Gazzetta n. 178 del 1 agosto 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 21 luglio 2000
Modalita' di utilizzo delle somme depositate nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";
Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1o gennaio 1995;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, in forza del quale l'amministrazione del Fondo e' attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un comitato consultivo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni con legge 19 luglio 1993, n. 237;
Visto l'art. 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale il Ministro del tesoro puo' procedere all'acquisto di partecipazioni azionarie detenute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione, a carico del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato previsto dalla legge n. 432;
Visto il titolo III, sezione I, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la ridenominazione in euro dei titoli di Stato e si definiscono le relative modalita' di realizzazione;
Visto il Titolo V, sezione II, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la dematerializzazione dei titoli di Stato e si definiscono le relative modalita' di realizzazione;
Visto il decreto 31 luglio 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998, recante "Modalita' di applicazione delle disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato";
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, che disciplina i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato;
Sentito il comitato consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 432/1993;
Dovendosi provvedere in merito, e considerata la necessita' di definire le modalita' con cui potranno essere utilizzate le somme disponibili sul conto sopra menzionato;
Decreta:
Art. 1.
1. Le somme disponibili sul conto detenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presso la Banca d'Italia denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato Fondo, possono essere utilizzate per le seguenti finalita':
a) acquisto di titoli di Stato in circolazione;
b) rimborso di titoli di Stato in scadenza;
c) acquisto di partecipazioni azionarie detenute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione.
2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) del precedente comma 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalita':
a) tramite incarico, conferito dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per i titoli emessi sul mercato interno, tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile;
b) tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera a), che intervengono per conto proprio e della clientela.
3. Con le disponibilita' del Fondo sara' sostenuto il costo delle operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di godimento.
4. Con specifici accordi saranno disciplinati i rapporti conseguenti fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la Banca d'Italia e, eventualmente, gli intermediari incaricati.
 
Art. 2.
1. Per il caso previsto dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, comunichera', di volta in volta, alla Banca d'Italia l'ammontare e la specie dei titoli che intende rimborsare o acquistare con l'utilizzo del Fondo e autorizzera' la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni.
2. Per il caso previsto dall'art. 1, comma 1, lettera c), del presente decreto, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, autorizzera' di volta in volta, la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo e ad effettuare i versamenti delle somme corrispondenti all'ammontare dei costi delle relative operazioni.
 
Art. 3.
1. Nel caso in cui i titoli, acquistati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, appartengano ad emissioni sul mercato interno, la Banca d'Italia provvedera' all'estinzione dei titoli stessi mediante apposita scritturazione nei conti accentrati e comunichera' al Dipartimento del tesoro, distinti per ciascun prestito, gli importi dei corrispondenti valori nominali e dei relativi addebiti effettuati.
2. Nel caso in cui i titoli acquistati siano prestiti emessi sui mercati internazionali, la Banca d'Italia o gli intermediari incaricati procederanno tempestivamente a comunicare al Dipartimento del tesoro l'ammontare e, ove necessario, la serie dei titoli. In presenza di certificato globale rappresentativo del prestito, il Dipartimento del tesoro provvedera' agli adempimenti necessari per emettere un nuovo certificato globale, previa ricezione del vecchio, debitamente annullato.
 
Art. 4.
1. L'incarico previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a), dovra' specificare:
a) le specie dei titoli che potranno essere acquistati ed i relativi importi;
b) il periodo di tempo durante il quale potranno essere effettuate le operazioni di acquisto;
c) il termine di regolamento delle operazioni;
d) i criteri di determinazione e le modalita' di comunicazione, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo;
e) il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia o agli altri intermediari per il servizio prestato.
2. In ogni caso, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si riserva di rivedere il prezzo massimo di cui al punto d), ove le condizioni di mercato mutassero sensibilmente nel corso del periodo delle operazioni di acquisto.
 
Art. 5.
1. L'asta competitiva di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), riservata agli operatori specialisti, sara' gestita dalla Banca d'Italia. Le operazioni d'asta saranno effettuate alla presenza di un funzionario del Tesoro, a cio' delegato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con funzioni di ufficiale rogante, il quale provvedera' a redigere apposito verbale, dal quale risultino i prezzi di aggiudicazione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunichera' la data e le modalita' dell'asta, nonche' la specie dei titoli che potranno essere acquistati.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si riserva la facolta' di escludere offerte che presentino condizioni di prezzo ritenute non convenienti.
 
Art. 6.
1. Una volta completate le operazioni di acquisto, saranno accertati, con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole, nonche' l'importo dei titoli in essere.
2. I titoli ritirati dal mercato con le modalita' indicate nei precedenti articoli saranno comunicati alle direzioni di competenza del Dipartimento del tesoro, che provvedera':
a) a ridurre la consistenza del debito per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi;
b) ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa per interessi che per il relativo rimborso a scadenza.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti decreti ministeriali 13 ottobre 1995, 13 novembre 1995 e 27 maggio 1996.
Il presente decreto verra' trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2000
Il Ministro: Visco
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone