Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2000, n. 214
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 9, comma 2, che conferisce delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive, tra l'altro, del citato decreto legislativo n. 464 del 1997;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, espressi, rispettivamente, in data 13 giugno 2000 e 15 giugno 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le relative competenze sono ripartite fra il comando regione militare nord, il comando regione militare sud e la direzione di amministrazione che accentra le funzioni delle direzioni di amministrazione delle regioni militari nord, centro e sud. E' istituito, con sede in Roma, il comando militare della capitale, che assume le funzioni di comando del reclutamento e delle forze di completamento interregionale centro e di comando del reclutamento e delle forze di completamento della regione Lazio";
b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche le modalita' di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalita' di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo o successivamente a tale data. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio;
c) al comma 4 le parole: "seconda scuola militare dell'Esercito" sono sostituite dalle seguenti: "scuola militare Teulie'". Tale denominazione puo' essere modificata con "decreto del Ministro della difesa";
d) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il secondo comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, e' sostituito dal seguente:
"L'ordinamento della scuola di guerra aerea, dell'Accademia aeronautica e della scuola di applicazione dell'Aeronautica militare e' stabilito con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, ove i programmi di studio lo richiedano, con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
4-ter. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 34 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937, n. 1501, come sostituito dal comma 4-bis del presente articolo, e' abrogato il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472.
4-quater. Le disposizioni relative al funzionamento degli istituti e delle scuole interforze e di quelli di Forza armata sono emanate, rispettivamente, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo parere del Capo di stato maggiore della difesa. E' abrogato l'articolo 3 del regio decreto 1° maggio 1930, n. 726.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 9, comma 2, della legge
31 marzo 2000, n. 78, vedasi in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
reca: "Riforma strutturale delle Forze armate a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge
28 dicembre 1995, n. 549".
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
volti a:
a) ridurre il numero dei comandi operativi e
territoriali e delle altre strutture periferiche della
Difesa, anche a livello di regione militare, di
dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi
comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e
di istituti di formazione, garantendo una loro piu'
efficace articolazione, composizione, ubicazione ed
attribuzione delle competenze;
b) procedere alla ristrutturazione e
all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle
direzioni generali, e degli uffici centrali;
c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali,
degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone
i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la
concentrazione dei procedimenti produttivi, anche
attraverso accorpamenti;
d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle
attivita' rivolte alla protezione civile e alla tutela
ambientale;
e) disciplinare l'eventuale mobilita' contrattata dei
lavoratori, anche concordando con le organizzazioni
sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad
evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali
riduzioni;
f) favorire la dismissione delle strutture e degli
immobili non piu' utilizzabili;
g) rideterminare, coerentemente con la suddetta
ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla
definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla
copertura dei posti disponibili anche attraverso la
riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime
procedure previste dall'art. 3, commi da 205 a 208;
h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore
interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di
Stato maggiore della scuola di guerra dell'Esercito,
dell'Istituto di guerra marittima e della Scuola di guerra
aerea.
2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da
parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione".
- Il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge 31 marzo
2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di
polizia), e' il seguente:
"2. Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, entro
il 30 giugno 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello
Stato, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi
28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490,
attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle
procedure di cui, rispettivamente all'art. 1, commi 1,
lettera a) e 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
all'art. 1, commi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre
1996, n. 662".
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, reca: "Attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici
delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 2. - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma
1, del presente decreto:
a) sono soppressi il comando regione militare
nord-ovest e la corrispondente direzione di
amministrazione. Le relative competenze sono attribuite al
comando regione militare nord, con sede a Padova,
costituito per riorganizzazione del comando regione
militare nord-est;
b) sono soppressi il comando regione militare
centrale e la corrispondente direzione di amministrazione.
Le relative competenze sono ripartite fra il comando
regione militare nord, il comando regione militare sud e la
direzione di amministrazione che accentra le funzioni delle
direzioni di amministrazione delle regioni militari nord,
centro e sud. E' istituito, con sede in Roma, il comando
militare della capitale, che assume le funzioni di comando
del reclutamento e delle forze di completamento
interregionale centro e di comando del reclutamento e delle
forze di completamento della regione Lazio;
c) sono soppressi il comando regione militare della
Sicilia e la corrispondente direzione di amministrazione.
Le relative competenze sono ripartite tra il comando
regione militare sud, con sede a Napoli, costituito per
riorganizzazione del comando regione militare meridionale,
ed il comando militare autonomo della Sicilia, con sede a
Palermo, costituito per riorganizzazione del comando
regione militare della Sicilia;
d) sono soppressi il comando regione militare della
Sardegna e la corrispondente direzione di amministrazione.
Le relative competenze sono ripartite tra il comando
regione militare centro, con sede a Firenze, di cui alla
lettera b) del presente comma, ed il comando militare
autonomo della Sardegna, con sede a Cagliari, costituito
per riorganizzazione del comando regione militare della
Sardegna;
e) e' soppresso il comando in capo del dipartimento
militare marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli. Le
relative competenze sono ripartite tra i dipartimenti
militari marittimi di Taranto e La Spezia ed il comando
militare marittimo autonomo della Sicilia;
f) sono soppressi il comando della seconda regione
aerea, le relative direzioni territoriali, comprese quelle
di commissariato e di amministrazione, e le connesse
articolazioni funzionali. Le relative competenze sono
ripartite secondo quanto indicato nella tabella B allegata
al presente decreto;
g) sono soppressi l'ispettorato per le
telecomunicazioni e l'assistenza al volo e l'ispettorato
logistico. Le relative competenze sono ripartite tra il
comando logistico ed il comando della squadra aerea,
secondo quanto indicato nella tabella B allegata al
presente decreto;
h) sono soppresse, nell'ambito di tutti i comandi di
regione militare, le direzioni di commissariato e le
connesse articolazioni funzionali. Le relative competenze
sono attribuite ai comandi logistici di area di cui alla
tabella B allegata al presente decreto;
i) e' soppressa l'accademia di sanita' militare
interforze. Le relative funzioni, di cui alla legge
14 marzo 1968, n. 273, ed al decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, sono attribuite alle
accademie militari di Forza armata con modalita' attuative
da determinarsi con uno o piu' regolamenti del Ministro
della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. I
giovani ammessi alle accademie militari di Forza armata,
con indirizzo sanitario e veterinario, frequentano il corso
di studi previsto per il conseguimento della laurea presso
una universita' di Stato da indicarsi con decreto del
Ministro della difesa, previa apposita convenzione;
l) e' soppresso il collegio "Francesco Morosini in
Venezia. Le relative attribuzioni sono trasferite alla
scuola navale militare "Francesco Morosini che e' istituita
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, che ne disciplina il relativo
funzionamento nonche' i titoli di merito per l'ammissione
ai corsi normali dell'accademia navale da attribuirsi agli
allievi che abbiano concluso senza demerito il ciclo di
studi presso la scuola navale militare.
2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' determinata, nel triennio
1998-2000, la data delle soppressioni di cui al comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del presente
articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i
Ministri della difesa e delle finanze, sono definiti, ai
sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma
95, i criteri generali per la definizione, da parte delle
universita', degli ordinamenti didattici di corsi di
diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di
cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.
341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza. Le
universita', in conformita' ai predetti criteri,
definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con le
accademie militari per gli ufficiali e con gli altri
istituti militari d'istruzione superiore. Ai fini
dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al
presente articolo, le universita', cui compete il rilascio
dei titoli e la responsabilita' didattica dei corsi,
stipulano apposite convenzioni con le predette accademie ed
istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle
attivita' didattiche anche utilizzando le strutture e, per
specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli
istituti. I Ministri della difesa, delle finanze e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
definiscono opportune modalita' e strumenti per agevolare
la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo.
Qualora il personale militare che frequenta i corsi non
consegua il titolo universitario nel periodo di frequenza
dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione
superiore, e' consentita la prosecuzione degli studi, con
il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo,
anche presso altre universita' che abbiano attivato corsi
corrispondenti.
Le convenzioni di cui al presente comma prevedono anche
le modalita' di riconoscimento degli studi compiuti e di
rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e
di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo ovvero in congedo che, in possesso del diploma
di scuola media superiore richiesto all'epoca per
l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il
previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le
scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei
carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di
finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalita' di
riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli
di studi frequentati dal personale in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo o
successivamente a tale data. I riconoscimenti hanno luogo
dando la precedenza alle procedure riguardanti gli
ufficiali in servizio.
4. Entro il 31 dicembre 1998, il distaccamento della
scuola militare "Nunziatella , con sede a Milano assume la
denominazione di "Scuola militare Teulie' con propria
autonomia funzionale; alla scuola si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1965, n. 1484.
4-bis. Il secondo comma dell'art. 34 del regio
decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla
legge 25 giugno 1937, n. 1501, e' sostituito dal seguente:
"L'ordinamento della scuola di guerra aerea,
dell'Accademia aeronautica e della scuola di applicazione
dell'Aeronautica militare e' stabilito con regolamento del
Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, ove i programmi di studio lo
richiedano, con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica .
4-ter. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al secondo comma dell'art. 34 del regio
decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla
legge 25 giugno 1937, n. 1501, come sostituito dal comma
4-bis del presente articolo, e' abrogato il regio decreto
25 marzo 1941, n. 472.
4-quater. Le disposizioni relative al funzionamento
degli istituti e delle scuole interforze e di quelli di
Forza armata sono emanate, rispettivamente, dal Capo di
Stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di
Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, previo parere del Capo di stato maggiore della
difesa. E' abrogato l'art. 3 del regio decreto 1o maggio
1930, n. 726.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa
possono essere costituiti i comandi regione militare
interforze cui devolvere le funzioni svolte dai comandi
regione militare e aerea, dai comandi in capo dei
dipartimenti militari marittimi e dai comandi militari e
marittimi autonomi".
- Il regio decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220,
reca: "Ordinamento della regia aeronautica".
- Il regio decreto 1o maggio 1930, n. 726, reca:
"Ordinamento delle scuole militari".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".



 
Art. 2

1. Dopo le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, sono aggiunte le tabelle C e D allegate al presente decreto.
2. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e' sostituito dai seguenti:
"2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
2-bis. I provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2 ed al precedente comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; dai Capi di stato maggiore di Forza armata, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali delle direzioni generali interessate.
2-ter. Gli enti e gli organismi di cui alle tabelle B e D possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.".



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal decreto qui
pubblicato, vedasi in note all'art. 4.



 
Art. 3

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
"13-bis. "Con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito, sulla base delle seguenti indicazioni:
a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalita' in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze, istituito dal comma 1;
b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali siano state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento;
c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, e delle modalita' di valutazione degli ufficiali frequentatori;
d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia;
e) destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi;
f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalita' di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.
13-ter. Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati:
a) l'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), e gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192;
b) i titoli I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611 ".



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 4. - 1. E' istituito l'Istituto superiore di
Stato maggiore interforze con il compito di perfezionare la
formazione professionale e la preparazione culturale degli
ufficiali delle Forze armate, in previsione dell'impiego in
incarichi di rilievo in ambito nazionale ed internazionale.
2. Presso l'Istituto indicato al comma 1 e' svolto il
corso superiore di Stato maggiore interforze cui possono
partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di
finanza nonche' ufficiali delle Forze armate estere.
3. Il superamento del corso di cui al comma 2 e'
valutato ai fini dell'avanzamento e dell'impiego degli
ufficiali.
4. Il corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale
ai corsi superiori svolti presso:
a) la scuola di guerra dell'Esercito, di cui all'art.
1, primo comma, lettera e), della legge 28 aprile 1976, n.
192, e successive modifiche;
b) l'Istituto di guerra marittima, di cui all'art. 4,
primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 12 settembre 1972, n. 985;
c) la scuola di guerra aerea, di cui all'art. 4, n.
2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto
1968, n. 1512.
5. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il regolamento
recante l'ordinamento dell'Istituto di cui al comma 1. I
criteri e le modalita' per la selezione dei candidati alla
frequenza del corso di cui al comma 2, sono determinati con
decreto del Ministro della difesa. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro
della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di
ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guardia
di finanza.
6. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i
Capi di stato maggiore di Forza armata e, per quanto di
interesse, il segretario generale della difesa, determina
annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al
comma 2.
7. Agli ufficiali delle varie armi dell'Esercito,
giudicati idonei al termine del corso di cui al comma 2,
continuano ad applicarsi le disposizioni previste per gli
ufficiali giudicati idonei al termine del corso superiore
di Stato maggiore di cui agli articoli 10, 11, 12, e 13
della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche,
limitatamente agli incarichi di Stato maggiore attribuiti
all'Esercito, senza influire sulla ripartizione interforze
relativa al numero dei frequentatori da ammettere al corso,
di cui al comma 2 del presente articolo, ed agli incarichi
interforze, interministeriali ed internazionali e previa
conseguente modificazione del decreto ministeriale di cui
all'art. 12, secondo comma, della stessa legge n. 192 del
1976.
8. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente,
determina il numero di ufficiali di cui alla tabella n. 1,
quadri IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, annessa alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, da
ammettere alla frequenza del corso di Stato maggiore di cui
all'art. 1, primo comma, lettera a), della legge n. 192 del
1976. Agli ufficiali che superano il corso di
Stato maggiore ed il successivo corso superiore di
Stato maggiore interforze, si applicano le disposizioni
previste per gli ufficiali delle varie armi dell'Esercito
di cui al comma 7 del presente articolo per gli incarichi
da attribuire con la revisione del decreto ministeriale
indicata allo stesso comma 7.
9. In via transitoria, fino all'entrata in vigore dei
decreti delegati di cui all'art. 1, comma 97, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, per l'ammissione degli ufficiali
delle armi dell'Esercito al corso superiore di
Stato maggiore interforze si applicano le modalita' ed i
requisiti fissati per l'ammissione al corso superiore di
Stato maggiore di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge n.
192 del 1976 ed al titolo II, capo I, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, e
successive modifiche; per gli ufficiali di cui al presente
comma, giudicati idonei al termine del corso superiore di
Stato maggiore interforze, si applicano le prescrizioni
dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Al quarto comma, ultimo periodo, dell'art. 12 della
legge 28 aprile 1976, n. 192, le parole da: "il vice
comandante della scuola di guerra fino a: "un generale in
servizio permanente effettivo dell'Esercito sono sostituite
dalle seguenti: "tre ufficiali generali in servizio
permanente effettivo dell'Esercito .
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal primo corso superiore di Stato maggiore
interforze; fino all'emanazione delle disposizioni
modificative del decreto ministeriale di cui al comma 7 del
presente articolo, sono fatti salvi i concorsi e le
designazioni effettuate nonche' i concorsi banditi per
l'ammissione ai corsi di cui all'art. 8 del decreto
ministeriale 6 luglio 1994.
12. Fatto salvo il corso di Stato maggiore in
svolgimento, sono abrogati:
a) il primo comma dell'art. 5 della legge 28 aprile
1976, n. 192;
b) l'art. 18 del capo IV del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;
c) il requisito per l'avanzamento dei maggiori e
tenenti colonnelli di cui al quadro I della tabella n. 3
allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come
modificata dalla tabella allegata alla legge 27 ottobre
1963, n. 1431.
13. Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, le
parole: "terzo trimestre sono sostituite con la seguente:
"corso ".
13-bis. "Con regolamento del Ministro della difesa, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
disciplinati i corsi della scuola di guerra per gli
ufficiali dell'Esercito, sulla base delle seguenti
indicazioni:
a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative
finalita' in armonia con le disposizioni relative al corso
superiore di stato maggiore interforze, istituito dal comma
1;
b) destinazione alla frequenza dei corsi degli
ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito che hanno
compiuto i periodi di comando o ai quali siano state
conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini
dell'avanzamento;
c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche
in relazione all'attuazione delle previsioni di cui
all'art. 2, comma 3, e delle modalita' di valutazione degli
ufficiali frequentatori;
d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai
corsi ovvero di rinuncia;
e) destinazione a ricoprire incarichi connessi
all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli
ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e
selettivi;
f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore
dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalita' di
svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia
di formazione del personale militare previste dalla legge
18 febbraio 1997, n. 25.
13-ter. Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in
vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Dalla stessa data sono abrogati:
a) l'art. 1, primo comma, lettere a) e c), e gli
articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge
28 aprile 1976, n. 192;
b) i titoli I e II del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611".
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, vedasi in note all'art. 1.
- Per l'argomento della legge 18 febbraio 1997, n. 25,
vedasi in note alle premesse.
- La legge 28 aprile 1976, n. 192, reca: "Norme sui
corsi della scuola di guerra dell'Esercito".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1979, n. 611, reca: "Norme di esecuzione della
legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola di
guerra dell'Esercito".



