Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 13 luglio 2000 |
Designazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti, quale autorita' incaricata, ad effettuare i controlli sull'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "Colline Teatine", registrato in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CEE n. 1065/97 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Colline Teatine" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista la comunicazione della regione Abruzzo mediante la quale, ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, e' stata espressa l'indicazione della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Chieti quale autorita' pubblica da designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di che trattasi; Visto il piano di controllo predisposto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Chieti; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorita' nazionale competente, ha riscontrato l'idoneita' delle modalita' di controllo previste dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Chieti per l'effettuazione dei controlli sulla D.O.P. "Colline Teatine"; Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di designazione della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Chieti quale autorita' pubblica per l'espletamento delle funzioni di controllo sulla D.O.P. "Colline Teatine"; Decreta: Art. 1. La camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Chieti con sede in Piazza G.B. Vico, 3 - 66100 Chieti e' designata quale autorita' pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92, per la denominazione di origine protetta "Colline Teatine" registrata in ambito europeo con regolamento CE n. 1065/97. |
| Art. 2. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta "Colline Teatine". |
| Art. 3. L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Chieti e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 4. La camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Chieti comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Colline Teatine" mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 5. La camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Chieti immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Colline Teatine" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 4, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Abruzzo nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta "Colline Teatine". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 2000 Il direttore generale: Ambrosio |
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