (Omissis).
00A10770 comune di MARTINO SULLA MARRUCINA

Il comune di MARTINO SULLA MARRUCINA (provincia di Chieti) ha adottato, il 10 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis) 1) per quanto di competenza di questo Consiglio Comunale (Omissis) confermare, per l'anno 2000 le seguenti aliquote e modalita' applicative relative all'I.C.I., come fissate dalla Giunta comunale con proprio atto n. 11 del 17 febbraio 2000, esecutivo. 2) conseguentemente fissare come segue le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale I.C.I per l'anno 2000: a) aliquota ordinaria per tutto il territorio comunale: cinque virgola cinque per mille; b) aliquota ridotta per l'abitazione principale del contribuente: cinque per mille; c) aliquota maggiorata per abitazione non locata: sei virgola ciuque per mille. 3) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 4) stabilire che Abitazione non locata e' quell'abitazione non occupata stabilmente ed in modo continuativo per un periodo di almeno sei mesi. 5) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 6) dare atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro titolo reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente (Omissis).
00A10771

COMUNE DI MASCALUCIA

Il comune di MASCALUCIA (provincia di Catania) ha adottato, il 3 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). stabilire l'aliquota riguardante gli immobili per l'anno 2000 nella misura del 4,80 per mille per le abitazioni principali e del 5,70 per mille per altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni, con una detrazione, per l'abitazione principale, nella misura prevista dalla vigente normativa, pari a L. 200.000. (Omissis). Avvertenza: lo stesso comune, con lettera prot. N. 12733 del 24 maggio 2000, comunica il numero del conto corrente postale per l'attivazione diretta della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili: c/c postale n. 12920948 intestato al comune di Mascalucia - Servizio tesoreria comunale - I.C.I.
00A10772

COMUNE DI MASLIANICO

Il comune di MASLIANICO (provincia di Como) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000 le seguenti aliquote, da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il D.L.vo n. 504/1992: nella misura del 4,8 per mille: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del contribuente (e relative pertinenze quali il garage, il box o posto auto, la soffitta e la cantina se ubicata nel medesimo edificio o complesso immobiliare) utilizzate da persone fisiche soggetti passivi e soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa. Altre unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie A, B, C, D; nella misura del 7 per mille: abitazioni secondarie non locate. 2) di stabilire la misura della detrazione, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, in L. 200.000. (Omissis).
00A10773

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

Il comune di MASSA DI SOMMA (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Aliquota 1999: 5,5 per mille, ordinaria; 5,5 per mille, abitazione principale; 6,5 per mille, fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662. Detrazione maggiore di L. 200.000 valida per tutti i contribuenti, fissata in L. 200.000. (Omissis).
00A10774

COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

Il comune di MAZARA DEL VALLO (provincia di Trapani) ha adottato, il 28 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). avvertenza: la presente deliberazione integra quella del 26 ottobre 1999 gia' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1999. Delibera: approvare il punto 5 all'O.d.G: Aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico localizzati nel centri storici . (Omissis).
00A10775

COMUNE DI MEINA

Il comune di MEINA (provincia di Novara) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nei seguenti importi: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: aliquota 5 (cinque) per mille - detrazione di lire 350.000 = (trecentocinquantamila); aree fabbricabili: aliquota 6,5 (sei virgola cinque) per mille; altri immobili: aliquota del 7 (sette) per mille. (Omissis).
00A10776

COMUNE DI MERATE

Il comune di MERATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote I.C.I.: una pari al 4,5% da applicare alle abitazioni principali, intese ai sensi dell'art. 8 D.L.vo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune che ha deliberato la riduzione oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa purchE' anch'essi residenti nel Comune nonche' alle pertinenze intese ai sensi dell'art. 8 del proprio Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ; una ordinaria pari al 5% da applicare sul valore di tutti gli altri immobili. (Omissis).
00A10777

COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO

Il comune di MERCATELLO SUL METAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire e confermare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo n. 504/1992 come sostituito dal 53o comma, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, nella misura del 6 per mille; 2) ai sensi dell'art. 8, 2o comma, del D.L.vo n. 504/1992 come sostituito dal 55o comma, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 rapportate al pericolo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3) per l'applicazione dell'imposta, si fa esplicito riferimento alla normativa in vigore. (Omissis).
00A10778

COMUNE DI MERCENASCO

Il comune di MERCENASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota l'I.C.I. nella misura unica del cinque per mille, come determinato con deliberazione G.C. n. 4 del 20 gennaio 2000, e la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in lire 220.000. (Omissis).
00A10779

COMUNE DI MERONE

Il comune di MERONE (provincia di Como) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Il Comune di Merone ha adottato con deliberazione n. 66 in data 16 dicembre 1999 quanto segue in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: (Omissis) 1) di confermare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) nella misura del 4,9 per mille; 2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 2000, nella misura di L. 343.000 = (trecentoquarantatremilalire) annue. (Omissis).
00A10780

COMUNE DI MESSINA

Il comune di MESSINA, ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) abitazione principale - 4 per mille - detrazione d'imposta L. 200.000; 2) immobili locati a fitto concordato, a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste dagli accordi, definiti in sede locale, ai sensi dell'art. 2, comma 3o, della legge n. 431/1998 - 3,50 per mille; 3) immobili ad uso abitativo non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni - 7,50 per mille; 4) altri immobili - 6,30 per mille - ; 5) le abitazioni concesse in uso gratuito, con contratto registrato, a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse abitazioni hanno stabilito, la propria residenza, da almeno tre anni, sono equiparate alla abitazioni principali (4 per mille e detrazioni d'imposta di L. 200.000). (Omissis).
00A10781

COMUNE DI MIANE

Il comune di MIANE (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille, con eccezione delle aree fabbricabili e delle seconde case per le quali l'aliquota viene fissata nella misura del 6,5 per mille; 2) di elevare da L. 20.000 a L. 250.000, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis).
00A10782

COMUNE DI MIGGIANO

Il comune di MIGGIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 al 5,5 per mille come stabilito con delibera della G.C. n. 153/1998. (Omissis).
00A10783

COMUNE DI MIGLIARO

Il comune di MIGLIARO (provincia di Ferrara) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di approvare e fare propria la richiesta presentata dalle OO.SS. dei pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP, CUPLA, riconoscendo per i contribuenti in particolare situazione di carattere sociale, l'aumento di detrazione di imposta I.C.I. per l'abitazione principale, fino all'importo massimo di L. 500.000 (da L. 200.000 a L. 500.000) per l'anno 2000, nonche' l'aggiornamento del reddito degli stessi, incrementando dell'1,6% il reddito di riferimento dell'anno 1999 e quindi i limiti di reddito proposti, come risulta dall'allegato prospetto; pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione, nell'anno 1999, non superiore a L. 15.050.000; pensionato con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000 + 1.860.000 per ogni persona a carico; portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1999 non superiore a L. 15.050.000; portatore di handicap con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000 + L. 1.860.000 per ogni persona a carico; disoccupato con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000 + L. 1.860.000 per ogni persona a carico; lavoratore in cassa integrazione straordinaria in mobilita' - con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000 + L. 1.860.000 per ogni persona a carico; titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti (solo se non gia' beneficiario secondo quanto previsto ai punti precedenti). N.B. Si precisa che l'agevolazione in questione e' subordinata alla condizione che ne il contribuente ne i familiari conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze; queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, limitatamente ad una per ciascuna categoria. La richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata, entro il mese di giugno 2000 al Settore Ragioneria - Ufficio Tributi del Comune di Migliaro - Piazza XXV Aprile n. 8 - oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000, gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.L.vo n. 504/1992. (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota nella misura unica del 7 per mille dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai contribuenti interessati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni. (Omissis).
00A10784

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

Il comune di MILITELLO IN VAL DI CATANIA (provincia di Catania) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di non approvare la proposta dell'Amministrazione Comunale avente per oggetto: confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis).
00A10785

COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA

Il comune di MISANO DI GERA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000: l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille; non applicare ad eccezione della detrazione ordinaria di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2) Di stabilire per gli alloggi non locati l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 7 per mille. (Omissis).
00A10786

COMUNE DI MISTERBIANCO

Il comune di MISTERBIANCO (provincia di Catania) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella del 20 ottobre 1999 gia' pubblicata nel S.O. n. 13 nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000. 1) aliquote d'imposta: a) aliquota abitazione principale: 5%; b) aliquota unita' immobiliari iscritte alla categoria catastale D : 6,5%; c) aliquota unita' immobiliari diverse da quelle di cui al punto a) e b): 6%. 2) detrazioni d'imposta: d) detrazione abitazione principale: L. 350.000; e) detrazione di L. 500.000 per le sottoelencate categorie di contribuenti, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.L.vo n. 504/1992, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo a condizione che il contribuente non possieda altra unita' immobiliare (fabbricati e terreni) oltre a quella per cui viene chiesta la detrazione, su tutto il territorio nazionale; inoltre il fabbricato deve appartenere alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed il valore catastale aggiornato non deve superare L. 100.000.000: sub 1) nuclei familiari con unica pensione sociale o assegno sociale; sub 2) nuclei familiari al cui interno e' presente un portatore di handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/1992 con attestato di invalidita' al 100% e nuclei familiari con minori in affido a condizione che il rispettivo reddito annuo complessivo familiare imponibile Irpef 1999 non superi lire 23.000.000 oltre lire 1.000.000 per ogni familiare a carico; sub c) disoccupati che risultano iscritti all'ufficio di collocamento da almeno 12 mesi al 31 maggio 2000, con reddito del nucleo familiare imponibile Irpef 1999 non superiore a lire 10.000.000 oltre lire 1.000.000 per ogni familiare a carico. La fruizione della detrazione di cui al punto e) e' subordinata alla presentazione di istanza in carta semplice, attestante la sussistenza dei relativi requisiti (anche mediante auto-certificazione), indirizzata all'Ufficio Tributi dell'Ente, entro e non oltre il termine di versamento della prima rata dell'imposta per l'anno 2000. (Omissis).
00A10787

COMUNE DI MOMBASIGLIO

Il comune di MOMBASIGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del sei per mille per tutti gli immobili; di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di lire 200.000. (Omissis).
00A10788

COMUNE DI MONTEDORO

Il comune di MONTEDORO (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). modificare la propria deliberazione n. 5 del 14 febbraio 2000, nel senso che per l'anno 2000 per tutte le unita' immobiliari dovra' applicarsi una aliquota I.C.I. pari al 6 per mille. (Omissis).
00A10789

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

Il comune di MONTEFIORE CONCA (provincia di Rimini) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare, per l'anno 2000, omissis le aliquote d'imposta per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), nella misura di seguito meglio specificata: aliquote: 1) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa per: a) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 5,9 per mille; b) unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale 5,9 per mille; c) unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta che la utilizzi come abitazione principale 5,9 per mille; 2) tutte le restanti unita' immobiliari 7,0 per mille; di aumentare, omissis a lire 300.000 la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del D.L.vo n. 504/1992, e sue successive modifiche ed integrazioni, ai contribuenti appartenenti a nuclei familiari composti da pensionati ultrasessantenni con reddito complessivo non superiore a L. 13.200.000 per persona, escludendo dal calcolo di detto limite le seguenti tipologie di reddito: a) redditi derivanti dalla casa di proprieta' (comprese le eventuali pertinenze) adibita ad principale; b) emolumenti percepiti per lavori socialmente utili; c) tutti i redditi esenti IRPEF; d) emolumenti arretrati. (Omissis).
00A10790

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Il comune di MONTEGABBIONE (provincia di Terni) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, omissis, per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura unica del 6 per mille; 2) di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 3) di pubblicare per estratto la deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (Omissis).
00A10791

COMUNE DI MONTEGIOCO

Il comune di MONTEGIOCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota di imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille; (Omissis). 3) di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8 D.L.vo n. 504/1992 e' nella misura legale di L. 200.000. (Omissis).
00A10792

COMUNE DI MONTEGIORDANO

Il comune di MONTEGIORDANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 16 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2) di stabilire per l'anno 2000 per l'Imposta Comunale sugli Immobili: a) l'aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati; b) l'aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili e i terreni agricoli, se dovuta per quest'ultimi; c) la detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale; d) considerare abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, a condizione che gli stessi siano coniugati o conviventi in coppie di fatto. (Omissis).
00A10793

COMUNE DI MONTERENZIO

Il comune di MONTERENZIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota ordinaria nella misura del 5 (cinque) per mille in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e di confermare per tutti gli altri immobili una aliquota maggiorata nella misura del 7 (sette) per mille; 2) di dare atto che le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura stabilita dal Regolamento ICI, anche se accatastate autonomamente possono usufruire dell'aliquota ordinaria del cinque per mille, ma non della detrazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 3) di riconoscere, per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 8 del D. L.vo n. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato D.L.vo n. 504/1992 la detrazione minima di L. 200.000; 4) di dare atto che i proprietari o equipollenti delle unita' immobiliari adibite ad abitazione, se locate a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare per l'anno 2000 dell'aliquota ordinaria stabilita nella misura del cinque per mille e non potranno usufruire della detrazione di cui al punto 3) a meno che dette unita' immobiliari non siano concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che potranno usufruire dell'aliquota ordinaria stabilita nella misura del 5 per mille ma che non potranno comunque usufruire della detrazione di cui al punto 3); 5) di prendere atto che la detrazione di L. 200.000 dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 6) di riconoscere, con riferimento a quanto previsto dall'art. 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni la detrazione totale di L. 300.000 ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: a) l'appartamento abitato deve essere l'unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2000, nel caso in cui l'appartamento sia adibito a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare, diritto di usufrutto, uso o abitazione; b) aver compiuto il 65o anno di eta' alla data del 1o gennaio 1999; c) essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a L. 13.900.000 annui lordi (riferito all'anno 1999) per nuclei familiari composti da una persona e non superiore a L. 23.200.000 (riferito all'anno 1999) per nuclei familiari composti da due persone. (Omissis).
00A10794

COMUNE DI MONTEROSI

Il comune di CAGLIO (provincia di Viterbo) ha adottato, l'11 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare (Omissis), l'aliquota ICI per l'anno 2000 nel seguente modo: 5% per la prima casa; 5,5% per la seconda casa. (Omissis).
00A10795

COMUNE DI MONTOPOLI in val d'arno

Il comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (provincia di Pisa) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). estratto della deliberazione dal Comune di Montopoli in Val D'Arno (PI) in materia di aliquota ICI per l'anno di imposta 2000

ALIQUOTE E DETRAZIONI DELIBERATE
DAL COMUNE PER L'ANNO 2000

=====================================================================
Aliquota |Detrazione| Tipologia unita' immobiliare =====================================================================
| |Abitazione principale, utilizzata da soci
| |delle cooperative edilizie a proprieta'
| |indivisa; alloggio regolarmente assegnato da
| |istituto autonomo per le case popolari;
| |abitazione non locata posseduta da soggetto
| |anziano o disabile che ha acquisito la
| |residenza presso un istituto di ricovero o 5 per mille | 200.000 |sanitario a seguito di ricovero permanente. ---------------------------------------------------------------------
| | Abitazione concessa in uso gratuito dal
| |possessore ai familiari (parenti in linea
| |retta entro il 20 grado, affini in linea
| |retta entro il 1° grado che la utilizzano
| |come abitazione principale e vi siano
| |residenti; abitazione locata con contratto
| |registrato a soggetto che la utilizza come 5 per mille | NO |abitazione principale. ---------------------------------------------------------------------
| | Pertinenza dell'abitazione principale (al
| |massimo una unita' per la categoria C2 ed 5 per mille | NO |una unita' per la categoria C6) --------------------------------------------------------------------- 6,5 per mille| NO |Alloggi non locati ---------------------------------------------------------------------
| |Tutti gli altri immobili (fabbricati ad uso
| |abitativo; alloggi locati a soggetti che non
| |li utilizzano come abitazione principale; 5,5 per mille| NO |aree fabbricabili; terreni agricoli)

1) la maggiore detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale e' concessa su richiesta dell'interessato nei seguenti casi; a) nuclei familiari composti da ultrasessantacinquenni, con reddito pro-capite (il reddito della pensione di guerra e il reddito derivante dall'abitazione principale non concorrono alla determinazione del reddito) derivante dal solo reddito di pensione non superiore a L. 13.000.000 annui non proprietari di altri immobili oltre quello di abitazione compreso i locali accessori usati direttamente; b) nuclei familiari al cui interno vi sia un portatore di handicap e per i quali risultino le condizioni economiche di cui al precedente punto a). La pensione di accompagnamento non concorre alla determinazione del reddito. c) nuclei familiari che si trovino in stato di comprovata indigenza (certificato dall'ufficio politiche sociali) e proprietari di unica abitazione che deve essere utilizzata come abitazione principale dal proprietario; la domanda deve essere presentata in carta libera entro il 20 maggio 2000 producendo la seguente documentazione: copia del modello di Certificazione dei redditi (C.U.D.) relativo all'anno 1999; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (Mod. Unico o 730). nonche' copia della dichiarazione iniziale ed eventuali denuncie di variazione I.C.I.; dichiarazione di non essere in possesso di altri immobili oltre quello di abitazione; eventuali certificazioni comprovanti lo stato di handicap o di indigenza; 2) si considera adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti beata; 3) si considerano ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, altresi', adibite ad abitazione principale, le unita' immobiliari posseduti da enti che operano senza scopo di lucro e quelli concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari cosi' come specificato: ascendenti e discendenti in linea retta entro il 20 grado; affini in linea retta entro il 10 grado, con l'obbligo di essere adibita ad abitazione principale ed avere ivi la residenza (senza detrazione per l'abitazione principale). (Omissis).
00A10796

COMUNE DI MORANSENGO

Il comune di MORANSENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 7 per mille, con detrazione fissa per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di L. 230.000. (Omissis).
00A10797

COMUNE DI MURLO

Il comune di MURLO (provincia di Siena) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di approvare, per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con le aliquote indicate in premessa e che qui di seguito vengono riportate: aliquota ordinaria 6.0 (per mille); aliquota abitazione principale 5.2 (per mille); aliquota altre abitazioni 7.0 (per mille). 2) di elevare ai sensi della legge 662/1996, art. 3 comma 55 la detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 2000 a L. 300.000 (trecentomila) nei casi in cui: il soggetto passivo e' proprietario di una unica abitazione; (che deve essere di categoria A/2 o A/3 o A/4), ha avuto un reddito familiare, nell'anno 1999, da lavoro dipendente o assimilato inferiore a L. 20.000.000 (imponibili Irpef nell'anno 1999). a' considerata parte integrante dell'abitazione una sola pertinenza anche se iscritta distintamente in catasto. Nel nucleo familiare del soggetto passivo proprietario di una unica abitazione (che deve essere di categoria A/2 o A/3 o A/4). a' presente un invalido totale , beneficiario del'indennita' di accompagnamento. 3) di stabilire che chi intende usufruire dell'elevazione della detrazione principale a L. 300.000 dovra' presentare apposita richiesta entro il 30 luglio 2000 su specifici modelli predisposti dall'Ufficio tributi; (Omissis).
00A10798

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Il comune di MUSILE DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.): aliquota del 4,75 per mille per: a) gli immobili adibiti ad abitazione principale; b) gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale; c) pertinenze dell'abitazione principale di cui al punto a) e b); d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni; aliquota del 6,50 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; detrazione per le abitazioni adibite ad abitazione principale, esclusi gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela adibiti a loro abitazione principale: Lire 250.000; detrazione per i soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate: fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale di soggetti passivi d'imposta assistiti in via continuativa dal Comune e che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate, previa attestazione del Responsabile del Servizio Sociale. (Omissis).
00A10800

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

Il comune di NERVESA DELLA BATTAGLIA (provincia di Treviso) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote per l'Imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria: 5,30 per mille; detrazione abitazione principale: Lire 200.000 altre aliquote: a) 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalla imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili. Detta aliquota e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della stipulazione del contratto di vendita, e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata, l'impresa deve effettuare immediata comunicazione all'Ufficio del Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. L'impresa deve comunicare all'Ufficio tributi del comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto; b) 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; c) 4,90 per mille abitazione principale; d) 4,90 per mille pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto e classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio delle unita' immobiliari adibita ad abitazione principale delle persone fisiche, fino ad un massimo di n. 3 unita' immobiliari per ciascuna abitazione; e) 4,90 per mille abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta residenti nella stessa, fino al primo grado. Il contribuente interessato dovra' presentare apposita autodichiarazione all'Ufficio Tributi entro il termine previsto per il versamento della prima rata dell'imposta; f) 6 per mille per le abitazioni sfitte con esclusione: - delle unita' immobiliari tenute a disposizione dei figli che si impegnino ad occuparla entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori. A tal fine il contribuente dovra' presentare apposita autodichiarazione indicante la data di ultimazione dei lavori ed il nominativo del figlio cui la stessa e' destinata; - degli immobili gia' destinati alla locazione, con precedente regolare contratto, entro un anno dalla data in cui gli stessi risultino sfitti. A tal fine il contribuente dovra' presentare apposita autodichiarazione, entro la scadenza del versamento della prima rata dell'imposta, indicante la data nella quale la locazione ha cessato gli effetti; - delle unita' immobiliari sottoposte a procedura giudiziaria esecutiva o cautelare. A tal fine il contribuente dovra' presentare apposita autodichiarazione, entro la scadenza del versamento della prima rata dell'imposta, indicando gli estremi del provvedimento giudiziale. Detrazioni a) L. 200.000 immobili, diversi dall'abitazione principale, concessi in locazione a nuclei familiari in situazioni di disagio abitativo, iscritti negli elenchi per l'accesso agli alloggi di edilizia economico popolare e non abbiano avuto l'assegnazione a causa della carenza degli stessi. b) L. 500.000 per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solamente redditi di lavoro dipendente o pensione per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo e' composto da una sola persona) o non superiore al doppio (se il nucleo e' composta da 2 o piu' persone) e dichiarino inoltre di non possedere altre unita' immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze. c) L. 300.000 per le abitazioni principali interessate dai disagi derivanti dall'attivita' di estrazione ghiaia site nelle seguenti vie: via Foscarini - via Dei Santi - via Madonnetta - Via Priula nel tratto compreso tra gli incroci di via Madonnetta e via Foscarini. Sono considerate abitazioni principali, ai fini della detrazione, le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis).
00A10800

COMUNE DI OLTRE IL COLLE

Il comune di OLTRE IL COLLE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo Comune come segue: 7 per mille per la generalita' dei soggetti passivi, comprese le abitazioni principali, con una detrazione ordinaria, per queste ultime di L.300.000 annue. (Omissis).
00A10801

COMUNE DI OME

Il comune di OME (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota 7 per mille con riduzione al 4 per mille per abitazione principale, con detrazione di L. 500.000. (Omissis).
00A10802

COMUNE DI OPERA

Il comune di OPERA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per il 2000 le seguenti aliquote d'imposta comunale degli immobili (I.C.I.): aliquota 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali oltre alle abitazioni concesse in locazione ai canoni previsti dall'accordo locale stipulato in data 19 aprile 1999; aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate da meno di 2 anni e per le abitazioni locate non aderenti all'accordo locale sulle locazioni; aliquota 6 per mille per le altre unita' immobiliari diverse dalle precedenti; aliquota 9 per mille per le abitazioni sfitte da almeno 2 anni come previsto dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2 comma 4o; 2) di costituire un fondo a favore dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione; 3) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento I.C.I., viene fissata in L. 200.000; 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 4 del regolamento, vengono considerate come l'abitazione principale le pertinenze quali cantine, box, posti macchina coperti e scoperti e perciΠper l'anno 2000 l'aliquota da applicare e' il 5,5 per mille. (Omissis).
00A10803

COMUNE DI ORSAGO

Il comune di ORSAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille; 2) di avvalersi dei disposti dell'art.6, comma 2, lettera a), punto 1), punto 4) e punto 5) del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli Immobili, determinando l'aliquota del 5 per mille per: a) le unita' immobiliari ad uso abitazione principale; b) le unita' immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate; c) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 2o grado di parentela, adibite a loro abitazione principale; 3) di avvalersi del disposto dell'art. 8, comma 2 del regolamento per la disciplina della imposta comunale sugli immobili, prevedendo la detrazione di L. 200.000 da applicare all'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale anche alle unita' immobiliari: a) possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che si tratti degli immobili usufruiti come abitazione a titolo principale fino al momento del ricovero e che gli stessi non risultino beati; b) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 2o grado di parentela, adibite a loro abitazione principale; 4) di provvedere alla riscossione del tributo direttamente tramite la Tesoreria comunale. (Omissis).
00A10804

COMUNE DI ORSENIGO

Il comune di ORSENIGO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nel seguente modo: a) 4,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale - o considerate tali - e le sue pertinenze, come previsto dall'art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune; b) 5,6 per mille per le altre fattispecie imponibili ai fini dell'I.C.I.. 2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 del D.L.vo n. 504/1992, ai fini del pagamento I.C.I. per l'anno 2000 a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: A) sono individuate le seguenti categorie: 1) il proprietario dell'immobile che abbia compiuto al 1o gennaio 2000 il 60' anno di eta' e il cui nucleo familiare non produca un reddito complessivo superiore a L. 21.000.000 lordi riferito all'anno 1999, reddito derivante unicamente dal percepimento di pensioni; 2) il proprietario dell'immobile, con familiari a carico, che alla data dal 1o gennaio 2000 si trovi in condizione non lavorativa e che comunque mantenga lo status di disoccupato alla data del 31 maggio; 3) il proprietario dell'immobile che, non rientrando nelle precedenti categorie, ritenga di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio; B) la detrazione di cui trattasi deve comunque essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; C) l'unita' immobiliare abitata deve essere l'unica proprieta' del nucleo familiare al 1o gennaio 2000. Nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti del nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcuna altra unita' immobiliare; D) i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; l'ammontare del reddito lordo percepito nel 1999; il possesso dei requisiti richiesti di cui al punto C). La richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 2000 alla Segreteria del comune di Orsenigo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto Ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine. I contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate ICI 2000, gia' tener conto della maggiore detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal D.L.vo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'Autorita' giudiziaria competente. 3. di prendere atto che dall'anno 2000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4-bis del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, come integrato con deliberazione consiliare n. 55 del 22 dicembre 1999, i versamenti dovranno avvenire esclusivamente: 1) tramite il servizio postale - sul cc postale intestato al comune di Orsenigo Serv. Tesoreria ICI n. 13705256 - o in alternativa direttamente presso la Tesoreria comunale tramite i predisposti bollettini. I modelli di versamento da utilizzare dovranno essere quelli approvati con decreto ministeriale del 12 maggio 1993. (Omissis).
00A10805

COMUNE DI ORTONA

Il comune di ORTONA (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), prevista dall'art. 6 del D.L.vo n. 504/1992 nella misura del 5,5 per mille e le detrazioni di legge per la casa di abitazione principale fruibile da parte delle persone fisiche residenti nel comune e da parte delle cooperative a proprieta' indivisa limitatamente agli immobili utilizzati quali abitazioni principali dai soci assegnatari residenti nel comune; 2) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 5,8 per mille e le detrazioni di legge per tutti gli altri casi; 3) di stabilire l'aliquota dell'imposta di che trattasi nella misura del 4 per mille per gli anni 2000, 2001 e 2002 per le imprese, (industriali e di servizi) che si insediano nel territorio comunale nell'anno 2000, per i fabbricati sia nuovi che ristrutturati appartenenti alle stesse imprese; 4) di stabilire che l'aliquota di cui al precedente punto 3 si applica nel caso in cui si tratti di una nuova azienda che crea nuova occupazione. (Omissis).
00A10806

COMUNE DI OSOPPO

Il comune di OSOPPO (provincia di Udine) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nella misura del 5,20 (cinquevirgolaventi) per mille, da rapportare al valore degli immobili; 2) di confermare per l'anno 2000 la detrazione dall'imposta comunale sugli Immobili (l.C.l.) per tutte le unita' immobiliari ubicate in questo comune direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi nel seguente modo: a) L. 300.000 (trecentomila) per le unita' immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra site lungo le vie Furchir, Molino del Cucco e Rivoli (localita' Rivali); b) L. 250.000 (duecentocinquantamila) per le unita' immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra site lungo le vie Alsazia, Cartiera, Croce Rossa Austriaca, Mogliano Veneto, Pineta, Valle Sacra e Volontari della Liberta' e per quest'ultima limitatamente alla parte di essa che va dall'incrocio di via Cartiera in avanti (localita' Pineta); c) L. 210.000 (duecentodiecimila) per le unita' immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra ubicate nel restante territorio comunale (capoluogo). 3) dare atto che la detrazione determinata come sopra soggiace alle stesse regole di quella ordinaria. (Omissis).
00A10807

COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA

Il comune di PADERNO DEL GRAPPA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,25 (cinquevirgolaventicinque) per mille; 2) di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis).
00A10808

COMUNE DI PALAGIANO

Il comune di PALAGIANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) determinare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. della misura unica del 5,50 per mille (uguale a quella gia' determinata per l'anno 1999. (Omissis).
00A10809

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Il comune di PALAZZO ADRIANO (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: Il mantenimento dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 (cinque) per mille per l'anno 2000. (Omissis).
00A10810

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Il comune di PALAZZUOLO SUL SENIO (provincia di Firenze) ha adottato, il 14 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 2) di stabilire in L. 300.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie: a) famiglie di anziani ultrasessantacinquenni, con reddito familiare non superiore al minimo vitale e non proprietari di altri beni immobili soggetti ad I.C.I. e non titolari di diritti reali su altri immobili soggetti ad I.CI. oltre a quello abitato. Il reddito derivante dal fabbricato abitato non concorre alla formazione del reddito familiare; b) famiglie monoreddito non proprietarie di altri beni immobili soggetti a I.C.I. e non titolari di diritti reali su altri immobili soggetti ad I.C.I., oltre a quello abitato, nelle quali siano presenti soggetti riconosciuti come portatori di handicap grave, purchE' non ricoverati in strutture pubbliche o private; 3) di confermare cosi' come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000: prima casa 5,5 per mille; altri fabbricati 6,0 per mille. (Omissis).
00A10811

COMUNE DI PALIANO

Il comune di PALIANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 22 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. del 5,75 per mille gia' in vigore; per l'anno 2000 si conferma la detrazione di L. 200.000 per la prima casa aumentabili a L. 300.000, per le categorie di seguito elencate: (come da delibera del Consiglio comunale n. 7 del 26 febbraio 1998). Di confermare per l'anno in corso in L. 300.000 la detrazione per la prima casa per le seguenti categorie: capo famiglia, non in mobilita', iscritti nelle liste di collocamento al 1o gennaio dell'anno in corso, da almeno due anni; aventi, nel proprio nucleo familiare, persona convivente con grado di invalidita' non inferiore al 75%. N.B. la detrazione prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' applicata anche alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito, da persone fisiche a parenti in linea retta entro il I grado ovvero in linea collaterale entro il II grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale e ciΠrisulti dall' iscrizione anagrafica. (Omissis).
00A10812

COMUNE DI PALUZZA

Il comune di Paluzza (provincia di Udine) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 nella misura del 5 (cinque) per mille l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504; 2) di stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis).
00A10813

COMUNE DI PARABIAGO

Il comune di Parabiago (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare e fissare, per l'anno 2000, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: a) aliquota pari al quattro per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla legge n. 431/1998; b) aliquota unica pari al cinque per mille per tutte le rimanenti unita' immobiliari; 2) di determinare e fissare nell'importo di L. 215.000, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3) di stabilire espressamente che l'aliquota agevolata di cui al punto 1) lett. a) decorre dal 1o gennaio dell'anno successivo alla stipula del contratto ed e' valida sino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del contratto stesso; 4) di stabilire espressamente che, i proprietari delle abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998, per poter usufruire dell'aliquota agevolata di cui al punto 1) lett. a), devono comunque depositare il c.d. contratto-tipo entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo alla data di stipula del contratto stesso e/o il protocollo generale, indirizzandolo ai Servizi Sociali - Ufficio Casa. 5) di stabilire che, unitamente al deposito del contratto, dovranno essere comunicati i dati catastali di identificazione degli immobili, qualora gli stessi non siano gia' contenuti nel suddetto contratto. 6) di stabilire che e' fatto obbligo al locatore di comunicare eventuale disdetta anticipata del contratto, pena la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di denuncia infedele. 7) di stabilire, per il solo anno 2000, che il termine di deposito del contratto di cui al precedente comma 4 e' fissato al 30 Aprile 2000, per i soli atti stipulati nel corso dell'anno 1999. (Omissis).
00A10814

COMUNE DI PARCINES (PARTSCHINS)

Il comune di PARCINES (PARTSCHINS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Aliquota: 4 per mille; di approvare l'aumento della detrazione sull'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale per tutti i contribuenti a L. 500.000 per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1999, n. 662, modificato con l'art. 58, comma 3 del D.L.vo n. 446/1997; 2) di dare atto che la determinazione della detrazione si applica per l'anno 2000. (Omissis).
00A10815

COMUNE DI PASTORANO

Il comune di PASTORANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 21 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 3) stabilire l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per l'anno 2000. (Omissis).
00A10816

COMUNE DI PESCHICI

Il comune di PESCHICI (provincia di Foggia) ha adottato, il 13 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, per il 2000: l'aliquota ordinaria del sei per mille, cosi' come disposto per il precedente anno 1999; l'aliquota, ridotta, al cinque per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali; l'aliquota ridotta al quattro per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidita', in questo ultimo caso occorre che l'invalidita' sia riconosciuta da un Ente competente; la detrazione per abitazione principale a L. 200.000; la detrazione a L. 500.000, rispettando comunque gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 8, comma terzo del D.L.vo n. 504/1992, per le abitazioni principali dei soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidita'; 2. di elevare al sette per mille l'aliquota I.C.I. per le unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali D e C1. Sono escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le unita' immobiliari che hanno le caratteristiche delle seguenti categorie catastali: A1, A7, A8, A9; per queste unita' immobiliari si applica l'aliquota ordinaria del 6 per mille e la riduzione, per abitazione principale, di L. 200.000. (Omissis).
00A10817