 
Art. 4

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il Ministro della difesa presenta annualmente entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione di cui al presente decreto, nonche' sulla necessita' di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia altresi', nella medesima relazione, le modalita' attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate, ai fini di cui all'alinea del comma 2 dell'articolo 1.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattarella, Ministro della difesa
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Del Turco, Ministro delle finanze
Zecchino, Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 3. - 1. Il Ministro della difesa, entro i tre
mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di
soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell'anno
successivo, promuove incontri con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative al fine di assumere
le iniziative atte a favorire il reimpiego del personale
civile in servizio, attraverso anche l'attivazione di
programmi di riqualificazione e riconversione
professionale.
2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A, B, C e D
allegate al presente decreto sono adottati con decreto del
Ministro della difesa, su proposta del Capo di
stato maggiore della difesa.
2-bis. I provvedimenti organizzativi conseguenti
all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2 ed al
precedente comma 2 sono adottati, per quanto di rispettiva
competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; dai
Capi di stato maggiore di forza armata, previo parere del
Capo di stato maggiore della difesa; dai dirigenti generali
delle Direzioni generali interessate.
2-ter. Gli enti e gli organismi di cui alle tabelle B e
D possono essere soppressi o riorganizzati con decreto del
Ministro della difesa, su proposta del Capo di
stato maggiore della difesa.
3. Il Ministro della difesa presenta annualmente, entro
il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di
avanzamento del processo di ristrutturazione di cui al
presente decreto, nonche' sulla necessita' di apportarvi
correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e
delle dotazioni organiche di personale previste dalle
vigenti disposizioni. Il Ministro della difesa evidenzia
altresi', nella medesima relazione le modalita' attraverso
le quali il processo di ristrutturazione attua il principio
del coordinamento tra le Forze armate, ai fini di cui
all'alinea del comma 2 dell'art. 1".



 
Allegato C
PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE D'INTERESSE DELL'ESERCITO

