Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 luglio 2000
Ridefinizione della zona di produzione delle denominazioni di origine controllata dei vini "Castelli Romani".

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali
Visto il decreto dirigenziale 4 novembre 1996 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Castelli Romani";
Vista la sentenza n. 2539/1999 con la quale il TAR del Lazio Sezione II Ter, in accoglimento del ricorso n. 1764/1997 presentato avverso il predetto decreto di riconoscimento, da soggetti a vario titolo legittimati, ha disposto l'annullamento dello stesso nella parte in cui delimita l'area diproduzione escludendo quella dei ricorrenti, eccependo la carenza d'istruttoria;
Visto il decreto direttoriale 29 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2000 - serie generale - n. 50, con il quale il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e' stato incaricato di effettuare entro il termine di novanta giorni, i necessari accertamenti atti a verificare la, sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del regolamento CEE/823/87 e all'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per quei territori dei quali e' stata richiesta l'inclusione nella zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castelli Romani".
Visto il decreto direttoriale 9 giugno 2000 con il quale e' stato ulteriormente prorogato, al 20 luglio 2000, il termine fissato con il decreto ministeriale 29 febbraio 2000;
Vista la nota n. 2964 del 21 giugno 2000, della regione Lazio nonche' la relazione predisposta dalla Commissione tecnica istituita per la valutazione del possesso dei necessari requisiti di quei territori per i quali e' stata richiesta l'inclusione da parte dei ricorrenti, nell'area di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castelli Romani";
Considerato che dalla predetta relazione si evince chiaramente come le condizioni orografiche, climatiche e pedologiche delle aree territoriali dei comuni ricorrenti - Gallicano nel Lazio, Rocca Massima, Cisterna di Latina (localita Doganella di Ninfa), Aprilia - a suo tempo escluse dalla zona di produzione, differiscono da quelle di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castelli Romani" fatta eccezione per quella parte di territorio in comune di Cisterna di Latina in localita' Doganella di Ninfa;
Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 19-20 luglio 2000, ha accolto la proposta di nuova delimitazione della zona di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Castelli Romani", ritenendo esaustiva la relazione tecnica predisposta dalla Commissione sopra citata;
Ritenuto pertanto di doversi procedere alla ridefinizione della zona di produzione di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Castelli Romani" riconosciuta con il decreto dirigenziale 4 novembre 1996;
Decreta:
Aricolo unico
1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castelli Romani" riconosciuta con decreto dirigenziale 4 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266 del 13 novembre 1996, e' sostituito con il testo annesso al presente decreto.
2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata "Castelli Romani" provenienti da vigneti ricadenti nella zona di produzione, relativa alla localita' "Doganella di Ninfa" nel comune di Cisterna di Latina come definita all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, devono effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'Albo dei vigneti "Castelli Romani" entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castelli Romani" in deroga a quanto previsto all'art. 2 del disciplinare di produzione di cui al decreto sopra citato e fino a tre anni, a partire dalla entrata in vigore del presente decreto possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti di cui al comma precedente in cui siano presenti viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
4. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Lazio, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente sono cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione approvato con il decreto dirigenziale 4 novembre 1996, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato dell'agricoltura.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2000
Il direttore generale: Ambrosio
 
MODIFICAZIONE ALL'ART. 3 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CASTELLI ROMANI".
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Castelli Romani" devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende, in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo e San Cesareo e parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni: Ardea, Artena, Montecompatri, Pomezia e Roma e, in provincia di Latina, l'intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei territori amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia.
La delimitazione della zona stessa viene di seguito descritta: partendo in senso antiorario, in comune di Roma dall'incrocio della via Casilina con il G.r.a., segue in direzione sud-ovest il percorso di quest'ultimo sino all'incrocio con la via Laurentina, deviando verso sud segue la via Laurentina sino al punto di incrocio (km 28,500 circa) di quest'ultima con la s.s. n. 148 Pontina in comune di Ardea e prosegue verso sud-est costeggiando la medesima sino al punto d incrocio con la via Nettunense dal quale, seguendo la stessa via Nettunense, in direzione nord raggiunge il confme provinciale Roma-Latina che segue verso sud sino a ponte Guardapassi in comune di Aprilia. La linea di demarcazione segue tale confine verso sud sino ad incrociare il fosso Leschione che percorre verso sud fino alla confluenza con il fosso di Carano risalendo verso est sino al confine delle provincie di Roma e Latina.
Continua in direttrice est lungo il confine provinciale sino a raggiungere il fosso della Crocetta, segue verso sud lungo la strada provinciale che costeggia il sopracitato fosso e lungo la stessa scavalca la s.s. n. 148, circoscrive il perimetro dell'impianto enologico Co.Pro.Vi. e a ritroso rifacendo lo stesso percorso si ricongiunge alla Crocetta con il confine provinciale. Continua verso est fino a raggiungere la ferrovia Roma-Napoli in localita' Colle dei Marchigiani in comune di Cisterna di Latina e prosegue lungo la stessa in direzione sud-est fino all'incrocio con il fosso di Cisterna.
Risale lungo il fosso di Cisterna in direzione nord sino all'incrocio con la strada Cisterna-Cori, segue tale strada in direzione nord-est sino all'incrocio con il confine comunale di Cori in localita' Ponte Teppia dal quale, proseguendo lungo il confine del territorio del comune di Cori, dapprima in direzione sud, poi sud-est, fino a raggiungere la strada ferrata della linea Velletri-Terracina, procede lungo tale ferrovia in direzione sud sino ad incontrare il fosso Morillo, segue quest'ultimo fino alla confluenza con il fosso Teppia, scende lungo lo stesso fino a raggiungere il canale delle acque alte, che segue verso est fino allo stradone, segue tale stradone sino a congiungersi con la strada vicinale Pezze di Ninfa, segue la stessa strada vicinale verso nord sino ad incontrare il confine comunale di Cori, prosegue lungo lo stesso confine comunale verso nord-est, quindi verso nord-ovest raggiunge il confine provinciale in prossimita' della strada Giulianello-Artena. Segue il confine provinciale in direzione ovest sino a raggiungere il confine tra i comuni di Artena e Lariano nei pressi della Fontana Mastrangelo. Prosegue poi, lungo i confini comunali di Lariano, Rocca di Papa, Rocca Priora sino alla localita' Colle di fuori.
Procede, quindi verso nord sulla strada Valle dei Gocchi, dalla quale prosegue lungo il confine del territorio comunale di Zagarolo, dapprima in direzione nord-est, poi in direzione nord-ovest, quindi, in localita' Corzanello, in direzione sud sino alla localita' Casella. Da tale localita' lascia il confine del comune di Zagarolo per discendere verso sud-ovest sulla via dell'Acquafelice sino al ponte di Pantano dove si raccorda con la via Casilina al km 21. Percorre la via Casilina in direzione Roma sino a incrociare il G.r.a.
 
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