COMUNE DI PESCIA

Il comune di PESCIA (provincia di Pistoia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, anche per il 2000, l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille mentre l'aliquota ridotta da applicarsi agli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo viene confermata nella misura del 5,5 per mille; di stabilire l'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unita' immobiliari da chiunque possedute, locate con contratto registrato cosi' come stabilito dal comma 4, dell'art. 2 della legge n. 431/1999 ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; di applicare anche per l'anno 2000, nei confronti delle categorie di soggetti passivi sotto indicati una maggiore detrazione per unita' immobiliari elevata da L. 200.000 a L. 320.000: a) nuclei familiari composti da uno o due persone, che abbiano compiuto il 65o anno di eta' e che non siano in condizione lavorativa. Titolari, nel caso di nucleo formato da un solo componente, della sola pensione per un importo massimo di L. 13.500.000 annui lordi, mentre nel caso di nuclei formati da due componenti l'importo viene elevato a L. 24.500.000, riferiti in entrambi i casi all'anno precedente e con esclusione di altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, piu' l'eventuale pertinenza. Possessore/i a titolo di proprieta', uso o usufrutto o altro diritto reale di godimento della sola abitazione principale oltre, alla eventuale pertinenza. Il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6. Che non sia proprietario/i esclusivo o per quota di altri immobili; b) nucleo familiare comprendente all'interno uno o piu' portatori di handicap con invalidita' non inferiore al 75%, comprovata da certificato di invalidita' civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. Reddito imponibile riferito al nucleo familiare, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi dei fabbricati, riferito all'anno precedente non superiore a L. 42.000.000. Possesso a titolo di proprieta', uso o usufrutto o altro diritto reale di godimento della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia posseduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il soggetto passivo non deve essere proprietario anche per quota di nessun immobile. Si considera adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta data in locazione. L'ottenimento di tale beneficio e' subordinato alla presentazione di una apposita istanza su modulo predisposto dall'ufficio tributi o, mediante autocertificazione da parte del contribuente entro il termine per la presentazione della dichiarazione. (Omissis).
00A10818

COMUNE DI PESCOSOLIDO

Il comune di PESCOSOLIDO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000: Aliquota ordinaria: 5 per mille; Aliquota abitazione principale: 4 per mille; di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento Comunale si intende per abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi: a) abitazione di proprieta' del soggetto passivo (nella quale il proprietario ed i suoi familiari dimorano abitualmente), b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa; c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; d) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; e) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; f) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino secondo grado), g) abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2) Riduzione di imposta. L'imposta dovuta per l'abitazione principale, come definita all'art. 5 del Regolamento Comunale citato e' ridotta del 50% qualora il soggetto passivo appartenga ad una delle seguenti categorie: a) nuclei familiari in possesso di reddito annuo complessivo non superiore a L. 25.000.000; b) nuclei familiari con 4 o piu' figli a carico; c) nuclei familiari di cui facciano parte disabili con percentuale di invalidita' pari o superiore al 75%; d) nuclei familiari di cui facciano parte anziani di eta' superiore agli anni 70, purchE' il reddito complessivo del nucleo non superi i L. 30.000.000 annui. L'appartenenza ad una delle categorie sopra elencate deve essere comprovata presentando al Comune di Pescosolido entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale I.C.I. la seguente documentazione: 1) per la categoria di cui alla lettera a), copia denuncia dei redditi dell'anno precedente a queIlo cui si riferisce la tassazione I.C.I. ovvero autocertificazione ai sensi delle leggi n. 127/1997 e successive modifiche; 2) per la cat. di cui alla lettera b) autocertificazione ex legge n. 127/1997 relativa alla composizione del nucleo familiare; 3) per la cat. di cui alla lettera e) certificato medico-legale attestante lo stato di invalidita'; 4) per la categoria di cui alla lettera d) certificato di nascita o autocertificazione attestante la data di nascita del soggetto ultrasettantenne e copia denuncia dei redditi dell'anno precedente a quello cui si riferisce la tassazione, ovvero relativa autocertificazione. 3. Di modificare per le motivazioni espresse in narrativa il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I., aggiungendo all'art. 9 il seguente capoverso: I versamenti di imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla Tesoreria Comunale (direttamente o mediante C/C postale intestato alla stessa) o tramite il sistema bancario. Le modalita' saranno stabilite dalla Giunta Comunale (Omissis).
00A10819

COMUNE DI PIARIO

Il comune di PIARIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella percentuale del 5 per mille con la riduzione di L. 200.000 per la prima casa. (Omissis).
00A10820

COMUNE DI PIATEDA

Il comune di PIATEDA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). immobili adibiti direttamente ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille); immobili diversi dalle abitazioni, immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, altri immobili 6 per mille (sei per mille). Detrazione di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis).
00A10821

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Il comune di PIAZZOLA SUL BRENTA (provincia di Padova) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di individuare per l'anno 2000 l'aliquota del 5,8 per mille come aliquota ordinaria. L'aliquota ordinaria e' altresi' applicabile alle seguenti classi di immobili: aree fabbricabili; fabbricati diversi dalle unita' adibite ad abitazione; fabbricati destinati ad abitazione (cat. catastale A) in forza di un titolo di locazione o in forza di un titolo diverso dalla locazione (escluso il comodato previsto all'art. 2, comma 1, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I); 2) di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (di proprieta' o posseduta a titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o concesse ai parenti in linea retta e collaterale ed agli affini entro il secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.); 3) di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota diversificata del 5,5 per mille per i terreni agricoli; 4) di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota diversificata del 7 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione non locati o comunque non utilizzati o non utilizzabili (es. inagibili, inabitabili); 5) di fissare, per l'anno 2000, la detrazione di L. 250.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8, comma 2, del D.L.vo n. 504/1992; 6) di aumentare, come consentito dall'art. 8 comma 3 del D.Lvo. n. 504/1992, la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale fino a L. 350.000, limitatamente ai casi di soggetti passivi titolari di un diritto reale su un immobile appartenente alle categorie catastali A3, A4, A5 che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: a) nuclei familiari composti da una sola persona di almeno 65 anni di eta' al 31 dicembre 1999 e reddito annuo lordo inferiore a L. 12.500.000; b) nuclei familiari assistiti economicamente in via continuativa dal servizio assistenza sociale del Comune; (Omissis).
00A10822

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

Il comune di PIEDIMONTE ETNEO (provincia di Catania) ha adottato, il 30 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. in questo Comune con effetto dal 1o gennaio 2000; a) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguino interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili od inabitabili: 4 per mille; al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille; alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille; all'utilizzo di autotetti: 4 per mille; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nella precedente classificazione: 5 per mille; 2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.L.vo 5 aprile 1992 compreso quanto stabilito dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, sino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis).
00A10823

COMUNE DI PIETRAROJA

Il comune di PIETRAROJA (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire che per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di questo Comune viene fissata nella misura del 5 per mille. (Omissis).
00A10824

COMUNE DI PIETRASANTA

Il comune di PIETRASANTA (provincia di Lucca) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2000 nelle seguenti misure: a) 4 per mille (quattro per mille) per l'unita' direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo; b) 4 per mille (quattro per mille) per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto dagli anziani o disabili, che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) 4 per mille (quattro per mille) per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; d) 4 per mille (quattro per mille) per le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative a proprieta' indivisa; e) 4 per mille (quattro per mille) per gli alloggi regolarmente assegnati ad Istituto per le case popolari: f) 4 per mille (quattro per mille) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta (figli e Genitori); g) 7 per mille (sette per mille) per alloggi e case di civile abitazione non locati o affittati per periodi di tempo inferiori all'anno solare, posseduti dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale o detenuti, per un periodo superiore ai tre anni, da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; h) 6 per mille (sei per mille) per tutti gli immobili, soggetti a tassazione, e non rientranti nei casi di cui ai punti a), b), c), d), e) ed f); i) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti passivi ultrasessantacinquenni, al 1o gennaio dell'anno d'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione purchE' proprietari e/o titolari di diritto reale di godimento della sola unita' immobiliare occupata. La maggiore detrazione di L. 100.000 si applica unicamente a seguito di richiesta del soggetto passivo. (Omissis).
00A10825

COMUNE DI PIEVE DI CADORE

Il comune di PIEVE DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare nel modo seguente le aliquote l.C.l. per l'anno 2000: 7 per mille per tutti gli immobili e terreni fabbricabili; 6 per mille per l'abitazione principale del soggetto passivo l.C.l.; confermare in L. 350.000 di detrazione per i proprietari di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale indipendentemente dalla categoria catastale ed gruppo A nella quale l'immobile risulta iscritto; 4 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art, 1, commi 5, 6 e 7 della legge n. 449/1997; fissare l'aliquota del 6 per mille per gli immobili adibiti a pertinenze, qualificabili come tali ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile. (Omissis).
00A10826

COMUNE DI PIOSSASCO

Il comune di PIOSSASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire per l'anno 2000 le aliquote e detrazioni sotto elencate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento sull'I.C.I., adottato nella presente seduta con delibera n. 17 per quanto riguarda le pertinenze dell'abitazione principale e il concetto di abitazione principale:

=====================================================================
Casistica degli | | Limitazioni periodo
immobili |Aliquota (per mille)| applicazione aliquota ===================================================================== Regime ordinario | | dell'imposta | 6 | --------------------------------------------------------------------- Immobili adibiti ad | | abitazione principale e| | 1a pertinenza | 5 | --------------------------------------------------------------------- Immobili concessi in | | uso gratuito a parenti | | o affini entro il I° | | grado | 5 | --------------------------------------------------------------------- Alloggi non locati di | | anziani o disabili | | residenti in istituti | | di ricovero o sanitari | 5 | --------------------------------------------------------------------- Immobili appartenenti a| | societa', ditte o | | imprese, di nuova | | costituzione, iscritte | | per la prima volta alla| | Camera di Commercio | | nell'anno in corso | 4 |Anni 3 --------------------------------------------------------------------- Immobili di interesse | | artistico o | | architettonico, | | localizzati nei centri | | storici, oggetto di | | intervento di recupero | | a norma dell'art. 31, | |Fino alla data di comma 1, lettere c) e | |ultimazione lavori d), legge 5 agosto | |ovvero, se antecedente, 1978, n. 457 | 4 |di utilizzo --------------------------------------------------------------------- Locali di esercizi | | commerciali, oggetto di| | interventi di | | ristrutturazione | | edilizia | 4 |Anni 3

detrazioni:

=====================================================================
Tipo detrazione |Importo detrazione in lire ===================================================================== Ordinaria | 200.000 --------------------------------------------------------------------- Soggetti in situazioni di grave disagio | Economico- sociale, certificato dai | servizi sociali | 500.000

(Omissis).
00A10827

COMUNE DI POCENIA

Il comune di POCENIA (provincia di Udine) ha adottato, il 7 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2000, l'aliquota l.C.l. nella misura del 4,5 per mille; 2) di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000; 3) di non applicare le altre opzioni previste dalla legge n. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni. (Omissis).
00A10828

COMUNE DI POGGIO BUSTONE

Il comune di POGGIO BUSTONE (provincia di Rieti) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire l'aliquota unica dell'Imposta Comunale sugli immobili per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille, con effetto dal 1o gennaio 2000,da applicarsi sulle rendite Catastali degli immobili cosi' come gia' rivalutate nel 1997 del 5% e del 25% dei redditi Dominicali dei terreni e di stabilire altresi' la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000; di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del D.Lvo. 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del D.L.vo. n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; (Omissis).
00A10829

COMUNE DI POIRINO

Il comune di POIRINO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. cosi' come segue: quattro per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; sette per mille relativamente agli alloggi non locati di proprieta' di soggetti residenti; cinque per mille relativamente a tutti gli altri immobili. 2) di confermare, altresi' la detrazione dall'imposta relativa alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate nella misura di L. 200.000 annue. (Omissis).
00A10830

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Il comune di POLIZZI GENEROSA (provincia di Palermo) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del cinque per mille. 2) dare atto che (Omissis), i terreni agricoli del territorio comunale sono esenti dall'imposta. (Omissis).
00A10831

COMUNE DI pOLVERARA

Il comune di POLVERARA (provincia di Padova) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. per l'anno 2000, nelle seguenti misure: abitazione principale 5,3 (cinque virgola tre) per mille altri fabbricati - aree fabbricabili terreni agricoli 5,5 (cinque virgola cinque) per mille 2) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella seguente misura:

=====================================================================
| reddito complessivo |
| del nucleo familiare | detrazione spettante
nucleo familiare (1) |(1) percepito nel 1999| per l'abitazione
composto da | (2) | principale ===================================================================== 1 persona | 15.000.000 | 300.000 --------------------------------------------------------------------- 2 persone | 20.000.000 | 300.000 --------------------------------------------------------------------- 3 persone | 25.000.000 | 300.000 --------------------------------------------------------------------- 4 persone | 30.000.000 | 300.000 --------------------------------------------------------------------- 5 persone | 32.000.000 | 300.000 --------------------------------------------------------------------- Ogni persona in piu' | 2.000.000 | 300.000 --------------------------------------------------------------------- Ogni altro caso | | 200.000

(1) Si intende il nucleo familiare che ha la residenza nell'immobile soggetto a tassazione.
(2) Reddito imponibile ai fini I.R.PE.F.
(Omissis).
00A10832

COMUNE DI PONT CANAVESE

Il comune di PONT CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2) di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo, per i succitati motivi, che si intendono qui richiamati ed approvati: a) l'aliquota del 5 (diconsi cinque) per mille, da applicare per l'abitazione principale; b) l'aliquota del 5,5 (diconsi cinque virgola cinque) per mille per tutte le altre basi imponibili, di cui alle restanti tipologie di immobili. (Omissis).
00A10833

COMUNE DI PONTESTURA

Il comune di PONTESTURA (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di sabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: aliquota ordinaria unica nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille ... omissis ...; 2) Omissis ; 3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ... omissis ...; 4) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis).
00A10834

COMUNE DI PORDENONE

Il comune di PORDENONE ha adottato, il 18 novembre 1999, il 28 dicembre 1999, e il 31 gennaio 2000 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di mantenere, per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. attualmente in vigore e pertanto: a) l'aliquota del 7 per mille per unita' abitative tenute a disposizione o non lavato (sfitte) ad eccezione di quelle i cui proprietari dichiarino un reddito annuo lordo non superiore ai 30 milioni (desumibile dall'ultimo mod. 740 o 101 o da altre dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi); b) l'aliquota del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), comprese: le unita' abitative locale con regolare contratto (l'aliquota del 4,5 per mille compete proporzionalmente al periodo di locazione); le unita' abitative non locale (sfitte) per le quali siano in atto una ristrutturazione o lavori di manutenzione straordinaria, purchE' i proprietari dimostrino l'impossibilita' di locazione per l'anno d'imposta, previa presentazione di adeguata documentazione (autodichiarazione riportante gli estremi dell'autorizzazione o concessione edilizia o della denuncia di inizio attivita'). L'aliquota del 4,5 per mille compete per il periodo compreso fra la data di inizio lavori, se posteriore al 1o gennaio 1999, e fino alla data di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilita'. se anteriore al 31 dicembre 2000. 2) di riconfermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' adibita ad abitazione principale. (Omissis). 1) di modificare, per i motivi in premesse indicati, le aliquote I.C.I. deliberate con precedente propria deliberazione n. 661 del 18 novembre 1999, fissando un'aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nei casi previsti dal l~ comma dell'art. 5 del vigente Regolamento comunale ICI. confermando ogni altra disposizione contenuta nella deliberazione medesima; (Omissis). A) di riconoscere anche per l'anno 2000, ai sensi del D.L. 50/1997, convertito nella Legge 9 maggio 1997, n. 122, un aumento di lire 200.000, da aggiungersi alla detrazione dall'imposta I.C.I. di lire 200.000 prevista dall'art. 8 del D.L.vo n. 504/1992, cosi' come modificato dalla legge 662/1996 e dalla legge 446/1997, ai contribuenti che si trovino nelle condizioni che seguono: 1) essere proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (con eventuali pertinenze: garage, cantina, ecc.); 2) non aver venduto, nell'ultimo quinquennio, beni immobili per un valore superiore a lire 70.000.000; 3) che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano, ad alcun titolo, proprieta' immobiliari; 4. sono escluse dal beneficio le unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9; 5. avere avuto, nell'anno 1999, il seguente reddito imponibile familiare: a) nucleo familiare costituito da un unico componente avente eta' non inferiore a 60 anni: reddito complessivo annuo imponibile di importo non superiore a quello della pensione minima erogata dall'INPS; b) nucleo familiare costituito da due componenti, con capofamiglia avente eta' non inferiore a 60 anni: reddito complessivo annuo imponibile di importo non superiore a due volte quello della pensione minima erogata dall'INPS; c) nucleo familiare costituito da tre o piu' componenti, con capofamiglia avente eta' non inferiore a 60 anni: reddito complessivo annuo imponibile di importo non superiore a due volte quello della pensione minima erogata dall'INPS, elevato di lire 2.000.000 per ciascuno dei componenti successivi ai primi due; 6. le condizioni devono sussistere, cumulativamente, alla data del 1o gennaio 2000; B) di determinare i seguenti criteri applicativi: a) il contribuente dovra' presentare istanza documentata, su stampato messo a disposizione del comune, con allegata dichiarazione dei redditi complessivi percepiti nell'anno 1999 dall'intero nucleo familiare, nella quale dovra' dichiarare: nome, cognome indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a lire 400.000; b) la domanda dovra' essere inviata tramite raccomandata R/R al settore tributi del comune di Pordenone, piazzetta Calderari, n. 1, oppure essere consegnata a mano al medesimo indirizzo. In qualsiasi caso la domanda dovra' pervenire al protocollo del Comune entro il 31 maggio 2000. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale data, anche se spedite entro il termine; c) i contribuenti che avranno fatto pervenire l'istanza entro i termini riceveranno comunicazione dell'ammissione o meno alla detrazione in tempo utile per il pagamento della rata di acconto dell'imposta; d) l'amministrazione comunale si riservera' di richiedere, se del caso, documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.L.vo n. 504/1992; e) il beneficio verra' accordato in modo tale che, complessivamente, non superi L. 200.000.000, utilizzando, nel caso di supero di tale importo, il criterio di favorire i nuclei con il minor reddito medio pro rapite. C) di stabilire che l'esatto ammontare del beneficio accordato verra' iscritto in bilancio al momento dell'accertamento e imputato tra gli oneri straordinari della gestione corrente. D) di stabilire che per un periodo massimo di tre mesi dalla data di acquisto deIl'immobile o del certificato di abitabilita', il contribuente possa fruire dell'aliquota ordinaria, nell'intesa che ove, entro tale termine, l'interessato non trasferisca la propria residenza e non stabilisca la propria dimora nell'immobile, lo stesso sara' assoggettato all'aliquota maggiorata del 7 per mille dal primo giorno di possesso . (Omissis).
00A10835

COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Il comune di PORTOBUFFOLE' (provincia di Treviso) ha adottato, il 24 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) (Omissis); 2) di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 al 5,5 per mille e la detrazione per abitazione principale in L. 300.000; (Omissis).
00A10836

COMUNE DI POSTAL (burgstall)

Il comune di POSTAL BURGSTALL (provincia di Bolzano) ha adottato il 29 dicembre 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Postal ai sensi delle relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del quattro per mille; 2) di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 850.000. (Omissis).
00A10837

COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

Il comune di POVE DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 le aliquote e tariffe in vigore nell'anno 1999 dei seguenti tributi: I.C.I.: 4 per mille (aliquota agevolata) per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 5,5 per mille per terreni edificabili e agricoli; 6 per mille (aliquota ordinaria) per tutti gli immobili; detrazione sulla casa di abitazione principale: L. 200.000; detrazione di L. 300.000 a favore di soggetti pensionati con i criteri per l'anno 99 di cui alla deliberazione del Codice civile n. 85 del 17 dicembre 1998, (Omissis).
00A10838

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

Il comune di POVEGLIANO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato il 17 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 omissis l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del cinque per mille; 2) di confermare, inoltre che, sempre per l'anno 2000, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sia detratta, fino alla concorrenza del suo ammontare, la somma di L. 200.000 in ragione annua; (Omissis).
00A10839

COMUNE DI pozzo d'adda

Il comune di POZZO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote di imposta: a) 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi come individuate nel regolamento comunale dell'I.C.I. articolo 5 che si riporta di seguito: si intende per abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi: abitazione nella quale il soggetto passivo ha dimora abituale; abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa quale abitazione principale; alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo per le case popolari a soggetto che lo utilizza quale abitazione principale; abitazione posseduta a titolo di proprieta' da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti beata. (Omissis); sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchE' distintamente iscritte in catasto, nella misura massima di una unita' per quelle classificate nella categoria catastale C2, C6 e C7 e l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione adibita a dimora abituale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente e esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Ai fini del comma precedente del presente articolo, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; b) 5,4 per mille per gli immobili con categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale, per gli immobili delle categorie catastali C2-C6-C7 e per quelli con categorie catastali C2-C6 e C7 non pertinenze dell'abitazione principale (cosi' come stabilito dall'art. 5 commi 4 e 5 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.); c) 6 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle categorie A, C2, C6 e C7, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli. (Omissis).
00A10840

COMUNE DI POZZUOLI

Il comune di POZZUOLI (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare le seguenti aliquote dell'imposta Comunale sugli Immobili, da applicarsi per l'anno 2000; a) aliquota ordinaria nella misura deI 6 per mille; b) aliquota del 7 per mille per le abitazioni diverse da quelle principali non cedute nE' in locazione (semplice) nE' in comodato; c) aliquota del 6 per mille per gli immobili boati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all'accordo territoriale per il comune di Pozzuoli sottoscritto in data 16 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431; 2) fissare la misura della detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000 (duecentomila); 3) subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 6 per mille, di cui alla lettera c) del precedente punto 1, alla presentazione presso gli uffici comunali (Ufficio I.C.I.), nel primo semestre 2001, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti, attestante che l'unita' immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, in virtu' di contratto di locazione conforme all'accordo territoriale sottoscritto in data 16 febbraio 2000 e depositato presso il comune di Pozzuoli, nonche' il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione; 4) precisare, infine, che l'omissione ovvero l'infedelta' nelle dichiarazioni, di cui innanzi, comporta il recupero delle maggiori imposte dovute nonche' l'applicazione delle sanzioni previste per legge. (Omissis); di approvare i verbali della precedente seduta consiliare del 30 marzo 2000 con le precisazioni innanzi indicate, che qui abbiansi per riportate e trascritte, in ordine al verbale dell'atto deliberativo n. 18 relativo alla determinazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2000. (Omissis); al punto 1) lett. B) del dispositivo della deliberazione di G.M. n. 99 del 16 marzo 2000 di proposta al Consiglio, che l'aliquota del 7 per mille va applicata a tutte le unita' immobiliari locate senza ricorrere ad alcuna forma di agevolazione per i locatari. (Omissis).
00A10841

COMUNE DI PRETORO

Il comune di PRETORO (provincia di Chieti) ha adottato il 1o dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). I.C.I. aliquota abitazione principale nella misura del 4,30 per cento, detrazione di L. 220.000, unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale aliquota del 5 per cento nonche' l'aliquota agevolata nella misura del 2 per cento a favore dei proprietari che intendono eseguire interventi di recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico (art. 1 legge n. 449/97); (Omissis).
00A10842

COMUNE DI RANZANICO

Il comune di RANZANICO (provincia di Bergamo) ha adottato il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con D.L.vo n. n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000 nella misura differenziata del 4,5 per mille per le abitazioni adibite a prima casa comprese le loro pertinenze e del 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis).
00A10843

COMUNE DI REITANO

Il comune di REITANO (provincia di Messina) ha adottato il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). riconfermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. diversificata come segue: Immobili adibiti ad abitazione principale; e relative pertinenze purchE' site nello stesso; stabile dell'abitazione principale 5,50 per mille; immobili adibiti a tutti gli altri usi 6,50 per mille. Dare atto che rimane invariata la detrazione di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione. (Omissis).
00A10844

COMUNE DI Rignano garganico

Il comune di RIGNANO GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di stabilire, anche per l'anno 2000 l'aliquota unica ed indifferenziata dell'I.C.I. nella misura del 4,6 (quattro vergola sei) per mille; di stabilire altresi' per l'anno 2000 la detrazione di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in L. 220.000 (duecentoventimila) annue. (Omissis).
00A10845

COMUNE DI Rignano SULL'ARNO

Il comune di RIGNANO SULL'ARNO (provincia di Firenze) ha adottato, il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di deliberare per l'anno di imposta 2000 le seguenti aliquote: A) aliquota ordinaria I.C.I.- 6,5 per mille da applicarsi ai seguenti immobili: alle aree fabbricabili; alle unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali A/10 - B-D-C (ad eccezione della pertinenza dell'abitazione principale di cui al successivo punto B.) nonche' alle abitazioni che non rientrano nelle tipologie evidenziate ai punti B. e C. della presente proposta; in via generale, a tutte le unita' immobiliari non comprese nei successivi punti B. e C. B) aliquota ridotta per l'abitazione principale e sua pertinenza - 5,3 per mille da applicarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.L.vo n. 437/1996 convertito, con modificazioni, nella legge 556/96, e alle modifiche introdotte dall'art. 30, comma 12, della legge n. 488/99: all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta persona fisica e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel Comune; alla pertinenza della stessa abitazione principale (una soltanto), accatastata in categoria catastale C/6 (garage - autorimessa) o C/2 (cantina), cosi' come individuata e disciplinata dall'art. 3 del regolamento Imposta Comunale Immobili del Comune; (Omissis); C) aliquota del 7 per mille: da applicarsi, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 6 del D.L.vo n. 504/92, alle seguenti tipologie di immobili: abitazioni sfitte, non locate alla data del 1o gennaio 2000 (non si considerano tali quelle concesse in comodato gratuito ai familiari, purchE' ivi residenti); abitazioni tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. seconde case); 2) di stabilire la detrazione dell'abitazione principale in Lire 500.000, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 504792, cosi' come successivamente modificato dal D.L.vo n. n. 50/97 convertito dalla legge 9 maggio 1997 n. 122, per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta: A) Pensionato, residente nel Comune, unico occupante dell'abitazione, ultrasessantacinquenne, con reddito complessivo IRPEF 1999 (al lordo di detrazioni fiscali e oneri deducibili) non superiore a L. 15.000.000 (e' escluso dal beneficio l'eventuale contribuente coniugato, non legalmente separato o divorziato, anche se unico residente e/o occupante dell'abitazione); B) soggetto il cui nucleo familiare e' composto da 2 persone, entrambe pensionate e residenti nell'abitazione, almeno uno dei due ultrasessantacinquenne, con reddito complessivo IRPEF 1999 per l'intero nucleo familiare (al lordo di detrazioni fiscali e oneri deducibili) non superiore a L. 20.000.000; C) soggetto con nucleo familiare numeroso, composto da almeno 5 persone, con almeno due figli minorenni, tutti residenti e dimoranti nell'unita' immobiliare, con reddito complessivo IRPEF 1999 per l'intero nucleo familiare (al lordo di detrazioni fiscali e oneri deducibili) non superiore a Lire 50.000.000, per ogni persona in piu' si aggiungono 5 milioni; D) soggetto il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100% (in questo caso e' irrilevante il numero dei componenti il nucleo e non si pongono limiti in ordine all'eta' del contribuente). Il reddito complessivo IRPEF 1999 del nucleo familiare (al lordo di detrazioni fiscali e oneri deducibili) non deve essere superiore ai valori indicati nella sottostante tabella: per una persona, L. 22.500.000; per due persone, L. 32.500.000; per tre persone,L. 40.000.000; per quattro persone, L. 47.500.000; per cinque persone, L. 55.000.000; per sei persone, L. 62.500.000 per ogni persona in piu' si aggiungono, L. 5.000.000; a condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni: che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unico immobile per la quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti di imposta in tutto il territorio nazionale, ad eccezione della pertinenza dell'abitazione stessa (garage o cantina); che l'iscrizione della unita' immobiliare al Nuovo Catasto Edilizia Urbano sia compresa in una delle categorie catastali tra A/2 ed A/6; che il contribuente o i contribuenti passivi di imposta abbiano posto in tale abitazione la loro residenza anagrafica; che l'applicazione del beneficio e' subordinata alla preventiva presentazione (validita' annuale) da parte dei contribuenti interessati di apposita autocertificazione, ai sensi della legge 15/68 e successive modifiche, attestante i dati personali del soggetto passivo, del nucleo familiare, i dati censuari dell'immobile, i redditi dell'anno 1999, e i dati del documento dell'autorita' sanitaria che ha attestato l'invalidita'. In ogni caso la presentazione dell' autocertificazione scade entro il termine ultimo previsto per il pagamento della 1u' rata dell'I.C.I. 2000, ovvero dell'unica rata. L'autocertificazione ha validita' per il solo anno di imposta di presentazione. 3) Di stabilire la detrazione dell'abitazione principale in Lire 250.000, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 504/92 e dell'art. 4 del Regolamento comunale I.C.I., per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta: A) soggetto passivo, proprietario della sola abitazione principale, senza alcuna pertinenza o altro immobile in tutto il territorio nazionale, a condizione che tale abitazione sia accatastata in una categoria compresa tra A/2 e A/6 (con esclusione delle categorie A/1-A/7-A/8). Il possesso dei requisiti da parte del soggetto passivo deve essere dichiarato mediante autocertificazione ai sensi della legge 15/68, e successive modificazioni, da presentarsi entro il
 
termine presentazione della prima rata, ovvero dell'unica rata; in assenza di variazioni nel possesso degli immobili, la certificazione ha validita' anche per gli anni successivi, non essendo legata a limiti di reddito; B) Nuovo nucleo familiare, composto dalla coppia e dagli eventuali figli, purchE' in possesso dei seguenti requisiti (il possesso dei requisiti da parte del soggetto passivo deve essere dichiarato mediante autocertificazione ai sensi della legge 15/68, e successive modificazioni, da presentarsi entro il termine presentazione della prima rata, ovvero dell'unica rata; l'autocertificazione ha validita' per il solo anno di imposta di presentazione): entrambi i componenti della coppia non devono aver superato i 35 anni di eta'; entrambi i componenti della coppia devono aver posto in tale abitazione la propria residenza anagrafica; il reddito complessivo IRPEF 1999 del nucleo (al lordo di detrazione e oneri deducibili) non deve essere superiore a Lire 50.000.000; il nucleo familiare non deve possedere immobili in tutto il territorio nazionale, oltre l'abitazione principale e le pertinenze ditale abitazione; i genitori della giovane coppia non devono possedere nel comune altre abitazioni oltre quella nella quale hanno posto la loro residenza e dimora; l'agevolazione compete entro il limite di tre anni, calcolati dalla data di costituzione del nuovo nucleo familiare (acquisizione residenza o matrimonio); (Omissis).
00A10846

COMUNE DI Rigolato

Il comune di RIGOLATO (provincia di Udine) ha adottato, il 21 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare come segue le tariffe relative all'imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.).

