IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il decreto ministeriale 7 giugno 2000 con il quale sono stati determinati le modalita' e i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2000/2001; Preso atto che alcuni atenei hanno manifestato perplessita' in ordine all'interpretazione del combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6 e 7 del predetto decreto ministeriale 7 giugno 2000; Ritenuto che le suddette disposizioni non possono che essere interpretate nel senso che la commissione per la valutazione della prova scritta, dei titoli e della seconda prova ha a disposizione centotrenta punti; Ritenuto, pertanto, la necessita' e l'urgenza di provvedere ad una rettifica dell'art. 1, comma 6, del decreto ministeriale 7 giugno 2000 nel senso di meglio puntualizzare il punteggio complessivo a disposizione della commissione; Decreta: All'art. 1, comma 6 del decreto ministeriale 7 giugno 2000 in premesse citato, la locuzione da "cento punti" fino a "titoli" e' sostituita dalla seguente: "centotrenta punti, settanta dei quali riservati alla prova scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7". Roma, 21 luglio 2000 p. Il Ministro: Guerzoni |