N.|Ente/Comando interessato |Data|Note ---------------------------------------------------------------------
| | |Già costituito per
| | |riorganizzazione del comando
| | |regione militare
| | |tosco-emiliana a seguito della
| | |soppressione della regione
| | |militare centrale, confluisce,
| | |riconfigurato, nel costituendo
|Comando regione militare | |Ispettorato per il
|centro e la corrispondente | |reclutamento e le Forze di
1|direzione di amministrazione |2001|completamento ---------------------------------------------------------------------
| | |E' riconfigurata in direzione
|Direzione di amministrazione | |di amministrazione distaccata
|del comando regione militare | |e posta alle dipendenze della
2|nord |2001|direzione di amministrazione ---------------------------------------------------------------------
| | |E' riconfigurata in direzione
|Direzione di amministrazione | |di amministrazione distaccata
|del comando regione militare | |e posta alle dipendenze della
3|sud |2001|direzione di amministrazione ---------------------------------------------------------------------
| | |Confluisce, riconfigurato, nel
| | |costituendo comando militare
| | |della capitale assumendo le
| | |funzioni, sia di comando
| | |reclutamento e forze di
| | |completamento interregionale
| | |centro, sia di comando
| | |reclutamento e forze di
4|Comando della capitale |2002|completamento "Lazio" ---------------------------------------------------------------------
| | |I relativi compiti sono
| | |assorbiti dalla regione
5|Comando logistico d'area nord |2002|militare nord ---------------------------------------------------------------------
| | |I relativi compiti sono
| | |assorbiti dalla regione
6|Comando logistico d'area sud |2002|militare sud ---------------------------------------------------------------------
| | |I compiti saranno
| | |ridistribuiti ai restanti
|Ufficio leva, consiglio di | |uffici leva e consigli di
|leva e gruppo selettori di | |leva, previa ridefinizione dei
7|Genova |2001|bacini d'utenza ---------------------------------------------------------------------
| | |I compiti saranno
| | |ridistribuiti ai restanti
|Ufficio leva, consiglio di | |uffici leva e consigli di
|leva e gruppo selettori di | |leva, previa ridefinizione dei
8|Udine |2000|bacini d'utenza ---------------------------------------------------------------------
| | |I compiti saranno
| | |ridistribuiti ai restanti
|Ufficio leva, consiglio di | |uffici leva e consigli di
|leva e gruppo selettori di | |leva, previa ridefinizione dei
9|Verona |2001|bacini d'utenza ---------------------------------------------------------------------
| | |I compiti saranno
| | |ridistribuiti ai restanti
|Ufficio leva, consiglio di | |uffici leva e consigli di
|leva e gruppo selettori di | |leva, previa ridefinizione dei 10|Trento |2000|bacini d'utenza ---------------------------------------------------------------------
| | |I compiti saranno
| | |ridistribuiti ai restanti
|Ufficio leva, consiglio di | |uffici leva e consigli di
|leva e gruppo selettori di | |leva, previa ridefinizione dei 11|Como |2001|bacini d'utenza ---------------------------------------------------------------------
| | |I compiti saranno
| | |ridistribuiti ai restanti
|Ufficio leva, consiglio di | |uffici leva e consigli di
|leva e gruppo selettori di | |leva, previa ridefinizione dei 12|Brescia |2001|bacini d'utenza ---------------------------------------------------------------------
| | |I compiti saranno
| | |ridistribuiti ai restanti
|Ufficio leva, consiglio di | |uffici di leva e consigli di
|leva e gruppo selettori di | |leva, previa ridefinizione dei 13|Perugia |2001|bacini d'utenza ---------------------------------------------------------------------
| | |I compiti saranno
| | |ridistribuiti ai restanti
|Ufficio leva, consiglio di | |uffici di leva e consigli di
|leva e gruppo selettori di | |leva, previa ridefinizione dei 14|Ancona |2001|bacini d'utenza ---------------------------------------------------------------------
| | |I compiti saranno
| | |ridistribuiti ai restanti
|Ufficio leva, consiglio di | |uffici di leva e consigli di
|leva e gruppo selettori di | |leva, previa ridefinizione dei 15|Salerno |2001|bacini d'utenza ---------------------------------------------------------------------
| | |I compiti saranno
| | |ridistribuiti ai restanti
|Ufficio leva, consiglio di | |uffici di leva e consigli di
|leva e gruppo selettori di | |leva, previa ridefinizione dei 16|Lecce |2001|bacini d'utenza ---------------------------------------------------------------------
| | |I relativi compiti sono
| | |assorbiti dagli istituendi
|Comandi leva reclutamento e | |comandi reclutamento e forze
|mobilitazione della regione | |di completamento 17|militare Nord |2002|interregionali e regionali ---------------------------------------------------------------------
| | |I relativi compiti sono
| | |assorbiti dagli istituendi
|Comandi leva reclutamento e | |comandi reclutamento e forze
|mobilitazione della regione | |di completamento 18|militare centro |2002|interregionali e regionali ---------------------------------------------------------------------
| | |I relativi compiti sono
| | |assorbiti dagli istituendi
|Comandi leva reclutamento e | |comandi reclutamento e forze
|mobilitazione della regione | |di completamento 19|militare sud |2002|interregionali e regionali

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE D'INTERESSE DELLA MARINA N.|Ente/Comando interessato |Data|Note ---------------------------------------------------------------------
| | |Le relative funzioni sono
| | |assorbite dall'ispettorato di
|Ispettorato dei fari e dei | |supporto navale logistico e
1|segnalamenti marittimi |2000|dei fari ---------------------------------------------------------------------
| | |Le relative funzioni sono
| | |assorbite dall'ispettorato di
| | |supporto navale logistico e
2|Ispettorato di supporto navale|2000|dei fari ---------------------------------------------------------------------
|Nucleo logistico della Marina | |Le funzioni residue sono
|di La Maddalena (Sassari) e | |assorbite dalla scuola
3|relativi magazzini |2002|sottufficiali di La Maddalena ---------------------------------------------------------------------
|Centro telecomunicazioni | |Le funzioni residue sono
|secondarie della Marina di | |assorbite dall'Accademia
4|Livorno |2000|navale di Livorno ---------------------------------------------------------------------
| | |Le funzioni residue sono
|Centro telecomunicazioni | |assorbite dal centro
|secondario della Marina di | |telecomunicazioni secondario
5|Palombara |2000|di Augusta ---------------------------------------------------------------------
| | |Le funzioni residue sono
|Centro telecomunicazioni | |assorbite dall'istituto di
|secondario della Marina di | |studi militari marittimi di
6|Venezia |2000|Venezia ---------------------------------------------------------------------
|Stazione segnali di Ancona (M.| |Cessano definitivamente le
7|Pulito) |2000|funzioni ---------------------------------------------------------------------
| | |Cessano definitivamente le
8|Stazione segnali di Brindisi |2000|funzioni ---------------------------------------------------------------------
| | |Le funzioni residue sono
|Base navale di appoggio | |assorbite dal distaccamento
9|operativo di Messina |2000|Marina militare di Messina ---------------------------------------------------------------------
| | |Le funzioni residue sono
|Base navale di appoggio | |assorbite dalla scuola 10|operativo di La Maddalena |2002|sottufficiali di La Maddalena ---------------------------------------------------------------------
| | |I materiali transitano alle
| | |altre Maricommi mentre la
| | |funzione di centro unico di
|Sezione di commissariato della| |spesa transita al
|Marina di Napoli e relativi | |distaccamento Marina militare 11|magazzini |2001|di Napoli ---------------------------------------------------------------------
|Centro telecomunicazioni | |Le funzioni residue sono
|secondario della Marina di | |assorbite dal distaccamento 12|Napoli |2000|Marina militare di Napoli ---------------------------------------------------------------------
| | |I materiali transitano alle
| | |altre Maricommi mentre la
| | |funzione di centro unico di
|Sezione di commissariato della| |spesa transita al
|Marina di Messina e relativi | |distaccamento Marina militare 13|magazzini |2002|di Messina ---------------------------------------------------------------------
|Centro telecomunicazioni | |Le funzioni residue sono
|secondario della Marina di La | |assorbite dalla scuola 14|Maddalena |2002|sottufficiali di La Maddalena ---------------------------------------------------------------------
|Centro telecomunicazioni | |Le funzioni residue sono
|secondario della Marina di | |assorbite dal distaccamento 15|Messina |2001|Marina militare di Messina ---------------------------------------------------------------------
| | |Le relative funzioni sono
| | |attribuite al comando militare
| | |marittimo autonomo della
| | |capitale, costituito per
| | |riorganizzazione del comando 16|Comando Marina di Roma |2000|Marina di Roma ---------------------------------------------------------------------
| | |Le relative funzioni sono
| | |assorbite dal comando militare
| | |marittimo autonomo in Sicilia
| | |che, dalla sede di Messina, è
| | |riconfigurato in termini di
| | |personale e struttura nella 17|Comando Marina di Augusta |2001|sede di Augusta ---------------------------------------------------------------------
| | |Le relative funzioni sono
| | |assorbite dal comando militare
| | |marittimo autonomo in Sardegna
| | |che, dalla sede di La
| | |Maddalena, è riconfigurato in
| | |termini di personale e
| | |struttura nella sede di 18|Comando Marina di Cagliari |2002|Cagliari ---------------------------------------------------------------------
| | |Le funzioni residue sono
| | |assorbite dalla Direzione di
|Direzione di sanità militare | |sanità militare marittima di 19|marittima di Ancona |2000|La Spezia ---------------------------------------------------------------------
| | |Le funzioni residue sono
| | |assorbite dalla Direzione di
|Direzione di sanità militare | |sanità militare marittima di 20|marittima di Messina |2003|Taranto ---------------------------------------------------------------------
| | |Le funzioni residue sono
| | |assorbite sono assorbite dalla
|Direzione di sanità militare | |Direzione di sanità militare 21|marittima di La Maddalena |2003|marittima di La Spezia ---------------------------------------------------------------------
| | |Le relative funzioni sono
|Scuola di sanità militare | |attribuite all'Accademia 22|marittima di Livorno |2000|navale di Livorno ---------------------------------------------------------------------
| | |Le relative funzioni sono sono
|Centro studi di medicina | |attribuite all'Accademia 23|navale di La Spezia |2000|navale di Livorno

PROVVEDIMENTI DI SOPPRESSIONE D'INTERESSE DELL'AERONAUTICA N.|Ente/Comando interessato |Data|Note ---------------------------------------------------------------------
| | |Le funzioni/attribuzioni sono
| | |ripartite tra gli organismi
| | |previsti dalla legislazione
| | |nazionale, in particolare
| | |Stato maggiore
|Comando nazionale della difesa| |dell'aeronautica e comando
1|aerea |2000|operativo delle forze aeree ---------------------------------------------------------------------
|Istituto medico legale | |
|dell'Aeronautica militare di | |Cessano definitivamente le
2|Napoli |2000|funzioni ---------------------------------------------------------------------
| | |Le relative competenze di
| | |organo cartografico dello
| | |Stato per gli aspetti di
| | |carattere aeronautico sono
| | |attribuite al centro
|Sezione fotocartografica, | |informazioni geotopografiche
|dello Stato maggiore | |aeronautiche (CIGA) di Pratica
3|dell'Aeronautica |2000|di Mare.
 
Allegato D
PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE D'INTERESSE DELL'ESERCITO