=====================================================================
tipo di fabbricato | aliquota ===================================================================== abitazione principale | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- magazzino e/o locale di deposito (cat.: C2) di | pertinenza tinenza all'abitazione principale, nonche' | stata scuderia, rimessa ed autorimesse (cat. C6) nel | limite di una unita' di proprieta' e ad uso esclusivo | del proprietario dell'abitazione principale |5 per mille --------------------------------------------------------------------- fabbricato destinato ad attivita' produttiva | 5 per mille --------------------------------------------------------------------- altri fabbricati ivi compresi gli alloggi non locati | 6 per mille
(Omissis).
00A10847

COMUNE DI RIMINI

Il comune di RIMINI ha adottato, il 17 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000: aliquota ridotta del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie e proprieta' indivisa, residenti nel Comune, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; aliquota del 7 per mille per le unita' abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento; sono escluse le abitazioni all'interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico. Aliquota del 6,7 per mille per tutti gli altri immobili, con esclusione dei casi descritti al punto 2); 2) di istituire con decorrenza 1o gennaio 2000 le seguenti aliquote: 3 per mille per fabbricati ad uso abitazione principale concessa in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali. Per usufruire dell'aliquota ridotta gli interessati dovranno presentare al Settore Tributi, entro la scadenza della rata di saldo, copia del contratto di locazione; 9 per mille agli immobili non locati per i quali alla data del 1o gennaio 2000 non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 3) di aumentare a L. 400.000 la detrazione previta per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, individuate nelle seguenti condizioni personali e patrimoniali: cittadini residenti nel Comune; proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n. 1 garage o posto unico, n. 1 cantina o ripostiglio). Non viene valutata a questo scopo l'eventuale seconda abitazione in diritto di usofrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda proprieta'; di eta' non inferiore a 60 anni, oppure soggetti permantemente inabili al lavoro con invalidita' non inferiore al 67%; titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 1999 a L. 15.500.000 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni, e con riferimento ai redditi 1999, viene fissato il L. 28.000.000 per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di L. 6.000.000 per ogni ulteriore componente; sono esclusi dal computo del reddito complessivo quello derivante dal possesso dell'abitazione ed eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli soggetti a tassazione separata; gli emolumenti arretrati ed i compensi erogati del Comune per servizi di vigilanza scolastica e socialmente utili in favore della comunita' scolastica. Tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al soggetto passivo alla data del 1o gennaio 2000. La detrazione e' rapportata ad unita' immobiliare, in caso di comproprieta' spetta al soggetto passivo proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione; la detrazione spettante a applicata sulla imposta dovuta per l'abitazione principale e sulle eventuali pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare. I soggetti in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la detrazione al momento delle prescritte rate di pagamento dell'imposta; dovranno pena l'esclusione dal diritto, fare pervenire al Comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo, apposita dichiarazione su modello predisposto dall'ufficio. Non sono tenuti alla presentazione della descritta documentazione coloro che hanno gia' provveduto negli anni precedenti e le cui situazioni corrispondono per l'anno 2000 ai requisiti sopra individuati. (Omissis).
00A10848

COMUNE DI RIPOSTO

Il comune di RIPOSTO (provincia di Catania) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, l'aliquota comunale sugli immobili che sara' applicata in questo Comune, nella misura unica del sei per mille; 2) per l'anno d'imposta 2000, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, (di cui al comma 2 dell'art. 8 del D.L.vo n. 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 663) e' elevata a lire cinquecentomila. (Omissis).
00A10849

COMUNE DI ROCCA CANAVESE

Il comune di ROCCA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, da applicarsi in misura per tutte le tipologie di immobili, con una detrazione di L. 200.000 (duecentomila) per l'unita' immobiliare adibita principalmente del soggetto passivo e relative pertinenze. (Omissis).
00A10850

COMUNE DI ROCCA DI CAVE

Il comune di ROCCA DI CAVE (provincia di Roma) ha adottato, il 14 aprile 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota I.C.I., per l'anno di imposta 2000 nella misura indifferenziata del 6 per mille (sei per mille); 2) di determinare per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita al soggetto passivo ad abitazione principale. (Omissis).
00A10851

COMUNE DI ROCCASCALEGNA

Il comune di ROCCASCALEGNA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire, con effetto per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili siti nel Comune di Roccascalegna nella misura del 6 (sei) per mille; 2) di stabilire l'aliquota nella misura del 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati; 3) di elevare a L. 300.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo qualora lo stesso sia titolare di pensione sociale. (Omissis).
00A10852

COMUNE DI ROCCAVIONE

Il comune di ROCCAVIONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di mantenere, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,70 per mille; 2) da considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritto in catasto; (Omissis); 3) di mantenere l'aliquota agevolata, pari al 3 per mille, per la durata di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di recupero di immobili inagibili ovvero inabitabili, giusto quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h); 4) di istituire, per la prima volta, l'aliquota differenziata del 6,50 per mille per le seguenti fattispecie: seconde case non cedute in locazione con regolare contratto di affitto e loro relative pertinenze; fabbricati adibiti ad attivita' produttiva. 5) di mantenere la detrazione per l'abitazione principale il L. 200.000; 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del Regolamento dell'I.C.I., approvato in data 21 dicembre 1999, a partire dall'anno 2000 l'alloggio concesso in uso ai parenti il linea retta entro il II grado avra' lo stesso trattamento dell'abitazione principale. (Omissis).
00A10853

COMUNE DI ROCCHETTA TANARO

Il comune di ROCCHETTA TANARO (provincia di Asti) ha adottato, il 16 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). stabilire, per l'anno 2000, la determinazione dell'aliquota I.C.I. da applicare in questo Comune, nella misura unica del 4,5 per mille. (Omissis).
00A10854

COMUNE DI ROGENO

Il comune di ROGENO (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille, per l'anno 2000. (Omissis). 1) di confermare, come per l'anno 1999, in L. 200.000 l'importo da detrarre dall'imposta comunale dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo indipendentemente dall'accatastamento della stessa; 2) di confermare, come per l'anno 1999, in L. 500.000 l'importo da detrarre allorchE' il soggetto passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso o abitazione sull'unita' immobiliare accatastata o da accatastare nelle categorie A2, A3, A4, A6 possegga uno dei requisiti seguenti ed a condizione che non sia titolare di alcun diritto reale su altro immobile: a) soggetto passivo il cui reddito familiare complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivi dal solo importo della pensione da lavoro dipendente, oltre che dal reddito di fabbricato della sola abitazione e relativa pertinenza (box); b) soggetto passivo portatore di handicap con attestato di invalidita' civile; c) soggetto passivo disoccupato nel 1999 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento; 3) di precisare che in relazione alle situazioni di carattere sociale sopra indicate sub a), b) e c) il reddito imponibile I.R.P.E.F. dell'intero nucleo familiare, composto da tutti coloro che risultano dallo stato di famiglia e che effettivamente coabitano col soggetto passivo, per l'anno 1999 non deve essere superiore a L. 15 milioni, tetto questo elevabile di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap. (Omissis).
00A10855

COMUNE DI ROMENTINO

Il comune di ROMENTINO (provincia di Novara) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 4 (quattro) per mille; 2) di non prevedere diversificazioni di aliquota. (Omissis).
00A10856

COMUNE DI RONCIGLIONE

Il comune di RONCIGLIONE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) con decorrenza 1o gennaio 2000 l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 e' confermata nella misura del 5 per mille e' parimenti confermata la detrazione di cui all'art. 8, comma III del D.L.vo n. 504/1992 in L. 250.000. (Omissis).
00A10857

COMUNE DI ROSELLO

Il comune di ROSELLO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo n. 504/1992. (Omissis).
00A10858

COMUNE DI ROSSANO VENETO

Il comune di ROSSANO VENETO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 4,5 per mille per tutti i fabbricati dalle categorie B alla D, terreni, aree fabbricabili e limitatamente alla sola abitazione principale intendendo per tale, ai soli fini della determinazione dell'aliquota, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, o i suoi ascendenti e Io discendenti in linea retta, dimorano abitualmente; 2) di stabilire altresi', per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille agli immobili del gruppo A che non risultano adibiti ad abitazione principale; 3) di assoggettare le pertinenze, ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 114/E del 25 maggio 1999, al medesimo trattamento previsto per l'abitazione principale con applicazione della stessa aliquota e della stessa detrazione d'imposta, limitando l'agevolazione a non piu' di una pertinenza (indicando quella con la rendita piu' elevata) per ciascuna abitazione principale; 4) di fissare per l'anno 2000 la detrazione per abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2o del D.L.vo n. 504/1992, nella misura unica di L. 200.000. (Omissis).
00A10859

COMUNE DI ROTZO

Il comune di ROTZO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., che sara' applicata in questo comune nella misura unica del sei per mille; 2) di determinare, inoltre, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come meglio specificato in parte narrativa, si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis).
00A10860

COMUNE DI RUDIANO

Il comune di RUDIANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come d'appresso indicato: a) prima casa e relative pertinenze: 5,5 per mille; b) detrazioni prima casa: L. 220.000; c) per tutti gli altri immobili previsti dalla norma: 6,5 per mille. (Omissis).
00A10861

COMUNE DI RutinO

Il comune di RUTINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 2 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) determinare per l'anno 2000, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 (sei) per mille. (Omissis).
00A10862

COMUNE DI Sabaudia

Il comune di SABAUDIA (provincia di Latina) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) abitazione principale e sue pertinenze 5 per mille; 2) immobili diversi dall'abitazione principale 6 per mille; 3) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili imposta ridotta 50 per cento; 4) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese 4 per mille; detrazione abitazione principale L. 300.000. (Omissis).
00A10863

COMUNE DI Saltara

Il comune di SALTARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure stabilite con propria precedente deliberazione n. 25/1999 in premessa richiamata, come segue: a) 5 per mille = per le unita' immobiliari possedute a titolo di abitazione principale; b) 6,5 per mille = per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2) di dare atto che l'importo della detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' pari a L. 200.000 come stabilito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; (Omissis).
00A10864

COMUNE DI SALTRIO

Il comune di SALTRIO (provincia di Varese) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille (diconsi quattrovirgola-cinque), ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo n. . 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni; 2) di stabilire, altresi' per l'anno 2000 di non avvalersi delle ulteriori facolta' di: a) agevoIare l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) agevolare l'aliquota in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro; c) ridurre l'imposta dovuta per abitazione principale fino ad un massimo del 50%; d) elevare, omissis, la detrazione di L. 200.000 fino a L. 500.000; e) elevare oltre le L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis).
00A10865

COMUNE DI SAN DANIELE PO

Il comune di SAN DANIELE PO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille per tutte le unita' immobiliari; 2) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; (Omissis); 3) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis).
00A10866

COMUNE DI SAN FIOR

Il comune di SAN FIOR (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.), istituita con D.L.vo n. 30 dicembre 1992, n. 504: aliquota ordinaria 5 per mille; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non locazione, comprese le relative pertinenze, tenendo conto dei seguenti criteri: gli alloggi, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione degli immobili, non si considerano sfitti per il periodo di anni due a decorrere dalla data di ultimazione lavori; gli alloggi non si considerano sfitti per il periodo durante il quale risultano occupati, a titolo diverso dalla locazione, purchE' da persone ivi residenti. 2) di elevare per l'anno 2000 la detrazione prevista per l'abitazione principale secondo quanto di seguito specificato: detrazione per l'abitazione principale L. 250.000; detrazione per le abitazioni equiparate all'abitazione principale L. 200.000. (Omissis).
00A10867

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Il comune di SAN GIOVANNI LA PUNTA (provincia di Catania) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in applicazione dell'art. 6 del D.L.vo n. 30 dicembre 1992, n. 504, sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996: 4,5 per mille, abitazione principale (Solo abitazione principale e non pertinenze); 7 per mille, immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o alloggi non locati. (Omissis).
00A10868

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Il comune di SAN GIULIANO TERME (provincia di Pisa) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, omissis, le misure delle aliquote I.C.I. differenziate come appresso: a) 4,5 per mille per: fabbricati destinati ad abitazione principale del soggetto passivo e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti In linea retta o collaterale, entro il secondo grado, a condizione che tale circostanza sia dichiarata entro l'anno dal proprietario, ai sensi della legge n. 15/1968, sull'apposito modulo (il venir meno di tale circostanza va comunicato entro 60 giorni); pertinenze delle abitazioni principali, come definite all'art. 5 del regolamento comunale di cui alla delibera C.C. n. 9 del 21 gennaio 1999, come modificato dalla delibera c.c. n. 25 adottata in data odierna; abitazioni confinanti con l'abitazione principale utilizzate dallo stesso nucleo familiare, qualora per tali distinte unita' immobiliari sia gia' stata presentata domanda di accatastamento come unica unita'; abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, con contratti regolarmente registrati e stipulati secondo i contratti tipo previsti dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, a condizione che tale circostanza sia dichiarata entro l'anno dal proprietario ai sensi della legge n. 15/1968; unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (a condizione che non risultino locate); b) 9 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; c) 7 per mille per i terreni edificabili; d) 6 per mille (aliquota ordinaria) per tutti gli immobili non riconducibili alle fattispecie previste alle precedenti lettere; 2) di determinare, per l'anno 2000, la detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale (e per quelle ad esse assimilate nei modi e nei limiti previsti dall'art. 5 del regolamento comunale di cui alla delibera C.C. n. 9 del 21 gennaio 1999, come modificato dalla delibera C.C. n. 9 del 21 gennaio 1999 come modificato dalla delibera C.C. n. 25 adottata in data odierna) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che, nel caso in cui ad una stessa abitazione corrispondano piu' soggetti passivi beneficiari di tale detrazione, essa spessa divisa in parti uguali tra ciascuno di essi; 3) di confermare, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 122/1997, per l'anno 2000 e successivi la detrazione di L. 400.000, spettante per la prima casa abitata dai meno abbienti, categoria di soggetti identificati con propria precedente deliberazione n. 23 del 28 febbraio 1994, che qui, limitatamente all'argomento trattato nel presente capoverso, deve ritenersi integralmente ripetuta e trascritta; la relativa domanda deve essere presentata entro maggio; 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. . n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, le disposizioni di cui ai precedenti punti 1, lett. a), 2 e 3 della parte dispositiva del presente provvedimento si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari. (Omissis).
00A10869

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Il comune di SAN GIUSEPPE JATO (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) abitazione principale aliquota anno 2000 5,5 per mille; 2) abitazione principale anziani aliquota anno 2000 5,5 per mille. Detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000. Imposta ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. (Omissis).
00A10870

COMUNE DI S. MARTINO AL TAGLIAMENTO

Il comune di S. MARTINO AL TAGLIAMENTO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Aliquota del 4,5 per mille: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; unita' immobiliare locata uso abitazione principale; pertinenze dell'abitazione principale (unicamente per le categorie C/6 - C/7, purchE' l'identificativo dei fabbricati considerati pertinenze corrisponda a quello dell'abitazione principale (stesso foglio, stesso numero); unita' immobiliare adibita ad abitazione principale concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado); detrazione per l'abitazione principale L. 220.000. Aliquota del 5 per mille: terreni; aree fabbricabili; fabbricati destinati ad attivita' produttive (immobili classificati nelle categorie A/10, gruppo D, gruppo C); pertinenze immobili soggetti ad aliquota del 5 per mille. Aliquota del 7 per mille: civile abitazione sfitta il cui stato di non occupazione perdura per oltre sei mesi all'anno; civile abitazione a disposizione del proprietario (c.d. seconda casa). (Omissis).
00A10871

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Il comune di SAN MAURO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2000, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nel seguente modo: 5 per mille: aliquota per le abitazioni principali, per le abitazioni locate con contratti agevolati e per le abitazioni assegnate dall'A.T.C.; 6 per mille: aliquota per le abitazioni diverse da quella principale; 6,3 per mille: aliquota per gli altri immobili; 2) di confermare, per l'anno 2000, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 (duecentomila); 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 30, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le presenti tariffe entrano in vigore con decorrenza 1o gennaio 2000. (Omissis).
00A10872

COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA

Il comune di SAN NAZZARO VAL CAVARGNA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota unica del 6 per mille dando mandato agli uffici competenti di provvedere a quanto di loro competenza; 2) di stabilire la misura della detrazione dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in L. 200.000. (Omissis).
00A10873

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE

Il comune di SAN PIETRO AL NATISONE (provincia di Udine) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). determinare come segue le aliquote I.C.I. e i criteri di calcolo dell'imposta da applicarsi nel territorio comunale di San Pietro al Natisone per l'anno 2000: a) abitazione principale e sue pertinenze, fabbricati posseduti da imprese, terreni fabbricabili aliquota 5 (cinque) per mille; b) abitazioni sfitte aliquota 6,5 (sei virgola cinque) per mille; c) in sede di applicazione delle aliquote di cui sopra si dovra' tenere conto della rivalutazione del 5 per cento prevista dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 48; d) detrazione per la prima abitazione (comprese sue pertinenze) L. 200.000; e) esenzione totale per i terreni agricoli. (Omissis).
00A10874

COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

Il comune di SAN PIETRO IN GU (provincia di Padova) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di approvare la proposta di aliquote e detrazioni della Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000 inserita nel bilancio di previsione 2000, con un introito presunto di L. 1.750 milioni come di seguito trascritta: l'aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille sulle abitazioni principali e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 9 del regolamento vigente, con possibilita' di detrarre la parte di detrazione per abitazione principale che non vi abbia trovato capienza, e del 6 per mille per gli altri fabbricati e terreni; la riduzione della detta aliquota del sei per mille al 5 per mille per le abitazioni concesse a titolo gratuito dal proprietario o titolare ad un familiare o affine in linea retta di primo grado (vedasi norma regolamentare); la detrazione ordinaria per la prima casa come prevista dall'articolo 8 comma 2 legge n. 504/1992, di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale; l'aumento della detrazione consentita dall'articolo 15 legge n. 537/1993, come modificato con l'articolo 3 comma 55 legge n. 662/1996, fino a L. 500.000 per la prima casa di proprieta' di particolari categorie di cittadini negli stessi termini della proposta gia' formulata lo scorso anno dalla Locale Federazione Pensionati prot. 7413 del 4 ottobre 1997 e precisamente, per i Cittadini: A) pensionati che vivono soli, con reddito complessivo loro degli oneri deducibili, inferiore a L. 13.500.000 e derivante esclusivamente da pensione o dall'unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo (compreso garage ed orto o giardino pertinenziali); B) famiglie con reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili, inferiore a L. 19.000.000, e derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione o dall'unica casa di abitazione ad uso personale esclusivo (compreso garage ed orto o giardino pertinenziale); C) nei casi di cui al punto B), con redditi inferiori ai seguenti ed alle condizioni a fianco indicate (L. 25 milioni per nuclei con un figlio a carico; L. 30.000.000 milioni per nuclei con due figli a carico; L. 33.000.000 con tre o piu' figli a carico); in tutti i casi dei punti A), B), C) per i soggetti che in passato non ne abbiano gia' beneficiato, e' obbligatorio presentare la comunicazione della esistenza dei requisiti all'Ufficio tributi del Comune, entro il termine di presentazione della denuncia annuale di variazione, contenente l'indicazione dei redditi del nucleo familiare dell'ultima dichiarazione dei redditi, nella forma della autocertificazione di cui al D.P.R. 403/1998. (Omissis).
00A10875

COMUNE DI S. PIETRO AVELLANA

Il comune di S. PIETRO AVELLANA (provincia di Isernia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili per il corrente anno 2000 nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili. (Omissis).
00A10876

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

Il comune di SAN POLO DI PIAVE (provincia diTreviso) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000 nella misura del 5 (cinque per mille), l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504; 2) di concedere l'aliquota agevolata al 4 (quattro per mille), a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero del patrimonio edilizio: su immobili di interesse artistico e architettonico, all'interno del centro storico; su fabbricati inagibili o inabitabili; per la realizzazione di autorimesse o posto auto pertinenziali o finalizzati all'utilizzo di sottotetti; 3) di fissare il prezzo delle aree fabbricabili, per l'anno 2000, come segue: Aree edificabili urbanizzate Valore minimo a destinazione artigianale o industruiale L./mq.50.000; a destinazione residenziale L./mq.70.000; Aree edificabili da urbanizzare Valore minimo a destinazione artigianale o industruiale L./mq. 25.000; a destinazione residenziale L./mq. 35.000. (Omissis).
00A10877

COMUNE DI SAN VERO MILIS

Il comune di SAN VERO MILIS (provincia di Oristano) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000, le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno 1999 e piu' precisamente: 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi; 6 per mille per le aree edificabili e per le restanti unita' immobiliari; 2) di confermare in L. 250.000 la detrazione per le abitazioni principali. (Omissis).
00A10878

COMUNE DI SANGUINETTO

Il comune di SANGUINETTO (provincia di Verona) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate da questo comune: aliquota 6,0 per mille, con detrazione di L. 200.000, per le abitazioni principali e locali di pertinenza (garage, cantine, ecc.); aliquota 6,3 per mille, per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e locali di pertinenza. (Omissis).
00A10879

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE

Il comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE (provincia di Padova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000, l'aliquota unica del 5 per mille e la detrazione di L. 200.000, per abitazione principale; 2) di confermare anche per il 2000, la detrazione di L. 300.000 per abitazione principale e pertinenze, per i contribuenti anziani, titolare di pensione sociale o pensione minima INPS, non conviventi con altri familiari, salvo il coniuge che si trova nelle medesime condizioni. Tali soggetti devono essere proprietari o usufruttuari solamente dell'immobile destinato ad abitazione principale e della relativa pertinenza, e di un terreno agricolo con reddito domenicale non superiore a L. 70.000. (Omissis).
00A10880

COMUNE DI SANTA LUCE

Il comune di SANTA LUCE (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000 nelle seguenti misure: aliquota al 6,2 (seivirgoladue) per mille; aliquota ridotta al 5 (cinque) per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; 2) di considerare agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, purche' queste siano: a) durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;; b) iscritte in categoria catastale C/2, C/6, C/7; c) ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'ubicazione principale ovvero a una distanza non superiore a metri cinquanta. Tale agevolazione e' limitata ad una sola pertinenza dell'abitazione principale. (Omissis).
00A10881

COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS

Il comune di SANT'ANDREA FRIUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote: 5 per mille per tutte le unita' immobiliari comprese le aree fabbricabili; 6 per mille per le abitazioni non principali o secondarie (cosidette seconde case). Di determinare in L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis).
00A10882

COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO

Il comune di SANT'ANGELO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille e riconfermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, pari a Euro 103,29. (Omissis).
00A10883

COMUNE DI SANT'ARSENIO

Il comune di SANT'ARSENIO (provincia di Salerno) ha adottato il 20 gennaio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) fissare per l'anno 2000, l'aliquota (I.C.I.), nella misura del 5 (cinque) per mille per le prime case (confermando l'aliquota applicata nell'anno 1999) e nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per le seconde case. (Omissis).
00A10884

COMUNE DI SARMEDE

Il comune di SARMEDE (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 nelle seguenti misure l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 1 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, che sara' applicata in questo comune: aliquota ridotta al 5 (cinque) per mille, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' per le unita' immobiliari equiparate alle abitazioni principali individuate nbell'art. 9 del regolamento I.C.I. e per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; aliquota al 6 (sei) per mille per gli altri immobili soggetti all'imposta. 2) di fissare, ai sensi dell'art. 8, 2 e 3 comma, del D.L.vo n. 504/92, in L. 200.000, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; (Omissis).
00A10885

COMUNE DI SAVONA

Il comune di SAVONA ha adottato, il 18 febbraio 2000 e il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di modificare (Omissis) il punto 1. Del dispositivo della deliberazione consiliare n. 67 in data 22 dicembre 1999 come segue: 1) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000, nella seguente misura: a) 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi, persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune e per le unita' immobiliari di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); b) 2 per mille per le unita' immobiliari inagibili e inabitabili oggetto di intervento di recupero ovvero per le unita' immobiliari di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici oggetto di interventi finalizzati al recupero, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; c) 3 per mille per le unita' immobiliari che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi stipulati in sede locale, fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per la definizione dei contratti tipo di locazione; d) 7 per mille per le abitazioni non locate; e) 5 per mille per gli altri immobili; (Omissis). 2) di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'abitazione principale.
00A10886

COMUNE DI SCANDICCI

Il comune di SCANDICCI (provincia di Firenze) ha adottato il 9 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 le seguenti aliquote per imposta comunale sugli immobili: abitazione principale 5 per mille; altri immobili 6,7 per mille; alloggi non locati 7 per mille; alloggi non locati per i quali non risultano essere stati registrati i contratti di locazione nei due anni antecedenti al 1o gennaio 2000 9 per mille; 2) di determinare per l'anno 2000 in L. 200.000 la detrazione d'imposta per abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis).
00A10887

COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA

Il comune di SCURCOLA MARSICANA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 12 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2000, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504:

=====================================================================
N. ord. | Tipologia degli immobili | Aliquote per mille =====================================================================
1 | Abitazione principale | 5,00
2 | Aree fabbricabili | 5,75
3 | Altri fabbricati | 5,75

per la classificazione dettagliata della tipologia degli immobili si fa riferimento al regolamento comunale dell'I.C.I. di cui agli atti deliberativi di G.C. n. 15 del 26 febbraio 1998 e di G.C. n. 21 del 5 marzo 1998, esecutive; 2) di confermare, per l'anno 2000, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

===================================================================== N. ord.| Tipologia degli immobili | Detraz.|imposta =====================================================================
|Nonche' categorie di soggetti in | |
|situazione di in particolare disagio | |
|economico- sociale | vigore |proposte ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliare adibita ad abitazione | |
1 |principale del soggetto passivo | 200.000|200.000 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliari appartenenti alle | |
|cooperative edilizie a proprieta' indivisa| |
|adibite ad abitazione principale dei soci | |
2 |assegnatari | 200.000 |200.000 ---------------------------------------------------------------------
|Unita' immobiliare, non locata, ovvero | |
|locata con contratto registrato a soggetto| |
|che la utilizzi come abitazione | |
|principale, posseduta a titolo di | |
|proprieta' o di usufrutto da anziani o | |
|disabili che acquisiscono la residenza in | |
|istituti di ricovero o sanitrari a seguito| |
3 |di ricovero permanente | 200.000 |200.000 ---------------------------------------------------------------------
|Categorie di soggetti in situazioni di | |
4 |particolare disagio economico-sociale: | 200.000 |200.000 ---------------------------------------------------------------------
|4.1 anziani e disabili, non locate anche | |
|se acquisiscono la residenza in istituti | |
|di ricovero sanitari a seguito di ricovero| |
|permanente | |

(Omissis).
00A10888

COMUNE DI SEDRIANO

Il comune di SEDRIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire a determinare le seguenti norme ed aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2000: aliquota ordinaria del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille; aliquota ridotta al 4,5 (quattro virgola cinque) per mille per la sola abitazione principale, secondo le individuazioni previste dall'art. 7 del regolamento approvato con G.C. n. 70/1998 e come ribadito dall'art. 30, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; aliquota del 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati, sfitti o a disposizione; aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili: 2,5 (due virgola cinque) per mille; b) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 (quattro) per mille. Tali aliquote agevolate sono da applicare limitamente alle unita' immobiliari oggetti di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, 5 comma, legge 27 dicembre 1997, n. 449); 2) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Elevazione della detrazione per l'abilitazione principale a L. 300.000, per coloro che percepiscono la sola pensione minima o sociale; 3) di mantenere, per l'anno 2000, le individuazioni del valore venale delle aree da prendere a base agli effetti imponibili, come gia' indicati nei valori del 1999. (Omissis).
00A10889

COMUNE DI Seravezza

Il comune di Seravezza (provincia di LUCCA) ha adottato, il 17 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 le seguenti misure di aliquota dell'imposta comunale sugli immobili: ridotta del 4,1 per mille per l'abitazione principale ed immobili equiparati, secondo la definizione di cui all'art. 6 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; ordinaria del 6,6 per mille per tutti gli altri immobili, fatta eccezione per i fabbricati ad uso abitativo non affittati ed a disposizione del soggetto passivo di imposta; aumentata del 7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo non affittati ed a disposizione del soggetto passivo di imposta; 3) di stabilire la misura della detrazione spettante all'abitazione principale nella misura di L. 200.000; 4) di stabilire l'aumento della detrazione nelle misure sotto specificate per i soggetti di imposta che in condizioni di accertato disagio economico sociale come di seguito indicato, che non posseggano altri fabbricati oltre alla casa di abitazione, come individuata dalle risultanze catastali, che peraltro non deve essere di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze e che non posseggano terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 cod. civ.); fino alla concorrenza dell'imposta in caso di reddito inferiore o pari al minimo INPS ed alle integrazioni spettanti; fino a L. 500.000 per i soggetti di imposta che percepiscano un reddito inferiore o pari a L. 24.000.000 annui; 5) di stabilire altresi' che: il reddito e' quello complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare fiscale cosi come individuato dal D.L.vo 31 marzo 1998, n. 109; non si computa nel reddito come sopra individuata quello catastale riferito alla casa di abitazione e relative pertinenze; per avere accesso all'agevolazione il contribuente deve presentare entro il 31 maggio 2000 apposita domanda corredata da attestato relativo alla situazione economica reddituale redatto secondo gli stampati specifici; non saranno accettate ne domande tardive ne prive in tutto o in parte delle informazioni richieste ne parzialmente compilate. L'elenco dei contribuenti cui E' accordata l'agevolazione e' approvato dal funzionario responsabile, esperite le opportune verifiche. A tal fine saranno stipulate apposite convenzioni con il Ministero delle Finanze e con gli istituti di credito. (Omissis).
00A10890

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Il comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis).

Il comune di Sernaglia della Battaglia, con deliberazione n. 8 del 29 febbraio 2000 ha modificato per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. nel modo seguente aliquota base 6 (sei) per mille e aliquota ridotta 5 (cinque) per mille. (Omissis).
00A10891

COMUNE DI SERRA STRETTA

Il comune di SERRA STRETTA (provincia di Catanzaro) ha adottato l'8 marzo 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di riconfermare, per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del cinque virgola cinque per mille (5,5), e di stabilire quale detrazione per l'abitazione principale, la somma di L. 200.000. Di pubblicare, per estratto, il presente atto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, comma 4, D.L.vo n. 446/1997. Di dichiarare l'atto con 10 voti favorevoli, 2 contrari (Fazio L. e Iuliano M.) e 1 astenuto (Fazio F.), immediatamente eseguibile. (Omissis).
00A10892

COMUNE DI SESTINO

Il comune di SESTINO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 9 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) confermare, anche per l'anno 2000, l'aliquota dell'I.C.I., nella misura del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille. (Omissis).
00A10893

COMUNE DI SILLANO

Il comune di SILLANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili soggetti ad imposta salvo che per quelli destinati ad abitazione principale del soggetto passivo per i quali l'aliquota e' fissata nel 6 per mille. Relativamente alla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' confermata in L. 200.000 la detrazione stabilita al comma 2 dell'art. 8 del D.L.vo 504/1997 e succ. modifiche; 2) in favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti entro aree pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, l'aliquota dell'imposta I.C.I. e' fissata nella misura del 3 per mille. Detta aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei predetti interventi e per la durata di 3 anni decorrenti dall'inizio dei lavori. (Omissis).
00A10894

COMUNE DI SINIO

Il comune di SINIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 novembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) per il 2000 l'aliquota I.C.I. e' fissata nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili indistintamente; 2) per il 2000 e' fissato in L. 250.000 la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis).
00A10895

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Il comune di SOGLIANO AL RUBICONE (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000, dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille; 2) di confermare altresi', per l'anno 2000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, cosi' come individuata dall'art. 16 del regolamento sull'applicazione dell'I.C.I., di cui alla delibera C.C., n. 154 del 23 dicembre 1998, in L. 500.000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 55, punto 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di modifica dell'art. 8 del D.L.vo. n. 504/1992. (Omissis).
00A10896

COMUNE DI SOLARO

Il comune di SOLARO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2000 la vigente aliquota del cinque per mille per l'I.C.I.; di riconfermare altresi' la validita' delle vigenti condizioni di imposta, cosi' come contemplate nel vigente relativo regolamento comunale. (Omissis).
00A10897

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

Il comune di SOMMACAMPAGNA (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di prendere atto dell'aumento delle rendite catastali del 5 per cento e dei redditi dominicali del 25 per cento oltre che dell'aumento a L. 200.000 della detrazione sull'abitazione principale gia' intervenuti per il 1997 e: a) di confermare anche per il 2000 l'applicazione dell'aliquota unica del 5 per mille salvo il caso di alloggi non locati, individuati come da deliberazione della Giunta comunale n. 247 del 22 maggio 1997, sui quali gravera' l'aliquota del 7 per mille, in modo da incentivare l'immissione sul mercato di nuovi alloggi; b) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) di confermare l'aliquota del 2,5 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998 ed in quello successivo. I contribuenti che intenderanno usufruire di tale agevolazione dovranno darne comunicazione all'ufficio tributi non oltre il termine di presentazione delle denunce annuali I.C.I.; d) di aumentare la detrazione per la prima casa a L. 400.000 ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente una persona invalida al 100% certificato dall'A.S.L. (Omissis).
00A10898

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

Il comune di SOMMARIVA PERNO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2000, confermando, pertanto, l'aliquota gia' applicata negli anni scorsi stabilendo, altresi', che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, e' stabilita nella misura di L. 200.000. (Omissis).
00A10899

COMUNE DI SOMMATINO

Il comune di SOMMATINO (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). Determinare per l'anno 2000: 1) l'aliquota, in misura unica, del 4 per mille quale imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 2) l'aliquota, in misura unica, del 4 per mille quale imposta per il possesso di fabbricati non adibiti ad abitazioni principali, di aree edificabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. (Omissis).
00A10900

COMUNE DI SOSPIRO

Il comune di SOSPIRO (provincia di Cremona) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata nel comune di Sospiro nella misura del 5 per mille; (Omissis). 2) di determinare per l'anno 2000 l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta I.C.I. fino a L. 300.000 da riconoscere ai richiedenti, in misura percentuale in relazione alle fasce di reddito di cui al regolamento comunale per la concessione di contributi e che risultino proprietari di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis).
00A10901

COMUNE DI SOVICILLE

Il comune di SOVICILLE (provincia di Siena) ha adottato, il 18 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare, in conseguenza, per l'anno 2000 le seguenti aliquote di imposta I.C.I.: 1) aliquota ordinaria: 6,30 per mille; 2) aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,30 per mille; 3) alloggi non locati: 7 per mille; (Omissis). di fissare, altresi', per l'anno 2000 in L. 250.000 la detrazione dell'imposta I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad uso abitazione principale; di stabilire un rimborso in favore dei proprietari degli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 della legge n. 431/1998, da corrispondere successivamente all'avvenuto pagamento della corrispondente I.C.I. relativa all'immobile interessato per l'intero ammontare dovuto, di un importo pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria del 6,30 per mille e l'aliquota ridotta per l'abitazione principale del 5,30 per mille, fino ad un ammontare comunque non superiore a L. 300.000, alle condizioni stabilite dall'art. 9 dell'accordo territoriale sottoscritto tra il comune di Siena ed i comuni limitrofi. (Omissis).
00A10902

COMUNE DI STEFANACONI

Il comune di STEFANACONI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 27 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 200; nelle seguenti misure: a) abitazione principale e pertinenze: aliquota 4 per mille; b) fabbricato utilizzato per uso diverso dall'abitazione principale: aliquota 6 per mille; c) aree edificabili: aliquota 4 per mille. (Omissis).
00A10903

COMUNE DI TEGGIANO

Il comune di TEGGIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura del 5 per mille e in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, gia' in vigore per l'anno 1999. (Omissis).
00A10904