N.|Ente/Comando interessato |Data|Note ---------------------------------------------------------------------
| | |Si costituisce sulla base del
| | |soppresso comando regione
| | |militare centro ed assolve le
| | |funzioni nel settore del
| | |reclutamento e del
| | |completamento su scala
| | |nazionale. Ha alle sue
| | |dipendenze i comandi di
| | |reclutamento e Forze di
| | |completamento:
| | | interregionali (nord, centro
| | |e sud), costituiti per
| | |riorganizzazione del comando
| | |militare regionale "Piemonte",
| | |del comando militare della
| | |capitale e del comando
| | |militare autonomo della
| | |Sicilia; regionali,
| | |costituiti per
| | |riorganizzazione del comando
|Ispettorato per il | |militare autonomo della
|reclutamento e le Forze di | |Sardegna e dei comandi
1|completamento |2001|militari regionali ---------------------------------------------------------------------
| | |Si costituisce a seguito della
| | |riorganizzazione del comando
| | |Genio del comando capitale ed
| | |assolve funzioni nel settore
| | |demaniale ed infrastrutturale
| | |su scala nazionale. Ha alle
| | |sue dipendenze: comandi
| | |infrastrutture, costituiti per
| | |riorganizzazione dei comandi
| | |Genio di regione militare;
| | | reparti infrastrutture,
| | |costituiti per
| | |riorganizzazione delle
| | |direzioni Genio militare e
| | |delle sezioni/uffici staccati.
| | |Le funzioni attribuite dal
| | |R.D. 17 marzo 1932, n. 365, ai
| | |comandi Genio e alle direzioni
| | |Genio militare in materia di
| | |infrastrutture e demanio,
| | |ferme restando le competenze
| | |tecnico amministrative di
| | |GENIODIFE, sono assolte
| | |dall'ispettorato delle
| | |infrastrutture dell'Esercito,
|Ispettorato delle | |dai comandi infrastrutture e
2|infrastrutture dell'Esercito |2001|dai reparti infrastrutture ---------------------------------------------------------------------
| | |Si costituisce a seguito delle
| | |soppressioni delle direzioni
| | |di amministrazione delle
| | |regioni militari nord, centro
| | |e sud ed è posta alle
| | |dipendenze dell'ispettorato
| | |logistico dell'E.I. Essa
| | |svolge i compiti indicati
| | |all'art. 4 della legge
| | |20 febbraio 1981, n. 30, con
| | |competenza su tutti gli enti
| | |dell'E.I. Le soppresse
| | |direzioni di amministrazione
| | |delle regioni militari nord e
| | |sud sono riconfigurate in
| | |direzioni di amministrazione
| | |distaccate e poste alle
| | |dipendenze della direzione di
3|Direzione di amministrazione |2001|amministrazione. ---------------------------------------------------------------------
| | |Le funzioni in materia di
| | |decentramento di servizi del
| | |Ministero della difesa, già
| | |conferite ai sensi del decreto
| | |del Presidente della
| | |Repubblica 28 giugno 1955, n.
| | |1106, ai comandanti di regione
| | |militare, sono attribuite
| | |all'Ispettore logistico
| | |dell'esercito, che le esercita
|Ispettore logistico | |per il tramite della propria
4|dell'Esercito |2001|direzione di amministrazione. ---------------------------------------------------------------------
| | |Assorbe le funzioni già
| | |devolute nell'ambito del
| | |soppresso comando logistico
| | |d'area nord, al comando dei
| | |servizi TRAMAT ed al comando
| | |dei servizi commissariato.
| | |Transita alle dipendenze
| | |dell'ispettorato logistico
| | |dell'Esercito, che ne assume
| | |le competenze amministrative.
| | |Le competenze di cui alla
| | |legge 24 dicembre 1976, n. 898
| | |sono attribuite ai Comandanti
| | |reclutamento e Forze di
5|Regione militare Nord |2002|completamento regionali. ---------------------------------------------------------------------
| | |Assorbe le funzioni già
| | |devolute nell'ambito del
| | |soppresso comando logistico
| | |d'area sud, al comando dei
| | |servizi TRAMAT ed al comando
| | |dei servizi commissariato.
| | |Transita alle dipendenze
| | |dell'ispettorato logistico
| | |dell'Esercito, che ne assume
| | |le competenze amministrative.
| | |Le competenze di cui alla
| | |legge 24 dicembre 1976, n.
| | |898, sono attribuite ai
| | |comandanti reclutamento e
| | |forze di completamento
6|Regione militare Sud |2002|regionali. ---------------------------------------------------------------------
| | |Assume le funzioni sia di
| | |comando reclutamento e forze
| | |di completamento
| | |interregionale sud, sia di
| | |comando reclutamento e forze
|Comando militare autonomo | |di completamento regionale
7|della Sicilia |2002|Sicilia. ---------------------------------------------------------------------
| | |Assume le funzioni di comando
| | |reclutamento e forze di
|Comando militare autonomo | |completamento regionale
8|della Sardegna |2002|Sardegna. ---------------------------------------------------------------------
| | |Confluiscono, riconfigurati,
| | |nell'istituendo "ispettorato
| | |per la formazione e la
| | |specializzazione", la cui
| | |autorità di vertice assume la
| | |denominazione di "ispettore
|Ispettorato delle Armi | |delle scuole e ispettore delle
9|Ispettorato delle Scuole |2001|armi". ---------------------------------------------------------------------
|Ispettorato delle Armi | | 10|Ispettorato delle Scuole |2001| ---------------------------------------------------------------------
| | |Assume, inizialmente, la nuova
| | |denominazione di comando
| | |cavalleria dell'aria e,
| | |successivamente, confluisce
| | |riconfigurato e ridenominato
| | |nell'istituendo "ispettorato
|Comando dell'aviazione | |per la formazione e la 11|dell'Esercito |2000|specializzazione".

PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE D'INTERESSE DELLA MARINA N.|Ente/Comando interessato |Data|Note ---------------------------------------------------------------------
| | |Si costituisce sulla base dei
| | |soppressi ispettorato dei fari
|Ispettorato di supporto navale| |e dei segnalamenti marittimi e
1|logistico e dei fari |2000|ispettorato di supporto navale ---------------------------------------------------------------------
| | |Declassata a sezione del Genio
|Direzione del Genio militare | |militare per la Marina di
2|per la Marina di Messina |2001|Messina ---------------------------------------------------------------------
| | |Declassata a sezione del Genio
|Direzione del Genio militare | |militare per la Marina di La
3|per la Marina di La Maddalena |2000|Maddalena ---------------------------------------------------------------------
|Sezione staccata del Genio | |Riarticolata in direzione del
|militare per la Marina di | |Genio militare per la Marina
4|Cagliari |2000|di Cagliari ---------------------------------------------------------------------
| | |Declassata ad infermeria di
|Infermeria autonoma militare | |corpo del distaccamento Marina
5|Marittima di Roma |2000|di Roma ---------------------------------------------------------------------
| | |Declassata ad infermeria di
|Infermeria autonoma militare | |corpo del comando servizi di
6|Marittima di Brindisi |2000|base di Brindisi ---------------------------------------------------------------------
| | |Declassata ad infermeria di
|Infermeria autonoma militare | |corpo della scuola
7|marittima di La Maddalena |2000|sottufficiale di La Maddalena ---------------------------------------------------------------------
| | |Conserva l'attuale
| | |configurazione ordinativa,
| | |contrariamente a quanto
| | |disposto dal decreto
|Direzione del Genio militare | |legislativo 28 novembre 1997,
8|per la marina di Augusta | |n. 464, allegato B ---------------------------------------------------------------------
| | |Riarticolato in sezione di
|Nucleo logistico della Marina | |commissariato della Marina di
9|di Brindisi |2001|Brindisi ---------------------------------------------------------------------
| | |Declassato a sezione staccata
| | |di Napoli di Marifari di 10|Comando zona fari di Napoli |2000|Taranto ---------------------------------------------------------------------
| | |Assume la nuova denominazione
| | |di centro gestione scorte
| | |navali, è riorganizzato
| | |ordinativamente ed
|Centro controllo | |organicamente nell'ambito
|standardizzazione scorte della| |dell'ispettorato di supporto 11|Marina |2000|navale logistico e dei fari ---------------------------------------------------------------------
| | |Assorbe la gestione dei
| | |magazzini arsenalizi e dei
| | |magazzini a controllo
| | |centralizzato delle Maricommi
| | |Taranto ed è inserita
| | |nell'ambito del centro 12|Direzione magazzini di Taranto|2001|gestioni scrote navali ---------------------------------------------------------------------
| | |Assorbe la gestione dei
| | |magazzini arsenalizi e dei
| | |magazzini a controllo
| | |centralizzato di Maricommi La
| | |Spezia ed è inserita
|Direzione magazzini di La | |nell'ambito del centro 13|Spezia |2001|gestioni scorte navali ---------------------------------------------------------------------
| | |Assorbe la gestione dei
| | |magazzini arsenalizi e dei
| | |magazzini a controllo
| | |centralizzato di Maricommi
| | |Augusta ed è inserita
| | |nell'ambito del centro 14|Direzione magazzini di Augusta|2001|gestioni scorte navali ---------------------------------------------------------------------
| | |Trasferimento delle
| | |attribuzioni all'istituto di
| | |studi militari marittimi quale
| | |evoluzione in termini di
| | |compiti e struttura
| | |dell'istituto di guerra
| | |marittima che tiene conto del
| | |nuovo iter formativo degli
| | |ufficiali, dell'istituzione
| | |dell'istituto superiore di
| | |Stato maggiore interforze e
| | |della contemporanea
| | |soppressione del corso
| | |superiore di Stato maggiore.
| | |L'istituto, con sede a Venezia
| | |quale polo culturale della
| | |Marina militare, è istituito
| | |con decreto del Ministro della
| | |difesa che ne disciplina
| | |l'organico e l'ordinamento e
| | |la dipendenza dall'ispettore 15|Istituto di guerra marittima |2000|delle scuole ---------------------------------------------------------------------
| | |Ristrutturazione ordinativa ed
| | |organica in relazione alle
| | |esigenze di supporto logistico
| | |della base di La Spezia alle
|Gruppo navi uso locale La | |dipendenze del comando del 16|Spezia |2001|dipartimento M.M. di La Spezia ---------------------------------------------------------------------
| | |Ristrutturazione ordinativa ed
| | |organica in relazione alle
| | |esigenze di supporto logistico
| | |della base di Taranto alle
| | |dipendenze del comando del 17|Gruppo navi uso locale Taranto|2001|dipartimento M.M. di Taranto ---------------------------------------------------------------------
|Comando distaccamento Marina | |Si riconfigura in comando 18|militare di Ancona |2001|servizi base di Ancona ---------------------------------------------------------------------
| | |Confluisce riconfigurato nel
|Comando distaccamento Marina | |comando servizi base di 19|militare di Brindisi |2001|Brindisi ---------------------------------------------------------------------
| | |Confluisce riconfigurato nel
|Gruppo navi uso locale | |comando servizi base di 20|Brindisi |2001|Brindisi ---------------------------------------------------------------------
| | |Confluisce riconfigurato nel
|Comando distaccamento Marina | |comando servizi base di 21|militare di Cagliari |2001|Cagliari ---------------------------------------------------------------------
| | |Confluisce riconfigurato nel
|Gruppo navi uso locale | |comando servizi base di 22|Cagliari |2001|Cagliari ---------------------------------------------------------------------
|Comando distaccamento Marina | |Si riconfigura in comando 23|militare di Augusta |2001|servizi base di Augusta
 
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