COMUNE DI TEGLIO VENETO

Il comune di TEGLIO VENETO (provincia di Venezia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2) di fissare in L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale a sensi dell'art. 8, 2o comma del D.L.vo n. 504 del 30 dicembre 1992; 3) di elevare, in deroga al procedente punto 2), la detrazione spettante per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, 2o comma del D.L.vo n. 504/1992, da L. 200.000 a L. 500.000, nei seguenti casi: a) unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, possedute da contribuenti che, pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale, sono stati assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 1999 per stati di indigenza o poverta'; b) unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, possedute in proprieta' o altro diritto reale da contribuenti il cui reddito proprio e dell'intero nucleo familiare risulti costituito per l'anno 1999 solo da pensioni sociali o minime I.N.P.S. e da redditi fondiari, escluso quelle derivante dall'abitazione principale, per un importo non superiore a L. 720.000 nei seguenti casi: unico componente il cui reddito annuo lordo sia inferiore a L. 11.000.000; nucleo familiare costituito da n. 2 unita' il cui reddito annuo sia inferiore a L. 18.744.000; nucleo familiare costituito da n. 3 unita' il cui reddito annuo sia inferiore a L. 20.000.000; c) di escludere dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo A classificate A/1, A/7, A/8, A/9, A/10; 4) di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno indicare l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione, nelle forme previste dall'art. 1 del D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998, attestante il possesso dei requisiti per il diritto al beneficio; detta dichiarazione dovra' pervenire all'ufficio tributi, pena la decadenza, entro il mese successivo a quello di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi. L'amministrazione comunale si riserva comunque la facolta' di richiedere documentazione integrativa, qualora lo ritenga opportuno ed inoltre di eseguire gli accertamenti di legge sulla veridicita' della dichiarazione; 5) di approvare ai sensi dell'art. 5 del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. e in attuazione dell'art. 59, comma 1o, lettera g) del D.L.vo n. 446 del 15 dicembre 1997, i criteri riportati nell'allegato A) (omissis) al fine della definizione per zone omogenee del valore medio venale in comune commercio delle aree edificabili e di stabilire detti valori per le aree fabbricabili site nel territorio del comune, alla data del 1o gennaio 2000, nella misura prevista dall'allegato B) (omissis) alla presente deliberazione. (Omissis).
00A10905

COMUNE DI TEOLO

Il comune di TEOLO (provincia di Padova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2000 cosi' come segue: abitazione principale: 4,8 per mille; detrazione abitazione principale: ordinaria L. 200.000; maggiorata L. 240.000 (condizioni: a) eta' di entrambi i coniugi inferiore ai trenta anni e reddito familiare lordo annuo del nucleo familiare inferiore a L. 55.000.000; b) famiglie ove vi sia un portatore di handicap riconosciuto al 100%); fabbricati ad uso residenziale assegnati a parenti entro il primo grado 5 per mille; terreni fabbricabili 7 per mille; fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo 5,2 per mille; fabbricati ad uso residenziale non utilizzati come abitazione principale dal proprietario e non assegnati a parenti entro il primo grado 7 per mille. (Omissis).
00A10906

COMUNE DI TERMOLI

Il comune di TERMOLI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 febbraio e 31 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare, per l'anno 2000, ai fini di pervenire al pareggio del bilancio, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.: (Omissis). (Omissis). (Omissis). Unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (come meglio specificate nel regolamento I.C.I.), 5 per mille; di confermare in L. 200.000 la detrazione minima stabilita per legge per unita' immobilari direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). L'elevazione dell'aliquota I.C.I. 6,8 per mille per fabbricati ed unita' immobiliari diversi da quelli di abitazione principale ed aree fabbricabili. (Omissis).
00A10907

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

Il comune di TERNO D'ISOLA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze: 5 per mille; aliquota per aree fabbricabili: 6,5 per mille; aliquota per terreni agricoli: 6,5 per mille; aliquota per altri fabbricati: 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 220.000. (Omissis). di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, l'art. 5, comma 9 del regolamento imposta comunale sugli immobili come segue: al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il consiglio comunale puΠdeterminare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal consiglio comunale con il provvedimento su indicato. (Omissis).
00A10908

COMUNE DI TERRASINI

Il comune di TERRASINI (provincia di Palermo) ha adottato, il 22 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota del 5 per mille per le seguenti categorie di immobili: 1) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente ascritte dalla categoria A2 e sino alla categoria A9, e le relative pertinenze ascritte alle categorie C6 e C7 purchE' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale; 2) unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibiti ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune; 3) unita' immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa, che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedano anagraficamente. Aliquota del 4 per mille: per i fabbricati appartenenti a soggetti che svolgono attivita' dirette alla costruzione e vendita di beni immobili per tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione che detti fabbricati non siano concessi in locazione. Aliquota del 5,9 per mille: l'unita' abitativa concessa in locazione con esclusione degli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche, a soggetti residenti che la utilizzano come abitazione principale mediante contratto di affitto regolarmente registrato. Aliquota del 6,5 per mille: per tutti gli altri casi non ricompresi nella fattispecie precedente. Art. 1 (Detrazioni dall'imposta). - 1. Con le presenti disposizioni il consiglio comunale disciplina i criteri di commisurazione della detrazione di L. 200.000 fino a L. 300.000 da applicare all'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Art. 2 (Misura delle detrazioni). - 1. Le detrazioni dell'imposta vengono definite secondo i seguenti criteri: a) criterio automatico, detrazione di L. 220.000 per le abitazioni principali e relative pertinenze e unita' immobiliare concesse a uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa, che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, ed unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibiti ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune; b) criterio speciale, detrazione di L. 300.000 per le abitazioni possedute da contribuenti con particolari situazioni di carattere sociale. Art. 3 (Attribuzione delle detrazioni). - 1. La detrazione di L. 220.000 e' attribuita nel rispetto della normativa di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del D.L.vo. n. 504/1992, sostituendo con le norme dell'art. 3, comma 55 della legge finanziaria per il 1997 n. 662 del 23 dicembre 1996 e secondo il criterio definito al precedente art. 2, comma 1, lettera a). 2. La detrazione di L. 300.000 e' attribuita nel rispetto della normativa gia' richiamata al comma 1 e secondo il criterio definito al precedente art. 2, comma 1, lettera b), ai soggetti passivi di imposta indicati nel successivo articolo. Art. 4 (Beneficiari di detrazione di L. 300.000). - 1. L'elevazione della detrazione per l'abitazione principale nella misura massima di L. 300.000 compete quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, siano presenti invalidi o portatori di handicap, che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorita' per le seguenti categorie: a) invalidi civili non inferiori al 100%; b) sordomuti; c) ciechi assoluti; d) grandi invalidi con invalidita' non inferiore all'80% invalidi I.N.A.I.L.; e) inabili I.N.P.S.; f) titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria non inferiore alla prima categoria, tabella A; g) portatori di handicap con connotazione di gravita', legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con reddito complessivo lordo, come definito ai fini Irpef del nucleo familiare non superiore a L. 60.000.000. 2. L'elevazione della detrazione per l'abitazione principale nella misura massima di L. 300.000 viene inoltre concessa, alle condizioni di cui ai successivi commi, ai seguenti soggetti passivi di imposta: a) pensionati ultra 65enni; b) assistiti in via continuativa dal comune. 3. I soggetti interessati devono produrre al comune di Terrasini, settore tributi, specifica istanza annuale in carta libera di richiesta di concessione del beneficio nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 gennaio di ogni anno. 4. Il beneficio di cui al comma 2 viene concesso a condizione che: a) i componenti del nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, non possiedano, oltre all'abitazione principale, su tutto il territorio nazionale altre unita' immobiliari accatastate in categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 di valore superiore a complessive L. 30.000.000; b) le pertinenze o accessori dell'abitazione principale oggetto del beneficio non siano costituite da piu' di un box di superficie non superiore a mq 20, di cantina o altro locale di deposito di superficie non superiore a mq 10, iscritte in catasto con autonoma rendita, e comunque che le pertinenze o accessori suddetti non abbiano nel complesso una superficie superiore a mq 30; c) il reddito del nucleo familiare non superi i seguenti redditi complessivi lordi, come definito ai fini dell'Irpef: 1 componente L. 18.466.500; 2 componenti L. 27.699.750; 3 componenti L. 36.933.000; 4 componenti L. 46.166.250; 5 componenti L. 55.399.500; 6 componenti L. 64.632.750; 7 componenti e oltre L. 73.866.000. Il reddito del primo componente e' costituito dall'ammontare di due trattamenti minimi di pensione I.N.P.S. anno 1999, per ogni componente oltre il primo viene aggiunto un importo corrispondente a un trattamento minimo di pensione anno 1999. Nella determinazione del reddito complessivo non si tiene conto dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, delle rendite erogate dall'I.N.A.I.L. (esclusa l'indennita' giornaliera), nonche' delle pensioni privilegiate ordinarie militari tabellari ed equiparate. 5. I richiedenti devono allegare all'istanza certificazione c/o autocertificazione comprovanti il diritto alla concessione del beneficio della detrazione a L. 300.000, nonche' la dichiarazione dei terreni e fabbricati delle persone fisiche prodotta nel 1993 e le eventuali dichiarazioni I.C.I. presentate negli anni successivi. 6. Le dichiarazioni mendaci verranno sanzionate conformemente alle vigenti disposizioni di legge. Art. 5 (Concessione del beneficio di L. 300.000). - 1. Un'apposita commissione costituita dal funzionario responsabile della gestione del tributo I.C.I., dal ragioniere comunale, dal responsabile dei servizi sociali, provvede ad istruire le istanze pervenute ed a concedere o respingere la richiesta di elevazione del beneficio di L. 300.000 sulla scorta della documentazione prodotta. 2. Nell'ambito dell'attivita' istruttoria la commissione puΠconvocare i soggetti richiedenti, disporre accertamenti inerenti il diritto al beneficio, avvalendosi anche della collaborazione degli organi del Comando di Polizia Municipale. 3. Le decisioni della commissione devono pervenire ai soggetti richiedenti entro il termine utile per il pagamento della prima rata dell'imposta. 4. In caso di diniego richiedenti nuova istanza motivata da produrre entro trenta giorni dalla comunicazione possono richiedere che, la commissione riesamini la decisione. La commissione decide in via definitiva dandone motivata comunicazione ai soggetti richiedenti entro il termine utile per il pagamento della seconda rata a saldo dell'imposta. 5. Il beneficio ha validita' solo per l'anno per cui e' stato richiesto e concesso. (Omissis).
00A10909

COMUNE DI TERRICCIOLA

Il comune di TERRICCIOLA (provincia di Pisa) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: 1) (omissis); 2) di determinare, per l'anno 2000, le seguenti aliquote d'imposta e detrazioni: A) aliquota ordinaria del 7 per mille; B) aliquota ridotta del 5,5 per mille: b1) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune; b2) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; b3) fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a) del regolamento I.C.I. (abitazione posseduta da anziani e disabili ...); b4) fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, lettera b) del regolamento I.C.I. (abitazione concessa in uso gratuito ...); b5) fattispecie prevista dall'art. 7, comma 1, lettera c) del regolamento I.C.I. (unita' immobiliari locate con contratto ...); b6) fattispecie prevista dall'art. 8 del regolamento I.C.I. (pertinenza dell'abitazione principale ...); C) aliquota diversificata del 6 per mille: c1) immobili diversi dalle abitazioni: categorie catastali A10, B, C, D. Sono escluse: a) le aree fabbricabili (alle quali si applica l'aliquota ordinaria); b) la pertinenza di cui all'art. 8 del regolamento I.C.I. (alla quale si applica l'aliquota ridotta); D) di stabilire, per l'anno 2000 in L. 250.000 la detrazione dall'imposta dovuta per la abitazione principale, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2 del regolamento I.C.I.; 3) dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 con le modalita' previste per legge. 4) dare atto che, in questo comune, i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'I.C.I. (Omissis).
00A10910

COMUNE DI TOLVE

Il comune di TOLVE (provincia di Potenza) ha adottato, il 21 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2000 la stessa aliquota in vigore per l'anno 1999 (5 per mille) con riferimento alle disposizioni normative del D.L.vo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni; di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 come prevista dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis).
00A10911

COMUNE DI TORRAZZO

Il comune di TORRAZZO (provincia di Biella) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare, per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,80 per mille e la detrazione per la prima casa nell'importo di L. 200.000. (Omissis).
00A10912

COMUNE DI TORTORA

Il comune di TORTORA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di fissare per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune nella doppia misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e nella misura del 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari site nel territorio comunale. (Omissis).
00A10913

COMUNE DI TRAVERSETOLO

Il comune di TRAVERSETOLO (provincia di Parma) ha adottato, il 17 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, a seguito dell'esercizio delle facolta' regolamentari di cui al D.L.vo n. 446/1997 avvenuto con atto di C.C. n. 3 deII'8 gennaio 1999, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. anno 2000, le seguenti aliquote: 6 per mille, aliquota ordinaria; 7 per mille, aliquota per gli alloggi (immobili ad uso abitativo) non locati e non concessi a terzi in uso o in comodato. Si specifica che per alloggio non locato deve intendersi quello non adibito ad abitazione principale, quello tenuto a disposizione del possessore per uso personale diretto ed anche quello non occupato. La locazione, l'uso ed il comodato a terzi deve essere comprovabile da idonea documentazione. Si precisa che l'aliquota del 7 per mille non si estende alle unita' immobiliari iscritte separatamente in catasto (C6, C7, ecc.) che costituiscono pertinenza dell'abitazione; 4 per mille, aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che: il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale, unicamente l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed al massimo due immobili tra quelli sottoelencati: garage/autorimessa con categoria catastale C6; tettoia con categoria catastale C7; terreno agricolo la cui superficie non eccede i 10.000 mq. L'aliquota ridotta dell'abitazione principale non si estende agli immobili distintamente iscritti in catasto che costituiscono pertinenza dell'abitazione stessa ad eccezione di quelli rientranti per tipologia, quantita' e condizioni nell'applicazione dell'aliquota agevolata indicata nel punto successivo. Un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati esclude l'applicazione dell'aliquota ridotta. Tali condizioni dovranno essere attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da effettuarsi perentoriamente entro il 30 giugno 2000, pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. Qualora il possesso degli immobili sopracitati sia successivo al 30 giugno 2000 la condizione di cui sopra dovra' essere attestata perentoriamente entro il 20 dicembre 2000 pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. Qualora il soggetto passivo d'imposta abbia regolarmente presentato la dichiarazione di cui sopra nell'anno 1999 questa produce effetto anche per l'anno 2000 semprechE' non si verifichino o non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione di possesso immobiliare; 4 per mille, aliquota ridotta per l'immobile di categoria C6 o C7 (garage/autorimessa o tettoia) o per il terreno la cui superficie non eccede i 10.000 mq qualora il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, unicamente l'abitazione principale ubicata nel comune di Traversetolo ed il solo immobile (C6 o C7 o terreno agricolo fino a 10.000 mq) per il quale viene applicata l'aliquota ridotta sopracitata. Un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati esclude l'applicazione dell'aliquota ridotta. Tali condizioni dovranno essere attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da effettuarsi perentoriamente entro il 30 giugno 2000, pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. Qualora il possesso degli immobili sopracitati sia successivo al 30 giugno 2000 la condizione di cui sopra dovra' essere attestata perentoriamente entro il 20 dicembre 2000 pena la decadenza dal diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. Qualora il soggetto passivo d'imposta abbia regolarmente presentato la dichiarazione di cui sopra nell'anno 1999 questa produce effetto anche per l'anno 2000 semprechE' non si verifichino o non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione di possesso immobiliare; 2) di confermare anche per il 2000 la detrazione di legge di L. 200.000 e la maggiore detrazione nella misura di L. 500.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a favore di persone o nuclei familiari che alla data del 1o gennaio 2000 risultano assistiti dal comune tramite l'istituto del minimo vitale in base al vigente regolamento comunale nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 3) di confermare anche per il 2000 l'esonero totale per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili in ristrutturazione per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997); 4) di confermare, anche per il 2000 ed ai fini della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, il valore base stabilito di cui all'art. 4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. stabilito per l'anno 1999 con atto di C.C. n. 13 del 29 gennaio 1999, relativo alla zona (residenziale o produttiva) di Traversetolo pari a L. 300.000/mq per il residenziale ed a L. 100.000/mq per il produttivo. (Omissis).
00A10914

COMUNE DI trequanda

Il comune di TREQUANDA (provincia di Siena) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000: unita' immobiliare adibita ad abitazione princiapale del soggetto passivo 5,50%; altri immobili 7%. (Omissis).
00A10915

COMUNE DI TREVILLE

Il comune di TREVILLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune nella misura unica, per tutti gli immobili, dei 5 per mille. 2) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, daranno detratta, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale deliberazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis).
00A10916

COMUNE DI trezzano sul naviglio

Il comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota del: 4.9‰ per le unita' immobiliari accatastate nelle cat. A\2, A\3, A\4, A\5, A\6, adibita ad abitazione principale purchE' nessun componente del nucleo familiare sia contribuente I.C.I. per altre unita' immobiliari; 5,2 ‰ per le altre abitazioni principali; 7‰ per le aree fabbricabili; 9‰ per gli alloggi sfitti; 6,5‰ per le unita' immobiliari diverse dalle precedenti. La detrazione per l'abitazione principale spetta nella misura di L. 200.000 aumentata a L. 300.000 nei seguenti casi: 1) contribuente ultrasessantacinquenne a condizione che il reddito del nucleo familiare sia costituito solo da pensione pari o inferiore al doppio del minimo I.N.P.S.; 2) contribuenti nel cui stato di famiglia esistano uno o piu' soggetti portatori di handicap con invalidita' superiore al 70% il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore a L. 50.000.000 se da lavoro dipendente e L. 30.000.000 se da lavoro autonomo; 3) famiglie composte al 1o gennaio 2000 da un solo genitore, con figli a carico, celibe o nubile, separato legalmente o divorziato, vedovo o vedova che non conviva ad alcun titolo con altra persona, e con reddito complessivo lordo pari o inferiore a L. 25.000.000 aumentato di L. 5.000.000 per ogni figlio oltre il primo. Nei casi suddetti l'applicazione del beneficio e' subordinata alla condizione che l'abitazione principale sia l'unico immobile posseduto da parte di tutti i componenti il nucleo familiare al 1o gennaio 2000. In ogni caso il contribuente deve presentare all'ufficio tributi del comune autocertificazione su modulo predisposto dall'ufficio stesso. (Omissis). Di variare le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2000 cosi' come meglio specificato nello schema allegato che forma parte integrante del presente atto. (Omissis). Emendamento: aliquota I.C.I. del 4,9 per mille per cat. catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6; detrazione per abitazione principale di L. 250.000 (300.000 nei casi speciali indicati); Aliquote 5,1 per mille per altre abitazioni principali. (Omissis).
00A10917

COMUNE DI TRIVIGLIANO

Il comune di TRIVIGLIANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 19 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2000, nella misura unica del 5 per mille e, di riservarsi di rivedere tale determinazione, qualora venissero ulteriormente prorogati i termini, alla stregua delle disposizioni previste dalla legge Finanziaria per l'anno 2000. (Omissis).
00A10918

COMUNE DI TURATE

Il comune di TURATE (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2000, nella misura unica del 5,00 (cinque) per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 nell'ambito del territorio comunale; 2) di determinare, per l'anno 2000, la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, nella misura di L. 200.000 elevabile a L. 400.000 per i contribuenti proprietari della sola unita' immobiliare adibita a dimora principale che non appartenga alle classi A1, A8 o A9, con reddito familiare complessivo per lavoratori dipendenti o pensionati non superiore a L. 25.000.000 da maggiorare di L. 1.000.000 per ogni persona a carico e L. 2.000.000 per persona a carico portatrice di handicap o invalidita' permanente. (Omissis).
00A10919

COMUNE DI UMBERTIDE

Il comune di UMBERTIDE (provincia di Perugia) ha adottato, il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di applicare, per l'anno 2000, le seguenti maggiori detrazioni in sostituzione della detrazione di L. 200.000 di cui all'art. 8, 2o comma del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato ed integrato dalla Legge n. 662/96 secondo le seguenti modalita': A) dall'imposta dovuta per limiti immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 320.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione di piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel vaso in cui sussistano i seguenti requisiti: proprietario di un'unica abitazione nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo; il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unita' immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 70.000.000; il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa uniti immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a L. 26.000.000; B) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 410.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione di piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti: proprietario di un'unica abitazione nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare; il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unita' immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 70.000.000; il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unita' immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a L. 20.000.000; 2) I sopraindicati livelli di reddito vengono innalzati di: L. 1.500.000 per ogni persona a carico; L. 2.500.000 per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente con certificazione medica della USL che compongono il nucleo familiare. (Omissis).
00A10920

COMUNE DI UZZANO

Il comune di UZZANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 2) di dispone, cosi' come nella stessa citato le aliquote di applicazione dell'l.C.I. per l'anno come segue:

=====================================================================
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | ALIQUOTA ===================================================================== Fabbricati adibiti ad abitazione principale | 5,50‰ Tutti gli altri immobili | 7,00‰

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale quella posseduta da persone anziane o inabili che acquisiscano residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a condizione che il fabbricato non risulti locato; 4) di approvare la relazione dell'ufficio Ragioneria che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto disporre, cosi' come nella stessa citato ed in premessa riportato, il mantenimento, anche per l'anno 2000, della maggiore detrazione I.C.I. di L. 100.000 (portando la detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000) in favore delle classi sociali sopra menzionate, purchE' in possesso dei requisiti ivi specificati. (Omissis).
00A10921

COMUNE DI VALDERICE

Il comune di VALDERICE (provincia di Trapani) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) stabilire l'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili - ICI - per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 2) stabilire, inoltre, I 'aliquota ICI anno 2000, nella misura del 7 per mille per tutte le unita' immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 3) stabilire che la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale venga elevata a L. 300.000 per gli ultrasessantacinquenni con nucleo familiare il cui reddito nell'anno d'imposta 1999, oltre che riferito all'unita' immobiliare per la quale si ha diritto alla detrazione, sia costituito unicamente da una pensione sociale o da un assegno sociale o da una pensione integrata al minimo, sempre che tutti i componenti il nucleo familiare non siano proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento su immobili ex art. 1 comma 2 D.Lgs. 504/92 (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli), su tutto il territorio nazionale. (Omissis).
00A10922

COMUNE DI VALTORTA

Il comune di VALTORTA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta Comunale sugli Immobili (ICI) che sara' applicata nel Comune di Valtorta, nella misura del 5 mille; 2) di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis).
00A10923

COMUNE DI VARSI

Il comune di VARSI (provincia di Parma) ha adottato, il 12 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). a) di non avvalersi per l'anno 2000 della facolta' di diversifazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e di aumento della detrazione per l'abitazione principale, gia' stabilita' per legge in L. 200.000; b) di determinare per l'anno 2000 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta I.C.I. per tutti gli immobili soggetti a tale tributo. (Omissis).
00A10924

COMUNE DI VEDANO OLONA

Il comune di VEDANO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 3 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). aliquota ordinaria: 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta alla stessa; aliquota 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (box-garage, ecc). Detrazione L. 200.000 per unita' immobiliare adibite ad abitazione principale rapportata alla percentuale di possesso e al periodo dell'anno durante il quale si protae tale destinazione. (Omissis).
00A10925

COMUNE DI VEDESETA

Il comune di VEDESETA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 10 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2000, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis).
00A10926

COMUNE DI VERUNO

Il comune di VERUNO (provincia di Novara) ha adottato, il 24 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare, omissis, per l'anno 2000: nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili; nella misura del 4 per mille l'aliquota per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e in L. 250.000 la detrazione d'imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. (Omissis).
00A10927

COMUNE DI VERZEGNIS

Il comune di VERZEGNIS (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di determinare, a conferma di quanto disposto per il 1999, l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille; 2) di diversificare, con riferimento unicamente ai casi di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 (a conferma di quanto disposto per il 1999 ed entro i limiti di legge), fissandola nella misura del 6 per mille. (Omissis).
00A10928

COMUNE DI VIAGRANDE

Il comune di VIAGRANDE (provincia di Catania) ha adottato, il 10 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). (Omissis), stabilire l'aliquota riguardante gli immobili per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni, con una detrazione, per l'abitazione principale, nella misura prevista dalla vigente normativa, pari a L. 200.000. (Omissis). Lo stesso comune con lettera prot. 203/6997 comunica il numero del conto corrente postale per l'attivazione diretta della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili: c/c n. 12921904 intestato al comune di Viagrande - Servizio Tesoreria comunale - I.C.I. (Omissis).
00A10929

COMUNE DI VICOPISANO

Il comune di VICOPISANO (provincia di Pisa) ha adottato, il 4 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure, per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente: a) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,8 per mille; b) per tutte le altre unita' immobiliari: 6,6 per mille; 2) di stabilire, altresi', anche per l'anno 2000, un'aliquota agevolata pari al 2 per mille per i casi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che si riportano integralmente: a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori ; 3) di aumentare per l'anno 2000 da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione solo per i seguenti soggetti: a) per i soggetti passivi con eta' superiore a 65 anni (sessantacinque) con reddito familiare imponibile medio fino a L. 10.519.000 per ogni componente il nucleo familiare, elevato a L. 15.779.000 nel caso di unico componente il nucleo familiare, con le prescrizioni indicate in premessa che qui si intendono riportate integralmente; b) per i soggetti passivi di qualsiasi eta' che possiedono nell'ambito familiare solo un unico reddito da lavoro dipendente o assimilato con un limite di reddito imponibile di L. 10.519.000 per ogni componente il nucleo familiare e con le prescrizioni indicate in premessa, che qui si intendono riportate integralmente, precisando che gli interessati, al fine di ottenere la suddetta agevolazione, dovranno produrre all'Ufficio Tributi del Comune una autocertificazione relativa alla quantificazione dei redditi entro il 31 ottobre 2000; 4) di stabilire che i contribuenti che si avvarranno delle agevolazioni previste a norma dell'art. 8 del richiamato Regolamento I.C.I. (Abitazioni concesse a parenti in uso gratuito), presentino all'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre 2000, comunicazione scritta contenente le indicazioni stabilite in premessa, che qui si intendono riportate integralmente. (Omissis).
00A10930

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO

Il comune di VIGNALE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 18 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2000 l'aliquota I.C.I. vigente nell'anno 1999, che sara' applicata da questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis).
00A10931

COMUNE DI Vignolo

Il comune di VIGNOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2000 nella misura del 5 per mille e la detrazione per la prima casa di L. 200.000. (Omissis).
00A10932

COMUNE DI Villa Estense

Il comune di VILLA ESTENSE (provincia di Padova) ha adottato, il 28 febbraio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2000 le seguenti aliquote I.C.l.: aliquota ordinaria del 5,5 per mille da applicare ai soggetti passivi ed agli immobili che non rientrano fra quelli previsti nei successivi punti a) e b); a) aliquota ridotta deI 5 per mille da applicare alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale aliquota si applica altresi': ai soggetti passivi anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per gli alloggi posseduti, a condizioni che l'abitazione principale non risulti locata e comunque non abitata; ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle). Per beneficiare dell'aliquota ridotta e' necessaria la presentazione al Settore Tributi del Comune, entro il termine del 30 giugno 2000 di apposita domanda, come da allegato sub. A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; b) aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari sfitte (comprendono questa categoria gli immobili tenuti a disposizione seconde case , gli immobili non agibili o non abitabili, gli Immobili per i quali sono in corso opere edilizie che impediscono l'uso). Detrazione: per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale e' elevata da L. 200.000 a L. 240.000 e si applica solamente all'abitazione principale con esclusione delle unita' immobiliare concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado. Tassazione delle pertinenze: ai sensi dell'art. 817 del Codice civile e in riferimento alla legge n. 448/1999 articoli. 12 e 13 alle pertinenze viene applicata l'aliquota dell'immobile principale a cui sono a servizio. Vengono considerate pertinenze destinate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari le seguenti categorie catastali: C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimnesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte. soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui e' situata l'immobile principale. (Omissis). 3) di disporre che la riscossione del tributo verra' effettuata tramite versamento su bollettino di conto corrente postale intestato al Comune o direttamente presso la tesoreria del Comune Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Agenzia di Villa Estense cosi' come previsto nel Regolamento per la disciplina dell'l.C.I. adottato contestualmente nella presente seduta Consiliare. (Omissis).
00A10933

COMUNE DI VILLAFRATI

Il comune di VILLAFRATI (provincia di Palermo) ha adottato, il 29 ottobre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di ridurre l'aliquota I.C.I per l'anno 2000 relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale dello 0,50 per mille; pertanto le aliquote per l'anno 2000 sono previste nelle seguenti misure: 4.5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per tutti gli altri immobili; detrazione per l'abitazione principale nella misura prevista per legge di L. 200.000. (Omissis).
00A10934

COMUNE DI VILLAURBANA

Il comune di VILLAURBANA (provincia di Oristano) ha adottato, il 29 marzo 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). stabilire, per l'anno 2000, l'aliquota nella misura del 5 per mille, per l'imposta comunale sugli immobili ed in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis).
00A10935

COMUNE DI VILLONGO

Il comune di VILLONGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) di confermare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2000, nella misura unica del 6 per mille, da applicarsi rispettivamente sugli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale ed a tutte le unita' immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale; 2) di confermare in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per particolari situazioni di carattere sociale di cui alla citata delibera C.C. n. 63/1996, che qui si intende richiamata e trascritta. (Omissis).
00A10936

COMUNE DI VIMERCATE

Il comune di VIMERCATE (provincia di Milano) ha adottato, il 31 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) (Omissis) di fissare per l'anno 2000 l'aliquota di imposta ordinaria al 5,8 per mille e quella ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze al 4,8 per mille con detrazione pari a L. 200.000. (Omissis); 2) di fissare l'aliquota del 4,8 per mille per le abitazioni affittate a canone agevolato per i contratti stipulati a partire dall'anno 2000. (Omissis).
00A10937

COMUNE DI VITERBO

Il comune di VITERBO ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per I'anno 2000 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; proporre inoltre: A) l'adozione di un'aliquota I.C.I. ridotta da determinare nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; B) l'adozione ai sensi dell'art. 6, 2o comma del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche di un'aliquota I.C.I. ridotta, da determinare nella misura del 4 per mille e da applicare ai fabbricati di proprieta' di Enti ed istituti senza scopo di lucro che vengono concessi, a seguito di procedura di assegnazione, in locazione ad un canone agevolato e predeterminato per legge, a soggetti meno abbienti e socialmente bisognosi che li utilizzino direttamente come abitazione principale; C) confermare inoltre I'ulteriore detrazione gia' prevista con delibera di Giunta Comunale n. 854 del 14 aprile 1997 recepita con atto di Consiglio Comunale n. 40 del 17 febbraio 1998. Per poter godere a pena d'esclusione dell'applicazione dell'aliquota ridotta i soggetti d'imposta dovranno: per I'aliquota ridotta di cui alla lettera B: presentare nei termini previsti dalla vigente normativa, apposita dichiarazione di variazione ICI in cui indicare i fabbricati concessi in locazione a canoni agevolati a soggetti bisognosi e che siano adibiti ad abitazione principale; (Omissis) Emendamento proposto dal sindaco in data 21 febbraio 2000 durante la discussione per I'adozione della deliberazione per la determinazione delle aliquote I.C.I. anno 2000 introduzione nella proposta di deliberazione del capoverso lettera D): (Omissis) D) ai sensi dell'art. 1 comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 adottare un'aliquota I.C.I. ridotta da determinare nella misura del 4 (quattro per mille) a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili e inabitabili localizzati nel centro storico. L'inagibilila' e I'inabitabilita' deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Per poter usufruire dell'agevolazione il contribuente, a pena di esclusione del beneficio, deve comunicare al Settore Tributi l'inizio dei lavori di recupero entro quindici giorni dall'avvio degli stessi con apposita istanza con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in cui si attesti che I'immobile in oggetto possiede i requisiti sopra indicati. (Omissis).
00A10938

COMUNE DI VIVARO ROMANO

Il comune di VIVARO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato il 12 maggio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). 1) per l'esercizio finanziario 2000 l'aliquota I.C.I. e confermata al 6 per mille senza ulteriori riduzioni, detrazioni o agevolazioni di sorta, oltre a quelle previste per legge. (Omissis).
00A10939

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di CORCIANO (provincia di Perugia) concernente la determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili I.C.I. e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 2000. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 78 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2000).

Nell'estratto della deliberazione del comune di CORCIANO citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla seconda colonna della pagina 53, al penultimo rigo, dove e' scritto: di cui al comma 2 dell'art. 2 , leggasi : di cui al comma 3 dell'art. 2 ; ed ancora, alla prima colonna della pagina 54, al penultimo rigo del sesto capoverso del punto 2), dove e' scritto: ... di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge 41/1998, ... , leggasi: ... di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 431/1998, ... . (Omissis).
00A10940

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione adottata dal comune di ATRANI (provincia di Salerno) concernente la determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e delle relative detrazioni o riduzioni d'imposta, per l'anno 2000 (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 135 del 12 giugno 2000).

L'estratto della deliberazione del comune di ATRANI citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla seconda colonna della pagina 13, e' da intendersi sostituito dal seguente:

Il comune di ATRANI (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000. (Omissis). 1) 5 per mille per l'abitazione principale, quale dimora abituale, con la detrazione di L. 200.000; 2) 5 per mille per le ulteriori abitazioni locate e con contratto di fitto registrato nelle forme di legge; 3) 7 per mille per i seguenti immobili: a) immobili classificati, catastalmente nella categoria A non locati e locati saltuariamente; b) immobili compresi nelle categorie catastali B, C e D sia locati che non. (Omissis).
 
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